11.2018.70
Misure a protezione dell'unione coniugale
10 febbraio 2020Italiano36 min
(1972), cittadina russa, divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ l'8 agosto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.70
Lugano
10 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione
coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 2 marzo 2016 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
del 25 giugno 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore del
13 giugno 2018;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1968) ed AO 1
(1972), cittadina russa, divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ l'8 agosto
2009. A quel tempo la sposa aveva già tre figli
nati da un precedente matrimonio con G__________ (L__________,
nato il 20 febbraio 2000, I__________, nata il 5 settembre 2001, e A__________,
nata il 1° giugno 2006). Dalle seconde nozze è nata Gi__________, il 30
novembre 2010. Il marito, economista, ha svolto vari lavori in ambito societario
e dal 1° gennaio 2016 riscuote indennità di disoccupazione. La moglie, di
formazione dermatovenerologa, non esercita attività lucrativa. La famiglia
viveva a __________ in una villa (‟__________)
situata sulla particella n. 708 RFD, compo-
sta di tre proprietà per
piani collegate strutturalmente in modo
da formare un solo alloggio.
Due proprietà per piani sono
intestate al marito (la n. 24 960 e la n. 24 962) e una alla moglie (la n. 24 959).
B. Il 2 marzo 2016 AO 1 si è rivolta al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione
coniugale, postulando – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere
separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento
di Gi__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo
alimentare per sé di fr. 1855.– mensili e uno per la figlia di fr. 901.–
mensili (assegni familiari compresi), la condanna del marito a riversarle gli
assegni familiari percepiti per i figli non comuni e la pronuncia della
separazione dei beni. Con decreto ‟supercautelareˮ del 7 marzo
2016 il Pretore ha ordinato al marito di lasciare l'abitazione coniugale, ciò
che egli ha fatto il 14 marzo 2016 trasferendosi in un appartamento della
di lui madre in un immobile prospicente l'abitazione coniugale (villa “__________ˮ).
C. Al dibattimento del 16
marzo 2016 i coniugi si sono
accordati provvisoriamente sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione
dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento di Gi__________ a
quest'ultima e sul diritto di visita paterno. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. Con
ordinanza del 7 aprile 2016 il Pretore ha invitato l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), settore
delle famiglie e dei minorenni, a condurre un'indagine socio-ambientale per verificare la necessità di
eventuali misure di protezione in favore della figlia e a elaborare una
regolamentazione delle relazioni personali.
D. All'udienza del 27
aprile 2016, destinata al seguito del dibattimento, l'istante ha confermato le proprie
richieste, mentre il convenuto ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione
dell'alloggio coniugale, ma ha sollecitato l'affidamento della figlia
(riservato il diritto di visita materno) e ha chiesto un contributo alimentare
per la medesima di fr. 1083.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre a
uno per sé di fr. 2100.– mensili dal-l'aprile del 2016.
E. In pendenza di causa il Pretore ha
trattato svariate procedure cautelari. Il 30 agosto 2016, in particolare, i coniugi hanno
raggiunto un accordo sull'assetto provvisorio
della vita separata nel quale, oltre alla conferma della regolamentazione
precedente, hanno rinunciato reciprocamente a contributi per sé e hanno
pattuito un contributo alimentare per la figlia di fr. 812.– mensili
(assegni familiari non compresi) a carico
del marito. Su richiesta dalla moglie il Pretore ha decretato inaudita parte, il
28 settembre 2016, una trattenuta dalle indennità di disoccupazione percepite
da AP 1 di fr. 812.– mensili più gli assegni familiari (inc. CA.2016.362).
F. Riguardo alla figlia e
alla disciplina delle relazioni personali paterne, con decreto cautelare del
16 dicembre 2016, completato il 22 dicembre successivo, il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore di Gi__________, ha accordato
a AP 1 una visita settimanale, alternativamente il sabato o la domenica, compresa
una visita ogni 15 giorni con pernottamento e una cena infrasettimanale. Un
appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli da
questa Camera il 4 luglio 2018 per desistenza (inc. 11.2016.138).
G. Nel
frattempo, a un'udienza del 14 febbraio 2017 indetta per la continuazione del
dibattimento, l'istante ha replicato aumentando le richieste di contributo
alimentare a fr. 3022.60 mensili per sé e a fr. 955.– mensili (assegni familiari
non compresi) per la figlia, con adeguamento della diffida ai debitori. Il
convenuto ha duplicato rivendicando il 27 marzo 2017 l'attribuzione di un piano
dell'abitazione coniugale, l'affidamento della figlia o a un suo familiare
(riservati i diritti di visita materni), come pure un contributo alimentare in
suo favore di fr. 25 484.05 mensili e uno per la figlia di fr. 454.– mensili.
In via subordinata egli ha offerto, in caso di affidamento della figlia alla
madre, un contributo alimentare per Gi__________ di fr. 200.– mensili e ha postulato
un'estensione del suo diritto di visita, sollecitando ad ogni modo un
contributo alimentare per sé di fr. 25 484.05
mensili dal 1° marzo 2016. Egli ha instato altresì per una provvigione ad
litem di fr. 10 000.– o per il
conferimento del gratuito patrocinio. Con decreto del 27 luglio 2017 il
Pretore ha rifiutato quest'ultimo beneficio. Un reclamo presentato da AP 1
contro tale decreto è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello
con decisione del 10 settembre 2018 (inc. 13.2017.83).
H. Il
20 luglio 2017 il Pretore ha incaricato il Servizio medico psicologico di
verificare lo stato di salute della figlia. Dal 23 agosto 2017 inoltre AP 1 riscuote
prestazioni dalla pubblica assistenza. L'istruttoria è terminata il 20 ottobre 2017 e alle arringhe finali le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 15 dicembre 2017 AO 1 ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare la
richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 6522.60 mensili dal
febbraio del 2016 e quella di contributo alimentare per la
figlia
a fr. 1012.– mensili dal 1° marzo al 30 novembre 2016, a fr. 1155.–
mensili per il dicembre del 2016 e a fr. 1111.– mensili da allora in poi (assegni
familiari non compresi) con relativo aggiornamento dell'ordine di trattenuta. In
un allegato di quello stesso giorno il marito ha ribadito la richiesta di affidamento
della figlia (riservato il diritto di visita materno) e ha sollecitato l'assegnazione
del primo piano dell'alloggio coniugale, oltre a un contributo alimentare per
sé di fr. 10 024.– mensili dal marzo del
2016 all'agosto del 2017 e di fr. 20 120.–
mensili dopo di allora, come pure un contributo per la figlia di fr. 654.–
mensili dal 24 agosto 2017. Egli ha instato altresì per la revoca della
diffida ai debitori, per l'ottenimento di una provvigione ad litem di
fr. 32 750.– e per il conferimento del gratuito patrocinio.
In caso di affidamento di Gi__________ alla madre egli ha rivendicato un diritto
di visita di un fine settimana su due e determinate settimane di vacanza, offrendo
un contributo alimentare per la figlia di fr. 200.– mensili dal 1° marzo 2016
al 23 agosto 2017 con restituzione
degli
importi versati in eccedenza. Il 28 maggio 2018 AP 1 ha segnalato al Pretore maltrattamenti
subìti dalla figlia da parte della madre e contestualmente ha denunciato quest'ultima
al Ministero pubblico.
I. Statuendo con
sentenza del 13 giugno 2018, il Pretore:
– ha
autorizzato i coniugi a vivere separati,
– ha
assegnato l'abitazione coniugale alla
moglie,
– ha
affidato la figlia Gi__________ alla medesima,
– ha
regolato il diritto di visita paterno,
– ha
istituito una curatela educativa a beneficio della figlia,
– ha
conferito mandato al Servizio medico-psicologico di “impostare (…) regolari
controlli evolutivi”,
– ha
rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi, tranne condannare AP
1 ad assumere gli interessi ipotecari relativi alla sua quota di comproprietà
su un fondo a __________ (recte: __________) e abilitare la moglie a
disporre liberamente del provento di fr. 2150.– mensili generato da un
contratto di locazione stipulato dai coniugi.
AP
1 è stato obbligato inoltre:
– a
versare un contributo alimentare per Gi__________
di fr. 675.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 915.– mensili fino al
12° compleanno e di fr. 1310.– mensili fino alla maggiore età (assegni
familiari non compresi), così come
– a
riversare alla moglie gli assegni familiari in favore dei tre figli non comuni
dal 1° agosto 2016 in poi.
Le
spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 giugno 2017 (recte:
2018) volto a ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, quanto
segue:
– l'affidamento
della figlia,
– la
precisazione della disciplina relativa al suo diritto di visita per quanto
attiene “al mancato pernottamento durante le settimane di vacanza e il loro
ricupero” e per quanto riguarda i contatti telefonici settimanali durante le
vacanze,
– la
riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 200.– mensili con
diritto di ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso,
–
un contributo alimentare di fr. 10 120.– mensili per sé dal 1° settembre 2017,
– l'annullamento
di una diffida ai debitori della moglie (sic),
– l'uso
o, subordinatamente, la locazione dell'appartamento al piano superiore dell'abitazione
coniugale, con diritto di ottenere dalla moglie il rimborso delle pigioni
incassate dal 1° gennaio 2016 in poi,
– una
provvigione ad litem di fr. 32 750.– e il beneficio del gratuito patrocinio dal 22
agosto 2017, come pure
– un
sollecito al Procuratore pubblico perché emetta una decisione riguardo a fatti
intervenuti il 27 maggio 2018.
Con decreto del 12 luglio
2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo nella misura in cui questa non era priva d'interesse. Nelle sue
osservazioni del 27 luglio 2018 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Il 9 agosto 2018 il Pretore ha trasmesso a questa Camera il rapporto del giorno
precedente redatto dalla dott. __________ F__________, del Servizio medico-psicologico.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimo-niali, tuttavia, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito non si pone, davanti al Pretore essendo in discussione,
oltre ai contributi alimentari, l'affidamento della figlia e le relazioni personali,
controversie impugnabili senza riguardo a
questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7
novembre 2018 consid. 2). Circa la
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore del convenuto il 14 giugno 2018. Cominciato a decorrere l'indomani,
il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 24 giugno 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Introdotto il 25 giugno 2018, ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1
acclude una raccomandata al Pretore del 1° marzo 2017 (doc. 2), un estratto
delle esecuzioni a suo carico il 31 gennaio 2018 (doc. 3), un sollecito di
pagamento nei suoi confronti da parte della ditta __________ SA del 25 giugno
2018.
(doc. 4), una lettera della moglie del 21 giugno 2018 (doc. 5), un messaggio
di posta elettronica del 15 giugno 2018 alla curatrice (doc. 6) e un suo
scritto al Pretore del 12 giugno 2018 (doc. 7). Ci si può domandare se i
documenti antecedenti la decisione impugnata adempiano i requisiti dell'art.
317.
cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il
principio inquisitorio a tutela della figlia minorenne (art. 296 CPC), essi
vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF
144.
III 352 consid. 4.2.1). In virtù di tale principio va
acquisita agli atti anche la relazione dell'8 agosto 2018 del Servizio
medico-psicologico, trasmessa dal Pretore alle parti e a questa Camera. Quanto
all'incarto della Pretura, esso è già stato trasmesso d'ufficio alla Camera e
contiene tutti i fascicoli delle procedure cautelari. Ciò posto, nulla osta
alla trattazione dell'appello.
3.
Litigiosa
è anzitutto la custodia della figlia. Al riguardo il Pretore ha accertato che i
genitori non “sono stati capaci di arginare il loro litigio e continuano a
coinvolgere la figlia”, l'affidamento provvisionale di Gi__________ alla madre essendo
stato “sin qui protetto” perché la genitrice è stata ritenuta capace di rispondere
ai bisogni affettivi e materiali della piccola, dando prova di collaborare “con
la rete”, come risulta dal rapporto dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP). Inoltre, egli ha
soggiunto, sussiste la necessità di dare alla minore una soluzione stabile di
continuità che permetta alla stessa di vivere nell'ambiente in cui è sempre stata
e di crescere insieme con i fratelli. Per il primo giudice non è il caso per
ora di rivedere l'affidamento alla madre, fondato “sugli elementi raccolti dai
vari operatori che si sono confrontati con i genitori e con Gi__________”.
Quanto ai fatti avvenuti il 28 maggio 2018, egli ha rilevato che “nulla
di nuovo e di positivo apporta sull'attitudine di entrambi i genitori” e, preso
atto che la vicenda è attualmente al vaglio dell'autorità penale, ha reputato
che un diverso affidamento non si giustifichi “sull'onda emotiva di un episodio,
rispetto al quale non si dispone di elementi oggettivi di valutazione e che non
si distingue purtroppo significativamente dai molti accaduti dalla separazione
in poi”.
a) L'appellante
critica la decisione di ritenere la moglie idonea a occuparsi della figlia,
rimproverando al Pretore di avere ignorato i gravi fatti del 27 maggio 2018, così
come il clima di annosa violenza psicologica esercitato dalla madre sulla minore.
A suo parere, le valutazioni su cui il primo giudice si è fondato sono datate e
“rese obsolete” dai fatti più recenti. Per l'appellante, l'ultimo episodio conferma
l'attitudine menzognera della moglie, la quale continua a maltrattare la figlia
in un crescendo di violenza per poi incolpare lui, “spingendo la bimba a
mentire davanti all'evidenza dei fatti”. Ciò dimostra, a suo avviso, una “tipica
alienazione genitoriale che ha ormai raggiunto lo stadio della manipolazione
con ausilio della violenza fisica”. In simile clima di maltrattamenti e
manipolazioni, per tutelare il bene della minore il Pretore avrebbe dovuto
prendere immediati provvedimenti e non aspettare l'esito del procedimento
penale. In definitiva, l'appellante chiede che sia riconosciuta la gravità dei
fatti del 27 maggio 2018, che il Ministero pubblico sia sollecitato a emettere
una decisione e che ‟fino al momento della nuova decisione che prenderà
in conto i fatti e le decisioni riguardanti la violenza sulla minoreˮ gli
sia affidata la figlia.
b) L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i
coniugi abbiano figli minorenni il giudice adito a protezione tutela dell'unione
coniuge prende le misure necessarie “secondo
le disposizioni sugli effetti della filiazione”.
I criteri preposti all'affidamento dei figli in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si scostano
sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo
il divorzio. In una procedura a tutela dell'unione
coniugale non si tratta tuttavia di statuire in maniera definitiva sull'affidamento,
adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei
coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie
migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla
verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_512/2017
del 22 dicembre 2017 consid. 3.4.1). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimila-bile
a un provvedimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv.
1.
CC).
Dovendo
statuire sull'affidamento dei figli, in ultima analisi, il giudice a
protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia
verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale
genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di
persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche
sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia –
per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore
che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei
ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo
interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012
pag. 797 consid. 4 con
richiami; analogamente: RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.90 del 1° giugno 2016, consid. 4).
c) Nel
caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra genitori siano gravemente
deteriorati e che questi ultimi siano incapaci di estraniare la figlia dal
conflitto coniugale, acuito per altro dalla vicinanza delle abitazioni. Sta di
fatto che, come risulta dal rapporto 24 novembre 2016 dell'Ufficio dell'aiuto e
della protezione, AO 1 dispone delle “competenze materne per occuparsi di Gi__________”,
sebbene a quel momento non fosse in grado – come il marito – di svolgere il
ruolo genitoriale “rispetto a organizzazione e comunicazioni” (pag. 13 e 14). A
un esame di verosimiglianza non si può ritenere dunque che essa sia
manifestamente inidonea a occuparsi della figlia, tanto meno ove si pensi che
in relazione ai tre figli non comuni il menzionato rapporto non segnala
problemi particolari (pag. 13 in alto).
d) Quanto
all'episodio del 28 maggio 2018, si conviene con l'interessato che se un
genitore rende verosimile atti di violenza commessi dall'altro genitore su un
minore, l'autorità preposta deve intervenire senza indugio. Non incombe all'autorità
civile sollecitare quella penale a emanare decisioni, ma se le accuse del
marito fossero vere, l'episodio non va certamente relegato nella banalità. Sta
di fatto che le parti si accusano vicendevolmente dell'accaduto, ciò che – come
ha sottolineato il primo giudice – non si scosta da analoghe vicissitudini passate.
Del resto, sia l'attuale curatrice __________ E__________ sia la dott. __________
F__________ del Servizio medico-
psicologico
hanno avuto modo di constatare l'elevata e duratura conflittualità tra coniugi dovuta
a divergenze sul piano educativo e organizzativo. Dandosi una situazione che
non è liquida, non si può pertanto biasimare il Pretore per non avere
ravvisato gli estremi di un intervento urgente, tanto meno nel quadro di una
protezione dell'unione coniugale che è già di per sé una procedura sommaria
(art. 271 lett. a CPC) equiparabile a un procedimento cautelare (DTF 137 III
475).
Né
si può dire, a un giudizio sommario, che Gi__________ sia affetta da sindrome di alienazione parentale. Per tacere del fatto che simile ipotesi
sarà anche prospettabile, ma rimane a livello di congettura, dall'ultimo
resoconto sulla situazione si evince che, nonostante il clima teso, per
entrambi i genitori “la bambina cresce serena e senza esprimere particolari
segni di disagio (…), senza mostrare segni di sofferenza”. Secondo la dott. __________
F__________, Gi__________ appare in buone condizioni generali, è in buona
salute mentale e denota un buon funzionamento globale. A parere della
specialista, pur mostrando segni d'ansia legati al sentimento di essere coinvolta
nel conflitto parentale, la figlia è in grado di affrontare in maniera adeguata
il “contesto scolastico e diversi contesti extrascolastici e intrattenere delle
buone relazioni con i pari e altri adulti (rapporto del Servizio
medico-psicologico dell'8 agosto 2018, agli atti). Le apprensioni
dell'appellante, il quale non ha l'esclusivo appannaggio di tutelare il bene della
figlia (come la madre del resto), non bastano per indiziare una messa in
pericolo degli interessi della minorenne. Certo, intralci agli incontri del padre con la figlia, vacanze organizzate
durante il diritto di visita paterno, denigrazioni del marito o altri contegni
simili potrebbero rimettere in discussione l'affidamento. Ma a prescindere dal
fatto che in concreto gli addebiti sono reciproci, l'appellante non pretende di
essere impedito dall'intrattenere regolari relazioni personali con Gi__________.
e) Né la soluzione adottata dal Pretore contrasta
con gli altri criteri preposti all'affidamento. Anche ammettendo che entrambi
i genitori possano occuparsi della figlia, lasciando Gi__________ con il genitore
che di lei si è maggiormente occupato (in senso temporale) durante la vita in
comune dei coniugi, il primo giudice si è attenuto a quello che era – per l'essenziale
– il riparto dei ruoli assunto dai genitori all'interno della famiglia. Senza dimenticare
che la figlia è affidata alla madre dal marzo del 2016, quando i coniugi si
sono separati di fatto, e che – come si è visto – pur con tutte le difficoltà
dovute al conflitto genitoriale, Gi__________ è in buona salute e non accusa sintomi di sofferenza. Sentita
dalla dott. __________ F__________, del Servizio medico-psicologico, la figlia
ha dichiarato di incontrare difficoltà solo nelle relazioni con il padre, ma
per il resto di ritenersi “soddisfatta della sua situazione attuale” (rapporto
dell'8 agosto 2018, pag. 2 a metà). Nella fattispecie non si tratta quindi di consacrare
un fatto compiuto, ma di lasciare per adesso le cose come stanno.
f) In
ultima analisi, nella situazione attuale non si può dire – a un giudizio di
verosimiglianza – che il bene della figlia sarebbe tutelato più efficacemente affidando
la custodia al padre. Si può
comprendere che ciò non risponda alle aspettative dell'appellante, tuttavia nel
complesso la soluzione adottata dal Pretore è quella che appare più consona
all'insieme delle circostanze. Giustamente poi il Pretore ha imposto ai genitori
di dare continuità al supporto terapeutico della figlia, ha confermato la
curatela educativa e il mandato al Servizio medico psicologico di “impostare
dei controlli evolutivi”. In proposito l'appellante non pretende che tali
provvedimenti siano insufficienti per proteggere il bene della figlia. Ne segue
che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
4.
In materia di
relazioni personali l'appellante si duole che non sia stato disciplinato il recupero
“per i mancati pernottamenti durante le vacanze”. Sulla falsariga di quel che ha
previsto il Pretore per diritti di visita settimanali, egli chiede che un'omissione
durante le ferie sia automaticamente recuperata la settimana successiva o “se
impossibile per il padre, dell'intera settimana di vacanza non appena
compatibile con gli impegni del padre”. L'appellante sollecita altresì una indicazione
precisa dei giorni, degli orari e della durata minima delle telefonate durante
le vacanze.
a) Relativamente
al recupero di giorni di visita
omessi, determinante non è tanto sapere se responsabile del mancato
esercizio sia il genitore beneficiario del diritto di visita o quello
affidatario, bensì se il recupero sia nell'interesse del figlio (sentenza del
Tribunale federale 5A_883/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3.2, in: FamPra.ch
2018.
pag. 1049). Premesso ciò, se il
recupero di un singolo incontro settimanale alla settimana successiva può senz'altro
ritenersi appropriato, trattandosi di intere settimane di vacanza una
regolamentazione precisa appare problematica già per il fatto che i relativi
periodi dipendono in gran parte dal calendario scolastico e non dalla
disponibilità del genitore. Del resto, proprio per fissare gli incontri è stata
designata una curatrice, la quale in caso di contestazioni valuterà puntualmente
la possibilità di ricupero, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche e in
primo
luogo
del bene della figlia, fermo restando che il genitore
può sempre rivolgersi all'autorità di
protezione (RtiD II-2010 pag. 630 consid. 5c).
b) In
merito alle telefonate, il Pretore ha disposto che durante le vacanze i
genitori devono garantire due contatti telefonici tra la figlia e l'altro
genitore, senza però fissare giorni e orari, contrariamente a quanto previsto
per le chiamate settimanali. È vero che in caso di elevata conflittualità la
definizione di modi e tempi precisi è auspicabile, almeno per attenuare il
rischio di malintesi o di disguidi. In concreto, tuttavia, si deve tenere conto
del fatto che i periodi delle vacanze sono caratterizzati da ritmi
difficilmente programmabili e che, come nel caso in esame, i frequenti soggiorni
in Russia comporterebbero ulteriori difficoltà dovute ai fusi orari. Tutto
sommato, il bene della figlia non richiede pertanto di fissare modalità
stringenti. Dandosi contrasti tra genitori su questo punto, la curatrice interverrà senza indugio e regolerà in maniera
obbligatoria i particolari delle visite. L'appellante lamenta che per le
vacanze di giugno-luglio 2018 la curatrice non abbia dato seguito alla richiesta
di precisare gli orari, ma agli atti figura soltanto la relativa richiesta
(doc. 6 di appello), senza che sia dato di conoscerne l'esito. In definitiva
non soccorrono dunque le premesse per specificare ulteriormente il dispositivo
della decisione impugnata.
5.
Per quel che riguarda i contributi alimentari, il Pretore
ha imputato a AP 1 un reddito ipotetico di
fr. 5900.– netti mensili e ha ripreso il fabbisogno minimo di fr. 5100.–
mensili “riconosciuto sin dalle battute iniziali della lite”. Quanto alla moglie, pur manifestando dubbi sulla situazione
finanziaria di lei, egli ha rinunciato a determinarne delle entrate e a calcolarne
il fabbisogno minimo. Riguardo alla figlia, infine, il primo giudice ne ha
stimato il fabbisogno in denaro sulla scorta della tabella 2018 correlata alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo in fr. 875.– mensili fino al 6° compleanno, in
fr. 1115.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1510.– mensili dopo di
allora (assegni familiari compresi), rinunciando a definire “la posta di
accudimento”, che in concreto “rappresenta idealmente la somma necessaria a
godere del tenore di vita dei fratellastri”.
Posto
ciò, secondo il Pretore per il calcolo dei contributi alimentari “nulla
vieta di adottare un altro metodo di calcolo che tenga conto dell'esigenza di
considerare l'incidenza (diretta e indiretta) sulla famiglia delle risorse
incassate a titolo di contributo alimentare per i figli e la partecipazione del
marito alle spese familiari nella misura delle sue possibilità”. Ha così ritenuto ragionevole riconoscere a entrambi i
coniugi “la capacità di continuare a provvedere da sé al proprio fabbisogno, di
partecipare in comune al fabbisogno di Gi__________ e di continuare a gestire
le pigioni e i costi di Villa __________ come già avvenuto in passato”. Nelle
condizioni descritte egli ha fissato a carico di AP 1
un
contributo
alimentare per la figlia di fr. 675.– mensili fino al 6° compleanno, di
fr. 915.– mensili dal 7° al 12° anno di età e in fr. 1310.– mensili dopo
di allora (assegni familiari non compresi).
6.
Per quel che è del reddito ipotetico,
il Pretore ha accertato che AP 1 è al beneficio di prestazioni assistenziali,
ma che la sua età, la formazione, lo stato di salute e l'esperienza
professionale non precludono un reinserimento nel mondo del lavoro. Per di più,
ha soggiunto il primo giudice, l'interessato nemmeno pretende di non poter
lavorare, né ha reso verosimili i tentativi messi in atto per ritrovare
un'occupazione. Constatato che nel 2010 costui aveva dichiarato entrate per fr.
120.
000.–, che nel 2014 aveva guadagnato fr.
98.
820.– e che dal 2016 aveva riscosso
indennità di disoccupazione per fr. 5900.– mensili netti, “visto il lungo
periodo di inattività” il Pretore ha stimato ragionevole imputargli quest'ultimo
importo, il quale “considera le difficoltà del mercato del lavoro nei settori
professionali verso i quali egli è orientatoˮ.
a) L'appellante
contesta il reddito ipotetico di fr. 5900.– mensili a lui ascritto, facendo
valere di riscuotere soltanto prestazioni assistenziali di fr. 1400.– mensili
che coprono il mero fabbisogno minimo. Egli sostiene di avere reso verosimili
le ricerche di lavoro per ottemperare agli obblighi dell'assicurazione contro
la disoccupazione, affermando che se il primo giudice l'avesse richiesto egli
avrebbe esibito tale documentazione anche in tribunale. A suo dire, poi, i vari
procedimenti giudiziari che lo oppongono alla moglie gli impediscono di cercare
un impiego in modo efficace, per tacere del fatto che attualmente il mercato
del lavoro non è favorevole. AP 1
fa valere infine di avere accumulato
debiti per oltre fr. 61 000.– e di
essere finanche ricorso a un prestito della madre per sopperire alle proprie necessità.
b) Sta
di fatto che con le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta poco o punto.
Intanto egli non mette in dubbio che qualora un coniuge abbia la reale e
ragionevole possibilità, dando prova di impegno, di conseguire entrate maggiori
rispetto a quelle effettive, fa stato il reddito ipotetico. L'interessato
nemmeno pretende di essere escluso dal mondo del
lavoro
né contesta che la sua età, la formazione,
lo stato di salute ostino a una ripresa dell'attività lucrativa. Che
egli riceva prestazioni assistenziali dall'ottobre del 2017 è indubbio, ma l'erogazione di tali sussidi non supplisce,
da sé sola, all'obbligo che gli incombeva di rendere verosimili gli sforzi intrapresi
per trovare un'occupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2018.96 del 20
maggio 2019 consid. 4). Anche perché la mera riscossione di prestazioni
assistenziali non basta per indiziare un impedimento al lavoro (si veda anzi
l'art. 23 cpv. 1 della legge sull'assistenza sociale: RL 871.100; nel medesimo
senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018 consid. 11c).
Del resto, da un debitore alimentare con
figli si può pretendere un impegno che si sospinga oltre le esigenze poste da
un ufficio di collocamento ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione (I CCA, sentenza inc.
11.2015.82
dell'8 settembre 2016 consid. 7d; v. anche DTF 137 III 121 consid.
3.1). Il conseguimento di un reddito ipotetico può anche richiedere
un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente la
famiglia prevale sulla libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763
consid. 3b). Se necessario, si può esigere quindi che l'interessato estenda
le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in
ambiti meno qualificati (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016,
consid. 7d).
Nella
fattispecie nulla è dato di sapere sui concreti tentativi che AP 1
avrebbe intrapreso per ritrovare un impiego. E l'interessato non può dolersi
che il Pretore non lo abbia sollecitato a documentare le ricerche. Il principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione non solleva le parti – a maggior ragione se
patrocinate – dalle proprie responsabilità processuali, né le esonera dal
sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413
a metà con richiami; più recentemente: sentenza del
Tribunale
federale 5A_400/2028 del 28 agosto 2018, consid. 4.3.1). Spettava quindi
al convenuto recare di sua iniziativa gli elementi utili.
c) Afferma
l'appellante – come detto – che il fatto di dover seguire personalmente le
numerose procedure giudiziarie pro-mosse dalla moglie gli hanno impedito di
dedicarsi alla ricer-ca di un'occupazione. Ora, dagli atti risulta che, salvo qualche
mese (specialmente dall'ottobre del 2016 all'aprile del 2017), fino all'8
giugno 2018 AP 1 era patrocinato dall'avv. __________ S__________, subentrato
all'avv. __________ P__________, il quale a sua volta aveva sostituito l'avv. __________
J__________. È possibile che egli abbia dovuto illustrare ripetutamente la
fattispecie ai suoi legali, ma non è verosimile che ciò non gli abbia lasciato
tempo sufficiente per cercare lavoro. Relativamente al debito di fr. 61 000.–,
il solo sollecito di pagamento di una società d'incasso (doc. 4 di appello) non
rende verosimile l'uso della somma così ottenuta, mentre per quel che è del prestito della madre, come ha accertato il
primo giudice, quest'ultima non ne pretende la restituzione.
d) Considerato
quanto precede, a un sommario esame come quello che presiede
all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale il conseguimento di
un reddito potenziale di fr. 5900.– mensili, ammontare di per sé non
contestato, resiste alla critica. Anche
su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
7.
In
merito al reddito della moglie, preso atto che l'ultima tassazione
risaliva al 2013 il Pretore ha esaminato la copiosa documentazione bancaria e
postale presentata dalle parti, giungendo alla conclusione che essa è “inconcludente
e non permette di capire la gestione delle finanze familiari”, sebbene consenta
di rendersi conto che i coniugi e la figlia hanno ampiamente beneficiato del
tenore di vita che G__________, ex marito dell'istante, intendeva garantire ai propri
figli. Quanto all'ultima tassazione, il Pretore ha constatato che alla voce “altri
redditi” l'autorità fiscale ha inserito fr. 130 000.–
e che AO 1, dopo avere in un
primo tempo contestato tale ripresa, l'ha per finire
accettata.
Posto ciò, il Pretore ha respinto la tesi dell'istante, la quale sosteneva di
non fruire più di risorse provenienti dall'estero e ha appurato che essa
dispone ad ogni modo di altri cespiti d'entrata, “fermo restando che ogni spesa
per i figli L__________, I__________ e A__________ è sostenuta interamente
dall'ex marito ed è coperta dai contributi alimentari”. Il primo giudice non ha
mancato di considerare che, secondo AP 1, i conti bancari della moglie avevano registrato
tra il 2009 e il 2016 una movimentazione di almeno fr. 2 541 775.– senza i
contributi alimentari ver-ati dall'ex marito. Ha ritenuto nondimeno che,
computato il versamento in quel lasso di tempo di contributi alimentari per i
figli non comuni per fr. 1 441 920.– e l'investimento per l'acquisto di “villa
__________” per fr. 608 000.–, “ammessa e non concessa la bontà del dato
bancario ricostruito dal marito (…), l'origine sconosciuta delle risorse della
moglie si ridimensiona a complessivi fr. 491 855.–,
con un'incidenza di fr. 61 482.– all'anno”.
Visto però che nel 2013 l'autorità fiscale ha imputato alla contribuente
redditi ”da altra fonte” per fr. 130 000.–,
“sugli altri anni l'incidenza si riduce per il Pretore a fr. 51 693.– annui,
pari a fr 4307.– mensili”. “Rimasta irrisolta la provenienza di questo denaro”,
stando al Pretore non sussistono in ogni modo sufficienti elementi per
concludere “che si tratti di reddito della moglie e nemmeno per escludere che
si tratti di versamenti per i figli (alimenti, spese straordinarie, indennità
di accudimento)”, tanto più che un'estensione del sostegno finanziario di G__________
per contribuire all'aumento del fabbisogno dei figli “appare verosimile”.
a) L'appellante ribadisce i
suoi calcoli, adducendo che negli anni la consorte ha ricevuto accrediti
bancari da conti esteri a lei riconducibili (e non a quelli dell'ex marito) per
complessivi fr. 2 541 775.–, e ciò senza dimenticare che G__________
ha direttamente pagato le rette della scuola privata frequentata dai propri figli.
A suo parere, quindi, contrariamente all'opinione del Pretore, la provenienza dei capitali della moglie non è “oscura”.
L'appellante soggiunge che l'autorità fiscale ha sì accertato nel 2013 “redditi
da altra fonte” per fr. 130 000.–, ma fa
valere che tale autorità non disponeva dei dati relativi alle reali entrate
della contribuente, “scoperte solo durante la causa”. Per di più, ove le
entrate della consorte corrispondessero solo a tale importo, non si spiegherebbe
come costei potrebbe permettersi di retribuire più professionisti per la tutela
dei suoi interessi. In definitiva, il reddito medio della moglie dev'essere
stabilito secondo l'appellante in almeno 276 253.– annui, pari a fr. 23 021.–
mensili.
b) Così
argomentando, l'appellante si limita a ribadire il proprio calcolo, ma nella
misura in cui rinvia al proprio memoriale conclusivo del 15 dicembre 2017
l'appello si rivela d'acchito irricevibile. In appello non si ripete il
processo di primo grado. Un appellante deve confrontarsi perciò con la
motivazione del primo giudice e spiegare perché essa sarebbe erronea. In
mancanza di ciò, il suo ricorso va dichiarato improponibile (DTF 138 III 375 consid.
4.3.1). Ricordato ciò, perché il
calcolo particolareggiato del Pretore, il quale per finire è giunto a un
reddito medio dell'istante di fr. 5100.– mensili, sia sbagliato AP 1 non spiega.
Egli fa astrazione dai contributi alimentari erogati da G__________ per i propri figli, ma non pone
in dubbio che, come ha rilevato il primo giudice, fino al 2013 gli accrediti
sui conti della moglie avvenivano “alla luce del sole” e che in seguito nulla
confermava il versamento in contanti di tali prestazioni. Il fatto che le rette
della scuola privata frequentata dai figli non comuni fossero direttamente
pagate dal loro padre all'istituto scolastico senza far transitare denaro sui
conti dell'ex moglie ancora non consente di escludere altre modalità di
pagamento. Per il resto, non
si disconosce che la situazione finanziaria della moglie risulta assai nebulosa.
Comprensibili appaiono anche i dubbi
e le perplessità dell'appellante circa l'origine degli accrediti ai
conti della moglie, incontestabilmente riconducibili a relazioni della medesima
presso banche russe. A un giudizio sommario, tuttavia, l'ipotesi adombrata dal
Pretore, secondo cui a un certo momento G__________ ha aumentato il sostegno
finanziario per i propri figli, non appare meno inverosimile di quella di AP 1,
per il quale si tratta invece di redditi della consorte.
c) Che
AO 1 debba far fronte agli onorari di vari professionisti è pacifico. Ma per
tacere del fatto che ciò non indizia l'esistenza di capitali o di altre
risorse, sulla questione l'appello si esaurisce in mere supposizioni senza riscontri.
Per il resto, sarà anche vero che l'attuale tenore di vita della moglie poco si
concilia con le sue entrate. Al riguardo il Pretore ha reputato, senza essere
smentito dall'appellante, che con ogni verosimiglianza la moglie beneficia del
tenore di vita che l'ex marito intende garantire ai propri figli. Si conviene
che la distrazione di contributi alimentari dalla loro finalità è indebita, ma
ciò concerne se mai G__________ e non si ripercuote sulla posizione
dell'appellante, il quale non è chiamato a finanziare quel livello di esistenza.
Ne segue che anche su tale aspetto
il giudizio del Pretore resiste alla critica.
8.
Nelle richieste di
giudizio l'appellante propone che gli sia concesso “l'uso e per lo meno
l'affitto a terzi” dell'appartamento al piano superiore di villa “__________”, che
gli “affitti scoperti intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata
di lui nell'appartamento restino dovuti e che sia “confermato il rigetto
definitivo all'opposizione interposta dalla moglie”. Simili domande sono tuttavia
prive di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), ciò che le rende
inammissibili. Per di più, l'interessato non si confronta neppure di scorcio
con i puntuali argomenti del Pretore, secondo cui la soluzione prospettata dal
marito non è opportuna, “viste le forti tensioni tra i coniugi”, mentre la creazione
di un appartamento indipendente da appigionare non è attuabile alla luce delle “incognite
sulla fattibilità materiale della suddivisione che potrebbe nuocere al pregio
dell'immobile in prospettiva di una futura vendita”.
Circa gli “affitti
scoperti”, la richiesta dell'appellante sembra riferirsi alla pretesa di fr.
2150.– mensili che egli esige dalla moglie per l'uso di parte dell'abitazione coniugale
ad opera dei figli del primo matrimonio di lei, uso per il quale i coniugi
avevano stipulato un contratto di locazione riguardante le due
proprietà per piani di AP 1. Formulata per la prima volta in questa sede senza
che soccorrano le premesse dell'art. 317 cpv. 2 CPC, la richiesta è tuttavia inammissibile.
Quanto alla procedura esecutiva, essa sembra ricondursi a una analoga
procedura esecutiva avviata dal marito per l'incasso di
fr. 25 800.–
inerenti a pigioni rimaste impagate dal gennaio
al dicembre del 2016. Questa Camera non ha tuttavia competenze nel settore
esecutivo. E con sentenza del 28 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato su questo punto la decisione
con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva respinto un
rigetto dell'opposizione chiesto dal marito sostanzialmente perché l'escussa
aveva reso plausibile una simulazione del contratto di locazione (inc.
14.2018.95). Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.
9.
Sempre nelle richieste
di giudizio l'appellante insta perché sia annullata “la diffida ai debitori
della moglie”. Se non che, a prescindere dal fatto che con la fine del diritto
di percepire indennità di disoccupazione la diffida è diventata senza oggetto, l'interessato
non si avvede che il Pretore ha finanche respinto la richiesta della moglie volta
a ottenere una trattenuta con effetto retroattivo. Anche su tale questione non
è il caso perciò di attardarsi.
10.
L'appellante reitera in
questa sede la richiesta di una provvigione ad litem di fr. 32 750.– o, quanto meno, il conferimento del
gratuito patrocinio dal 22 agosto 2017. Per quel che è della provvigione ad
litem, l'appello è privo di motivazione (nel senso dell'
art. 311 cpv. 1
CPC), onde la sua irricevibilità. Oltre a ciò, l'interessato nemmeno revoca in
dubbio l'accertamento del Pretore secondo cui “non sussistono margini per
obbligare la moglie a partecipare alle spese di patrocinio del marito”. In
merito al gratuito patrocinio dal 22 agosto 2017, manca una volta di più ogni
confronto critico con la decisione impugnata. L'appellante si limita per finire
a un'enunciazione di principio, senza pretendere che la motivazione del
Pretore, il quale ha spiegato compiutamente perché il richiedente non può
ritenersi indigente, sarebbe censurabile. Su entrambi i temi l'appello sfugge
dunque a ulteriore disamina.
11.
Da ultimo AP 1 postula
l'addebito alla moglie di tutte le spese di prima sede. V'è da domandarsi se la domanda abbia portata
autonoma e non sia subordinata
all'accoglimento dell'appello, nel qual caso essa richiesta si rivelerebbe finanche
senza oggetto, l'ipotesi non verificandosi in concreto. A parte ciò,
perché in primo grado egli sarebbe
risultato interamente vittorioso e la moglie del tutto soccombente l'interessato
non spiega. Inconferente, anche al proposito
l'appello vede la sua sorte segnata.
12.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
13.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile
senza riguardo a
questioni di valore, litigioso essendo anche l'affidamento della figlia (consid. 1).
Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a
provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, davanti
al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l'appello è respinto è la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di 800.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).