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Decisione

11.2018.67

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

19 dicembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11

giugno 2018 volto a ottenere che la sua istanza si accolta e che il giudizio impugnato

sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2018 la Comunione

dei comproprietari AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

C. Il

5 dicembre 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello,

ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare

unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere

spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il

giudice prende atto della dichiarazione di

ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute

all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è

ragione per scostarsi da tale prin­cipio, ma la tassa di giustizia va

sensibilmente ridotta, la procedura d'appello terminando senza decisione (art.

21.

LTG). AP 1 rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili calcolata in

applicazione dell'art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr.

1100.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. dott. ;

avv. dott. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).