11.2018.66
Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità
22 agosto 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.66
Lugano,
22 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.167 (provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la successione fu
C
F (1950–2016), già in ,
il
quale con testamento olografo del 1° aprile 2015 ha designato sua esecutrice
testamentaria
AO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 )
escludendo
dalla successione i figli
AP
1 , e
AP 1 ora
in
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
esaminato l'appello del 7
giugno 2018 presentato da AP 1 contro la decisione del 24 maggio 2018 con cui
il Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità e ha designato AO 1 quale
amministratrice;
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio __________ D__________
di __________ ha pubblicato il 27 ottobre 2016 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna un testamento olografo del 1° aprile 2015 lasciato
da C__________ F__________ (1950), divorziato, domiciliato a __________,
deceduto a __________ il 12 ottobre 2016. Nella disposizione di ultima
volontà questi designava la sua compagna AP 1 quale “esecutrice testamentaria e
amministratrice dell'eredità” (“meine Testament- und Willensvollstreckerin
und Nachlassverwalterin”) e dichiarava di escludere dalla successione l'ex
moglie S__________ F__________ (1955), come pure i figli CO 2 (1987) e CO 1
(1989). Nel testamento egli non ha istituito alcun erede e non ha previsto
alcun legato.
B. Statuendo d'ufficio il
23 febbraio 2017, il Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, che
ha affidato all'avv. PI 2 di __________.
Egli ha fissato l'onorario di quest'ultimo in fr. 250.– orari e ha
autorizzato il legale “a prelevare dai conti della successione la somma di
fr. 4000.– a titolo di anticipo delle sue spese e del suo onorario”. Non sono
stati riscossi oneri processuali (inc. SO.2017.167).
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta il 6 marzo 2017 a questa Camera per ottenere che
l'amministrazione dell'eredità fosse revocata. Con sentenza del 9 maggio 2017 la
Camera ha accolto l'appello e ha annullato la decisione impugnata. Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste solidalmente a carico di PI 2 e AP 1,
con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2000.– complessivi per ripetibili (inc.
11.2017.32).
D. Decaduto infruttuoso
il tentativo di conciliazione, con petizione del 12 gennaio 2018 AP 1 ha
promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione
di riduzione nei confronti di B__________ F__________, fratello e unico erede
legittimo di C__________ F__________, per vedersi riconoscere la porzione
legittima di un quarto nella successione paterna. La causa è tuttora pendente
(inc. OR.2018.13).
E. Con decisione del 24
maggio 2018 il Pretore ha ordinato nuovamente l'amministrazione dell'eredità fu
C__________ F__________, affidandola questa volta all'esecutrice testamentaria AO
1. Egli non ha prelevato spese processuali.
F. La nuova decisione
del Pretore è stata impugnata davanti a questa Camera da AP 1, che con
“reclamo” del 7 giugno 2018 chiede – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – di annullare la designazione di AO 1 quale amministratrice
dell'eredità e di nominare in sua vece “una persona capace e indipendente”. Nelle
sue osservazioni del 25 giugno 2018 AO 1 propone di respingere il “reclamo”. PI
2 non ha formulato osservazioni.
in diritto: 1. Nell'indicazione dei
rimedi giuridici posta in calce alla decisione impugnata il reclamo figura come
unica via di ricorso contro l'amministrazione dell'eredità e la nomina dell'amministratrice.
Si tratta di un'indicazione inesatta, come inesatta era l'indicazione posta in
calce alla precedente decisione del 23 febbraio 2017. Questa Camera ha già avuto
modo di ricordare nella sentenza del 9 maggio 2018 che i provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la
nomina di un amministratore della successione (art. 554 e 556 cpv. 3
CC), costituiscono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione,
n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Sono impugnabili quindi con
appello, non con reclamo, a meno che il valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore
litigioso in provvedimenti assicurativi
della devoluzione ereditaria è pari, di regola, al valore lordo della
successione (Diggelmann in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, pag. 296 n. 712 in fine). Nella fattispecie continuano a mancare ragguagli
oggettivi sul valore lordo dell'eredità, ma AP 1 non pretende che l'ammontare
di almeno fr. 10 000.– stimato da questa
Camera nella sentenza del 9 maggio 2017 sia inattendibile. Il “reclamo” da lei
introdotto va trattato pertanto come appello.
2. Nel Cantone Ticino i
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria sono adottati dal
Pretore (art. 86a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria
(art. 248 lett. e CPC). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art.
255 lett. b CPC). La relativa decisione è impugnabile entro dieci giorni (art.
314 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico la decisione del Pretore è giunta al
patrocinatore di AP 1 il 28 maggio 2018. Introdotto il 7 giugno 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
3. Nella fattispecie il
primo giudice ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza
contraddittorio (come la precedente del 23 febbraio 2017), con l'argomento
“che allo scopo di chiarire chi siano gli eredi del defunto e quale sia la sua situazione
patrimoniale, questo Pretore ritiene tuttora opportuno ordinare l'amministrazione
della successione, affidando quindi l'incarico di amministratrice
all'esecutrice testamentaria AO 1”. L'appellante si duole anzitutto che nella
decisione impugnata il primo giudice non
abbia precisato quale tra i casi d'applicazione previsti dell'art. 554
cpv. 1 CC entri in linea di conto nella fattispecie per disporre
un'amministrazione dell'eredità. In secondo luogo essa sostiene che AO 1 non
può essere nominata amministratrice, poiché “non possiede né la capacità
necessaria né l'integrità per assumere un
tale ufficio”. Chiede perciò che in qualità di amministratore dell'eredità
sia “designata una persona capace e indipendente”.
4. Dal profilo formale,
come detto, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere indicato quale tra
le quattro possibilità enunciate dall'art. 554 cpv. 1 CC entri in
considerazione nel caso precipuo per la nomina di un amministratore. La doglianza
non è fuori luogo, poiché il primo giudice neppure menziona l'art. 554 cpv. 1
CC, limitandosi a rilevare “che allo scopo di chiarire chi siano gli eredi del
defunto e quale sia la sua situazione patrimoniale, questo Pretore ritiene
tuttora opportuno ordinare l'amministrazione della successione”. La mera opportunità
non è un criterio pertinente. Sta di fatto che, secondo l'art. 554 cpv. 1 n. 3
CC, l'amministrazione dell'eredità va ordinata “se non sono conosciuti tutti
gli eredi”. Tale è il caso, fra l'altro, ove sussista incertezza sulla qualità
di erede da riconoscere a un diseredato che impugni la propria diseredazione (Karrer/Vogt/Leu, op. cit.,n. 13 in fine
ad art. 554 CC; Emmel in:
Abt/Weibel, Erbrecht, 3ª edizione, n. 7 ad art. 554 CC). AP 1 ha contestato la
sua diseredazione mediante azione di riduzione inoltrata al Pretore con
petizione del 12 gennaio 2018 (sopra, lett. D). Essa medesima è all'origine
quindi della nuova decisione adottata dal Pretore, ciò che con il patrocinio di
un legale non poteva sfuggirle. Non può pretendere così di non avere capito per
quale motivo il Pretore abbia ordinato il nuovo provvedimento a tutela della
devoluzione ereditaria. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5. In secondo luogo
l'appellante contesta l'idoneità di AO 1 ad assumere la carica di amministratrice
dell'eredità, ribadendo le critiche da lei rivolte all'interessata nelle osservazioni
del 23 marzo 2017 all'appello contro la designazione ad amministratore dell'avv.
__________ O__________. Ora, questa Camera ha già rammentato nella citata
sentenza del 9 maggio 2017 che un esecutore testamentario ha diritto di
essere nominato amministratore della successione in virtù dell'art. 554 cpv. 2
CC, ma che tale diritto non è assoluto. Il giudice può designare anche un'altra
persona, in particolare se l'esecutore testamentario non ha le necessarie capacità
o versa in un oggettivo conflitto d'interessi. Il solo fatto che l'esecutore
testamentario non goda della fiducia degli eredi o che sussistano tensioni fra
esecutore testamentario ed eredi non basta invece per affidare
l'amministrazione ad altri. Anzi, per incaricare dell'amministrazione un terzo
non basta nemmeno – secondo la dottrina maggioritaria – che la disposizione di
ultima volontà in cui figura la designazione dell'esecutore testamentario sia impugnata
giudizialmente (RtiD I-2018 pag. 692 n. 7c riferimenti di dottrina).
a) L'appellante
sottolinea che per essere designato amministratore della successione un
esecutore testamentario dev'essere “indipendente, capace e degno di fiducia”.
Essa fa valere che nella fattispecie AO 1 era la convivente di C__________ F__________,
il quale abitava con lei fin dal 2000 senza essersi mai annunciato al controllo
degli abitanti della Città di __________. Dopo la morte del testatore – essa
sostiene – costei ha cercato di farle credere con “documenti assolutamente
obsoleti e irrilevanti” che la successione è indebitata. Se non che, essa continua,
così facendo AO 1 mostra di non sapere come vadano qualificati i documenti in
suo possesso e agisce a proprio vantaggio per dissuaderla dall'adire vie legali,
nell'intento di maturare onorari e di appropriarsi dei beni dell'eredità. Essa
versa quindi – conclude l'appellante – in un conflitto d'interessi che osta
alla sua nomina come amministratrice della successione.
b) Nella
sentenza del 9 maggio 2017 questa Camera ha già rilevato che gli argomenti addotti
allora da PI 2 e AP 1, secondo cui AP 1 tentava di farli desistere dal rivendicare
Fatti
i loro diritti mostrando “documenti assolutamente irrilevanti e molto vecchi”
per far credere loro che l'eredità di C__________ F__________ fosse oberata, non
bastavano per denotare un'inidoneità tale da giustificare una deroga al
principio dell'art. 554 cpv. 2 CC. Non bastava a configurare inidoneità nemmeno
la pretesa ostilità nei loro confronti. Vaghe e indeterminate erano poi le allegazioni
in cui PI 2 e AP 1 imputavano a AO 1 “una situazione gravata di conflitti di
interesse, confusa e incomprensibile”, che metteva “in serio pericolo l'eredità”.
Al proposito non si ravvisavano in realtà elementi seri e oggettivi che
rendessero concretamente verosimile l'asserita incapacità dell'interessata di ottemperare
agli obblighi di un esecutore testamentario. Quanto all'asserzione secondo cui AP
1 perseguiva “interessi particolari, segnatamente i propri” – aveva soggiunto
questa Camera – si trattava una volta ancora di addebiti generici, senza chiaro
riscontro agli atti.
c)
Nell'appello AP 1 riprende le stesse recriminazioni, le quali non sono suscettibili
tuttavia – allora come ora – di rendere verosimili gli estremi per scostarsi dal
principio secondo cui un esecutore testamentario ha diritto di essere nominato
amministratore della successione. Che l'appellante non abbia alcuna fiducia in
AO 1, cui imputa incapacità e commistione di interessi personali nella carica
di amministratrice dell'eredità, è evidente, ma – come si è già spiegato – l'inimicizia
non è un criterio di rilievo sotto il profilo dell'art. 554 cpv. 2 CC. Che AO 1
Considerandi
abbia esibito finora documenti “irrilevanti” per determinare la consistenza
dell'asse ereditario non impedisce che, come amministratrice dell'eredità, essa
sarà tenuta a redigere un inventario esauriente della successione e a fornire
un rendiconto completo della sua attività, sempre che l'appellante sia
dichiarata erede. Che AO 1 poi miri a conseguire onorari ancora non basta per
raffigurare un conflitto d'interessi, sia perché un amministratore dell'eredità
non è tenuto a esercitare la funzione gratuitamente sia perché AO 1 non è nemmeno
erede del defunto. Quanto infine alla prospettata intenzione di AO 1, la quale
mirerebbe ad appropriarsi di beni ereditari, si tratta di accuse non suffragate
da indizi concreti. Ne segue che, in definitiva, non si riscontrano nella fattispecie
i presupposti per negare all'esecutrice testamentaria il diritto di essere
designata amministratrice della successione. Anche su questo punto l'appello
vede dunque la sua sorte segnata.
6.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte
una congrua indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). L'emanazione del
presente giudizio rende inoltre senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel “reclamo”.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere
verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia, nei
confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria,
equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere unicamente la
violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il
“reclamo” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. dott. ;
–
.
Comunicazione:
– ;
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
*************************************************************************************************************************************
Art. 554 cpv. 1 e 3 CC
Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità
(nessun regesto)