11.2018.83
Protezione dell'unione coniugale: modifica di assetto cautelare relativo all'affidamento del figlio
20 dicembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.83
11.2018.84
Lugano
20 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2017.26 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 21 agosto 2017 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 10 agosto 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 20 luglio 2018 (inc. 11.2018.83) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2018.84);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1992) e AP 1 (1992)
si sono sposati a __________ il 28 settembre 2012. La sposa era già madre di
S__________, nata il 28 dicembre 2010 da una precedente relazione. Dal matrimonio
è nato E__________, il 13 marzo 2013. Il marito lavora come assistente di volo per
la __________ SA di __________. La moglie, casalinga, non ha svolto attività
lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nell'autunno
del 2014, quando
AO 1 ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi nell'appartamento
dei genitori a __________.
B. Una
procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 5 febbraio 2015 da AO 1 davanti
al Pretore del Distretto di Vallemaggia è terminata il 9 novembre 2015 con un
accordo parziale, omologato seduta stante. In virtù di tale accordo il figlio è
stato affidato “provvisoriamente” al padre con esercizio congiunto dell'autorità
parentale e diritto di visita materno “da rendere sempre più ampio”, fissato in
un giorno la settimana il mercoledì dalle ore 11.00 fino alle 21.00, ogni due
fine settimana dalle ore 19.00 del venerdì fino alle 19.00 della domenica e a
Natale dal 23 dicembre (alle ore 19.00) fino al 30 dicembre (stessa ora). I
contributi di mantenimento per la moglie e la partecipazione di quest'ultima al
mantenimento del figlio sono stati rinviati a separato giudizio (verbale del 9
novembre 2015, inc. SO.2015.31).
C. Il 25 aprile 2016 AP
1 si è rivolta essa medesima al Pretore per ottenere, sempre a tutela dell'unione
coniugale, un adeguamento delle relazioni personali con il figlio nel senso di
un progressivo aumento dei suoi diritti di visita fino a ottenere la custodia parentale
e permettere così a E__________ di rimanere con lei. Nel frattempo essa si è
trasferita a __________, dove vive con un nuovo compagno. Preso atto di un
rapporto consegnato il 1° marzo 2017 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione,
il Pretore ha respinto tale richiesta con sentenza del
14 giugno 2017 (inc. SO.2016.79).
D. AP 1 ha presentato il
21 agosto 2017 un'altra istanza a tutela dell'unione coniugale in cui ha
chiesto – già in via cautelare e previa concessione del gratuito patrocinio – l'affidamento
immediato di E__________ (riservato il diritto di visita paterno) e l'autorizzazione
del figlio a frequentare la scuola dell'infanzia a __________ dal 10 settembre
2017. Invitato a esprimersi, il 7 settembre 2017 AO 1 si è opposto all'istanza.
All'udienza del 26 settembre 2017, indetta “per le prime arringhe”, le parti
hanno ribadito le loro posizioni. In coda all'udienza il Pretore ha deciso di
interpellare il dott. __________ M__________, psichiatra, il quale aveva già avuto
modo di valutare lo stato di salute di AP 1. Quel professionista tuttavia ha
rifiutato il mandato per motivi deontologici, sicché il Pretore ha incaricato
il 14 novembre 2017 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di Locarno di aggiornare
la precedente valutazione del 1° marzo 2017.
E. Il 24 novembre 2017 AP
1 ha instato nuovamente dinanzi al Pretore per veder estendere di un ulteriore
fine settimana ogni mese il proprio diritto di visita (sempre dalle ore 19.00
del venerdì fino alle 19.00 della domenica). AO 1 si è opposto il 7 dicembre
2017 a tale richiesta, che invece il Pretore ha accolto con decreto cautelare
del 29 dicembre 2017. L'istruttoria cautelare è terminata il 3 aprile 2018. Le
parti hanno rinunciato ad “arringhe finali”, limitandosi a conclusioni scritte
del 30 maggio 2018 in cui hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.
F. Statuendo
sull'istanza del 21 agosto 2017, con decreto cautelare del 20 luglio 2018 il
Pretore ha respinto ha richiesta, ha confermato l'affidamento del figlio al
padre e ha ribadito il diritto di visita decretato il 29 dicembre 2017, non
senza precisare le relazioni personali tra madre e figlio durante le vacanze
scolastiche: tre settimane (anche non consecutive) durante l'estate, una settimana
(alternata) a Natale o a Capodanno, una settimana (alternata) a Carnevale o a Pasqua
e una settimana (ogni due anni) per Ognissanti. Le spese processuali di fr.
281.20 sono state poste a carico
dell'istante, cui il Pretore ha concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10
agosto 2018 in cui postula – previo conferimento del gratuito patrocinio – la
riforma del giudizio impugnato nel senso di ottenere la custodia del figlio, garantendo
al padre il più ampio diritto di visita. In subordine essa sollecita l'annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per approfondire la
situazione della famiglia del padre e raccogliere un parere specialistico “in merito al trasferimento di E__________” presso di lei. Il memoriale non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre
che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
riserva non si pone, contesa essendo la custodia del figlio, appellabile senza
riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
il decreto cautelare è stato recapitato al legale dell'istante il 31 luglio
2018.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________). Depositato il 10 agosto 2018
(timbro postale a tergo della busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in
esame è dunque ricevibile.
2.
Nel decreto
impugnato il Pretore ha accertato anzitutto, sulla scorta di quanto avevano
dichiarato il pediatra curante
dott. __________ B__________ e l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, che il
triennale affidamento del figlio al padre ha permesso a E__________ di crescere
in maniera serena ed equilibrata. Pur dando atto che AP 1 ha seguito una terapia
per affrontare le difficoltà che le avevano impedito di occuparsi del figlio e
pur riconoscendo che il dott. __________ M__________ la reputa idonea all'affidamento,
a mente del primo giudice ciò non basta per modificare l'assetto cautelare. L'Ufficio
dell'aiuto e della protezione continua a esprimere infatti, anche nella più
recente valutazione del marzo del 2018, “diffidenza e timore” circa tale
capacità e non esclude che possano insorgere difficoltà suscettibili di
compromettere l'affidamento sul lungo periodo. Inoltre al rapporto del citato Ufficio,
emesso al termine di una procedura in cui è stato esaminato il contesto
familiare (con visite a domicilio e audizioni dei genitori, del minore e di
altre persone), va attribuito maggior valore rispetto a quello del dott. __________
M__________, il quale si è limitato a visitare la paziente e a riportare quanto
essa gli ha riferito, senza confrontarsi con la valutazione dell'Ufficio.
Per di più, ha continuato
il Pretore, l'attuale assetto non lede né rischia di ledere gli interessi del figlio,
come hanno confermato il pediatra e i docenti della scuola dell'infanzia
interpellati. Nell'interesse di E__________ si giustifica quindi un
riavvicinamento graduale alla madre mediante un ulteriore ampliamento dei
diritti di visita durante le vacanze scolastiche, ma non un cambiamento
repentino (a poco più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico), ancor meno opportuno
in difetto di un sostegno specialistico, per altro mai prospettato. Posto ciò, il
Pretore ha escluso che ricorrano gli estremi per un provvedimento cautelare a
norma dell'art. 261 CPC, l'istante non avendo reso verosimile una lesione o
anche solo una minaccia per gli interessi del figlio. E nella fattispecie l'assetto
in vigore permette a E__________ di vivere serenamente, mentre la madre appare
meno idonea a occuparsi di lui per il rischio che si ripresentino i noti
problemi di salute. La situazione attuale – ha concluso il Pretore – appare quindi
più prudente (e compatibile con l'art. 8 CEDU) rispetto a un trasferimento inopinato
della custodia.
3.
Chiamato a statuire
su una richiesta di provvedimenti cautelari, il giudice esamina se siano date
le premesse dell'art. 261 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma egli ordina le
misure necessarie quando l'istante rende verosimile che “un suo diritto è leso
o minacciato di esserlo” (lett. a) e – cumulativamente – che “la lesione è tale
da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile” (lett. b). A ciò si
aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid.
2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire
proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi all'indispensabile
(I CCA, sentenza inc. 11.2018.26 del 29 agosto 2018, consid. 7). Ove si tratti
di modificare – come in concreto – un assetto cautelare che riguarda un
minorenne, la giurisprudenza raccomanda di lasciare il figlio, per quanto possibile,
nel suo ambiente, anche nell'interesse di una certa stabilità nelle relazioni personali
che è fondamentale per uno sviluppo armonioso (cfr. DTF 138 III 566 consid.
4.3
; analogamente: RtiD I-2016 pag. 601 n. 4c consid. 5; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 5 ad art. 179).
4.
L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere approfondito il contesto familiare in cui
vive il figlio. Sarebbero infatti, a suo dire, prevalentemente i familiari del
padre, e in particolare la nonna paterna, se non addirittura terze persone
“estranee”, a occuparsi di E__________, ma non il padre medesimo, che nemmeno sarebbe
in grado di prendersene cura. L'interessata si duole in specie che non sia stata
accertata la sfera professionale della famiglia paterna, pur risultandole che
tutti i componenti lavorino a tempo pieno, né tanto meno quella personale, a dispetto
di un possibile problema di consumo di alcolici da parte del nonno paterno e di
un linguaggio inappropriato del figlio, “farcito” di parolacce che non si addicono
a un bambino della sua età. In realtà l'argomentazione cade nel vuoto.
Intanto non consta che AP
1.
abbia sollevato simili argomenti dinanzi al Pretore. A parte ciò, è pacifico che
quando è al lavoro AO 1 deve contare per la cura di E__________ sull'aiuto dei
familiari (genitori e sorelle). Né – contrariamente a quanto lascia intendere l'appellante
– la circostanza è stata trascurata dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione,
il quale ha sempre sottolineato l'importanza di tale sostegno per il bambino
(rapporti del 1° marzo 2017, pag. 3 e 7 [inc. SO.2016.79] e del 22 settembre
2015, pag. 3 seg. [inc. SO.2015.31]). Quanto all'eventualità che il nonno possa
accusare problemi di alcolismo, l'appello si esaurisce in una congettura priva
di riscontri oggettivi, la quale sembra contrastare finanche con le allegazioni
precedenti. Ancora nel memoriale conclusivo infatti AP 1 riconosceva “la
devozione che i genitori del padre hanno rivolto verso il nipote E__________, così
come per tutte le persone (in parte anche sconosciute alla madre) che si sono occupate”
di lui (memoriale, pag. 8). Che poi il linguaggio “a volte inappropriato” del
bambino o l'inosservanza dell'obbligo di allacciarsi la cintura in automobile denotino,
da sé soli, motivi suscettibili di giustificare un provvedimento d'urgenza non
pretende neppure l'interessata.
5.
Sostiene l'appellante
che i rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 1° marzo 2017 e
del 28 marzo 2018 non contengono elementi suscettibili di giustificare la sua privazione
della custodia parentale. La doglianza è fuori argomento. Nel caso in esame non
si tratta di verificare se sussistano i presupposti per togliere alla madre la
custodia del figlio, ciò che è già avvenuto con il di lei consenso nel novembre
del 2015, né di disquisire sulle sue capacità genitoriali, che nemmeno sono
messe in dubbio, bensì di valutare se soccorrano gli estremi – a cominciare
dall'urgenza – per modificare l'assetto cautelare, trasferendo l'affidamento di
E__________ da un genitore all'altro. Sta di fatto che né l'appellante né il
più recente rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, il quale descrive
E__________ – in sintonia con le docenti della scuola dell'infanzia – come un bambino
sereno, apparentemente felice e senza particolari disturbi (rapporto del 26
marzo 2018, pag. 2 seg.; doc. 12), suffragano un'urgenza siffatta. Anche in proposito
l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6.
L'appellante fa
valere che i timori espressi dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione circa
“un [suo] potenziale ritorno di fragilità” sono fugati dal referto del dott. __________
M__________, il quale, successivamente al rapporto dell'Ufficio, ha escluso ricadute
e considera fondamentale invece favorire la relazione del figlio con la madre. A
suo parere ciò fa prevalere l'opinione del medico e giustifica una modifica dell'assetto
cautelare, anche perché da quel parere si evince – a differenza di quanto possa
dirsi per il padre – la sua determinazione e capacità di occuparsi personalmente
di E__________.
Si conviene che il dott. __________
M__________ non ha individuato elementi concreti atti a prefigurare un
peggioramento del quadro clinico dell'appellante. Il fatto nondimeno ch'egli reputi
fondamentale favorire la relazione di E__________ con la madre e consentire contatti regolari con il padre (rapporto del 25
aprile 2018; doc. 17) è già stato considerato dal Pretore, il quale ha
esteso durante le vacanze scolastiche il diritto visita dell'istante, ben più
ampio di quello riconosciuto abitualmente a un genitore non affidatario nei
confronti di bambini in età prescolastica (DTF 131 III 209;
RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). A parte ciò, la citata valutazione medica non
basta manifestamente, anche alla luce di quanto si è accertato in merito alla
situazione del figlio (consid. 5), per ravvisare nella disciplina attuale
una lesione o una minaccia degli interessi di E__________, né tanto meno per una
modifica dell'affidamento già in via d'urgenza. Men che meno giova ripetersi
sull'obiezione per cui il padre non si occuperebbe personalmente di E__________
(consid. 4). A nulla rileva poi che E__________ possa inserirsi senza difficoltà
“nel nuovo contesto” della madre. Anche su
questo punto l'appello denota così la sua inconsistenza.
7.
L'appellante afferma
altresì che a torto il Pretore ha intravisto la necessità di far capo a uno
specialista ove E__________ fosse trasferito da lei in Italia. A suo avviso il
rapporto 26 marzo 2018 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione non ritiene
imprescindibile la presenza di uno specialista in tale prospettiva, ma si limita
a rinviare all'opinione di un esperto che valuti gli effetti del provvedimento.
Sia come sia, l'istante dichiara di non opporsi all'accompagnamento se da ciò dipende
il trasferimento del figlio. L'assunto si esaurisce tuttavia in una
recriminazione da cui l'interessata non trae alcuna conseguenza. Ad ogni buon
conto, il problema oggi non è tanto la presenza di uno specialista che accompagni
il trasferimento, quanto la necessità e l'urgenza di un simile cambiamento nell'interesse
del figlio. Ciò che, per quanto testé illustrato, non può sostenersi neppure a
un esame di verosimiglianza. Su questo punto l'appello sfugge pertanto a
ulteriore disamina.
8.
L'istante deplora
che il Pretore abbia ritenuto inopportuno un trasferimento del figlio all'estero
a poco più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico. A mente sua, i
programmi della scuola dell'infanzia sono flessibili ed equiparabili nelle due
realtà di __________ e __________. In ogni caso – prosegue l'interessata – la
richiesta di trasferire la custodia risale all'agosto del 2017, sicché l'imminente
inizio della scuola dell'infanzia doveva indurre il giudice a decidere in tempi
brevi. Ora, si dà atto che a distanza di quasi un anno dall'introduzione dell'istanza
l'eventuale trasferimento del figlio all'estero non poteva più dirsi improvviso,
come opina il primo giudice. Incombeva nondimeno all'istante spiegare quale urgenza
imponesse di trasferirle il 21 agosto 2017 la custodia di E__________. Non
poteva trattarsi del suo trasloco a __________, dove a quel momento viveva già da
oltre un anno (se non da due: verbale del 13 giugno 2016 [inc. SO.2016.79];
rapporto 1° marzo 2017 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, pag. 4: “Da
circa due anni vive con il compagno __________ P__________ a __________”). Mal
si comprende dunque che cosa giustificasse l'impellenza. E non spetta a questa
Camera formulare ipotesi.
9.
L'appellante adduce
di avere sicuramente reso verosimile una minaccia per gli interessi del figlio
(nel senso dell'art. 261 cpv. 1 lett. a CPC). Ricorda che nel suo rapporto il
dott. __________ M__________ auspica l'affidamento di E__________ a lei, sicché
una decisione come quella in rassegna che si discosta da quel parere senza gravi
ragioni trascende in una lesione del figlio. Invano si cercherebbe tuttavia nei
rapporti del 10 agosto 2017 e del 25 aprile 2018 una dichiarazione in cui lo
psichiatra curante si esprima in modo chiaro per un trasferimento (men che meno
d'urgenza) della custodia dal padre alla madre. Lo psichiatra in questione si
limita in effetti ad attestare l'idoneità della paziente, dal profilo medico, a
ottenere l'affidamento del figlio. Egli non ha svolto alcuna indagine ambientale.
E ciò non basta, con ogni evidenza, per ordinare già a un sommario esame il
trasferimento urgente del figlio da __________ a __________.
10.
AP 1 si duole di un atteggiamento
punitivo da parte del Pretore, il quale non ha debitamente apprezzato il percorso
terapeutico da lei seguito con successo su sollecitazione dell'Ufficio dell'aiuto
e della protezione, continuando in tal modo a farle “subire la condanna della
sua colpa” per un momento di debolezza emotiva nella sua vita. La doglianza non
può essere condivisa. In realtà il Pretore
ha tenuto conto degli sforzi e dei miglioramenti di lei, estendendo
ulteriormente (per le vacanze scolastiche) il già ampio diritto di visita in
ossequio ai criteri di progressività e gradualità (I CCA, sentenza inc.
11.2016.118
del 27 aprile 2018, consid. 5f). A parte ciò, non si tratta
di sanzionare l'interessata per la sua potenziale fragilità, come essa crede,
ma – una volta di più – di interrogarsi se allo stato attuale delle cose,
considerato l'insieme delle circostanze (contesto abitativo e familiare dei
genitori, interesse del figlio a una certa stabilità nelle relazioni [sopra,
consid. 3]), si imponga un intervento d'urgenza per togliere il minore dal suo
ambiente abituale. Per quanto illustrato, la risposta è palesemente negativa.
11.
Assume l'appellante
che l'auspicio del Pretore di ampliare i diritti di visita è vanificato de iure
dal dispositivo n. 2 della decisione impugnata, il quale fissa precisi periodi,
e dagli ostacoli che il padre e la di lui famiglia frappongono agli incontri. A
prescindere dal fatto però che l'istante non trae alcuna conseguenza da questa
ulteriore doglianza né postula una diversa disciplina del diritto di visita, le
recriminazioni appena citate non trovano oggettivo riscontro agli atti. Comunque
sia, dovesse il padre effettivamente ostacolare l'esercizio delle relazioni
personali materne con E__________, la questione andrebbe sottoposta al giudice
dell'esecuzione (art. 335 segg. CPC). Una volta di più l'appello sfugge dunque
alla critica.
12.
L'appellante
sottolinea poi come E__________ fatichi molto a separarsi da lei al termine
degli incontri, mentre non manifesta le medesime difficoltà nello staccarsi dal
padre. Ciò nonostante – essa prosegue – né l'Ufficio dell'aiuto e della protezione,
al corrente di ciò, né il Pretore hanno approfondito la questione, limitandosi
a rinviare al parere di uno specialista. Parere che essa chiede di raccogliere ora,
rinviando a tale scopo la causa al Pretore.
Sarà anche possibile, seppure
non risulti dagli atti, che E__________ pianga al momento di lasciare la madre
e non denoti le medesime difficoltà quando si separa dal padre, presso il quale
trascorre la maggior parte del tempo. La constatazione poco giova tuttavia ai
fini del presente giudizio, in cui – come si è ripetuto più volte – si tratta
di stabilire se occorra urgentemente trasferire il figlio dal padre alla madre.
Urgenza che incombeva all'istante rendere verosimile e di cui non si scorgono
gli estremi neppure nelle più recenti valutazioni del medico curante e dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione, il quale ha riscontrato anzi una situazione
invariata di equilibrio, regolarità e continuità nella vita del bambino. Non fa
dubbio che l'appellante abbia tutto il tempo, come casalinga, per dedicarsi
alla cura di E__________, mentre il padre lavora fuori casa a tempo pieno, ma
ciò non impone una mutazione urgente dell'assetto cautelare. La questione assumerà
rilievo, se mai, nel quadro del giudizio finale. Quanto al mancato approfondimento
della situazione e alla richiesta subordinata di rinviare la causa al Pretore perché
ordini un esame specialistico, basti ricordare come in difetto di circostanze
eccezionali un referto del genere non si concilia con le esigenze di celerità e
sommarietà che informano una procedura cautelare (sentenza del Tribunale
federale 5A_798/2009 del 4 marzo 2010, consid. 3.2; sentenza 5A_470/2016
del 13 dicembre 2016, consid. 4.1.2). Quali siano le circostanze
eccezionali nel caso specifico non è dato a divedere.
13.
Da ultimo l'appellante
ravvisa una lesione dell'art. 8 CEDU nel fatto che la decisione impugnata affida
il figlio alla famiglia di un solo genitore, offendendo in tal modo il concetto
di “vita familiare” che a suo dire include in primo luogo i genitori, ma non i
nonni o gli zii né altre persone. La censura non ha consistenza, ove appena si
consideri che in concreto E__________ non è stato affidato né ai nonni, né agli
zii, né tanto meno da altre persone. È sotto la custodia esclusiva del solo
padre. Che poi nell'esercizio di tale prerogativa questi si valga dell'aiuto di
familiari o di terzi nulla muta al diritto di custodia. Se ne conclude che, privo
di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.
14.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Per quanto riguarda il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in
questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la
richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio
senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto, ad ogni modo,
riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.
15.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia parentale e sulle relazioni personali con
il figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio –
di natura incidentale – segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è
sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).