Lexipedia

Decisione

11.2018.82

Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori: spese e ripetibili

23 dicembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa CA.2018.73 (ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori: iscrizione provvisoria)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 22 febbraio 2018 dall'

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 7 agosto 2018 presentato

dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 luglio 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Dal novembre del 2015 all'ottobre

del 2017 l'CO 1 ha eseguito lavori edili per complessivi fr. 263 242.44 (IVA compresa) in un immobile

situato sulle particelle n. 1506 e 3007 RFD di __________, appartenenti alla RE

1. L'impresa ha inviato alla proprietaria il 30 gennaio 2018 un estratto

conto dal quale risulta uno scoperto di complessivi fr. 69 546.60. Tale importo è rimasto impagato.

B. Il 22 febbraio 2018 l'CO

Considerandi

1.

ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Luga­no, sezio-ne 1,

postulando l'iscrizione provvisoria sulle

particelle n. 1506 e

3007, già in via cautelare e

senza contraddittorio, di un'ipoteca legale

collettiva degli artigiani e imprenditori per fr. 69 546.60

con interes­si al 5% dal 1° dicembre 2017. In subordine essa ha proposto di iscrivere provvisoriamente un'ipoteca

legale di fr. 68 100.– con interessi al 5% dal 1° dicembre

2017.

sulla particella n. 1506 e un'ipoteca legale di fr. 15 355.90 con interessi al 5% dal 1° dicembre 2017

sulla particella n. 3007. Mediante decreto cautelare di quello stesso giorno,

emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta in

via principale.

C. Nelle sue

osservazioni del 13 marzo 2018 la RE 1 non si è opposta all'iscrizione

provvisoria delle ipoteche legali, dichiarando nondimeno di contestare il

credito fatto valere dall'istante e riservandosi “di dimostrare nella causa di

merito la sua inesisten­za”. In una replica spontanea del 27 marzo 2018 l'CO 1 ha

ribadito la propria domanda, instando perché il riparto delle spese processuali

fosse rinviato al giudizio di merito, subordinatamente perché spese e

ripetibili fossero poste a carico della convenuta. In una duplica spontanea del

29.

marzo 2018 la convenuta ha concluso per l'addebito di tutte le spese

giudiziarie all'istante.

D. Statuendo il 31

luglio 2018, il Pretore ha accolto l'istanza, nel

senso che ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale collettiva decretata il 22 febbraio

2018.

senza contraddittorio e ha impartito all'CO 1 un termine di

30.

giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del­la convenuta, tenuta a rifondere all'istante

fr. 2800.– per ripetibili.

E. Contro

il dispositivo sulle spese e le ripetibili appena citato la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2018 per ottenere che il

Dispositivo

dispositivo in questione sia riformato nel senso di addebitare le spese

processuali all'istante e di obbligare quest'ultima a rifonderle fr. 2800.– per

ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 agosto 2018 l'CO 1 propone di

respingere il reclamo.

in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di

una sentenza ema­nata – come in concreto – con

la procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC) è impugnabile a

titolo indipendente con reclamo entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata

notificata alla legale della convenuta il 2 agosto 2018

(tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Presentato il 7

agosto 2018, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2. Al

reclamo e alle osservazioni le parti accludono copia dei memoriali da loro inoltrati

al Pretore. Tali atti figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio a questa Camera

dalla Pretura, compreso l'inc. CA.2018.73 relativo alla richiesta “supercautelare”.

In tali circostanze giova procedere senza indugio alla trattazione del reclamo.

3. Nella

sentenza impugnata il Pretore, accertato che la convenuta non si opponeva all'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale, ha confermato il provvedimento cautelare decretato senza contraddittorio. Quanto alle spese processuali, egli ha considerato la

convenuta acquiescente, e quindi soccombente, onde l'addebito alla stessa delle spese processuali per complessivi fr. 250.–, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2800.– per ripetibili.

4. La

reclamante invoca una sentenza del 3 febbraio 1999 in cui questa Camera ha ritenuto

che il proprietario di un fondo, il quale riconosca il diritto dell'artigiano

o imprenditore all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, non può ritenersi

per ciò solo soccombente (inc. 11.1997.133). Essa ricorda

inoltre di avere rinunciato a contestare partitamente il credito vantato dell'istante,

poiché consapevole di “poter[ne] dimostrare l'infondatezza solo nel merito”. Considerato

che i presupposti per l'iscrizione provvisoria erano adempiuti, essa riconosce

di non essersi opposta al provvedimento, ma sottolinea di non averne nemme­no ammesso

la legittimità, riservandosi di sollevare tutte le sue obiezioni e

contestazioni nella procedura di iscrizione definitiva. A suo avviso, pertanto,

nelle condizioni descritte le spese processuali e le ripetibili devono rimanere

a carico dell'istante.

5. Nel caso in esame risulta

in effetti che la RE 1 ha contestato

il credito fatto valere dall'istante, ma che non si è opposta all'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale perché “allo stadio cautelare non è possibile procedere con

una contestazione adeguata della pretesa avanzata” (osservazioni del 13 marzo

2018, pag. 2 e 3). Ora, che un convenuto acquiescente debba sopportare per

principio le spese giudiziarie è pacifico (art. 106 cpv. 1 terza frase CPC). È

indubbio altresì che l'acquiescenza consiste

in un atto unilaterale con cui una parte riconosce la fondatezza delle pretese

avversarie e aderisce alle relative conclusioni (sentenza del Tribunale

federale 5A_667/2018 del 2 aprile 2019 consid. 3.2, in:

RSPC 2019 pag. 360). La questione è di sapere se nella fattispecie si

ravvisi una vera e propria acquiescenza.

a) Sotto l'egida del previgente Codice di

procedura civile ticine­se la prassi di questa Camera era quella per cui il

proprietario di un fondo che riconosceva il diritto di un artigiano o di un imprenditore

all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere

da costui a sostegno della pretesa, non era considerato soccombente. Le spese

processuali e le ripetibili inerenti alla procedura di iscrizione provvisoria rimanevano

quindi a carico dell'artigiano o imprenditore, il qua­le poteva chiederne la

rifusione nella procedura di iscrizione definitiva dell'ipoteca (Rep. 1985 pag.

120 consid. 2; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.133 del 27

aprile 2011 consid. 10). Il Tribunale federale ha definito simile modo di

procedere non arbitrario, non essendo insostenibile “che una parte, che ammette

il diritto della controparte a una garanzia provvisoria non abbia a sopportare

spese e ripetibili fino a definizione della lite” (sentenza P.498/84 del 1°

ottobre 1984 consid. 3, non pubblicato in DTF 110 Ia 98). Tale soluzione era

condivisa anche da Steinauer (in:

BR/DC 1986 pag. 69).

b) Nella

fattispecie, come si è visto, la convenuta ha riconosciu-to il diritto dell'istante all'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere a sostegno

della pretesa, tant'è che all'CO 1 il Pretore ha assegna­to un termine per promuovere l'azione volta

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. L'agire della ditta convenuta

nemme­no denota l'intenzione di porre fine al processo, conformandosi alla

richiesta dell'istante nel merito, senza sollevare eccezioni né obiezioni. Anzi, la RE 1 si è riservata di sollevare le proprie obiezioni

e contestazioni nella procedura d'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Tale posizione

non configura acquiescenza a norma dell'art. 241 CPC. La convenuta non

può perciò definirsi soccombente (nello stes­so

senso: III CCA, sentenza inc. 13.2011.37 del 28 luglio 2011). In frangenti

del genere si giustifica di porre le spese relative alla procedura di

iscrizione provvisoria a carico dell'istante, riservata una diversa decisione

in esito alla sentenza di merito. Non dovesse l'istante promuovere la causa di

merito, la decisione provvisoria sulle spese giudiziarie diventerà definitiva

con la decorrenza infruttuosa del termine entro cui introdurre la causa di merito (per analogia: RtiD I-2017 pag.

692 n. 23c). La prassi di questa Camera è quindi coerente.

6. Nelle osservazioni al reclamo l'istante

richiama l'opinione di Trezzini,

il quale dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero

non reputa “convincente” la prassi testé riassunta, la quale disattenderebbe “il

principio per cui il giudice cautelare, se è chiamato ad attribuire le spese

giudiziarie, deve fondarsi sull'oggetto litigioso dedotto in quel procedimento,

che per definizione è provvisorio e che potrà essere corretto dal giudice del

merito, a dipendenza dell'esito di quel procedimento”. Per quell'autore, nell'ipotesi

in cui il proprietario di un fondo riconosca il diritto all'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere dall'artigiano

o imprenditore, occorre far capo tutt'al più all'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, stando

al quale il giudice può suddividere le spese giudiziarie secondo equità se

circostanze speciali fanno apparire iniquo un riparto secondo il precetto della

soccombenza (Provvedimenti cautelari, Lugano 2015, pag. 113 n. 321 e 322).

a) La

questione potrebbe indurre a domandarsi se in realtà le spese processuali e le ripetibili correlate

all'iscrizione provvisoria di ipoteche legali di artigiani e imprenditori non vadano

poste sempre e di regola a carico dell'istante, come prospet­ta Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 516

n. 1407). Tale è la prassi, del resto, in vari Cantoni (Zurigo:

sentenza del Tribunale commerciale HE190057-O del 20 marzo 2019; Vallese:

sentenza del Tribunale cantonale del 9 settembre 2015 in: RVJ 2016 pag.

133; Grigioni: sentenze del Tribunale cantonale ERZ 13 131 del 13 settembre

2013 e ERZ 13 205 del 19 agosto 2013). Nella fattispecie l'interrogativo può

rimanere irrisolto. Ai fini del presente giudizio basti considerare che tale

modo di procedere si giustifica per lo meno nel caso in cui il convenuto si

limiti ad accettare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, senza

riconoscere il credito dell'istante.

b) Si

volesse anche partire dall'idea – con il menzionato autore – che consentire all'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori raffiguri un

atto di acquiescen­za pur senza riconoscere la pretesa dell'istante, ciò non

giustificherebbe ancora l'addebito delle spese e delle ripetibili al

proprietario del fondo in virtù dell'art. 106 cpv. 1 terza frase CPC. Qualora

l'artigiano o l'imprenditore non intentasse

l'azione

volta all'iscrizione definitiva non sarebbe equo, in effetti, imporre al proprietario

del fondo che con il suo comportamento ha inteso accelerare i tempi del

processo l'obbligo di attivarsi per recuperare le spese e le ripetibili dovute

all'iscrizione provvisoria, sempre che tali somme possano ancora essere

recuperate. Si considerasse pure soccombente il proprietario del fondo, perciò,

sussistono fondate ragioni in un caso come quello specifico per far capo al­l'art.

107 cpv. 1 lett. f CPC e lasciare le spese dell'iscrizione provvisoria a carico

dell'artigiano o imprenditore, il quale potrà chiederne il rimborso nella causa

volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Lo stesso autore citato dianzi richiama

per altro l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC e il principio di equità cui si

ispira tale norma, ma nella sentenza impugnata il Pretore non ne fa alcun

cenno.

7. Se ne conclude che, in

definitiva, il reclamo della convenuta merita accoglimento e che il dispositivo

sugli oneri della decisione impugnata va riformato nel senso che le spese processuali di fr. 250.–

rimangono provvisoriamente a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla

convenuta fr. 2800.– per ripetibili, riservato un diverso riparto di spese

e ripetibili in esito alla decisione sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale.

8. Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante

rifonderà inoltre alla reclamante un'adeguata

indennità per ripetibili.

9. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a

questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto, nel

senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono

poste provvisoriamente a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr.

2800.– per ripetibili, riservato un diverso riparto di spese e ripetibili in

esito alla decisione sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

2. Le

spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a

carico dell'CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).