11.2018.82
Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori: spese e ripetibili
23 dicembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.82
Lugano
23 dicembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2018.73 (ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori: iscrizione provvisoria)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 22 febbraio 2018 dall'
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 7 agosto 2018 presentato
dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 luglio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Dal novembre del 2015 all'ottobre
del 2017 l'CO 1 ha eseguito lavori edili per complessivi fr. 263 242.44 (IVA compresa) in un immobile
situato sulle particelle n. 1506 e 3007 RFD di __________, appartenenti alla RE
1. L'impresa ha inviato alla proprietaria il 30 gennaio 2018 un estratto
conto dal quale risulta uno scoperto di complessivi fr. 69 546.60. Tale importo è rimasto impagato.
B. Il 22 febbraio 2018 l'CO
Considerandi
1.
ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 1,
postulando l'iscrizione provvisoria sulle
particelle n. 1506 e
3007, già in via cautelare e
senza contraddittorio, di un'ipoteca legale
collettiva degli artigiani e imprenditori per fr. 69 546.60
con interessi al 5% dal 1° dicembre 2017. In subordine essa ha proposto di iscrivere provvisoriamente un'ipoteca
legale di fr. 68 100.– con interessi al 5% dal 1° dicembre
2017.
sulla particella n. 1506 e un'ipoteca legale di fr. 15 355.90 con interessi al 5% dal 1° dicembre 2017
sulla particella n. 3007. Mediante decreto cautelare di quello stesso giorno,
emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta in
via principale.
C. Nelle sue
osservazioni del 13 marzo 2018 la RE 1 non si è opposta all'iscrizione
provvisoria delle ipoteche legali, dichiarando nondimeno di contestare il
credito fatto valere dall'istante e riservandosi “di dimostrare nella causa di
merito la sua inesistenza”. In una replica spontanea del 27 marzo 2018 l'CO 1 ha
ribadito la propria domanda, instando perché il riparto delle spese processuali
fosse rinviato al giudizio di merito, subordinatamente perché spese e
ripetibili fossero poste a carico della convenuta. In una duplica spontanea del
29.
marzo 2018 la convenuta ha concluso per l'addebito di tutte le spese
giudiziarie all'istante.
D. Statuendo il 31
luglio 2018, il Pretore ha accolto l'istanza, nel
senso che ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale collettiva decretata il 22 febbraio
2018.
senza contraddittorio e ha impartito all'CO 1 un termine di
30.
giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante
fr. 2800.– per ripetibili.
E. Contro
il dispositivo sulle spese e le ripetibili appena citato la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2018 per ottenere che il
Dispositivo
dispositivo in questione sia riformato nel senso di addebitare le spese
processuali all'istante e di obbligare quest'ultima a rifonderle fr. 2800.– per
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 agosto 2018 l'CO 1 propone di
respingere il reclamo.
in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di
una sentenza emanata – come in concreto – con
la procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC) è impugnabile a
titolo indipendente con reclamo entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata
notificata alla legale della convenuta il 2 agosto 2018
(tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Presentato il 7
agosto 2018, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2. Al
reclamo e alle osservazioni le parti accludono copia dei memoriali da loro inoltrati
al Pretore. Tali atti figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio a questa Camera
dalla Pretura, compreso l'inc. CA.2018.73 relativo alla richiesta “supercautelare”.
In tali circostanze giova procedere senza indugio alla trattazione del reclamo.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore, accertato che la convenuta non si opponeva all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale, ha confermato il provvedimento cautelare decretato senza contraddittorio. Quanto alle spese processuali, egli ha considerato la
convenuta acquiescente, e quindi soccombente, onde l'addebito alla stessa delle spese processuali per complessivi fr. 250.–, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2800.– per ripetibili.
4. La
reclamante invoca una sentenza del 3 febbraio 1999 in cui questa Camera ha ritenuto
che il proprietario di un fondo, il quale riconosca il diritto dell'artigiano
o imprenditore all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, non può ritenersi
per ciò solo soccombente (inc. 11.1997.133). Essa ricorda
inoltre di avere rinunciato a contestare partitamente il credito vantato dell'istante,
poiché consapevole di “poter[ne] dimostrare l'infondatezza solo nel merito”. Considerato
che i presupposti per l'iscrizione provvisoria erano adempiuti, essa riconosce
di non essersi opposta al provvedimento, ma sottolinea di non averne nemmeno ammesso
la legittimità, riservandosi di sollevare tutte le sue obiezioni e
contestazioni nella procedura di iscrizione definitiva. A suo avviso, pertanto,
nelle condizioni descritte le spese processuali e le ripetibili devono rimanere
a carico dell'istante.
5. Nel caso in esame risulta
in effetti che la RE 1 ha contestato
il credito fatto valere dall'istante, ma che non si è opposta all'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale perché “allo stadio cautelare non è possibile procedere con
una contestazione adeguata della pretesa avanzata” (osservazioni del 13 marzo
2018, pag. 2 e 3). Ora, che un convenuto acquiescente debba sopportare per
principio le spese giudiziarie è pacifico (art. 106 cpv. 1 terza frase CPC). È
indubbio altresì che l'acquiescenza consiste
in un atto unilaterale con cui una parte riconosce la fondatezza delle pretese
avversarie e aderisce alle relative conclusioni (sentenza del Tribunale
federale 5A_667/2018 del 2 aprile 2019 consid. 3.2, in:
RSPC 2019 pag. 360). La questione è di sapere se nella fattispecie si
ravvisi una vera e propria acquiescenza.
a) Sotto l'egida del previgente Codice di
procedura civile ticinese la prassi di questa Camera era quella per cui il
proprietario di un fondo che riconosceva il diritto di un artigiano o di un imprenditore
all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere
da costui a sostegno della pretesa, non era considerato soccombente. Le spese
processuali e le ripetibili inerenti alla procedura di iscrizione provvisoria rimanevano
quindi a carico dell'artigiano o imprenditore, il quale poteva chiederne la
rifusione nella procedura di iscrizione definitiva dell'ipoteca (Rep. 1985 pag.
120 consid. 2; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.133 del 27
aprile 2011 consid. 10). Il Tribunale federale ha definito simile modo di
procedere non arbitrario, non essendo insostenibile “che una parte, che ammette
il diritto della controparte a una garanzia provvisoria non abbia a sopportare
spese e ripetibili fino a definizione della lite” (sentenza P.498/84 del 1°
ottobre 1984 consid. 3, non pubblicato in DTF 110 Ia 98). Tale soluzione era
condivisa anche da Steinauer (in:
BR/DC 1986 pag. 69).
b) Nella
fattispecie, come si è visto, la convenuta ha riconosciu-to il diritto dell'istante all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere a sostegno
della pretesa, tant'è che all'CO 1 il Pretore ha assegnato un termine per promuovere l'azione volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. L'agire della ditta convenuta
nemmeno denota l'intenzione di porre fine al processo, conformandosi alla
richiesta dell'istante nel merito, senza sollevare eccezioni né obiezioni. Anzi, la RE 1 si è riservata di sollevare le proprie obiezioni
e contestazioni nella procedura d'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Tale posizione
non configura acquiescenza a norma dell'art. 241 CPC. La convenuta non
può perciò definirsi soccombente (nello stesso
senso: III CCA, sentenza inc. 13.2011.37 del 28 luglio 2011). In frangenti
del genere si giustifica di porre le spese relative alla procedura di
iscrizione provvisoria a carico dell'istante, riservata una diversa decisione
in esito alla sentenza di merito. Non dovesse l'istante promuovere la causa di
merito, la decisione provvisoria sulle spese giudiziarie diventerà definitiva
con la decorrenza infruttuosa del termine entro cui introdurre la causa di merito (per analogia: RtiD I-2017 pag.
692 n. 23c). La prassi di questa Camera è quindi coerente.
6. Nelle osservazioni al reclamo l'istante
richiama l'opinione di Trezzini,
il quale dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero
non reputa “convincente” la prassi testé riassunta, la quale disattenderebbe “il
principio per cui il giudice cautelare, se è chiamato ad attribuire le spese
giudiziarie, deve fondarsi sull'oggetto litigioso dedotto in quel procedimento,
che per definizione è provvisorio e che potrà essere corretto dal giudice del
merito, a dipendenza dell'esito di quel procedimento”. Per quell'autore, nell'ipotesi
in cui il proprietario di un fondo riconosca il diritto all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere dall'artigiano
o imprenditore, occorre far capo tutt'al più all'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, stando
al quale il giudice può suddividere le spese giudiziarie secondo equità se
circostanze speciali fanno apparire iniquo un riparto secondo il precetto della
soccombenza (Provvedimenti cautelari, Lugano 2015, pag. 113 n. 321 e 322).
a) La
questione potrebbe indurre a domandarsi se in realtà le spese processuali e le ripetibili correlate
all'iscrizione provvisoria di ipoteche legali di artigiani e imprenditori non vadano
poste sempre e di regola a carico dell'istante, come prospetta Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 516
n. 1407). Tale è la prassi, del resto, in vari Cantoni (Zurigo:
sentenza del Tribunale commerciale HE190057-O del 20 marzo 2019; Vallese:
sentenza del Tribunale cantonale del 9 settembre 2015 in: RVJ 2016 pag.
133; Grigioni: sentenze del Tribunale cantonale ERZ 13 131 del 13 settembre
2013 e ERZ 13 205 del 19 agosto 2013). Nella fattispecie l'interrogativo può
rimanere irrisolto. Ai fini del presente giudizio basti considerare che tale
modo di procedere si giustifica per lo meno nel caso in cui il convenuto si
limiti ad accettare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, senza
riconoscere il credito dell'istante.
b) Si
volesse anche partire dall'idea – con il menzionato autore – che consentire all'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori raffiguri un
atto di acquiescenza pur senza riconoscere la pretesa dell'istante, ciò non
giustificherebbe ancora l'addebito delle spese e delle ripetibili al
proprietario del fondo in virtù dell'art. 106 cpv. 1 terza frase CPC. Qualora
l'artigiano o l'imprenditore non intentasse
l'azione
volta all'iscrizione definitiva non sarebbe equo, in effetti, imporre al proprietario
del fondo che con il suo comportamento ha inteso accelerare i tempi del
processo l'obbligo di attivarsi per recuperare le spese e le ripetibili dovute
all'iscrizione provvisoria, sempre che tali somme possano ancora essere
recuperate. Si considerasse pure soccombente il proprietario del fondo, perciò,
sussistono fondate ragioni in un caso come quello specifico per far capo all'art.
107 cpv. 1 lett. f CPC e lasciare le spese dell'iscrizione provvisoria a carico
dell'artigiano o imprenditore, il quale potrà chiederne il rimborso nella causa
volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Lo stesso autore citato dianzi richiama
per altro l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC e il principio di equità cui si
ispira tale norma, ma nella sentenza impugnata il Pretore non ne fa alcun
cenno.
7. Se ne conclude che, in
definitiva, il reclamo della convenuta merita accoglimento e che il dispositivo
sugli oneri della decisione impugnata va riformato nel senso che le spese processuali di fr. 250.–
rimangono provvisoriamente a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla
convenuta fr. 2800.– per ripetibili, riservato un diverso riparto di spese
e ripetibili in esito alla decisione sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale.
8. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante
rifonderà inoltre alla reclamante un'adeguata
indennità per ripetibili.
9. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a
questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, nel
senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono
poste provvisoriamente a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr.
2800.– per ripetibili, riservato un diverso riparto di spese e ripetibili in
esito alla decisione sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
2. Le
spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a
carico dell'CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).