11.2018.75
Rinvio del Tribunale federale a questa Camera in materia di spese e ripetibili
2 agosto 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.75
(rinvio TF)
Lugano
2 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2009.234 (responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 23 aprile 2009 da
AO
3 († 2015), già in
,
al quale sono subentrati
in qualità di eredi
e
alla quale sono
subentrati gli stessi eredi
AO 5
AO 13
AO 4 ,
al quale sono subentrati
in pendenza di causa
, e
AO 11 († 2013), già
in ,
alla quale sono
subentrati in pendenza di causa
, e
AO 2
AO 7
AO 16
AO 8 ,
al quale sono subentrati in pendenza di causa
, e
AO 14 († 2009), già in ,
alla quale sono
subentrati gli attori che precedono
AO 6
AO 12 (I),
al quale sono subentrati
gli eredi
(I)
(I), e
(I)
AO 17
AO 9
AO 15
come comproprietari della
particella n. 402 RFD di
(patrocinati dagli avvocati
e )
AO 19
al quale sono subentrati
in pendenza di causa
, e
AO 20
AO 7
alla quale è subentrato
, e
avv. AO 22
al quale è subentrata
come comproprietari della
particella n. 2349 RFD di
(patrocinati dagli avvocati
e )
contro
Comune
di AP 1
(rappresentato
dal Municipio e
patrocinato
dall' RA 1 ),
vista la sentenza 5A_86/2017
del 13 giugno 2018 con cui il Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. I/2
e n. II della decisione emessa il 5 dicembre 2016 da questa Camera (inc.
11.2014.72), rinviando a quest'ultima gli atti per nuovo giudizio in materia di
spese e ripetibili;
pronunciandosi
nuovamente sull'appello del 21 agosto 2016 presentato dal Comune di AP 1 nei
limiti del rinvio deciso dal Tribunale federale;
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione 23
aprile 2009 i comproprietari della particella n. 402 RFD di __________,
unitamente a quelli della particella n. 2349, hanno convenuto il Comune di
AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il
pagamento di complessivi fr. 1 514 807.49
con interessi del 5%, rispettivamente di complessivi fr. 463 669.48 con interessi
del 5%, importi da suddividere in proporzione alle rispettive quote di
comproprietà. Con decreto 15 marzo 2011 il Pretore ha deciso di limitare
l'istruttoria
all'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune. Statuendo il
12 giugno 2014, il Pretore ha respinto tale eccezione e ha posto le
spese processuali di complessivi fr. 1000.– a carico del Comune,
tenuto a rifondere agli attori fr. 5000.– per ripetibili.
B. Adito dal Comune di AP
1, con sentenza del 5 dicembre 2016 questa Camera ha accolto l'appello e riformato il giudizio impugnato, nel senso che ha accolto l'eccezione
di prescrizione e respinto la petizione. Le
spese processuali di complessivi
fr. 2500.– sono state poste solidalmente a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8000.– per ripetibili.
Identica sorte hanno seguito le spese di primo grado, di complessivi fr.
1000.–, e le ripetibili di fr. 39 000.– complessivi
addebitate solidalmente agli attori.
C. La sentenza della
Camera è stata impugnata dai comproprietari dei due fondi, ed eccezione di AO 6,
mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza del
13 giugno 2018 ha accolto il ricorso, ha riformato la decisione di questa
Camera respingendo l'appello e ha ritornato gli atti al Pretore “affinché dia
seguito all'iter istruttorio complessivo del procedimento”. Per quanto riguarda
le spese processuali e le ripetibili di prima e di seconda sede, l'incarto è stato
rinviato a questa Camera per nuovo giudizio. Ciò impone di statuire un'altra
volta nei limiti del rinvio.
Considerandi
in diritto: 1. Nella decisione di rinvio
il Tribunale federale, dopo avere ricordato che l'ammontare delle spese
giudiziarie di prima e di seconda sede non erano state criticate, ma che l'esito
del giudizio risultava capovolto rispetto a quello del Tribunale d'appello, ha
ritenuto che questa Camera, aumentando le ripetibili di primo grado da fr. 5000.–
a fr. 39 000.– per commisurarle al valore
litigioso e al dispendio di tempo profuso dai patrocinatori, sembrava “aver tenuto
conto anche del fatto che la propria pronuncia ponesse fine alla vertenza”. Se
non che – esso ha soggiunto – “l'accoglimento del presente ricorso ha come
conseguenza che tale premessa non è più soddisfatta”, sicché ha rinviato gli
atti alla Camera per riesaminare la questione. Occorre verificare pertanto,
nelle circostanze descritte, se le considerazioni del Tribunale federale
giustifichino una decisione diversa sulle spese giudiziarie di prima e di seconda
sede.
2.
L'appello essendo
stato respinto dal Tribunale federale in riforma della decisione emessa da
questa Camera, le spese processuali di secondo grado seguono manifestamente la
soccombenza del Comune di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle
ripetibili, fissate dalla Camera in fr. 8000.– nella precedente decisione, nulla
giustifica di scostarsi da simile importo, i parametri per determinare tale indennità
(valore litigioso, importanza della lite, le difficoltà, ampiezza del lavoro
svolto e tempo impiegato dagli avvocati) potendosi ritenere nel complesso equivalenti
per i patrocinatori delle due parti. Relativamente al
Dispositivo
dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, la sentenza del
Tribunale federale ripristina – in pratica – il sindacato del Pretore, ciò che
giustifica di ristabilire anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili
emanato dal primo giudice, tanto più che esso non era stato impugnato dagli attori.
3. Riguardo ai rimedi
giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30 000.– nella prospettiva dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1.
Le spese processuali di primo grado, di fr. 1000.– complessivi, sono poste a
carico del Comune di AP 1, che rifonderà agli attori fr. 5000.– complessivi per
ripetibili.
2. Le
spese processuali di appello, di fr. 2500.– complessivi, sono poste a
carico anch'esse del Comune di AP 1, che rifonderà agli attori fr. 8000.–
complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).