11.2018.7
Trasferimento di un figlio all'interno del territorio svizzero da parte del genitore affidatario senza il necessario assenso dell'altro genitore e senza l'autorizzazione di un giudice
9 luglio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.7
11.2018.8
Lugano
9 luglio 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2017.93 (modifica
di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Bellinzona, promossa con istanza del 2 gennaio 2018 da
AO
1
(patrocinato
da PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
da PA 1 ),
giudicando sull'appello
dell'8 gennaio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 4 gennaio 2018 (inc. 11.2018.7) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.8);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19
gennaio 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il
divorzio tra AO 1 (1984) e AP 1 (1985). I figli S__________ (1° maggio 2009) e
A__________ (13 aprile 2011) sono stati affidati alla madre. L'autorità
parentale è rimasta congiunta. AO 1 beneficia di un diritto di visita ai figli
fissato in dieci giorni mensili con possibilità di estensione, previo accordo
tra i genitori.
B. Il 3 ottobre 2017 AO
1 ha chiesto al Pretore aggiunto di modificare la sentenza di divorzio,
attribuendogli l'affidamento dei figli. AP 1 ha proposto il 19 dicembre 2017 di
respingere l'azione e in via riconvenzionale ha postulato l'attribuzione
esclusiva dell'autorità parentale, come pure una nuova regolamentazione del diritto
di visita. Preliminarmente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.
La causa si trova attualmente in fase istruttoria.
C. Venuto a sapere che AP
1 intendeva trasferirsi a T__________ (Comune di __________), l'attore ha
chiesto al Pretore aggiunto il 24 dicembre 2017 un non meglio specificato
intervento in via “supercautelare”. Con decreto emesso senza contraddittorio il
29 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda. Il 2 gennaio
2018 l'interessato ha presentato un'altra istanza perché fosse vietato cautelarmente
alla madre di trasferire i figli a T__________ o, in subordine, ove ciò fosse
già avvenuto, perché fosse ordinato alla medesima di riportarli immediatamente
a G__________. Egli ha chiesto altresì che i figli continuassero a frequentare
le scuole di G__________ “almeno fino alla fine del corrente anno scolastico”.
D. All'udienza del 4
gennaio 2018, indetta per la discussione cautelare, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza e ha sollecitato l'assunzione di prove. Le parti hanno replicato
e duplicato seduta stante, mantenendo i loro punti di vista. Statuendo quello
stesso giorno “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza
e ha vietato “temporaneamente” a AP 1 di trasferire i figli a T__________ e di
iscriverli alle scuole di O__________, ordinandole di ripristinare immediatamente
la situazione anteriore nel caso in cui il trasferimento fosse già avvenuto. Le
spese giudiziarie sono state rinviate al decreto cautelare finale.
E. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 gennaio 2018
in cui chiede che, accordatole il gratuito patrocinio e conferito effetto
sospensivo al ricorso, la decisione impugnata sia riformata nel senso di
respingere l'istanza di AO 1 e di autorizzarla a trasferire immediatamente i figli
a T__________ perché frequentino la scuola elementare a O__________. Il 12 gennaio 2018 il presidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Invitato a esprimersi
sull'appello, AO 1 ha proposto il 21 giugno 2018 di respingerlo nella misura in
cui non fosse divenuto privo d'oggetto.
in diritto: 1. La modifica di sentenze di
divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola
il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi
unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2016.88 del 14 dicembre
2017, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari emanati nell'ambito di
simili azioni sono retti , come di regola, dalla procedura sommaria (art. 248
lett. d CPC) e sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art.
308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie
esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto quest'ultimo requisito non si pone, litigioso essendo sapere se AP 1
possa trasferire i figli a T__________, rispettivamente debba riportarli a G__________,
questione che non è di mera indole patrimoniale e la cui impugnabilità non
soggiace pertanto a soglie di valore. Sotto il profilo dell'impugnabilità poco
importa altresì che il decreto cautelare sia stato emesso “nelle more istruttorie”,
le parti avendo avuto modo di esprimersi previamente (DTF 139 III 89 consid.
1.1.2). Quanto alla tempestività
dell'appello, il decreto in rassegna è stato intimato alla patrocinatrice della
convenuta l'8 gennaio 2018. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale
d'appello quello stesso giorno, il ricorso è pertanto ricevibile.
2. L'8 gennaio 2018, insieme
con l'appello, ma ancora in seguito il 26 febbraio e 18 aprile 2018, AP 1
ha prodotto numerosi documenti. Nella misura in cui questi figurano già agli
atti, la relativa produzione è superflua. Quanto ai documenti successivi alla decisione impugnata, la loro proponibilità è data
(art. 317 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per gli atti acclusi da AO 1 alle
osservazioni all'appello (relativi allo stato della causa di merito, come pure
all'esercizio degli ultimi diritti di visita). Ci si può domandare, invece, se
Fatti
i documenti antecedenti prodotti dall'appellante siano ricevibili. Comunque
sia, visto che nella fattispecie la procedura è retta dal principio
inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), tali
atti saranno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha constatato che AP 1 stava
per trasferirsi (o si era già trasferita) da G__________ a T__________, portando
con sé i figli e iscrivendoli alla scuola di O__________ senza il consenso dell'ex
marito né l'autorizzazione di un giudice. Ha esaminato così se fosse il caso di
intervenire cautelarmente. A tal fine egli ha accertato che il trasloco avrebbe
raddoppiato la lunghezza del percorso per l'esercizio del diritto di visita da
parte del padre (da 24 a 53 km). Ciò avrebbe avuto ripercussioni rilevanti sulle
relazioni personali, l'istante avendo accudito i figli negli ultimi sei mesi
per una media di 14.4 giorni mensili, come se si trattasse di una “custodia
alternata”. Prima di trasferire S__________ e A__________, AP 1 avrebbe dovuto ottenere
perciò – ha rilevato il Pretore aggiunto – il consenso dell'ex marito o l'autorizzazione
del giudice (art. 301a cpv. 2 lett. b CC). Non avendo chiesto né l'uno
né l'altra, essa non poteva portare unilateralmente i figli con sé, onde l'accoglimento
“almeno temporaneamente” dell'istanza cautelare.
Un intervento provvisionale
si imponeva – ha continuato il Pretore aggiunto – non solo per la parvenza di
buon diritto insita nell'azione di merito e per l'urgenza del provvedimento (imminente
ripresa scolastica dopo le vacanze natalizie), ma anche per scongiurare il
rischio di un duplice trasferimento dei figli qualora in esito alla procedura
di merito andasse ripristinata la situazione originaria. Non intervenire – egli
ha proseguito – significava avallare un “comportamento verosimilmente illegale
di un genitore” e garantire a quest'ultimo una posizione di forza nella decisione
di merito. Che AO 1 fosse informato delle intenzioni dell'ex moglie – egli ha
epilogato – poco importa, non avendo costui acconsentito a simili propositi. Né
AP 1 adduceva validi motivi per giustificare un repentino cambiamento di dimora
dei figli, cambiamento che nel corso dell'anno scolastico rischiava di
destabilizzare i ragazzi, anche perché poteva non essere l'unico. Data l'urgenza,
si giustificava quindi – ha concluso il Pretore aggiunto – di intervenire senza
indugio.
4. L'appellante si
duole anzitutto che il Pretore aggiunto non abbia statuito con sufficiente cognizione
di causa, non avendo ritenuto necessario – nonostante le sue richieste –
interpellare il Procuratore pubblico sui procedimenti penali in corso e
pregressi a carico di AO 1. Quanto al trasferimento a T__________, secondo
l'appellante esso è dettato da motivi di sicurezza e si prefigge di far
ritrovare ai figli la necessaria serenità che il comportamento persecutorio e
diffamatorio dell'ex marito ha messo a dura prova negli anni. Comportamento che
– essa prosegue – neppure un decreto di accusa del 20 maggio 2014 per lesioni
semplici, ripetute vie di fatto, ripetute diffamazioni, ingiurie e minacce,
coazione, violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell'autorità e
abuso di impianto di telecomunicazioni aveva fatto cessare. La convenuta rimprovera
inoltre al primo giudice di avere trascurato che all'udienza del 20 novembre
2017 essa aveva manifestato esplicitamente l'intenzione di trasferirsi con i
figli a T__________ per l'inizio del 2018, senza che l'istante vi si opponesse.
Essa afferma così di avere agito in buona fede, tanto che perfino il segretario
dell'Autorità regionale di protezione 15 aveva rassicurato l'ex marito, garantendogli
che il cambiamento di dimora non avrebbe pregiudicato le sue relazioni
personali con i figli. Riguardo ai giorni di visita accertati dal Pretore
aggiunto dal luglio del 2017 in poi, secondo l'appellante questi comprendono
anche periodi di vacanze, giorni festivi e fine settimana. Di conseguenza il
trasferimento dei figli a T__________ e la relativa scolarizzazione a O__________
non compromette “l'assetto di cura scelto” né abbisogna di permessi, poiché non
implica ripercussioni rilevanti sull'esercizio del diritto di visita.
5. L'art. 301a cpv.
1 CC dispone che l'autorità parentale include il diritto di determinare
il luogo di dimora del figlio. Anche se i genitori esercitano l'autorità parentale
congiuntamente – come in concreto – un genitore può modificare il luogo di
dimora del figlio, ma nei seguenti casi gli occorre il consenso dell'altro genitore
oppure una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori:
– se
il nuovo luogo di dimora si trova all'estero (art. 301a cpv. 2 cpv. 2
lett. a CC) o
– se
la modifica del luogo di dimora ha ripercussioni rilevanti sull'esercizio
dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni
personali (art. 301a cpv. 2 lett. b CC).
Anche il
genitore che intende cambiare il proprio domicilio
deve informare tempestivamente l'altro (cpv. 4). Se necessario, i genitori
si accordano conformemente al bene del figlio in merito a una modifica
dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del
contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o
l'autorità di protezione dei minori (art. 301a cpv. 5 CC).
6. Nella misura in cui
lamenta il mancato richiamo di atti penali da parte del primo giudice, l'appellante
argomenta fuori tema. La questione che doveva risolvere il Pretore aggiunto non
era infatti di sapere se il trasferimento dei figli fosse giustificato alla
luce del comportamento tenuto da AO 1, ma se la convenuta potesse portare
unilateralmente i figli con sé da G__________ a T__________ senza l'assenso dell'ex
marito né l'autorizzazione del giudice, rispettivamente se dovesse riportarli a
G__________. A parte ciò, mal si intravede
l'utilità di rivolgersi al Procuratore pubblico, interpellazione per altro
neppure chiesta in prima sede, ove si consideri che gli atti sono esaurienti
sulle pratiche penali passate e in corso a carico dell'istante. Su questo punto
l'appello cade dunque nel vuoto.
7. Sostiene
l'appellante che nella fattispecie il trasferimento dei figli non richiedeva l'assenso
dell'ex marito né l'autorizzazione del giudice, poiché il cambiamento non
esplica ripercussioni rilevanti sull'esercizio del diritto di visita. L'assunto
non può essere condiviso. Sapere se il trasferimento di un figlio abbia
ripercussioni rilevanti sull'esercizio delle visite dipende dal problema di
sapere se nel caso specifico le relazioni personali con il genitore non affidatario
possano continuare sostanzialmente come prima (tutt'al più con piccoli
adattamenti) oppure no (DTF 142 III 509 in basso). In concreto il trasferimento
dei figli da G__________ a T__________ rende manifestamente più gravose le relazioni
personali di AO 1 con i figli, tanto in fatto di tempo quanto di percorrenza, a
maggior ragione considerando che il padre vede i ragazzi dieci giorni ogni mese
(vacanze non comprese), occupandosi anche dei pranzi. Al proposito l'appello si
rivela quindi, già a un sommario esame, privo di consistenza.
8. L'appellante ricorda
di avere espresso all'udienza del 20 novembre 2017 davanti al Pretore aggiunto “l'intenzione
Considerandi
di trasferirsi con i figli a T__________ con l'inizio del 2018”, senza che
l'istante reagisse. Essa invoca quindi la propria buona fede, ribadendo che nemmeno
l'Autorità regionale di protezione riteneva necessaria un'autorizzazione per lo
spostamento. Ora, che il 20 novembre 2017 la convenuta abbia accennato in
Pretura a una sua prossima partenza da G__________, “così da farsi aiutare per
i bambini dalla propria madre” (domiciliata a D__________) è ammesso dall'istante
in una lettera del 4 dicembre 2017 al Pretore aggiunto (nella cartella “corrisp.
varia ordinanze etc.”). In quello scritto AO 1 dichiarava di non avere “nulla
da eccepire per il cambio di casa, i fatti non mi riguardano”. Lamentava però
che il figlio S__________ cambiasse scuola “a metà anno”, ciò che poteva
“influire in modo negativo sul bambino”. Che in quella lettera potesse
ravvisarsi quindi un suo consenso tacito (di per sé possibile, contrariamente
all'opinione del primo giudice: Schwenzer/
Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 11 ad art. 301a
CC) al trasferimento di entrambi i figli appare dubbio. La questione può
nondimeno rimanere aperta in virtù delle considerazioni che seguono.
9.
La giurisprudenza
recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare, in una sentenza di
principio, i criteri che governano il trasferimento di un figlio all'estero
(DTF 142 III 481). Tali criteri si applicano per analogia anche al trasferimento
di un figlio all'interno del territorio svizzero (DTF 142 III 511 consid. 2.5).
In sintesi, e per principio, un genitore affidatario può traslocare con i figli
a lui affidati dove meglio crede, senza dover chiedere permessi né giustificare
le proprie scelte, tale facoltà essendogli garantita costituzionalmente dalla
libertà di domicilio, dalla libertà personale e dalla libertà economica. Che il
trasferimento renda più difficili le relazioni personali dei figli con il
genitore non affidatario è possibile, ma poco giova. Solo qualora il
trasferimento sia suscettibile di pregiudicare oggettivamente il bene del
figlio, occorre ridefinire lo statuto di quest'ultimo tenendo conto della nuova
situazione. Verificandosi simili estremi può giustificarsi finanche una
custodia alternata o, al limite, l'affidamento all'altro genitore. Ad ogni
modo, se fino alla partenza di uno di loro i genitori hanno accudito insieme il
figlio più o meno nelle medesime proporzioni, il figlio dovrebbe rimanere – se
possibile – nel proprio ambiente insieme con il genitore che rimane sul posto.
Tutto dipende nondimeno dalla situazione concreta (età del figlio, legami
familiari, fattori economici, elementi di stabilità, scolarizzazione, lingua
del luogo, opinione del figlio già grande). Se invece il figlio era affidato,
almeno per l'essenziale, al genitore che intende partire, si presume che – nel
suo interesse – egli segua quest'ultimo. Anche in tali circostanze occorre
apprezzare nondimeno la situazione concreta. Identici criteri sono stati ripresi
dal Tribunale federale in DTF 142 III 498 e ribaditi in DTF 143 III 203 consid.
7.
così come nella sentenza 5A_1018/2017 del 14 giugno 2018 consid. 3.
Quanto al caso di un
genitore che trasferisca il figlio all'insaputa dell'altro all'interno del
territorio svizzero benché la modifica abbia ripercussioni
rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale e sulle relazioni personali con
l'altro genitore, la giurisprudenza ha ritenuto – ancor più recentemente
– che una tale inosservanza dell'art. 301a cpv. 2 lett. b CC non
comporta sanzioni, nel senso che il genitore in questione non può essere
obbligato a riportare il figlio al domicilio (DTF 144 III 13 consid. 5). Se mai
un comportamento del genere può avere per conseguenza una privazione della
custodia parentale (in particolare ove il trasferimento abbia lo scopo abusivo di
impedire le relazioni personali del figlio con l'altro genitore: DTF 142 III
491.
in alto), sempre che l'altro genitore sia idoneo all'affidamento (loc.
cit.). Ma un ritorno coatto del figlio al domicilio precedente non può essere
ordinato nemmeno come misura di protezione a norma dell'art. 307 cpv. 3 CC, a meno
che – eccezionalmente – il bene del figlio si trovi in pericolo. Il solo fatto
che le relazioni personali con l'altro genitore siano rese più difficili non basta
al proposito (DTF 144 III 14 consid. 6). L'altro genitore può pretendere, in
ogni modo, che la disciplina del diritto di visita sia adeguata alla situazione
concreta e non sia rinviata a semplici regolamentazioni usuali (DTF 144 III 17
consid. 7).
10.
Nella fattispecie si
può anche partire dalla premessa che – come detto – la convenuta abbia
trasferito i figli da G__________ a T__________ senza il consenso dell'ex
marito né l'autorizzazione di un giudice, sebbene la modifica del
luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità
parentale e sulle relazioni personali. Dopo quanto si è visto, tuttavia, un
comportamento siffatto non è sanzionabile in forza dell'art. 301a cpv. 2
lett. b CC con un ordine di rientro, tant'è che nelle osservazioni all'appello
lo stesso istante propone di respingere il ricorso “nella misura in cui
non è privo d'oggetto”. Certo, eccezionalmente potrebbe entrare in considerazione
una misura di protezione del figlio fondata sull'art. 307 cpv. 3 CC. Il bene dei
figli tuttavia non appariva a repentaglio, tanto meno al punto da giustificare
un intervento cautelare. Il cambiamento di domicilio nel corso dell'anno
scolastico – cui accenna il Pretore aggiunto – non era sicuramente il massimo,
ma difficoltà iniziali d'integrazione (e finanche linguistiche) come pure la
scolarizzazione in un altro luogo non bastano a configurare una minaccia per il
bene del figlio (DTF 136 III 358 consid. 3.3), tranne che la modifica
intervenga poco prima della fine di un ciclo scolastico o di apprendistato (Bucher, Elterliche Sorge im
schweizerischen und internationalen Kontext in: Familien in Zeiten grenzüberschreitender
Beziehungen, Zurigo 2013, pag. 65; Schwenzer/Cottier,
op. cit., n. 15 ad art. 301a CC), ipotesi manifestamente estranea alla
fattispecie. In concreto i figli potranno contare inoltre a T__________ sul
sostegno della nonna materna, cui la convenuta ha inteso riavvicinarsi. Quanto
l'appellante potrà chiedere al Pretore aggiunto è, ad ogni buon conto, di
adattare la disciplina del diritto di visita alla nuova situazione, tenendo
conto non solo dei maggior tempo necessario per raggiungere T__________, ma
anche dei maggiori costi dovuti alla doppia percorrenza chilometrica.
11.
Il Pretore aggiunto
reputa che lasciare impunito un contegno come quello della convenuta
equivarrebbe ad avallare un “comportamento verosimilmente illegale di un
genitore”, mettendo l'altro di fronte al fatto compiuto nella causa di merito.
Lasciar trasferire i figli a T__________ comporterebbe inoltre il rischio di un
duplice spostamento qualora in esito alla procedura di merito andasse
ripristinata la situazione originaria e figli dovessero essere riportati a G__________.
La prima argomentazione potrà anche apparire comprensibile, ma la
giurisprudenza citata è chiara: l'affidamento di un figlio non impedisce a un
genitore di esercitare i propri diritti costituzionali e di trasferirsi altrove,
senza doversi giustificare né chiedere permessi (sopra, consid. 10). La custodia
di figli, in altri termini, non deve trasformarsi in un obbligo di residenza.
Quanto al rischio che in seguito alla decisione di merito i figli debbano tornare
a G__________ per essere affidati al padre, l'eventualità non può evidentemente
essere esclusa. Per tale ragione, del resto, il presidente di questa Camera non
ha conferito effetto sospensivo all'appello (che in caso contrario sarebbe
divenuto senza oggetto, precludendo all'istante un grado di giurisdizione). L'alea
tuttavia non poteva giustificare un obbligo di residenza della convenuta a G__________,
come quello decretato dal Pretore aggiunto, per l'intera durata del processo di
merito. Ne segue che, in applicazione del diritto federale, l'appello
dev'essere accolto e il decreto cautelare impugnato riformato di conseguenza. Non
può invece entrare in considerazione la richiesta dell'appellante intesa a
ottenere l'autorizzazione di trasferire immediatamente i figli a T__________ e di
scolarizzarli a O__________, richiesta che è presentata per la prima volta in
appello senza essere fondata su fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (art. 317
cpv. 2 CPC).
12.
Le spese del giudizio
odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto al gratuito patrocinio postulato da AP 1, esso
diviene senza oggetto, giacché AO 1 va tenuto al versamento di congrue
ripetibili (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_454/2017 del 17 maggio 2018, consid. 8) che nulla induce a supporre
di difficile o di impossibile incasso.
13.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la
questione di sapere se AP 1 potesse portare i figli con sé a T__________ (o
dovesse riportarli a G__________) non era di semplice natura patrimoniale e la
sua impugnabilità al Tribunale federale non soggiace pertanto a soglie di
valore. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il
ricorrente potrà far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (DTF
133.
III 393 consid. 5). Per conoscenza
l'attuale decisione è comunicata, infine, anche a __________ __________ F__________,
curatrice educativa di S__________ e A__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è riformato nel
senso che l'istanza di AO 1 è respinta.
2. Le spese di appello, di fr.
750.–, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione a:
–
–
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).