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Decisione

11.2018.75

Rinvio del Tribunale federale a questa Camera in materia di spese e ripetibili

2 agosto 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OA.2009.234 (responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione del 23 aprile 2009 da

AO

3 († 2015), già in

,

al quale sono subentrati

in qualità di eredi

e

alla quale sono

subentrati gli stessi eredi

AO 5

AO 13

AO 4 ,

al quale sono subentrati

in pendenza di causa

, e

AO 11 († 2013), già

in ,

alla quale sono

subentrati in pendenza di causa

, e

AO 2

AO 7

AO 16

AO 8 ,

al quale sono subentrati in pendenza di causa

, e

AO 14 († 2009), già in ,

alla quale sono

subentrati gli attori che precedono

AO 6

AO 12 (I),

al quale sono subentrati

gli eredi

(I)

(I), e

(I)

AO 17

AO 9

AO 15

come comproprietari della

particella n. 402 RFD di

(patrocinati dagli avvocati

e )

AO 19

al quale sono subentrati

in pendenza di causa

, e

AO 20

AO 7

alla quale è subentrato

, e

avv. AO 22

al quale è subentrata

come comproprietari della

particella n. 2349 RFD di

(patrocinati dagli avvocati

e )

contro

Comune

di AP 1

(rappresentato

dal Municipio e

patrocinato

dall' RA 1 ),

vista la sentenza 5A_86/2017

del 13 giugno 2018 con cui il Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. I/2

e n. II della decisione emessa il 5 dicembre 2016 da questa Camera (inc.

11.2014.72), rinviando a quest'ultima gli atti per nuovo giudizio in materia di

spese e ripetibili;

pronunciandosi

nuovamente sull'appello del 21 agosto 2016 presentato dal Comune di AP 1 nei

limiti del rinvio deciso dal Tribunale federale;

Ritenuto

in fatto: A. Con petizione 23

aprile 2009 i comproprietari della particella n. 402 RFD di __________,

unitamente a quelli della particella n. 2349, hanno convenuto il Comune di

AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il

pagamento di complessivi fr. 1 514 807.49

con interessi del 5%, rispettivamente di complessivi fr. 463 669.48 con interessi

del 5%, importi da suddividere in proporzione alle rispettive quote di

comproprietà. Con decreto 15 marzo 2011 il Pretore ha deciso di limitare

l'istruttoria

all'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune. Statuendo il

12 giugno 2014, il Pretore ha respinto tale eccezione e ha posto le

spese processuali di complessivi fr. 1000.– a carico del Comune,

tenuto a rifondere agli attori fr. 5000.– per ripetibili.

B. Adito dal Comune di AP

1, con sentenza del 5 dicembre 2016 questa Camera ha accolto l'appello e riformato il giudizio impugnato, nel senso che ha accolto l'eccezione

di prescrizione e respinto la petizione. Le

spese processuali di complessivi

fr. 2500.– sono state poste solidalmente a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8000.– per ripetibili.

Identica sorte hanno seguito le spese di primo grado, di complessivi fr.

1000.–, e le ripetibili di fr. 39 000.– complessivi

addebitate solidalmente agli attori.

C. La sentenza della

Camera è stata impugnata dai comproprietari dei due fondi, ed eccezione di AO 6,

mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza del

13 giugno 2018 ha accolto il ricorso, ha riformato la decisione di questa

Camera respingendo l'appello e ha ritornato gli atti al Pretore “affinché dia

seguito all'iter istruttorio complessivo del procedimento”. Per quanto riguarda

le spese processuali e le ripetibili di prima e di seconda sede, l'incarto è stato

rinviato a questa Camera per nuovo giudizio. Ciò impone di statuire un'altra

volta nei limiti del rinvio.

Considerandi

in diritto: 1. Nella decisione di rinvio

il Tribunale federale, dopo avere ricordato che l'ammontare delle spese

giudiziarie di prima e di seconda sede non erano state criticate, ma che l'esito

del giudizio risultava capovolto rispetto a quello del Tribunale d'appello, ha

ritenuto che questa Camera, aumentando le ripetibili di primo grado da fr. 5000.–

a fr. 39 000.– per commisurarle al valore

litigioso e al dispendio di tempo profuso dai patrocinatori, sembrava “aver tenuto

conto anche del fatto che la propria pronuncia ponesse fine alla vertenza”. Se

non che – esso ha soggiunto – “l'accoglimento del presente ricorso ha come

conseguenza che tale premessa non è più soddisfatta”, sicché ha rinviato gli

atti alla Camera per riesaminare la questione. Occorre verificare pertanto,

nelle circostanze descritte, se le considerazioni del Tribunale federale

giustifichino una decisione diversa sulle spese giudiziarie di prima e di seconda

sede.

2.

L'appello essendo

stato respinto dal Tribunale federale in riforma della decisione emessa da

questa Camera, le spese processuali di secondo grado seguono manifestamente la

soccombenza del Comune di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle

ripetibili, fissate dalla Camera in fr. 8000.– nella precedente decisione, nulla

giustifica di scostarsi da simile importo, i parametri per determinare tale indennità

(valore litigioso, importanza della lite, le difficoltà, ampiezza del lavoro

svolto e tempo impiegato dagli avvocati) potendosi ritenere nel complesso equivalenti

per i patrocinatori delle due parti. Relativamente al

Dispositivo

dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, la sentenza del

Tribunale federale ripristina – in pratica – il sindacato del Pretore, ciò che

giustifica di ristabilire anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili

emanato dal primo giudice, tanto più che esso non era stato impugnato dagli attori.

3. Riguardo ai rimedi

giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30 000.– nella prospettiva dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1.

Le spese processuali di primo grado, di fr. 1000.– complessivi, sono poste a

carico del Comune di AP 1, che rifonderà agli attori fr. 5000.– complessivi per

ripetibili.

2. Le

spese processuali di appello, di fr. 2500.– complessivi, sono poste a

carico anch'esse del Comune di AP 1, che rifonderà agli attori fr. 8000.–

complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avvocati e .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).