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Decisione

11.2018.66

Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità

22 agosto 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i loro diritti mostrando “documenti assolutamente irrilevanti e molto vecchi”

per far credere loro che l'eredità di C__________ F__________ fosse oberata, non

bastavano per denotare un'inidoneità tale da giustificare una deroga al

principio dell'art. 554 cpv. 2 CC. Non bastava a configurare inidoneità nemmeno

la pretesa ostilità nei loro confronti. Vaghe e indeterminate erano poi le allegazioni

in cui PI 2 e AP 1 imputavano a AO 1 “una situazione gravata di conflitti di

interesse, confusa e incomprensibile”, che metteva “in serio pericolo l'eredità”.

Al proposito non si ravvisavano in realtà elementi seri e oggettivi che

rendessero concretamente verosimile l'asserita incapacità del­l'interessata di ottemperare

agli obblighi di un esecutore testamentario. Quanto all'asserzione secondo cui AP

1 perseguiva “interessi particolari, segnatamente i propri” – aveva soggiunto

questa Camera – si trattava una volta ancora di addebiti generici, senza chiaro

riscontro agli atti.

c)

Nell'appello AP 1 riprende le stesse recriminazioni, le quali non sono suscettibili

tuttavia – allora come ora – di rendere verosimili gli estremi per scostarsi dal

principio secondo cui un esecutore testamentario ha diritto di essere nominato

amministratore della successione. Che l'ap­pellante non abbia alcuna fiducia in

AO 1, cui imputa incapacità e commistione di interessi personali nella carica

di amministratrice dell'eredità, è evidente, ma – come si è già spiegato – l'inimicizia

non è un criterio di rilievo sotto il profilo dell'art. 554 cpv. 2 CC. Che AO 1

Considerandi

abbia esibito finora documenti “irrilevanti” per determinare la consistenza

dell'asse ereditario non impedisce che, come amministratrice dell'eredità, essa

sarà tenuta a redigere un inventario esauriente della successione e a fornire

un rendiconto completo della sua attività, sempre che l'appellante sia

dichiarata erede. Che AO 1 poi miri a conseguire onorari ancora non basta per

raffigurare un conflitto d'interessi, sia perché un amministratore del­l'eredità

non è tenuto a esercitare la funzione gratuitamente sia perché AO 1 non è nemmeno

erede del defunto. Quanto infine alla prospettata intenzione di AO 1, la quale

mirerebbe ad appropriarsi di beni ereditari, si tratta di accuse non suffragate

da indizi concreti. Ne segue che, in definitiva, non si riscontrano nella fattispecie

i presupposti per negare all'esecutrice testamentaria il diritto di essere

designata amministratrice della successione. Anche su questo punto l'appello

vede dunque la sua sorte segnata.

6.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte

una congrua indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). L'emanazione del

presente giudizio rende inoltre senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel “reclamo”.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere

verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia, nei

confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria,

equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere unicamente la

violazione di diritti costitu­zionali (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il

“reclamo” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. ;

.

Comunicazione:

– ;

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

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Art. 554 cpv. 1 e 3 CC

Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità

(nessun regesto)