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Decisione

11.2018.68

Provvedimenti cautelari: pregiudizio difficilmente riparabile

5 settembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

due requisiti sono cumulativi. A essi si

aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.

2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire

proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile,

mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione

decretata (sul principio: Bohnet

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.33 del 15 dicembre 2017, consid. 3

con rimandi). Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima del­l'in­troduzione

della causa di merito, “il giudice assegna al­l'istante un termine per

promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso

di inosservanza del termine” (art. 263 CPC).

4. Nella

fattispecie occorre esaminare anzitutto, dopo quanto si è spiegato, se gli

appellanti hanno reso sufficientemente verosimile che un loro diritto sia “leso

o minacciato di esserlo” (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC). Sotto questo profilo AP

1 e AP 2 sostengono che – contrariamente

all'opinione del Pretore aggiunto – il progetto dei convenuti offende la

convenzione del 29 settembre 2013 e il loro diritto all'integrità del muro

di controriva. In realtà la questione è delicata perché implica una valutazione

almeno sommaria circa la verosimiglianza del diritto che gli istanti intendono dedurre

dalla citata convenzione (RtiD II-2016 pag. 643 in alto). Conviene quindi

vagliare previamente il secondo requisito dell'art. 261 cpv. 1 CPC, ovvero

l'eventualità che la prospettata lesione sia tale da arrecare agli istanti “un

pregiudizio difficilmente riparabile”. Non si riscontrasse tale premessa, in

effetti, risulterebbe superfluo attardarsi sulla questione di sapere se un loro

diritto sia leso o minacciato di esserlo.

a) Quanto

al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli appellanti rimproverano

al Pretore aggiunto di non averne corretta nozione. Fanno valere che in

concreto l'opera litigiosa non è la semplice soprelevazione di un muro, ma la costruzione

di un muro di contenimento, sicché nel caso in cui l'appello fosse accolto andrebbe

rimossa, oltre al muro, la porzione di terrapieno sorretta dal manufatto.

Considerata poi la presumibile durata della causa di merito, a loro avviso i

disagi arrecati dalla costruzione sarebbero già di per sé difficilmente

riparabili, anche perché rimediabili sono se mai pregiudizi pecuniari, non

pregiudizi immateriali. Gli appellanti adducono altresì che l'art. 261 cpv. 1

lett. b CPC non presup­pone un danno particolarmente grave, bastando al

proposito un pregiudizio di qualche entità. E nel caso specifico la costruzione

del muro per i tempi tecnici e dell'azione di merito è, a mente loro,

sufficiente per configurare un rischio ‟non da bagatellaˮ.

b) Un

“pregiudizio difficilmente riparabile” nel senso dell'art. 261 cpv. 1 lett. b

CPC è principalmente di natura fattuale. Può essere patrimoniale o immateriale

e può derivare anche dal solo trascorrere del tempo durante il processo (DTF

138 III 380 consid. 6.3). Il pregiudizio si riconduce, per chi chiede l'adozione

di provvedimenti cautelari, al fatto che senza tali misure questi si troverebbe

leso nella sua posizione giuridica di merito, mentre per chi ricorre contro

l'adozione di provvedimenti cautelari il pregiudizio si ricollega alle conseguenze

materiali che tali misure generano (loc. cit.). Ove si tratti di un danno

patrimoniale, risarcibile con una somma di denaro, esso deve apparire in ogni

modo “difficil­mente riparabile”, o per la sua complessa quantificazione, o per

la sua ardua dimostrazione, o per la sua incerta riscossione (ad esempio perché

il convenuto non è solvibile o risiede all'estero),

o per la sua ampiezza, oppure per altri motivi (RtiD II-2016 pag. 642 consid.

Considerandi

2.

con rinvii).

c) Nel

caso specifico gli appellanti pretendono – in sintesi – che, dovessero tollerare

la costruzione del nuovo muro da parte dei convenuti già in pendenza di causa,

si troverebbero esposti al rischio di non poter ottenere un'adeguata riparazio­ne

del pregiudizio qualora il loro appello fosse accolto. Non rendono però verosimile l'ipotesi. A prescindere dal

fatto che davanti al Pretore aggiunto essi si sono limitati a paventare un generico pregiudizio insanabile, senza sostanziarne gli

estremi (decreto impugnato, pag. 4 in alto), la circo­stanza che in caso di

accoglimento dell'appello vada rimosso non solo il muro costruito nel

frattempo, ma anche la porzione di terrapieno da esso sorretta, ancora non

significa – e da lungi – che ciò non possa essere preteso (ciò di cui i

convenuti mostrano di essere consapevoli: osservazioni all'appello, pag. 17 a

metà). Quanto all'eventualità di dover sopportare in pendenza di causa “i

disagi subìti in questo lasso di tempo”, mal si intravede quali siano tali disagi,

che non toccano la proprietà degli istanti se non per le ordinarie e

transitorie immissioni dovute all'esecuzione dei lavori edili, immissioni che tuttavia

non possono essere definite a priori eccessive. Che poi non sia in discussione

nella fattispecie un pregiudizio pecuniario poco giova, un pregiudizio non

potendosi definire “difficilmente riparabile” soltanto per non essere materiale,

sia o non sia esso “una bagatella”.

d) Ne

segue che in concreto non soccorrono, a un sommario esame come quello che

presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, i requisiti di un

“pregiudizio difficilmente riparabile” nell'accezione dell'art. 261 cpv. 1

lett. b CPC. Ciò rende superfluo domandarsi se un diritto degli istanti sia

“leso o minacciato di esserlo” nella prospettiva dell'art.

261.

cpv. 1 lett. a CPC. I convenuti sono perfettamente consci che, ove decidano

di eseguire l'opera in pendenza di causa, nel caso in cui l'azione di merito

fosse accolta essi dovranno eliminare quanto costruito nel frattempo. Sono

rimessi perciò alle loro responsabilità.

5.

L'emanazione del presente

giudizio rende senza oggetto la richiesta degli appellanti intesa a far sì che

il postulato ordine cautelare sia impartito ai convenuti immediatamente.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC).

I convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un

patrocinatore, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

7.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ai

convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).