11.2018.79
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”
24 aprile 2020Italiano15 min
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1971), cittadini italiani, si sono sposati a __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.79
Lugano
24 aprile 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2018.336
(protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 gennaio 2018
da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. . PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 16 luglio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 6 luglio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1971), cittadini italiani, si sono sposati a __________
il 22 luglio 2006, adottando la separazione
dei beni. Pochi giorni prima essi avevano avuto una figlia, A__________,
nata il 15 luglio 2006. AP 1 inoltre era già madre di An__________ (1993) e C__________ (1996), nati da un precedente
matrimonio. I coniugi non esercitano attività
lucrativa in Svizzera e sono tassati secondo il dispendio.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 24 gennaio 2018 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, AP 1 ha presentato il 4 luglio
2018 un'istanza “supercautelare” per vedersi finanziare le vacanze estive di
quell'anno. In particolare essa ha chiesto “il diritto di usufruire della villa
sita a __________, così come della tenda presso il __________ dal 7 luglio al 31 agosto 2018, di proprietà
del marito”. In subordine essa ha postulato il versamento di € 80 000.– per prendere in locazione, nel medesimo
periodo e nella medesima località, “Villa __________” o, in via ancor più
subordinata, la condanna del marito ad assumere i costi per un suo soggiorno nella
“__________”. Oltre a ciò, essa ha instato perché il marito le erogasse, per quel
medesimo periodo, € 30 000.– mensili per
“spese personali”. In una “memoria difensiva” dello stesso 4 luglio 2018 AO 1
ha offerto alla moglie una somma onnicomprensiva di
fr. 40 000.–.
C. Con decreto cautelare
del 6 luglio 2018 il Pretore ha obbligato AO 1 a versare alla moglie fr. 40 000.– per le vacanze estive del 2018,
stabilendo che la figlia A__________ sarebbe rimasta con la madre dal 7 al 17
luglio e dal 30 luglio al 15 agosto,
mentre sarebbe passata
al padre dal 18 al 29 luglio e dal 16 al 31 agosto. Egli non ha riscosso spese
né ha assegnato ripetibili.
D. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16
luglio 2018 in cui chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di
obbligare il marito a versarle (per luglio e agosto del 2018) € 53 050.– destinati alla locazione della “Villa __________”,
oltre a € 30 000.– mensili per spese
personali. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2018 AO 1 propone di respingere
l'appello. In una replica spontanea del 3 settembre 2018 e in una duplica
spontanea del 19 settembre 2018 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione
coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono
stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di
esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),
essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III
417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di
controversie meramente patrimo-niali, in ogni modo, l'appello è ammissibile
unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità
della pretesa in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla
patrocinatrice dell'istante il 9 luglio 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 16 luglio successivo, l'appello in esame è di
conseguenza ricevibile.
2.
All'appello AP 1
acclude copia di un ordine di pagamento 12 luglio 2018 di € 50 000.– per la locazione dal 15 luglio al 31
agosto 2018 della “Villa __________” a __________, accompagnato da uno scambio
di messaggi elettronici con la sua patrocinatrice correlati a tale operazione. Oltre
a ciò, essa produce un messaggio di posta elettronica 23 agosto 2018 del suo
medico curante (dott. __________ D__________) inerente a una terapia oncologica
in corso. Alle osservazioni del 17 agosto 2018 AO 1 annette, da parte sua, due
dichiarazioni 9 agosto 2018 del “__________” in cui si attesta che quell'estate
AP 1 ha potuto usare una tenda (noleggiata dalla di lei madre) nello stabilimento
(doc. 1) e che il 15 luglio 2018 essa ha organizzato – sempre in quella
struttura – la festa di compleanno di A__________ per una spesa di € 600.– (doc.
2). Il convenuto esibisce altresì un messaggio telefonico del 27 giugno 2018 in
cui la moglie gli chiede denaro per la partecipazione a gare di equitazione (doc.
3), un “curriculum cavaliere” relativo all'istante (doc. 4) e varie offerte
datate 17 agosto 2018 per la locazione di ville a __________ nell'estate del 2018
(doc. 5). Ora, documenti relativi
alla situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella
fattispecie la lite verte su un contributo per vacanze destinato anche alla
figlia. I nuovi documenti vanno pertanto considerati d'ufficio nella misura in
cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
3.
Litigioso rimane, in
questa sede, il contributo del marito per le vacanze estive della moglie e della
figlia nel 2018. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'intera
famiglia soleva trascorrere le ferie nelle residenze secondarie del marito (una
casa a __________, un appartamento a __________, uno a __________) e che non v'era
ragione perché la moglie ne fruisse da sé sola. Per quel che riguarda la
residenza a __________, il primo giudice ha rilevato la “pressoché totale
incertezza (…) sui contorni dell'uso” di quella casa, di modo che non si poteva
impedire al convenuto di usare la sua proprietà durante le ferie. Ciò posto, il
Pretore ha stabilito in fr. 40 000.– il
contributo a carico del marito per le vacanze estive 2018 di moglie e figlia, precisando
che “con quanto ragionevolmente proposto dal marito, la moglie è senz'altro in
condizione di organizzarsi una vacanza adeguata nei periodi a lei assegnati”
(decreto impugnato, pag. 2 seg.).
4.
Dopo un riepilogo
delle vicissitudini che la oppongono al marito, l'appellante si sofferma sull'affidamento
della figlia deciso dal Pretore per le vacanze estive del 2018, lamentando “toni
accusatori e intenti sanzionatori” nei suoi confronti che si sarebbero
concretati nel dispositivo del decreto impugnato. Essa si duole inoltre che il
primo giudice non abbia tenuto conto, nella suddivisione dei periodi di affidamento
della figlia, del suo precario stato di salute (carcinoma ovarico in stadio
avanzato: doc. MMMM) e della necessità per lei di seguire ogni quattro
settimane trattamenti di chemioterapia. Se non che, al riguardo l'appello si
esaurisce in una recriminazione. L'istante ha impugnato unicamente il
dispositivo relativo al contributo per le vacanze estive del 2018, mentre ha
rinunciato ad appellare il dispositivo n. 2 sui periodi di affidamento di A__________
all'uno e all'altro genitore, rilevando che con ogni probabilità la questione
sarebbe stata superata al momento in cui questa Camera se ne fosse occupata. Ciò
è puntualmente avvenuto. Al riguardo non giova dunque attardarsi.
5.
L'appellante contesta
la mancata concessione in uso della villa di famiglia a __________ e della
tenda del “__________”. Essa deplora che il Pretore si sia limitato a considerare
la casa come proprietà del marito, ciò che era fuori dubbio, ma non si sia
pronunciato sulla principale richiesta di giudizio. A parte ciò – essa
soggiunge – la pretesa incertezza “sui contorni dell'uso della casa di __________”
non trova riscontro negli atti, neppure il convenuto avendo mai contestato che
la famiglia fosse solita trascorrervi l'estate. La necessità, dettata dal suo
stato di salute, di mantenere uno stile di vita sereno doveva indurre inoltre
il Pretore ad accogliere la sua richiesta. Così argomentando, tuttavia, l'appellante
riconosce che la questione legata all'uso della villa e della tenda è ormai divenuta
priva di interesse pratico e attuale. Né si ravvisano in concreto i presupposti – neppure adombrati dall'istante
– perché in concreto si esamini “a posteriori” la legittimità del decreto cautelare (cfr. DTF 142 I 143 consid. 1.3.1, 137 I
24.
consid. 1.3.1; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2019.50 del 18 luglio 2019, consid. 2 con richiami). Anche
su tale questione l'appello è superato dagli eventi.
6.
Relativamente all'ammontare
del contributo per le vacanze estive del 2018, l'appellante censura anzitutto
la carente motivazione del decreto impugnato. Al primo giudice essa rimprovera
di essersi limitato ad approvare l'offerta del marito con la giustificazione che
la somma riconosciuta le sarebbe bastata per organizzare una vacanza adeguata nei
periodi a lei assegnati. Il Pretore ha trascurato però, a mente sua, che il
contributo andava stabilito in funzione dell'alto tenore di vita dei coniugi e
non sulla scorta di infondate stime del marito. Per di più, l'istante fa valere
che quel contributo copriva solo il dispendio nelle quattro settimane durante
le quali la figlia le era affidata, senza prevedere una quota per lei stessa nei
periodi in cui essa sarebbe rimasta senza la figlia.
Ciò premesso, l'appellante
quantifica il suo dispendio estivo in
€ 53 050.– (pari al costo sostenuto per la locazione
della “Villa __________” a __________ dal 15 luglio al 31 agosto 2018), cui si
aggiungono spese personali per € 30 000.–.
Il primo importo, essa allega, è commisurato al tenore di vita sostenuto
durante la comunione domestica, quando la famiglia soggiornava in estate nella
villa di via __________ a __________ (sei camere da letto, lavanderia, sei
bagni, piscina e giardino di 2000 m²). Che la pretesa sia congrua si evince, a
suo parere, dalla circostanza che per oggetti di analogo livello l'agenzia
immobiliare __________ di __________ indicava nel dicembre del 2017 un costo
stagionale variante tra € 70 000.– e 180 000.– secondo la vicinanza al mare, gli
arredi, l'ampiezza del giardino e la tipologia della piscina (doc. YY). Per
quanto attiene invece alle “spese personali”, AP 1 assevera che la pretesa è di
gran lunga inferiore al suo abituale tenore di vita, ove appena si consideri
che la famiglia era solita trascorrere due settimane in agosto su un'imbarcazione
presa a nolo dal marito per € 182 000.– (oltre
ai costi per l'equipaggio) e che nel calcolo dovrebbero rientrare anche le
altre spese correnti per sé e la figlia (vitto, automobile, cavalli, cane, telefono
per complessivi fr. 19 000.–), quelle per il personale domestico (almeno fr. 3000.–),
per la locazione di una tenda al “__________” (€ 10
000.–), come pure il costo per la
festa di compleanno di A__________ (€ 15 000.–).
7.
Per quel che è della
motivazione, il decreto impugnato è a dir poco laconico. Sta di fatto che,
comunque sia, non avrebbe più senso chiamare oggi il Pretore a motivare la
stima di quanto AP 1 avrebbe potuto pretendere dal marito per finanziare le
vacanze estive del 2018. Tanto vale giudicare quanto essa ha diritto di
chiedere al marito per la spesa da essa effettivamente sopportata a tal fine.
Ora, agli atti figura copia di un ordine di pagamento 12 luglio 2018 di € 50 000.– per la locazione della “Villa __________”
a __________ dal 15 luglio al 31 agosto 2018. Per le altre spese manca invece ogni
riscontro documentale. Nell'istanza l'interessata giustificava la spesa
prevista tra € 70 000.– e 180 000.– valendosi di un'attestazione dell'agenzia
immobiliare __________ di __________, del dicembre 2017 (doc. YY). Essa
soggiungeva che la famiglia soleva trascorrere l'estate nella villa del marito,
in via __________, una magione dislocata su tre piani e composta di sei camere
da letto, lavanderia, sei bagni e giardino di 2000 m² con piscina.
Nelle sue osservazioni all'appello
il convenuto opponeva che la stima appena citata si riferisce alla locazione
per l'intera stagione (da metà giugno a fine agosto) e riguarda la zona di __________,
più costosa di __________. Inoltre la sua villa era usata dalla famiglia un
mese soltanto (luglio) e si trova “in zona popolare, di fianco ad un grande
posteggio pubblico, di fronte ad un bar (Bar “__________”) di basso livello ed
adiacente ad un condominio popolare di colore rosa, oltre che ad essere a pochi
metri dalla strada provinciale”. Egli adduceva altresì che due (delle sei)
stanze della proprietà si trovano in un seminterrato e servono a ospitare il
personale domestico o parenti, mentre il giardino è di 800 m². Ad ogni buon
conto, egli epilogava, la moglie non poteva rivendicare per le sue sette
settimane di vacanze estive (di cui solo la metà con la figlia) una villa
analoga, che sarebbe del tutto sproporzionata per un adulto e una bambina. Senza
dimenticare del fatto che, come si evince dal doc. 5 di appello, per quel
periodo v'era disponibilità di ville a un prezzo ben più ragionevole.
8.
Con le puntuali
obiezioni del marito l'appellante si confronta poco o punto nella replica
spontanea. Essa si limita a obiettare che il doc. 5 (offerte datate 17 agosto
2018.
per la locazione di ville a __________ nell'estate del 2018) sarebbe stato
“creato ad arte” perché reca la data del 17 agosto 2018, che le abitazioni ivi
proposte non hanno nulla a che vedere con il livello della villa del marito e
che l'assunto di quest'ultimo circa l'uso effettivo e la descrizione dell'immobile
non trova conforto agli atti. Se non che, già davanti al Pretore il marito aveva
esibito altre offerte per dimostrare che la richiesta della moglie era esagerata
(doc. 81). A parte ciò, l'interessata non pretende che il documento appena
menzionato sia inveritiero, né spiega perché il livello delle villette proposte
dal convenuto non sarebbe consono al tenore di vita cui essa era abituata. Tanto
meno essa rende verosimile che i coniugi fossero soliti trascorrere l'intera
estate o per lo meno 45 giorni (il periodo rivendicato per la locazione della
“Villa __________”, dal 15 luglio al 31 agosto 2018) nella villa del marito a __________
invece dei 30 giorni ammessi dal convenuto. Anzi, essa medesima ammetteva che
la famiglia soleva trascorrere due settimane in barca in agosto (replica
spontanea, pag. 6). Ciò posto, essa non può dolersi che il primo giudice le
abbia riconosciuto
fr. 40 000.–, somma riconosciuta dal marito e che copre
in sostanza, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di
provvedimenti cautelari, il costo di un mese di locazione della “Villa __________”.
9.
Nelle circostanze
descritte l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno
seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle
ripetibili, il convenuto postula un'indennità di fr. 4500.– ch'egli calcola sulla
scorta di un valore litigioso di fr. 128 000.– (€ 53 050.– più due volte € 30 000.–). Per costante giurisprudenza di
questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a
protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in cause di
divorzio le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.–
orari: art. 12 del noto regolamento) che un
avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato
analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020,
consid. 9). Nel caso specifico si può presumere che per opporsi, in una
causa già nota, a un appello in cui si riproponevano sostanzialmente le stesse
argomentazioni già sottoposte al Pretore, un patrocinatore conciso e speditivo
non avrebbe impiegato più di una decina d'ore di lavoro, cui si aggiungono le
spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per
complessivi fr. 3300.– arrotondati.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, davanti
al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui non è
divenuto senza interesse, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato
è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3300.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. . .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).