11.2018.76
"Equo compenso" dell'esecutore testamentario
27 marzo 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.76
Lugano,
27 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2018.47 (onorario
dell'esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 9 gennaio 2018 da
AP
1,
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
quale
esecutore testamentario di
G__________
__________ (1960-2013), già in __________,
giudicando sull'appello
del 27 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
13 giugno 2018;
Ritenuto
in fatto: A. G__________
(1960), domiciliata a __________, divorziata, è deceduta a __________ il 2
dicembre 2013. Con testamento olografo del 29 marzo 2009 essa ha istituito suoi
eredi i figli AP 1 (1983) e A__________ (1987), designando in qualità di
esecutore testamentario l'avv. AO 1. Gli attivi della successione consistevano
in un conto di libero passaggio presso la S__________, Fondazione di libero
passaggio delle __________, __________, con un saldo di fr. 79 127.90. I passivi ammontavano a fr. 9589.85.
Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rilasciato il 28 aprile 2015 un
certificato ereditario in cui figurano come unici eredi i due figli citati nel
testamento insieme con gli altri due figli avuti da G__________ prima del
matrimonio in Svizzera: J__________ (1980) e M__________ (1982). Questi ultimi
hanno dichiarato il 26 maggio e il 21 giugno 2015 di rinunciare all'eredità.
Per l'opera svolta come esecutore testamentario l'avv. AO 1 ha emesso fra
il 31 marzo 2014 e il 15 dicembre 2016 cinque note professionali, esponendo un onorario di complessivi fr. 59 499.05.
B. Il 9 gennaio 2018 AP
1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona “quale autorità di
sorveglianza sull'attività degli esecutori testamentari” perché fosse
“constatata la corretta entità del compenso” chiesto dall'avv. AO 1 e
fosse “restituita
la parte prelevata di troppo dall'esecutore”. Nell'istanza egli ha spiegato al
Pretore che la sua situazione finanziaria non gli permetteva “di intraprendere
vie legali affiancato da un altro avvocato”, ragione per cui si rivolgeva
“direttamente a lei quale autorità di sorveglianza”. Invitato a formulare osservazioni
scritte, l'avv. AO 1 ha postulato il 7 febbraio 2018 la reiezione dell'istanza.
AP 1 ha replicato spontaneamente il 15 febbraio 2018, invitando di nuovo il
Pretore a “calcolare il compenso dovuto per le prestazioni effettuate
dall'esecutore testamentario” e a far “restituire agli eredi l'importo
prelevato in eccesso dagli averi della successione”. Con duplica spontanea del
30 aprile 2018 l'avv. AO 1 ha proposto di dichiarare l'istanza irricevibile,
subordinatamente di respingerla nel merito. Statuendo il 13 giugno 2018, il
Pretore ha respinto l'istanza senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 giugno 2018
per ottenere che la sua istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato
fissando l'onorario dell'avv. AO 1 in un massimo di fr. 15 000.– e ordinando al medesimo “di restituire all'erede
AP 1 (…) la somma eccedente da lui prelevata dai conti della successione”. Il
memoriale non è stato comunicato all'avv. AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla
quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende
compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La
vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore
dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione. La procedura è disciplinata
dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara applicabile il Codice di procedura
civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale
suppletorio (I CCA sentenza inc. 11.2017.94 del 20 dicembre 2017 consid. 1 con
rinvio). Nel Cantone Ticino i Pretori (e i Pretori aggiunti) “giudicano in
tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano
tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti
ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). Per gli atti di volontaria
giurisdizione l'ordinamento cantonale non dispone una procedura particolare. In
concreto si applicano così gli art. 252 segg. CPC.
2.
Le decisioni emanate dai Pretori (o dai
Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo,
invece, se vertono su questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al
Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche
per le procedure di volontaria giurisdizione. Nella fattispecie il valore
appellabile è dato, ove si consideri che davanti al Pretore era contestato
l'intero compenso di fr. 59 499.05
chiesto dall'esecutore testamentario (sentenza impugnata, consid. 2). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante
il 18 giugno 2018. Introdotto il 27 giugno 2018, l'appello in esame è perciò
ricevibile.
3.
Il Pretore ha rilevato
anzitutto, nella sentenza impugnata, che il convenuto chiede di verificare “la
natura dell'azione promossa”. Al proposito egli ha ritenuto “chiaro” che il suo
intervento fosse sollecitato “quale autorità di vigilanza chiamata a vagliare
l'operato dell'esecutore testamentario in relazione alle sue note professionali
e al pagamento dei debiti della successione”. In caso contrario – egli ha
proseguito – l'istanza sarebbe stata da respingere “già solo perché non
presentata da tutti gli eredi congiuntamente e in procedura ordinaria”. Ciò posto,
per quanto concerne la congruità dell'onorario, il primo giudice ha rimproverato
all'istante di non avere precisato quali prestazioni indicate dall'esecutore
testamentario andassero stralciate, limitandosi a una contestazione generica,
tranne per quel che atteneva alla ricerca dei due eredi residenti in Italia (J__________
e M__________), procedura che tuttavia si è rivelata utile. Del resto – egli ha
soggiunto – l'istante non contesta neppure la tariffa oraria applicata dall'esecutore
testamentario. Infine nulla induce a presumere che quest'ultimo abbia agito
illecitamente, contravvenendo ai propri doveri, tanto meno riguardo agli
obblighi d'informazione verso gli eredi. Onde per finire, a suo avviso, la
correttezza dell'onorario litigioso e l'infondatezza dell'istanza.
4.
L'esecutore
testamentario ha diritto a un equo compenso per le sue prestazioni (art. 517
cpv. 3 CC). Tale “equo compenso” costituisce un debito della successione per il
quale rispondono gli attivi dell'eredità e gli eredi personalmente (DTF 144 III
220.
consid. 5.2.2; v. anche Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 594
n. 1166 con richiami). L'ammontare dell'“equo compenso” dipende anzitutto dalle
disposizioni lasciate dal testatore; se il testatore non ha lasciato
disposizioni al proposito o se il compenso da lui stabilito non risulta equo, spetta
all'esecutore testamentario intendersi con gli eredi, a meno che rinunci all'incarico.
L'“equo compenso” va fissato in base all'opera concretamente richiesta all'esecutore
testamentario, al dispendio di tempo da lui profuso nell'adempimento del
mandato, all'impegno richiesto dalla pratica, alle difficoltà riservate da
quest'ultima, al valore della successione, alle qualifiche e alle capacità dell'esecutore
stesso, come pure agli usi locali (sentenza del Tribunale federale 5A_522/2014 del 16 dicembre 2015 consid. 9.3.1 con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 594 n. 1166b; Karrer/Vogt/ Leu, in: Basler Kommentar,
ZGB II, 5ª edizione, n. 29 ad art. 517 con rimandi). La prassi relativa
all'art. 394 cpv. 3 CO può essere di aiuto (Karrer/
Vogt/Leu, op. cit., n. 30
ad art. 517 CC con rinvii). Eventuali tariffe di categoria costituiscono invece
semplici riferimenti agli usi locali e non sono vincolanti: in effetti il compenso
deve risultare “equo”, ovvero oggettivamente proporzionato alle prestazioni
fornite nel caso specifico, alla luce di tutti i fattori enunciati dianzi (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 27 e 30 ad art. 517 CC con citazioni).
5.
Qualora sorgano
dissidi fra eredi ed esecutore testamentario sull'ammontare dell'“equo
compenso”, o perché l'esecutore non accetti quello fissato dal testatore o
perché gli eredi reputino ingiustificato quello chiesto dall'esecutore,
giurisprudenza e dottrina dominante ritengono che la controversia vada
sottoposta al giudice civile ordinario, il compenso dell'esecutore
testamentario essendo un credito di diritto privato (DTF 138 III 451 consid. 4.2.2
in principio con i precedenti menzionati; Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 34 ad art. 517
CC; Christ/Eichner in: Erbrecht, 3ª
edizione, n. 39 ad art. 517 CC; Steinauer,
op. cit., pag. 594 n. 1166a in fine; Paul Piotet
in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 145; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,
n. 10a ad art. 517 CC; Torricelli,
L'esecutore testamentario in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag. 227 n.
323; Bracher, Der Willensvollstrecker
insbesondere im zürcherischen Zivilprozessrecht, Zurigo s.d., pag. 150; Schreiber, L'exécution testamentaire en
droit suisse, Ginevra 1940, pag. 106). L'opinione secondo cui la competenza per
dirimere simili controversie spetta all'autorità di vigilanza sull'esecutore
testamentario è rimasta, oltre che minoritaria, pressoché isolata (Schuler-Buche, L'exécuteur
testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et
comparaison, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 147; Tuor in: Berner Kommentar, edizione 1964, n. 12 in fine ad
art. 517 CC; Carrard in: JdT
1927.
I 418 seg.). Tutt'al più i Cantoni possono attribuire per legge la
competenza in questione all'autorità di vigilanza valendosi dell'art. 54 cpv. 1
tit. fin. CC (Künzle in: Berner
Kommentar, edizione 2011, n. 411 ad art. 517-518 CC). Tale non è il caso in
ogni modo del Cantone Ticino.
6.
Ne segue che in
concreto il Pretore, adito da AP 1 espressamente come autorità di vigilanza
sull'esecutore testamentario perché definisse l'“equo compenso” e ordinasse la
restituzione di quanto l'esecutore aveva prelevato in eccesso dal compendio
ereditario fu G__________, avrebbe dovuto dichiarare la richiesta irricevibile
per difetto di competenza (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Certo, l'autorità di vigilanza
ha diritto di intervenire, su istanza di eredi che chiedano la sospensione di
un esecutore testamentario accusato di prelevare dalla successione somme
manifestamente esagerate a titolo di onorario, per appurare in via
pregiudiziale se i prelevamenti siano abusivi rispetto all'entità dell'“equo
compenso” (Schreiber, op. cit.,
pag. 107 a metà). Nella fattispecie però simile evenienza non entrava più in
linea di conto, il convenuto avendo ormai ultimato il suo incarico e prelevato l'intero
onorario. Sull'ammontare dell'“equo compenso” perciò l'autorità di vigilanza
non doveva entrare in materia. La decisione con cui il Pretore ha respinto
l'istanza di AP 1 va così intesa come una dichiarazione di irricevibilità,
ovvero come una reiezione dell'istanza in ordine (non nel merito). A tale
condizione la sentenza impugnata può trovare conferma con sostituzione dei
motivi.
7.
L'attuale giudizio
non impedisce che l'istante postuli una riduzione dell'onorario chiesto
dall'esecutore testamentario e il rimborso di quanto l'esecutore avrebbe
prelevato di troppo. A tal fine gli incombe tuttavia di promuovere un'azione
ordinaria davanti al giudice competente (art. 28 cpv. 1 CPC). Che nel Cantone
Ticino sussista unione personale tra autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario
e giudice civile poco importa, l'autorità di vigilanza applicando la procedura
sommaria e il giudice civile quella ordinaria. Che l'istante abbia riconosciuto
“l'intero operato svolto dall'esecutore testamentario” e ratificato “tutte le
operazioni effettuate” (brevetto doc. I del 14 dicembre 2016, pag. IV in alto)
ancora non significa necessariamente che l'esecutore possa pretendere un equo compenso
di fr. 59 499.05 per avere liquidato una
successione consistente in un conto bancario da suddividere in parti uguali fra
due eredi. Resta il fatto che – come detto – l'“equo compenso” dell'esecutore testamentario
è un debito della successione (consid. 4). L'azione ordinaria intesa
all'ottenimento di quanto un esecutore testamentario ha prelevato in esubero a
titolo di onorario va promossa congiuntamente perciò da tutti gli eredi, tranne
quelli che hanno rinunciato ai loro diritti (DTF 142 III 9 consid. 9.4 non
pubblicato, con rinvio). In concreto l'istante non può, in altri termini, procedere
da sé solo. Un'eccezione ricorre unicamente – ma appare estranea alla
fattispecie – ove determinate prestazioni dell'esecutore testamentario siano state
eseguite per un singolo erede o per un singolo legatario (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 33 ad art.
517.
CC). Sul tema non è in ogni modo il caso di soffermarsi oltre, non potendosi
prevedere se per finire l'istante intenda effettivamente promuovere un'azione
ordinaria.
8.
Le spese del giudizio
odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le particolarità del caso inducono a non riscuotere oneri processuali. Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello
non essendo stato notificato all'esecutore testamentario per osservazioni.
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante
le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).