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Decisione

11.2018.86

Condono di spese processuali

21 agosto 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire sulla richiesta dell'8 agosto 2018 presentata da

IS

1

per

ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa

il 28 febbraio 2018 da questa Camera (inc. 11.2016.36 e 11.2016.37) nella causa

DM.2011.50 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna che ha opposto il richiedente a

(patrocinata

dall'avv. ),

Ritenuto

in fatto: che il 28 febbraio 2018

questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da IS 1 contro una

sentenza emessa il 31 marzo 2016 dal Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna (inc. 11.2016.36);

che questa Camera ha posto

le spese processuali di tale appello, di fr. 4000.–, per tre quarti a carico di

IS 1, respingendo una sua richiesta di gratuito patrocinio contestuale

all'appello (inc. 11.2016.37);

che tale sentenza è

passata in giudicato;

che l'8 agosto 2018 IS 1

si è rivolto all'Ufficio del­l'incasso e delle pene alternative, formulando “domanda ufficiale per l'assistenza

giudiziaria” siccome “impossibilitato a ottemperare alla vostra fattura” per le

spese processuali addebitategli da questa Camera;

che l'Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso il 14 agosto 2018 la richiesta

a questa Camera per competenza;

e considerando

in diritto: che “per il pagamento

delle spese processuali il giudice può con­cedere una dilazione o, in caso di

indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);

che per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga

altrimenti, il tribunale da cui emana la decisione sulle spese delle quali si

chiede la dilazione o il condono (I

CCA, sentenza inc. 11.2016.121 del 29 novembre 2016 con riferimenti);

che tale giudice fa capo

per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme

sulla procedura sommaria (loc. cit.);

che per ottenere un

condono di spese processuali – e in tal senso va interpretata la richiesta di IS

1 – il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento rischi di esporlo

durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun miglioramento della sua situazione

economica sia da attendere negli anni a venire (loc. cit.);

che tali presupposti vanno

esaminati con rigore, il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto

a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo

decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; loc.

cit.);

che nel caso specifico

questa Camera ha respinto la domanda di gratuito patrocinio poiché il

richiedente, cui incombeva di rendere verosimili le sue gravi ristrettezze, nulla

aveva detto – pur essen­do assistito da un patrocinatore – in merito al fatto

di essere proprietario della particella n. 299 RFD di __________ né aveva

preteso di non poter aumentare in qualche modo il carico ipotecario su tale

fondo o di non poter ottenere un altro finanziamento per sovvenire alle spese

del processo (sentenza inc. 11.2016.36 e 11.2016.37 del 28 febbraio 2018,

consid. 17);

che in concreto IS 1

motiva la domanda di condo­no con il suo stato di invalidità parziale (al 50%),

e in particolare con la circostanza che le sue rendite AVS (fr. 1527.– mensili)

e della cassa pensione __________ (fr. 2200.– mensili), una volta dedotte le

rendite della figlia G__________, il premio della cassa malati, la pigione e il

leasing dell'automobile, non gli garantiscono neppure il minimo vitale di fr.

1350.– mensili;

che secondo quanto ha

accertato questa Camera il richiedente rimane, comunque sia, in grado di

conseguire un reddito da attività lucrativa di fr. 1900.– mensili (sentenza

inc. 11.2016.36 e 11.2016.37 del 28 febbraio 2018, consid. 11);

che inoltre il richiedente

continua a passare sotto silenzio, nella domanda di condono, l'immobile di sua

proprietà a __________ e non rende verosimile – né invero pretende – di non

poter attingere a sostanza ipotecabile o realizzabile nel corso dei prossimi

dieci anni (Jenny in: in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art.

112);

che le motivazioni da lui addotte

non sostanziano pertanto ristrettezze gravi e durature né rendono verosimile

una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a medio termine;

che in condizioni del

genere non soccorrono i requisiti per il condono richiesto;

che

per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 3000.– (tre quarti di

fr. 4000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF;

decide: 1. La richiesta di condono è

respinta.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).