11.2018.86
Condono di spese processuali
21 agosto 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.86
Lugano
21 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire sulla richiesta dell'8 agosto 2018 presentata da
IS
1
per
ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa
il 28 febbraio 2018 da questa Camera (inc. 11.2016.36 e 11.2016.37) nella causa
DM.2011.50 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna che ha opposto il richiedente a
(patrocinata
dall'avv. ),
Ritenuto
in fatto: che il 28 febbraio 2018
questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da IS 1 contro una
sentenza emessa il 31 marzo 2016 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna (inc. 11.2016.36);
che questa Camera ha posto
le spese processuali di tale appello, di fr. 4000.–, per tre quarti a carico di
IS 1, respingendo una sua richiesta di gratuito patrocinio contestuale
all'appello (inc. 11.2016.37);
che tale sentenza è
passata in giudicato;
che l'8 agosto 2018 IS 1
si è rivolto all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, formulando “domanda ufficiale per l'assistenza
giudiziaria” siccome “impossibilitato a ottemperare alla vostra fattura” per le
spese processuali addebitategli da questa Camera;
che l'Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso il 14 agosto 2018 la richiesta
a questa Camera per competenza;
e considerando
in diritto: che “per il pagamento
delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di
indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);
che per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga
altrimenti, il tribunale da cui emana la decisione sulle spese delle quali si
chiede la dilazione o il condono (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.121 del 29 novembre 2016 con riferimenti);
che tale giudice fa capo
per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme
sulla procedura sommaria (loc. cit.);
che per ottenere un
condono di spese processuali – e in tal senso va interpretata la richiesta di IS
1 – il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento rischi di esporlo
durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun miglioramento della sua situazione
economica sia da attendere negli anni a venire (loc. cit.);
che tali presupposti vanno
esaminati con rigore, il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto
a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo
decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; loc.
cit.);
che nel caso specifico
questa Camera ha respinto la domanda di gratuito patrocinio poiché il
richiedente, cui incombeva di rendere verosimili le sue gravi ristrettezze, nulla
aveva detto – pur essendo assistito da un patrocinatore – in merito al fatto
di essere proprietario della particella n. 299 RFD di __________ né aveva
preteso di non poter aumentare in qualche modo il carico ipotecario su tale
fondo o di non poter ottenere un altro finanziamento per sovvenire alle spese
del processo (sentenza inc. 11.2016.36 e 11.2016.37 del 28 febbraio 2018,
consid. 17);
che in concreto IS 1
motiva la domanda di condono con il suo stato di invalidità parziale (al 50%),
e in particolare con la circostanza che le sue rendite AVS (fr. 1527.– mensili)
e della cassa pensione __________ (fr. 2200.– mensili), una volta dedotte le
rendite della figlia G__________, il premio della cassa malati, la pigione e il
leasing dell'automobile, non gli garantiscono neppure il minimo vitale di fr.
1350.– mensili;
che secondo quanto ha
accertato questa Camera il richiedente rimane, comunque sia, in grado di
conseguire un reddito da attività lucrativa di fr. 1900.– mensili (sentenza
inc. 11.2016.36 e 11.2016.37 del 28 febbraio 2018, consid. 11);
che inoltre il richiedente
continua a passare sotto silenzio, nella domanda di condono, l'immobile di sua
proprietà a __________ e non rende verosimile – né invero pretende – di non
poter attingere a sostanza ipotecabile o realizzabile nel corso dei prossimi
dieci anni (Jenny in: in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art.
112);
che le motivazioni da lui addotte
non sostanziano pertanto ristrettezze gravi e durature né rendono verosimile
una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a medio termine;
che in condizioni del
genere non soccorrono i requisiti per il condono richiesto;
che
per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 3000.– (tre quarti di
fr. 4000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF;
decide: 1. La richiesta di condono è
respinta.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).