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Decisione

11.2018.79

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie”

24 aprile 2020Italiano15 min

in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1971), cittadini italiani, si sono sposati a __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2018.79

Lugano

24 aprile 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2018.336

(protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 gennaio 2018

da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. . PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 16 luglio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 6 luglio 2018;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1971), cittadini italiani, si sono sposati a __________

il 22 luglio 2006, adottando la separazione

dei beni. Pochi giorni prima essi avevano avuto una figlia, A__________,

nata il 15 luglio 2006. AP 1 inoltre era già madre di An__________ (1993) e C__________ (1996), nati da un precedente

matrimonio. I coniugi non esercitano attività

lucrativa in Svizzera e sono tassati secondo il dispendio.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 24 gennaio 2018 davanti al

Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, AP 1 ha presentato il 4 luglio

2018 un'istanza “supercautelare” per vedersi finanziare le vacanze estive di

quell'anno. In particolare essa ha chiesto “il diritto di usufruire della villa

sita a __________, così come della tenda presso il __________ dal 7 luglio al 31 agosto 2018, di proprie­tà

del marito”. In subordine essa ha postulato il versamento di € 80 000.– per prendere in locazione, nel medesimo

periodo e nella medesima località, “Villa __________” o, in via ancor più

subordinata, la condanna del marito ad assumere i costi per un suo soggiorno nella

“__________”. Oltre a ciò, essa ha instato perché il marito le erogasse, per quel

medesimo periodo, € 30 000.– mensili per

“spese personali”. In una “memoria difensiva” dello stesso 4 luglio 2018 AO 1

ha offerto alla moglie una somma onnicomprensiva di

fr. 40 000.–.

C. Con decreto cautelare

del 6 luglio 2018 il Pretore ha obbligato AO 1 a versare alla moglie fr. 40 000.– per le vacanze estive del 2018,

stabilendo che la figlia A__________ sarebbe rimasta con la madre dal 7 al 17

luglio e dal 30 luglio al 15 agosto,

mentre sarebbe passata

al padre dal 18 al 29 luglio e dal 16 al 31 agosto. Egli non ha riscosso spese

né ha assegnato ripetibili.

D. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16

luglio 2018 in cui chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di

obbligare il marito a versarle (per luglio e agosto del 2018) € 53 050.– destinati alla locazione della “Villa __________”,

oltre a € 30 000.– mensili per spese

personali. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2018 AO 1 propone di respingere

l'appello. In una replica spontanea del 3 settembre 2018 e in una duplica

spontanea del 19 settembre 2018 le parti hanno ribadito le rispettive

posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione

coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono

stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di

esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di

controversie meramente patrimo-niali, in ogni modo, l'appello è ammissibile

unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità

della pretesa in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla

patrocinatrice dell'istante il 9 luglio 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 16 luglio successivo, l'appello in esame è di

conseguenza ricevibile.

2.

All'appello AP 1

acclude copia di un ordine di pagamento 12 luglio 2018 di € 50 000.– per la locazione dal 15 luglio al 31

agosto 2018 della “Villa __________” a __________, accompagnato da uno scambio

di messaggi elettronici con la sua patrocinatrice correlati a tale operazione. Oltre

a ciò, essa produce un messaggio di posta elettronica 23 agosto 2018 del suo

medico curante (dott. __________ D__________) inerente a una terapia oncologica

in corso. Alle osservazioni del 17 agosto 2018 AO 1 annette, da parte sua, due

dichiarazioni 9 agosto 2018 del “__________” in cui si attesta che quell'estate

AP 1 ha potuto usare una tenda (noleggiata dalla di lei madre) nello stabilimento

(doc. 1) e che il 15 luglio 2018 essa ha organizzato – sempre in quella

struttura – la festa di compleanno di A__________ per una spesa di € 600.– (doc.

2). Il convenuto esibisce altresì un messaggio telefonico del 27 giugno 2018 in

cui la moglie gli chiede denaro per la partecipazione a gare di equitazione (doc.

3), un “curriculum cavaliere” relativo all'istante (doc. 4) e varie offerte

datate 17 agosto 2018 per la locazione di ville a __________ nell'estate del 2018

(doc. 5). Ora, documenti relativi

alla situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai

presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella

fattispecie la lite verte su un contributo per vacan­ze destinato anche alla

figlia. I nuovi documenti vanno pertanto considerati d'ufficio nella misura in

cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

3.

Litigioso rimane, in

questa sede, il contributo del marito per le vacanze estive della moglie e della

figlia nel 2018. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'intera

famiglia soleva trascorrere le ferie nelle residenze secondarie del marito (una

casa a __________, un appartamento a __________, uno a __________) e che non v'era

ragione perché la moglie ne fruisse da sé sola. Per quel che riguarda la

residenza a __________, il primo giudice ha rilevato la “pressoché totale

incertezza (…) sui contorni dell'uso” di quella casa, di modo che non si poteva

impedire al convenuto di usare la sua proprietà durante le ferie. Ciò posto, il

Pretore ha stabilito in fr. 40 000.– il

contributo a carico del marito per le vacanze estive 2018 di moglie e figlia, precisan­do

che “con quanto ragionevolmente proposto dal marito, la moglie è senz'altro in

condizione di organizzarsi una vacanza adeguata nei periodi a lei assegnati”

(decreto impugnato, pag. 2 seg.).

4.

Dopo un riepilogo

delle vicissitudini che la oppongono al marito, l'appellante si sofferma sull'affidamento

della figlia deciso dal Preto­re per le vacanze estive del 2018, lamentando “toni

accusatori e intenti sanzionatori” nei suoi confronti che si sarebbero

concretati nel dispositivo del decreto impugnato. Essa si duole inoltre che il

primo giudice non abbia tenuto conto, nella suddivisione dei periodi di affidamento

della figlia, del suo precario stato di salute (carcinoma ovarico in stadio

avanzato: doc. MMMM) e della necessità per lei di seguire ogni quattro

settimane trattamenti di chemioterapia. Se non che, al riguardo l'appello si

esaurisce in una recriminazione. L'istante ha impugnato unicamente il

dispositivo relativo al contributo per le vacanze estive del 2018, mentre ha

rinunciato ad appellare il dispositivo n. 2 sui periodi di affidamento di A__________

al­l'uno e all'altro genitore, rilevando che con ogni probabilità la questione

sarebbe stata superata al momento in cui questa Camera se ne fosse occupata. Ciò

è puntualmente avvenuto. Al riguardo non giova dunque attardarsi.

5.

L'appellante contesta

la mancata concessione in uso della villa di famiglia a __________ e della

tenda del “__________”. Essa deplora che il Pretore si sia limitato a considerare

la casa come proprietà del marito, ciò che era fuori dubbio, ma non si sia

pronunciato sulla principale richiesta di giudizio. A parte ciò – essa

soggiunge – la pretesa incertezza “sui contorni dell'uso della casa di __________”

non trova riscontro negli atti, neppure il convenuto avendo mai contestato che

la famiglia fosse solita trascorrervi l'estate. La necessità, dettata dal suo

stato di salute, di mantenere uno stile di vita sereno doveva indurre inoltre

il Pretore ad accogliere la sua richiesta. Così argomentando, tuttavia, l'appellante

riconosce che la questione legata all'uso della villa e della tenda è ormai divenuta

priva di interesse pratico e attuale. Né si ravvisano in concreto i presupposti – neppure adombrati dall'istante

– perché in concreto si esamini “a posteriori” la legittimità del decreto cautelare (cfr. DTF 142 I 143 consid. 1.3.1, 137 I

24.

consid. 1.3.1; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2019.50 del 18 luglio 2019, consid. 2 con richia­mi). Anche

su tale questione l'appello è superato dagli eventi.

6.

Relativamente all'ammontare

del contributo per le vacanze esti­ve del 2018, l'appellante censura anzitutto

la carente motivazio­ne del decreto impugnato. Al primo giudice essa rimprovera

di essersi limitato ad approvare l'offerta del marito con la giustificazione che

la somma riconosciuta le sarebbe bastata per organizzare una vacanza adeguata nei

periodi a lei assegnati. Il Pretore ha trascurato però, a mente sua, che il

contributo anda­va stabilito in funzione dell'alto tenore di vita dei coniugi e

non sulla scorta di infondate stime del marito. Per di più, l'istante fa valere

che quel contributo copriva solo il dispendio nelle quattro settimane durante

le quali la figlia le era affidata, senza prevedere una quota per lei stessa nei

periodi in cui essa sarebbe rimasta senza la figlia.

Ciò premesso, l'appellante

quantifica il suo dispendio estivo in

€ 53 050.– (pari al costo sostenuto per la locazione

della “Villa __________” a __________ dal 15 luglio al 31 agosto 2018), cui si

aggiungono spese personali per € 30 000.–.

Il primo importo, essa allega, è commisurato al tenore di vita sostenuto

durante la comunione domestica, quando la famiglia soggiornava in estate nella

villa di via __________ a __________ (sei camere da letto, lavanderia, sei

bagni, piscina e giardino di 2000 m²). Che la pretesa sia congrua si evince, a

suo parere, dalla circostanza che per oggetti di analogo livello l'agenzia

immobiliare __________ di __________ indicava nel dicembre del 2017 un costo

stagionale variante tra € 70 000.– e 180 000.– secondo la vicinanza al ma­re, gli

arredi, l'ampiezza del giardino e la tipologia della piscina (doc. YY). Per

quanto attiene invece alle “spese personali”, AP 1 assevera che la pretesa è di

gran lunga inferiore al suo abituale tenore di vita, ove appena si consideri

che la famiglia era solita trascorrere due settimane in agosto su un'imbarcazione

presa a nolo dal marito per € 182 000.– (oltre

ai costi per l'equipaggio) e che nel calcolo dovrebbero rientrare anche le

altre spese correnti per sé e la figlia (vitto, automobile, cavalli, cane, telefono

per complessivi fr. 19 000.–), quelle per il personale domestico (alme­no fr. 3000.–),

per la locazione di una tenda al “__________” (€ 10

000.–), come pure il costo per la

festa di compleanno di A__________ (€ 15 000.–).

7.

Per quel che è della

motivazione, il decreto impugnato è a dir poco laconico. Sta di fatto che,

comunque sia, non avrebbe più senso chiamare oggi il Pretore a motivare la

stima di quanto AP 1 avrebbe potuto pretendere dal marito per finanziare le

vacanze estive del 2018. Tanto vale giudicare quanto essa ha diritto di

chiedere al marito per la spesa da essa effettivamente sopportata a tal fine.

Ora, agli atti figura copia di un ordine di pagamento 12 luglio 2018 di € 50 000.– per la locazione della “Villa __________”

a __________ dal 15 luglio al 31 agosto 2018. Per le altre spese manca invece ogni

riscontro documentale. Nell'istanza l'interessata giustificava la spesa

prevista tra € 70 000.– e 180 000.– valendosi di un'attestazione del­l'agenzia

immobiliare __________ di __________, del dicembre 2017 (doc. YY). Essa

soggiungeva che la famiglia soleva trascorrere l'estate nella villa del marito,

in via __________, una magione dislocata su tre piani e composta di sei camere

da letto, lavanderia, sei bagni e giardino di 2000 m² con piscina.

Nelle sue osservazioni all'appello

il convenuto opponeva che la stima appena citata si riferisce alla locazione

per l'intera stagione (da metà giugno a fine agosto) e riguarda la zona di __________,

più costosa di __________. Inoltre la sua villa era usata dalla famiglia un

mese soltanto (luglio) e si trova “in zona popolare, di fianco ad un grande

posteggio pubblico, di fronte ad un bar (Bar “__________”) di basso livello ed

adiacente ad un condominio popolare di colore rosa, oltre che ad essere a pochi

metri dalla strada provinciale”. Egli adduceva altresì che due (delle sei)

stanze della proprietà si trovano in un seminterrato e servono a ospitare il

personale domestico o parenti, mentre il giardino è di 800 m². Ad ogni buon

conto, egli epilogava, la moglie non poteva rivendicare per le sue sette

settimane di vacanze estive (di cui solo la metà con la figlia) una villa

analoga, che sarebbe del tutto sproporzionata per un adulto e una bambina. Senza

dimenticare del fatto che, come si evince dal doc. 5 di appello, per quel

periodo v'era disponibilità di ville a un prezzo ben più ragionevole.

8.

Con le puntuali

obiezioni del marito l'appellante si confronta poco o punto nella replica

spontanea. Essa si limita a obiettare che il doc. 5 (offerte datate 17 agosto

2018.

per la locazione di ville a __________ nell'estate del 2018) sarebbe stato

“creato ad arte” perché reca la data del 17 agosto 2018, che le abitazioni ivi

proposte non hanno nulla a che vedere con il livello della villa del marito e

che l'assunto di quest'ultimo circa l'uso effettivo e la descrizione dell'immobile

non trova conforto agli atti. Se non che, già davanti al Pretore il marito aveva

esibito altre offerte per dimostrare che la richiesta della moglie era esagerata

(doc. 81). A parte ciò, l'interessata non pretende che il documento appena

menzionato sia inveritiero, né spiega perché il livello delle villette proposte

dal convenuto non sarebbe consono al tenore di vita cui essa era abituata. Tanto

meno essa rende verosimile che i coniugi fossero soliti trascorrere l'intera

estate o per lo meno 45 giorni (il periodo rivendicato per la locazione del­la

“Villa __________”, dal 15 luglio al 31 agosto 2018) nella villa del marito a __________

invece dei 30 giorni ammessi dal convenuto. Anzi, essa medesima ammetteva che

la famiglia soleva trascorrere due settimane in barca in agosto (replica

spontanea, pag. 6). Ciò posto, essa non può dolersi che il primo giudice le

abbia riconosciuto

fr. 40 000.–, somma riconosciuta dal marito e che copre

in sostanza, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di

provvedimenti cautelari, il costo di un mese di locazione della “Villa __________”.

9.

Nelle circostanze

descritte l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno

seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle

ripetibili, il convenuto postula un'indennità di fr. 4500.– ch'egli calcola sulla

scorta di un valore litigioso di fr. 128 000.– (€ 53 050.– più due volte € 30 000.–). Per costante giurisprudenza di

questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a

protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in cause di

divorzio le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.–

orari: art. 12 del noto regolamento) che un

avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato

analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020,

consid. 9). Nel caso specifico si può presumere che per opporsi, in una

causa già nota, a un appello in cui si riproponevano sostanzialmente le stesse

argomentazioni già sottoposte al Pretore, un patrocinatore conciso e speditivo

non avrebbe impiegato più di una decina d'ore di lavoro, cui si aggiungono le

spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per

complessivi fr. 3300.– arrotondati.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, davanti

al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui non è

divenuto senza interesse, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato

è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3300.–

per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. . .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).