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Decisione

11.2018.76

"Equo compenso" dell'esecutore testamentario

27 marzo 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SO.2018.47 (onorario

dell'esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza del 9 gennaio 2018 da

AP

1,

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

quale

esecutore testamentario di

G__________

__________ (1960-2013), già in __________,

giudicando sull'appello

del 27 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

13 giugno 2018;

Ritenuto

in fatto: A. G__________

(1960), domiciliata a __________, divorziata, è deceduta a __________ il 2

dicembre 2013. Con testamento olografo del 29 marzo 2009 essa ha istituito suoi

eredi i figli AP 1 (1983) e A__________ (1987), designando in qualità di

esecutore testamentario l'avv. AO 1. Gli attivi della successione consistevano

in un conto di libero passaggio presso la S__________, Fondazione di libero

passaggio delle __________, __________, con un saldo di fr. 79 127.90. I passivi ammontavano a fr. 9589.85.

Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rilasciato il 28 aprile 2015 un

certificato ereditario in cui figurano come unici eredi i due figli citati nel

testamento insieme con gli altri due figli avuti da G__________ prima del

matrimonio in Svizzera: J__________ (1980) e M__________ (1982). Questi ultimi

hanno dichiarato il 26 maggio e il 21 giugno 2015 di rinunciare all'eredità.

Per l'opera svolta come esecutore testamentario l'avv. AO 1 ha emesso fra

il 31 marzo 2014 e il 15 dicembre 2016 cinque note professionali, esponendo un onorario di comples­sivi fr. 59 499.05.

B. Il 9 gennaio 2018 AP

1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona “quale autorità di

sorveglianza sull'attività degli esecutori testamentari” perché fosse

“constatata la corretta entità del compenso” chiesto dall'avv. AO 1 e

fosse “restituita

la parte prelevata di troppo dall'esecutore”. Nel­l'istanza egli ha spiegato al

Pretore che la sua situazione finan­ziaria non gli permetteva “di intraprendere

vie legali affiancato da un altro avvocato”, ragione per cui si rivolgeva

“direttamente a lei quale autorità di sorveglianza”. Invitato a formulare osservazioni

scritte, l'avv. AO 1 ha postulato il 7 febbraio 2018 la reiezione dell'istanza.

AP 1 ha replicato spontaneamente il 15 febbraio 2018, invitando di nuovo il

Pretore a “calcolare il compenso dovuto per le prestazioni effettuate

dall'esecutore testamentario” e a far “restituire agli eredi l'importo

prelevato in eccesso dagli averi della successione”. Con duplica spontanea del

30 aprile 2018 l'avv. AO 1 ha proposto di dichiarare l'istanza irricevibile,

subordinatamente di respingerla nel merito. Statuendo il 13 giugno 2018, il

Pretore ha respinto l'istanza senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 giugno 2018

per ottenere che la sua istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato

fissando l'onorario dell'avv. AO 1 in un massimo di fr. 15 000.– e ordinando al medesimo “di restituire all'erede

AP 1 (…) la somma eccedente da lui prelevata dai conti della successione”. Il

memoriale non è stato comu­nicato all'avv. AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla

quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende

compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La

vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore

dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione. La procedura è disciplinata

dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara applicabile il Codice di procedura

civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale

suppletorio (I CCA sentenza inc. 11.2017.94 del 20 dicembre 2017 consid. 1 con

rinvio). Nel Cantone Ticino i Pretori (e i Pretori aggiunti) “giudicano in

tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano

tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti

ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). Per gli atti di volontaria

giurisdizione l'ordinamento cantonale non dispone una procedura particolare. In

concreto si applicano così gli art. 252 segg. CPC.

2.

Le decisioni emanate dai Pretori (o dai

Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con recla­mo,

invece, se vertono su questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al

Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche

per le procedure di volontaria giurisdizione. Nella fattispecie il valore

appellabile è dato, ove si consideri che davanti al Pretore era contestato

l'intero compenso di fr. 59 499.05

chiesto dall'esecutore testamentario (sentenza impugnata, consid. 2). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante

il 18 giugno 2018. Introdotto il 27 giugno 2018, l'appello in esame è perciò

ricevibile.

3.

Il Pretore ha rilevato

anzitutto, nella sentenza impugnata, che il convenuto chiede di verificare “la

natura dell'azione promossa”. Al proposito egli ha ritenuto “chiaro” che il suo

intervento fosse sollecitato “quale autorità di vigilanza chiamata a vagliare

l'operato dell'esecutore testamentario in relazione alle sue note professionali

e al pagamento dei debiti della successione”. In caso contrario – egli ha

proseguito – l'istanza sarebbe stata da respingere “già solo perché non

presentata da tutti gli eredi congiuntamente e in procedura ordinaria”. Ciò posto,

per quanto concerne la congruità dell'onorario, il primo giudice ha rimproverato

all'istante di non avere precisato quali prestazioni indicate dall'esecutore

testamentario andassero stralciate, limitandosi a una contestazione generica,

tranne per quel che atteneva alla ricerca dei due eredi residenti in Italia (J__________

e M__________), procedura che tuttavia si è rivelata utile. Del resto – egli ha

soggiunto – l'istante non contesta neppure la tariffa oraria applicata dall'esecutore

testamentario. Infine nulla induce a presumere che quest'ultimo abbia agito

illecitamente, contravvenendo ai propri doveri, tanto meno riguardo agli

obblighi d'informazione verso gli eredi. Onde per finire, a suo avviso, la

correttezza del­l'onorario litigioso e l'infondatezza dell'istanza.

4.

L'esecutore

testamentario ha diritto a un equo compenso per le sue prestazioni (art. 517

cpv. 3 CC). Tale “equo compenso” costituisce un debito della successione per il

quale rispondono gli attivi dell'eredità e gli eredi personalmente (DTF 144 III

220.

consid. 5.2.2; v. anche Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 594

n. 1166 con richiami). L'ammontare dell'“equo compenso” dipende anzitutto dalle

disposizioni lasciate dal testatore; se il testatore non ha lasciato

disposizioni al proposito o se il compenso da lui stabilito non risulta equo, spetta

al­l'esecutore testamentario intendersi con gli eredi, a meno che rinunci all'incarico.

L'“equo compenso” va fissato in base all'opera concretamente richiesta all'esecutore

testamentario, al dispendio di tempo da lui profuso nell'adempimento del

mandato, all'impegno richiesto dalla pratica, alle difficoltà riservate da

quest'ultima, al valore della successione, alle qualifiche e alle capacità del­l'esecutore

stesso, come pure agli usi locali (sentenza del Tribunale federale 5A_522/2014 del 16 dicembre 2015 consid. 9.3.1 con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 594 n. 1166b; Karrer/Vogt/ Leu, in: Basler Kommentar,

ZGB II, 5ª edizione, n. 29 ad art. 517 con rimandi). La prassi relativa

all'art. 394 cpv. 3 CO può essere di aiuto (Karrer/

Vogt/Leu, op. cit., n. 30

ad art. 517 CC con rinvii). Eventuali tariffe di categoria costituiscono invece

semplici riferimenti agli usi locali e non sono vincolanti: in effetti il compenso

deve risultare “equo”, ovvero oggettivamente proporzionato alle prestazioni

fornite nel caso specifico, alla luce di tutti i fattori enunciati dianzi (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 27 e 30 ad art. 517 CC con cita­zioni).

5.

Qualora sorgano

dissidi fra eredi ed esecutore testamentario sul­l'am­montare dell'“equo

compenso”, o perché l'esecutore non accetti quello fissato dal testatore o

perché gli eredi reputino ingiustificato quello chiesto dal­l'ese­cutore,

giurisprudenza e dottrina dominante ritengono che la controversia vada

sottoposta al giudice civile ordinario, il compenso dell'esecutore

testamentario essendo un credito di diritto privato (DTF 138 III 451 consid. 4.2.2

in principio con i precedenti menzionati; Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 34 ad art. 517

CC; Christ/Eichner in: Erbrecht, 3ª

edizione, n. 39 ad art. 517 CC; Steinauer,

op. cit., pag. 594 n. 1166a in fine; Paul Piotet

in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Fribur­go 1975, pag. 145; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,

n. 10a ad art. 517 CC; Torricelli,

L'esecutore testamentario in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag. 227 n.

323; Bracher, Der Willens­voll­strecker

insbesondere im zürcherischen Zivilprozess­recht, Zurigo s.d., pag. 150; Schreiber, L'exécution testamentaire en

droit suisse, Ginevra 1940, pag. 106). L'opinione secondo cui la competenza per

dirimere simili controversie spetta all'autorità di vigilanza sull'esecutore

testamentario è rimasta, oltre che minoritaria, pressoché isolata (Schuler-Buche, L'exécuteur

testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et

comparaison, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 147; Tuor in: Berner Kommentar, edizione 1964, n. 12 in fine ad

art. 517 CC; Carrard in: JdT

1927.

I 418 seg.). Tutt'al più i Cantoni possono attribuire per legge la

competenza in questione all'autorità di vigilanza valendosi dell'art. 54 cpv. 1

tit. fin. CC (Künzle in: Berner

Kommentar, edizione 2011, n. 411 ad art. 517-518 CC). Tale non è il caso in

ogni modo del Cantone Ti­cino.

6.

Ne segue che in

concreto il Pretore, adito da AP 1 espressamente come autorità di vigilanza

sull'esecutore testamentario perché definisse l'“equo compenso” e ordinasse la

restituzione di quanto l'esecutore aveva prelevato in eccesso dal compendio

ereditario fu G__________, avrebbe dovuto dichiarare la richiesta irricevibile

per difetto di competenza (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Certo, l'autorità di vigilanza

ha diritto di intervenire, su istanza di eredi che chiedano la sospensione di

un esecutore testamentario accusato di prelevare dalla successione somme

manifestamente esagerate a titolo di onorario, per appurare in via

pregiudiziale se i prelevamenti siano abusivi rispetto al­l'entità dell'“equo

compenso” (Schreiber, op. cit.,

pag. 107 a metà). Nella fattispecie però simile evenienza non entrava più in

linea di conto, il convenuto avendo ormai ultimato il suo incarico e prelevato l'intero

onorario. Sull'ammontare dell'“equo compenso” perciò l'autorità di vigilanza

non doveva entrare in materia. La decisione con cui il Pretore ha respinto

l'istanza di AP 1 va così intesa come una dichiarazione di irricevibilità,

ovvero come una reiezione del­l'istan­za in ordine (non nel merito). A tale

condizione la sentenza impugnata può trovare confer­ma con sostituzione dei

motivi.

7.

L'attuale giudizio

non impedisce che l'istante postuli una riduzione dell'onorario chiesto

dall'esecutore testamentario e il rimborso di quanto l'esecutore avrebbe

prelevato di troppo. A tal fine gli incombe tuttavia di promuovere un'azione

ordinaria davanti al giudice competente (art. 28 cpv. 1 CPC). Che nel Cantone

Ticino sussista unione personale tra autorità di vigilanza sull'esecutore testa­mentario

e giudice civile poco importa, l'autorità di vigilanza applicando la procedura

sommaria e il giudice civile quella ordinaria. Che l'istante abbia riconosciuto

“l'intero operato svolto dal­l'esecutore testamentario” e ratificato “tutte le

operazioni effettuate” (brevetto doc. I del 14 dicembre 2016, pag. IV in alto)

ancora non significa necessariamente che l'esecutore possa pretendere un equo compenso

di fr. 59 499.05 per avere liquidato una

successione consistente in un conto bancario da suddividere in parti uguali fra

due eredi. Resta il fatto che – come detto – l'“equo com­penso” dell'esecutore testamentario

è un debito della successione (consid. 4). L'azione ordinaria intesa

all'ottenimento di quanto un esecutore testamentario ha prelevato in esubero a

titolo di onorario va promossa congiuntamente perciò da tutti gli eredi, tranne

quelli che hanno rinunciato ai loro diritti (DTF 142 III 9 consid. 9.4 non

pubblicato, con rinvio). In concreto l'istante non può, in altri termini, procedere

da sé solo. Un'eccezione ricorre unicamente – ma appare estranea alla

fattispecie – ove determinate prestazioni del­l'esecutore testamentario siano state

eseguite per un singolo erede o per un singolo legatario (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 33 ad art.

517.

CC). Sul tema non è in ogni modo il caso di soffermarsi oltre, non potendosi

prevedere se per finire l'istante intenda effettivamente promuovere un'azione

ordinaria.

8.

Le spese del giudizio

odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le particolarità del caso inducono a non riscuotere oneri processuali. Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato notificato all'esecutore testamentario per osservazioni.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).