11.2018.71
Convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale
26 marzo 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.71
11.2018.72
11.2018.93
Lugano
26 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2016.144 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 20 ottobre 2016 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 25 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 24 maggio 2018 (inc. 11.2018.71) e sulla contestuale
richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.72),
come
pure sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 con le osservazioni
all'appello (inc. 11.2018.93);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1979) e AP 1 (1973),
divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ il 14 febbraio 2008. A quel
momento la sposa era già madre di E__________ (25 febbraio 1988), avuto dal
primo marito, e di J__________ (24 marzo 2003), nato da un'altra relazione. Dal
secondo matrimonio è nato S__________, il 18 febbraio 2008. AO 1,
piastrellista, ha lavorato fino al 31 gennaio 2015 per la ditta __________ SA per
poi essere assunto, dopo un periodo di disoccupazione, dalla __________ Sagl di
__________. Senza formazione professionale specifica, la moglie non ha svolto
attività lucrativa durante la vita in comune.
B. Una procedura a
tutela dell'unione coniugale introdotta il 22 luglio 2014 da AO 1 davanti al Pretore
del Distretto di Riviera è terminata il 24 febbraio 2015 con un accordo omologato
dal giudice seduta stante. In virtù di tale accordo il figlio S__________ è
stato affidato alla madre, riservato il diritto di visita paterno, AO 1 impegnandosi
da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per la
moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio, assegno familiare
compreso. Intanto, nel settembre del 2014, AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale
di __________ per trasferirsi con i figli in un appartamento a __________.
C. Con petizione non
motivata del 20 ottobre 2016 AO 1 ha chiesto il divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, postulando la liquidazione del regime dei beni nel
senso che ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso. Egli ha
proposto inoltre di suddividere a metà la prestazione
d'uscita da lui accumulata
durante il matrimonio, di affidare S__________ alla madre, di lasciare
congiunta l'autorità parentale e di regolare
il proprio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare per il solo figlio
di fr. 1000.– mensili, assegno familiare compreso. L'attore ha instato altresì per il beneficio del gratuito patrocinio.
All'udienza di conciliazione del 23 novembre 2016 i coniugi si sono intesi sul
principio del divorzio, sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di
visita paterno e sul riparto a metà della prestazione previdenziale del marito,
mentre le altre conseguenze accessorie sono rimaste litigiose.
D. Chiamato a motivare la
petizione, in un memoriale del 9 gennaio 2017 AO 1 ha ribadito le proprie
richieste. Nella sua risposta del 9 febbraio 2017 AP 1 ha rivendicato l'autorità
parentale esclusiva su S__________, un contributo alimentare per sé di fr.
900.– mensili e uno per il figlio di fr. 1981.– mensili, assegno familiare
compreso, e il versamento di fr. 15 000.–
in liquidazione del regime dei beni, instando anch'essa per il beneficio del
gratuito patrocinio. Alle prime arringhe del 28 novembre 2017 le parti hanno
notificato prove e all'udienza del 30 aprile 2018 hanno raggiunto un accordo completo
sulle conseguenze del divorzio, chiedendo al Pretore aggiunto di omologarlo. In
coda all'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che l'intesa sarebbe
stata approvata non appena il marito avesse prodotto un certificato aggiornato del
proprio istituto di previdenza professionale. Il 16 maggio 2018 AO 1 ha trasmeso
al Pretore aggiunto un certificato 3 maggio 2018 della __________ Assicurazioni
SA da cui risulta una prestazione d'uscita, alla data della petizione di
divorzio, di fr. 3626.–.
E. Statuendo con
sentenza del 24 maggio 2018, il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio e ha
omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, ordinando alla __________
Assicurazioni SA di trasferire dal conto di AO 1 fr. 1813.– su un conto aperto
da AP 1 presso la S__________, fondazione di libero passaggio delle __________.
Non sono state riscosse spese processuali. Le ripetibili sono state compensate.
Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, “ritenuto
che [ognuno di loro] parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato
di rate mensili di fr. 150.– ciascuna”.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 giugno 2018
per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, l'annullamento del
giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per “effettuare
tutti gli accertamenti necessari atti a quantificare l'effettiva prestazione
previdenziale accumulata dal marito in costanza di matrimonio e di ordinarne la
divisione a metà con lei”. Nelle sue osservazioni del 3 settembre 2018 AO 1 dichiara
di aderire parzialmente all'appello, nel senso che sia fissato in fr. 16 334.50 il conguaglio della previdenza
professionale a favore della moglie, sollecitando anch'egli il beneficio del gratuito
patrocinio.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze in materia di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato
consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal
giudice, tuttavia, non v'era controversia davanti al primo grado di
giurisdizione. In simili casi fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso
in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.61 del 15 giugno 2018 consid. 1 con
rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad
art. 289). Nella fattispecie l'attore riconosce che il conguaglio della
previdenza professionale in favore della moglie ammonta a fr. 16 334.50 rispetto ai fr. 1813.– stabiliti dal
Pretore aggiunto. Il valore litigioso di fr. 10 000.– è così raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello,
la sentenza impugnata è pervenuta alla legale della convenuta il 25 maggio 2018,
di modo che il termine di ricorso è
cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto la domenica 24 giugno 2018,
salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto
il 25 giugno 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Alle osservazioni
all'appello AO 1 acclude un “certificato di previdenza al 01.01.2019” della
Fondazione collettiva LPP dell'__________, società di assicurazione sulla vita,
e un certificato del 25 luglio 2018 in cui la S__________ SA attesta una prestazione
d'uscita il 20 ottobre 2016, data in cui è stata promossa azione di divorzio,
di fr. 38 326.45. Quest'ultimo contiene gli elementi necessari per stabilire la
prestazione d'uscita che l'attore è chiamato a suddividere con la moglie. È
quindi ricevibile in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il
calcolo di una prestazione d'uscita contestata in appello (DTF 129 III 486 consid.
3.
).
3.
In concreto, come
detto, i coniugi hanno raggiunto all'udienza del 30 aprile 2018 un accordo
completo sulle conseguenze del divorzio, accordo che il Pretore aggiunto avrebbe
omologato non appena il marito avesse prodotto un certificato aggiornato del proprio
istituto di previdenza professionale. Il 16 maggio 2018 AO 1 ha esibito il menzionato
certificato della __________ Assicurazione SA da cui risultava una prestazione
d'uscita, il 20 ottobre 2016 (data della petizione), di fr. 3626.– (doc. W).
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha omologato così la convenzione e
ordinato alla __________ Assicurazione SA di versare fr. 1813.– su un conto di
libero passaggio intestato alla convenuta.
4.
L'appellante si
duole di avere visto per la prima volta il certificato della __________
Assicurazione SA quando il Pretore aggiunto lo ha notificato alla sua legale
insieme con la sentenza di divorzio. Essa fa notare che quell'istituto di
previdenza non è stato in grado di quantificare la prestazione d'uscita dell'attore
al momento del matrimonio. Ciò lascia supporre “che al quel momento il marito
fosse affiliato presso un altro istituto e che di conseguenza il capitale
indicato possa non corrispondere all'intera prestazione previdenziale
accumulata in costanza di matrimonio”. Data l'esiguità del capitale in
questione, essa rimprovera così al Pretore aggiunto di non avere invitato il
marito a documentare compiutamente la propria situazione previdenziale e chiede
a questa Camera di annullare la sentenza impugnata, rinviando gli atti al primo
giudice per accertamenti.
5.
A ragione
l'appellante fa valere intanto che, prima di emanare la sentenza di divorzio,
il Pretore aggiunto avrebbe dovuto comunicarle il conteggio prodotto dal marito
il 16 maggio 2018 (doc. W) e lasciarle il tempo di esprimersi in proposito,
tanto più che quel certificato destava seri dubbi sull'effettiva situazione
previdenziale di lui. Basti pensare che il conteggio si riferisce al solo periodo
intercorso dal 1° febbraio al 20 ottobre 2016 e non indica il capitale
accumulato prima del matrimonio, limitandosi ad attestare una prestazione
d'uscita di fr. 3626.– che risulta già di primo acchito incompatibile con gli
anni di attività lucrativa esercitati da AO 1 come dipendente della __________
SA prima e della __________ Sagl poi. Ciò avrebbe dovuto indurre il primo
giudice a far uso della propria facoltà d'interpello e non ad accomodarsi semplicemente
di quanto l'attore gli aveva fatto pervenire.
6.
AO 1 produce in
questa sede un attestato della S__________ SA dal quale risulta una sua prestazione
d'uscita il 20 ottobre 2016 di fr. 38 326.45,
di cui fr. 9283.45 accumulati prima del matrimonio (doc. 3 accluso alle
osservazioni all'appello). Quel capitale è stato trasferito alla S__________ SA
dalla Fondazione collettiva LPP dell'__________, società di assicurazione sulla
vita, presso cui la __________ SA era inizialmente assicurata (attestato del
datore di lavoro ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'11
febbraio 2015: fascicolo “richiami” nell'inc. SO.2014.210 della Pretura del Distretto
di Riviera). E alle dipendenze della __________ SA AO 1 è rimasto dal 20 novembre
2006.
fino al 31 gennaio 2015 (loc. cit.). Che egli sia – o sia stato –
affiliato anche ad altri istituti di previdenza durante quel periodo non
risulta, né AP 1 ha reagito dopo essersi vista notificare il certificato della
S__________ SA insieme con le osservazioni di AO 1 all'appello. La cifra indicata
nel certificato appare del resto conciliarsi con l'ammontare dei contributi previdenziali
annui versati dall'attore in quel lasso di tempo. Nelle circostanze descritte ci
si può dipartire così da una prestazione d'uscita di AO 1, alla data della petizione,
di complessivi fr. 32 669.– (fr. 29 043.– acquisiti durante il matrimonio presso la
S__________ SA, fr. 3626.– acquisiti, sempre durante il matrimonio, presso la __________
Assicurazione SA). Il riparto a metà previsto dall'art. 123 cpv. 1 CC, non contestato
dalle parti, dà un conguaglio di fr. 16 334.50
in favore della convenuta. L'appello va accolto in definitiva entro tali
limiti.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
vede aumentare da fr. 1813.– a fr. 16 334.50
la sua spettanza a titolo di “secondo pilastro”, conformemente a quanto l'attore
medesimo propone nelle osservazioni all'appello. Tale riconoscimento della
pretesa avversaria equivale nondimeno a soccombenza. Certo, AO 1 afferma di
essere venuto a sapere della prestazione d'uscita acquisita durante il
matrimonio presso la S__________ SA solo grazie al conteggio presentato dalla
compagnia di assicurazione il 25 luglio 2018. Non pretende tuttavia di avere
chiesto quell'attestato prima di allora né di avere avvertito il Pretore
aggiunto che altra documentazione sarebbe seguita né, men che meno, di avere
ignorato che la S__________ SA fosse il suo istituto di previdenza
professionale. Trasmettendo al Pretore aggiunto documentazione incompleta, egli
ha causato perciò un'evitabile procedura di appello. Va rimesso pertanto alle sue
responsabilità, con obbligo di assumere i costi da lui cagionati e di rifondere
all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio
odierno non esplica effetti apprezzabili invece sugli oneri processuali di
primo grado, che il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere, né sulle
ripetibili, che il primo giudice ha compensato.
8.
Quanto all'istanza
di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, l'attribuzione di adeguate
ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. La situazione
economica in cui versa AO 1 tuttavia fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile
(art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò giustifica sin d'ora il conferimento del beneficio (DTF
122.
I 322; cfr. anche DTF 140 III 170). Le gravi ristrettezze in cui versa
l'interessata, senza redditi né sostanza, appaiono in effetti verosimili (art.
117.
lett. a CPC) e l'appello risultava senz'altro legittimo (art. 117 lett. b
CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio,
in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre:
sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid.
9), si può presumere che la stesura dell'appello (cinque pagine, compreso il
frontespizio e l'elenco delle prove), un colloquio e uno scambio di corrispondenza
con la cliente non avrebbero impegnato un avvocato solerte e speditivo più di
quattro ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL
3.1.1.7
), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento
citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio può dunque essere
ragionevolmente stimata in fr. 850.– arrotondati.
9.
Relativamente
all'analoga richiesta formulata da AO 1, essa non può entrare in linea di
conto. La procedura di appello si riconduce infatti al comportamento
dell'attore stesso, il quale davanti al primo giudice ha omesso di chiarire debitamente
la propria situazione previdenziale, limitandosi a trasmettere documentazione
incompleta. Egli non può pretendere così una prestazione dallo Stato, valendosi
all'atto pratico della propria negligenza.
10.
Quanto ai rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza
impugnata è così riformato:
a) È ordinato alla __________ Assicurazioni SA, __________, di trasferire
dal conto di AO 1 (n. AVS __________) la somma di fr. 1813.– sul conto di
libero passaggio n. __________ intestato a AP 1 presso la S__________,
Fondazione di libero passaggio delle __________, __________.
b) È ordinato alla S__________ SA, __________, di trasferire dal conto
di AO 1 (n. AVS __________) la somma di fr. 14 521.50 sul conto di libero
passaggio n. __________ intestato a AP 1 presso la S__________, Fondazione di
libero passaggio delle __________, __________.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante
fr. 1200.– per ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.
5. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 8 e
dispositivo n. 3);
– (in estratto, dispositivo n. 1a;
dopo il passaggio in giudicato);
– (in estratto, dispositivo n. 1b;
dopo il passaggio in giudicato);
– (in estratto, dispositivo n. 1;
dopo il passaggio in giudicato).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).