11.2018.87
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria
11 ottobre 2019Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.87
Lugano,
11 ottobre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.6000 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 20 novembre 2017
dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dagli avvocati
e
PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 16 agosto 2018 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 6 agosto 2018;
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa generale __________ Sagl, allora con sede a __________,
ha commissionato il 20 aprile 2016 alla AO 1 la fornitura e la posa di elementi
prefabbricati in legno, lattonerie di copertura, serramenti, ringhiere e
rivestimenti destinati a uno stabile (‟Residenza __________ˮ) da
costruire sulla particella n. 663 RFD di __________, proprietà della ditta AP 1.
Il contratto d'appalto prevedeva una mercede a corpo di fr. 991 440.–, IVA inclusa. A tali prestazioni ne
sono state aggiunte altre il 21 giugno 2016 per un prezzo a corpo di complessivi
fr. 61 750.–, IVA inclusa. La __________ Sagl ha versato alla AO 1 fr. 788 400.– complessivi. Tre fatture, del 20 aprile, del 21
giugno e dell'8 ottobre 2017, per un totale di
fr. 264 790.–, sono invece rimaste impagate, nonostante ripetuti
solleciti. Impagata è rimasta anche una fattura dell'11 ottobre 2017 per
l'esecuzione di ‟opere extra capitolato e regie” di
fr. 148 100.40.
B. Il 20 novembre 2017
la AO 1 ha convenuto la AP 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, postulando
l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 663, già in via cautelare e senza
contraddittorio, di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 412 890.40 (le
tre fatture impagate di fr. 264 790.– e le ‟opere
extra capitolato e regie” di fr. 148 100.40) oltre interessi al 5% dal
giorno dell'istanza. A tal fine essa ha offerto un certo numero di prove. Con
decreto cautelare del 21 novembre 2017, emesso senza contraddittorio, il
Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta, fissando alla convenuta un termine di
20 giorni per presentare osservazioni scritte. L'addebito delle spese
processuali (fr. 2000.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione da
prendere dopo il contraddittorio.
C. Nelle sue
osservazioni del 2 gennaio 2018 la AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, notificando
a sua volta determinate prove. In una replica spontanea del 12 gennaio
2018 la AO 1 ha ribadito la propria domanda e indicato ulteriori prove. In una duplica spontanea del 26 gennaio 2018 la AP 1 ha proposto
di intersecare taluni passaggi della replica spontanea, siccome nuovi, e di
estromettere tre documenti nuovi acclusi a quel memoriale, sollecitando
nuovamente la reiezione dell'istanza. Il
Pretore ha ammesso il 1° febbraio 2018 l'assunzione di quattro testimonianze
e ha dato avvio all'istruttoria. Il 20 giugno 2018 egli ha respinto le
prove rimanenti e ha dichiarato l'istruttoria chiusa. Alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 12 e del 16 luglio 2018
nelle quali hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.
D. Statuendo con decisione
del 6 agosto 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha confermato fino
a concorrenza di fr. 407 890.40 con interessi al 5% dal 20 novembre 2017 l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza
contraddittorio. All'istante egli ha impartito un termine di 60 giorni per promuovere la causa
volta all' iscrizione definitiva
dell'ipoteca, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso
infruttuoso l'iscrizione provvisoria
sarebbe stata cancellata. Le spese processuali,
con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste per fr. 100.– a
carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all'istante un'indennità di fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 agosto 2018
per ottenere che l'istanza della AO 1 sia respinta, che l'ipoteca legale
iscritta in via provvisoria il 21 novembre 2017 senza contraddittorio sia
cancellata e che la decisione del Pretore sia riformata di conseguenza. In
subordine essa propone di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli
atti al Pretore perché escuta i testimoni da lui rifiutati e statuisca di nuovo.
Nelle sue osservazioni del 14
settembre 2018 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con
la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le
decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci
giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,
ove si consideri l'ammontare del-l'ipoteca
controverso in prima sede ancora al momento del dibattimento finale (fr. 412 890.40
complessivi). Quanto alla
tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è giunta al
patrocinatore della convenuta il 7 agosto 2018. Introdotto
il 16 agosto successivo, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto
Fatti
i principi che disciplinano l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
Accertata la ricevibilità – contestata dalla convenuta – di quanto l'istante aveva addotto nei punti 1.1 a 1.6 della
replica spontanea, come pure dei documenti R, S e T acclusi a quel memoriale,
egli ha rilevato che la AP 1 non discuteva le
tre fatture emesse dall'istante il 20 aprile, il 21 giugno e l'8 ottobre
2017 per fr. 264 790.– complessivi, ma si limitava a contestare il
credito di fr. 148 140.– (recte:
fr. 148 100.40) oggetto della fattura
11 ottobre 2017 (allegata al doc. G) per ‟opere
extra capitolato e regie”. Posto ciò, egli ha constatato che tale
fattura comprende una voce di fr. 5000.– (IVA inclusa) per ‟ritardo
lavori, fermo cantiere e materiale S__________ˮ, pretesa che tuttavia è di
natura risarcitoria e che esula quindi dal beneficio dell'ipoteca legale.
Il
primo giudice ha riconosciuto invece, siccome garantita dal-l'ipoteca
legale, un'altra voce della citata fattura, di fr. 9600.–
(più IVA), per lavoro
supplementare dovuto allo scarico di materiali in cantiere. Per il resto, egli
ha ritenuto che la spettanza di fr. 143 100.40
(fr. 148 100.40 meno fr. 5000.–) fosse
verosimile alla luce delle deposizioni rilasciate dagli operai sentiti come
testimoni, i quali hanno dichiarato che in corso d'opera la direzione dei
lavori aveva apportato varianti e modifiche, onde le ‟opere
extra capitolato e regie” compendiate nella fattura. Quanto al ruolo
svolto dalla direzione dei lavori nell'ordinazione e nell'approvazione di tali
opere, come pure per quel che è dei ritardi e dei difetti nell'esecuzione
dell'appalto, il Pretore ha reputato simili controversie “non esperibili in
procedura sommaria” e da definire perciò nell'ambito della causa tendente
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. In ultima analisi egli ha confermato
così nei limiti di fr. 407 890.40 con interessi al 5% dal 20 novembre 2017 (giorno in cui è
stata presentata l'istanza) l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente
senza contraddittorio.
3. Dal
profilo formale l'appellante sostiene anzitutto che il Pretore non doveva
tenere conto di quanto la AO 1 aveva addotto nei punti 1.1 a 1.6 della replica
spontanea, né avrebbe dovuto versare agli atti i documenti R, S e T acclusi a
quel memoriale. Essa contesta l'opinione del primo giudice, secondo cui in una
procedura sommaria l'allegazione di fatti e l'offerta di prove comporta una
“novità” nel senso dell'art. 229 CPC – ed è quindi soggetta a restrizioni – solo
quando ciò impedisca alla controparte di esercitare il diritto al contraddittorio
(sentenza impugnata, pag. 3). A mente sua, l'istante avrebbe potuto addurre
altri fatti e notificare altre prove con la replica spontanea soltanto se nelle
osservazioni scritte essa avesse enunciato a sua volta fatti nuovi, ciò che però
non era il caso. Quanto la controparte ha esposto nei punti 1.1 a 1.6 della
replica spontanea, così come i documenti acclusi R, S e T – ribadisce la
convenuta – vanno quindi dichiarati irricevibili.
a) L'art. 253 CPC dispone che se nella procedura sommaria
un'istanza
non risulta inammissibile o infondata, “il giudice dà modo alla controparte di
presentare oralmente o per scritto le proprie
osservazioni”. Ricevuta l'istanza, il giudice ha dunque la scelta fra indire un
dibattimento o invitare il convenuto a presentare osservazioni scritte (sentenza
del Tribunale federale sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2 non
pubblicato in DTF 138 III 620). Se opta per
lo scambio di atti scritti egli può anche, con il riserbo che la celerità
di una procedura sommaria impone, ordinare eccezionalmente un secondo scambio
di atti scritti (DTF 138 III 254 consid. 2.1). Ch'egli ordini un secondo
scambio di atti scritti o si limiti al primo scambio di atti scritti o al
dibattimento, comunque sia, le parti hanno la facoltà incondizionata di pronunciarsi
spontaneamente su ogni atto del tribunale o della controparte in virtù degli
art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost., indipendentemente dalla circostanza che
tale atto contenga elementi nuovi e importanti oppure no (DTF 144 III 117
consid. 2.1 con richiami).
b) Per
quanto riguarda la possibilità – sempre nella procedura sommaria – di addurre
fatti nuovi e nuove prove, occorre distinguere. Se il giudice ordina uno
scambio di atti scritti, la procedura termina con l'avvenuto scambio di tali
atti. Se invece il giudice indice un dibattimento o dispone eccezionalmente un
secondo scambio di atti scritti, le parti hanno ancora la possibilità di addurre fatti nuovi e prove nuove fino alla deliberazione
della sentenza (DTF 144 III 118 consid. 2.2). Qualora infine le parti si
esprimano spontaneamente valendosi degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2
Cost. (sopra, consid. a), esse possono addurre fatti nuovi e nuove prove solo
alle condizioni – restrittive – dell'art. 229 cpv. 1 CPC applicato per
analogia (art. 219 CPC). Ammissibili sono unicamente, in altri termini, nova
o pseudonova, ovvero fatti o mezzi di prova recati immediatamente e
verificatisi o scoperti soltanto dopo lo scambio di atti scritti o dopo il
dibattimento oppure fatti o prove che sussistevano già precedentemente, ma che non
è stato possibile addurre nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,
tenuto conto delle circostanze (Bohnet,
nota alla sentenza DTF 144 III 117, in: Droit du bail 2018 pag. 64 n. 7).
c) Nella
fattispecie il Pretore non ha indetto un dibattimento né ha ordinato un secondo
scambio di atti scritti. Nella replica spontanea l'istante poteva di
conseguenza far valere soltanto nova o pseudonova, in
applicazione analogica dell'art. 229 cpv. 1 CPC. Contrariamente a quanto asserisce
la convenuta nell'appello, la facoltà dell'istante di replicare spontaneamente
in forza degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost. non era limitata in
ogni modo alla discussione di fatti nuovi esposti nelle osservazioni scritte.
La AO 1 poteva replicare anche ad altre argomentazioni contenute nelle
osservazioni della convenuta, ma non invocare fatti nuovi o prove nuove ch'essa
avrebbe già potuto addurre al momento dell'istanza. La questione è di sapere, chiarito
ciò, se il Pretore dovesse dichiarare irricevibili le allegazioni addotte dalla
AO 1 nei punti 1.1 a 1.6 della replica
spontanea, come pure i documenti R, S e T acclusi a quel memoriale.
d) Riguardo
ai punti 1.1 a 1.3 della
replica spontanea, l'istante non invocava in realtà nulla di nuovo, limitandosi
a contestare i relativi fatti allegati dalla convenuta nelle osservazioni. Nel
punto 1.4 l'istante eccepiva poi l'impossibilità di specificare oltre le opere
supplementari di fr. 148 100.40 indicate
nella fattura dell'11 ottobre 2017 (doc. G, 3° foglio), facendo valere
che la direzione dei lavori impartiva istruzioni verbali e non firmava
bollettini né conferme scritte oppure non le mandava.
Una simile giustificazione nulla toglieva tuttavia all'eventuale genericità
della fattura, sicché poco giova interrogarsi sulla sua ricevibilità. Quanto ai punti 1.5 e 1.6 della replica spontanea, l'istante contestava
la compensazione del credito eccepita dalla convenuta nelle osservazioni
scritte. Essa non poteva tuttavia esprimersi nell'istanza su un'eccezione che
la convenuta ha sollevato solo nelle osservazioni. Poco importa che – come assevera
la convenuta – la convenuta dovesse aspettarsi quella eccezione, visti i
ritardi accumulati e i difetti dell'opera. Senza dimenticare ad ogni modo che,
come si dirà in appresso, il giudizio sull'eccezione di compensazione andrà rinviato
al merito (sotto, consid. 7).
e) Relativamente
alla produzione dei doc. R, S e T,
destinati a suffragare l'esecuzione dei menzionati lavori supplementari per fr.
148 100.40, essi comprendono una fattura 28 settembre
2017 della ditta A__________ Sagl di __________ (doc. R), due dichiarazioni
rilasciate da dipendenti dell'istante il 9 gennaio 2018 (doc. S), una
dichiarazione firmata il 10 gennaio 2018 dal titolare della citata ditta A__________
Sagl e un'ulteriore dichiarazione datata 10 gennaio 2018 della ditta G__________
s.r.l di __________ (doc. T). La ricevibilità di simili documenti è dubbia, ove
si consideri che nulla risultava impedire alla AO 1 di accludere il doc. R
all'istanza e di procurarsi gli altri documenti già al momento di adire il
Pretore. Sia come sia, il contenuto del doc. R essendo stato confermato dal
testimone M__________ Z__________ il 13 marzo
2018, ai fini del giudizio fa stato quest'ultima deposizione. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il
doc. S, i due dipendenti della AO 1 che hanno rilasciato siffatte
dichiarazioni (L__________ C__________ e R__________ C__________) essendo stati
sentiti quali testimoni il 13 marzo 2018, come pure il doc. T, almeno per
quanto concerne la dichiarazione del menzionato M__________ Z__________,
confermata dal medesimo quale testimone lo stesso 13 marzo 2018. Di nessuna
valenza è invece la dichiarazione della ditta G__________ s.r.l., redatta da una
persona sconosciuta e dalla firma illeggibile. Ciò posto, conviene procedere
alla trattazione dell'appello.
4. Nel merito l'appellante
contesta, come davanti al Pretore, il credito di fr. 148 100.40 oggetto della fattura 11 ottobre 2017 (allegata al
doc. G) per ‟opere extra capitolato e regie”.
Sostiene che le testimonianze di R__________ C__________ e L__________ C__________,
dipendenti della AO 1, non sono attendibili, costoro avendo deposto per altro in
presenza del loro principale. Ben più affidabile – continua l'appellante – è quanto
ha dichiarato in aula l'arch. __________ C__________, direttore dei lavori, secondo
cui “non sono stati sottoscritti altri supplementi d'opera all'infuori di quelli
risultanti dal doc. D”, cioè dal contratto d'appalto (mercede a corpo di
fr. 991 440.–, IVA inclusa, più
altre prestazioni per un prezzo a corpo di fr. 61
750.–, IVA inclusa). Si fossero ordinate prestazioni supplementari – soggiunge
l'appellante – queste avrebbero dovuto formare oggetto, conformemente al
contratto d'appalto, di un accordo previo in forma scritta sull'entità delle opere e sulle rispettive scadenze, com'è
avvenuto per l'esecuzione della facciata ventilata dello stabile.
a) Per ottenere dal giudice
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve
rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non
occorre una prova piena. È sufficiente che l'istante adduca elementi idonei a far
apparire attendibile la sua qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del
lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto
dell'intervento, l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine
per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. La procedura
essendo sommaria, il giudice non deve porre esigenze troppo severe al
proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la
decisione sulla legittimità dell'ipoteca alla sentenza riguardante l'iscrizione
definitiva. Al merito va rinviato anche – di regola – l'esame circa eventuali
difetti dell'opera. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo
se l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva appare esclusa o altamente
Considerandi
inverosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_426/2015 dell'8 ottobre 2015 consid.
3.4
con richiami; analogamente: RtiD II-2016 pag. 616 consid.
5; I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.86 del 12 aprile 2019, consid. 4 con
rimandi).
b) Nel
caso in esame l'appellante contesta – come detto – di avere ordinato opere
supplementari rispetto alle prestazioni contemplate dal contratto di appalto
(doc. D). Il problema è dunque di sapere se le prestazioni cui si riferisce la
fattura dell'11 ottobre 2017 (doc. G, 4° e 5° foglio) rientrassero nelle
mercedi a corpo previste da quel contratto o debbano considerarsi opere
aggiuntive. E il quesito non è di agevole soluzione. Che i lavori elencati
nella fattura siano stati eseguiti non è seriamente revocato in dubbio nemmeno
dall'appellante. Che tali prestazioni siano state ordinate dalla direzione dei
lavori ancora non significa, tuttavia, che quelle opere non dovessero già ritenersi
comprese nel contratto d'appalto. Quanto al contratto medesimo (doc. D), a un
sommario esame come quello che governa un
giudizio di verosimiglianza non è dato di capire se le due mercedi a
corpo di fr. 991 400.– e di
fr. 61 750.– comprendessero anche le opere
formanti oggetto della fattura 11 ottobre 2017 oppure no. Già per questo
motivo, dandosi incertezza, si giustifica nel dubbio l'iscrizione provvisoria
del pegno e il rinvio della decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale
alla sentenza riguardante l'iscrizione definitiva.
c) L'appellante
obietta che eventuali prestazioni supplementari avrebbero dovuto formare
oggetto, conformemente al contratto d'appalto (clausole n. 7.1 e 7.2), di un
accordo previo in forma scritta sull'entità delle opere e sulle rispettive
scadenze. Sta di fatto che in concreto simili formalità non sembrano essere
state rispettate nemmeno dalla direzione dei lavori. Secondo M__________ Z__________, i lavori
supplementari ‟sono stati richiesti direttamente sul cantiere e per gli
stessi non abbiamo dovuto presentare nessun tipo di offerta scrittaˮ (deposizione
del 13 marzo 2018, verbali pag. 2). Secondo L__________ C__________ ‟la
DL non eseguiva dei piani e ci dava delle indicazioni verbali sul cantiere.
Questo però non era di grande aiuto perché [essa] cambiava costantemente idea
e l'assenza di piani non ci permetteva di confrontarlo con quello che ci aveva
richiesto. Questo atteggiamento della DL comportava inoltre un continuo fare e
disfare” (verbale citato, pag. 4 verso il basso). Certo, l'appellante
definisce poco affidabile tale deposizione, il testimone essendo stato sentito al
cospetto di T__________ F__________, membro del consiglio di amministrazione
della AO 1, sua datrice di lavoro, ma non pretende che quella dichiarazione sia
inveritiera. Anche al proposito il dubbio depone quindi per l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale.
d) Sottolinea
l'appellante che l'arch. __________ C__________, direttore dei lavori,
ha escluso categoricamente di avere ordinato “supplementi d'opera all'infuori
di quelli risultanti dal doc. D”. Non bisogna dimenticare però che __________ C__________
lavora come architetto per la C__________ Sagl, di cui è presidente della
gerenza C__________ __________ K__________, membro del consiglio di amministrazione
della AP 1. Non fossero affidabili
le deposizioni di M__________ Z__________ e L__________ C__________, non
sarebbe di maggiore attendibilità neppure la testimonianza di __________ C__________.
In realtà, a ben vedere, ci si trova di fronte a deposizioni contrastanti, il
cui apprezzamento – a parte casi evidenti – va rinviata al giudizio sul diritto
all'iscrizione definitiva (I CCA, sentenza inc. 11.2016.8 del 31 ottobre 2017
consid. 5d con rinvio). Anche sotto questo profilo si versa dunque in una
situazione di incertezza che giustifica l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale.
5.
Afferma l'appellante
che, contrariamente all'opinione del Pretore, la voce di fr. 9600.– (più IVA)
compresa nella fattura dell'11 ottobre 2017 per lo scarico di materiale in
cantiere non è coperta alla garanzia dell'ipoteca legale, il contratto
d'appalto prevedendo che le spese di trasporto erano a carico della AO 1 (doc.
D, clausola 3.3.2) e lo scarico del materiale è – soggiunge la convenuta – “parte
integrante del trasporto”. Anche a tale proposito tuttavia la situazione è poco
chiara. Il Pretore ha ritenuto che la cifra di fr. 9600.– (più IVA) “non si
riferisce al trasporto sul cantiere di materiali, bensì al lavoro supplementare
svolto dagli operai per lo scarico in cantiere di materiali usati per i lavori
di edificazione” (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). Perché lo scarico
di materiali non dovesse far parte del trasporto non è dato invero di
comprendere. Ad ogni buon conto, dal contratto d'appalto risulta che la mercede
pattuita non comprendeva “i sollevamenti in quota dei materiali” (doc. D, 12°
foglio). E la posta di fr. 9600.– (più IVA) concerne il “trasporto a mano
materiali e attrezzatura per mancanza piani di sbarco adeguati e interruzione
dei lavori in corso (vedi conteggio A__________)” (doc. G, 4° foglio in fondo).
Nella sua deposizione M__________
Z__________, responsabile della ditta subappaltatrice A__________ Sagl, ha dichiarato:
“Abbiamo riscontrato difficoltà nel trasporto dei materiali ai vari piani
perché erano presenti unicamente due piattaforme di scarico, e questo
nonostante C__________ ci avesse inizialmente assicurato che ne sarebbe stata
presente una per piano, ovvero sei. Gli avevamo sin dall'inizio fatto presente
che un trasporto manuale sarebbe stato difficoltoso a causa della conformazione
dei luoghi. A ragione del fatto che il trasporto dei materiali ha dovuto poi essere
effettuato manualmente, questo ha comportato dei ritardi di almeno un paio di
settimane” (deposizione del 13 marzo 2018, verbali pag. 2 a metà). Nell'ambito di
un giudizio sommario non si può escludere quindi che simili prestazioni non
fossero comprese nella mercede a corpo prevista dal contratto d'appalto. Nel
dubbio, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale appare quindi legittima
anche per quanto riguarda l'importo di fr. 9600.– (più IVA).
6.
L'appellante si
duole che il Pretore ha rifiutato di sentire G__________ T__________, D__________
P__________ e V__________ M__________, da essa offerti come testimoni che
erano stati sul cantiere quando la ditta istante era all'opera e che avrebbero
potuto riferire circa i difetti di esecuzione riscontrati e i ritardi accumulati.
Ciò le ha impedito – prosegue la convenuta – di rendere verosimili i
presupposti per riscuotere la penale contrattualmente prevista e per pretendere
la rifusione dei costi dovuti alla sistemazione dei difetti. Il Pretore ha respinto l'escussione dei
tre testimoni siccome non necessaria “alla luce (…) del tipo di procedura
(sommaria)” (ordinanza del 20 giugno 2018). Per sapere se tale decisione
resista alla critica occorre esaminare, di conseguenza, se le pretese poste in
compensazione dalla AP 1 per difetti e ritardi potessero essere vagliate nel
quadro della procedura sommaria tendente all'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale. In caso contrario l'escussione dei tre testimoni andrà
chiesta, se mai, nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca.
L'interrogativo sarà trattato al considerando che segue.
7.
Secondo
l'appellante il Pretore avrebbe dovuto “considerare la questione dei ritardi e
dei difetti, per lo meno limitatamente al grado della verosimiglianza”. Quanto
ai ritardi, essa fa notare che la mora di 159 giorni nella consegna dell'opera
è ammessa dalla AO 1 e che il contratto d'appalto prevedeva in tal caso “un indennizzo giornaliero a titolo di
penale di fr. 1000.– a favore del committente” (clausola n. 5.3),
onde il suo diritto di esigere fr. 159 000.–
già per tale ragione. Riguardo ai difetti, essa allega che al momento del
collaudo dell'opera tutte le mancanze sono state regolarmente messe a verbale
da T__________ F__________, della AO 1, e che il termine fissato
a quest'ultima per rimediare ai difetti è
decorso infruttuoso, di modo ch'essa ha dovuto far capo all'intervento di
terzi. L'appellante riconosce che il tema dei difetti “meriterà comunque di
essere approfondito nella procedura volta all'iscrizione definitiva, che
senz'altro ci si aspetta verrà avviata dalla controparte”.
a) Come
si è spiegato, in una procedura sommaria mirante al-l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale il giudice non deve porre esigenze troppo
severe; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione e rinvia la decisione sulla
legittimità dell'ipoteca alla sentenza – di merito – riguardante l'iscrizione
definitiva (sopra, consid. 4a). La procedura sommaria che disciplina
l'iscrizione provvisoria non impedisce al convenuto di eccepire la
compensazione della pretesa avanzata dall'artigiano o imprenditore con crediti da
lui vantati nei confronti del medesimo (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione,
pag. 160 n. 472). Non impedisce nemmeno al convenuto di muovere
contestazioni sull'esistenza o l'ammontare della pretesa, in particolare di far valere il diritto a una
riduzione della mercede fatturata dall'istante, ad esempio per difetti
dell'opera. Tali eccezioni o obiezioni devono però essere chiare (e non solo
verosimili, come sostiene l'appellante), sindacabili già a un primo esame (Schumacher, op. cit., pag. 370 n.
1050.
e pag. 371 n. 1051), ciò che non suole essere il caso nella
procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Di regola, pertanto,
simili contestazioni vanno rinviate alla causa di merito.
b) Nella
fattispecie l'appellante reputa manifesto il suo diritto di ottenere “un
indennizzo giornaliero a titolo di penale di fr. 1000.– a favore del
committente”. Che tale sanzione sia prevista nel contratto d'appalto è
pacifico. Che in concreto l'opera sia stata consegnata in ritardo è fuori
discussione. La convenuta giustifica però la remora – in sintesi – con
l'incoerente gestione del cantiere e con le richieste di opere supplementari da
parte della direzione dei lavori, respingendo ogni addebito (istanza, pag. 4 in
alto). E le menzionate testimonianze di M__________ Z__________, L__________ C__________,
come pure di R__________ C__________ appaiono deporre in tal senso.
L'appellante obietta che i tre testimoni da essa notificati – e non ascoltati
dal Pretore – avrebbero potuto confermare come in realtà la remora fosse
imputabile alla ditta istante. Foss'anche così, tuttavia, resta il fatto che la
responsabilità dei ritardi è litigiosa. A ragione perciò il Pretore ha
rimandato l'esame della questione alla procedura ordinaria, nel cui ambito la
controversia potrà essere risolta con pieno potere cognitivo.
c) Quanto
alla compensazione della mercede pretesa dall'istante con i costi dovuti alla
riparazione dei difetti dell'opera, l'appellante si limita a elencare le
mancanze riscontrate in sede di collaudo, ma non precisa alcun costo di
riparazione. L'importo di “circa fr. 100 000.–”
da essa posto in compensazione (appello, punto 3.7) si riconduce a una mera
stima, priva di elementi oggettivi a sostegno. Diverso sarebbe il caso qualora
l'istante avesse riconosciuto un determinato importo per la riparazione dei
difetti (ipotesi accennata da Schumacher,
op. cit., pag. 371 in alto). In concreto però l'istante non solo contesta la
cifra prospettata dalla convenuta, ma asserisce persino di essere intervenuta e
di avere – almeno parzialmente – rimediato alle mancanze (replica spontanea,
pag. 6; osservazioni all'appello, pag. 10). Nelle circostanze descritte è
evidente che l'ammontare della compensazione non è chiaro né sindacabile già a
un sommario esame. A ragione l'appellante riconosce anzi – come detto – che il
tema “meriterà (…) di essere approfondito nella procedura volta all'iscrizione
definitiva”. Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto a
censura.
8.
Da
ultimo la convenuta definisce esagerata l'indennità per ripetibili stabilita dal
Pretore in favore dell'istante. Priva di ogni quantificazione numerica, la
doglianza potrebbe essere dichiarata già di primo acchito irricevibile (DTF 143
III 112 consid. 1.2). Si volesse anche transigere al riguardo, poco muterebbe.
Il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che nel
caso di pratiche con valore determinato o determinabile le ripetibili in favore
della parte vittoriosa ammontano, per valori litigiosi compresi tra fr. 100 000.– e
fr. 500 000.–, dal 6 al 9% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Nelle
“procedure speciali civili” – fra cui rientra la procedura sommaria, come
disponevano gli art. 361 segg. vCPC – le ripetibili si pongono tra il 20 e
il 70% “dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett.
b). Davanti al Pretore il valore litigioso ascendeva in concreto a fr. 412 890.40. Ne
deriva che l'indennità di fr. 8000.– fissata dal Pretore, comprensiva
delle spese (almeno fr. 500.–: art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e
dell'IVA, è stata calcolata in base ad aliquote tariffali della fascia bassa, pur
tenendo conto della lieve soccombenza dell'istante, e non si rivela in alcun
modo eccessiva. Anche al proposito l'appello vede così la sua sorte segnata.
9.
Le spese del giudizio odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta rifonderà inoltre alla
controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e
imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III
567), il ricorrente può far valere contro di esse soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese di appello di fr. 4000.–,
sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).