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Decisione

11.2018.71

Convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale

26 marzo 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2016.144 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 20 ottobre 2016 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 25 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 24 maggio 2018 (inc. 11.2018.71) e sulla contestuale

richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.72),

come

pure sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 con le osservazioni

all'appello (inc. 11.2018.93);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1979) e AP 1 (1973),

divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ il 14 febbraio 2008. A quel

momento la sposa era già madre di E__________ (25 febbraio 1988), avuto dal

primo marito, e di J__________ (24 marzo 2003), nato da un'altra relazione. Dal

secondo matrimonio è nato S__________, il 18 febbraio 2008. AO 1,

piastrellista, ha lavorato fino al 31 gennaio 2015 per la ditta __________ SA per

poi essere assunto, dopo un periodo di disoccupazione, dalla __________ Sagl di

__________. Senza formazione professionale specifica, la moglie non ha svolto

attività lucrativa durante la vita in comune.

B. Una procedura a

tutela dell'unione coniugale introdotta il 22 luglio 2014 da AO 1 davanti al Pretore

del Distretto di Riviera è terminata il 24 febbraio 2015 con un accordo omologato

dal giudice seduta stante. In virtù di tale accordo il figlio S__________ è

stato affidato alla madre, riservato il diritto di visita paterno, AO 1 impegnandosi

da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per la

moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio, assegno familiare

compreso. Intanto, nel settembre del 2014, AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale

di __________ per trasferirsi con i figli in un appartamento a __________.

C. Con petizione non

motivata del 20 ottobre 2016 AO 1 ha chiesto il divorzio davanti al Pretore del

Distretto di Bellinzona, postulando la liquidazione del regime dei beni nel

senso che ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso. Egli ha

proposto inoltre di suddividere a metà la prestazione

d'uscita da lui accumulata

durante il matrimonio, di affidare S__________ alla madre, di lasciare

congiunta l'autorità parentale e di regolare

il proprio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare per il solo figlio

di fr. 1000.– mensili, assegno familiare compreso. L'attore ha instato altresì per il beneficio del gratuito patrocinio.

All'udienza di conciliazione del 23 novembre 2016 i coniugi si sono intesi sul

principio del divorzio, sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di

visita paterno e sul riparto a metà della prestazione previdenziale del marito,

mentre le altre conseguenze accessorie sono rimaste litigiose.

D. Chiamato a motivare la

petizione, in un memoriale del 9 gennaio 2017 AO 1 ha ribadito le proprie

richieste. Nella sua risposta del 9 febbraio 2017 AP 1 ha rivendicato l'autorità

parentale esclusiva su S__________, un contributo alimentare per sé di fr.

900.– mensili e uno per il figlio di fr. 1981.– mensili, assegno familiare

compreso, e il versamento di fr. 15 000.–

in liquidazione del regime dei beni, instando anch'essa per il beneficio del

gratuito patrocinio. Alle prime arringhe del 28 novembre 2017 le parti hanno

notificato prove e all'udienza del 30 aprile 2018 hanno raggiunto un accordo completo

sulle conseguenze del divorzio, chiedendo al Pretore aggiunto di omologarlo. In

coda al­l'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che l'intesa sarebbe

stata approvata non appena il marito avesse prodotto un certificato aggiornato del

proprio istituto di previdenza professionale. Il 16 maggio 2018 AO 1 ha trasmeso

al Pretore aggiunto un certificato 3 maggio 2018 della __________ Assicurazioni

SA da cui risulta una prestazione d'uscita, alla data della petizione di

divorzio, di fr. 3626.–.

E. Statuendo con

sentenza del 24 maggio 2018, il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio e ha

omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, ordinando alla __________

Assicurazioni SA di trasferire dal conto di AO 1 fr. 1813.– su un conto aperto

da AP 1 presso la S__________, fondazione di libero passaggio delle __________.

Non sono state riscosse spese processuali. Le ripetibili sono state compensate.

Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, “ritenuto

che [ognuno di loro] parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato

di rate mensili di fr. 150.– ciascuna”.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 giugno 2018

per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, l'annullamento del

giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per “effettuare

tutti gli accertamenti necessari atti a quantificare l'effettiva prestazione

previdenziale accumulata dal marito in costanza di matrimonio e di ordinarne la

divisione a metà con lei”. Nelle sue osservazioni del 3 settembre 2018 AO 1 dichiara

di aderire parzialmente all'appello, nel senso che sia fissato in fr. 16 334.50 il conguaglio della previdenza

professionale a favore della moglie, sollecitando anch'egli il beneficio del gratuito

patrocinio.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze in materia di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato

consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal

giudice, tuttavia, non v'era controversia davanti al primo grado di

giurisdizione. In simili casi fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso

in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.61 del 15 giugno 2018 consid. 1 con

rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad

art. 289). Nella fattispecie l'attore riconosce che il conguaglio della

previdenza professionale in favore della moglie ammonta a fr. 16 334.50 rispetto ai fr. 1813.– stabiliti dal

Pretore aggiunto. Il valore litigioso di fr. 10 000.– è così raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello,

la sentenza impugnata è pervenuta alla legale della convenuta il 25 maggio 2018,

di modo che il termine di ricorso è

cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto la domenica 24 giugno 2018,

salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto

il 25 giugno 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Alle osservazioni

all'appello AO 1 acclude un “certificato di previdenza al 01.01.2019” della

Fondazione collettiva LPP dell'__________, società di assicurazione sulla vita,

e un certificato del 25 luglio 2018 in cui la S__________ SA attesta una prestazione

d'uscita il 20 ottobre 2016, data in cui è stata promossa azione di divorzio,

di fr. 38 326.45. Quest'ultimo contiene gli elementi necessari per stabilire la

prestazione d'uscita che l'attore è chiamato a suddividere con la moglie. È

quindi ricevibile in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il

calcolo di una prestazione d'uscita contestata in appello (DTF 129 III 486 consid.

3.

).

3.

In concreto, come

detto, i coniugi hanno raggiunto all'udienza del 30 aprile 2018 un accordo

completo sulle conseguenze del divorzio, accordo che il Pretore aggiunto avrebbe

omologato non appena il marito avesse prodotto un certificato aggiornato del proprio

istituto di previdenza professionale. Il 16 maggio 2018 AO 1 ha esibito il menzionato

certificato della __________ Assicurazione SA da cui risultava una prestazione

d'uscita, il 20 ottobre 2016 (data della petizione), di fr. 3626.– (doc. W).

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha omologato così la convenzione e

ordinato alla __________ Assicurazione SA di versare fr. 1813.– su un conto di

libero passaggio intestato alla convenuta.

4.

L'appellante si

duole di avere visto per la prima volta il certificato della __________

Assicurazione SA quando il Pretore aggiunto lo ha notificato alla sua legale

insieme con la sentenza di divorzio. Essa fa notare che quell'istituto di

previdenza non è stato in grado di quantificare la prestazione d'uscita dell'attore

al momento del matrimonio. Ciò lascia supporre “che al quel momento il marito

fosse affiliato presso un altro istituto e che di conseguenza il capitale

indicato possa non corrispondere all'intera prestazione previdenziale

accumulata in costanza di matrimonio”. Data l'esiguità del capitale in

questione, essa rimprovera così al Pretore aggiunto di non avere invitato il

marito a documentare compiutamente la propria situazione previdenziale e chiede

a questa Camera di annullare la sentenza impugnata, rinviando gli atti al primo

giudice per accertamenti.

5.

A ragione

l'appellante fa valere intanto che, prima di emanare la sentenza di divorzio,

il Pretore aggiunto avrebbe dovuto comunicarle il conteggio prodotto dal marito

il 16 maggio 2018 (doc. W) e lasciarle il tempo di esprimersi in proposito,

tanto più che quel certificato destava seri dubbi sull'effettiva situazione

previdenziale di lui. Basti pensare che il conteggio si riferisce al solo periodo

intercorso dal 1° febbraio al 20 ottobre 2016 e non indica il capitale

accumulato prima del matrimonio, limitandosi ad attestare una prestazione

d'uscita di fr. 3626.– che risulta già di primo acchito incompatibile con gli

anni di attività lucrativa esercitati da AO 1 come dipendente della __________

SA prima e della __________ Sagl poi. Ciò avrebbe dovuto indurre il primo

giudice a far uso della propria facoltà d'interpello e non ad accomodarsi semplicemente

di quanto l'attore gli aveva fatto pervenire.

6.

AO 1 produce in

questa sede un attestato della S__________ SA dal quale risulta una sua prestazione

d'uscita il 20 otto­bre 2016 di fr. 38 326.45,

di cui fr. 9283.45 accumulati prima del matrimonio (doc. 3 accluso alle

osservazioni all'appello). Quel capitale è stato trasferito alla S__________ SA

dalla Fondazione collettiva LPP dell'__________, società di assicurazione sulla

vita, presso cui la __________ SA era inizialmente assicurata (attestato del

datore di lavoro ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'11

febbraio 2015: fascicolo “richiami” nel­l'inc. SO.2014.210 della Pretura del Distretto

di Riviera). E alle dipendenze della __________ SA AO 1 è rimasto dal 20 no­vem­bre

2006.

fino al 31 gennaio 2015 (loc. cit.). Che egli sia – o sia stato –

affiliato anche ad altri istituti di previdenza durante quel periodo non

risulta, né AP 1 ha reagito dopo essersi vista notificare il certificato della

S__________ SA insieme con le osservazioni di AO 1 al­l'appello. La cifra indicata

nel certificato appare del resto conciliarsi con l'ammontare dei contributi previdenziali

annui versati dall'attore in quel lasso di tempo. Nelle circostanze descritte ci

si può dipartire così da una prestazione d'uscita di AO 1, alla data della petizione,

di complessivi fr. 32 669.– (fr. 29 043.– acquisiti durante il matrimonio presso la

S__________ SA, fr. 3626.– acquisiti, sempre durante il matrimonio, presso la __________

Assicurazione SA). Il riparto a metà previsto dall'art. 123 cpv. 1 CC, non contestato

dalle parti, dà un conguaglio di fr. 16 334.50

in favore della convenuta. L'appello va accolto in definitiva entro tali

limiti.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

vede aumentare da fr. 1813.– a fr. 16 334.50

la sua spettanza a titolo di “secondo pilastro”, conformemente a quanto l'attore

medesimo propone nelle osservazioni all'appello. Tale riconoscimento della

pretesa avversaria equivale nondimeno a soccombenza. Certo, AO 1 afferma di

essere venuto a sapere della prestazione d'uscita acquisita durante il

matrimonio presso la S__________ SA solo grazie al conteggio presentato dalla

compagnia di assicurazione il 25 luglio 2018. Non pretende tuttavia di avere

chiesto quell'attestato prima di allora né di avere avvertito il Pretore

aggiunto che altra documentazione sarebbe seguita né, men che meno, di avere

ignorato che la S__________ SA fosse il suo istituto di previdenza

professionale. Trasmettendo al Pretore aggiunto documentazione incompleta, egli

ha causato perciò un'evitabile procedura di appello. Va rimesso pertanto alle sue

responsabilità, con obbligo di assumere i costi da lui cagionati e di rifondere

all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio

odierno non esplica effetti apprezzabili invece sugli oneri processuali di

primo grado, che il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere, né sulle

ripetibili, che il primo giudice ha compen­sato.

8.

Quanto all'istanza

di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, l'attribuzione di adeguate

ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. La situazione

economica in cui versa AO 1 tuttavia fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile

(art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò giustifica sin d'ora il conferimento del beneficio (DTF

122.

I 322; cfr. anche DTF 140 III 170). Le gravi ristrettezze in cui versa

l'interessata, senza redditi né sostanza, appaiono in effetti verosimili (art.

117.

lett. a CPC) e l'appello risultava senz'altro legittimo (art. 117 lett. b

CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio,

in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre:

sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid.

9), si può presumere che la stesura dell'appello (cinque pagine, compreso il

frontespizio e l'elenco delle prove), un colloquio e uno scambio di corrispondenza

con la cliente non avrebbero impegnato un avvocato solerte e speditivo più di

quattro ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL

3.1.1.7

), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento

citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio può dunque essere

ragionevolmente stimata in fr. 850.– arrotondati.

9.

Relativamente

all'analoga richiesta formulata da AO 1, essa non può entrare in linea di

conto. La procedura di appello si riconduce infatti al comportamento

dell'attore stesso, il quale davanti al primo giudice ha omesso di chiarire debitamente

la propria situazione previdenziale, limitandosi a trasmettere documentazione

incompleta. Egli non può pretendere così una prestazione dallo Stato, valendosi

all'atto pratico della propria negligenza.

10.

Quanto ai rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza

impugnata è così riformato:

a) È ordinato alla __________ Assicurazioni SA, __________, di trasferire

dal conto di AO 1 (n. AVS __________) la somma di fr. 1813.– sul conto di

libero passaggio n. __________ intestato a AP 1 presso la S__________,

Fondazione di libero passaggio delle __________, __________.

b) È ordinato alla S__________ SA, __________, di trasferire dal conto

di AO 1 (n. AVS __________) la somma di fr. 14 521.50 sul conto di libero

passaggio n. __________ intestato a AP 1 presso la S__________, Fondazione di

libero passaggio delle __________, __________.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante

fr. 1200.– per ripetibili.

3. AP 1 è ammessa al beneficio

del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.

5. Notificazione a:

avv. ;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 8 e

dispositivo n. 3);

– (in estratto, dispositivo n. 1a;

dopo il passaggio in giudicato);

– (in estratto, dispositivo n. 1b;

dopo il passaggio in giudicato);

– (in estratto, dispositivo n. 1;

dopo il passaggio in giudicato).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).