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Decisione

11.2018.78

Scioglimento di comproprietà: modo della divisione

14 agosto 2020Italiano31 min

di una cascina (1415 m²). Nelle intenzioni dei comproprietari i coniugi AP 1 avrebbero

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.78

Lugano

14 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2016.4 (scioglimento

di comproprietà e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Blenio

promossa con petizione del 14 giugno 2016

da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 12 luglio 2018 presentato da AP 1

contro la

sentenza emessa dal Pretore il 12 giugno 2018;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 21 giugno 1993

gli allora coniugi AP 1 e S__________ __________ hanno acquistato, un quarto

ciascuno, insieme con la sorella di lei AO 1, in ragione di un mezzo, la

particella n. 930 RFD di __________ (ora di __________), composta di un prato e

di una cascina (1415 m²). Nelle intenzioni dei comproprietari i coniugi AP 1 avrebbero

costruito la loro abitazione su una

porzione del fondo

e AO 1 la sua abitazione sull'altra. Il 28 luglio 1993 i tre comproprietari

hanno acquistato inoltre 190 m² della contigua particella n. 263. Quello

stes­so giorno essi si sono dati atto che il prezzo per l'“acquisto dello

scorporo” era stato pagato interamente dai coniugi AP 1 e che qualora la

comproprietà fosse stata sciolta AO 1 avrebbe avuto la facoltà di rifondere

agli altri comproprietari la metà dei relativi costi, in difetto di che la

maggior superficie sarebbe stata attribuita ai coniugi. Nel 1994 questi ultimi

hanno edificato sulla porzione est della particella la loro abitazione con

annesso un portico e tre posteggi. AO 1 non ha costruito alcunché.

B. Con sentenza del 29 febbraio

2012 il Pretore del Distretto di Blenio ha sciolto il matrimonio tra AP 1 e S__________

__________. In esito allo scioglimento del matrimonio la quota di comproprietà

di S__________ __________ (ora __________) è toccata a AP 1 dietro compenso di

fr. 80 250.– e concessione di un diritto

d'abitazione in favore dell'ex moglie fino alla maggiore età del figlio J__________,

il 9 settembre 2017 (inc. OA.2007.14). Un appello presentato dalla moglie contro

tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 13 ottobre 2014

(inc.11.2012.37). Da allora AP 1 e AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno,

della particella n. 930 (1605 m²), sulla quale sorge la nota casa d'abitazione.

Fra i comproprietari sono intercorse trattative per lo scioglimento della

comproprietà. Senza esito.

C. Il 26 gennaio 2016 AP

1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio

per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO 1 inteso a ottenere lo scioglimento

della comproprietà sulla particella n. 930 median­te divisione in natura

secondo un progetto di frazionamento del­l'ing. R__________ __________. Tale progetto

prevede l'attribuzione di 708 m² di terreno a AO 1 (porzione ovest del

fondo) e l'attribuzione della rimanenza a AP 1 (897 m²). Constatata l'impossibilità

di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 10 giugno 2016

a AP 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1500.– sono state poste a

carico dell'istan­te, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito

alla causa di merito (inc. CM.2016.3).

D. AP 1 ha convenuto il 14

giugno 2016 AO 1 davanti al Pretore del Distretto Blenio per ottenere quanto

postulato in sede conciliativa. In via cautelare egli ha postulato inoltre la

sospensione fino ad avvenuto scioglimento della comproprietà di una procedura

esecutiva, giunta allo stadio del pignoramento, che l'ex moglie aveva avviato

intanto nei suoi confronti. Egli ha instato altresì per il conferimento del

gratuito patrocinio.

E. AO 1 ha proposto Il

24 giugno 2016 di respingere l'istanza cautelare. Nella sua risposta di merito dell'11

agosto 2016 essa ha chiesto da parte sua di sospendere lo scioglimento della

comproprietà fino al termine della procedura di pignoramento intentata dalla

sorella nei confronti dell'ex marito, postulando per il resto il rigetto della

petizione e lo scioglimento della comproprietà mediante realizzazione del fondo

ai pubblici incanti. Con decreto cautelare del 19 agosto 2016 il Pretore ha

respinto l'istanza cautelare di AP 1. Nella sua replica del 6 settembre 2016 l'attore

si è opposto alla sospensione prospettata dalla convenuta e ha ribadito la propria

posizione. Con duplica del 12 ottobre 2016 AO 1 ha rinunciato alla sospensione del

procedimento, ribadendo per il resto il suo punto di vista. Nel frattempo, l'11

ottobre 2016 il Pretore ha rifiutato a AP 1 il gratuito patrocinio.

F. Alle prime arringhe

del 10 marzo 2017 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato

prove. L'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia sul valore del

fondo, è cominciata il 21 marzo 2017 e si è chiusa il 17 novembre 2017. Alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

suo memoriale del 26 gennaio 2018 l'attore ha sostanzialmente reiterato le

sue richieste, non senza postulare la rifusione delle spese della procedura di

conciliazione (fr. 1500.–), delle spese di patrocinio preprocessuali (fr.

2891.70) e di quelle di “pubblicazione di vendita della quota di comproprietà

su tutti.ch” (fr. 75.–), oltre a fr. 6342.92 per “l'ingiustificata opposizione

al frazionamento” della convenuta. In un allegato del 31 gennaio 2018 la

convenuta ha mantenuto la sua posizione.

G. Statuendo con

sentenza del 12 giugno 2018, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante vendita ai

pubblici incanti con una base d'asta di fr. 890 000.–

e, in caso di insuccesso, ripetizione dell'incanto senza base d'asta. Egli ha

affidato l'incarico a un notaio scelto dalle parti o, in caso di disaccordo, al

notaio N__________ __________, che avrebbe dedotto dalla somma di

aggiudicazione il proprio onorario e ogni altra spesa derivante dalla licitazione

pubblica. Le spese dell'azione volta a far accertare il diritto allo

scioglimento della comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC), di fr. 4000.–, sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le spese dell'azione

intesa a far definire il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC) di fr. 11 970.–, comprese quelle peritali di fr. 4320.–, sono

state addebitate all'attore. Le spese della procedura di conciliazione, di fr.

1500.–, sono state poste per fr. 1125.– a carico dell'attore e per il resto a

carico della convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 2500.– per

ripetibili.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 luglio 2018 per

ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sciogliere la

comproprietà mediante divisione in natura secondo il progetto di frazionamento dell'ing.

R__________ __________. In subordine egli propone che, fosse confermata la

vendita ai pubblici incanti, il riparto del ricavo tenga conto, oltre che delle

spese notarili e dei costi annessi, dell'investimento totale di cui egli si è

fatto carico (ipoteca, mezzi propri immessi, investimenti, spese assunte e plusvalore

acquisito nel corso degli anni), da rimborsargli per intero. In

ogni caso egli postula la rifusione delle spese della conciliazione

(fr. 1500.–), delle spese preprocessuali (fr. 2891.70) e delle spe­se

giudiziarie di primo grado. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2018 AO 1 conclude

per la reiezione dell'appello.

I. Il 21 giugno e l'11

novembre 2019 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere la procedura di

appello, avendo egli introdotto davanti al Pretore una domanda fondata sul­l'art. 649

CC per ottenere da AO 1 “la compensazione degli investimenti/costi sostenuti”

per la nota casa d'abitazione. Tale causa è attualmente in attesa delle prime

arringhe (inc. OR.2019.2).

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze emanate

dai Pretori con la procedura ordinaria so-no appellabili entro 30 giorni (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il

valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione ri-conosciuta nella decisione” impugnata (art.

308.

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri

che per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC fa stato il valore litigioso

dell'intera comproprietà, stimato dal perito giudiziario in fr. 890 000.– (I CCA, sentenza inc.11.2017.90 del 19 giugno

2018.

consid. 1 con riferimento). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore

il 13 giugno 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato

il 12 luglio 2018, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude

una lettera del 26 giugno 2018 a questa Camera in cui esprime preoccupazione per

gli

effetti della

sentenza pretorile (doc. DD). Egli ha prodotto inoltre il 21 giugno e l'11

novembre 2019 copia dell'istanza di conciliazione e dell'‟azione parziale

ex art. 649 CC” promossa nei con-fronti di AO 1. Ora, nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla

decisione impugnata e prodotti sen­za indugio, i documenti in questione sono di

per sé ricevibili. Co­me si vedrà oltre, nondimeno, essi non sono di rilievo ai

fini del giudizio.

3.

L'appellante chiede anzitutto

di sospendere la procedura di appello in attesa che sia definita la “causa pregiudiziale”

fra le parti da lui avviata il 21 giugno 2019 sulla base dell'art. 649 CC. La

richiesta non può essere accolta, non sussistendo motivi di opportunità che impongano

una simile sospensione (art. 126 CPC). In particolare l'esito dell'appello non

dipende dal risultato di quella causa. Se mai, per quanto si vedrà in appresso,

dall'esito dell'appello dipende la decisione di quella causa.

4.

Litigioso rimane, in

questa sede, il modo di divisione della particella n. 930. A tale riguardo il

Pretore, esclusa l'ipotesi di una licitazione fra comproprietari che le parti

neppure chiedevano, ha vagliato le due possibilità rimanenti, ovvero la divisione

in natura – senza conguagli – invocata dall'attore sulla scorta del progetto di

frazionamento dell'ing. R__________ __________ (doc. M) per tenere conto dei

costi da lui sostenuti nell'edificazione del fondo e la vendita ai pubblici

incanti, sollecitata dalla convenuta (sentenza impugnata, consid. 3). Riassunte

le antitetiche posizioni delle parti (consid. 3.1 a 3.3), egli ha rilevato che

la soluzione prospettata dall'attore comporterebbe il frazionamento della

particella n. 930 in due fondi. L'uno, recante il n. 930 e con una

superficie di 897 m² che comprende l'abitazione e il parcheggio coperto, sarebbe

destinato all'attore e avrebbe un valore stimato dal perito giudiziario ing. A__________

__________ in fr. 741 920.–. L'altro, con

una nuova numerazione, sarebbe assegnato alla convenuta, avrebbe una superficie

di 708 m² (prato), sarebbe gravato di un onere di passo in favore della particella

n. 930 (sulla porzione nord, lungo il tracciato della strada d'accesso già

esistente che collega il parcheggio coperto [subalterno D] alla pubblica via) e

avrebbe un valore stimato dal perito in fr. 140 430.– (sentenza impugnata, consid. 4).

Se non che – ha continuato

il primo giudice – il rispetto delle quote impone che a ogni comproprietario

sia assegnata una por-zione del fondo corrispondente al rispettivo valore (in

concreto: un mezzo), ovvero a fr. 445 000.–

(la metà del valore attuale del fondo, di fr. 890

000.–). Ciò posto, egli ha scartato la soluzione prospettata dall'attore,

poiché attribuirebbe alla convenuta assai meno del valore della sua quota di

comproprietà (fr. 140 430.–). Il Pretore

non ha disconosciuto che l'art. 651 cpv. 3 CC permette di conguagliare in

denaro eventuali disparità. Sta di fatto che, a suo modo di vedere, anche il

conguaglio deve porsi in un rapporto ragionevole con la quota, ciò che non sarebbe

il caso in concreto, giacché l'importo che AO 1 dovrebbe ricevere supererebbe

il doppio del valore della porzione del terreno a lei destinata. Né un

comproprietario è tenuto a “sopportare che un preventivo appianamento dei

debiti venga imputato sulla sua quota”. Per il primo giudice la divisione in

natura postulata dall'attore è inoltre problematica anche dal profilo personale

perché implicherebbe la continuazione di un rapporto conflittuale fra gli ex

cognati che si troverebbero a essere proprietari confinanti (sentenza impugnata,

consid. 5 seg.). Nelle circostanze descritte egli ha optato così per la vendita

del fondo ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 890 000.– che consentirà di ottenere più di un'offerta,

con beneficio anche per l'attore nel caso in cui egli non dovesse aggiudicarsi

l'immobile (consid. 6 seg.).

5.

L'appellante fa

valere che economicamente la convenuta non può vantare alcun diritto sulla casa

d'abitazione eretta da lui e dall'ex moglie sul fondo facendo capo, tra l'altro,

a un mutuo ipotecario, mutuo che grava esclusivamente ora la di lui quota di

comproprietà, tanto meno dopo che AO 1 è divenuta comproprietaria senza

partecipazione alcuna dello scorporo di terreno (190 m²) pagato da lui e

dall'ex moglie nel luglio del 1993 (doc. D). Se poi il valore del fondo è

ulteriormente aumentato, egli afferma, ciò si deve agli investimenti da lui

messi in atto. Anche dalla sentenza di divorzio confermata in appello –

prosegue l'attore – si evince il suo acquisto, insieme con l'ex moglie, di due

quote di comproprietà di un quarto ciascuno del fondo originario di 1415 m² per

complessivi fr. 75 000.–, il finanziamento

suo e dell'ex moglie degli ulteriori 190 m² per fr. 20 900.– e la costruzio­ne dell'alloggio coniugale con beni propri

di lui per fr. 250 000.– (oltre che

con l'accensione di un mutuo ipotecario). Da quella sentenza – egli soggiunge –

risulta inoltre che AO 1 ha solo finanziato per la sua quota (un mezzo) per l'acquisto

del terreno

originario non edificato e che la metà di tale area (707.5 m²) valeva al

momento del divorzio fr. 141 500.–.

L'attore lamenta inoltre che

la decisione impugnata non tiene conto dei rapporti economici e rischia di

fargli perdere l'abitazione da lui solo finanziata. Egli si duole poi che il

primo giudice, pur non essendo vincolato alle proposte delle parti, abbia optato

per la soluzione auspicata dalla convenuta. Così facendo, a suo parere egli ha

imposto la scelta più inadatta al caso in esame, “saltando a piedi pari” la

divisione in natura che costituisce l'unica soluzione “rispettosa dei reali

apporti delle parti”. A prescindere dalla circostanza che una divisione in

natura sarebbe in concreto possibile senza notevole diminuzione del valore

della cosa, l'interessato contesta che un preventivo appianamento dei debiti non

possa imputarsi sulle quote dei comproprietari. Per economia di giudizio il

Pretore avrebbe quindi dovuto liquidare i reciproci rapporti di dare e avere (come

risultano dalla perizia giudiziaria, dalla precedente procedura di divorzio,

dall'accordo del luglio del 1993 [doc. D] e dal carico ipotecario cha grava la

sua sola quota), anziché attenersi all'aspetto formale dell'iscrizione (paritaria)

nel registro fondiario.

Dato quanto precede, l'appellante

chiede pertanto che la comproprietà sia sciolta tenendo conto “di quanto

effettivamente immes­so” e in particolare delle circostanze dell'acquisto del

fondo, degli investimenti eseguiti e del fatto che la convenuta non ha

partecipato all'edificazione né all'ampliamento della particella. Sotto questo

profilo egli ritiene che il modo di divisione in natura proposto dall'ing. R__________

__________ sia il più idoneo al caso specifico, mentre il pubblico incanto con

riparto del ricavo netto in proporzione delle quote di valore favorirebbe arbitrariamente

la convenuta. A sostegno della sua posizione l'attore invoca anche due sentenze

del Tribunale federale (5A_62/2015 del 28 aprile 2015 e 5A_174/2015 del 14

ottobre 2015). Infine, quand'anche si rinunciasse a una divisione in natura o –

in subordine – a un'attribuzione del fondo a lui previo indennizzo alla

convenuta di

fr. 140 430.–, l'appellante insta perché

il ricavo dalla vendita ai pubblici incanti tenga conto non solo delle spese

notarili e dei vari costi annessi, ma anche dei suoi investimenti (ipoteca,

mezzi propri e plusvalore), come questi risultano dagli atti.

6.

Ogni comproprietario

ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà (art. 650 cpv. 1

CC). Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la

vendita a trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o

mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli

altri (art. 651 cpv. 1 CC). Quando i comproprietari non si accordino circa il

modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed

ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina

la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC).

Eventuali accordi fra comproprietari non vincolano il giudice. E se non v'è

accordo, il giudice decide il modo di scioglimento facendo capo al proprio

apprezzamento. Le sue possibilità di scelta sono limitate tuttavia all'alternativa

di principio fra divisione in natura e messa all'asta. Fissando le modalità d'esecuzione,

comunque sia, egli non è vincolato alle conclusioni delle parti, tranne che

queste abbiano raggiunto un'intesa al proposito o che le loro conclusioni

concordino. L'azione fondata sull'art. 651 CC è, in effetti, un'actio duplex:

tutti i comproprietari sono coinvolti, così come tutti i comproprietari hanno

la facoltà di formulare conclusioni e proposte (I CCA, sentenza inc.11.2012.126

del 17 ottobre 2014, consid. 4 con riferimento; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_197/2017 del 21 luglio 2017 consid. 2).

7.

In concreto i

comproprietari sono discordi sul modo della divisio­ne. Nella misura in cui chiede – in subordine – che gli sia attribui­ta la proprietà della particella dietro versamento

di fr. 140 430.– alla convenuta, l'appellante avanza tuttavia una proposta inammissibile. Da un lato perché tale modo di divisione

non è previsto dall'art. 651 cpv. 2 CC in caso di disaccordo fra comproprietari

(Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 23 ad art. 651 CC), dall'altro perché tale

domanda è nuova senza essere fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317

cpv. 2 CPC).

8.

Quanto al rimprovero

mosso al Pretore di avere optato per la soluzione auspicata dalla convenuta,

pur non essendo egli vincolato alle proposte delle parti, l'obiezione è inconsistente.

Che il giudice sia libero, entro i limiti posti al suo potere di apprezzamento,

di scegliere fra i modi di divisione contemplati dall'art. 651 cpv. 2 CC ancora

non esclude che la sua opzione possa, per finire, ricadere su una delle

proposte avanzate dall'uno o dall'altro comproprietario. Certo, l'appellante

sembra dolersi che il pri­mo giudice abbia limitato la propria scelta e abbia

escluso l'ipotesi di una licitazione fra comproprietari. Così argomentando,

egli perde di vista però che il Pretore ha scartato simile eventualità perché –

da un lato – essa non risponde alla volontà di nessuno (tant'è che l'attore non

la prospetta neppure in questa sede) e – dall'altro – perché una tale scelta si

sarebbe esaurita verosimilmente nella “partecipazione di un unico concorrente

(l'attore, non emergendo dagli atti un interesse di AO 1 a rilevare l'intera

proprietà del sedime)” (sentenza impugnata, consid. 6). Con siffatta

argomentazione, per altro conforme alla giurisprudenza (I CCA, sentenza inc.

11.2016.116/117 del 19 gennaio 2018, consid. 7), l'appellante non si confronta

nemmeno di scorcio.

9.

Per quanto attiene

alla divisione in natura che AP 1 chiede di attuare sulla base del progetto di

frazionamento allestito dall'ing. R__________ __________ (doc. M), non è vero intanto

che il Pretore ha saltato “a piedi pari” tale possibilità. Il primo giudice ha

illustrato ampiamente i motivi che lo hanno indotto a scartare simile possibilità,

precisando che essa non terrebbe “debitamente conto della quota di un mezzo per

cui AO 1 è proprietaria del fondo (costruzioni compre­se)” e risulterebbe

problematica dal profilo personale, “implican­do la continuazione di un

rapporto, quello fra gli ex cognati (che si troverebbero ad essere proprietari

confinanti), la cui natura conflittuale può essere ammessa senza particolari

approfondimenti” (sentenza impugnata, pag. 13). Anche al riguardo l'appello

cade dunque nel vuoto.

10.

L'attore si duole che

la vendita del fondo all'incanto con

riparto del provento secondo le quote di valore non tiene conto della

realtà dei fatti e dei rapporti economici tra le parti. Egli chiede pertanto che

la comproprietà sia sciolta in natura, considerando “quanto effettivamente

immesso”.

a) Chiamato

a statuire sul modo della divisione in caso di mancata intesa tra i

comproprietari, il giudice dispone – come detto – di un ampio potere di

apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_523/2013 del 14 febbraio 2014, consid. 2 con

riferimenti). Egli non è tenuto a preferire necessariamente la divisione in

natura, per la quale non esiste una priorità assoluta (I CCA, sentenza inc.

11.2009.191

del 6 aprile 2012, consid. 9 con riferimenti; Brunner/ Wichter-mann in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione,

n. 13 ad art. 651). Il giudice decide secondo le circostanze del caso e l'equità,

tenendo conto delle particolarità concrete, in specie della divisibilità del

bene e delle condizio­ni personali, così come dei bisogni e dei desideri dei

comproprietari (DTF 100 II 193 consid. 2e). Egli sceglie la soluzione che meglio

salvaguardia gli interessi personali e finanziari dei

comproprietari (Perruchoud in: Commentaire

romand, CC II, Basilea 2016, n. 26 ad art. 651). Se la divisione in natura e la

vendita agli incanti hanno effetti pressoché equivalenti per i comproprietari, la

divisione in natura entra in linea di conto solo ove possa attuarsi in maniera

ragionevole e attribuisca a ciascuno la sua

quota (DTF 100 II 193 consid. 2e).

b) Appurata

la divisibilità del fondo senza rischio di notevole deprezzamento (sentenza

impugnata, consid. 4 seg.), come accertato dal perito giudiziario analizzando

il progetto di frazionamento allestito dall'ing. R__________ __________, il

valore del fondo diminuireb­be solo lievemente (dagli attuali fr. 890 000.–

a

fr. 882 350.–: referto, pag. 15 e 18), il primo giudice

avrebbe dovuto quindi interrogarsi sugli effetti che una vendita all'asta o una

divisio­ne in natura della particella n. 930 erano suscettibili di produrre sui

due comproprietari. L'appellante sostiene che la decisione impugnata non tiene

conto delle circostanze legate all'acquisto del fondo, degli investimenti eseguiti

e del fatto che la convenuta non ha partecipato all'edificazione né al­l'ampliamento

della particella. Da parte sua AO 1 non ha mai contestato le circostanze correlate

all'acquisto della particella n. 930 né la primitiva intenzione di

lasciar costruire ai coniugi AP 1 la loro abitazione su una porzione del fondo,

consentendo a lei – che poi non ha realizzato il progetto – di erigere la

propria su un'altra porzione del terreno. Né essa ha mai contestato di avere

limitato il suo finanziamento all'acquisto per fr. 75 000.– della sua quota (un mezzo) di comproprietà del fondo

originario (1415 m²), il 21 giugno 1993, e di non avere contribuito

finanziariamente né al suo ampliamento di 190 m², il 28 luglio 1993, né all'edificazione

dell'abitazione degli ex coniugi AP 1.

Ciò

posto, l'interesse di AP 1 di ottenere in natura la porzione del fondo su cui

sorge l'ex abitazione coniugale è manifesto. In caso di vendita all'asta egli

rischia – come fa notare nell'appello – di perdere l'immobile che ha

finanziato, mantenuto (assumendo il debito ipotecario che grava unicamente ora la

sua quota di comproprietà) e abitato fino al momento della separazione e che

intende recuperare dopo ave­re riscattato la quota di un quarto dell'ex moglie nella

causa di divorzio (doc. GG e doc. II).

c) Per quel che concerne AO 1, il Pretore reputa

che una divisione in natura secondo il progetto di frazionamento dell'ing. R__________

__________ sarebbe problematica dal profilo personale, poiché implicherebbe la

continuazione di un rapporto conflittuale tra ex cognati, i quali si

ritroverebbero in un rapporto di vicinato. Non si disconosce che le tensioni

fra le parti possano configurare una circostan­za personale di cui il giudice

deve tenere conto per decidere sul modo della divisione (Meier-Hayoz, op. cit., n. 23 ad art. 651

CC). Né l'appellante discute il fatto che i rapporti con la convenuta siano

conflittuali. Se non che, in caso di divisione in natura nulla impedirebbe alla

convenuta di vendere la superficie di terreno che le spetterebbe dal

frazionamento della particella n. 930. La conflittualità tra futuri vicini va

quindi relativizzata.

Per

il Pretore, il conguaglio che AO 1 dovrebbe ricevere (fr. 304 570.–) per bilanciare la propria quota nel caso

di una divisione in natura (fr. 445 000.–,

ovvero la metà del valore del fondo) supererebbe il doppio del valore della

porzione del terreno a lei destinata (fr. 140

430.–) e sarebbe quindi sproporzionato. L'assunto non può essere condiviso.

Contrariamente all'opinione del primo giudice, non si tratta di conguagliare la

convenuta per la differenza dei lotti da attribuire in natura nel senso dell'art.

651.

cpv. 3 CC, bensì – co­me rileva l'attore – di tenere conto delle

circostanze (testé descritte: consid. b) che hanno condotto all'acquisto, all'ampliamento

e all'edificazione della particella n. 930. Secondo il Pretore i rapporti di

dare e avere tra comproprietari non possono liquidarsi nell'ambito di uno

scioglimento della comproprietà. Come oppone l'appellante, nondimeno, simile

orientamento non è conforme alla giurisprudenza, la quale riconosce a un

comproprietario la possibilità di recuperare le spese e gli investimenti

sostenuti – anche per l'edificazione di uno stabile (DTF 130 III 447 consid.

33) – in misura superiore alla propria quota pur nel quadro di una procedura di

divisione a norma dell'art. 651 CC (cfr. Bohnet,

Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 44 n. 9a con riferimento alla

sentenza del Tribunale federale 5A_62/2015

del 28 aprile 2015, consid. 3.2.1, in: ZBGR/RNRF 98/2017 pag. 339). E

ciò che si tratti di dividere la cosa in natura o di realizzarla all'asta.

d) Tutto

ponderato, pur non trascurando il potenziale vantaggio che potrebbe derivare ai

comproprietari da una licitazione ai pubblici incanti, la quale potrebbe

permettere loro di ottenere maggiori offerte, in concreto gli effetti per le

parti di una vendita all'asta o di una divisione in natura della particella n.

930.

sono lungi dall'essere (pressoché) equivalenti. L'interesse dell'attore di vedersi

assegnare in natura la parte del fondo su cui sorge l'ex abitazione coniugale da

lui finanziata è nella fattispecie di chiara preminenza.

11.

Dovendosi prediligere,

in esito a quanto si è appena visto, la divisione in natura rispetto alla

vendita all'asta, rimangono da vaglia­re i modi del frazionamento proposto dall'attore

sulla scorta del progetto dell'ing. R__________ __________ (doc. M). Al

riguardo il Pretore, fondandosi sul referto peritale dell'ing. A__________ __________,

ha accertato che il frazionamento comporterebbe la suddivisione della

particella n. 930 in due fondi. L'uno, a est, assegnato all'attore con la

numerazione originaria, avrebbe una superficie di 897 m²

(compresa l'abitazione

e il portico) con un valore di fr. 741 920.–,

di cui fr. 503 000.– per l'edificio e i

fabbricati. L'altro, a ovest, destinato alla convenuta con una nuova

numerazione, avrebbe una superficie di 708 m² (prato), sarebbe gravato di una

servitù di passo veicolare in favore della nuova particella n. 930 (lungo il

tracciato della strada di accesso esistente che dalla pubblica via scende verso

la nuova particella frazionata) e avrebbe un valore di fr. 140 430.– (sentenza impugnata, consid. 4).

a) L'appellante

ribadisce che la divisione in natura (senza conguagli) secondo le modalità descritte

tiene conto “di quanto

effettivamente immesso” e del fatto che la convenuta non

può

vantare economicamente alcun diritto sull'immobile posto sulla particella n.

930, avendo essa unicamente finanzia­to con fr. 75 000.– l'acquisto del terreno originario (non edificato) di 1415

m². AO 1 non contesta ciò, né revoca

in dubbio che il valore venale della metà della superficie del fondo (708 m²)

sia di fr. 140 430.–, come ha accertato il

perito giudiziario il 9 ottobre 2017 (referto, pag. 18). Tanto meno essa

discute gli intendimenti iniziali delle parti circa i progetti di edificazione

del fondo (cui essa ha, da parte sua, rinunciato) o l'intervenuto ampliamento

della particella (di 190 m²)

o pretende di avere contribuito in qualche modo all'edificazione dello stabile.

L'attribuzione in natura a AP 1 della superficie su cui sorge l'ex abitazione

coniugale come prevede il progetto di frazionamento dell'ing. R__________ __________

merita dunque accoglimento. Essa tiene conto altresì degli impegni presi il 28

luglio 1993, allorché AO 1 ha consentito ad attribuire la “maggior superficie” derivante

dall'accorpamento di 190 m² agli

altri comproprietari qualora non avesse – ciò che non risulta – rifuso la metà

dei relativi costi al momento dello scioglimento della comproprietà (doc. D).

b) La

convenuta obietta che la porzione del fondo a lei destina­ta sarebbe “invasa”

da un diritto di passo che le precludereb­be “il godimento completo ottimale

della parte risultante tra la strada d'accesso e il mappale 835”. Il

frazionamento comporterebbe dunque, a suo parere, un deprezzamento

significativo e una limitazione delle possibilità di sfruttamento dello

scorporo a lei destinato che non si giustificano alla luce della sua posizione

giuridica e della sua quota di comproprie­tà di un mezzo.

Quanto

al timore che il diritto di passo limiti le possibilità di sfruttamento della

parte del fondo a lei destinata e comporti una riduzione significativa del suo

valore, l'appellata trascura che – come ha accertato

dal perito giudiziario (referto, pag. 18) – la soluzione

prospettata non impedisce l'edificazione né lo “sfruttamento massimo

ammissibile” della nuova particella di 708 m². L'ing. A__________ __________ ha precisato infatti che

“la superficie abitabile massima consentita di 424.80 m² (708 m² x 0.6) può

facilmente essere edificata sul terreno a sud del diritto di passo” (loc.

cit.). Lo sfruttamento limitato del comparto a nord della prevista servitù (un'area

di 153 m²) è stato considerato dal perito giudiziario, il quale ha ridotto del

25% il valore commerciale della superficie interessata proprio per tenere conto

di tale “leggero peggioramento” (loc. cit.). Riguar­do alla pretesa

incompatibilità della soluzione prospettata con la posizione giuridica dell'interessata,

non è il caso di riprende­re i motivi che illustrano come l'attribuzione in

natura a AO 1 della superficie inizialmente investita meglio tuteli, nel

complesso, gli interessi (personali e finanziari) dei comproprietari. La

doglianza di lei si rivela dunque infondata.

c) In

definitiva l'appello merita accoglimento, nel senso che la particella n. 930

RFD di __________, sezione di __________, va divisa in natura secondo il

progetto di frazionamento 7 maggio 2012 dell'ing. R__________ __________ (doc.

M). A AP 1 va attribuita in proprietà esclusiva la porzione di terre­no delimitata in giallo sulla planimetria

allegata (circa 897 m²), che forma parte integrante del presente

giudizio, mentre a AO 1 va assegnata la porzione segnata in verde (circa 708 m²).

A carico di quest'ultima sarà iscritto un diritto di passo, in favore del fondo

destinato all'attore, sulla striscia di terreno colorata in marrone sulla

planimetria.

12.

Oltre alla divisione

della comproprietà l'appellante postula il versamento di fr. 2891.70 in rifusione

delle spese di patrocinio preprocessuali (memoriale, pag. 2). La richiesta,

dichiarata irricevibile dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.2), è tuttavia

sprovvista di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e va dichiarata

irricevibile.

13.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza pressoché integrale della convenuta (art. 106

cpv. 1 CPC). Ciò giustifica di rinunciare al prelievo della trascurabile quota che

andreb­be a carico dell'appellante e di ridurre lievemente, di conseguen­za,

gli oneri processuali a carico dell'appellata. Quest'ultima rifonderà inoltre alla

controparte un'equa indennità per ripetibili. L'indennità per ripetibili dovuta

in esito a un'azione sul modo del­la divisione (unico oggetto controverso in

appello) va determina­ta in base al valore della singola quota di comproprietà

(I CCA, sentenza inc. 11.2018.128 del 31 gennaio 2020, consid. 10 con

riferimento), che ammonta in concreto a fr. 445 000.– (la metà di fr. 890 000.–;

sopra, consid. 1).

L'appellante chiede di calcolare

l'indennità sulla base di un valore di fr. 296 920.–

(pari alla differenza tra il valore della quota da lui rivendicata, di fr. 741 920.–, e la metà del valore del fondo, di fr. 445 000.–). La richiesta è legittima (art. 58 cpv.

1.

CPC). Ora, per una causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra

fr. 100 000.– e fr. 500 000.– l'art. 11

cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede

ripetibili in primo grado varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. In appello

le ripetibili sono comprese tra il 30 e il 60% di quelle calcolate per la prima

sede (art. 11 cpv. 2 del citato regolamento). Nella fattispecie il legale dell'attore

è stato agevolato nel redigere il ricorso (18 pagine) dal fatto di conosce­re

già appieno la causa, avendo patrocinato AP 1 fin dall'inizio del processo. L'appello

non presentava inoltre particolari difficoltà in fatto e in diritto. Tutto ciò

induce ad applicare le aliquote del 7 e del 30%. Ne discende un'indennità di

fr. 6235.–, cui si aggiungono spese fisse di fr. 375.– secondo l'art. 6

cpv. 1 del citato regolamento e l'IVA, per un totale di fr. 7000.– (arrotondati).

Simile retribuzione può apparire invero elevata (copre l'equivalente di 22 ore

di lavoro remunerate fr. 280.– l'una), ma non denota una “manifesta

sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni eseguite e l'onorario

dovuto in base alla (…) tariffa” (nel senso dell'art. 13 cpv. 1 del

regolamento) che induca a scostarsi da un'indennità per ripetibili calcolata ad

valorem.

14.

L'esito del giudizio

odierno impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili

di primo grado, salvo quelle relative all'azione fondata sull'art. 650 CC – ripartite

a metà dal Pretore – che non sono in discussione in questa sede. Tenuto conto

del rovesciato grado di soccombenza, si giustifica pertanto di addebitare le

spese dell'azione fondata sull'art. 651 CC, non contestate nel loro ammontare,

alla convenuta e di invertire la chiave di riparto (tre quarti e un quarto)

delle spese della procedura di conciliazione che il primo giudice ha stabilito unitariamente

per le due azioni (art. 650 e 651 CC). Coerentemente le ripetibili di primo

grado (non contestate nel loro ammontare) vanno a carico della convenuta.

15.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso su-pera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

1.2 La

comproprietà sulla particella n. 930 RFD di __________, sezione di __________,

è sciolta mediante divisione in natura secondo il progetto di frazionamento 7

maggio 2012 dell'ing. R__________ __________ riprodotto in calce alla presente

sentenza. A AP 1 è attribuita la porzione delimitata in giallo sulla

planimetria (circa 897 m²) e a AO 1 la porzione delimitata in verde (circa 708 m²). A carico di

quest'ultima è costituito un diritto di passo in favore del fondo assegnato a AP

1 sulla striscia di terreno segnata in marrone sulla planimetria.

1.3 Ad

avvenuto passaggio in giudicato dell'odierna sentenza l'ufficiale del registro

fondiario sarà invitato a iscrivere il frazionamento, il nuovo diritto di passo

veicolare e a riportare le iscrizioni esistenti.

3. Le

spese dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, di complessivi fr. 11 970.– (di

cui fr. 4320.– per le spese peritali anticipate dalla convenuta), sono poste a

carico di AO 1, che rifonderà all'attore fr. 2500.– per ripetibili.

4. Le

spese della procedura di conciliazione, di fr. 1500.–, anticipate dall'attore,

sono poste per fr. 1125.– a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di appello,

ridotte a fr. 7000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla

controparte 7000.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

Pretura del Distretto di Blenio;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa

(ad avvenuto passaggio

in giudicato).

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).