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Decisione

11.2018.89

Modifica di provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: decreti supercautelari non impugnabili

10 settembre 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa CA.2018.3 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza del 9 agosto 2018 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del

22 agosto 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 10 agosto 2018 (inc. 11.2018.89), come pure

sull'appello del 23

agosto 2018 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2018.90) e sulla

contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.91);

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare del

4 aprile 2018, emesso “nelle more istruttorie” in un'azio­ne promossa il 17

marzo 2018 da AP 1 (1969) per ottenere il

divorzio da AO 1 (1970), il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha

condannato quest'ultimo a versare fino al 18 ago­sto 2018 un contributo

alimentare di fr. 2705.35 mensili alla moglie, uno di fr. 2678.25 mensili

per la figlia M__________ (nata il 23 maggio 2004), uno di fr. 2268.25

mensili per il figlio Mi__________ (nato il 18 ago­sto 2006), uno di

fr. 2192.10 mensili per il figlio L__________ e uno di fr. 2192.10

mensili per la figlia L__________ (nati entrambi il 5 dicembre 2007), senza cenno

ad assegni familiari. Il Pretore non ha riscosso spese processuali né ha assegnato

ripetibili. Un appello presentato il 10 aprile 2018 da AO 1 contro tale decreto cautelare per ottenere la soppressione

del contributo alimentare dovuto alla moglie, come pure la riduzione del

contributo alimentare per M__________ a fr. 1425.35 mensili, di quello per Mi__________

a fr. 1072.75 mensili, di quello per L__________ a fr. 964.– mensili e di quello

per Lu__________ a fr. 962.10 mensili, assegni familiari compresi, è tuttora

pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2018.48).

B. L'11 luglio 2018,

così richiesto, il Pretore ha ordinato inaudita parte alla S__________ AG di

trattenere dallo stipendio di AO 1 l'importo dovuto come contributo alimentare in

favore della famiglia e di riversarlo direttamente a AP 1. Il 9 agosto 2018 AO

1si è rivolto al Pretore perché, vista l'imminente scadenza del decreto

cautelare del 4 aprile precedente, fissasse immediatamente i contributi

alimentari per i figli a decorrere dal 19 agosto 2018. L'indomani anche AP 1 ha

adito il Pretore, invitandolo “a emanare una nuova decisione a conferma dei contributi

alimentari fissati nel decreto del 4 aprile 2018”.

C. Statuendo con decreto

cautelare del 10 agosto 2018, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare dal 17

maggio al 18 ago­sto 2018 un contributo alimentare di fr. 2086.45 mensili

per la moglie, uno di fr. 1910.75 mensili per la figlia M__________, così

come uno di fr. 1515.75 mensili ciascuno per i figli Mi__________, L__________

e Lu__________, senza cenno ad assegni familiari. Tali contributi sono stati ridotti

dal 19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019 a fr. 1814.50 mensili per la moglie, a

fr. 1897.05 mensili ciascuno per M__________ e Mi__________ e a fr. 1502.05

mensili ciascuno per L__________ e Lu__________. Contestualmente è stata

adeguata la trattenuta di stipendio a carico del marito. Non sono state prelevate

spese.

D. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 agosto 2018,

chiedendo di fissare i seguenti contributi alimentari:

In via principale

Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:

fr. 1130.— per sé,

fr. 2678.50 per M__________ (oltre assegno familiare

di fr. 280.–),

fr. 2216.— per Mi__________ (oltre l'assegno familiare

di fr. 230.–),

fr. 2120.85 per L__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–) e

fr. 2120.85 per Lu__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–);

Dal 19 agosto 2018 al 4

dicembre 2019:

fr. 1130.– per sé,

fr. 2678.50 per M__________ (oltre assegno familiare

di fr. 280.–),

fr. 2678.50 per Mi__________ (oltre l'assegno familiare

di fr. 230.–),

fr. 2120.85 per L__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–) e

fr. 2120.85 per Lu__________ (oltre l'assegno

familiare di fr. 230.–);

o in via subordinata:

Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:

fr.

1130.— per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato

per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr.

1683.70,

fr.

1422.80 per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–,

fr.

910.30 per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.

815.15 per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.– e

fr.

815.15 per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–;

Dal

19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019:

fr.

1130.— per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato

per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr.

1683.70,

fr.

1422.80 per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–,

fr.

1422.80 per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.

815.15 per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.– e

fr.

815.15 per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa

Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–.

Il

tutto con adeguamento dell'ordine di trattenuta salariale. Il memoriale non è

stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

E. Il 23 agosto 2018 ha impugnato

il decreto cautelare citato anche AO 1, chiedendo – previo conferimento del

gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo all'appello – la soppressione del

contributo alimentare per la moglie e la seguente riduzione di quello per i

figli:

In via principale:

fr. 1035.35 oltre assegni familiari per M__________,

fr. 682.75 oltre assegni familiari per Mi__________,

fr. 574.— oltre assegni familiari per L__________ e

fr.

572.10 oltre assegni familiari per Lu__________,

o in via subordinata:

Dal 17 maggio al 18 agosto 2018:

fr. 1456.25 oltre assegni

familiari per M__________,

fr. 1103.65 oltre assegni familiari per Mi__________,

fr. 994.90 oltre assegni familiari per L__________

e

fr. 993.— oltre assegni familiari per Lu__________;

Dal 19 agosto 2018 al 4

dicembre 2019:

fr. 1392.20 oltre assegni

familiari per M__________,

fr. 1039.60 oltre assegni familiari per Mi__________,

fr. 930.85 oltre assegni familiari per L__________

e

fr. 928.95 oltre assegni familiari per Lu__________;

o

in via ancor più subordinata:

Dal 17 maggio al 18 agosto 2018:

fr. 1659.40 oltre assegni

familiari per M__________,

fr. 1306.80 oltre assegni familiari per Mi__________,

fr. 1198.05 oltre assegni familiari per L__________ e

fr. 1196.15 oltre assegni familiari per Lu__________;

Dal 19 agosto 2018 al 4

dicembre 2019:

fr. 1659.40 oltre assegni

familiari per M__________,

fr. 11576.80 oltre assegni familiari per Mi__________,

fr. 1198.05 oltre assegni familiari per L__________ e

fr. 1196.15 oltre assegni familiari per Lu__________;

Il

tutto con adeguamento dell'ordine di trattenuta salariale. Il memoriale non è

stato comunicato a AP 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in

esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti.

Si giustifica così di congiungere le due

procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

La decisione

impugnata è un decreto cautelare emanato nel quadro di una procedura di

divorzio. Adottate con il rito sommario (art. 271 lett. a CPC), le

“decisioni di pri­ma istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono

impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv.

1.

CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al

Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato ove appena

si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al primo

giudice.

3.

Ciò premesso, per

essere appellato un decreto cautelare dev'essere stato preso dopo il

contraddittorio. Se è stato emesso inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), esso

non è suscettibile di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3

con numerosi richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato

potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il

contraddittorio. Eccezioni a tale principio sussistono in settori specifici

(esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012

del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al

caso in esame.

4.

Nella fattispecie la

decisione del Pretore sui contributi di mantenimento per moglie e figli dal 19

agosto 2018 in poi non ha formato oggetto di alcun contraddittorio, nemmeno in

forma scritta. Le istanze delle parti, del resto, sono l'una del 9 agosto 2018

e l'altra dello

stesso giorno in cui il Pretore ha statuito, cioè il 10 agosto 2018. Né il

decreto cautelare può ritenersi “coperto” dal contraddittorio relativo al

precedente decreto cautelare del 4 aprile 2018, già per il fatto che gli

effetti di quella decisione valevano solo fino al 19 agosto 2018. Né il decreto

ora impugnato può ritenersi una semplice conferma di quello emanato il 4 aprile

precedente, il Pretore avendo modificato sulla scorta di nuove risultanze i

contributi di mantenimento fissati allora. La decisione impugnata raffigura

dunque un decreto “superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, non

suscettivo di alcuna impugnazione. Certo, nell'enunciazione dei rimedi

giuridici in calce al decreto impugnato il primo giudice ha indicato l'appello

come via di ricorso. Si tratta però di un'indicazione manifestamente erronea,

che con ogni evidenza non può creare una possibilità di reclamo inesistente

(DTF 129 III 89 consid. 2.1 in fine). Patrocinati da legali, con la debita

attenzione le parti avrebbero potuto avve­dersene (nel medesimo senso: I CCA, sentenza

inc. 11.2017.97 del 20 novembre 2017, consid. 3). Se ne conclude che, inammissibili,

gli appelli vedono la loro sorte segnata.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello di AO 1.

6.

Si ricordi infine al

Pretore che, qualora emetta provvedimenti “superprovvisionali”, egli deve

indire il contraddittorio di propria iniziativa (art. 265 cpv. 2 CPC). Inoltre

l'emanazione di decreti supercautelari o di decreti cautelari intermedi (emessi

“nelle more istruttorie”, dopo avere sentito le parti, ma prima della discussione

finale), non lo esonera dall'emanare il decreto definitivo, una volta chiusa

l'istruttoria cautelare. Tale decreto dovrà regolare – ciò che al Pretore

sembra sfuggire – i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso

tra l'istanza cautelare e il mo­mento della decisione. Un “contributo di accudimento”,

ovvero quanto occorre al figlio per garantire effettiva cura e educazione (art.

285.

cpv. 2 CC), va calcolato in ogni modo solo dal 1° gennaio 2017.

7.

Le spese della

decisione odierna seguirebbero la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma le particolarità del caso giustificano la rinuncia a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, i memoriali

non essendo stati intimati per osservazioni. Quanto alla richiesta di

gratuito patrocinio contestuale all'appello di AO 1, essa non può trovare

accoglimento. Indipendentemente dalle ristrettezze in cui potrebbe trovarsi il

richiedente, un ricorso irricevibile non aveva alcuna possibilità di esito

favorevole. Difetta quindi un requisito cumulativo (art. 117 lett. b CPC), nel

caso specifico, per il conferimento del beneficio.

8.

Circa i rimedi

giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari

può essere fatta soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale

– segue quella del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2018.89 e

11.2018.90 sono congiunte.

2. Gli appelli sono irricevibili.

3. Non si riscuotono spese.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello di AO 1 è respinta.

5. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).