11.2018.73
Provvedimenti a tutela dell'unione coniugale adottati in Svizzera e parzialmente superati da provvedimenti cautelari emanati dal tribunale estero del divorzio
18 luglio 2019Italiano33 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.73
11.2018.74
Lugano
18 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2016.11 (azione
di accertamento e di condanna al pagamento di contributi alimentari) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione dell'11 aprile 2016 da
AO
1 (F)
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 26 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 24 maggio 2018 (inc. 11.2018.73) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc.
11.2018.74);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'8 febbraio
2008 da AO 1 (1977) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
(inc. DI.2008.14), a un'udienza del 27 febbraio 2008 l'istante ha raggiunto con
il marito AP 1 (1967) il seguente accordo:
1. I
coniugi AO 1 e AP 1 sono autorizzati a sospendere la comunione domestica.
2. Momentaneamente,
l'appartamento coniugale in via __________ a __________ viene assegnato al marito.
La
moglie è autorizzata a prelevare i propri effetti personali e quelli dei figli.
3. I
figli A__________ (2001) e M__________ (2006) sono affidati alla custodia della
madre, rimanendo l'autorità parentale ad entrambi i genitori.
3.1 Al padre sono garantite le relazioni personali
con i figli, da esercitarsi – per i prossimi quattro mesi – in maniera
sorvegliata facendo capo al Punto di Incontro organizzato dalla Fondazione __________
presso l'Istituto __________ di __________.
Di principio
gli incontri avverranno in ragione di una volta alla settimana. Le esatte
modalità di esercizio andranno concordate dai genitori con i responsabili del
Punto di Incontro. Entro cinque giorni i genitori sono tenuti a prendere
contatto con tali responsabili (n. tel. 091 __________).
3.2 Trascorso il periodo di quattro mesi la
situazione verrà valutata e le modalità di esercizio riconsiderate.
4. Il
canone di locazione dovuto dal locatario dott. __________ C__________
(attualmente fr. 4750.– mensili) verrà versato su un conto fiduciario
presso l'avv. __________ M__________, il quale si occuperà di corrispondere
alla banca gli interessi ipotecari e l'ammortamento relativo all'immobile part.
n. 4014 RFD di __________.
La
differenza verrà riversata alla moglie AO 1.
5. La
moglie potrà farsi versare direttamente, con decorrenza dal 1° febbraio 2008
dall'Istituto delle assicurazioni sociali le rendite AI completive per figli
(attualmente fr. 89.– per ciascun figlio).
Qualora
dovessero essere erogate prestazioni complementari per i figli, anche queste
potranno essere direttamente percepite dalla madre. Quest'ultima potrà
percepire anche eventuali prestazioni complementari che dovessero essere
erogate a suo favore.
6. Il
marito continuerà a percepire per sé la rendita INSAI (attualmente
fr. 1326.–) e la rendita AI per sé (attualmente fr. 221.–).
7. I
coniugi esamineranno nei prossimi giorni l'ipotesi di rivolgersi al Centro
coppia e famiglia di __________ per una mediazione famigliare.
Le
parti, se sarà necessario, chiederanno di essere riconvocate per riesaminare la
situazione trascorsi quattro mesi.
L'edificio
di via __________ a __________ cui si riferisce la clausola n. 2 dell'accordo
(particella n. 4014 RFD) è uno stabile in proprietà di AO 1, gravato di
usufrutto in favore del marito AP 1. Comprende tre appartamenti: l'abitazione coniugale,
posta all'ultimo piano, l'ex abitazione del dott. __________ C__________, padre
di AO 1 (il quale nel frattempo ha
traslocato altrove), e l'ex studio pediatrico dello stesso dott. __________
C__________.
B. Due
giorni dopo la firma dell'accordo, il 29 febbraio 2008, senza avvertire il
marito, AO 1 si è trasferita con i figli in Francia, prima a __________ e poi
ad A__________. Statuendo su una nuova istanza a tutela dell'unione coniugale
da lei presentata il 5 agosto 2008 (inc. DI.2008.159), il Pretore ha
confermato il 19 ottobre 2009 l'affidamento dei figli alla medesima, ha
regolato il diritto di visita paterno “in Francia” (con spese di trasferta a carico dei genitori in
ragione di metà ciascuno) e ha disposto quanto segue:
1.4 In relazione ai contributi alimentari per moglie e
figli, rimangono valide le pattuizioni di cui all'accordo a verbale del 27 febbraio
2008 (inc. DI.2008.14), cifre 4, 5 e 6.
In realtà
l'“accordo a verbale” del 27 febbraio 2008 nulla prevedeva in materia di contributi
alimentari (sopra, lett. A). Nella motivazione della sentenza 19 ottobre
2009 il Pretore ha specificato nondimeno che simili contributi ammontano a fr.
634.– mensili per la moglie e a fr. 900.– mensili per ogni figlio (consid.
10). Tale decisione è passata in giudicato.
C. Il 15
gennaio 2010 AO 1 ha intentato una procedura di divorzio davanti al Tribunal
de Grande Instance di A__________, il quale, accertata l'impossibilità di promuovere
un accordo tra le parti, ha emanato il 14 settembre 2010 un'ordonnance de
non conciliation che autorizzava l'introduzione della causa entro 30 mesi.
Contestualmente il tribunale ha emanato provvedimenti cautelari, nel senso che
ha attribuito l'appartamento coniugale di __________ al marito, ha
condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di € 150.– mensili
indicizzati per ogni figlio, ha regolato il diritto di visita (con spese di
trasferta divise a metà fra le parti), ha lasciato ai genitori l'autorità
parentale congiunta e ha ordinato una perizia sulle capacità parentali dei
medesimi. Nell'ambito di un'udienza “per incombenti” tenutasi il
10 febbraio 2011 davanti al Pretore, AO 1 ha poi dichiarato di
ritirare la procedura a tutela dell'unione coniugale avviata l'8 febbraio
2008 (sopra, lett. A), ancora pendente, che il Pretore ha stralciato dal
ruolo lo stesso 10 febbraio 2011.
D. AO
1 ha introdotto la causa di divorzio il 4
aprile 2012 (art. 237 CC francese), postulando – fra l'altro – l'affidamento
dei figli, la sospensione del diritto di visita del convenuto e la condanna di
quest'ultimo a versare un contributo alimentare di € 300.– mensili
complessivi per A__________ e M__________, riservandosi la facoltà di far valere la decadenza dell'usufrutto che grava
la sua proprietà di __________ in favore del marito. Nelle proprie conclusioni dell'8 settembre
2012 AP 1 non si è opposto al
divorzio, ma ha rivendicato l'affidamento dei figli e, invocando la sua qualità
di usufruttuario della particella n. 4014, ha sollecitato la condanna di AO 1 a rifondergli
€ 31 983.–
per pigioni pagate dal suocero tra l'ottobre del 2010 e il febbraio del 2012, così
come a documentare la movimentazione del conto fiduciario su cui sono confluite
tali pigioni dal marzo del 2012 in poi. Egli ha chiesto inoltre di ordinare la
chiusura di quella relazione fiduciaria e il riversamento del saldo in suo
favore, con obbligo per la moglie di presentare un rendiconto completo unitamente
ai giustificativi della movimentazione dal marzo del 2008 in poi.
E. Sentite le parti, con ordinanza del 7 dicembre 2012
il juge de la mise en état si è dichiarato – tra l'altro –
incompetente per statuire sulle richieste di AP 1 volte al rimborso di pigioni
incassate dalla moglie dalla locazione dell'immobile di __________, come pure
per ordinare il rendiconto della relazione fiduciaria gestita dall'avv. __________
M__________. Con ordinanza del 31
gennaio 2014 lo stesso giudice ha poi respinto una domanda di AP 1 intesa alla
soppressione dei contributi alimentari per i figli, ma ha ingiunto ad AO 1 di giustificare
entro un mese gli importi ricevuti a titolo di locazione della particella n.
4014 sin dall'ordonnance de non
conciliation del 14 settembre 2010. Tale decisione è stata confermata
il 26 marzo 2015, su ricorso del convenuto, dalla Cour d'appel di
Aix-en-Provence, la quale ha precisato nondimeno che la richiesta di AP 1 inerente
ai contributi alimentari per i figli riguardava la sospensione – non la
soppressione – dei contributi medesimi e ha deplorato la reticenza della moglie
nel produrre i documenti giustificativi a
lei richiesti. La causa di divorzio è tuttora pendente.
F. Dal
febbraio del 2014 il dott. __________ C__________ non versa più alcuna pigione.
Il suo contratto di locazione essendo scaduto, egli si è trasferito altrove, sicché
AP 1 si è limitato a versare alla moglie, dopo di allora, il contributo
alimentare di € 300.– mensili complessivi per i figli
stabilito in via provvisionale dal giudice francese. Il 9 settembre 2014 AO 1 ha
escusso il marito per l'ammontare di fr. 84 060.–
con interessi a titolo di contributi alimentari impagati valendosi di quanto stabilito
dal Pretore il 19 ottobre 2009 (sopra, lett. B). AP 1 ha sollevato opposizione.
G. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione
(inc. CM.2016.15), l'11 aprile
2016 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con una petizione in cui figurano le seguenti richieste
di giudizio:
a) È accertato che:
– il punto 4 dell'accordo giudiziale del 27 febbraio
2008 è in vigore fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
oppure fino a una decisione da parte del giudice del divorzio volta alla
modifica o alla soppressione dell'accordo 27 febbraio 2008;
– il punto 4 dell'accordo giudiziale del 27 febbraio
2008 è fonte di un obbligo periodico di mantenimento a carico del signor AP 1
in favore della propria famiglia, pari a fr. 2492.50 mensili (con riparto ¼ per
la moglie – ¾ per i figli), suddivisi in fr. 934.70 per ciascun figlio e fr. 623.15
per la moglie.
b) Ritenuto
che il credito alimentare è stato onorato sino al 28 febbraio 2014, il signor AP 1 è condannato al pagamento mensile
di fr. 2492.50 a favore di moglie e figli a partire dal 1° marzo 2014 e
fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio oppure fino a una
decisione da parte del giudice del divorzio volta alla modifica o alla
soppressione dell'accordo 27 febbraio 2008.
c) È
rigettata in via definitiva l'opposizione del signor AP 1 del 10 settembre
2015 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno
limitatamente a fr. 49 850.– oltre gli interessi legali al 5% dovuti alla scadenza
mensile di ciascuna prestazione alimentare non pagata, nonché le spese
esecutive.
Nella
sua risposta del 1° giugno 2016 AP 1 ha proposto che – conferitogli il
beneficio del gratuito patrocinio – la petizione fosse respinta in ordine,
subordinatamente nel merito o, ancor più subordinatamente, che la procedura
fosse sospesa fino alla conclusione della causa di divorzio pendente in Francia.
Nella replica del 4 luglio 2016 e nella duplica dell'8 agosto seguente le parti hanno mantenuto il loro punto di
vista.
H. All'udienza
del 10 ottobre 2016, indetta per le prime arringhe, le parti hanno reiterato le
rispettive posizioni e hanno notificato prove. Con ordinanza del 19 ottobre 2016 il Pretore ha ammesso le prove offerte,
tranne una richiesta di ‟informazioni scritte dal giudice di A__________ˮ.
Sugli eventuali interrogatori delle parti egli si è riservato di decidere più
tardi. L'istruttoria è cominciata seduta stante e si è chiusa l'11 agosto 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Tanto l'attrice nel suo memoriale del 20 marzo 2018 quanto il convenuto nel proprio allegato
del 16 marzo 2018 hanno riaffermato le domande iniziali.
Fatti
I. Con
sentenza del 24 maggio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
decidendo quanto segue:
– È accertato che il punto 4 dell'accordo
giudiziale del 27 febbraio 2008 (inc. DI.2008.14) è tuttora in vigore, e
ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio oppure fino a
una decisione da parte del giudice del divorzio volta alla modifica o alla
soppressione dell’accordo stesso.
– È
accertato che l'accordo è fonte di un obbligo periodico di mantenimento a carico di AP 1 in favore della propria famiglia,
pari a fr. 2434.– mensili suddivisi in fr. 900.– per ciascun figlio e
fr. 634.– per la moglie.
– È
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AP 1 contro il precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno, limitatamente
alla somma di fr. 36 967.15 oltre interessi al 5% a partire dal 1° marzo
2014 e così di seguito su ogni singola mensilità di contributi alimentari
scaduta.
Le
spese processuali di fr. 4150.– sono state poste per due quinti a carico dell'attrice
e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte
fr. 1600.– per ripetibili ridotte. AP 1 è stato ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 giugno
2018 volto a ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, quanto
segue:
– in via
preliminare:
la
procedura è sospesa ex art. 126 CPC fino a conclusione del divorzio in Francia;
– nel
merito:
l'appello
è accolto; di conseguenza la decisione del Pretore di Locarno Città del 24
maggio 2018 è annullata.
È assunta
la prova informazioni scritte presso il Giudice di A__________ (…) in relazione
alla procedura in corso tra le parti, in particolare sulla portata della sua
decisione del 14 settembre 2010 in relazione al contributo alimentare, cioè se
egli intendeva che questo venisse sommato al contributo alimentare svizzero
deciso con verbale del 27 febbraio 2008 che sostiene controparte di dover
ancora ricevere. Si chiederà altresì al Giudice francese di specificare su che
basi di reddito dei coniugi ha fatto il calcolo per la determinazione del
contributo alimentare e come funziona la procedura francese.
Il
10 maggio 2019 egli ha fatto seguire inoltre documenti nuovi e ha reiterato
l'istanza di sospendere la procedura, istanza che il presidente di questa Camera ha respinto con decreto del 13 maggio
2019.
Invitata
a formulare osservazioni limitatamente alla questione del contributo alimentare
per i figli, AO 1 ha proposto il 23 maggio 2019 di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata. Il giorno medesimo essa ha postulato anche la
revoca dell'effetto sospensivo all'appello, richiesta che il presidente di
questa Camera ha respinto con decreto del 29 maggio 2019.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze
emanate dai Pretori con la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato
il valore litigioso in fr. 49 850.– (sentenza impugnata, consid. 15), somma per
cui AO 1 ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata da AP 1
al precetto esecutivo intimatogli il 9 settembre 2014. Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la sentenza in questione è stata notificata alla legale
del convenuto il 28 maggio 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________,
agli atti). Presentato il 26 giugno 2018 (data del timbro postale), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'appello
è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe perciò
all'appellante indicare come la sentenza impugnata debba essere modificata
(DTF 137 III 619 in alto; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), sicché in
caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire il
Dispositivo
dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Un appellante non
può limitarsi, in altri termini, a chiedere l'annullamento puro e semplice della
decisione impugnata. Un'eccezione sussiste ove la motivazione dell'appello in
relazione con la sentenza impugnata permetta di capire chiaramente come la
sentenza debba essere riformata (DTF 137 III 621 consid. 6.2 e 6.3; analogamente:
RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d). Nella fattispecie si desume dalla
motivazione dell'appello che il convenuto mira al rigetto della petizione. Egli
dichiara in effetti di appellare i dispositivi n. 1, 2 e 4 della sentenza
impugnata per accertamento errato dei fatti e applicazione errata del diritto
(pag. 1 in fine). Ribadisce l'irricevibilità della petizione per violazione
della buona fede processuale da parte della moglie, elencandone i motivi
(pag. 14 e 15 punto n. 8). Contesta la competenza del Pretore (pag.16 e 17
punto n. 9), solleva l'eccezione di litispendenza (pag. 17 e 18 punto n. 10), fa
valere che la moglie ha rinunciato all'assetto pattuito il 27 febbraio 2008 (pag. 19
punto n. 12) e che il Pretore avrebbe dovuto accertare la caducità
dell'accordo (pag. 20 punto n. 13). Ne discende che, seppure al limite, anche
sotto il profilo della richiesta di giudizio l'appello può ritenersi ammissibile.
3. L'appellante chiede
di sospendere la procedura di appello e di assumere informazioni scritte dal juge
de la mise en état del tribunale di A__________. In realtà non v'è alcun
motivo di sospendere la causa (art. 126 cpv. 1 CPC). Intanto, si trattasse soltanto
di esperire una prova, sarebbe sufficiente attenderne l'assunzione, senza dover
sospendere per ciò la procedura. Inoltre eventuali dichiarazioni scritte non possono
sostituire una deposizione testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in
quelle governate dal principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid.
6.2 pubblicato in: RSPC 2017 pag. 35). Simili dichiarazioni non hanno quindi
valore di prova (sentenza del Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre
2018 consid. 7.4.2 pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in: Commentaire romand,
CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 254). Sospendere infine la procedura nell'attesa
che il tribunale francese emani la sentenza di divorzio non avrebbe senso,
dovendosi statuire in concreto sull'ammontare di contributi alimentari a
protezione dell'unione coniugale, mentre il tribunale francese dovrà decidere –
dandosi il caso – sui contributi alimentari dopo lo scioglimento del matrimonio.
Nelle circostanze descritte conviene pertanto procedere senza indugio alla
trattazione dell'appello.
4. In
primo luogo l'appellante riafferma che in
concreto la petizione andava dichiarata irricevibile per violazione della buona
fede processuale (art. 132 cpv. 3 combinato con l'art. 52 CPC), l'attrice comportandosi
in modo abusivo, temerario e palesemente contraddittorio (memoriale, pag. 14,
punto n. 8). Egli rimprovera alla moglie in particolare di affermare tutto e il
contrario di tutto, di averlo escluso dalla vita sua e da quella dei figli, di
avere avviato procedure penali nei suoi confronti, di avere rivendicato il
denaro della pigione versata da suo padre come contributo alimentare rifiutandosi
di pagare la propria quota per rendere agibili i locali della casa a __________,
di tradire palese reticenza davanti al giudice francese nel mostrare i dati
relativi a quanto essa ha incassato da quel conto fiduciario, di raggirare la
legge per continuare ad arricchirsi senza causa abusando dei propri diritti.
a) Il
Pretore è stato di altro avviso. Egli ha ritenuto che l'azione di accertamento presentata
da AO 1 fosse destinata proprio a chiarire “la natura dei pagamenti effettuati
dal convenuto in passato”, (…) “indipendentemente da quanto è stato detto e
scritto nei procedimenti dinanzi al giudice francese”. “In assenza per altro finora
di una sentenza definitiva ed esecutiva di divorzio” – egli ha continuato – “non
è in concreto ravvisabile un manifesto abuso che potrebbe giustificare
l'applicazione dell'art. 132 CPC” (sentenza impugnata, consid. 3).
b) L'opinione
del Pretore è corretta. L'art. 132 cpv. 3 CPC invocato dall'appellante
autorizza il giudice a rinviare al mittente senza formalità atti scritti dovuti
a condotta processuale querulomane “o altrimenti abusiva”. Abusivo è un atto
che tende a profittare indebitamente di un istituto processuale, distraendolo dalla sua vera funzione (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 132
CPC), ad esempio per guadagnare tempo, per fare sistematica ostruzione, per intasare la giustizia, per angariare o vessare
la controparte (Kramer/Erk
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n.
16 ad art. 132). Estremi del genere non si ravvisano in concreto.
L'attrice chiede di accertare che determinati contributi alimentari siano
dovuti a lei e ai figli in quanto misure a protezione dell'unione coniugale sulla
base di un obbligo assunto dal marito il 27 febbraio 2008, obbligo che AP 1
contesta. Poco giova che l'interessata denoti un'indole pugnace, litigiosa o
rivendicativa. E un eventuale comportamento contraddittorio nella causa di
divorzio o – più in generale – ai fini del divorzio è una questione che riguarda,
se mai, il processo francese. Le recriminazioni del convenuto, attinenti alla
causa estera, si rivelano quindi destituite di pertinenza.
5. Sostiene
l'appellante che l'azione promossa da AO 1 riguarda contributi alimentari
pattuiti a protezione dell'unione coniugale in un verbale del 27 febbraio 2008,
mentre la somma posta in esecuzione si riferisce a prestazioni relative al periodo
compreso tra il marzo del 2014 e l'agosto del 2015. Solo il giudice nel luogo
di residenza dei figli – egli prosegue – poteva statuire al proposito, i minori
risiedendo in Francia sin dal 2008. Il Pretore, stando a lui, non era
competente in proposito (memoriale, pag. 16 punto 9).
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che per le azioni di accertamento
vige il foro ordinario al domicilio del convenuto (art. 2 LDIP). Ciò vale –
egli ha soggiunto – anche in applicazione dell'art. 2 par. 1 e 5 par. 2 CLug. A
torto AP 1 contestava perciò la competenza del giudice adito ratione loci
(sentenza impugnata, consid. 5).
b) Davanti al Pretore AO 1 ha promosso un'azione di accertamento (art. 88 CPC) combinata
con un'ordinaria azione di condanna per
l'incasso di una somma di denaro (art. 84 CPC) con rigetto definitivo
dell'opposizione sollevata dal convenuto. Non si tratta di un'azione intesa a
fissare contributi alimentari per i figli, bensì di un'azione volta a chiarire
se quanto pattuito il 27 febbraio 2008 davanti al Pretore nella procedura a
tutela dell'unione coniugale sia ancora valido e, se sì, quanto AP 1 sia tenuto
a versare su tale base per il lasso di tempo intercorso tra il marzo del
2014 e l'agosto del 2015 in favore di moglie e figli. Quali norme imporrebbero
la competenza del giudice al domicilio dei figli per una simile azione
l'appellante non indica, salvo alludere a una non meglio precisata “convenzione
dell'Aia” per le questioni inerenti al diritto di filiazione. In concreto non
si tratta tuttavia – come detto – di definire un contributo alimentare per i
figli, ma di accertare l'efficacia (contestata da AP 1) di un accordo
giudiziale concluso anni addietro a tutela dell'unione coniugale, quando moglie
e figli risiedevano ancora nel Ticino. Le contestazioni dell'appellante cadono
pertanto nel vuoto.
6. Nell'appello il
convenuto torna sull'eccezione di litispendenza (pag. 17 punto n. 10), respinta
dal Pretore con l'argomento che l'azione presentata da AO 1 è di accertamento e
di condanna, mentre quella promossa in Francia è una causa di divorzio. Non si
tratta dunque – ha rilevato il primo giudice – di un'azione concernente lo
stesso oggetto (nel senso dell'art. 9 cpv. 1 LDIP), tant'è che il tribunale
francese “non si chinerà sull'assetto stabilito dalle parti in protezione
dell'unione coniugale” (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante obietta
che la questione è di sapere se l'ordonnance de non conciliation del 14 settembre
2010 con cui il giudice francese autorizzava l'introduzione della causa di
divorzio entro 30 mesi “abbia sostituito le misure provvisionali decise in
Svizzera, cioè quanto deciso nella sentenza del 19 ottobre 2009, posteriore al
verbale d'udienza del 27 febbraio 2008”. In realtà il problema è diverso.
Litispendenza sarebbe data unicamente, in concreto, qualora l'azione intentata
da AO 1 l'11 aprile 2016 davanti al Pretore vertesse su questioni già sottoposte
al giudizio del tribunale francese, ovvero se il tribunale francese fosse
chiamato a statuire – a ragione o a torto – anche sui contributi alimentari per
moglie e figli precedenti l'introduzione della causa di divorzio. Tale
interrogativo sarà vagliato in appresso.
7. Nel
merito il Pretore ha ricordato che i provvedimenti a tutela dell'unione
coniugale mantengono la loro validità anche dopo l'avvio di una causa di
divorzio, in Svizzera o all'estero, per lo meno finché il giudice del divorzio
non li modifichi o li sopprima (sentenza impugnata, consid. 6.3). Il punto è di
chiarire pertanto – egli ha continuato – se in concreto l'assetto contributivo
fissato “nella transazione 27 febbraio 2008” sia stato modificato o soppresso
dal tribunale francese. Riepilogata la cronistoria della fattispecie (consid.
7), egli è giunto alla conclusione che quell'assetto è rimasto invariato. A mente
sua, la dichiarazione del 10 febbraio 2011 con cui AO 1 ha ritirato l'istanza
dell'8 febbraio 2008 della procedura a tutela dell'unione coniugale (inc.
DI.2008.14) non ha fatto decadere l'accordo del 27 febbraio 2008 (sentenza
impugnata, consid. 8). E i contributi alimentari pattuiti in quell'accordo –
egli ha proseguito – non sono più stati modificati o soppressi dopo di allora,
nemmeno dal tribunale francese con l'ordonnance de non conciliation emessa
il 14 settembre 2010, “che è di fatto l'unica decisione emanata dal giudice
competente in attesa dell'emanazione della sentenza di divorzio”. Riguardo ai € 150.–
mensili per ogni figlio fissati in quell'ordinanza, essi “sono stati stabiliti
dal giudice francese per rapporto solamente all'entrata di € 1000.– mensili
percepiti da AP 1 a titolo di rendita di invalidità, nulla essendo accennato in
relazione al canone di locazione versato dall'inquilino dott. C__________ per
l'appartamento di proprietà della figlia e in usufrutto al genero” (sentenza
impugnata, consid. 9.3).
Sulla
scorta di quanto precede il Pretore ha calcolato in complessivi fr. 43 812.– la
spettanza di AO 1 (fr. 634.– per sé e fr. 900.– per ogni figlio rapportati
su 18 mesi, dal
1° marzo 2014 fino al 1° agosto 2015). Da
tale somma egli ha dedotto fr. 6844.85 posti in compensazione da AP 1 per spese
di pernottamento e trasferta destinate fra il 30 ottobre 2009 e il 3 maggio
2010 all'esercizio del diritto di visita in Francia, spese che secondo la
sentenza del 29 ottobre 2009 (sopra, lett. B) l'attrice avrebbe dovuto assumere
per metà (sentenza impugnata, consid. 13). Di conseguenza, e in definitiva,
egli ha accertato il credito di AO 1 in fr. 36 967.15 con interessi, importo per
il quale ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata il 10 settembre
2015 da AP 1 al precetto esecutivo notificatogli dall'attrice per l'ammontare
di fr. 49 850.– con interessi.
8. L'appellante
ribadisce – in sintesi – che nell'ambito
della citata udienza “per incombenti” tenutasi il 10 febbraio 2011 AO 1 ha dichiarato di ritirare la procedura a
tutela dell'unione coniugale avviata l'8 febbraio 2008 (sopra,
lett. A), causa che il Pretore ha stralciato dal ruolo il giorno stesso. A
mente sua l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 è quindi decaduto
(memoriale, punti 10 e 11 seg.). Ora, si conviene che prima di togliere affrettatamente
la causa dal ruolo quel 10 febbraio 2011 sarebbe stato utile precisare a
verbale quale sarebbe stata la sorte dell'accordo raggiunto in udienza il 27
febbraio 2008, soprattutto per quanto atteneva ai contributi alimentari,
pattuiti solo verbalmente. Ove si consideri tuttavia che, secondo
giurisprudenza, il ritiro di un'azione di divorzio lascia sussistere
l'eventuale assetto cautelare decretato (o concordato) pendente causa finché i
coniugi rimangono separati e nessuno di loro chieda la modifica di tale assetto
dinanzi al giudice dei provvedimenti a tutela dell'unione coniugale (DTF 137
III 614), analogo principio si applica verosimilmente nel caso in cui un
coniuge ritiri un'istanza a tutela dell'unione coniugale. Ciò induce a
concludere che nella fattispecie la “transazione 27 febbraio 2008” non è
decaduta.
Comunque sia, nella
fattispecie AO 1 ha adito il Pretore anche con una seconda istanza a tutela
dell'unione coniugale, il 5 agosto 2008 (sopra, lett. B). E statuendo con decisione
del 19 ottobre 2009 su quell'istanza, il Pretore ha specificato che “in
relazione ai contributi alimentari per moglie e figli rimangono valide le pattuizioni
di cui all'accordo a verbale del 27 febbraio 2008 (inc. DI.2008.14)”, contributi
che ammontano a fr. 634.– mensili per la moglie e a
fr. 900.– mensili per ogni figlio (consid. 10). Ne segue che, almeno per i
contributi alimentari a carico di AP 1 dal marzo del 2014 fino
all'agosto del 2015, fa stato – se non l'accordo giudiziale del 27 febbraio
2008 – il pronunciato del 19 ottobre 2009 con cui il Pretore ha fissato autoritativamente
contributi di mantenimento a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2008.159).
Tale decisione è passata in giudicato. Rimane da esaminare
se l'assetto definito dal Pretore a tutela dell'unione coniugale sia stato
modificato dal giudice francese dei provvedimenti cautelari nella causa di
divorzio.
9. Dagli atti si evince
che il 15 gennaio 2010 AO 1 ha dato avvio alla
procedura di divorzio davanti al Tribunal de Grande Instance
di A__________ (sopra, lett. C), chiedendo al marito – tra l'altro – un contributo
di mantenimento cautelare di € 200.– mensili per ogni figlio. In un'ordonnance
de non conciliation del 14 settembre 2010 quel tribunale ha autorizzato
l'introduzione della causa entro 30 mesi e ha obbligato AP 1 a versare un
contributo cautelare di € 150.– mensili per ogni figlio. AO 1 ha intentato
causa il 4 aprile 2012, postulando – in particolare – la condanna del marito a
erogare un contributo alimentare di € 300.– mensili
complessivi per A__________ e M__________ (sopra, lett. D). Con ordinanza del 7
dicembre 2012 il juge de la mise en état del Tribunal de Grande
Instance ha regolato taluni punti, ma non la questione dei contributi
alimentari. Risulta invece che in una successiva ordinanza del 31 gennaio
2014 lo stesso giudice ha respinto una richiesta di AP 1 intesa alla soppressione
dei contributi alimentari per i figli. Tale decisione è stata confermata il
26 marzo 2015, su ricorso del convenuto, dalla Cour d'appel, la
quale ha precisato nondimeno che la richiesta di AP 1 inerente
a quei contributi riguardava la sospensione – non la soppressione – dei
medesimi (sopra, lett. E). Non consta in ogni modo che dopo di allora siano
intervenute altre decisioni del tribunale francese riguardo al mantenimento dei
figli pendente causa.
10. Ciò posto, il
contributo alimentare di fr. 634.– mensili in favore di AO 1 stabilito a tutela
dell'unione coniugale, se non con l'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 con
la sentenza 19 ottobre 2009 del Pretore passata in giudicato, non è stato
modificato a titolo cautelare dai giudici francesi, men che meno per quanto
riguarda il periodo intercorso dal marzo del 2014 all'agosto del 2015. In
proposito l'appello di AP 1 manca perciò di fondamento.
11. Per quanto riguarda il
contributo di mantenimento in favore dei figli, nell'ordonnance de non
conciliation del 14 settembre 2010 il Tribunal de Grande Instance di
A__________ ha obbligato AP 1 – come si è appena spiegato – a versare contributi
cautelari di € 150.– mensili per ogni figlio. Che tali contributi debbano
ritenersi aggiuntivi a quelli dovuti a protezione dell'unione coniugale non
risulta dall'ordinanza. Del resto, quando ha intentato causa di divorzio il 4 aprile
2012, la stessa attrice ha postulato un contributo alimentare di € 300.–
mensili complessivi per A__________ e M__________ senza minimamente accennare ai
previgenti contributi alimentari a protezione dell'unione coniugale. In circostanze
del genere, avendo il tribunale del divorzio statuito in via cautelare, la
regolamentazione sui contributi alimentari dovuti a tutela dell'unione
coniugale per i figli è venuta a cadere (DTF 138 III 646, 137 III 616 consid.
3.2.2 con rinvii). Identico principio vale nei
rapporti internazionali (DTF 134 III 329 consid. 3.4), a meno che i
provvedimenti cautelari decisi dal giudice estero non possano essere eseguiti
in Svizzera, ciò che nella fattispecie nemmeno l'appellata pretende. Contrariamente
a quanto reputa il Pretore, una disciplina svizzera a tutela dell'unione
coniugale non può continuare a sussistere parallelamente a un assetto cautelare
decretato su un medesimo oggetto dal giudice estero del divorzio. Tutt'al più
il giudice svizzero può decretare egli medesimo, a determinate condizioni,
provvedimenti cautelari nel quadro del divorzio estero (DTF 134 III 330 consid. 3.5.1),
ciò che tuttavia non è avvenuto nel caso in esame.
12. In via subordinata
l'appellante chiede nuovamente di sospendere la causa fino alla conclusione del
divorzio in Francia (pag. 21, punto 14). In proposito si rinvia a quanto
esposto nel consid. 3. L'appellante sostiene che l'ammontare di contributi
alimentari a protezione dell'unione coniugale da accertare in questa sede
“servirà a determinare i rapporti di dare/avere tra le parti”, onde il rischio
di contraddizioni con la futura sentenza francese di divorzio. Se l'attuale decisione
potrà essere utile ai giudici francesi per “determinare i rapporti di
dare/avere tra le parti” non si vede tuttavia perché la procedura dovrebbe essere
sospesa. Una volta ancora la richiesta del convenuto si rivela priva di
consistenza.
13. Se ne conclude che l'appello
va parzialmente accolto, dovendosi accertare che il contributo alimentare di
fr. 634.– mensili fissato dal Pretore a protezione dell'unione coniugale per AO
1 rimane in vigore fino a una sua eventuale modifica o soppressione in via
cautelare da parte del tribunale (francese) del divorzio, fermo restando
ch'esso decadrà al più tardi quando diverrà esecutiva la sentenza di divorzio. Sapere
se quell'obbligo si fondi sull'accordo giudiziale del 27 febbraio 2008 o
sulla successiva decisione emanata dal Pretore il 19 ottobre 2009 è una
questione che può rimanere aperta ai fini dell'attuale giudizio, l'appellata
medesima riconoscendo che “il credito alimentare è stato onorato sino al 28
febbraio 2014” (petizione dell'11 aprile 2016, richiesta di giudizio n. 1
lett. b). Il contributo alimentare di fr. 900.– mensili per ogni figlio stabilito
dal Pretore a tutela dell'unione coniugale è invece venuto a cadere quando il Tribunal
de Grande Instance di A__________ ha emanato il 14 settembre 2010 l'ordonnance
de non conciliation con cui condannava AP 1 a versare un contributo
di mantenimento cautelare di € 150.– mensili indicizzati per ogni figlio.
Ciò significa che il credito di AO 1 nei confronti del marito per contributi a
tutela dell'unione coniugale scaduti fra il marzo del 2014 e l'agosto del 2015
ammonta a fr. 11 412.– (fr. 634.– per 18 mensilità) con interessi. Da tale somma vanno
dedotti fr. 6844.85 eccepiti in compensazione del convenuto (e non
contestati dall'attrice in appello), per un totale di fr. 4567.15. L'opposizione
sollevata il 10 settembre 2015 da AP 1 al precetto esecutivo notificatogli
dall'attrice va rimossa pertanto in via definitiva fino a concorrenza di tale
importo.
14. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado
di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella
misura in cui vede accertare la validità dell'assetto sul mantenimento della famiglia stabilito dal Pretore
a tutela dell'unione coniugale nei soli limiti del contributo alimentare
per la moglie (fr. 634.– mensili) rispetto ai fr. 2434.– mensili
complessivi chiesti dalla medesima per sé e per i figli. Si giustifica così di porre
a carico dell'appellata tre quarti delle spese processuali, con obbligo di
rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016
pag. 638 consid. 3b). Riguardo all'indennità piena, essa può ragionevolmente
valutarsi in appello a circa fr. 3800.– sulla base delle aliquote medie
previste dagli art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 178.310), comprensivi di spese (6%: art. 6 cpv.
1 del regolamento) e IVA. Ridotta a metà, l'indennità piena ammonta così a fr.
1900.–. Il riparto delle spese e delle ripetibili di primo grado, calcolate
secondo la stessa metodica del Pretore (indennità piena di fr. 8000.–), segue
identica sorte.
15. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante in questa sede merita
accoglimento. Le gravi ristrettezze di lui sono già state constatate dal
Pretore (consid. 14) e l'appello appariva – almeno in parte – provvisto di buon
diritto (art. 117 CPC). Per quanto riguarda l'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale
(che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale
2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In
concreto la legale ha redatto l'appello (24 pagine, di cui 12 per la cronistoria)
e ha scritto alla Camera una lettera del 10 maggio 2019. Anche presumendo un
colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, in una causa già minuziosamente
nota un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento
di un simile mandato più di una ventina d'ore (circa due giorni e mezzo) di
lavoro. Retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del citato regolamento), cui
si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, simili
prestazioni giustificano di retribuire il patrocinatore d'ufficio con fr. 4300.–
arrotondati. L'indennità per ripetibili ridotte (fr. 1900.–), che nulla induce
a presumere di difficile o impossibile incasso, va posta in deduzione di tale cifra.
La patrocinatrice d'ufficio riceverà pertanto una mercede di fr. 2400.–.
16. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2.1 La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che è accertato siccome tuttora in
vigore il contributo alimentare di fr. 634.– mensili indicizzati a carico di AP
1 fissato dal Pretore per AO 1 a tutela dell'unione coniugale.
La
petizione è respinta nella misura in cui è intesa a far accertare che i
contributi alimentari di fr. 900.– mensili indicizzati per A__________ e M__________
fissati dal Pretore a tutela dell'unione coniugale fossero ancora in vigore tra il 1° marzo 2014 e il 1° agosto
2015.
2.2 È
rigettata in via definitiva fino
a concorrenza di fr. 4567.15 con interessi al 5% su fr. 634.– mensili dal 1°
marzo 2014 fino al 1° agosto 2015 l'opposizione sollevata da AP 1 al precetto
esecutivo n. __________ notificatogli dall'Ufficio di esecuzione di
Locarno.
4. Le
spese processuali di fr. 4150.–, anticipate dall'attrice, sono poste per tre
quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, al quale l'attrice
rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
Per il rimanente la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Le
spese di appello, di fr. 2500.– complessivi, sono poste per un quarto a carico
dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.
1900.– per ripetibili ridotte.
III. AP
1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità
di fr. 2400.–.
IV. Notificazione:
–
;
–
;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 15,
più dispositivo n. III).
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).