Lexipedia

Decisione

11.2018.87

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria

11 ottobre 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che disciplinano l'iscrizio­ne di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.

Accertata la ricevibilità – contestata dalla convenuta – di quanto l'istante aveva addotto nei punti 1.1 a 1.6 della

replica spontanea, come pure dei documenti R, S e T acclusi a quel memoriale,

egli ha rilevato che la AP 1 non discuteva le

tre fatture emesse dall'istante il 20 aprile, il 21 giugno e l'8 ottobre

2017 per fr. 264 790.– complessivi, ma si limitava a contestare il

credito di fr. 148 140.– (recte:

fr. 148 100.40) oggetto della fattura

11 ottobre 2017 (allegata al doc. G) per ‟opere

extra capitolato e regie”. Posto ciò, egli ha constatato che tale

fattura comprende una voce di fr. 5000.– (IVA inclusa) per ‟ritardo

lavori, fermo cantiere e materiale S__________ˮ, pretesa che tuttavia è di

natura risarcitoria e che esula quindi dal beneficio dell'ipoteca legale.

Il

primo giudice ha riconosciuto invece, siccome garantita dal-l'ipoteca

legale, un'altra voce della citata fattura, di fr. 9600.–

(più IVA), per lavoro

supplementare dovuto allo scarico di materiali in cantiere. Per il resto, egli

ha ritenuto che la spettanza di fr. 143 100.40

(fr. 148 100.40 meno fr. 5000.–) fosse

verosimile alla luce delle deposizioni rilasciate dagli operai sentiti come

testimo­ni, i quali hanno dichiarato che in corso d'opera la direzio­ne dei

lavori aveva apportato varianti e modifiche, onde le ‟opere

extra capitolato e regie” compendiate nella fattura. Quan­to al ruolo

svolto dalla direzione dei lavori nell'ordinazione e nel­l'approvazione di tali

opere, come pure per quel che è dei ritardi e dei difetti nell'esecuzione

dell'appalto, il Pretore ha reputato simili controversie “non esperibili in

procedura sommaria” e da definire perciò nell'ambito della causa tendente

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. In ultima analisi egli ha confermato

così nei limiti di fr. 407 890.40 con interessi al 5% dal 20 novembre 2017 (giorno in cui è

stata presentata l'istanza) ­l'ipoteca legale iscritta provvisoriamente

senza contraddittorio.

3. Dal

profilo formale l'appellante sostiene anzitutto che il Pretore non doveva

tenere conto di quanto la AO 1 aveva addotto nei punti 1.1 a 1.6 della replica

spontanea, né avrebbe dovuto versare agli atti i documenti R, S e T acclusi a

quel memoriale. Essa contesta l'opinione del primo giudice, secondo cui in una

procedura sommaria l'allegazione di fatti e l'offerta di prove comporta una

“novità” nel senso dell'art. 229 CPC – ed è quindi soggetta a restrizioni – solo

quando ciò impedisca alla contropar­te di esercitare il diritto al contraddittorio

(sentenza impugnata, pag. 3). A mente sua, l'istante avrebbe potuto addurre

altri fatti e notificare altre prove con la replica spontanea soltanto se nelle

osservazioni scritte essa avesse enunciato a sua volta fatti nuo­vi, ciò che però

non era il caso. Quanto la controparte ha esposto nei punti 1.1 a 1.6 della

replica spontanea, così come i documenti acclusi R, S e T – ribadisce la

convenuta – vanno quin­di dichiarati irricevibili.

a) L'art. 253 CPC dispone che se nella procedura sommaria

un'istanza

non risulta inammissibile o infondata, “il giudice dà modo alla controparte di

presentare oralmente o per scritto le proprie

osservazioni”. Ricevuta l'istanza, il giudice ha dunque la scelta fra indire un

dibattimento o invitare il convenuto a presentare osservazioni scritte (sentenza

del Tribunale federale sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2 non

pubblicato in DTF 138 III 620). Se opta per

lo scambio di atti scritti egli può anche, con il riserbo che la celerità

di una procedura sommaria impone, ordinare eccezionalmente un secondo scambio

di atti scritti (DTF 138 III 254 consid. 2.1). Ch'egli ordini un secondo

scambio di atti scritti o si limiti al primo scambio di atti scritti o al

dibattimento, comunque sia, le parti hanno la facoltà incondizionata di pronunciarsi

spontaneamente su ogni atto del tribunale o della controparte in virtù degli

art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost., indipendentemente dalla circostanza che

tale atto contenga elementi nuo­vi e importanti oppure no (DTF 144 III 117

consid. 2.1 con richia­mi).

b) Per

quanto riguarda la possibilità – sempre nella procedura sommaria – di addurre

fatti nuovi e nuove prove, occorre distinguere. Se il giudice ordina uno

scambio di atti scritti, la procedura termina con l'avvenuto scambio di tali

atti. Se invece il giudice indice un dibattimento o dispone eccezionalmente un

secondo scambio di atti scritti, le parti hanno ancora la possibilità di addurre fatti nuovi e prove nuove fino alla deliberazione

della sentenza (DTF 144 III 118 consid. 2.2). Qualora infine le parti si

esprimano spontaneamente valendosi degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2

Cost. (sopra, consid. a), esse possono addurre fatti nuovi e nuove prove solo

alle condizioni – restrittive – del­l'art. 229 cpv. 1 CPC applicato per

analogia (art. 219 CPC). Ammissibili so­no unicamente, in altri termini, nova

o pseudonova, ovvero fatti o mezzi di prova recati immediatamente e

verificatisi o scoperti soltanto dopo lo scambio di atti scritti o dopo il

dibattimento oppure fatti o prove che sussistevano già precedentemente, ma che non

è stato possibile addurre nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,

tenuto conto delle circostanze (Bohnet,

nota alla sentenza DTF 144 III 117, in: Droit du bail 2018 pag. 64 n. 7).

c) Nella

fattispecie il Pretore non ha indetto un dibattimento né ha ordinato un secondo

scambio di atti scritti. Nella replica spontanea l'istante poteva di

conseguenza far valere soltanto nova o pseudonova, in

applicazione analogica dell'art. 229 cpv. 1 CPC. Contrariamente a quanto asserisce

la convenuta nell'appello, la facoltà dell'istante di replicare spontaneamen­te

in forza degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost. non era limitata in

ogni modo alla discussione di fatti nuovi esposti nelle osservazioni scritte.

La AO 1 poteva replicare anche ad altre argomentazioni contenute nelle

osservazioni della convenuta, ma non invocare fatti nuo­vi o prove nuove ch'essa

avrebbe già potuto addurre al momento dell'istanza. La questione è di sapere, chiarito

ciò, se il Pretore dovesse dichiarare irricevibili le allegazioni addotte dalla

AO 1 nei punti 1.1 a 1.6 della repli­ca

spontanea, come pure i documenti R, S e T acclusi a quel memoriale.

d) Riguardo

ai punti 1.1 a 1.3 della

replica spontanea, l'istante non invocava in realtà nulla di nuovo, limitandosi

a contesta­re i relativi fatti allegati dalla convenuta nelle osservazioni. Nel

punto 1.4 l'istante eccepiva poi l'impossibilità di specificare oltre le opere

supplementari di fr. 148 100.40 indicate

nella fattura del­l'11 ottobre 2017 (doc. G, 3° foglio), facendo valere

che la direzione dei lavori impartiva istruzioni verbali e non firmava

bollettini né conferme scritte oppure non le mandava.

Una simile giustificazione nulla toglieva tuttavia all'eventuale genericità

della fattura, sicché poco giova interrogarsi sulla sua ricevibilità. Quanto ai punti 1.5 e 1.6 della replica spontanea, l'istante contestava

la compensazione del credito eccepita dalla convenuta nelle osservazioni

scritte. Essa non poteva tuttavia esprimersi nell'istanza su un'eccezione che

la convenuta ha sollevato solo nelle osservazioni. Poco importa che – come assevera

la convenuta – la convenuta dovesse aspettarsi quella eccezione, visti i

ritardi accumulati e i difetti dell'opera. Senza dimenticare ad ogni modo che,

come si dirà in appres­so, il giudizio sull'eccezione di compensazione andrà rinviato

al merito (sotto, consid. 7).

e) Relativamente

alla produzione dei doc. R, S e T,

destinati a suffragare l'esecuzione dei menzionati lavori supplementari per fr.

148 100.40, essi comprendono una fattura 28 settembre

2017 della ditta A__________ Sagl di __________ (doc. R), due dichiarazioni

rilasciate da dipendenti dell'istante il 9 gennaio 2018 (doc. S), una

dichiarazione firmata il 10 gennaio 2018 dal titolare della citata ditta A__________

Sagl e un'ulteriore dichiarazione datata 10 gennaio 2018 della ditta G__________

s.r.l di __________ (doc. T). La ricevibilità di simili documenti è dubbia, ove

si consideri che nulla risultava impedire alla AO 1 di accludere il doc. R

all'istan­za e di procurarsi gli altri documenti già al momento di adire il

Pretore. Sia come sia, il contenuto del doc. R essendo stato confermato dal

testimone M__________ Z__________ il 13 marzo

2018, ai fini del giudizio fa stato quest'ultima deposizione. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il

doc. S, i due dipendenti della AO 1 che hanno rilasciato siffatte

dichiarazioni (L__________ C__________ e R__________ C__________) essendo stati

sentiti quali testimoni il 13 marzo 2018, come pure il doc. T, almeno per

quanto concerne la dichiarazione del menzionato M__________ Z__________,

confermata dal medesimo quale testimone lo stesso 13 marzo 2018. Di nessuna

valen­za è invece la dichiarazione della ditta G__________ s.r.l., redatta da una

persona sconosciuta e dalla firma illeggibile. Ciò posto, conviene procedere

alla trattazione dell'appello.

4. Nel merito l'appellante

contesta, come davanti al Pretore, il credito di fr. 148 100.40 oggetto della fattura 11 ottobre 2017 (allegata al

doc. G) per ‟opere extra capitolato e regie”.

Sostiene che le testimonianze di R__________ C__________ e L__________ C__________,

dipendenti della AO 1, non sono attendibili, costoro avendo deposto per altro in

presenza del loro principale. Ben più affidabile – continua l'appellante – è quanto

ha dichiarato in aula l'arch. __________ C__________, direttore dei lavori, secondo

cui “non sono stati sottoscritti altri supplementi d'opera all'infuori di quelli

risultanti dal doc. D”, cioè dal contratto d'appalto (mercede a corpo di

fr. 991 440.–, IVA inclusa, più

altre prestazioni per un prezzo a corpo di fr. 61

750.–, IVA inclusa). Si fossero ordinate prestazioni supplementari – soggiunge

l'appellante – queste avrebbero dovuto formare oggetto, conformemente al

contratto d'appalto, di un accordo previo in forma scritta sull'entità delle opere e sulle rispettive scadenze, com'è

avvenuto per l'esecuzione della facciata ventilata dello stabile.

a) Per ottenere dal giudice

l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve

rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non

occorre una prova piena. È sufficiente che l'istante adduca elementi idonei a far

apparire attendibile la sua qualità di artigia­no o imprenditore, l'entità del

lavoro e dei materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto

dell'intervento, l'ammontare della pretesa, così come il rispetto del termine

per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario. La procedura

essendo sommaria, il giudice non deve porre esigenze trop­po severe al

proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscri­zione provvisoria e rinvia la

decisione sulla legittimità dell'ipoteca alla sentenza riguardante l'iscrizione

definitiva. Al merito va rinviato anche – di regola – l'esame circa eventuali

difetti dell'opera. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo

se l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva appare esclusa o altamente

Considerandi

inverosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_426/2015 dell'8 ottobre 2015 consid.

3.4

con richiami; analogamente: RtiD II-2016 pag. 616 consid.

5; I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.86 del 12 aprile 2019, consid. 4 con

rimandi).

b) Nel

caso in esame l'appellante contesta – come detto – di avere ordinato opere

supplementari rispetto alle prestazioni contemplate dal contratto di appalto

(doc. D). Il proble­ma è dunque di sapere se le prestazioni cui si riferisce la

fattura dell'11 ottobre 2017 (doc. G, 4° e 5° foglio) rientrassero nelle

mercedi a corpo previste da quel contratto o debbano considerarsi opere

aggiuntive. E il quesito non è di agevole soluzione. Che i lavori elencati

nella fattura siano stati eseguiti non è seriamente revocato in dubbio nemmeno

dall'ap­pellante. Che tali prestazioni siano state ordinate dalla direzione dei

lavori ancora non significa, tuttavia, che quelle opere non dovessero già ritenersi

comprese nel contratto d'appalto. Quanto al contratto medesimo (doc. D), a un

sommario esame come quello che governa un

giudizio di verosimiglianza non è dato di capire se le due mercedi a

corpo di fr. 991 400.– e di

fr. 61 750.– comprendessero anche le ope­re

formanti oggetto della fattura 11 ottobre 2017 oppure no. Già per questo

motivo, dandosi incertezza, si giustifica nel dubbio l'iscrizione provvisoria

del pegno e il rinvio della decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale

alla sentenza riguardante l'iscrizione definitiva.

c) L'appellante

obietta che eventuali prestazioni supplementari avrebbero dovuto formare

oggetto, conformemen­te al contratto d'appalto (clausole n. 7.1 e 7.2), di un

accordo previo in forma scritta sull'entità delle opere e sulle rispettive

scaden­ze. Sta di fatto che in concreto simili formalità non sembrano essere

state rispettate nemmeno dalla direzione dei lavori. Secondo M__________ Z__________, i lavori

supplementari ‟sono stati richiesti direttamente sul cantiere e per gli

stessi non abbia­mo dovuto presentare nessun tipo di offerta scrittaˮ (deposizione

del 13 marzo 2018, verbali pag. 2). Secondo L__________ C__________ ‟la

DL non eseguiva dei piani e ci dava delle indicazioni verbali sul cantiere.

Questo però non era di gran­de aiuto perché [essa] cambiava costantemente idea

e l'assen­za di piani non ci permetteva di confrontarlo con quello che ci aveva

richiesto. Questo atteggiamento della DL comportava inoltre un continuo fare e

disfare” (verbale citato, pag. 4 ver­so il basso). Certo, l'appellante

definisce poco affidabile tale deposizione, il testimone essendo stato sentito al

cospetto di T__________ F__________, membro del consiglio di amministrazio­ne

della AO 1, sua datrice di lavoro, ma non pretende che quella dichiarazione sia

inveritiera. Anche al proposito il dubbio depone quindi per l'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale.

d) Sottolinea

l'appellante che l'arch. __________ C__________, direttore dei lavori,

ha escluso categoricamente di avere ordinato “supplementi d'ope­ra all'infuori

di quelli risultanti dal doc. D”. Non bisogna dimenticare però che __________ C__________

lavora come architetto per la C__________ Sagl, di cui è presidente della

gerenza C__________ __________ K__________, membro del consiglio di amministrazione

della AP 1. Non fossero affidabili

le deposizioni di M__________ Z__________ e L__________ C__________, non

sarebbe di maggiore attendibilità neppure la testimonianza di __________ C__________.

In realtà, a ben vedere, ci si trova di fronte a deposizioni contrastanti, il

cui apprezzamento – a parte casi evidenti – va rinviata al giudizio sul diritto

all'iscrizione definitiva (I CCA, sentenza inc. 11.2016.8 del 31 ottobre 2017

consid. 5d con rinvio). Anche sotto questo profilo si versa dunque in una

situazione di incertezza che giustifica l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale.

5.

Afferma l'appellante

che, contrariamente all'opinione del Pretore, la voce di fr. 9600.– (più IVA)

compresa nella fattura dell'11 ottobre 2017 per lo scarico di materiale in

cantiere non è coperta alla garanzia dell'ipoteca legale, il contratto

d'appalto prevedendo che le spese di trasporto erano a carico della AO 1 (doc.

D, clausola 3.3.2) e lo scarico del materiale è – soggiunge la convenuta – “parte

integrante del trasporto”. Anche a tale proposito tuttavia la situazione è poco

chiara. Il Pretore ha ritenuto che la cifra di fr. 9600.– (più IVA) “non si

riferisce al trasporto sul cantiere di materiali, bensì al lavoro supplementare

svolto dagli operai per lo scarico in cantiere di materiali usati per i lavori

di edificazione” (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). Perché lo scarico

di materiali non dovesse far parte del trasporto non è dato invero di

comprendere. Ad ogni buon conto, dal contratto d'appalto risulta che la merce­de

pattuita non comprendeva “i sollevamenti in quota dei materiali” (doc. D, 12°

foglio). E la posta di fr. 9600.– (più IVA) concerne il “trasporto a mano

materiali e attrezzatura per mancanza piani di sbarco adeguati e interruzione

dei lavori in corso (vedi conteggio A__________)” (doc. G, 4° foglio in fondo).

Nella sua deposizione M__________

Z__________, responsabile della ditta subappaltatrice A__________ Sagl, ha dichiarato:

“Abbiamo riscontrato difficoltà nel trasporto dei materiali ai vari piani

perché era­no presenti unicamente due piattaforme di scarico, e questo

nonostante C__________ ci avesse inizialmente assicurato che ne sareb­be stata

presente una per piano, ovvero sei. Gli avevamo sin dall'inizio fatto presente

che un trasporto manuale sarebbe stato difficoltoso a causa della conformazione

dei luoghi. A ragione del fatto che il trasporto dei materiali ha dovuto poi essere

effettuato manualmente, questo ha comportato dei ritardi di almeno un paio di

settimane” (deposizione del 13 marzo 2018, verbali pag. 2 a metà). Nell'ambito di

un giudizio sommario non si può escludere quindi che simili prestazioni non

fossero comprese nella mercede a corpo prevista dal contratto d'appalto. Nel

dubbio, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale appare quindi legittima

anche per quanto riguarda l'importo di fr. 9600.– (più IVA).

6.

L'appellante si

duole che il Pretore ha rifiutato di sentire G__________ T__________, D__________

P__________ e V__________ M__________, da essa offerti co­me testimoni che

erano stati sul cantiere quando la ditta istan­te era all'opera e che avrebbero

potuto riferire circa i difetti di esecuzione riscontrati e i ritardi accumulati.

Ciò le ha impedito – prosegue la convenuta – di rendere verosimili i

presupposti per riscuotere la penale contrattualmente prevista e per pretendere

la rifusione dei costi dovuti alla sistemazione dei difetti. Il Pretore ha respinto l'escussione dei

tre testimoni siccome non necessaria “alla luce (…) del tipo di procedura

(sommaria)” (ordinanza del 20 giugno 2018). Per sapere se tale decisione

resista alla critica occorre esaminare, di conseguenza, se le pretese poste in

compensazione dalla AP 1 per difetti e ritardi potessero essere vagliate nel

quadro della procedura sommaria tendente all'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale. In caso contrario l'escussione dei tre testimoni andrà

chiesta, se mai, nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca.

L'interrogativo sarà trattato al considerando che segue.

7.

Secondo

l'appellante il Pretore avrebbe dovuto “considerare la questione dei ritardi e

dei difetti, per lo meno limitatamente al grado della verosimiglianza”. Quanto

ai ritardi, essa fa notare che la mora di 159 giorni nella consegna dell'opera

è ammes­sa dalla AO 1 e che il contratto d'appalto prevedeva in tal caso “un indennizzo giornaliero a titolo di

penale di fr. 1000.– a favore del committente” (clausola n. 5.3),

onde il suo diritto di esigere fr. 159 000.–

già per tale ragione. Riguardo ai difetti, essa allega che al momento del

collaudo dell'opera tutte le mancanze sono state regolarmente messe a verbale

da T__________ F__________, della AO 1, e che il termine fissato

a quest'ultima per rimediare ai difetti è

decorso infruttuoso, di modo ch'es­sa ha dovuto far capo all'intervento di

terzi. L'appellante riconosce che il tema dei difetti “meriterà comunque di

essere approfondito nella procedura volta all'iscrizione definitiva, che

senz'altro ci si aspetta verrà avviata dalla controparte”.

a) Come

si è spiegato, in una procedura sommaria mirante al-l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale il giudice non deve porre esigenze trop­po

severe; nel dubbio, egli ordina l'iscri­zione e rinvia la decisione sulla

legittimità dell'ipoteca alla sentenza – di merito – riguardante l'iscrizione

definitiva (sopra, consid. 4a). La procedura sommaria che disciplina

l'iscrizione provvisoria non impedisce al convenuto di eccepire la

compensazione della pretesa avanzata dall'artigiano o imprenditore con crediti da

lui vantati nei confronti del medesimo (Schumacher, Das Bauhandwerker­pfand­recht, 3ª edizione,

pag. 160 n. 472). Non impedisce nemmeno al convenuto di muovere

contestazioni sull'esistenza o ­l'ammontare della pretesa, in particolare di far valere il diritto a una

riduzione della mercede fatturata dall'istan­te, ad esempio per difetti

dell'opera. Tali eccezioni o obiezioni devono però essere chiare (e non solo

verosimili, come sostiene l'appellante), sindacabili già a un primo esa­me (Schumacher, op. cit., pag. 370 n.

1050.

e pag. 371 n. 1051), ciò che non suole essere il caso nella

procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Di regola, pertanto,

simili contestazioni vanno rinviate alla causa di merito.

b) Nella

fattispecie l'appellante reputa manifesto il suo diritto di ottenere “un

indennizzo giornaliero a titolo di penale di fr. 1000.– a favore del

committente”. Che tale sanzione sia prevista nel contratto d'appalto è

pacifico. Che in concreto l'opera sia stata consegnata in ritardo è fuori

discussione. La convenuta giustifica però la remora – in sintesi – con

l'incoerente gestione del cantiere e con le richieste di opere supplementari da

parte della direzione dei lavori, respingendo ogni addebito (istanza, pag. 4 in

alto). E le menzionate testimonian­ze di M__________ Z__________, L__________ C__________,

come pure di R__________ C__________ appaiono deporre in tal senso.

L'appellante obietta che i tre testimoni da essa notificati – e non ascoltati

dal Pretore – avrebbero potuto confermare come in realtà la remora fosse

imputabile alla ditta istante. Foss'anche così, tuttavia, resta il fatto che la

responsabilità dei ritardi è litigiosa. A ragione perciò il Pretore ha

rimandato l'esa­me della questione alla procedura ordinaria, nel cui ambito la

controversia potrà essere risolta con pieno potere cognitivo.

c) Quanto

alla compensazione della mercede pretesa dall'istan­te con i costi dovuti alla

riparazione dei difetti dell'opera, l'appellante si limita a elencare le

mancanze riscontrate in sede di collaudo, ma non precisa alcun costo di

riparazione. L'importo di “circa fr. 100 000.–”

da essa posto in compensazione (appello, punto 3.7) si riconduce a una mera

stima, priva di elementi oggettivi a sostegno. Diverso sarebbe il caso qualora

l'istante avesse riconosciuto un determinato importo per la riparazione dei

difetti (ipotesi accennata da Schumacher,

op. cit., pag. 371 in alto). In concreto però l'istante non solo contesta la

cifra prospettata dalla convenuta, ma asserisce persino di essere intervenuta e

di avere – almeno parzialmente – rimediato alle mancanze (replica spontanea,

pag. 6; osservazioni all'appello, pag. 10). Nelle circostanze descritte è

evidente che l'ammontare della compensazione non è chiaro né sindacabile già a

un sommario esame. A ragione l'appellante riconosce anzi – come detto – che il

tema “meriterà (…) di essere approfondito nella procedura volta all'iscrizione

definitiva”. Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto a

censura.

8.

Da

ultimo la convenuta definisce esagerata l'indennità per ripetibili stabilita dal

Pretore in favore dell'istante. Priva di ogni quantificazione numerica, la

doglianza potrebbe essere dichiarata già di primo acchito irricevibile (DTF 143

III 112 consid. 1.2). Si volesse anche transigere al riguardo, poco muterebbe.

Il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che nel

caso di pratiche con valore determinato o determinabile le ripetibili in favore

della parte vittoriosa ammontano, per valori litigiosi compresi tra fr. 100 000.– e

fr. 500 000.–, dal 6 al 9% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1). Nelle

“procedure speciali civili” – fra cui rientra la procedura sommaria, come

disponevano gli art. 361 segg. vCPC – le ripetibili si pongono tra il 20 e

il 70% “dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett.

b). Davanti al Pretore il valore litigioso ascendeva in concreto a fr. 412 890.40. Ne

deriva che l'indennità di fr. 8000.– fissata dal Pretore, comprensiva

delle spese (almeno fr. 500.–: art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e

dell'IVA, è stata calcolata in base ad aliquote tariffali della fascia bassa, pur

tenendo conto della lieve soccombenza dell'istante, e non si rivela in alcun

modo eccessiva. Anche al proposito l'appello vede così la sua sorte segnata.

9.

Le spese del giudizio odierno seguono il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta rifonderà inoltre alla

controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Quanto ai rimedi

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e

imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III

567), il ricorrente può far valere contro di esse soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese di appello di fr. 4000.–,

sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).