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Decisione

11.2018.73

Provvedimenti a tutela dell'unione coniugale adottati in Svizzera e parzialmente superati da provvedimenti cautelari emanati dal tribunale estero del divorzio

18 luglio 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

sentenza del 24 maggio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

decidendo quanto segue:

– È accertato che il punto 4 dell'accordo

giudiziale del 27 febbraio 2008 (inc. DI.2008.14) è tuttora in vigore, e

ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio oppure fino a

una decisione da parte del giudice del divorzio volta alla modifica o alla

soppressione dell’accordo stesso.

– È

accertato che l'accordo è fonte di un obbligo periodico di mantenimento a carico di AP 1 in favore della propria famiglia,

pari a fr. 2434.– mensili suddivisi in fr. 900.– per ciascun figlio e

fr. 634.– per la moglie.

– È

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AP 1 contro il precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno, limitatamente

alla somma di fr. 36 967.15 oltre interessi al 5% a partire dal 1° marzo

2014 e così di seguito su ogni singola mensilità di contributi alimentari

scaduta.

Le

spese processuali di fr. 4150.– sono state poste per due quinti a carico dell'attrice

e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte

fr. 1600.– per ripetibili ridotte. AP 1 è stato ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio.

L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 giugno

2018 volto a ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, quanto

segue:

– in via

preliminare:

la

procedura è sospesa ex art. 126 CPC fino a conclusione del divorzio in Francia;

– nel

merito:

l'appello

è accolto; di conseguenza la decisione del Pretore di Locarno Città del 24

maggio 2018 è annullata.

È assunta

la prova informazioni scritte presso il Giudice di A__________ (…) in relazione

alla procedura in corso tra le parti, in particolare sulla portata della sua

decisione del 14 settembre 2010 in relazione al contributo alimentare, cioè se

egli intendeva che questo venisse sommato al contributo alimentare svizzero

deciso con verbale del 27 febbraio 2008 che sostiene controparte di dover

ancora ricevere. Si chiederà altresì al Giudice francese di specificare su che

basi di reddito dei coniugi ha fatto il calcolo per la determinazione del

contributo alimentare e come funziona la procedura francese.

Il

10 maggio 2019 egli ha fatto seguire inoltre documenti nuovi e ha reiterato

l'istanza di sospendere la procedura, istanza che il presidente di questa Camera ha respinto con decreto del 13 mag­gio

2019.

Invitata

a formulare osservazioni limitatamente alla questione del contributo alimentare

per i figli, AO 1 ha proposto il 23 maggio 2019 di respingere l'appello e di

confermare la sentenza impugnata. Il giorno medesimo essa ha postulato anche la

revoca dell'effetto sospensivo all'appello, richiesta che il presidente di

questa Camera ha respinto con decreto del 29 maggio 2019.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze

emanate dai Pretori con la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato

il valore litigioso in fr. 49 850.– (sentenza impugnata, consid. 15), somma per

cui AO 1 ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata da AP 1

al precetto esecutivo intimatogli il 9 settembre 2014. Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la sentenza in questione è stata notificata alla legale

del convenuto il 28 mag­gio 2018 (traccia­mento degli invii n. 98.__________,

agli atti). Presentato il 26 giugno 2018 (data del timbro postale), ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appello

è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe perciò

all'appellante indicare come la senten­za impugnata debba essere modificata

(DTF 137 III 619 in alto; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), sicché in

caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire il

Dispositivo

dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Un appellante non

può limitarsi, in altri termini, a chiedere l'annullamento puro e semplice della

decisione impugnata. Un'eccezione sussiste ove la motivazione dell'appello in

relazione con la sentenza impugnata permetta di capire chiaramente come la

sentenza debba essere riformata (DTF 137 III 621 consid. 6.2 e 6.3; analogamente:

RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d). Nella fattispecie si desume dalla

motivazione dell'appello che il convenuto mira al rigetto della petizione. Egli

dichiara in effetti di appellare i dispositivi n. 1, 2 e 4 della sentenza

impugnata per accertamento errato dei fatti e applicazione errata del diritto

(pag. 1 in fine). Ribadisce l'irricevibilità della petizione per violazione

della buona fede processuale da parte della moglie, elencandone i motivi

(pag. 14 e 15 punto n. 8). Contesta la competenza del Pretore (pag.16 e 17

punto n. 9), solleva l'eccezione di litispendenza (pag. 17 e 18 punto n. 10), fa

valere che la moglie ha rinunciato all'assetto pattuito il 27 febbraio 2008 (pag. 19

punto n. 12) e che il Pretore avrebbe dovuto accertare la caducità

dell'accordo (pag. 20 punto n. 13). Ne discende che, seppure al limite, anche

sotto il profilo della richiesta di giudizio l'appello può ritenersi ammissibile.

3. L'appellante chiede

di sospendere la procedura di appello e di assumere informazioni scritte dal juge

de la mise en état del tribunale di A__________. In realtà non v'è alcun

motivo di sospendere la causa (art. 126 cpv. 1 CPC). Intanto, si trattasse soltanto

di esperire una prova, sarebbe sufficiente attenderne l'assunzione, senza dover

sospendere per ciò la procedura. Inoltre eventuali dichiarazioni scritte non possono

sostituire una deposizione testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in

quelle governate dal principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid.

6.2 pubblicato in: RSPC 2017 pag. 35). Simili dichiarazioni non hanno quindi

valore di prova (sentenza del Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre

2018 consid. 7.4.2 pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in: Commentaire romand,

CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 254). Sospendere infine la procedura nell'attesa

che il tribunale francese emani la sentenza di divorzio non avrebbe senso,

dovendosi statuire in concreto sull'ammontare di contributi alimentari a

protezione dell'unione coniugale, mentre il tribunale francese dovrà decidere –

dandosi il caso – sui contributi alimentari dopo lo scioglimento del matrimonio.

Nelle circostanze descritte conviene pertanto procedere senza indugio alla

trattazione dell'appello.

4. In

primo luogo l'appellante riafferma che in

concreto la petizione andava dichiarata irricevibile per violazione della buona

fede pro­cessuale (art. 132 cpv. 3 combinato con l'art. 52 CPC), l'attrice comportandosi

in modo abusivo, temerario e palesemente contraddittorio (memoriale, pag. 14,

punto n. 8). Egli rimprovera alla moglie in particolare di affermare tutto e il

contrario di tutto, di averlo escluso dalla vita sua e da quella dei figli, di

avere avviato procedure penali nei suoi confronti, di avere rivendicato il

denaro della pigione versata da suo padre come contributo alimentare rifiutandosi

di pagare la propria quota per ren­dere agibili i locali della casa a __________,

di tradire palese reticen­za davanti al giudice francese nel mostrare i dati

relativi a quanto essa ha incassato da quel conto fiduciario, di raggirare la

legge per continuare ad arricchirsi senza causa abusando dei propri diritti.

a) Il

Pretore è stato di altro avviso. Egli ha ritenuto che l'azione di accertamento presentata

da AO 1 fosse destinata proprio a chiarire “la natura dei pagamenti effettuati

dal convenuto in passato”, (…) “indipendentemente da quanto è stato detto e

scritto nei procedimenti dinanzi al giudice francese”. “In assenza per altro finora

di una sentenza definitiva ed esecutiva di divorzio” – egli ha continuato – “non

è in concreto ravvisabile un manifesto abuso che potrebbe giustificare

l'applicazione del­l'art. 132 CPC” (sentenza impugnata, consid. 3).

b) L'opinione

del Pretore è corretta. L'art. 132 cpv. 3 CPC invocato dall'appellante

autorizza il giudice a rinviare al mittente senza formalità atti scritti dovuti

a condotta processuale querulomane “o altrimenti abusiva”. Abusivo è un atto

che tende a profittare indebitamente di un istituto processuale, distraen­dolo dalla sua vera funzione (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 132

CPC), ad esempio per guadagnare tempo, per fare sistematica ostruzione, per intasare la giustizia, per angariare o vessare

la controparte (Kramer/Erk

in: Brunner/Gas­ser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n.

16 ad art. 132). Estremi del genere non si ravvisano in concreto.

L'attrice chiede di accertare che determinati contributi alimentari siano

dovuti a lei e ai figli in quanto misure a protezione dell'unione coniugale sulla

base di un obbligo assunto dal marito il 27 febbraio 2008, obbligo che AP 1

contesta. Poco giova che l'interessata denoti un'indole pugnace, litigiosa o

rivendicativa. E un eventuale comportamento contraddittorio nella causa di

divorzio o – più in generale – ai fini del divorzio è una questione che riguarda,

se mai, il processo francese. Le recriminazioni del convenuto, attinenti alla

causa estera, si rivelano quindi destituite di pertinenza.

5. Sostiene

l'appellante che l'azione promossa da AO 1 riguarda contributi alimentari

pattuiti a protezione dell'unione coniugale in un verbale del 27 febbraio 2008,

mentre la somma posta in esecuzione si riferisce a prestazioni relative al periodo

compreso tra il marzo del 2014 e l'agosto del 2015. Solo il giudice nel luogo

di residenza dei figli – egli prosegue – poteva statuire al proposito, i minori

risiedendo in Francia sin dal 2008. Il Pretore, stando a lui, non era

competente in proposito (memoriale, pag. 16 punto 9).

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che per le azioni di accertamento

vige il foro ordinario al domicilio del convenuto (art. 2 LDIP). Ciò vale –

egli ha soggiunto – anche in applicazione dell'art. 2 par. 1 e 5 par. 2 CLug. A

torto AP 1 contestava perciò la competenza del giudice adito ratione loci

(sentenza impugnata, consid. 5).

b) Davanti al Pretore AO 1 ha promosso un'azione di accertamento (art. 88 CPC) combinata

con un'ordinaria azione di condanna per

l'incasso di una somma di denaro (art. 84 CPC) con rigetto definitivo

dell'opposizione sollevata dal convenuto. Non si tratta di un'azione intesa a

fissare contributi alimentari per i figli, bensì di un'azione volta a chiarire

se quanto pattuito il 27 febbraio 2008 davanti al Pretore nella procedura a

tutela dell'unione coniugale sia ancora valido e, se sì, quanto AP 1 sia tenuto

a versare su tale base per il lasso di tempo intercorso tra il marzo del

2014 e l'agosto del 2015 in favore di moglie e figli. Quali norme imporrebbero

la competenza del giudice al domicilio dei figli per una simile azione

l'appellante non indica, salvo alludere a una non meglio precisata “convenzione

dell'Aia” per le questioni inerenti al diritto di filiazione. In concreto non

si tratta tuttavia – come detto – di definire un contributo alimentare per i

figli, ma di accertare l'efficacia (contestata da AP 1) di un accordo

giudiziale concluso anni addietro a tutela dell'unione coniugale, quando moglie

e figli risiedevano ancora nel Ticino. Le contestazioni dell'appellante cadono

pertanto nel vuoto.

6. Nell'appello il

convenuto torna sull'eccezione di litispendenza (pag. 17 punto n. 10), respinta

dal Pretore con l'argomento che l'azione presentata da AO 1 è di accertamento e

di condanna, mentre quella promossa in Francia è una causa di divorzio. Non si

tratta dunque – ha rilevato il primo giudice – di un'azio­ne concernente lo

stesso oggetto (nel senso dell'art. 9 cpv. 1 LDIP), tant'è che il tribunale

francese “non si chinerà sul­l'assetto stabilito dalle parti in protezione

dell'unione coniugale” (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante obietta

che la questione è di sapere se l'ordonnance de non conciliation del 14 settem­bre

2010 con cui il giudice francese autorizzava l'introduzione della causa di

divorzio entro 30 mesi “abbia sostituito le misure provvisionali decise in

Svizzera, cioè quanto deciso nella sentenza del 19 ottobre 2009, posteriore al

verbale d'udienza del 27 febbraio 2008”. In realtà il problema è diverso.

Litispendenza sarebbe data unicamente, in concreto, qualora l'azio­ne intentata

da AO 1 l'11 aprile 2016 davanti al Pretore vertesse su questioni già sottoposte

al giudizio del tribunale francese, ovvero se il tribunale francese fosse

chiamato a statuire – a ragione o a torto – anche sui contributi alimentari per

moglie e figli precedenti l'introduzione della causa di divorzio. Tale

interrogativo sarà vagliato in appresso.

7. Nel

merito il Pretore ha ricordato che i provvedimenti a tutela del­l'unione

coniugale mantengono la loro validità anche dopo l'avvio di una causa di

divorzio, in Svizzera o all'estero, per lo meno finché il giudice del divorzio

non li modifichi o li sopprima (sentenza impugnata, consid. 6.3). Il punto è di

chiarire pertanto – egli ha continuato – se in concreto l'assetto contributivo

fissato “nella transazione 27 febbraio 2008” sia stato modificato o soppresso

dal tribunale francese. Riepilogata la cronistoria della fattispecie (consid.

7), egli è giunto alla conclusione che quell'assetto è rimasto invariato. A mente

sua, la dichiarazione del 10 febbraio 2011 con cui AO 1 ha ritirato l'istanza

dell'8 febbraio 2008 della procedura a tutela dell'unione coniugale (inc.

DI.2008.14) non ha fatto decadere l'accordo del 27 febbraio 2008 (sentenza

impugnata, consid. 8). E i contributi alimentari pattuiti in quell'accordo –

egli ha proseguito – non sono più stati modificati o soppressi dopo di allora,

nemmeno dal tribunale francese con l'ordonnance de non conciliation emessa

il 14 settem­bre 2010, “che è di fatto l'unica decisione emanata dal giudice

competente in attesa dell'emanazione della sentenza di divorzio”. Riguardo ai € 150.–

mensili per ogni figlio fissati in quell'ordinanza, essi “sono stati stabiliti

dal giudice francese per rapporto solamente al­l'entrata di € 1000.– mensili

percepiti da AP 1 a titolo di rendita di invalidità, nulla essendo accennato in

relazione al canone di locazione versato dall'inquilino dott. C__________ per

l'appartamento di proprietà della figlia e in usufrutto al genero” (sentenza

impugnata, consid. 9.3).

Sulla

scorta di quanto precede il Pretore ha calcolato in comples­sivi fr. 43 812.– la

spettanza di AO 1 (fr. 634.– per sé e fr. 900.– per ogni figlio rapportati

su 18 mesi, dal

1° mar­zo 2014 fino al 1° agosto 2015). Da

tale somma egli ha dedotto fr. 6844.85 posti in compensazione da AP 1 per spese

di pernottamento e trasferta destinate fra il 30 ottobre 2009 e il 3 maggio

2010 all'esercizio del diritto di visita in Francia, spese che secondo la

sentenza del 29 ottobre 2009 (sopra, lett. B) l'attrice avrebbe dovuto assumere

per metà (sentenza impugnata, consid. 13). Di conseguenza, e in definitiva,

egli ha accertato il credito di AO 1 in fr. 36 967.15 con interessi, importo per

il quale ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata il 10 settembre

2015 da AP 1 al precetto esecutivo notificatogli dall'attrice per l'ammontare

di fr. 49 850.– con interessi.

8. L'appellante

ribadisce – in sintesi – che nell'ambito

della citata udienza “per incombenti” tenutasi il 10 febbraio 2011 AO 1 ha dichiarato di ritirare la procedura a

tutela del­l'unione coniugale avviata l'8 feb­braio 2008 (sopra,

lett. A), causa che il Pretore ha stralciato dal ruolo il giorno stesso. A

mente sua l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 è quindi decaduto

(memoriale, punti 10 e 11 seg.). Ora, si conviene che prima di togliere affrettatamente

la causa dal ruolo quel 10 febbraio 2011 sarebbe stato utile precisare a

verbale quale sarebbe stata la sorte del­l'accordo raggiunto in udienza il 27

febbraio 2008, soprattutto per quanto atteneva ai contributi alimentari,

pattuiti solo verbalmente. Ove si consideri tuttavia che, secondo

giurisprudenza, il ritiro di un'azione di divorzio lascia sussistere

l'eventuale assetto cautelare decretato (o concordato) pendente causa finché i

coniugi rimangono separati e nessuno di loro chieda la modifica di tale assetto

dinanzi al giudice dei provvedimenti a tutela del­l'unione coniugale (DTF 137

III 614), analogo principio si applica verosimilmente nel caso in cui un

coniuge ritiri un'istanza a tutela del­l'unione coniugale. Ciò induce a

concludere che nella fattispe­cie la “transazione 27 febbraio 2008” non è

decaduta.

Comunque sia, nella

fattispecie AO 1 ha adito il Pretore anche con una seconda istanza a tutela

dell'unione coniugale, il 5 agosto 2008 (sopra, lett. B). E statuendo con decisione

del 19 ottobre 2009 su quell'istanza, il Pretore ha specifi­cato che “in

relazione ai contributi alimentari per moglie e figli ri­­man­gono valide le pattuizioni

di cui all'accordo a verbale del 27 feb­braio 2008 (inc. DI.2008.14)”, contributi

che ammontano a fr. 634.– mensili per la moglie e a

fr. 900.– mensili per ogni figlio (consid. 10). Ne segue che, almeno per i

contributi alimentari a carico di AP 1 dal mar­zo del 2014 fino

all'agosto del 2015, fa stato – se non l'accordo giudiziale del 27 febbraio

2008 – il pronunciato del 19 ottobre 2009 con cui il Pretore ha fissato autoritativamente

contributi di mantenimento a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2008.159).

Tale decisione è passata in giudicato. Rimane da esa­minare

se l'assetto definito dal Pretore a tutela dell'unione coniugale sia stato

modificato dal giudice francese dei provvedimenti cautelari nella causa di

divorzio.

9. Dagli atti si evince

che il 15 gennaio 2010 AO 1 ha dato avvio alla

procedura di divorzio davanti al Tribunal de Grande Instance

di A__________ (sopra, lett. C), chiedendo al marito – tra l'altro – un contributo

di mantenimento cautelare di € 200.– mensili per ogni figlio. In un'ordon­nance

de non conciliation del 14 settembre 2010 quel tribunale ha autorizzato

l'introdu­zione della causa entro 30 mesi e ha obbligato AP 1 a versare un

contributo cautelare di € 150.– mensili per ogni figlio. AO 1 ha intentato

causa il 4 aprile 2012, postulando – in particolare – la condanna del marito a

erogare un contributo alimentare di € 300.– mensili

complessivi per A__________ e M__________ (sopra, lett. D). Con ordinanza del 7

dicembre 2012 il juge de la mise en état del Tribunal de Grande

Instance ha regolato taluni punti, ma non la questione dei contributi

alimentari. Risulta invece che in una successiva ordinanza del 31 gennaio

2014 lo stesso giudice ha respinto una richiesta di AP 1 intesa alla soppressione

dei contributi alimentari per i figli. Tale decisione è stata confermata il

26 marzo 2015, su ricorso del convenuto, dalla Cour d'appel, la

quale ha precisato nondimeno che la richiesta di AP 1 inerente

a quei contributi riguardava la sospensione – non la soppressione – dei

medesimi (sopra, lett. E). Non consta in ogni modo che dopo di allora siano

intervenute altre decisioni del tribunale francese riguardo al mantenimento dei

figli pendente causa.

10. Ciò posto, il

contributo alimentare di fr. 634.– mensili in favore di AO 1 stabilito a tutela

dell'unione coniugale, se non con l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 con

la sentenza 19 ottobre 2009 del Pretore passata in giudicato, non è stato

modificato a titolo cautelare dai giudici francesi, men che meno per quanto

riguarda il periodo intercorso dal mar­zo del 2014 all'agosto del 2015. In

proposito l'appello di AP 1 manca perciò di fondamento.

11. Per quanto riguarda il

contributo di mantenimento in favore dei figli, nell'ordon­nance de non

conciliation del 14 settembre 2010 il Tribunal de Grande Instance di

A__________ ha obbligato AP 1 – come si è appena spiegato – a versare contributi

cautelari di € 150.– mensili per ogni figlio. Che tali contributi debbano

ritenersi aggiuntivi a quelli dovuti a protezione del­l'unione coniugale non

risulta dall'ordinanza. Del resto, quando ha intentato causa di divorzio il 4 aprile

2012, la stessa attrice ha postulato un contributo alimentare di € 300.–

mensili complessivi per A__________ e M__________ senza minimamente accennare ai

previgenti contributi alimentari a protezione del­l'unione coniugale. In circostanze

del genere, avendo il tribunale del divorzio statuito in via cautelare, la

regolamentazione sui contributi alimentari dovuti a tutela dell'unione

coniugale per i figli è venuta a cadere (DTF 138 III 646, 137 III 616 consid.

3.2.2 con rinvii). Identico principio vale nei

rapporti internazionali (DTF 134 III 329 consid. 3.4), a meno che i

provvedimenti cautelari decisi dal giudice estero non possano essere eseguiti

in Svizzera, ciò che nella fattispecie nemmeno l'appellata pretende. Contrariamente

a quanto reputa il Pretore, una disciplina svizzera a tutela dell'unione

coniugale non può continuare a sussistere parallelamente a un assetto cautelare

decretato su un medesimo oggetto dal giudice estero del divorzio. Tutt'al più

il giudice svizzero può decretare egli medesimo, a determinate condizioni,

provvedimenti cautelari nel quadro del divorzio estero (DTF 134 III 330 consid. 3.5.1),

ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso in esame.

12. In via subordinata

l'appellante chiede nuovamente di sospendere la causa fino alla conclusione del

divorzio in Francia (pag. 21, punto 14). In proposito si rinvia a quanto

esposto nel consid. 3. L'appellante sostiene che l'ammontare di contributi

alimentari a protezione dell'unione coniugale da accertare in questa sede

“servirà a determinare i rapporti di dare/avere tra le parti”, onde il rischio

di contraddizioni con la futura sentenza francese di divorzio. Se l'attuale decisione

potrà essere utile ai giudici francesi per “determinare i rapporti di

dare/avere tra le parti” non si vede tuttavia perché la procedura dovrebbe essere

sospesa. Una volta ancora la richiesta del convenuto si rivela priva di

consistenza.

13. Se ne conclude che l'appello

va parzialmente accolto, dovendosi accertare che il contributo alimentare di

fr. 634.– mensili fissato dal Pretore a protezione dell'unione coniugale per AO

1 rimane in vigore fino a una sua eventuale modifica o soppressione in via

cautelare da parte del tribunale (francese) del divorzio, fermo restando

ch'esso decadrà al più tardi quando diverrà esecutiva la sentenza di divorzio. Sapere

se quell'obbligo si fondi sull'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 o

sulla successiva decisione emanata dal Pretore il 19 ottobre 2009 è una

questione che può rimanere aperta ai fini dell'attuale giudizio, l'appellata

medesima riconoscendo che “il credito alimentare è stato onorato sino al 28

febbraio 2014” (petizione dell'11 aprile 2016, richiesta di giudizio n. 1

lett. b). Il contributo alimentare di fr. 900.– mensili per ogni figlio stabilito

dal Pretore a tutela del­l'unione coniugale è invece venuto a cadere quando il Tribunal

de Grande Instance di A__________ ha emanato il 14 settembre 2010 l'ordonnance

de non conciliation con cui condannava AP 1 a versare un contributo

di mantenimento cautelare di € 150.– mensili indicizzati per ogni figlio.

Ciò significa che il credito di AO 1 nei confronti del marito per contributi a

tutela dell'unione coniugale scaduti fra il marzo del 2014 e l'agosto del 2015

ammonta a fr. 11 412.– (fr. 634.– per 18 mensilità) con interessi. Da tale som­ma vanno

dedotti fr. 6844.85 eccepiti in compensazione del convenuto (e non

contestati dall'attrice in appello), per un totale di fr. 4567.15. L'opposizione

sollevata il 10 settembre 2015 da AP 1 al precetto esecutivo notificatogli

dall'attrice va rimossa pertanto in via definitiva fino a concorrenza di tale

importo.

14. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado

di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella

misura in cui vede accertare la validità dell'assetto sul mantenimento della famiglia stabilito dal Pretore

a tutela dell'unione coniugale nei soli limiti del contributo alimentare

per la moglie (fr. 634.– mensili) rispetto ai fr. 2434.– mensili

complessivi chiesti dalla medesima per sé e per i figli. Si giustifica così di porre

a carico dell'appellata tre quarti delle spese processuali, con obbligo di

rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte (un mezzo del­l'indennità piena: cfr. RtiD II-2016

pag. 638 consid. 3b). Riguardo all'indennità piena, essa può ragionevolmente

valutarsi in appello a circa fr. 3800.– sulla base delle aliquote medie

previste dagli art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 178.310), comprensivi di spese (6%: art. 6 cpv.

1 del regolamento) e IVA. Ridotta a metà, l'indennità piena ammonta così a fr.

1900.–. Il riparto delle spese e delle ripetibili di primo grado, calcolate

secondo la stessa metodica del Pretore (indennità piena di fr. 8000.–), segue

identica sorte.

15. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante in questa sede merita

accoglimento. Le gravi ristrettezze di lui sono già state constatate dal

Pretore (consid. 14) e l'appello appariva – almeno in parte – provvisto di buon

diritto (art. 117 CPC). Per quanto riguarda l'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale

(che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale

2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In

concreto la legale ha redatto l'appello (24 pagine, di cui 12 per la cronistoria)

e ha scritto alla Camera una lettera del 10 maggio 2019. Anche presumendo un

colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, in una causa già minuziosamente

nota un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento

di un simile mandato più di una ventina d'ore (circa due giorni e mezzo) di

lavoro. Retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del citato regolamento), cui

si aggiun­gono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, simili

prestazioni giustificano di retribuire il patrocinatore d'ufficio con fr. 4300.–

arrotondati. L'indennità per ripetibili ridotte (fr. 1900.–), che nulla induce

a presumere di difficile o impossibile incasso, va posta in deduzione di tale cifra.

La patrocinatrice d'ufficio riceverà pertanto una mercede di fr. 2400.–.

16. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2.1 La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che è accertato siccome tuttora in

vigore il contributo alimentare di fr. 634.– mensili indicizzati a carico di AP

1 fissato dal Pretore per AO 1 a tutela del­l'unione coniugale.

La

petizione è respinta nella misura in cui è intesa a far accertare che i

contributi alimentari di fr. 900.– mensili indicizzati per A__________ e M__________

fissati dal Pretore a tutela dell'unione coniugale fossero ancora in vigore tra il 1° marzo 2014 e il 1° agosto

2015.

2.2 È

rigettata in via definitiva fino

a concorrenza di fr. 4567.15 con interessi al 5% su fr. 634.– mensili dal 1°

marzo 2014 fino al 1° agosto 2015 l'opposizione sollevata da AP 1 al precetto

esecutivo n. __________ notificatogli dall'Ufficio di esecuzione di

Locarno.

4. Le

spese processuali di fr. 4150.–, anticipate dall'attrice, sono poste per tre

quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, al quale l'attrice

rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

Per il rimanente la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Le

spese di appello, di fr. 2500.– complessivi, sono poste per un quarto a carico

dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.

1900.– per ripetibili ridotte.

III. AP

1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1.

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità

di fr. 2400.–.

IV. Notificazione:

;

;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 15,

più dispositivo n. III).

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).