11.2018.78
Scioglimento di comproprietà: modo della divisione
14 agosto 2020Italiano31 min
di una cascina (1415 m²). Nelle intenzioni dei comproprietari i coniugi AP 1 avrebbero
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Incarto n.
11.2018.78
Lugano
14 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2016.4 (scioglimento
di comproprietà e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione del 14 giugno 2016
da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 12 luglio 2018 presentato da AP 1
contro la
sentenza emessa dal Pretore il 12 giugno 2018;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 21 giugno 1993
gli allora coniugi AP 1 e S__________ __________ hanno acquistato, un quarto
ciascuno, insieme con la sorella di lei AO 1, in ragione di un mezzo, la
particella n. 930 RFD di __________ (ora di __________), composta di un prato e
di una cascina (1415 m²). Nelle intenzioni dei comproprietari i coniugi AP 1 avrebbero
costruito la loro abitazione su una
porzione del fondo
e AO 1 la sua abitazione sull'altra. Il 28 luglio 1993 i tre comproprietari
hanno acquistato inoltre 190 m² della contigua particella n. 263. Quello
stesso giorno essi si sono dati atto che il prezzo per l'“acquisto dello
scorporo” era stato pagato interamente dai coniugi AP 1 e che qualora la
comproprietà fosse stata sciolta AO 1 avrebbe avuto la facoltà di rifondere
agli altri comproprietari la metà dei relativi costi, in difetto di che la
maggior superficie sarebbe stata attribuita ai coniugi. Nel 1994 questi ultimi
hanno edificato sulla porzione est della particella la loro abitazione con
annesso un portico e tre posteggi. AO 1 non ha costruito alcunché.
B. Con sentenza del 29 febbraio
2012 il Pretore del Distretto di Blenio ha sciolto il matrimonio tra AP 1 e S__________
__________. In esito allo scioglimento del matrimonio la quota di comproprietà
di S__________ __________ (ora __________) è toccata a AP 1 dietro compenso di
fr. 80 250.– e concessione di un diritto
d'abitazione in favore dell'ex moglie fino alla maggiore età del figlio J__________,
il 9 settembre 2017 (inc. OA.2007.14). Un appello presentato dalla moglie contro
tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 13 ottobre 2014
(inc.11.2012.37). Da allora AP 1 e AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno,
della particella n. 930 (1605 m²), sulla quale sorge la nota casa d'abitazione.
Fra i comproprietari sono intercorse trattative per lo scioglimento della
comproprietà. Senza esito.
C. Il 26 gennaio 2016 AP
1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio
per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO 1 inteso a ottenere lo scioglimento
della comproprietà sulla particella n. 930 mediante divisione in natura
secondo un progetto di frazionamento dell'ing. R__________ __________. Tale progetto
prevede l'attribuzione di 708 m² di terreno a AO 1 (porzione ovest del
fondo) e l'attribuzione della rimanenza a AP 1 (897 m²). Constatata l'impossibilità
di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 10 giugno 2016
a AP 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1500.– sono state poste a
carico dell'istante, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito
alla causa di merito (inc. CM.2016.3).
D. AP 1 ha convenuto il 14
giugno 2016 AO 1 davanti al Pretore del Distretto Blenio per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa. In via cautelare egli ha postulato inoltre la
sospensione fino ad avvenuto scioglimento della comproprietà di una procedura
esecutiva, giunta allo stadio del pignoramento, che l'ex moglie aveva avviato
intanto nei suoi confronti. Egli ha instato altresì per il conferimento del
gratuito patrocinio.
E. AO 1 ha proposto Il
24 giugno 2016 di respingere l'istanza cautelare. Nella sua risposta di merito dell'11
agosto 2016 essa ha chiesto da parte sua di sospendere lo scioglimento della
comproprietà fino al termine della procedura di pignoramento intentata dalla
sorella nei confronti dell'ex marito, postulando per il resto il rigetto della
petizione e lo scioglimento della comproprietà mediante realizzazione del fondo
ai pubblici incanti. Con decreto cautelare del 19 agosto 2016 il Pretore ha
respinto l'istanza cautelare di AP 1. Nella sua replica del 6 settembre 2016 l'attore
si è opposto alla sospensione prospettata dalla convenuta e ha ribadito la propria
posizione. Con duplica del 12 ottobre 2016 AO 1 ha rinunciato alla sospensione del
procedimento, ribadendo per il resto il suo punto di vista. Nel frattempo, l'11
ottobre 2016 il Pretore ha rifiutato a AP 1 il gratuito patrocinio.
F. Alle prime arringhe
del 10 marzo 2017 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato
prove. L'istruttoria, durante la quale è stata esperita una perizia sul valore del
fondo, è cominciata il 21 marzo 2017 e si è chiusa il 17 novembre 2017. Alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 26 gennaio 2018 l'attore ha sostanzialmente reiterato le
sue richieste, non senza postulare la rifusione delle spese della procedura di
conciliazione (fr. 1500.–), delle spese di patrocinio preprocessuali (fr.
2891.70) e di quelle di “pubblicazione di vendita della quota di comproprietà
su tutti.ch” (fr. 75.–), oltre a fr. 6342.92 per “l'ingiustificata opposizione
al frazionamento” della convenuta. In un allegato del 31 gennaio 2018 la
convenuta ha mantenuto la sua posizione.
G. Statuendo con
sentenza del 12 giugno 2018, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante vendita ai
pubblici incanti con una base d'asta di fr. 890 000.–
e, in caso di insuccesso, ripetizione dell'incanto senza base d'asta. Egli ha
affidato l'incarico a un notaio scelto dalle parti o, in caso di disaccordo, al
notaio N__________ __________, che avrebbe dedotto dalla somma di
aggiudicazione il proprio onorario e ogni altra spesa derivante dalla licitazione
pubblica. Le spese dell'azione volta a far accertare il diritto allo
scioglimento della comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC), di fr. 4000.–, sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le spese dell'azione
intesa a far definire il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC) di fr. 11 970.–, comprese quelle peritali di fr. 4320.–, sono
state addebitate all'attore. Le spese della procedura di conciliazione, di fr.
1500.–, sono state poste per fr. 1125.– a carico dell'attore e per il resto a
carico della convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 2500.– per
ripetibili.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 luglio 2018 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sciogliere la
comproprietà mediante divisione in natura secondo il progetto di frazionamento dell'ing.
R__________ __________. In subordine egli propone che, fosse confermata la
vendita ai pubblici incanti, il riparto del ricavo tenga conto, oltre che delle
spese notarili e dei costi annessi, dell'investimento totale di cui egli si è
fatto carico (ipoteca, mezzi propri immessi, investimenti, spese assunte e plusvalore
acquisito nel corso degli anni), da rimborsargli per intero. In
ogni caso egli postula la rifusione delle spese della conciliazione
(fr. 1500.–), delle spese preprocessuali (fr. 2891.70) e delle spese
giudiziarie di primo grado. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2018 AO 1 conclude
per la reiezione dell'appello.
I. Il 21 giugno e l'11
novembre 2019 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere la procedura di
appello, avendo egli introdotto davanti al Pretore una domanda fondata sull'art. 649
CC per ottenere da AO 1 “la compensazione degli investimenti/costi sostenuti”
per la nota casa d'abitazione. Tale causa è attualmente in attesa delle prime
arringhe (inc. OR.2019.2).
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze emanate
dai Pretori con la procedura ordinaria so-no appellabili entro 30 giorni (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il
valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione ri-conosciuta nella decisione” impugnata (art.
308.
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri
che per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC fa stato il valore litigioso
dell'intera comproprietà, stimato dal perito giudiziario in fr. 890 000.– (I CCA, sentenza inc.11.2017.90 del 19 giugno
2018.
consid. 1 con riferimento). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore
il 13 giugno 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato
il 12 luglio 2018, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude
una lettera del 26 giugno 2018 a questa Camera in cui esprime preoccupazione per
gli
effetti della
sentenza pretorile (doc. DD). Egli ha prodotto inoltre il 21 giugno e l'11
novembre 2019 copia dell'istanza di conciliazione e dell'‟azione parziale
ex art. 649 CC” promossa nei con-fronti di AO 1. Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla
decisione impugnata e prodotti senza indugio, i documenti in questione sono di
per sé ricevibili. Come si vedrà oltre, nondimeno, essi non sono di rilievo ai
fini del giudizio.
3.
L'appellante chiede anzitutto
di sospendere la procedura di appello in attesa che sia definita la “causa pregiudiziale”
fra le parti da lui avviata il 21 giugno 2019 sulla base dell'art. 649 CC. La
richiesta non può essere accolta, non sussistendo motivi di opportunità che impongano
una simile sospensione (art. 126 CPC). In particolare l'esito dell'appello non
dipende dal risultato di quella causa. Se mai, per quanto si vedrà in appresso,
dall'esito dell'appello dipende la decisione di quella causa.
4.
Litigioso rimane, in
questa sede, il modo di divisione della particella n. 930. A tale riguardo il
Pretore, esclusa l'ipotesi di una licitazione fra comproprietari che le parti
neppure chiedevano, ha vagliato le due possibilità rimanenti, ovvero la divisione
in natura – senza conguagli – invocata dall'attore sulla scorta del progetto di
frazionamento dell'ing. R__________ __________ (doc. M) per tenere conto dei
costi da lui sostenuti nell'edificazione del fondo e la vendita ai pubblici
incanti, sollecitata dalla convenuta (sentenza impugnata, consid. 3). Riassunte
le antitetiche posizioni delle parti (consid. 3.1 a 3.3), egli ha rilevato che
la soluzione prospettata dall'attore comporterebbe il frazionamento della
particella n. 930 in due fondi. L'uno, recante il n. 930 e con una
superficie di 897 m² che comprende l'abitazione e il parcheggio coperto, sarebbe
destinato all'attore e avrebbe un valore stimato dal perito giudiziario ing. A__________
__________ in fr. 741 920.–. L'altro, con
una nuova numerazione, sarebbe assegnato alla convenuta, avrebbe una superficie
di 708 m² (prato), sarebbe gravato di un onere di passo in favore della particella
n. 930 (sulla porzione nord, lungo il tracciato della strada d'accesso già
esistente che collega il parcheggio coperto [subalterno D] alla pubblica via) e
avrebbe un valore stimato dal perito in fr. 140 430.– (sentenza impugnata, consid. 4).
Se non che – ha continuato
il primo giudice – il rispetto delle quote impone che a ogni comproprietario
sia assegnata una por-zione del fondo corrispondente al rispettivo valore (in
concreto: un mezzo), ovvero a fr. 445 000.–
(la metà del valore attuale del fondo, di fr. 890
000.–). Ciò posto, egli ha scartato la soluzione prospettata dall'attore,
poiché attribuirebbe alla convenuta assai meno del valore della sua quota di
comproprietà (fr. 140 430.–). Il Pretore
non ha disconosciuto che l'art. 651 cpv. 3 CC permette di conguagliare in
denaro eventuali disparità. Sta di fatto che, a suo modo di vedere, anche il
conguaglio deve porsi in un rapporto ragionevole con la quota, ciò che non sarebbe
il caso in concreto, giacché l'importo che AO 1 dovrebbe ricevere supererebbe
il doppio del valore della porzione del terreno a lei destinata. Né un
comproprietario è tenuto a “sopportare che un preventivo appianamento dei
debiti venga imputato sulla sua quota”. Per il primo giudice la divisione in
natura postulata dall'attore è inoltre problematica anche dal profilo personale
perché implicherebbe la continuazione di un rapporto conflittuale fra gli ex
cognati che si troverebbero a essere proprietari confinanti (sentenza impugnata,
consid. 5 seg.). Nelle circostanze descritte egli ha optato così per la vendita
del fondo ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 890 000.– che consentirà di ottenere più di un'offerta,
con beneficio anche per l'attore nel caso in cui egli non dovesse aggiudicarsi
l'immobile (consid. 6 seg.).
5.
L'appellante fa
valere che economicamente la convenuta non può vantare alcun diritto sulla casa
d'abitazione eretta da lui e dall'ex moglie sul fondo facendo capo, tra l'altro,
a un mutuo ipotecario, mutuo che grava esclusivamente ora la di lui quota di
comproprietà, tanto meno dopo che AO 1 è divenuta comproprietaria senza
partecipazione alcuna dello scorporo di terreno (190 m²) pagato da lui e
dall'ex moglie nel luglio del 1993 (doc. D). Se poi il valore del fondo è
ulteriormente aumentato, egli afferma, ciò si deve agli investimenti da lui
messi in atto. Anche dalla sentenza di divorzio confermata in appello –
prosegue l'attore – si evince il suo acquisto, insieme con l'ex moglie, di due
quote di comproprietà di un quarto ciascuno del fondo originario di 1415 m² per
complessivi fr. 75 000.–, il finanziamento
suo e dell'ex moglie degli ulteriori 190 m² per fr. 20 900.– e la costruzione dell'alloggio coniugale con beni propri
di lui per fr. 250 000.– (oltre che
con l'accensione di un mutuo ipotecario). Da quella sentenza – egli soggiunge –
risulta inoltre che AO 1 ha solo finanziato per la sua quota (un mezzo) per l'acquisto
del terreno
originario non edificato e che la metà di tale area (707.5 m²) valeva al
momento del divorzio fr. 141 500.–.
L'attore lamenta inoltre che
la decisione impugnata non tiene conto dei rapporti economici e rischia di
fargli perdere l'abitazione da lui solo finanziata. Egli si duole poi che il
primo giudice, pur non essendo vincolato alle proposte delle parti, abbia optato
per la soluzione auspicata dalla convenuta. Così facendo, a suo parere egli ha
imposto la scelta più inadatta al caso in esame, “saltando a piedi pari” la
divisione in natura che costituisce l'unica soluzione “rispettosa dei reali
apporti delle parti”. A prescindere dalla circostanza che una divisione in
natura sarebbe in concreto possibile senza notevole diminuzione del valore
della cosa, l'interessato contesta che un preventivo appianamento dei debiti non
possa imputarsi sulle quote dei comproprietari. Per economia di giudizio il
Pretore avrebbe quindi dovuto liquidare i reciproci rapporti di dare e avere (come
risultano dalla perizia giudiziaria, dalla precedente procedura di divorzio,
dall'accordo del luglio del 1993 [doc. D] e dal carico ipotecario cha grava la
sua sola quota), anziché attenersi all'aspetto formale dell'iscrizione (paritaria)
nel registro fondiario.
Dato quanto precede, l'appellante
chiede pertanto che la comproprietà sia sciolta tenendo conto “di quanto
effettivamente immesso” e in particolare delle circostanze dell'acquisto del
fondo, degli investimenti eseguiti e del fatto che la convenuta non ha
partecipato all'edificazione né all'ampliamento della particella. Sotto questo
profilo egli ritiene che il modo di divisione in natura proposto dall'ing. R__________
__________ sia il più idoneo al caso specifico, mentre il pubblico incanto con
riparto del ricavo netto in proporzione delle quote di valore favorirebbe arbitrariamente
la convenuta. A sostegno della sua posizione l'attore invoca anche due sentenze
del Tribunale federale (5A_62/2015 del 28 aprile 2015 e 5A_174/2015 del 14
ottobre 2015). Infine, quand'anche si rinunciasse a una divisione in natura o –
in subordine – a un'attribuzione del fondo a lui previo indennizzo alla
convenuta di
fr. 140 430.–, l'appellante insta perché
il ricavo dalla vendita ai pubblici incanti tenga conto non solo delle spese
notarili e dei vari costi annessi, ma anche dei suoi investimenti (ipoteca,
mezzi propri e plusvalore), come questi risultano dagli atti.
6.
Ogni comproprietario
ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà (art. 650 cpv. 1
CC). Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la
vendita a trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o
mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli
altri (art. 651 cpv. 1 CC). Quando i comproprietari non si accordino circa il
modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed
ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina
la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC).
Eventuali accordi fra comproprietari non vincolano il giudice. E se non v'è
accordo, il giudice decide il modo di scioglimento facendo capo al proprio
apprezzamento. Le sue possibilità di scelta sono limitate tuttavia all'alternativa
di principio fra divisione in natura e messa all'asta. Fissando le modalità d'esecuzione,
comunque sia, egli non è vincolato alle conclusioni delle parti, tranne che
queste abbiano raggiunto un'intesa al proposito o che le loro conclusioni
concordino. L'azione fondata sull'art. 651 CC è, in effetti, un'actio duplex:
tutti i comproprietari sono coinvolti, così come tutti i comproprietari hanno
la facoltà di formulare conclusioni e proposte (I CCA, sentenza inc.11.2012.126
del 17 ottobre 2014, consid. 4 con riferimento; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_197/2017 del 21 luglio 2017 consid. 2).
7.
In concreto i
comproprietari sono discordi sul modo della divisione. Nella misura in cui chiede – in subordine – che gli sia attribuita la proprietà della particella dietro versamento
di fr. 140 430.– alla convenuta, l'appellante avanza tuttavia una proposta inammissibile. Da un lato perché tale modo di divisione
non è previsto dall'art. 651 cpv. 2 CC in caso di disaccordo fra comproprietari
(Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 23 ad art. 651 CC), dall'altro perché tale
domanda è nuova senza essere fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317
cpv. 2 CPC).
8.
Quanto al rimprovero
mosso al Pretore di avere optato per la soluzione auspicata dalla convenuta,
pur non essendo egli vincolato alle proposte delle parti, l'obiezione è inconsistente.
Che il giudice sia libero, entro i limiti posti al suo potere di apprezzamento,
di scegliere fra i modi di divisione contemplati dall'art. 651 cpv. 2 CC ancora
non esclude che la sua opzione possa, per finire, ricadere su una delle
proposte avanzate dall'uno o dall'altro comproprietario. Certo, l'appellante
sembra dolersi che il primo giudice abbia limitato la propria scelta e abbia
escluso l'ipotesi di una licitazione fra comproprietari. Così argomentando,
egli perde di vista però che il Pretore ha scartato simile eventualità perché –
da un lato – essa non risponde alla volontà di nessuno (tant'è che l'attore non
la prospetta neppure in questa sede) e – dall'altro – perché una tale scelta si
sarebbe esaurita verosimilmente nella “partecipazione di un unico concorrente
(l'attore, non emergendo dagli atti un interesse di AO 1 a rilevare l'intera
proprietà del sedime)” (sentenza impugnata, consid. 6). Con siffatta
argomentazione, per altro conforme alla giurisprudenza (I CCA, sentenza inc.
11.2016.116/117 del 19 gennaio 2018, consid. 7), l'appellante non si confronta
nemmeno di scorcio.
9.
Per quanto attiene
alla divisione in natura che AP 1 chiede di attuare sulla base del progetto di
frazionamento allestito dall'ing. R__________ __________ (doc. M), non è vero intanto
che il Pretore ha saltato “a piedi pari” tale possibilità. Il primo giudice ha
illustrato ampiamente i motivi che lo hanno indotto a scartare simile possibilità,
precisando che essa non terrebbe “debitamente conto della quota di un mezzo per
cui AO 1 è proprietaria del fondo (costruzioni comprese)” e risulterebbe
problematica dal profilo personale, “implicando la continuazione di un
rapporto, quello fra gli ex cognati (che si troverebbero ad essere proprietari
confinanti), la cui natura conflittuale può essere ammessa senza particolari
approfondimenti” (sentenza impugnata, pag. 13). Anche al riguardo l'appello
cade dunque nel vuoto.
10.
L'attore si duole che
la vendita del fondo all'incanto con
riparto del provento secondo le quote di valore non tiene conto della
realtà dei fatti e dei rapporti economici tra le parti. Egli chiede pertanto che
la comproprietà sia sciolta in natura, considerando “quanto effettivamente
immesso”.
a) Chiamato
a statuire sul modo della divisione in caso di mancata intesa tra i
comproprietari, il giudice dispone – come detto – di un ampio potere di
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_523/2013 del 14 febbraio 2014, consid. 2 con
riferimenti). Egli non è tenuto a preferire necessariamente la divisione in
natura, per la quale non esiste una priorità assoluta (I CCA, sentenza inc.
11.2009.191
del 6 aprile 2012, consid. 9 con riferimenti; Brunner/ Wichter-mann in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione,
n. 13 ad art. 651). Il giudice decide secondo le circostanze del caso e l'equità,
tenendo conto delle particolarità concrete, in specie della divisibilità del
bene e delle condizioni personali, così come dei bisogni e dei desideri dei
comproprietari (DTF 100 II 193 consid. 2e). Egli sceglie la soluzione che meglio
salvaguardia gli interessi personali e finanziari dei
comproprietari (Perruchoud in: Commentaire
romand, CC II, Basilea 2016, n. 26 ad art. 651). Se la divisione in natura e la
vendita agli incanti hanno effetti pressoché equivalenti per i comproprietari, la
divisione in natura entra in linea di conto solo ove possa attuarsi in maniera
ragionevole e attribuisca a ciascuno la sua
quota (DTF 100 II 193 consid. 2e).
b) Appurata
la divisibilità del fondo senza rischio di notevole deprezzamento (sentenza
impugnata, consid. 4 seg.), come accertato dal perito giudiziario analizzando
il progetto di frazionamento allestito dall'ing. R__________ __________, il
valore del fondo diminuirebbe solo lievemente (dagli attuali fr. 890 000.–
a
fr. 882 350.–: referto, pag. 15 e 18), il primo giudice
avrebbe dovuto quindi interrogarsi sugli effetti che una vendita all'asta o una
divisione in natura della particella n. 930 erano suscettibili di produrre sui
due comproprietari. L'appellante sostiene che la decisione impugnata non tiene
conto delle circostanze legate all'acquisto del fondo, degli investimenti eseguiti
e del fatto che la convenuta non ha partecipato all'edificazione né all'ampliamento
della particella. Da parte sua AO 1 non ha mai contestato le circostanze correlate
all'acquisto della particella n. 930 né la primitiva intenzione di
lasciar costruire ai coniugi AP 1 la loro abitazione su una porzione del fondo,
consentendo a lei – che poi non ha realizzato il progetto – di erigere la
propria su un'altra porzione del terreno. Né essa ha mai contestato di avere
limitato il suo finanziamento all'acquisto per fr. 75 000.– della sua quota (un mezzo) di comproprietà del fondo
originario (1415 m²), il 21 giugno 1993, e di non avere contribuito
finanziariamente né al suo ampliamento di 190 m², il 28 luglio 1993, né all'edificazione
dell'abitazione degli ex coniugi AP 1.
Ciò
posto, l'interesse di AP 1 di ottenere in natura la porzione del fondo su cui
sorge l'ex abitazione coniugale è manifesto. In caso di vendita all'asta egli
rischia – come fa notare nell'appello – di perdere l'immobile che ha
finanziato, mantenuto (assumendo il debito ipotecario che grava unicamente ora la
sua quota di comproprietà) e abitato fino al momento della separazione e che
intende recuperare dopo avere riscattato la quota di un quarto dell'ex moglie nella
causa di divorzio (doc. GG e doc. II).
c) Per quel che concerne AO 1, il Pretore reputa
che una divisione in natura secondo il progetto di frazionamento dell'ing. R__________
__________ sarebbe problematica dal profilo personale, poiché implicherebbe la
continuazione di un rapporto conflittuale tra ex cognati, i quali si
ritroverebbero in un rapporto di vicinato. Non si disconosce che le tensioni
fra le parti possano configurare una circostanza personale di cui il giudice
deve tenere conto per decidere sul modo della divisione (Meier-Hayoz, op. cit., n. 23 ad art. 651
CC). Né l'appellante discute il fatto che i rapporti con la convenuta siano
conflittuali. Se non che, in caso di divisione in natura nulla impedirebbe alla
convenuta di vendere la superficie di terreno che le spetterebbe dal
frazionamento della particella n. 930. La conflittualità tra futuri vicini va
quindi relativizzata.
Per
il Pretore, il conguaglio che AO 1 dovrebbe ricevere (fr. 304 570.–) per bilanciare la propria quota nel caso
di una divisione in natura (fr. 445 000.–,
ovvero la metà del valore del fondo) supererebbe il doppio del valore della
porzione del terreno a lei destinata (fr. 140
430.–) e sarebbe quindi sproporzionato. L'assunto non può essere condiviso.
Contrariamente all'opinione del primo giudice, non si tratta di conguagliare la
convenuta per la differenza dei lotti da attribuire in natura nel senso dell'art.
651.
cpv. 3 CC, bensì – come rileva l'attore – di tenere conto delle
circostanze (testé descritte: consid. b) che hanno condotto all'acquisto, all'ampliamento
e all'edificazione della particella n. 930. Secondo il Pretore i rapporti di
dare e avere tra comproprietari non possono liquidarsi nell'ambito di uno
scioglimento della comproprietà. Come oppone l'appellante, nondimeno, simile
orientamento non è conforme alla giurisprudenza, la quale riconosce a un
comproprietario la possibilità di recuperare le spese e gli investimenti
sostenuti – anche per l'edificazione di uno stabile (DTF 130 III 447 consid.
33) – in misura superiore alla propria quota pur nel quadro di una procedura di
divisione a norma dell'art. 651 CC (cfr. Bohnet,
Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 44 n. 9a con riferimento alla
sentenza del Tribunale federale 5A_62/2015
del 28 aprile 2015, consid. 3.2.1, in: ZBGR/RNRF 98/2017 pag. 339). E
ciò che si tratti di dividere la cosa in natura o di realizzarla all'asta.
d) Tutto
ponderato, pur non trascurando il potenziale vantaggio che potrebbe derivare ai
comproprietari da una licitazione ai pubblici incanti, la quale potrebbe
permettere loro di ottenere maggiori offerte, in concreto gli effetti per le
parti di una vendita all'asta o di una divisione in natura della particella n.
930.
sono lungi dall'essere (pressoché) equivalenti. L'interesse dell'attore di vedersi
assegnare in natura la parte del fondo su cui sorge l'ex abitazione coniugale da
lui finanziata è nella fattispecie di chiara preminenza.
11.
Dovendosi prediligere,
in esito a quanto si è appena visto, la divisione in natura rispetto alla
vendita all'asta, rimangono da vagliare i modi del frazionamento proposto dall'attore
sulla scorta del progetto dell'ing. R__________ __________ (doc. M). Al
riguardo il Pretore, fondandosi sul referto peritale dell'ing. A__________ __________,
ha accertato che il frazionamento comporterebbe la suddivisione della
particella n. 930 in due fondi. L'uno, a est, assegnato all'attore con la
numerazione originaria, avrebbe una superficie di 897 m²
(compresa l'abitazione
e il portico) con un valore di fr. 741 920.–,
di cui fr. 503 000.– per l'edificio e i
fabbricati. L'altro, a ovest, destinato alla convenuta con una nuova
numerazione, avrebbe una superficie di 708 m² (prato), sarebbe gravato di una
servitù di passo veicolare in favore della nuova particella n. 930 (lungo il
tracciato della strada di accesso esistente che dalla pubblica via scende verso
la nuova particella frazionata) e avrebbe un valore di fr. 140 430.– (sentenza impugnata, consid. 4).
a) L'appellante
ribadisce che la divisione in natura (senza conguagli) secondo le modalità descritte
tiene conto “di quanto
effettivamente immesso” e del fatto che la convenuta non
può
vantare economicamente alcun diritto sull'immobile posto sulla particella n.
930, avendo essa unicamente finanziato con fr. 75 000.– l'acquisto del terreno originario (non edificato) di 1415
m². AO 1 non contesta ciò, né revoca
in dubbio che il valore venale della metà della superficie del fondo (708 m²)
sia di fr. 140 430.–, come ha accertato il
perito giudiziario il 9 ottobre 2017 (referto, pag. 18). Tanto meno essa
discute gli intendimenti iniziali delle parti circa i progetti di edificazione
del fondo (cui essa ha, da parte sua, rinunciato) o l'intervenuto ampliamento
della particella (di 190 m²)
o pretende di avere contribuito in qualche modo all'edificazione dello stabile.
L'attribuzione in natura a AP 1 della superficie su cui sorge l'ex abitazione
coniugale come prevede il progetto di frazionamento dell'ing. R__________ __________
merita dunque accoglimento. Essa tiene conto altresì degli impegni presi il 28
luglio 1993, allorché AO 1 ha consentito ad attribuire la “maggior superficie” derivante
dall'accorpamento di 190 m² agli
altri comproprietari qualora non avesse – ciò che non risulta – rifuso la metà
dei relativi costi al momento dello scioglimento della comproprietà (doc. D).
b) La
convenuta obietta che la porzione del fondo a lei destinata sarebbe “invasa”
da un diritto di passo che le precluderebbe “il godimento completo ottimale
della parte risultante tra la strada d'accesso e il mappale 835”. Il
frazionamento comporterebbe dunque, a suo parere, un deprezzamento
significativo e una limitazione delle possibilità di sfruttamento dello
scorporo a lei destinato che non si giustificano alla luce della sua posizione
giuridica e della sua quota di comproprietà di un mezzo.
Quanto
al timore che il diritto di passo limiti le possibilità di sfruttamento della
parte del fondo a lei destinata e comporti una riduzione significativa del suo
valore, l'appellata trascura che – come ha accertato
dal perito giudiziario (referto, pag. 18) – la soluzione
prospettata non impedisce l'edificazione né lo “sfruttamento massimo
ammissibile” della nuova particella di 708 m². L'ing. A__________ __________ ha precisato infatti che
“la superficie abitabile massima consentita di 424.80 m² (708 m² x 0.6) può
facilmente essere edificata sul terreno a sud del diritto di passo” (loc.
cit.). Lo sfruttamento limitato del comparto a nord della prevista servitù (un'area
di 153 m²) è stato considerato dal perito giudiziario, il quale ha ridotto del
25% il valore commerciale della superficie interessata proprio per tenere conto
di tale “leggero peggioramento” (loc. cit.). Riguardo alla pretesa
incompatibilità della soluzione prospettata con la posizione giuridica dell'interessata,
non è il caso di riprendere i motivi che illustrano come l'attribuzione in
natura a AO 1 della superficie inizialmente investita meglio tuteli, nel
complesso, gli interessi (personali e finanziari) dei comproprietari. La
doglianza di lei si rivela dunque infondata.
c) In
definitiva l'appello merita accoglimento, nel senso che la particella n. 930
RFD di __________, sezione di __________, va divisa in natura secondo il
progetto di frazionamento 7 maggio 2012 dell'ing. R__________ __________ (doc.
M). A AP 1 va attribuita in proprietà esclusiva la porzione di terreno delimitata in giallo sulla planimetria
allegata (circa 897 m²), che forma parte integrante del presente
giudizio, mentre a AO 1 va assegnata la porzione segnata in verde (circa 708 m²).
A carico di quest'ultima sarà iscritto un diritto di passo, in favore del fondo
destinato all'attore, sulla striscia di terreno colorata in marrone sulla
planimetria.
12.
Oltre alla divisione
della comproprietà l'appellante postula il versamento di fr. 2891.70 in rifusione
delle spese di patrocinio preprocessuali (memoriale, pag. 2). La richiesta,
dichiarata irricevibile dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.2), è tuttavia
sprovvista di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e va dichiarata
irricevibile.
13.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza pressoché integrale della convenuta (art. 106
cpv. 1 CPC). Ciò giustifica di rinunciare al prelievo della trascurabile quota che
andrebbe a carico dell'appellante e di ridurre lievemente, di conseguenza,
gli oneri processuali a carico dell'appellata. Quest'ultima rifonderà inoltre alla
controparte un'equa indennità per ripetibili. L'indennità per ripetibili dovuta
in esito a un'azione sul modo della divisione (unico oggetto controverso in
appello) va determinata in base al valore della singola quota di comproprietà
(I CCA, sentenza inc. 11.2018.128 del 31 gennaio 2020, consid. 10 con
riferimento), che ammonta in concreto a fr. 445 000.– (la metà di fr. 890 000.–;
sopra, consid. 1).
L'appellante chiede di calcolare
l'indennità sulla base di un valore di fr. 296 920.–
(pari alla differenza tra il valore della quota da lui rivendicata, di fr. 741 920.–, e la metà del valore del fondo, di fr. 445 000.–). La richiesta è legittima (art. 58 cpv.
1.
CPC). Ora, per una causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra
fr. 100 000.– e fr. 500 000.– l'art. 11
cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede
ripetibili in primo grado varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. In appello
le ripetibili sono comprese tra il 30 e il 60% di quelle calcolate per la prima
sede (art. 11 cpv. 2 del citato regolamento). Nella fattispecie il legale dell'attore
è stato agevolato nel redigere il ricorso (18 pagine) dal fatto di conoscere
già appieno la causa, avendo patrocinato AP 1 fin dall'inizio del processo. L'appello
non presentava inoltre particolari difficoltà in fatto e in diritto. Tutto ciò
induce ad applicare le aliquote del 7 e del 30%. Ne discende un'indennità di
fr. 6235.–, cui si aggiungono spese fisse di fr. 375.– secondo l'art. 6
cpv. 1 del citato regolamento e l'IVA, per un totale di fr. 7000.– (arrotondati).
Simile retribuzione può apparire invero elevata (copre l'equivalente di 22 ore
di lavoro remunerate fr. 280.– l'una), ma non denota una “manifesta
sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni eseguite e l'onorario
dovuto in base alla (…) tariffa” (nel senso dell'art. 13 cpv. 1 del
regolamento) che induca a scostarsi da un'indennità per ripetibili calcolata ad
valorem.
14.
L'esito del giudizio
odierno impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili
di primo grado, salvo quelle relative all'azione fondata sull'art. 650 CC – ripartite
a metà dal Pretore – che non sono in discussione in questa sede. Tenuto conto
del rovesciato grado di soccombenza, si giustifica pertanto di addebitare le
spese dell'azione fondata sull'art. 651 CC, non contestate nel loro ammontare,
alla convenuta e di invertire la chiave di riparto (tre quarti e un quarto)
delle spese della procedura di conciliazione che il primo giudice ha stabilito unitariamente
per le due azioni (art. 650 e 651 CC). Coerentemente le ripetibili di primo
grado (non contestate nel loro ammontare) vanno a carico della convenuta.
15.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso su-pera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
1.2 La
comproprietà sulla particella n. 930 RFD di __________, sezione di __________,
è sciolta mediante divisione in natura secondo il progetto di frazionamento 7
maggio 2012 dell'ing. R__________ __________ riprodotto in calce alla presente
sentenza. A AP 1 è attribuita la porzione delimitata in giallo sulla
planimetria (circa 897 m²) e a AO 1 la porzione delimitata in verde (circa 708 m²). A carico di
quest'ultima è costituito un diritto di passo in favore del fondo assegnato a AP
1 sulla striscia di terreno segnata in marrone sulla planimetria.
1.3 Ad
avvenuto passaggio in giudicato dell'odierna sentenza l'ufficiale del registro
fondiario sarà invitato a iscrivere il frazionamento, il nuovo diritto di passo
veicolare e a riportare le iscrizioni esistenti.
3. Le
spese dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, di complessivi fr. 11 970.– (di
cui fr. 4320.– per le spese peritali anticipate dalla convenuta), sono poste a
carico di AO 1, che rifonderà all'attore fr. 2500.– per ripetibili.
4. Le
spese della procedura di conciliazione, di fr. 1500.–, anticipate dall'attore,
sono poste per fr. 1125.– a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello,
ridotte a fr. 7000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte 7000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
–
Pretura del Distretto di Blenio;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa
(ad avvenuto passaggio
in giudicato).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).