11.2018.67
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
19 dicembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.67
Lugano
19 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA.2018.2 (provvedimenti cautelari prima della pendenza
della causa) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con istanza del 13 febbraio 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello
dell'11 giugno 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 1° giugno 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 2147
RFD di __________ sorge il “Condominio __________”, composto di 3 proprietà per
piani. AP 1 è titolare dell'unità n. 6339 (331/1000). Il
13 febbraio 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona
con un'istanza cautelare prima della pendenza della causa perché fosse sospesa immediatamente
“l'efficacia e l'esecutorietà” delle risoluzioni adottate all'assemblea del
16 gennaio 2018 “relativamente alle aggiunte/modifiche degli art. 4
(cpv. d recte 4) 10 (cpv. 4) e 22 (cpv. 1 e 7) del regolamento per l'uso
e l'amministrazione della proprietà per piani”. All'udienza del 19 aprile 2018,
la Comunione dei comproprietari AO 1 ha proposto la reiezione dell'istanza.
Statuendo con decreto cautelare del 1° giugno 2018, il Pretore aggiunto ha
respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a
carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per
ripetibili.
Fatti
B. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11
giugno 2018 volto a ottenere che la sua istanza si accolta e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2018 la Comunione
dei comproprietari AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
C. Il
5 dicembre 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello,
ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare
unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a
norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere
spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il
giudice prende atto della dichiarazione di
ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute
all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è
ragione per scostarsi da tale principio, ma la tassa di giustizia va
sensibilmente ridotta, la procedura d'appello terminando senza decisione (art.
21.
LTG). AP 1 rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili calcolata in
applicazione dell'art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr.
1100.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. dott. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).