11.2018.88
Reclamo in materia di ripartizione delle spese giudiziarie e dell'ammontare delle ripetibili. Richiesta di giudizio limitata all'annullamento della sentenza e rinvio della causa al giudice di primo gr
11 novembre 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.88
Lugano
11 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2017.41 (provvedimenti
cautelari prima della pendenza di causa) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 9 novembre 2017
da
CO
1
(patrocinata
dagli avvocati e PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 17 agosto 2018 presentato
dalla RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 3 agosto 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di lavori di
ristrutturazione di un immobile posto sulla particella n. 1110 RFD di __________,
appartenente alla RE 1, l'8 novembre 2017 CO 1,
gerente del “Bar __________” posto al pianterreno dello stabile, ha constatato
il cedimento del soffitto del locale adibito ai servizi igienici. Il giorno medesimo
essa si è rivolta al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna con un'istanza cautelare perché ordinasse alla RE 1, già
inaudita parte e sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, di sospendere
immediatamente i lavori fino alla completa messa in sicurezza del cantiere e di
autorizzarla a far sistemare il soffitto danneggiato a spese della convenuta.
B. Con
Considerandi
decreto cautelare del 9 novembre 2017, emanato
senza contraddittorio, il Pretore ha ingiunto
alla RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di interrompere
immediatamente i lavori e ha invitato l'istante a indicare il valore litigioso,
precisando quali opere intendesse far eseguire. Chiamata a formulare osservazioni,
la convenuta ha postulato il 10 novembre 2017 l'annullamento
della decisione supercautelare e l'autorizzazione a proseguire i lavori. Mediante
decreto del 15 novembre 2017 il Pretore ha revocato l'ordine di sospensione
e il 27 novembre successivo l'istante ha specificato i lavori necessari per la
messa in sicurezza del cantiere. Quanto al valore litigioso, egli ha preso atto
che la convenuta lo stimava in fr. 200.–, rilevando tuttavia che tale
cifra non comprende un'indennità per inconvenienti da lei subìti e rimettendosi
per il resto “al prudente giudizio del Pretore”. Il 5 dicembre 2017 la
convenuta ha comunicato di avere eseguito i lavori necessari e ha chiesto di
stralciare la causa dal ruolo per acquiescenza.
C. All'udienza
del 21 dicembre 2017, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato
che determinati lavori erano stati eseguiti e ha postulato un'eventuale perizia
sulla “sicurezza del cantiere per gli avventori del bar”. La convenuta ha contestato
che la sicurezza del cantiere non fosse adeguata e si è impegnata a fornire ulteriori
informazioni al riguardo. Il 21 febbraio 2018, venuto a conoscenza di un nuovo
crollo del soffitto, il Pretore ha incaricato l'ing. __________ B__________
di indicare i provvedimenti da adottare per garantire
la sicurezza di persone e cose. Preso atto poi, il 27 febbraio successivo,
che secondo il perito la sicurezza non era garantita, egli ha ingiunto alla
convenuta di sospendere i lavori di demolizione e ha citato le parti a un
contraddittorio del 5 marzo 2018. In tale occasione l'istante ha chiesto di
mantenere l'ordine di sospensione. La convenuta vi si è opposta, definendo
la misura sproporzionata.
D. Ricevuto
il referto peritale, il 16 marzo 2018, e accertato che nel frattempo erano
stati avviati i lavori per la rimozione del soffitto ribassato, il Pretore ha
invitato le parti il 23 maggio 2018 a comunicare se la causa potesse essere
stralciata dal ruolo con “giudizio limitato alle spese”. Le parti hanno
assentito, la convenuta chiedendo tuttavia di addebitare le spese all'istante. Con decreto del 3
agosto 2018 il Pretore ha tolto la procedura dal
ruolo siccome priva d'interesse e ha posto le spese processuali di
fr. 3700.– (comprese quelle peritali di fr. 2700.–) a carico della
convenuta, con obbligo di rifondere all'istante fr. 6500.– per ripetibili.
E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena
citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2018 per
ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – il
Dispositivo
dispositivo in questione sia annullato e gli atti siano rinviati al Pretore per
nuovo giudizio. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa
Camera con decreto del 22 agosto 2018. Nelle sue osservazioni del 24 settembre
2018 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di
un decreto di stralcio emanato – come in
concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è impugnabile
a titolo indipendente con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il decreto impugnato è stato
notificato al patrocinatore della convenuta il
7 agosto 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti).
Introdotto il 17 agosto 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il
reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2. Nel decreto di
stralcio il Pretore ha rilevato che le parti avevano consentito a togliere la
procedura dal ruolo e che le spese processuali andavano a carico della
convenuta, poiché l'istanza sarebbe stata verosimilmente accolta. Premesso ciò,
egli ha stabilito il valore litigioso in fr. 90 000.–,
cifra calcolata in base alla perdita di guadagno giornaliera (fr. 3000.– per 30
giorni) “indicata dalla convenuta come conseguenza della sospensione dei lavori
di ristrutturazione” da essa intrapresi, parametro già applicato in un'altra
causa analoga pendente tra le parti (inc. CA.2018.13). Quanto alle ripetibili,
il primo giudice ha mediato l'onorario secondo il valore (8% e 70% del valore
litigioso) con quello a tempo (20 ore a fr. 280.– l'una), giungendo a
un'indennità complessiva di fr. 6500.–.
3. La
reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere tenuto conto “dell'invecchiamento
strutturale” quale concausa del crollo del soffitto nell'esercizio pubblico,
come ha accertato il perito. Ciò giustifica, a suo avviso, l'annullamento del
dispositivo sugli oneri processuali e il rinvio degli atti al primo giudice perché
riconsideri il grado di soccombenza.
a) Intanto
ci si può interrogare se, così com'è formulata, la richiesta di giudizio sia
ammissibile. L'art. 321 cpv. 1 CPC prevede che un reclamo dev'essere motivato,
nel senso che il ricorrente deve
spiegare non solo perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per quali
ragioni, ma anche in che misura egli ne chieda la modifica. In linea di
principio perciò un reclamante non può limitarsi a postulare l'annullamento
della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche
proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire, sempre che
la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC
(Jeandin in: Commentaire romand, CPC,
2ª edizione, n. 5 ad art. 321; I CCA, sentenza inc. 11.2018.129 del 5
dicembre 2018 consid. 4 con rinvio). In concreto la reclamante non spiega
perché, accogliendo il reclamo, questa Camera non potrebbe statuire essa
medesima sulla ripartizione delle spese giudiziarie. La ricevibilità del
reclamo appare dunque dubbia.
b) Sia
come sia, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia
stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti,
il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio
della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal
fine occorre considerare, segnatamente, quale parte abbia provocato la
proposizione dell'azione, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della
causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento caduco
(I CCA, sentenza inc. 11.2019.47 del
3 luglio 2019, consid. 6 con richiami).
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto la convenuta soccombente perché il perito
giudiziario aveva accertato che l'instabilità del soffitto era dovuta anche alle
vibrazioni causate dai lavori di demolizione, vibrazioni “che non potevano
essere sostenute dalla struttura ormai vetusta” e, quindi, “in nesso di
causalità naturale e adeguata con l'instabilità del soffitto ribassato e con la
conseguente messa in pericolo dei conduttori e degli avventori dell'esercizio
pubblico”. Con tale argomentazione, a ben vedere, la reclamante non si
confronta, limitandosi a sostenere che il crollo non è dovuto soltanto ai
lavori da essa intrapresi. In realtà il perito giudiziario ha spiegato che il
cedimento era da attribuire “alla fuoriuscita del pannello dalle sedi di
appoggio quale conseguenza delle vibrazioni cui è stata sottoposta la
struttura portante dell'edificio in seguito all'utilizzo del martello
demolitore per la demolizione di pavimenti e pareti nei locali soprastanti”
(relazione tecnica del 26 febbraio 2018), mentre durante la sospensione dei
lavori di demolizione la “stabilità e quindi la durata di utilizzo dei
controsoffitti è rientrata nel suo normale decorso e la sicurezza dei
conduttori e avventori del bar è [stata] ripristinata alla situazione
precedente l'inizio dei lavori” (referto del 16 marzo 2018, pag. 5). Perché il
Pretore avrebbe dovuto dare maggior credito alla perizia privata della
convenuta, secondo cui il crollo sarebbe riconducibile unicamente alla vetustà
della costruzione, la reclamante non spiega.
c) In
definitiva, considerato che l'azione era dovuta all'esecuzione di lavori edili eseguiti
dalla convenuta, che tale azione sarebbe stata verosimilmente fondata e che la
caducità del procedimento si riconduceva alla rimozione del soffitto e alla
messa in sicurezza dei locali da parte della convenuta, l'addebito delle spese processuali
a quest'ultima appare del tutto sostenibile. Su questo punto il decreto di
stralcio resiste alla critica.
4. La reclamante
contesta inoltre il valore litigioso di fr. 90 000.–
fissato dal Pretore, sostenendo che l'istante non aveva contestato quello di
fr. 200.– da essa indicato. A suo parere, il primo giudice si è scostato da
tale cifra in modo del tutto arbitrario, fondandosi su dichiarazioni rese in
un'altra causa. Per di più, essa soggiunge, nei procedimenti cautelari tendenti
a un ordine di “non fare”, il valore litigioso è determinato dal vantaggio che
la parte istante otterrebbe in caso di accoglimento della domanda. Vantaggio
che, in concreto, corrisponde al costo dei lavori di messa in sicurezza del
cantiere, pari appunto a fr. 200.–.
a) L'art.
91 cpv. 1 CPC stabilisce che il valore litigioso è determinato dalla domanda.
Se questa non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si
accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono
manifestatamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (cpv. 2
CPC). In tal caso il giudice definisce il valore litigioso secondo il suo
potere d'apprezzamento, in base a criteri oggettivi. Così, dandosi un'azione di
condanna volta a far cessare un determinato atto (art. 84 CPC), il valore
litigioso corrisponde – di regola – all'interesse che la parte istante ha di
ottenere la cessazione dell'atto (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 ad art.
91; Stein-Wigger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 91). Se il valore oggettivo non è identico per le due parti,
fa stato il valore più elevato (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6662; Sterchi, op. cit., n. 15 ad art. 91;
Tappy in: Commentaire romand, CPC,
2ª edizione, n. 46 ad art. 91; Rüegg/Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 91).
b) Nel
caso specifico la convenuta ha indicato il valore litigioso in fr. 200.– e
l'istante si è limitata sostanzialmente a prenderne atto. A prescindere dal
fatto però che, fosse stato quello il valore, nemmeno sarebbe stata data la
competenza del giudice adito (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), il Pretore non
era vincolato a un'indicazione manifestamente erronea. In concreto l'interesse della convenuta alla
sospensione dei lavori era manifestamente maggiore rispetto all'interesse
dell'istante e il valore litigioso corrispondeva perciò a quello più elevato. Ne
segue che, sotto tale profilo, nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per
essersi scostato dal valore litigioso dichiarato dalle parti.
c) Quanto
all'ammontare della perdita giornaliera di guadagno subìta dalla
convenuta in seguito alla sospensione dei lavori, il Pretore si è riferito a
quanto aveva addotto la convenuta medesima nell'ambito di un'altra causa che
la oppone al-l'istante. A parte il fatto che per il primo giudice tale
procedimento era notorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_266/2019 del
5 agosto 2019, consid. 3.4 con rinvio), la reclamante non ridiscute l'importo
di fr. 3000.– giornalieri fatto valere da essa medesima. Non sussiste ragione dunque
per scostarsi dal valore litigioso di fr. 90 000.–
determinato dal Pretore.
5. Per
la reclamante il decreto impugnato è anche carente di motivazione in materia di
ripetibili, poiché non consente di capire perché il primo giudice abbia
applicato una determinata aliquota tariffaria e non un'altra, come abbia
definito il dispendio orario, in che modo i due parametri siano stati mediati e
le spese siano state definite. A mente sua, “nessuna delle cifre ipotizzate dal
Pretore permette, se combinata con le norme del regolamento e con le aliquote
IVA, di ottenere l'importo di fr. 6500.–”.
a) Una
decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere necessariamente
motivata (DTF 111 Ia 1). Fanno eccezione i casi in cui il giudice deroghi ai
minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, i casi in
cui davanti al giudice siano invocati elementi straordinari o i casi in cui, di
fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, il giudice accordi un'indennità
inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben definita (DTF 139 V 504
consid. 5.1; più di recente: sentenza 5A_888/2018 del 25 marzo 2019,
consid. 3.1.2).
b) Nella
fattispecie la reclamante non pretende di non avere capito quali aliquote del
regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 178.310) il Pretore abbia applicato. Del resto, come
risulta dal decreto in questione, il Pretore ha fatto capo all'aliquota minima dell'8%
secondo l'art. 11 cpv. 1, all'aliquota massima del 70% secondo l'art. 11 cpv. 2
lett. b e alla tariffa di fr. 280.– orari secondo l'art. 12. Contrariamente a
quanto la convenuta crede, poi, le parti possono senz'altro presentare al
giudice una nota d'onorario. Non tocca invece al giudice sollecitarla (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 2 ad art. 105
CPC; Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,
vol. I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 105). E in mancanza di una nota
d'onorario il giudice applica la tariffa cantonale per apprezzamento.
c) Quanto al metodo di
calcolo, il Pretore ha indicato che “l'esito prematuro della causa”
giustificava in concreto di mediare l'onorario secondo il valore con quello
orario. Il criterio in sé va esente da critiche (cfr. da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2017.59 del 23 novembre 2018, consid. 5c e 5d). Il problema è
che non è dato di capire come in concreto i due fattori siano stati mediati. La
procedura in esame era una pratica “con valore determinato o determinabile”
(art. 11 del citato regolamento), sicché le ripetibili sarebbero state da
calcolare – per principio – ad valorem. E secondo il Pretore le
ripetibili ad valorem sarebbero ammontate, se la causa fosse stata porta
a termine, a fr. 5966.60 (fr. 5040.– di
onorari, fr. 500.– di spese [art. 6 cpv. 1 del citato regolamento], fr.
426.60 di IVA). Essendo la causa terminata anzitempo, il Pretore ha considerato
anche quelle che sarebbero state le ripetibili ad horam,
giungendo a definirle in fr. 6569.70 (fr. 5600.– di onorari, fr. 500.– di
spese, fr. 469.70 di IVA). Fissando le ripetibili in fr. 6500.–, tuttavia, egli
ha assegnato all'istante un'indennità addirittura più alta di quella che
sarebbe risultata ad valorem nel caso in cui la causa fosse stata
portata a termine. Il che non trova spiegazione.
d) Si
è detto che una decisione sull'ammontare delle spese ripetibili non dev'essere
necessariamente motivata se il giudice non ha derogato ai minimi o ai massimi
tariffali (consid. a). Sta di fatto che in concreto, attribuendo all'istante in
una causa prematuramente terminata un'indennità per il patrocinio più alta di
quella che sarebbe stata assegnata nel caso in cui la procedura fosse stata portata
a termine, il Pretore si è scostato dal regolamento cantonale. Avrebbe dovuto
perciò dare ragione del suo apprezzamento. Invano si cercherebbe tuttavia un
qualsiasi accenno al proposito nella motivazione del decreto di stralcio. In
circostanze del genere non rimane che annullare il dispositivo sulle ripetibili
e rinviare la causa al Pretore perché si esprima al riguardo. Si aggiunga che,
non essendogli impartite indicazioni
vincolanti, il Pretore non sarà tenuto a confermare l'indennità di
fr. 6500.–. Potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso, coerentemente
con la motivazione che riterrà di addurre.
6. Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). La reclamante ottiene l'annullamento del giudizio sugli oneri processuali
limitatamente all'ammontare dell'indennità per ripetibili, ma esce sconfitta
sul principio della soccombenza. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti
tre quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato
osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili
ridotte (un mezzo dell'indennità
piena: RtiD II-2016 pag. 638
consid. 3b).
7. Circa i rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore delle spese
giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è
annullato quanto all'indennità per ripetibili e gli atti sono rinviati al
Pretore affinché sulle spese ripetibili emani un giudizio motivato. Per il
resto il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
1000.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per tre quarti a carico della
reclamante medesima e per il resto a carico di CO 1, alla quale la reclamante
rifonderà fr. 750.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).