11.2018.85
Divorzio: decreto cautelare "nelle more istruttorie"
21 febbraio 2020Italiano37 min
dall'autunno del 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.85
Lugano,
21 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2018.175 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 maggio 2018 dall'
AP
1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 1,
e
ora dall'avv. )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. . PA 2 ),
g
giudicando sull'appello
del 10 agosto 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore “nelle more istruttorie” il 30 luglio 2018;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1968) e AO 1
(1971) si sono sposati a __________ il 26 agosto 1994. Dal matrimonio sono nati
V__________, il 12 ottobre 1996, e N__________, il 10 novembre 1998, entrambi
ancora gli studi. Il marito è titolare di uno studio d'ingegneria a __________.
La moglie ha svolto lavori di segretariato per l'azienda del padre fino alla
nascita della prima figlia, dedicandosi in seguito al governo della casa e alla
cura della famiglia. Il 31 maggio 2013 AP 1 ha avuto da F__________ __________
(1983), cittadina marocchina, un figlio, H__________. I coniugi vivono separati
dall'autunno del 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
(particella n. 381 RFD, a lui intestata) per costituire un domicilio proprio nel
medesimo Comune, salvo risiedere con la nuova compagna prima a __________o e poi
a __________.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 9 aprile 2015 dinanzi
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del 29 aprile
2015 i coniugi hanno convenuto un “assetto provvisorio”, omologato dal giudice,
in cui si sono accordati sulla vita separata, sull'assegnazione dell'alloggio
coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili) e sull'affidamento di N__________
(allora minorenne) a quest'ultima, riservate le relazioni personali con il
padre. AP 1 si è impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili per la moglie, più la rata del
leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione di una __________ in
dotazione di lei come pure un contributo alimentare di fr. 1350.– mensili per
ogni figlio, oltre agli assegni familiari e alle relative rette scolastiche.
Con decreto del 13 febbraio 2018 il Pretore ha poi stralciato tale causa dal
ruolo, le parti essendosi per finire disinteressate del procedimento (inc. SO.2015.1633).
Nel frattempo AP 1 ha avuto da F__________ __________ la secondogenita M__________,
il 20 novembre 2015, e il 25 settembre 2017 la cadetta A__________. AO 1 ha presentato il 26 ottobre
2017 un'istanza di informazione al Pretore (inc. SO.2017.5592).
C. L'8 maggio 2018 AP 1
ha promosso azione di divorzio davanti allo stesso Pretore. In via
superprovvisionale egli ha chiesto di ridurre il contributo di mantenimento per
la moglie a fr. 1800.– mensili fino al momento in cui questa “avrà trovato
un posto di lavoro, ma al massimo per la durata di sei mesi”, e di essere
autorizzato a usare un'abitazione secondaria di __________ almeno sei settimane
nel periodo invernale, di cui almeno due consecutive e altrettante nel periodo
estivo. In via cautelare egli ha chiesto di stabilire che non è dovuto alcun contributo
alla moglie. Egli ha preteso altresì di vedersi riconsegnare l'abitazione coniugale
di __________ (con obbligo per la moglie di andarsene, sotto comminatoria dell'art.
292 CPC, entro due mesi dal passaggio “in giudicato della sentenza di divorzio”)
e di essere autorizzato a usare l'abitazione di __________ almeno sei
settimane nel periodo invernale, di cui almeno due consecutive e altrettante nel
periodo estivo. Con decreto cautelare dell'11 maggio 2018, emesso inaudita
parte, il Pretore ha respinto l'istanza superprovvisionale, ponendo a carico di
AP 1 le spese di fr. 300.– e senza assegnare
ripetibili. Il giorno stesso egli ha stralciato dal ruolo l'istanza di
informazione, da trattare nella causa di divorzio (inc. SO.2017.5592).
D. All'udienza del 21
giugno 2018, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di stato e il
contraddittorio dell'istanza cautelare, AO 1 ha consentito al principio del
divorzio, ma non ha aderito ai relativi effetti. Essa si è parzialmente opposta
anche all'istanza cautelare, chiedendo a sua volta l'attribuzione in uso
dell'alloggio coniugale (con obbligo per il marito di assumere gli oneri
ipotecari, il premio dell'assicurazione stabili e i costi straordinari), non
senza postulare contributi alimentari dal maggio del 2017 di fr. 28 000.– mensili per sé, di fr. 2132.90
mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) e l'attribuzione in
uso dell'abitazione secondaria a __________ (con obbligo per il marito di
assumere gli oneri ipotecari, il premio dell'assicurazione stabili e i costi
straordinari). AP 1 ha replicato, ribadendo le proprie richieste e contestando
quelle della moglie. L'udienza è ripresa il giorno seguente, quando la convenuta
ha duplicato, confermando il suo punto di vista. Entrambe le parti hanno
offerto prove. Il Pretore ha dato avvio all'istruttoria seduta stante,
impartendo ai coniugi un termine per produrre la documentazione reciprocamente
richiesta. Egli ha richiamato inoltre le ultime quattro tassazioni delle parti e
gli incarti precedenti.
E. Assunta agli atti la
documentazione testé menzionata, con decreto cautelare del 30 luglio 2018 il
Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati (dispositivo n. 1), ha lasciato
l'abitazione coniugale “per il momento” in
uso alla moglie (dispositivo n. 2), ha confermato il contributo alimentare
di fr. 10 000.– mensili in favore di quest'ultima
pattuito il 29 aprile 2015 a tutela dell'unione coniugale (dispositivo n. 3),
ha concesso la __________ in uso alla convenuta, il marito essendo autorizzato
a saldare direttamente i relativi costi compensandoli con l'ammontare del
contributo di mantenimento (dispositivo n. 4), e ha autorizzato AP 1 a usare
l'abitazione di __________ almeno sei settimane nel periodo dal novembre a marzo,
di cui almeno due consecutive, e altrettante nel periodo dall'aprile a all'ottobre
(dispositivo n. 5). Contestualmente egli ha citato le parti a un'udienza per il
loro interrogatorio e per discutere sul seguito dell'istruzione.
F. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 agosto 2018
nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio
giuridico, i dispositivi n. 2 e 3 del decreto impugnato siano riformati nel
senso di assegnargli in uso l'abitazione coniugale e di ridurre il contributo
di mantenimento per la moglie a fr. 3600.– mensili, da versare fino al
momento in cui questa “avrà trovato un posto di lavoro, ma al massimo per la
durata di sei mesi”. Con decreto del 20 agosto 2018 il presidente della Camera
ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 24
settembre 2018 AO 1 propone di rigettare l'appello.
G. In pendenza di
appello, il 24 luglio 2019, il Pretore ha respinto un'istanza presentata il 14
gennaio 2019 da AP 1 per essere autorizzato ad accendere due cartelle
ipotecarie di complessivi fr. 1 500 000.– sull'abitazione coniugale. Ha accolto
parzialmente invece un'istanza 16 novembre 2018 di AO 1, rifiutando da un lato di
decretare il blocco di determinati averi bancari intestati all'attore, ma ordinando
dall'altro a G__________ __________, il quale gestisce immobili in proprietà collettiva
del marito, di trattenere dai redditi di lui fr. 10
000.– mensili e di versarli a AO 1. Inoltre il Pretore ha respinto un'istanza
di AP 1 volta a ottenere una sentenza parziale, nel merito, sul principio del
divorzio.
AP 1 ha impugnato la
decisione che precede con due appelli: l'uno del 5 agosto 2019 per vedersi
autorizzato a costituire le due cartelle ipotecarie (inc. 11.2019.93) e l'altro
del 10 settembre 2019 per ottenere che il divorzio sia pronunciato subito,
con sentenza parziale (inc. 11.2019.102). Tali appelli, che AO 1 ha proposto il
9 ottobre e l'11 novembre 2019 di respingere, sono tuttora pendenti. Intanto
è proseguita l'istruttoria del procedimento cautelare, mentre nel merito, concluso
lo scambio degli allegati preliminari, si sono tenute il 16 ottobre 2019 le
prime arringhe, nel cui ambito le parti hanno notificato numerose prove.
H. Il 20 gennaio 2020 AO
1 si è rivolta a questa
Camera, e
parallelamente al Pretore, producendo una distinta aggiornata del proprio
dispendio mensile con due plichi di giustificativi (doc. 40, di 31
documenti, e doc. 41, di 18 documenti). AP 1 ha avuto modo di esprimersi il 31
gennaio 2020 su tali allegazioni e su svariate voci del dispendio esposto dalla
moglie nel memoriale.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione
impugnata è un decreto cautelare emanato nel contesto di una causa di divorzio
(art. 276 cpv. 1 CPC). Adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d
CPC), simili decreti sono appellabili entro
dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
sempre che non siano stati emessi senza contraddittorio (DTF 137 III 419
consid. 1.3 con richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se
riguardano controversie meramente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva
raggiungere almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare litigioso
davanti al primo giudice. L'adozione del decreto cautelare è stata preceduta
inoltre dalle udienze del 21 e 22 giugno 2018. Quanto alla tempestività dell'appello,
il decreto in questione è giunto al patrocinatore di AP 1 il 31 luglio
2018.
(traccia dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 10 agosto
2018, ultimo giorno utile, il ricorso è pertanto ricevibile. Tempestive sono anche
le osservazioni di AO 1. Invitata a esprimersi il 17 settembre 2018, la
convenuta ha risposto in effetti il 24 settembre 2018 (art. 314 cpv. 1 CPC).
2.
All'appello AP 1
acclude tre estratti di conti intestati alla moglie (dal 17 al 19 settembre
2014, dal 27 agosto al 16 dicembre 2014 e dal 28 dicembre al 26 febbraio 2015),
come pure i conteggi mensili di due carte di credito a nome di lei (dal
settembre del 2014 al marzo del 2015). Da parte sua la convenuta unisce alle
proprie osservazioni una lettera del 16 settembre 2018 indirizzata all'appellante
dai figli N__________ e V__________, con allegate due fatture per tasse
universitarie, due estratti di conti bancari a loro intestati e due
dichiarazioni di domicilio rilasciate il 21 settembre 2018 dal Comune di __________
da cui risulta che i figli sono domiciliati e abitano in quel Comune. Unitamente
al suo memoriale del 20 gennaio 2020 AO 1 ha inviato infine un plico di
31.
fatture e note d'onorario datate dal novembre del 2014 all'aprile del 2019
(doc. 40), così come un fascicolo di 18 fatture, note d'onorario e conteggi
datati dal marzo del 2018 al gennaio del 2020 (doc. 41). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili
in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà illustrare
i motivi che le hanno impedito di sottoporre quegli elementi al primo giudice
nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid.
4.1).
Nel
caso specifico l'appellante non spende una parola per giustificare come mai la
documentazione acclusa all'appello non potesse essere esibita al Pretore prima
che questi emanasse il
decreto
cautelare. Non risultando adempiuti i presupposti del-
l'art.
317.
cpv. 1 lett. b CPC, gli allegati in questione non sono perciò ricevibili
(DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine). Quanto alla documentazione
prodotta dalla convenuta, la lettera inoltrata con le osservazioni del 24
settembre 2018 (sul mancato pagamento di contributi alimentari di agosto e
settembre del 2018), del 16 settembre 2018, è successiva all'emanazione del
decreto impugnato ed è quindi ammissibile. Altrettanto vale per i certificati
di domicilio, del 21 settembre 2018.
V'è da interrogarsi per contro sulla ricevibilità della documentazione annessa
alla lettera del 20 gennaio 2020, la convenuta stessa dichiarando di avere
sottoposto i documenti del plico 40 al Pretore unitamente alla sua duplica di
merito già il 6 giugno 2018, mentre i documenti del plico 41 risultano
finanche più datati. AO 1 si vale dell'art.
272.
CPC, secondo cui il giudice accerta d'ufficio i fatti, ma l'art. 317 cpv. 1
CPC si applica anche alle cause rette dal principio inquisitorio
“attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie dei provvedimenti
cautelari in pendenza di divorzio (DTF 138 III 626 consid. 2.2). D'altro canto
è vero che l'appellante non contesta l'ammissibilità di quei documenti,
limitandosi a criticarne la rilevanza ai fini del giudizio. Comunque sia, e
come si vedrà in seguito (consid. 9), il dispositivo n. 3 del decreto cautelare
sul contributo di mantenimento per la moglie non può trovare conferma. Il
primo giudice dovendo tornare sulla questione, non giova analizzare oltre la
ricevibilità di quei documenti.
3.
Litigiosa è
anzitutto, nella fattispecie, l'assegnazione dell'alloggio coniugale in uso alla
moglie. L'appellante lamenta in primo luogo una carente motivazione del decreto
cautelare. In realtà il giudizio impugnato non denota estremi del genere. Secondo
l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al
proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice
non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La
motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di
capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché
l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio
all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale
per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se
non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che
in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente.
Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti
cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; I CCA, sentenza inc.
11.2019.105
del 4 novembre 2019, consid. 3). Nella fattispecie il
primo giudice ha reputato che “non vi sono ragioni urgenti per costringere la
moglie a lasciare l'abitazione già coniugale, dove [essa] vive stabilmente da
tempo” (decreto impugnato, pag. 2). Si tratta di una motivazione lapidaria e poco
lungi da una petizione di principio, la quale consente tuttavia di capire che
il primo giudice non ha ritenuto necessario modificare “nelle more istruttorie”
l'assetto logistico pattuito dai coniugi il 29 aprile 2015 a protezione
dell'unione coniugale. Seppure estremamente succinta, tale motivazione può nondimeno
dirsi sufficiente.
4.
Secondo l'appellante
l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale va posta in termini rovesciati
rispetto a quelli considerati dal Pretore, nel senso che in concreto non vi
sono ragioni per attribuire l'abitazione di sua proprietà alla moglie. Egli
sostiene che l'accordo raggiunto nel 2015 a tutela dell'unione coniugale si
doveva alla circostanza che N__________ era ancora minorenne. Attualmente egli
fa valere – in sintesi – di avere tre figli adolescenti a carico, di sopportare
notevoli costi per un'abitazione propria, di essere sindaco di __________, di
dovere – per tale ragione – far fronte a ragguardevoli impegni lavorativi in
quel Comune, come pure di essere strettamente legato al suo domicilio dal punto
di vista affettivo e sociale. Egli fa notare invece che la convenuta non deve
più occuparsi di minorenni, non ha reso verosimile che i figli risiedano con
lei e non ha particolari esigenze lavorative o sociali che le impediscano di
trovare un altro alloggio.
AO 1 obietta che N__________
abita stabilmente con lei e che V__________ rientra regolarmente da __________,
dove studia, ogni fine settimana e durante le vacanze. Essa sottolinea che per
quanto riguarda l'abitazione coniugale il Pretore si è limitato a confermare
una situazione concordata da tempo, quando il marito ha deciso spontaneamente
di trasferirsi altrove, e che AP 1 ha firmato nel frattempo, il 15 febbraio
2018, un contratto di locazione per un appartamento (destinato a cinque persone),
la cui prima scadenza cade il 28 febbraio 2021. La convenuta soggiunge inoltre di
accusare problemi di salute, di essere senza attività lucrativa e senza
formazione professionale, di intrattenere forti legami sociali con __________,
dove risiedono anche i suoi genitori. Ricorda infine che l'abitazione è stata
costruita durante il matrimonio e che in esito al divorzio essa chiederà un
diritto d'abitazione sulla medesima.
a)
I criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale in
pendenza di divorzio ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2
CC, cui rinvia l'art. 276 CPC) sono già stati riassunti da questa Camera. A
tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio
potere d'apprezzamento per giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto
delle circostanze del caso specifico (RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con
rinvii). Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.
In
primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile.
Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente
il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo
profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato al
coniuge
istante,
deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo
degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in
linea di conto altresì gli interessi professionali o personali del coniuge
medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile,
oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in
funzione dello stato di salute di lui.
In
secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato
non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più
ragionevolmente imporsi un trasloco, soppesate tutte le circostanze concrete.
In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o
l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile
sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà
un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva
– che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere
economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non
permettano ai coniugi di conservare
l'abitazione.
Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto
dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è
proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2013.13
del 9 dicembre 2015, consid. 5).
b) Il
problema è che nella fattispecie il Pretore non era chiamato a decidere con un
decreto cautelare finale a chi spettasse l'uso dell'abitazione coniugale, ma
soltanto a decidere se “nelle more istruttorie” soccorressero i presupposti per
modificare l'assetto pattuito dalle parti il 29 aprile 2015 a protezione
dell'unione coniugale, e ciò senza attendere il dibattimento finale cautelare.
Certo, per finire i coniugi si erano disinteressati di quel procedimento, ma
ciò non toglie che tali misure continuino a esplicare i loro effetti finché le
parti vivono separate (art. 179 cpv. 2 CC). Anche nel quadro di un divorzio,
del resto, se la causa termina senza l'emanazione di una sentenza gli effetti
dei provvedimenti cautelari ordinati per regolare la vita separata continuano
finché i coniugi rimangono separati e nessuno di loro ne chieda la modifica al
giudice (DTF 137 III 614). In concreto pertanto il Pretore non ha esaminato a
chi l'abitazione coniugale sia più utile, a quale coniuge possa
ragionevolmente imporsi un trasloco o quale sia lo statuto giuridico
dell'immobile. Ha ritenuto soltanto che “per il momento” (decreto impugnato,
dispositivo n. 2) “l'abitazione di __________ rimane assegnata in uso alla
moglie”, ovvero che provvisoriamente la situazione può rimanere invariata.
Diverso sarebbe stato il caso ove il Pretore avesse dovuto statuire in via
cautelare per la prima volta sull'attribuzione dell'alloggio coniugale e
decidere quale parte dovesse trasferirsi altrove. In concreto per contro egli
doveva valutare unicamente se le circostanze imponessero di modificare senza
indugio uno stato di fatto (che sussisteva da tre anni) ancor prima di emanare
il decreto cautelare finale, ancor prima cioè che le parti avessero modo di
formulare le loro conclusioni.
c) Afferma
l'appellante che l'intesa raggiunta nel 2015 è superata, poiché N__________ è
ormai maggiorenne, mentre egli ha tre figli minorenni a carico. Non risulta
però che l'accordo del 29 aprile 2015 fosse condizionato alla minore età
di N__________, mentre la circostanza che l'appellante debba sovvenire a tre
figli non consta richiedere un immediato mutamento logistico se è vero che –
come rileva la convenuta – l'attore conduce regolarmente in locazione un
appartamento per cinque persone __________. L'interessato lamenta di dover
sopportare costi importanti, ma sotto questo profilo il problema non si risolve
trasferendo la moglie altrove, giacché questa dovrebbe reperire un'altra
sistemazione per lei, per il figlio N__________ e per la figlia V__________
quando rientra da __________ nei fine settimana, ciò che graverebbe ugualmente
sul bilancio familiare. Per di più, l'appellante dovrebbe liberarsi anzitempo dall'attuale
contratto di locazione, sicché l'esigenza di una modifica relativa all'assetto
logistico non appare urgente. Quanto ai legami con il Comune di __________, AP
1.
ne adduce di importanti, ma la moglie fa valere a sua volta che lì abitano i
suoi genitori. E se si pensa che l'appellante medesimo è andato ad abitare con
la sua compagna a __________, mal si intravede l'impellente necessità di ottenere
l'assegnazione in uso ora dell'alloggio coniugale.
5.
L'appellante contesta
anche l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il
Pretore ha accertato che nella fattispecie la famiglia era organizzata in base
a un riparto tradizionale dei ruoli, sicché in attesa delle risultanze istruttorie
occorre garantire alla moglie almeno la copertura del fabbisogno corrente. Egli
ha stimato tale fabbisogno in circa fr. 10 000.–
mensili, importo che già era stato posto alla base “del precedente assetto” a
tutela dell'unione coniugale e che appariva ancora verosimile alla luce della
documentazione prodotta. Quanto al marito, il primo giudice lo ha ritenuto
senz'altro in grado di finanziare quell'obbligo, avendo quegli sempre versato
anche di più per il mantenimento della convenuta. Inoltre – ha continuato il
primo giudice – le tassazioni fino al 2012 documentano una situazione della
famiglia economicamente agiata, lo stesso marito dichiarando di poter finanziare
il contributo alimentare pattuito a suo tempo per la moglie “anche tenendo
conto degli oneri supplementari cui deve far fronte, in particolare per i figli
nati fuori dal matrimonio”.
L'appellante chiede che a AO
1.
sia imputato un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili (“somma percepita in
occasione della sua ultima occupazione lavorativa”). Ricorda inoltre che nel
settembre del 2014, in concomitanza con la separazione di fatto, egli le ha
trasferito ben fr. 185 000.– e che nel
corso di quello stesso mese essa ha prelevato altri fr. 62 800.– dal conto dello studio di ingegneria. Nel
dicembre del 2014 poi essa ha ricevuto ulteriori
fr. 10 000.– e fra il 30 settembre 2014 e il 30 marzo 2015 ha
alimentato la sua carta di credito con fr. 54 979.05
ritirati dal conto di lui. Essa può quindi – argomenta l'appellante – attingere
a tali somme per il proprio sostentamento. Tanto più, egli soggiunge, che il
fabbisogno minimo della convenuta non eccede in nessun caso fr. 3623.–
mensili.
a) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di
riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela
dell'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato
più volte che fino al passaggio in giudicato
della relativa decisione continua a sussistere fra i coniugi il dovere
di mutua assistenza derivante dall'art. 163. Per principio i coniugi continuano quindi ad
assolvere anche dopo la separazione i ruoli assunti durante la vita in comune, ruoli
che hanno conferito all'unione una determinata struttura. Nondimeno, la
giurisprudenza correlata all'art.
176.
cpv. 1 n. 1 CC dispone che a tre condizioni cumulative un coniuge professionalmente
inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a riprendere o a estendere
un'attività lucrativa già durante una
procedura a tutela dell'unione coniugale: quando non sia possibile
attingere a eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a
sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione
(compresi quelli della sostanza) non bastino per finanziare due economie
domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e
quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge
in questione sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di
salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del
mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiami).
b) La
conservazione dei ruoli assunti durante la vita in comune all'interno della
famiglia perde tuttavia importanza qualora non ci si debba più attendere una
ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire
l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo
a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una
procedura a tutela dell'unione coniugale si può quindi essere più esigenti nel
pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un ridotto grado
d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del
possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una
ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi
alimentari è lecito far capo anticipatamente – per analogia – ai parametri dell'art.
125.
CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una
riconciliazione dei coniugi può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che
rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ognuno
di loro può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con riferimenti;
analogamente: I
CCA, sentenza inc.
11.2015.29
del 8 giugno 2017, consid. 8b).
c) Quanto
precede si applica anche – a maggior ragione – in pendenza di una causa di
divorzio, nell'ambito della quale il giudice dei provvedimenti cautelari applica
per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale
(art. 276 seconda frase CPC). In una causa di stato, per vero, la
disunione definitiva dei coniugi appare assai verosimile (DTF 137 III 387 in
fondo). Il giudice dei provvedimenti cautelari esamina pertanto se e in quale
misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge
ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria
forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa,
considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo
stato di salute. Ciò può rendere necessaria una modifica dell'accordo sul ruolo
assunto dalle parti durante la vita in comune. Per contro il giudice dei
provvedimenti cautelari non deve anticipare un sindacato di merito nella causa
di divorzio, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza. Non è suo compito
valutare, in specie, se il matrimonio ha o non ha influito concretamente sulla
condizione finanziaria di un coniuge (RtiD II-2019 pag. 665 consid. 4c
con riferimenti).
d) Nella
fattispecie la disunione dei coniugi, separati dall'autunno del 2014, è verosimilmente
definitiva. D'altro lato AO 1 non era tenuta a intraprendere un'attività lucrativa finché vigeva l'accordo del 29 aprile
2015.
a tutela dell'unione coniugale che le conferiva il diritto a un
contributo alimentare di fr. 10 000.–
mensili più la rata del leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione del
veicolo in sua dotazione (analogamente: sentenza
del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013 consid. 3.5 con
rinvio a DTF 130 III 542 consid. 3.3). Posto ciò, AP 1 ha denunciato l'accordo
l'8 maggio 2018, quando ha promosso azione di divorzio e ha chiesto al Pretore
di ridurre immediatamente in via superprovvisionale il contributo di
mantenimento per la moglie a fr. 1800.– mensili fino al momento in cui
questa avrebbe trovato un impiego, “ma al massimo per la durata di sei mesi”. Se
non che, a quel momento la convenuta aveva 46 anni compiuti. E secondo
giurisprudenza, qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo
del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e
della casa, sussiste la presunzione che dopo i 45 anni egli non possa più
reinserirsi professionalmente. Sta di fatto che tale presunzione tende,
secondo le circostanze, a essere portata a 50 anni (DTF 137 III 109
in alto con rinvio; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_24/2018
del 21 settembre 2018 consid. 5.1.2). Inoltre essa può essere sovvertita dall'altro
coniuge ove questi renda verosimile con elementi concreti la possibilità per il
richiedente di intraprendere un'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età
(DTF 137 III 109 in alto con riferimenti).
e) Alla
luce di quanto precede v'è da domandarsi se AO 1 conservi tuttora una capacità
lucrativa o se per ragioni di età essa debba ormai presumersi esclusa dal mondo
del lavoro. Certo è ch'essa non ha alcuna formazione professionale. Ha
terminato le scuole medie e poi ha lavorato a tempo parziale per l'azienda del
padre fino alla nascita della prima figlia (ottobre del 1996), svolgendo
mansioni di segreteria, ma senza qualifiche,
nemmeno di impiegata d'ufficio o di commercio (“duplica cautelare”
acclusa al verbale del 22 giugno 2018, pag. 2 a metà), ciò che il marito
non contesta. E dopo di allora essa non ha più esercitato attività lucrativa. Agli
atti figura inoltre un certificato del 20 luglio 2018 in cui il dott. __________
G__________ di __________ attesta che almeno del 2000 la convenuta è affetta da
“lupus eritematoso sistemico” all'origine di dolori articolari di difficile
trattamento, con “violente crisi emicraniche”, e che “l'impatto di tale
malattia cronica sulla capacità lavorativa è sempre stato evidente” (doc. 25).
Allo stato attuale dell'istruttoria e in mancanza di altri elementi non si può
presumere perciò che un soggetto del genere possa ritrovare un'occupazione a
tempo pieno, fosse pure dopo un periodo di aggiornamento o di riqualificazione
professionale. Del resto l'appellante si limita a imputare alla moglie una
capacità lucrativa di fr. 4000.– mensili netti, ma la sua affermazione si
limita a un enunciato teorico (“somma percepita in occasione della sua ultima
occupazione lavorativa”) ed egli non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere una donna di 46 anni
in circostanze analoghe (I CCA, sentenza inc. 11.2009.194 del 23 agosto
2012, consid. 12e, confermata dal Tribunale federale con sentenza 5A_731/2012
del 23 luglio 2013 consid. 3).
f) Come
si è spiegato (consid. c), un reddito ipotetico non può fondarsi su mere
considerazioni astratte. Dev'essere alla concreta portata del coniuge in
questione, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato
di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237
consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente RtiD
I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). In concreto
gli atti processuali non consentono, per adesso, di reputare verosimile una
capacità lucrativa della convenuta. Nemmeno è possibile intravedere, allo stato
attuale della procedura, quali realistiche possibilità avesse AO 1 di
impiegarsi nel giugno del 2018 in mansioni meno qualificate. Almeno nel
risultato, pertanto, sull'inesistente capacità lucrativa della convenuta il
decreto impugnato resiste alla critica.
g) L'appellante
accenna a cospicue somme di denaro ricevute o prelevate dalla moglie in
concomitanza con la separazione e ancora in seguito, ma – come la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare – per determinare contributi di
mantenimento cautelari in una causa di divorzio entra in linea di conto, di
regola, unicamente il reddito complessivo dei coniugi, incluso il reddito della
sostanza. La sostanza in sé si considera soltanto ove il reddito complessivo non
sia sufficiente per finanziare il tenore di vita della famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_608/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2.1). Ammesso e non concesso che AO 1
possieda ancora i capitali cui allude l'appellante (ciò ch'essa contesta),
occorrerebbe accertare di conseguenza a quanto ammonti il reddito di AP 1 e a
quanto ascenda il fabbisogno della famiglia. Tali questioni saranno trattate
nei considerandi che seguono.
6.
Riguardo alle
proprie entrate, l'appellante sostiene di non guadagnare più di fr. 13 409.80 mensili, ciò che gli rende impossibile
ormai erogare il contributo di mantenimento per la moglie pattuito a tutela
dell'unione coniugale. Egli fa valere che, rispetto agli ultimi dati fiscali,
la sua situazione si è sensibilmente deteriorata, tanto ch'egli ha dovuto
ricorrere a linee di credito.
a) Nel
decreto impugnato il Pretore ha rilevato che “i dati fiscali accertati fino al
2012.
denotano una situazione reddituale e patrimoniale agiata”, sicché spettava
all'interessato “attivarsi per attualizzare” tali dati. Inoltre – egli ha
soggiunto – “quand'anche ci si volesse attenere ai dati indicati dallo stesso
marito (doc. AA), quest'ultimo, con i redditi da lavoro e redditi da sostanza,
è pacificamente in grado di garantire l'alimento provvisorio fissato per la
moglie” (pag. 2 in fondo). Invero gli ultimi dati fiscali, del 2012, attestano
redditi da attività lucrativa indipendente per fr. 645 000.– e un reddito imponibile complessivo di oltre un milione di
franchi (doc. U). Dai bilanci e dai conti economici prodotti dall'attore
risulta tuttavia che gli utili dello studio d'ingegneria sono calati a fr. 298 366.39 nel 2015, a fr. 226 887.89 nel 2016 e a fr. 160 917.81 nel 2017 (doc. R). La moglie contesta l'attendibilità
di simile documentazione, facendo valere ch'essa non è passata al vaglio dell'autorità
fiscale né di un ufficio di revisione. A un esame di apparenza, nondimeno, nulla
indizia il sospetto che tale contabilità sia fittizia o inveritiera, fermo
restando che approfondimenti saranno possibili nel corso dell'istruttoria. Non
che AP 1 sia dispensato dall'aggiornare la propria situazione nei confronti dell'autorità
tributaria. Ai fini del giudizio è preferibile fondarsi tuttavia su dati
recenti, seppure non certificati, piuttosto che su dati fiscali vetusti. Al
riguardo l'apprezzamento del primo giudice non può dunque essere condiviso.
b) Il
Pretore opina invero che – come detto – “quand'anche ci si volesse attenere ai
dati indicati dallo stesso marito (doc. AA), quest'ultimo, con i redditi
da lavoro e i redditi da sostanza, è pacificamente in grado di garantire
l'alimento provvisorio fissato per la moglie”. A quanto ammonterebbero i
redditi dell'attore però egli non ha accertato. Dal doc. AA (una tabella riassuntiva
prodotta dall'interessato) che egli menziona si evince che nel 2017 AP 1 ha guadagnato
fr. 160 917.81 da attività indipendente,
fr. 180 500.– da immobili in locazione e fr.
11.
871.95 dalla carica di sindaco di __________, onde complessivi fr. 353 289.76, pari a fr. 29 440.75
mensili. La media degli ultimi tre anni è lievemente più elevata (fr. 30 937.12 mensili). E nel caso di un lavoratore
indipendente andrebbe preso in considerazione il reddito medio degli ultimi tre
anni. Dandosi tuttavia entrate reiteratamente al ribasso, si giustifica di
attenersi al dato più recente (DTF 143 III 620 consid., 51.; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi). Nella
fattispecie appare verosimile che gli utili dello studio d'ingegneria sono in
declino, tant'è che l'appellante ha dovuto procedere a licenziamenti (doc. NN).
Giova pertanto attenersi ai dati dell'ultimo anno.
7.
Per quel che
concerne il fabbisogno corrente della moglie, l'appellante adduce che il
contributo alimentare di fr. 10 000.– è
stato convenuto quando i figli vivevano con lei e il suo guadagno era nettamente
migliore. Egli sostiene che il fabbisogno odierno della convenuta non eccede
fr. 1800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
premio della cassa malati stimato fr. 300.– , imposte stimate fr. 300.–), i
quali possono essere portati tutt'al più a fr. 3623.– mensili volendo
aggiungere i supplementi previsti dal fabbisogno “allargato” secondo il
diritto civile, ma non oltre.
a) Davanti
al Pretore la convenuta ha fatto valere che al momento della separazione il suo
fabbisogno effettivo assommava a fr. 7727.35 mensili (doc. 2 con allegato) e
che per finanziarlo essa ha addebitato nel 2014 fr. 34 633.25 sulla sua carta __________ (doc. 3), fr. 100 508.70 sulla sua carta di credito (doc. 4) e
fr. 102 548.05 sul suo conto personale
(doc. 5). Dopo la separazione essa ha stimato il proprio onere fiscale in fr.
6500.– mensili (doc. 9), più fr. 1500.–, dovuti all'aliquota per persona sola
(risposta, pag. 7 segg., allegato al verbale del 21 giugno 2018). Per il 2018
poi AO 1 ha esposto un fabbisogno di fr. 9910.15 mensili (doc. 6), incluse le
imposte, ma senza considerare le vacanze, le spese legali e quanto in
precedenza essa finanziava con la carta di credito o con prelievi di contanti.
Nella lettera del 20 gennaio 2020 a questa Camera, infine, essa presenta un
conteggio del dispendio effettivo per complessivi fr. 20 000.– mensili, non senza sottolineare di aver dovuto ridurre il
tenore di vita dopo la separazione a causa del ridotto contributo alimentare versato
dal marito.
b) Alle
dichiarazioni della moglie AP 1 ha puntualmente replicato il 21 giugno 2018,
contestando numerose spese inserite dalla moglie nel dispendio effettivo
(memoriale allegato al verbale di udienza). Di simili contestazioni il Pretore
non ha tenuto alcun conto, limitandosi laconicamente ad asseverare nel decreto
impugnato che “alla luce dei documenti prodotti” il fabbisogno corrente di AO 1
può essere valutato nei fr. 10 000.–
mensili “già posti alla base del precedente assetto”, e ciò con riferimento a
un “doc. 6” che è un plico di documenti prodotti della stessa convenuta. Ora,
non si vede come questa Camera possa vagliare le contestazioni che l'istante
ripropone nell'appello e nelle osservazioni del 31 gennaio 2020 sulle voci del fabbisogno
corrente della convenuta senza avere la benché minima cognizione del perché il
Pretore le abbia ignorate. Del resto, statuisse questa Camera per la prima
volta sul fabbisogno minimo di AO 1 alla stregua di un giudice naturale, ciò
che non è suo compito, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di
giurisdizione munito di pieno potere cognitivo, poiché contro decisioni in
materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al
Tribunale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014
del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Nelle condizioni descritte
non rimane che annullare il dispositivo n. 3 del decreto impugnato e rinviare
gli atti al Pretore perché esamini, nel quadro di un giudizio sommario, a
quanto ammonta concretamente il fabbisogno della convenuta, riscontrando le
contestazioni di AP 1 almeno a livello di verosimiglianza.
8.
Per
quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante afferma di dover coprire costi mensili per fr. 31 289.–, sicché nulla gli resta, comunque sia, per finanziare il
contributo di mantenimento in favore della moglie. All'esame della questione si
interpongono nondimeno gli stessi impedimenti incontrati trattando le censure
che l'appellante rivolge al fabbisogno corrente della convenuta. Invano si
cercherebbe nel decreto impugnato, per vero, una qualsiasi cifra sul fabbisogno
proprio dell'appellante e su quello in denaro dei figli. A ben vedere il primo
giudice nemmeno sfiora l'argomento, di modo che mal si comprende come egli possa
assumere che l'attore sia in grado di versare per lo meno il contributo
alimentare di fr. 10 000.– mensili in
favore della moglie con le entrate da lui dichiarate nel doc. AA. Eppure l'appellante
faceva valere sin dall'inizio un fabbisogno minimo di fr. 28 589.06 mensili senza nemmeno i contributi di
mantenimento per i figli maggiorenni (petizione, pag. 24). Ancora una volta
questa Camera si troverebbe così nella situazione di statuire per la prima
volta alla stregua di un giudice naturale, sostituendosi alle competenze del
Pretore e sottraendo alle parti un grado di giurisdizione. Ciò non è
ammissibile. Il primo giudice va chiamato a dare ragione del suo giudizio dopo
avere accertato il fabbisogno dell'appellante, quello della convenuta e il
fabbisogno in denaro dei figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio). Non
essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto a confermare il
contributo alimentare per AO 1 di fr. 10 000.–
mensili fissato nel decreto impugnato, ma potrà scostarsene coerentemente con
la motivazione che riterrà di addurre (cfr. da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2019.89
del 16 agosto 2019, consid. 3b).
9.
In
ultima analisi l'appellante soccombe sull'attribuzione dell'alloggio coniugale,
mentre ottiene l'annullamento del dispositivo sul contributo di mantenimento per
la moglie, ma non la riduzione del contributo a fr. 3600.– mensili né, tanto
meno, la sua limitazione a sei mesi. Le spese
del giudizio sull'attribuzione dell'alloggio coniugale vanno pertanto a
suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, la convenuta postula
un'indennità di
fr.
16.
200.– calcolata su un valore litigioso
di 2.4 milioni di franchi. Per costante giurisprudenza
di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a
protezione dell'unione coniugale o – come in concreto – di provvedimenti
cautelari in cause di divorzio le ripetibili sono
definite non in funzione al valore
litigioso, bensì in base al dispendio di
tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che
un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato
analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.58 del 24 settembre 2019
consid. 10b). Nel caso specifico si può presumere che per difendere
l'assegnazione cautelare dell'alloggio coniugale alla cliente un patrocinatore conciso
e speditivo non avrebbe impiegato più di mezza giornata di lavoro, cui si
aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e
l'IVA, per complessivi fr. 1500.– arrotondati. In merito al contributo
alimentare per la moglie, le singolarità del caso inducono invece a non
prelevare spese, mentre le ripetibili vanno compensate, non potendosi prevedere
come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare (art. 106 cpv. 2
CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6).
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche
la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in
concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti
al Tribunale federale – come si è rammentato – soltanto la violazione di
diritti costituzionali (sopra, consid. 7b).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è annullato e
gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare
impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 750.–, sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
– .
– . .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).