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Decisione

11.2018.70

Misure a protezione dell'unione coniugale

10 febbraio 2020Italiano36 min

(1972), cittadina russa, divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ l'8 agosto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.70

Lugano

10 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione

coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 2 marzo 2016 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 25 giugno 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore del

13 giugno 2018;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1968) ed AO 1

(1972), cittadina russa, divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ l'8 agosto

2009. A quel tempo la sposa aveva già tre figli

nati da un precedente matrimonio con G__________ (L__________,

nato il 20 febbraio 2000, I__________, nata il 5 settembre 2001, e A__________,

nata il 1° giugno 2006). Dalle seconde nozze è nata Gi__________, il 30

novembre 2010. Il marito, economista, ha svol­to vari lavori in ambito societario

e dal 1° gennaio 2016 riscuote indennità di disoccupazione. La moglie, di

formazione dermatovenerologa, non esercita attività lucrativa. La famiglia

viveva a __________ in una villa (‟__________)

situata sulla particella n. 708 RFD, compo-

sta di tre proprietà per

piani collegate strutturalmente in modo

da formare un solo alloggio.

Due proprietà per piani sono

intestate al marito (la n. 24 960 e la n. 24 962) e una alla moglie (la n. 24 959).

B. Il 2 marzo 2016 AO 1 si è rivolta al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione

coniugale, postulando – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere

separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento

di Gi__________ (riservato il diritto di visita pater­no), un contributo

alimentare per sé di fr. 1855.– mensili e uno per la figlia di fr. 901.–

mensili (assegni familiari compresi), la condan­na del marito a riversarle gli

assegni familiari percepiti per i figli non comuni e la pronuncia della

separazione dei beni. Con decreto ‟supercautelareˮ del 7 marzo

2016 il Pretore ha ordinato al marito di lasciare l'abitazione coniugale, ciò

che egli ha fatto il 14 marzo 2016 trasferendosi in un appartamento della

di lui madre in un immobile prospicente l'abitazione coniugale (villa “__________ˮ).

C. Al dibattimento del 16

marzo 2016 i coniugi si sono

accordati provvisoriamente sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione

dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento di Gi__________ a

quest'ultima e sul diritto di visita paterno. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. Con

ordinanza del 7 aprile 2016 il Pretore ha invitato l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), settore

delle famiglie e dei minorenni, a condurre un'indagine socio-ambientale per verificare la necessità di

eventuali misure di protezione in favore della figlia e a elaborare una

regolamentazione delle relazioni personali.

D. All'udienza del 27

aprile 2016, destinata al seguito del dibattimento, l'istante ha confermato le proprie

richieste, mentre il convenuto ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione

dell'alloggio coniugale, ma ha sollecitato l'affidamento della figlia

(riservato il diritto di visita materno) e ha chiesto un contributo alimentare

per la medesima di fr. 1083.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre a

uno per sé di fr. 2100.– mensili dal-l'aprile del 2016.

E. In pendenza di causa il Pretore ha

trattato svariate procedure cautelari. Il 30 agosto 2016, in particolare, i coniugi hanno

raggiunto un accordo sull'assetto provvisorio

della vita separata nel quale, oltre alla conferma della regolamentazione

precedente, hanno rinunciato reciprocamente a contributi per sé e hanno

pattuito un contributo alimentare per la figlia di fr. 812.– mensili

(assegni familiari non compresi) a carico

del marito. Su richiesta dalla moglie il Pretore ha decretato inaudita parte, il

28 settembre 2016, una trattenuta dalle indennità di disoccupazione percepite

da AP 1 di fr. 812.– mensili più gli assegni familiari (inc. CA.2016.362).

F. Riguardo alla figlia e

alla disciplina delle relazioni personali pater­ne, con decreto cautelare del

16 dicembre 2016, completato il 22 dicembre successivo, il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore di Gi__________, ha accordato

a AP 1 una visita settimanale, alternativamente il sabato o la domenica, compresa

una visita ogni 15 giorni con pernottamento e una cena infrasettimanale. Un

appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli da

questa Camera il 4 luglio 2018 per desistenza (inc. 11.2016.138).

G. Nel

frattempo, a un'udienza del 14 febbraio 2017 indetta per la continuazione del

dibattimento, l'istante ha replicato aumentando le richieste di contributo

alimentare a fr. 3022.60 mensili per sé e a fr. 955.– mensili (assegni familiari

non compresi) per la figlia, con adeguamento della diffida ai debitori. Il

convenuto ha duplicato rivendicando il 27 marzo 2017 l'attribuzione di un piano

dell'abitazione coniugale, l'affidamento della figlia o a un suo familiare

(riservati i diritti di visita materni), come pure un contribu­to alimentare in

suo favore di fr. 25 484.05 mensili e uno per la figlia di fr. 454.– mensili.

In via subordinata egli ha offerto, in caso di affidamento della figlia alla

madre, un contributo alimentare per Gi__________ di fr. 200.– mensili e ha postulato

un'estensione del suo diritto di visita, sollecitando ad ogni modo un

contributo alimentare per sé di fr. 25 484.05

mensili dal 1° marzo 2016. Egli ha instato altresì per una provvigione ad

litem di fr. 10 000.– o per il

conferimento del gratuito patrocinio. Con decreto del 27 luglio 2017 il

Pretore ha rifiutato quest'ultimo beneficio. Un reclamo presentato da AP 1

contro tale decreto è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello

con decisione del 10 settembre 2018 (inc. 13.2017.83).

H. Il

20 luglio 2017 il Pretore ha incaricato il Servizio medico psicologico di

verificare lo stato di salute della figlia. Dal 23 agosto 2017 inoltre AP 1 riscuote

prestazioni dalla pubblica assistenza. L'istruttoria è terminata il 20 ottobre 2017 e alle arringhe finali le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale

del 15 dicembre 2017 AO 1 ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare la

richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 6522.60 mensili dal

febbraio del 2016 e quella di contributo alimentare per la

figlia

a fr. 1012.– mensili dal 1° marzo al 30 novembre 2016, a fr. 1155.–

mensili per il dicembre del 2016 e a fr. 1111.– mensili da allora in poi (assegni

familiari non compresi) con relativo aggiornamento dell'ordine di trattenuta. In

un allegato di quello stesso giorno il marito ha ribadito la richiesta di affidamento

della figlia (riservato il diritto di visita materno) e ha sollecitato l'assegnazione

del primo piano dell'alloggio coniugale, oltre a un contributo alimentare per

sé di fr. 10 024.– mensili dal marzo del

2016 all'agosto del 2017 e di fr. 20 120.–

mensili dopo di allora, come pure un contributo per la figlia di fr. 654.–

mensili dal 24 agosto 2017. Egli ha instato altresì per la revoca della

diffida ai debitori, per l'ottenimento di una provvigione ad litem di

fr. 32 750.– e per il conferimento del gratuito patrocinio.

In caso di affidamento di Gi__________ alla madre egli ha rivendicato un diritto

di visita di un fine settimana su due e determinate settimane di vacanza, offrendo

un contributo alimentare per la figlia di fr. 200.– mensili dal 1° marzo 2016

al 23 agosto 2017 con restituzione

degli

importi versati in eccedenza. Il 28 maggio 2018 AP 1 ha segnalato al Pretore maltrattamenti

subìti dalla figlia da parte della madre e contestualmente ha denunciato quest'ultima

al Ministero pubblico.

I. Statuendo con

sentenza del 13 giugno 2018, il Pretore:

– ha

autorizzato i coniugi a vivere separati,

– ha

assegnato l'abitazione coniu­gale alla

moglie,

– ha

affidato la figlia Gi__________ alla medesima,

– ha

regolato il diritto di visita paterno,

– ha

istituito una curatela educativa a beneficio della figlia,

– ha

conferito mandato al Servizio medico-psicolo­gico di “impostare (…) regolari

controlli evolutivi”,

– ha

rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi, tranne condannare AP

1 ad assumere gli interessi ipotecari relativi alla sua quota di comproprietà

su un fondo a __________ (recte: __________) e abilitare la moglie a

disporre liberamente del provento di fr. 2150.– mensili generato da un

contratto di locazione stipulato dai coniugi.

AP

1 è stato obbligato inoltre:

– a

versare un contributo alimentare per Gi__________

di fr. 675.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 915.– mensili fino al

12° complean­no e di fr. 1310.– mensili fino alla maggiore età (assegni

familiari non compresi), così come

– a

riversare alla moglie gli assegni familiari in favore dei tre figli non comuni

dal 1° agosto 2016 in poi.

Le

spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 giugno 2017 (recte:

2018) volto a ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, quanto

segue:

– l'affidamento

della figlia,

– la

precisazione della disciplina relativa al suo diritto di visita per quanto

attiene “al mancato pernottamento durante le settimane di vacanza e il loro

ricupero” e per quanto riguarda i contatti telefonici settimanali durante le

vacanze,

– la

riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 200.– mensili con

diritto di ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso,

un contributo alimentare di fr. 10 120.– mensili per sé dal 1° settembre 2017,

– l'annullamento

di una diffida ai debitori della moglie (sic),

– l'uso

o, subordinatamente, la locazione dell'appartamento al piano superiore dell'abitazione

coniugale, con diritto di ottenere dalla moglie il rimborso delle pigioni

incassate dal 1° gennaio 2016 in poi,

– una

provvigione ad litem di fr. 32 750.– e il beneficio del gratuito patrocinio dal 22

agosto 2017, come pure

– un

sollecito al Procuratore pubblico perché emetta una decisione riguardo a fatti

intervenuti il 27 maggio 2018.

Con decreto del 12 luglio

2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo nella misura in cui questa non era priva d'interesse. Nelle sue

osservazioni del 27 luglio 2018 AO 1 conclude per la reiezione del­l'appello.

Il 9 agosto 2018 il Pretore ha trasmesso a questa Camera il rapporto del giorno

precedente redatto dalla dott. __________ F__________, del Servizio medico-psicologico.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili

con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimo-niali, tuttavia, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito non si pone, davanti al Pretore essendo in discussione,

oltre ai contributi alimentari, l'affidamento della figlia e le relazioni personali,

controversie impugnabili senza riguardo a

questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7

novembre 2018 consid. 2). Circa la

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore del convenuto il 14 giugno 2018. Cominciato a decorrere l'indomani,

il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 24 giugno 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.

142.

cpv. 3 CPC. Introdotto il 25 giugno 2018, ultimo giorno utile, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1

acclude una raccomandata al Pretore del 1° marzo 2017 (doc. 2), un estratto

delle esecuzioni a suo carico il 31 gennaio 2018 (doc. 3), un sollecito di

pagamento nei suoi confronti da parte della ditta __________ SA del 25 giugno

2018.

(doc. 4), una lettera della moglie del 21 giugno 2018 (doc. 5), un messaggio

di posta elettronica del 15 giugno 2018 alla curatrice (doc. 6) e un suo

scritto al Pretore del 12 giugno 2018 (doc. 7). Ci si può domandare se i

documenti antecedenti la decisione impugnata adempiano i requisiti dell'art.

317.

cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il

principio inquisitorio a tutela della figlia minorenne (art. 296 CPC), essi

vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF

144.

III 352 consid. 4.2.1). In virtù di tale principio va

acquisita agli atti anche la relazione dell'8 agosto 2018 del Servizio

medico-psicologico, trasmessa dal Pretore alle parti e a questa Camera. Quanto

all'incarto della Pretura, esso è già stato trasmesso d'ufficio alla Camera e

contiene tutti i fascicoli delle procedure cautelari. Ciò posto, nulla osta

alla trattazione dell'appello.

3.

Litigiosa

è anzitutto la custodia della figlia. Al riguardo il Pretore ha accertato che i

genitori non “sono stati capaci di arginare il loro litigio e continuano a

coinvolgere la figlia”, l'affidamento provvisionale di Gi__________ alla madre essendo

stato “sin qui protetto” perché la genitrice è stata ritenuta capace di rispondere

ai bisogni affettivi e materiali della piccola, dando prova di collaborare “con

la rete”, come risulta dal rapporto dell'Ufficio cantonale del­l'aiuto e della protezione (UAP). Inoltre, egli ha

soggiun­to, sussiste la necessità di dare alla minore una soluzione stabile di

continuità che permetta alla stessa di vivere nell'ambiente in cui è sempre stata

e di crescere insieme con i fratelli. Per il pri­mo giudice non è il caso per

ora di rivedere l'affidamento alla madre, fondato “sugli elementi raccolti dai

vari operatori che si sono confrontati con i genitori e con Gi__________”.

Quanto ai fatti avvenuti il 28 maggio 2018, egli ha rilevato che “nulla

di nuovo e di positivo apporta sull'attitudine di entrambi i genitori” e, preso

atto che la vicenda è attualmente al vaglio dell'autorità penale, ha reputato

che un diverso affidamento non si giustifichi “sull'onda emotiva di un episodio,

rispetto al quale non si dispone di elementi oggettivi di valutazione e che non

si distingue purtroppo significativamen­te dai molti accaduti dalla separazione

in poi”.

a) L'appellante

critica la decisione di ritenere la moglie idonea a occuparsi della figlia,

rimproverando al Pretore di avere ignorato i gravi fatti del 27 maggio 2018, così

come il clima di annosa violenza psicologica esercitato dalla madre sulla mino­re.

A suo parere, le valutazioni su cui il primo giudice si è fondato sono datate e

“rese obsolete” dai fatti più recenti. Per l'appellante, l'ultimo episodio conferma

l'attitudine menzogne­ra della moglie, la quale continua a maltrattare la figlia

in un crescendo di violenza per poi incolpare lui, “spingendo la bimba a

mentire davanti all'evidenza dei fatti”. Ciò dimostra, a suo avviso, una “tipica

alienazione genitoriale che ha ormai raggiunto lo stadio della manipolazione

con ausilio della violenza fisica”. In simile clima di maltrattamenti e

manipolazio­ni, per tutelare il bene della minore il Pretore avrebbe dovuto

prendere immediati provvedimenti e non aspettare l'esito del procedimento

penale. In definitiva, l'appellante chiede che sia riconosciuta la gravità dei

fatti del 27 maggio 2018, che il Ministero pubblico sia sollecitato a emettere

una decisione e che ‟fino al momento della nuova decisione che prenderà

in conto i fatti e le decisioni riguardanti la violenza sulla minoreˮ gli

sia affidata la figlia.

b) L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i

coniugi abbiano figli minorenni il giudice adito a protezione tutela dell'unione

coniuge prende le misure necessarie “secon­do

le disposizio­ni sugli effetti della filiazione”.

I criteri preposti all'affidamento dei figli in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si scostano

sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo

il divorzio. In una procedura a tutela dell'unione

coniugale non si tratta tuttavia di statuire in maniera definitiva sull'affidamento,

adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei

coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie

migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla

verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_512/2017

del 22 dicembre 2017 consid. 3.4.1). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimila-bile

a un provve­dimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv.

1.

CC).

Dovendo

statuire sull'af­fidamento dei figli, in ultima analisi, il giudice a

protezione del­l'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia

verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale

genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di

persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche

sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia –

per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore

che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei

ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo

interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012

pag. 797 consid. 4 con

richiami; analogamente: RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.90 del 1° giugno 2016, consid. 4).

c) Nel

caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra genitori siano gravemente

deteriorati e che questi ultimi siano incapaci di estraniare la figlia dal

conflitto coniugale, acuito per altro dalla vicinanza delle abitazioni. Sta di

fatto che, come risulta dal rapporto 24 novembre 2016 dell'Ufficio dell'aiuto e

della protezione, AO 1 dispone delle “competenze materne per occuparsi di Gi__________”,

sebbene a quel momento non fosse in grado – come il marito – di svolgere il

ruolo genitoriale “rispetto a organizzazione e comunicazioni” (pag. 13 e 14). A

un esame di verosimiglianza non si può ritenere dunque che essa sia

manifestamente inidonea a occuparsi della figlia, tanto meno ove si pensi che

in relazio­ne ai tre figli non comuni il menzionato rapporto non segnala

problemi particolari (pag. 13 in alto).

d) Quanto

all'episodio del 28 maggio 2018, si conviene con l'interessato che se un

genitore rende verosimile atti di violenza commessi dall'altro genitore su un

minore, l'autorità preposta deve intervenire senza indugio. Non incombe all'autorità

civi­le sollecitare quella penale a emanare decisioni, ma se le accuse del

marito fossero vere, l'episodio non va certamente relegato nella banalità. Sta

di fatto che le parti si accusano vicendevolmente dell'accaduto, ciò che – come

ha sottolineato il primo giudice – non si scosta da analoghe vicissitudini passate.

Del resto, sia l'attuale curatrice __________ E__________ sia la dott. __________

F__________ del Servizio medico-

psicologico

hanno avuto modo di constatare l'elevata e duratura conflittualità tra coniugi dovuta

a divergenze sul piano educativo e organizzativo. Dandosi una situazione che

non è liqu­ida, non si può pertanto biasimare il Pretore per non avere

ravvisato gli estremi di un intervento urgente, tanto meno nel quadro di una

protezione dell'unione coniugale che è già di per sé una procedura sommaria

(art. 271 lett. a CPC) equiparabile a un procedimento cautelare (DTF 137 III

475).

si può dire, a un giudizio sommario, che Gi__________ sia affetta da sindrome di alienazione parentale. Per tacere del fatto che simile ipotesi

sarà anche prospettabile, ma rimane a livello di congettura, dall'ultimo

resoconto sulla situazione si evince che, nonostante il clima teso, per

entrambi i genitori “la bambina cresce serena e senza esprimere particolari

segni di disagio (…), senza mostrare segni di sofferenza”. Secondo la dott. __________

F__________, Gi__________ appare in buone condizioni generali, è in buona

salute mentale e denota un buon funzionamento globale. A parere della

specialista, pur mostrando segni d'ansia legati al sentimento di essere coinvolta

nel conflitto parentale, la figlia è in grado di affrontare in maniera adeguata

il “contesto scolastico e diversi contesti extrascolastici e intrattenere delle

buone relazioni con i pari e altri adulti (rapporto del Servizio

medico-psicologico dell'8 agosto 2018, agli atti). Le apprensioni

dell'appellante, il quale non ha l'esclusivo appannaggio di tutelare il bene della

figlia (come la madre del resto), non bastano per indiziare una messa in

pericolo degli interessi della minorenne. Certo, intralci agli incontri del padre con la figlia, vacanze organizzate

durante il diritto di visita paterno, denigrazioni del marito o altri contegni

simili potrebbero rimettere in discussione l'affidamento. Ma a prescindere dal

fatto che in concreto gli addebiti sono reciproci, l'appellante non pretende di

essere impedito dall'intrattenere regolari relazioni personali con Gi__________.

e) Né la soluzione adottata dal Pretore contrasta

con gli altri criteri preposti all'affidamento. Anche ammettendo che entram­bi

i genitori possano occuparsi della figlia, lasciando Gi__________ con il genitore

che di lei si è maggiormente occupato (in sen­so temporale) durante la vita in

comune dei coniugi, il primo giudice si è attenuto a quello che era – per l'essenziale

– il riparto dei ruoli assunto dai genitori all'interno della famiglia. Senza dimenticare

che la figlia è affidata alla madre dal marzo del 2016, quando i coniugi si

sono separati di fatto, e che – come si è visto – pur con tutte le difficoltà

dovute al conflitto genitoriale, Gi__________ è in buona salute e non accusa sintomi di sofferenza. Sentita

dalla dott. __________ F__________, del Servizio medico-psicologico, la figlia

ha dichiarato di incontrare difficoltà solo nelle relazioni con il padre, ma

per il resto di ritenersi “soddisfatta della sua situazione attuale” (rapporto

dell'8 agosto 2018, pag. 2 a metà). Nella fattispecie non si tratta quindi di consacrare

un fatto compiuto, ma di lasciare per adesso le cose come stanno.

f) In

ultima analisi, nella situazione attuale non si può dire – a un giudizio di

verosimiglianza – che il bene della figlia sareb­be tutelato più efficacemente affidando

la custodia al padre. Si può

comprendere che ciò non risponda alle aspettative dell'appellante, tuttavia nel

complesso la soluzio­ne adottata dal Pretore è quella che appare più consona

all'insieme delle circostanze. Giustamente poi il Pretore ha imposto ai genitori

di dare continuità al supporto terapeutico della figlia, ha confermato la

curatela educativa e il mandato al Servizio medico psicologico di “impostare

dei controlli evolutivi”. In proposito l'appellante non pretende che tali

provvedimenti siano insufficienti per proteggere il bene della figlia. Ne segue

che su questo punto l'appello è destinato all'insucces­so.

4.

In materia di

relazioni personali l'appellante si duole che non sia stato disciplinato il recupero

“per i mancati pernottamenti durante le vacanze”. Sulla falsariga di quel che ha

previsto il Pretore per diritti di visita settimanali, egli chiede che un'omissione

durante le ferie sia automaticamente recuperata la settimana successiva o “se

impossibile per il padre, dell'intera settimana di vacanza non appena

compatibile con gli impegni del padre”. L'appellante sollecita altresì una indicazione

precisa dei giorni, degli orari e della durata minima delle telefonate durante

le vacanze.

a) Relativamente

al recupero di giorni di visita

omessi, determinante non è tanto sapere se responsabile del mancato

esercizio sia il genitore beneficiario del diritto di visita o quello

affidatario, bensì se il recupero sia nell'interesse del figlio (sentenza del

Tribunale federale 5A_883/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3.2, in: FamPra.ch

2018.

pag. 1049). Premesso ciò, se il

recupero di un singolo incontro settimanale alla settimana successiva può senz'altro

ritenersi appropriato, trattandosi di intere settimane di vacanza una

regolamentazione precisa appare problematica già per il fatto che i relativi

periodi dipendono in gran parte dal calendario scolastico e non dalla

disponibilità del genitore. Del resto, proprio per fissare gli incontri è stata

designata una curatrice, la quale in caso di contestazioni valuterà puntualmente

la possibilità di ricupero, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche e in

primo

luogo

del bene della figlia, fermo restando che il genitore

può sempre rivolgersi all'autorità di

protezione (RtiD II-2010 pag. 630 consid. 5c).

b) In

merito alle telefonate, il Pretore ha disposto che durante le vacanze i

genitori devono garantire due contatti telefonici tra la figlia e l'altro

genitore, senza però fissare giorni e orari, contrariamente a quanto previsto

per le chiamate settimanali. È vero che in caso di elevata conflittualità la

definizione di modi e tempi precisi è auspicabile, almeno per attenuare il

rischio di malintesi o di disguidi. In concreto, tuttavia, si deve tenere conto

del fatto che i periodi delle vacanze sono caratterizzati da ritmi

difficilmente programmabili e che, come nel caso in esame, i frequenti soggiorni

in Russia comporterebbero ulteriori difficoltà dovute ai fusi orari. Tutto

sommato, il bene della figlia non richiede pertanto di fissare modalità

stringenti. Dandosi contrasti tra genitori su questo punto, la curatrice interverrà senza indugio e regolerà in maniera

obbligatoria i particolari delle visite. L'appellante lamenta che per le

vacanze di giugno-luglio 2018 la curatrice non abbia dato seguito alla richiesta

di precisare gli orari, ma agli atti figura soltanto la relativa richiesta

(doc. 6 di appello), senza che sia dato di conoscerne l'esito. In definitiva

non soccorrono dunque le premesse per specificare ulteriormente il dispositivo

della decisione impugnata.

5.

Per quel che riguarda i contributi alimentari, il Pretore

ha imputato a AP 1 un reddito ipotetico di

fr. 5900.– netti mensili e ha ripreso il fabbisogno minimo di fr. 5100.–

mensili “riconosciuto sin dalle battute iniziali della lite”. Quanto alla moglie, pur manifestando dubbi sulla situazione

finanziaria di lei, egli ha rinunciato a determinarne delle entrate e a calcolarne

il fabbisogno minimo. Riguardo alla figlia, infine, il primo giudice ne ha

stimato il fabbisogno in denaro sulla scorta della tabella 2018 correlata alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Canton Zurigo in fr. 875.– mensili fino al 6° compleanno, in

fr. 1115.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1510.– mensili dopo di

allora (assegni familiari compresi), rinunciando a definire “la posta di

accudimento”, che in concreto “rappresenta idealmente la somma necessaria a

godere del tenore di vita dei fratellastri”.

Posto

ciò, secondo il Pretore per il calcolo dei contributi alimentari “nulla

vieta di adottare un altro metodo di calcolo che tenga conto dell'esigenza di

considerare l'incidenza (diretta e indiretta) sulla famiglia delle risorse

incassate a titolo di contributo alimentare per i figli e la partecipazione del

marito alle spese familiari nella misura delle sue possibilità”. Ha così ritenuto ragionevole riconoscere a entrambi i

coniugi “la capacità di continuare a provvedere da sé al proprio fabbisogno, di

partecipare in comu­ne al fabbisogno di Gi__________ e di continuare a gestire

le pigioni e i costi di Villa __________ come già avvenuto in passato”. Nelle

condizioni descritte egli ha fissato a carico di AP 1

un

contributo

alimentare per la figlia di fr. 675.– mensili fino al 6° compleanno, di

fr. 915.– mensili dal 7° al 12° anno di età e in fr. 1310.– mensili dopo

di allora (assegni familiari non compresi).

6.

Per quel che è del reddito ipotetico,

il Pretore ha accertato che AP 1 è al beneficio di prestazioni assistenziali,

ma che la sua età, la formazione, lo stato di salute e l'esperienza

professionale non precludono un reinserimento nel mondo del lavoro. Per di più,

ha soggiunto il primo giudice, l'interessato nemmeno pretende di non poter

lavorare, né ha reso verosimili i tentativi messi in atto per ritrovare

un'occupazione. Constatato che nel 2010 costui aveva dichiarato entrate per fr.

120.

000.–, che nel 2014 aveva guadagnato fr.

98.

820.– e che dal 2016 aveva riscosso

indennità di disoccupazione per fr. 5900.– mensili netti, “visto il lungo

periodo di inattività” il Pretore ha stimato ragionevole imputargli quest'ultimo

importo, il quale “considera le difficoltà del mercato del lavoro nei settori

professionali verso i quali egli è orientatoˮ.

a) L'appellante

contesta il reddito ipotetico di fr. 5900.– mensili a lui ascritto, facendo

valere di riscuotere soltanto prestazioni assistenziali di fr. 1400.– mensili

che coprono il mero fabbisogno minimo. Egli sostiene di avere reso verosimili

le ricerche di lavoro per ottemperare agli obblighi dell'assicurazione contro

la disoccupazione, affermando che se il primo giudice l'avesse richiesto egli

avrebbe esibito tale documentazione anche in tribunale. A suo dire, poi, i vari

procedimenti giudiziari che lo oppongono alla moglie gli impediscono di cercare

un impiego in modo efficace, per tacere del fatto che attualmente il mercato

del lavoro non è favorevole. AP 1

fa valere infine di avere accumulato

debiti per oltre fr. 61 000.– e di

essere finanche ricorso a un prestito della madre per sopperire alle proprie necessità.

b) Sta

di fatto che con le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta poco o punto.

Intanto egli non mette in dubbio che qualora un coniuge abbia la reale e

ragionevole possibilità, dando prova di impegno, di conseguire entrate maggiori

rispetto a quelle effettive, fa stato il reddito ipotetico. L'interessato

nemmeno pretende di essere escluso dal mondo del

lavoro

né contesta che la sua età, la formazione,

lo stato di salute ostino a una ripresa dell'attività lucrativa. Che

egli riceva prestazioni assistenziali dall'ottobre del 2017 è indubbio, ma l'erogazione di tali sussidi non supplisce,

da sé sola, all'obbligo che gli incombeva di rendere verosimili gli sforzi intrapresi

per trovare un'occupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2018.96 del 20

maggio 2019 consid. 4). Anche perché la mera riscossione di prestazioni

assistenziali non basta per indiziare un impedimento al lavoro (si veda anzi

l'art. 23 cpv. 1 della legge sull'assistenza sociale: RL 871.100; nel medesimo

senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018 consid. 11c).

Del resto, da un debitore alimentare con

figli si può pretendere un impegno che si sospinga oltre le esigenze poste da

un ufficio di collocamento ai fini del­l'assicurazione contro la disoccupazione (I CCA, sentenza inc.

11.2015.82

dell'8 settembre 2016 consid. 7d; v. anche DTF 137 III 121 consid.

3.1). Il conseguimento di un reddito ipotetico può anche richiedere

un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente la

famiglia prevale sulla libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763

consid. 3b). Se necessario, si può esigere quindi che l'interessato estenda

le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in

ambiti meno qualificati (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016,

consid. 7d).

Nella

fattispecie nulla è dato di sapere sui concreti tentativi che AP 1

avrebbe intrapreso per ritrovare un impiego. E l'interessato non può dolersi

che il Pretore non lo abbia sollecitato a documentare le ricerche. Il principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione non solleva le parti – a maggior ragione se

patrocinate – dalle proprie responsabilità processuali, né le esonera dal

sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413

a metà con richiami; più recentemente: sentenza del

Tribunale

federale 5A_400/2028 del 28 agosto 2018, consid. 4.3.1). Spettava quindi

al convenuto recare di sua iniziativa gli elementi utili.

c) Afferma

l'appellante – come detto – che il fatto di dover seguire personalmente le

numerose procedure giudiziarie pro-mosse dalla moglie gli hanno impedito di

dedicarsi alla ricer-ca di un'occupazione. Ora, dagli atti risulta che, salvo qualche

mese (specialmente dall'ottobre del 2016 all'aprile del 2017), fino all'8

giugno 2018 AP 1 era patrocinato dall'avv. __________ S__________, subentrato

all'avv. __________ P__________, il quale a sua volta aveva sostituito l'avv. __________

J__________. È possibile che egli abbia dovuto illustrare ripetutamente la

fattispecie ai suoi legali, ma non è verosimile che ciò non gli abbia lasciato

tempo sufficiente per cercare lavoro. Relativamente al debito di fr. 61 000.–,

il solo sollecito di pagamento di una società d'incasso (doc. 4 di appello) non

rende verosimile l'uso della somma così ottenuta, mentre per quel che è del prestito della madre, come ha accertato il

primo giudice, quest'ultima non ne pretende la restituzione.

d) Considerato

quanto precede, a un sommario esame come quello che presiede

all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale il conseguimento di

un reddito potenziale di fr. 5900.– mensili, ammontare di per sé non

contestato, resiste alla critica. Anche

su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

7.

In

merito al reddito della moglie, preso atto che l'ultima tassazio­ne

risaliva al 2013 il Pretore ha esaminato la copiosa documentazione bancaria e

postale presentata dalle parti, giungendo alla conclusione che essa è “inconcludente

e non permette di capire la gestione delle finanze familiari”, sebbene consenta

di rendersi conto che i coniugi e la figlia hanno ampiamente beneficia­to del

tenore di vita che G__________, ex marito dell'istante, intendeva garantire ai propri

figli. Quanto all'ultima tassazione, il Pretore ha constatato che alla voce “altri

redditi” l'autorità fiscale ha inserito fr. 130 000.–

e che AO 1, dopo avere in un

primo tempo contestato tale ripresa, l'ha per finire

accettata.

Posto ciò, il Pretore ha respinto la tesi dell'istante, la quale sosteneva di

non fruire più di risorse provenienti dall'estero e ha appurato che essa

dispone ad ogni modo di altri cespiti d'entrata, “fermo restando che ogni spesa

per i figli L__________, I__________ e A__________ è sostenuta interamente

dall'ex marito ed è coperta dai contributi alimentari”. Il primo giudice non ha

mancato di considerare che, secondo AP 1, i conti bancari della moglie avevano registrato

tra il 2009 e il 2016 una movimentazione di almeno fr. 2 541 775.– senza i

contributi alimentari ver-ati dall'ex marito. Ha ritenuto nondimeno che,

computato il versamento in quel lasso di tempo di contributi alimentari per i

figli non comuni per fr. 1 441 920.– e l'investimento per l'acquisto di “villa

__________” per fr. 608 000.–, “ammessa e non concessa la bontà del dato

bancario ricostruito dal marito (…), l'origine sconosciuta delle risorse della

moglie si ridimensiona a complessivi fr. 491 855.–,

con un'incidenza di fr. 61 482.– all'anno”.

Visto però che nel 2013 l'autorità fiscale ha imputato alla contribuente

redditi ”da altra fonte” per fr. 130 000.–,

“sugli altri anni l'incidenza si riduce per il Pretore a fr. 51 693.– annui,

pari a fr 4307.– mensili”. “Rimasta irrisolta la provenienza di questo denaro”,

stando al Pretore non sussistono in ogni modo sufficienti elementi per

concludere “che si tratti di reddito della moglie e nemmeno per escludere che

si tratti di versamenti per i figli (alimenti, spese straordinarie, indennità

di accudimento)”, tanto più che un'estensione del sostegno finanziario di G__________

per contribuire all'aumento del fabbisogno dei figli “appare verosimile”.

a) L'appellante ribadisce i

suoi calcoli, adducendo che negli anni la consorte ha ricevuto accrediti

bancari da conti esteri a lei riconducibili (e non a quelli dell'ex marito) per

complessivi fr. 2 541 775.–, e ciò senza dimenticare che G__________

ha direttamente pagato le rette della scuola privata frequentata dai propri figli.

A suo parere, quindi, contrariamente all'opinione del Pretore, la provenienza dei capitali della moglie non è “oscura”.

L'appellante soggiunge che l'autorità fiscale ha sì accertato nel 2013 “redditi

da altra fonte” per fr. 130 000.–, ma fa

valere che tale autorità non disponeva dei dati relativi alle reali entrate

della contribuente, “scoperte solo durante la causa”. Per di più, ove le

entrate della consorte corrispondessero solo a tale importo, non si spiegherebbe

come costei potrebbe permettersi di retribuire più professionisti per la tutela

dei suoi interessi. In definitiva, il reddito medio della moglie dev'essere

stabilito secondo l'appellante in alme­no 276 253.– annui, pari a fr. 23 021.–

mensili.

b) Così

argomentando, l'appellante si limita a ribadire il proprio calcolo, ma nella

misura in cui rinvia al proprio memoriale conclusivo del 15 dicembre 2017

l'appello si rivela d'acchito irricevibile. In appello non si ripete il

processo di primo grado. Un appellante deve confrontarsi perciò con la

motivazione del primo giudice e spiegare perché essa sarebbe erronea. In

mancanza di ciò, il suo ricorso va dichiarato improponibile (DTF 138 III 375 consid.

4.3.1). Ricordato ciò, perché il

calcolo particolareggiato del Pretore, il quale per finire è giunto a un

reddito medio dell'istante di fr. 5100.– mensili, sia sbagliato AP 1 non spiega.

Egli fa astrazione dai contributi alimentari erogati da G__________ per i propri figli, ma non pone

in dubbio che, come ha rilevato il primo giudice, fino al 2013 gli accrediti

sui conti della moglie avvenivano “alla luce del sole” e che in seguito nulla

confermava il versamento in contanti di tali prestazioni. Il fatto che le rette

della scuola privata frequentata dai figli non comuni fossero direttamente

pagate dal loro padre all'istituto scolastico sen­za far transitare denaro sui

conti dell'ex moglie ancora non consente di escludere altre modalità di

pagamento. Per il resto, non

si disconosce che la situazione finanziaria della moglie risulta assai nebulosa.

Comprensibili appaiono anche i dubbi

e le perplessità dell'appellante circa l'origine degli accrediti ai

conti della moglie, incontestabilmente riconducibili a relazioni della medesima

presso banche russe. A un giudizio sommario, tuttavia, l'ipotesi adombrata dal

Pretore, secondo cui a un certo momento G__________ ha aumentato il sostegno

finanziario per i propri figli, non appare meno inverosimile di quella di AP 1,

per il quale si tratta invece di redditi della consorte.

c) Che

AO 1 debba far fronte agli onorari di vari professionisti è pacifico. Ma per

tacere del fatto che ciò non indizia l'esistenza di capitali o di altre

risorse, sulla questione l'appello si esaurisce in mere supposizioni senza riscontri.

Per il resto, sarà anche vero che l'attuale tenore di vita della moglie poco si

concilia con le sue entrate. Al riguar­do il Pretore ha reputato, senza essere

smentito dall'appellante, che con ogni verosimiglianza la moglie beneficia del

tenore di vita che l'ex marito intende garantire ai propri figli. Si conviene

che la distrazione di contributi alimentari dalla loro finalità è indebita, ma

ciò concerne se mai G__________ e non si ripercuote sulla posizione

dell'appellante, il quale non è chiamato a finanziare quel livello di esistenza.

Ne segue che anche su tale aspetto

il giudizio del Pretore resiste alla critica.

8.

Nelle richieste di

giudizio l'appellante propone che gli sia conces­so “l'uso e per lo meno

l'affitto a terzi” dell'appartamento al piano superiore di villa “__________”, che

gli “affitti scoperti intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata

di lui nell'appartamento restino dovuti e che sia “confermato il rigetto

definitivo all'opposizione interposta dalla moglie”. Simili domande sono tuttavia

prive di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), ciò che le rende

inammissibili. Per di più, l'interessato non si confronta neppure di scorcio

con i puntuali argomenti del Pretore, secondo cui la soluzione prospettata dal

marito non è opportuna, “viste le forti tensioni tra i coniugi”, mentre la creazione

di un appartamento indipendente da appigionare non è attuabile alla luce delle “incognite

sulla fattibilità materiale della suddivisione che potrebbe nuocere al pregio

del­l'immobile in prospettiva di una futura vendita”.

Circa gli “affitti

scoperti”, la richiesta dell'appellante sembra riferirsi alla pretesa di fr.

2150.– mensili che egli esige dalla moglie per l'uso di parte dell'abitazione coniugale

ad opera dei figli del primo matrimonio di lei, uso per il quale i coniugi

avevano stipulato un contratto di locazione riguardante le due

proprietà per piani di AP 1. Formulata per la prima volta in questa sede senza

che soccorrano le premesse dell'art. 317 cpv. 2 CPC, la richiesta è tuttavia inammissibile.

Quanto alla procedura esecutiva, essa sembra ricondursi a una analoga

procedura esecutiva avviata dal marito per l'incasso di

fr. 25 800.–

inerenti a pigioni rimaste impagate dal gennaio

al dicembre del 2016. Questa Camera non ha tuttavia competenze nel settore

esecutivo. E con sentenza del 28 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato su questo punto la decisione

con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva respinto un

rigetto dell'opposizione chiesto dal marito sostanzialmente perché l'escussa

aveva reso plausibile una simulazione del contratto di locazione (inc.

14.2018.95). Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.

9.

Sempre nelle richieste

di giudizio l'appellante insta perché sia annullata “la diffida ai debitori

della moglie”. Se non che, a prescindere dal fatto che con la fine del diritto

di percepire indennità di disoccupazione la diffida è diventata senza oggetto, l'interessato

non si avvede che il Pretore ha finanche respinto la richiesta della moglie volta

a ottenere una trattenuta con effetto retroattivo. Anche su tale questione non

è il caso perciò di attardarsi.

10.

L'appellante reitera in

questa sede la richiesta di una provvigione ad litem di fr. 32 750.– o, quanto meno, il conferimento del

gratuito patrocinio dal 22 agosto 2017. Per quel che è della provvigione ad

litem, l'appello è privo di motivazione (nel senso dell'

art. 311 cpv. 1

CPC), onde la sua irricevibilità. Oltre a ciò, l'interessato nemmeno revoca in

dubbio l'accertamento del Pretore secondo cui “non sussistono margini per

obbligare la moglie a partecipare alle spese di patrocinio del marito”. In

merito al gratuito patrocinio dal 22 agosto 2017, manca una volta di più ogni

confronto critico con la decisione impugnata. L'appellante si limita per finire

a un'enunciazione di principio, senza pretendere che la motivazione del

Pretore, il quale ha spiegato compiutamente perché il richiedente non può

ritenersi indigente, sarebbe censurabile. Su entrambi i temi l'appello sfugge

dunque a ulteriore disamina.

11.

Da ultimo AP 1 postula

l'addebito alla moglie di tutte le spese di prima sede. V'è da domandarsi se la domanda abbia portata

autonoma e non sia subordinata

all'accoglimento dell'appello, nel qual caso essa richiesta si rivelerebbe finanche

senza oggetto, l'ipotesi non verificandosi in concreto. A parte ciò,

perché in primo grado egli sarebbe

risultato interamente vittorio­so e la moglie del tutto soccombente l'interessato

non spiega. Inconferente, anche al proposito

l'appello vede la sua sorte segna­ta.

12.

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

13.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile

senza riguardo a

questioni di valore, litigioso essendo anche l'affidamento della figlia (consid. 1).

Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a

provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, davanti

al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l'appello è respinto è la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di 800.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).