11.2018.89
Modifica di provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: decreti supercautelari non impugnabili
10 settembre 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.89
11.2018.90
11.2018.91
Lugano
10 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA.2018.3 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza del 9 agosto 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del
22 agosto 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 10 agosto 2018 (inc. 11.2018.89), come pure
sull'appello del 23
agosto 2018 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2018.90) e sulla
contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.91);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del
4 aprile 2018, emesso “nelle more istruttorie” in un'azione promossa il 17
marzo 2018 da AP 1 (1969) per ottenere il
divorzio da AO 1 (1970), il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha
condannato quest'ultimo a versare fino al 18 agosto 2018 un contributo
alimentare di fr. 2705.35 mensili alla moglie, uno di fr. 2678.25 mensili
per la figlia M__________ (nata il 23 maggio 2004), uno di fr. 2268.25
mensili per il figlio Mi__________ (nato il 18 agosto 2006), uno di
fr. 2192.10 mensili per il figlio L__________ e uno di fr. 2192.10
mensili per la figlia L__________ (nati entrambi il 5 dicembre 2007), senza cenno
ad assegni familiari. Il Pretore non ha riscosso spese processuali né ha assegnato
ripetibili. Un appello presentato il 10 aprile 2018 da AO 1 contro tale decreto cautelare per ottenere la soppressione
del contributo alimentare dovuto alla moglie, come pure la riduzione del
contributo alimentare per M__________ a fr. 1425.35 mensili, di quello per Mi__________
a fr. 1072.75 mensili, di quello per L__________ a fr. 964.– mensili e di quello
per Lu__________ a fr. 962.10 mensili, assegni familiari compresi, è tuttora
pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2018.48).
B. L'11 luglio 2018,
così richiesto, il Pretore ha ordinato inaudita parte alla S__________ AG di
trattenere dallo stipendio di AO 1 l'importo dovuto come contributo alimentare in
favore della famiglia e di riversarlo direttamente a AP 1. Il 9 agosto 2018 AO
1si è rivolto al Pretore perché, vista l'imminente scadenza del decreto
cautelare del 4 aprile precedente, fissasse immediatamente i contributi
alimentari per i figli a decorrere dal 19 agosto 2018. L'indomani anche AP 1 ha
adito il Pretore, invitandolo “a emanare una nuova decisione a conferma dei contributi
alimentari fissati nel decreto del 4 aprile 2018”.
C. Statuendo con decreto
cautelare del 10 agosto 2018, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare dal 17
maggio al 18 agosto 2018 un contributo alimentare di fr. 2086.45 mensili
per la moglie, uno di fr. 1910.75 mensili per la figlia M__________, così
come uno di fr. 1515.75 mensili ciascuno per i figli Mi__________, L__________
e Lu__________, senza cenno ad assegni familiari. Tali contributi sono stati ridotti
dal 19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019 a fr. 1814.50 mensili per la moglie, a
fr. 1897.05 mensili ciascuno per M__________ e Mi__________ e a fr. 1502.05
mensili ciascuno per L__________ e Lu__________. Contestualmente è stata
adeguata la trattenuta di stipendio a carico del marito. Non sono state prelevate
spese.
D. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 agosto 2018,
chiedendo di fissare i seguenti contributi alimentari:
In via principale
Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:
fr. 1130.— per sé,
fr. 2678.50 per M__________ (oltre assegno familiare
di fr. 280.–),
fr. 2216.— per Mi__________ (oltre l'assegno familiare
di fr. 230.–),
fr. 2120.85 per L__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–) e
fr. 2120.85 per Lu__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–);
Dal 19 agosto 2018 al 4
dicembre 2019:
fr. 1130.– per sé,
fr. 2678.50 per M__________ (oltre assegno familiare
di fr. 280.–),
fr. 2678.50 per Mi__________ (oltre l'assegno familiare
di fr. 230.–),
fr. 2120.85 per L__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–) e
fr. 2120.85 per Lu__________ (oltre l'assegno
familiare di fr. 230.–);
o in via subordinata:
Dal 1° febbraio al 18 agosto 2018:
fr.
1130.— per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato
per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr.
1683.70,
fr.
1422.80 per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–,
fr.
910.30 per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–,
fr.
815.15 per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.– e
fr.
815.15 per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–;
Dal
19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019:
fr.
1130.— per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato
per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr.
1683.70,
fr.
1422.80 per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–,
fr.
1422.80 per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–,
fr.
815.15 per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.– e
fr.
815.15 per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa
Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–.
Il
tutto con adeguamento dell'ordine di trattenuta salariale. Il memoriale non è
stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
E. Il 23 agosto 2018 ha impugnato
il decreto cautelare citato anche AO 1, chiedendo – previo conferimento del
gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo all'appello – la soppressione del
contributo alimentare per la moglie e la seguente riduzione di quello per i
figli:
In via principale:
fr. 1035.35 oltre assegni familiari per M__________,
fr. 682.75 oltre assegni familiari per Mi__________,
fr. 574.— oltre assegni familiari per L__________ e
fr.
572.10 oltre assegni familiari per Lu__________,
o in via subordinata:
Dal 17 maggio al 18 agosto 2018:
fr. 1456.25 oltre assegni
familiari per M__________,
fr. 1103.65 oltre assegni familiari per Mi__________,
fr. 994.90 oltre assegni familiari per L__________
e
fr. 993.— oltre assegni familiari per Lu__________;
Dal 19 agosto 2018 al 4
dicembre 2019:
fr. 1392.20 oltre assegni
familiari per M__________,
fr. 1039.60 oltre assegni familiari per Mi__________,
fr. 930.85 oltre assegni familiari per L__________
e
fr. 928.95 oltre assegni familiari per Lu__________;
o
in via ancor più subordinata:
Dal 17 maggio al 18 agosto 2018:
fr. 1659.40 oltre assegni
familiari per M__________,
fr. 1306.80 oltre assegni familiari per Mi__________,
fr. 1198.05 oltre assegni familiari per L__________ e
fr. 1196.15 oltre assegni familiari per Lu__________;
Dal 19 agosto 2018 al 4
dicembre 2019:
fr. 1659.40 oltre assegni
familiari per M__________,
fr. 11576.80 oltre assegni familiari per Mi__________,
fr. 1198.05 oltre assegni familiari per L__________ e
fr. 1196.15 oltre assegni familiari per Lu__________;
Il
tutto con adeguamento dell'ordine di trattenuta salariale. Il memoriale non è
stato comunicato a AP 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in
esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti.
Si giustifica così di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
La decisione
impugnata è un decreto cautelare emanato nel quadro di una procedura di
divorzio. Adottate con il rito sommario (art. 271 lett. a CPC), le
“decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono
impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv.
1.
CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al
Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato ove appena
si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al primo
giudice.
3.
Ciò premesso, per
essere appellato un decreto cautelare dev'essere stato preso dopo il
contraddittorio. Se è stato emesso inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), esso
non è suscettibile di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3
con numerosi richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato
potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il
contraddittorio. Eccezioni a tale principio sussistono in settori specifici
(esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012
del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al
caso in esame.
4.
Nella fattispecie la
decisione del Pretore sui contributi di mantenimento per moglie e figli dal 19
agosto 2018 in poi non ha formato oggetto di alcun contraddittorio, nemmeno in
forma scritta. Le istanze delle parti, del resto, sono l'una del 9 agosto 2018
e l'altra dello
stesso giorno in cui il Pretore ha statuito, cioè il 10 agosto 2018. Né il
decreto cautelare può ritenersi “coperto” dal contraddittorio relativo al
precedente decreto cautelare del 4 aprile 2018, già per il fatto che gli
effetti di quella decisione valevano solo fino al 19 agosto 2018. Né il decreto
ora impugnato può ritenersi una semplice conferma di quello emanato il 4 aprile
precedente, il Pretore avendo modificato sulla scorta di nuove risultanze i
contributi di mantenimento fissati allora. La decisione impugnata raffigura
dunque un decreto “superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, non
suscettivo di alcuna impugnazione. Certo, nell'enunciazione dei rimedi
giuridici in calce al decreto impugnato il primo giudice ha indicato l'appello
come via di ricorso. Si tratta però di un'indicazione manifestamente erronea,
che con ogni evidenza non può creare una possibilità di reclamo inesistente
(DTF 129 III 89 consid. 2.1 in fine). Patrocinati da legali, con la debita
attenzione le parti avrebbero potuto avvedersene (nel medesimo senso: I CCA, sentenza
inc. 11.2017.97 del 20 novembre 2017, consid. 3). Se ne conclude che, inammissibili,
gli appelli vedono la loro sorte segnata.
5.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello di AO 1.
6.
Si ricordi infine al
Pretore che, qualora emetta provvedimenti “superprovvisionali”, egli deve
indire il contraddittorio di propria iniziativa (art. 265 cpv. 2 CPC). Inoltre
l'emanazione di decreti supercautelari o di decreti cautelari intermedi (emessi
“nelle more istruttorie”, dopo avere sentito le parti, ma prima della discussione
finale), non lo esonera dall'emanare il decreto definitivo, una volta chiusa
l'istruttoria cautelare. Tale decreto dovrà regolare – ciò che al Pretore
sembra sfuggire – i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso
tra l'istanza cautelare e il momento della decisione. Un “contributo di accudimento”,
ovvero quanto occorre al figlio per garantire effettiva cura e educazione (art.
285.
cpv. 2 CC), va calcolato in ogni modo solo dal 1° gennaio 2017.
7.
Le spese della
decisione odierna seguirebbero la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma le particolarità del caso giustificano la rinuncia a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, i memoriali
non essendo stati intimati per osservazioni. Quanto alla richiesta di
gratuito patrocinio contestuale all'appello di AO 1, essa non può trovare
accoglimento. Indipendentemente dalle ristrettezze in cui potrebbe trovarsi il
richiedente, un ricorso irricevibile non aveva alcuna possibilità di esito
favorevole. Difetta quindi un requisito cumulativo (art. 117 lett. b CPC), nel
caso specifico, per il conferimento del beneficio.
8.
Circa i rimedi
giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari
può essere fatta soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale
– segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2018.89 e
11.2018.90 sono congiunte.
2. Gli appelli sono irricevibili.
3. Non si riscuotono spese.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello di AO 1 è respinta.
5. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).