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Decisione

11.2018.88

Reclamo in materia di ripartizione delle spese giudiziarie e dell'ammontare delle ripetibili. Richiesta di giudizio limitata all'annullamento della sentenza e rinvio della causa al giudice di primo gr

11 novembre 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa CA.2017.41 (provvedimenti

cautelari prima della pendenza di causa) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna promossa con istanza del 9 novembre 2017

da

CO

1

(patrocinata

dagli avvocati e PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 17 agosto 2018 presentato

dalla RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 3 agosto 2018;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di lavori di

ristrutturazione di un immobile posto sulla particella n. 1110 RFD di __________,

appartenente alla RE 1, l'8 novembre 2017 CO 1,

gerente del “Bar __________” posto al pianterreno dello stabile, ha constatato

il cedimento del soffitto del locale adibito ai servizi igienici. Il giorno medesimo

essa si è rivolta al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna con un'istanza cautelare perché ordinasse alla RE 1, già

inaudita parte e sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, di sospendere

immediatamente i lavori fino alla completa messa in sicurezza del cantiere e di

autorizzarla a far sistemare il soffitto danneggiato a spese della convenuta.

B. Con

Considerandi

decreto cautelare del 9 novembre 2017, emanato

senza contraddittorio, il Pretore ha ingiunto

alla RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di interrompere

immediatamente i lavori e ha invitato l'istante a indicare il valore litigioso,

precisando quali opere intendesse far eseguire. Chiamata a formulare osservazioni,

la convenuta ha postulato il 10 novembre 2017 l'annullamento

della decisione supercautelare e l'autorizzazione a proseguire i lavori. Mediante

decreto del 15 novembre 2017 il Pretore ha revocato l'ordine di sospensione

e il 27 novembre successivo l'istante ha specificato i lavori necessari per la

messa in sicurezza del cantiere. Quanto al valore litigioso, egli ha preso atto

che la convenuta lo stimava in fr. 200.–, rilevando tuttavia che tale

cifra non comprende un'indennità per inconvenienti da lei subìti e rimettendosi

per il resto “al prudente giudizio del Pretore”. Il 5 dicembre 2017 la

convenuta ha comunicato di avere eseguito i lavori necessari e ha chiesto di

stralciare la causa dal ruolo per acquiescenza.

C. All'udienza

del 21 dicembre 2017, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato

che determinati lavori erano stati eseguiti e ha postulato un'eventuale perizia

sulla “sicurezza del cantiere per gli avventori del bar”. La convenuta ha contestato

che la sicurezza del cantiere non fosse adeguata e si è impegnata a fornire ulteriori

informazioni al riguardo. Il 21 febbraio 2018, venuto a conoscenza di un nuovo

crollo del soffitto, il Pretore ha incaricato l'ing. __________ B__________

di indicare i provvedimenti da adottare per garantire

la sicurezza di persone e cose. Preso atto poi, il 27 febbraio successivo,

che secondo il perito la sicurezza non era garantita, egli ha ingiunto alla

convenuta di sospendere i lavori di demolizione e ha citato le parti a un

contraddittorio del 5 marzo 2018. In tale occasione l'istante ha chiesto di

mantenere l'ordine di sospensione. La convenuta vi si è opposta, definendo

la misura sproporzionata.

D. Ricevuto

il referto peritale, il 16 marzo 2018, e accertato che nel frattempo erano

stati avviati i lavori per la rimozione del soffitto ribassato, il Pretore ha

invitato le parti il 23 maggio 2018 a comu­nicare se la causa potesse essere

stralciata dal ruolo con “giudizio limitato alle spese”. Le parti hanno

assentito, la convenuta chiedendo tuttavia di addebitare le spese all'istante. Con decreto del 3

agosto 2018 il Pretore ha tolto la procedura dal

ruolo siccome priva d'interesse e ha posto le spese processuali di

fr. 3700.– (comprese quelle peritali di fr. 2700.–) a carico della

convenuta, con obbligo di rifondere all'istante fr. 6500.– per ripetibili.

E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena

citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2018 per

ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – il

Dispositivo

dispositivo in questione sia annullato e gli atti siano rinviati al Pretore per

nuovo giudizio. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa

Camera con decreto del 22 agosto 2018. Nelle sue osservazioni del 24 settembre

2018 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

in diritto: 1. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di

un decreto di stralcio ema­nato – come in

concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è impugnabile

a titolo indipendente con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.

321 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il decreto impugnato è stato

notificato al patrocinatore della convenuta il

7 agosto 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti).

Introdotto il 17 agosto 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il

reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2. Nel decreto di

stralcio il Pretore ha rilevato che le parti avevano consentito a togliere la

procedura dal ruolo e che le spese processuali andavano a carico della

convenuta, poiché l'istanza sarebbe stata verosimilmente accolta. Premesso ciò,

egli ha stabilito il valore litigioso in fr. 90 000.–,

cifra calcolata in base alla perdita di guadagno giornaliera (fr. 3000.– per 30

giorni) “indicata dalla convenuta come conseguenza della sospensione dei lavori

di ristrutturazione” da essa intrapresi, parametro già applicato in un'altra

causa analoga pendente tra le parti (inc. CA.2018.13). Quanto alle ripetibili,

il primo giudice ha mediato l'onorario secondo il valore (8% e 70% del valore

litigioso) con quello a tempo (20 ore a fr. 280.– l'una), giungendo a

un'indennità complessiva di fr. 6500.–.

3. La

reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere tenuto conto “dell'invecchiamento

strutturale” quale concausa del crollo del soffitto nell'esercizio pubblico,

come ha accertato il perito. Ciò giustifica, a suo avviso, l'annullamento del

dispositivo sugli oneri processuali e il rinvio degli atti al primo giudice perché

riconsideri il grado di soccombenza.

a) Intanto

ci si può interrogare se, così com'è formulata, la richiesta di giudizio sia

ammissibile. L'art. 321 cpv. 1 CPC prevede che un reclamo dev'essere motivato,

nel senso che il ricorrente deve

spiegare non solo perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per quali

ragioni, ma anche in che misura egli ne chieda la modifica. In linea di

principio perciò un reclamante non può limitarsi a postulare l'annullamento

della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche

proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire, sempre che

la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

(Jeandin in: Commentaire romand, CPC,

2ª edizione, n. 5 ad art. 321; I CCA, sentenza inc. 11.2018.129 del 5

dicembre 2018 consid. 4 con rinvio). In concreto la reclamante non spiega

perché, accogliendo il reclamo, questa Camera non potrebbe statuire essa

medesima sulla ripartizione delle spese giudiziarie. La ricevibilità del

reclamo appare dunque dubbia.

b) Sia

come sia, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia

stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti,

il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio

della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal

fine occorre considerare, segnatamente, quale parte abbia provocato la

proposizione dell'azione, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della

causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento caduco

(I CCA, sentenza inc. 11.2019.47 del

3 luglio 2019, consid. 6 con richiami).

Nella

fattispecie il Pretore ha ritenuto la convenuta soccombente perché il perito

giudiziario aveva accertato che l'instabilità del soffitto era dovuta anche alle

vibrazioni causate dai lavori di demolizione, vibrazioni “che non potevano

essere sostenute dalla struttura ormai vetusta” e, quindi, “in nesso di

causalità naturale e adeguata con l'instabilità del soffitto ribassato e con la

conseguente messa in pericolo dei conduttori e degli avventori dell'esercizio

pubblico”. Con tale argomentazione, a ben vedere, la reclamante non si

confronta, limitandosi a sostenere che il crollo non è dovuto soltanto ai

lavori da essa intrapresi. In realtà il perito giudiziario ha spiegato che il

cedimento era da attribuire “alla fuoriuscita del pannello dalle sedi di

appoggio quale conseguen­za delle vibrazioni cui è stata sottoposta la

struttura portante dell'edificio in seguito all'utilizzo del martello

demolitore per la demolizione di pavimenti e pareti nei locali soprastanti”

(relazione tecnica del 26 febbraio 2018), mentre durante la sospensione dei

lavori di demolizione la “stabilità e quindi la durata di utilizzo dei

controsoffitti è rientrata nel suo normale decorso e la sicurezza dei

conduttori e avventori del bar è [stata] ripri­stinata alla situazione

precedente l'inizio dei lavori” (referto del 16 marzo 2018, pag. 5). Perché il

Pretore avrebbe dovuto dare maggior credito alla perizia privata della

convenuta, secondo cui il crollo sarebbe riconducibile unicamente alla vetustà

della costruzione, la reclamante non spiega.

c) In

definitiva, considerato che l'azione era dovuta all'esecuzione di lavori edili eseguiti

dalla convenuta, che tale azione sarebbe stata verosimilmente fondata e che la

caducità del procedimento si riconduceva alla rimozione del soffitto e alla

messa in sicurezza dei locali da parte della convenuta, l'addebito delle spese processuali

a quest'ultima appare del tutto sostenibile. Su questo punto il decreto di

stralcio resiste alla critica.

4. La reclamante

contesta inoltre il valore litigioso di fr. 90 000.–

fissato dal Pretore, sostenendo che l'istante non aveva contestato quello di

fr. 200.– da essa indicato. A suo parere, il primo giudice si è scostato da

tale cifra in modo del tutto arbitrario, fondandosi su dichiarazioni rese in

un'altra causa. Per di più, essa soggiunge, nei procedimenti cautelari tendenti

a un ordine di “non fare”, il valore litigioso è determinato dal vantaggio che

la parte istante otterrebbe in caso di accoglimento della domanda. Vantaggio

che, in concreto, corrisponde al costo dei lavori di messa in sicurezza del

cantiere, pari appunto a fr. 200.–.

a) L'art.

91 cpv. 1 CPC stabilisce che il valore litigioso è determinato dalla domanda.

Se questa non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si

accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono

manifestatamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (cpv. 2

CPC). In tal caso il giudice definisce il valore litigioso secondo il suo

potere d'apprezzamento, in base a criteri oggettivi. Così, dandosi un'azione di

condanna volta a far cessare un determinato atto (art. 84 CPC), il valore

litigioso corrisponde – di regola – all'interesse che la parte istante ha di

ottenere la cessazione dell'atto (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 ad art.

91; Stein-Wigger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 91). Se il valore oggettivo non è identico per le due parti,

fa stato il valore più elevato (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6662; Sterchi, op. cit., n. 15 ad art. 91;

Tappy in: Commentaire romand, CPC,

2ª edizione, n. 46 ad art. 91; Rüegg/Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 91).

b) Nel

caso specifico la convenuta ha indicato il valore litigioso in fr. 200.– e

l'istante si è limitata sostanzialmente a prenderne atto. A prescindere dal

fatto però che, fosse stato quello il valore, nem­meno sarebbe stata data la

competenza del giudice adito (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), il Pretore non

era vincolato a un'indicazione manifestamente erronea. In concreto l'interesse della convenuta alla

sospensione dei lavori era manifestamente maggiore rispetto all'interesse

dell'istante e il valore litigioso corrispondeva perciò a quello più elevato. Ne

segue che, sotto tale profilo, nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per

essersi scostato dal valore litigioso dichiarato dalle parti.

c) Quanto

all'ammontare della perdita giornaliera di guadagno subìta dalla

convenuta in seguito alla sospensione dei lavori, il Pretore si è riferito a

quanto aveva addotto la convenuta medesima nel­l'ambito di un'altra causa che

la oppone al-l'istante. A parte il fatto che per il primo giudice tale

procedimento era notorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_266/2019 del

5 agosto 2019, consid. 3.4 con rinvio), la reclamante non ridiscute l'importo

di fr. 3000.– giornalieri fatto valere da essa medesima. Non sussiste ragione dunque

per scostarsi dal valore litigioso di fr. 90 000.–

determinato dal Pretore.

5. Per

la reclamante il decreto impugnato è anche carente di motivazione in materia di

ripetibili, poiché non consente di capire perché il primo giudice abbia

applicato una determinata aliquota tariffaria e non un'altra, come abbia

definito il dispendio orario, in che modo i due parametri siano stati mediati e

le spese siano state definite. A mente sua, “nessuna delle cifre ipotizzate dal

Pretore permette, se combinata con le norme del regolamento e con le aliquote

IVA, di ottenere l'importo di fr. 6500.–”.

a) Una

decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere necessariamente

motivata (DTF 111 Ia 1). Fanno eccezione i casi in cui il giudice deroghi ai

minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, i casi in

cui davanti al giudice siano invocati elementi straordinari o i casi in cui, di

fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, il giudice accordi un'indennità

inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben definita (DTF 139 V 504

consid. 5.1; più di recente: sentenza 5A_888/2018 del 25 mar­zo 2019,

consid. 3.1.2).

b) Nella

fattispecie la reclamante non pretende di non avere capito quali aliquote del

regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 178.310) il Pretore abbia applicato. Del resto, come

risulta dal decreto in questione, il Pretore ha fatto capo all'aliquota minima del­l'8%

secondo l'art. 11 cpv. 1, all'aliquota massima del 70% secondo l'art. 11 cpv. 2

lett. b e alla tariffa di fr. 280.– orari secondo l'art. 12. Contrariamente a

quanto la convenuta crede, poi, le parti possono senz'altro presentare al

giudice una nota d'onorario. Non tocca invece al giudice sollecitarla (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 2 ad art. 105

CPC; Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,

vol. I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 105). E in mancanza di una nota

d'onorario il giudice applica la tariffa cantonale per apprezzamento.

c) Quanto al metodo di

calcolo, il Pretore ha indicato che “l'esito prematuro della causa”

giustificava in concreto di mediare l'onorario secondo il valore con quello

orario. Il criterio in sé va esente da critiche (cfr. da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2017.59 del 23 novembre 2018, consid. 5c e 5d). Il problema è

che non è dato di capire come in concreto i due fattori siano stati mediati. La

procedura in esame era una pratica “con valore determinato o determinabile”

(art. 11 del citato regolamento), sicché le ripetibili sarebbero state da

calcolare – per principio – ad valorem. E secondo il Pretore le

ripetibili ad valorem sarebbero ammontate, se la causa fosse stata porta

a termine, a fr. 5966.60 (fr. 5040.– di

onorari, fr. 500.– di spese [art. 6 cpv. 1 del citato regolamento], fr.

426.60 di IVA). Essendo la causa terminata anzitempo, il Pretore ha considerato

anche quelle che sarebbero state le ripetibili ad horam,

giungendo a definirle in fr. 6569.70 (fr. 5600.– di onorari, fr. 500.– di

spese, fr. 469.70 di IVA). Fissando le ripetibili in fr. 6500.–, tuttavia, egli

ha assegnato all'istante un'indennità addirittura più alta di quella che

sarebbe risultata ad valorem nel caso in cui la causa fosse stata

portata a termine. Il che non trova spiegazione.

d) Si

è detto che una decisione sull'ammontare delle spese ripetibili non dev'essere

necessariamente motivata se il giudice non ha derogato ai minimi o ai massimi

tariffali (consid. a). Sta di fatto che in concreto, attribuendo all'istante in

una causa prematuramente terminata un'indennità per il patrocinio più alta di

quella che sarebbe stata assegnata nel caso in cui la procedura fosse stata portata

a termine, il Pretore si è scostato dal regolamento cantonale. Avrebbe dovuto

perciò dare ragione del suo apprezzamento. Invano si cercherebbe tuttavia un

qualsiasi accenno al proposito nella motivazione del decreto di stralcio. In

circostanze del genere non rimane che annullare il dispositivo sulle ripetibili

e rinviare la causa al Pretore perché si esprima al riguardo. Si aggiunga che,

non essendogli impartite indicazioni

vincolanti, il Pretore non sarà tenuto a confermare l'indennità di

fr. 6500.–. Potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso, coerentemente

con la motivazione che riterrà di addurre.

6. Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). La reclamante ottiene l'annullamento del giudizio sugli oneri processuali

limitatamente all'ammontare dell'indennità per ripetibili, ma esce sconfitta

sul principio della soccombenza. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti

tre quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato

osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte (un mezzo dell'indennità

piena: RtiD II-2016 pag. 638

consid. 3b).

7. Circa i rimedi giuridici

esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore delle spese

giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è

annullato quanto all'indennità per ripetibili e gli atti sono rinviati al

Pretore affinché sulle spese ripetibili emani un giudizio motivato. Per il

resto il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

1000.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per tre quarti a carico della

reclamante medesima e per il resto a carico di CO 1, alla quale la reclamante

rifonderà fr. 750.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avv. ;

avvocati e .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).