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Decisione

11.2018.77

Provvedimenti cautelari di divorzio: diritto di visita; disciplina volta al ripristino graduale delle relazioni personali con il genitore non affidatario

27 marzo 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i tempi sia di rallentarli, opponendosi all'estensione prevista nella fase

successiva qualora le relazioni personali tra padre e figli non risultassero evolvere

secondo le aspettative. Vigilare sul buon anda­mento spettava così alla

curatrice educativa (art. 308 CC), la quale avrebbe assunto le informazioni

necessarie dai responsabili del centro d'incontro.

8. L'istante asserisce

nell'appello che i figli non erano intenzionati a partecipare

ai primi due incontri sotto sorveglianza, che entrambi erano nervosi e

insicuri, che al termine delle visite l'uno e l'altro sono apparsi turbati e

inquieti, aggressivi e scontenti, lamentando la lunga durata delle visite. Tale

comportamento – essa soggiunge – è continuato per giorni dopo gli incontri, al

punto che É__________ e L__________ hanno

dichiarato di non volersi più prestare al diritto di visita e di non voler più

incontrare il padre, divenuto per loro un estraneo. Al memoriale l'appellante acclude

un suo messaggio di posta elettronica inviato alla curatrice educativa l'11 giugno

2018 in cui esprimeva considerazioni analoghe a conclusione del primo diritto

di visita, comunicando che i gemelli si sono ammalati pochi giorni dopo quell'incontro

e dolendosi che il convenuto avesse portato

regali ai figli, avvertendo per altro che l'incontro previsto per il 21 luglio 2018

sarebbe venuto a cadere perché i ragazzi sarebbero stati in vacanza (doc. C di

appello).

Non

a torto AO 1 obietta nelle osservazioni all'appello che quanto allega l'appellante

non trova alcun riscontro agli atti. Che le prime visite abbiano provocato qualche

agitazione e nervosismo nei figli è possibile, É__________ e L__________ avendo confidato alla psicologa incaricata dalla madre il

loro timore di incontrare il padre (doc. G: relazione di __________ U__________,

del 23 agosto 2017, pag. 1 in basso). Sta di fatto però che la curatrice

educativa non ha riscontrato niente del genere. Al contrario: __________ K__________

ha scritto ai genitori il 29 giugno 2018 che le pri­me due visite nel Canton __________

si erano svolte felicemente e che in nessun momento i figli avevano destato

l'impressione di voler rincasare o di sentirsi a disagio. I responsabili del

centro d'incontro si erano augurati addirittura che i ragazzi potessero

Considerandi

rimanere soli con il padre al più presto (“möglichst schnell”: doc. 1

accluso alle osservazioni all'appello). Pretendere nelle circostanze descritte che

l'accompagnamento del diritto di visita debba essere esteso a otto incontri non

è serio. Tanto meno ove si pensi che la sorveglianza degli incontri dev'essere per

principio un provvedimento transitorio, per quanto possibile limitato nel tempo

(sentenza del Tribunale federale 5A_103/2018 del 6 novembre 2018, consid. 3.3.1

con rinvii). E tanto meno ancora se si pensa che nella fattispecie le visite sorvegliate

sono state organizzate soltanto – contrariamente a quanto prevede il decreto

impugnato – ogni tre settimane e non una volta la settimana (appello, pag. 4 in

alto). Al proposito l'appello non merita quindi ulteriore disamina.

9.

L'appello

non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui la madre chiede che

la sorveglianza del diritto di visita sia tolta e gli incontri estesi solo dopo

valutazione di un rapporto da parte dei responsabili del Verein __________.

A parte il fatto che l'interessata non dice chi dovrebbe procedere alla

valutazione di tale rapporto, la disposizione è già prevista nel decreto impugnato

(seppure dopo tre visite e non otto, come vorrebbe l'appellante). Nel decreto

si precisa chiaramente inoltre che la valutazione spetta alla curatrice

educativa (che apparentemente la madre intende scavalcare), chiamata ogni tre

incontri ad approvare o a respingere con il suo preavviso prima la soppressione

della sorveglianza e poi l'estensione temporale delle visite dopo avere

raccolto i debiti ragguagli dai responsabili del centro d'incontro. Quanto

a eventuali misure d'accompagnamento che dovessero rivelarsi necessarie o anche

solo opportune, i genitori o la curatrice potranno sempre rivolger­si al Pretore

perché integri il decreto cautelare con provvedimenti aggiuntivi nell'interesse

e a protezione dei figli (art. 275 cpv. 2 CC). Anche su questo secondo punto

l'appello si rivela così privo di consistenza.

10.

Le spese del giudizio odierno

seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha

presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

11.

Quanto ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d

LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili

con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra,

consid. 1). Trattandosi

in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale

5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Un esemplare dell'attuale decisione va comunicato, per conoscenza, anche

alla curatrice educativa di É__________ e L__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione:

(curatrice

educativa);

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).