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Decisione

11.2018.92

Filiazione: funzioni curatore di rappresentanza e funzioni del curatore educativo

31 dicembre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i desideri reali e la posizione” del ragazzo.

5. Riassunta la propria

versione dei fatti, l'appellante sostiene

– in sintesi – che AO 1 è un soggetto fragile, in parte ignaro del­la propria

storia, incondizionatamente devoto alla figura materna, al punto da fingere

disinteresse per lui. A suo avviso il curatore di rappresentanza che lo assiste

giuridicamente va coadiuvato pertanto da “una persona capace di ascoltare e

capire un ragazzo della sua età”, come pure dalla curatrice educativa, la quale

fino­ra non è stata interpellata. In difetto di ciò le richieste di giudizio

formulate dal minorenne non rifletterebbero la reale volontà di lui e

lederebbero i di lui interessi. L'appellante riconosce che il figlio è “un

ragazzo maturo e intelligente, perfettamente capace di compiere scelte

importanti”. Ne denuncia però il disagio interiore, che lo induce a esprimere

verso di lui “un senso di ingiustificata repulsione”, ancorché da parte sua egli

abbia sempre dimostrato dedizione e affetto. Al Pretore l'appellante rimprovera

altresì di avere emanato il decreto cautelare senza indire un contraddittorio,

rinunciando a “cogliere concretamente la gravità e la delicatezza della situazione”,

per quanto lo stesso Pretore ammetta la necessità di far capo a un esperto in

questioni pedopsichiatriche quando si tratterà di procedere all'ascolto di AO 1.

Stan­do al­l'appellante, nelle condizioni descritte il primo giudice non poteva

statuire senza invitare le controparti a esprimer­si. Onde, in defi-nitiva, la fondatezza

della sua istanza cautelare e la necessità di riformare conseguentemente il

decreto impugnato.

6. Nella

misura in cui si duole che il Pretore ha statuito senza indire un contraddittorio,

l'appellante muove una recriminazione fine a sé stessa. Come si è spiegato (consid. 2), un giudice può accogliere

un'istan­za cautelare anche senza contraddittorio, a condizione di emanare

un decreto cautelare finale dopo avere indetto “quanto prima” un'udien­za o avere

invitato la controparte a formulare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 CPC).

Per converso, un giudice può respingere un'istanza cautelare immediatamente,

senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte. L'art. 253 CPC

invocato dall'appellante non prevede altro. Nel caso in cui l'istan­te impugni il

decreto emanato senza contraddittorio, spetterà poi all'autorità superiore

decidere se chiedere alla controparte una risposta al ricorso o se rinuncia­re al

proposito perché il ricorso appare manifestamente improponibile o manifestamen­te

infondato (art. 312 cpv. 1 CPC per l'appello, art. 322 cpv. 1 per il

reclamo). È quanto si è verificato nella fattispecie, questa Camera avendo

rinunciato – appunto – a chiedere osservazioni all'appello, vista la manifesta

inconsistenza dell'impugnazione.

7. Nella

fattispecie il minorenne risulta provvisto di due curatori: l'avv. PA 2,

designato dall'Autorità di protezione 1 il 26 agosto 2014 per rappresentare AO

1 (in sostituzione del precedente patrocinatore) nella causa intesa

all'accertamen­to della paternità, alla salvaguardia del diritto al mantenimento

e alla disciplina del diritto di visita, e __________ M__________, designata il

Considerandi

6.

luglio 2016 dalla stessa Autorità di protezione per esercitare la vigilanza

sulle relazioni personali tra padre e figlio. Si tratta in entram­bi i casi di

curatori muniti di “speciali poteri” a norma del­l'art. 308 cpv. 2 CC: l'uno con

eminenti funzioni di patrocinio forense (come ha già avuto modo di rilevare la

Camera di protezio­ne del Tribunale d'appello: sentenza inc. 9.2014.169 del 29

settembre 2015, consid. 4) e l'altra con la funzione di agevolare i rapporti tra

il figlio e il padre non affidatario, nonostante le tensioni fra i genitori, garantendo

l'esercizio del diritto di visita (come ha già avuto modo di rilevare il

Tribunale federale: DTF 140 III 243 consid. 2.3 in fine). L'opinione di una

parte della dottrina, secondo cui un

curatore cui siano conferiti “speciali poteri” giusta l'art. 308 cpv. 2

CC sia simultaneamente investito del mandato generale di curatore giusta l'art.

308.

cpv. 1 CC non sembra condivisa dal Tribunale federale, che ritiene

ingiustificato nominare al figlio un curatore generale ove sia sufficiente

designare un curatore chiamato a vigilare sul diritto di visita (DTF 140 III

241).

8.

Alla luce di quanto

precede la richiesta di AP 1 tendente ad affiancare al figlio un terapeuta “con

il compito di coadiu­vare l'avv. PA 2 a relazionarsi con il minore in vista

della formulazione delle domande di giudizio”, coinvolgendo anche la curatrice

educativa, non può entrare in linea di conto. Un curatore munito di “speciali

poteri” svolge il mandato di cui è investito nei limiti dell'incarico che gli è

affidato, senza interferire nelle mansioni di eventuali altri curatori preposti

a funzioni diver­se. Così, un curatore di rappresentanza è delegato ad assicurare

il patrocinio forense del minorenne sotto propria responsabilità, come un

curatore educativo è tenuto a vigilare sotto propria responsabilità l'esercizio

delle visite con il genitore non affidatario. Il processo civile implica

mansioni distinte. Come ha rilevato anche il Pretore, non compete a un curatore

educativo né a un terapeuta ingerirsi nella formulazione di atti processuali,

come in concreto sarebbe il caso per la stesura di richieste di giudizio. E con

tale motivazione l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi.

9.

Si aggiunga che quanto

l'appellante prospetta comporta in sostanza una commistione di ruoli. Deputando

un curatore di rappresentanza, una curatrice educativa e un terapeuta alla

preparazione di richieste di giudizio si creerebbe per finire un gruppo di figure

che operano insieme per uno stesso fine in uno stesso settore, senza che sia

dato di sapere in ultima analisi chi sarà responsabile dell'operazione e senza

che sia dato a divedere come procedere nell'ipotesi in cui l'uno non accetti la

posizione dell'altro. Il che non appare per nulla escluso, lo stesso appellante

allegando come il curatore di rappresentanza lo abbia già “gentilmente invitato

(…) a non intromettersi nel suo lavoro” (memoriale, pag. 7 in alto). Ciò porterebbe

a una situazione di stallo, inammissibile sotto il profilo della sicurezza

giuridica. Se ne conclude che, manifestamente privo di buon diritto, in

concreto l'appello vede la sua sorte segnata.

10.

Le spese dell'attuale giudizio

seguono la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato comunicato alle controparti per osservazioni.

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), le decisioni relative

a misure di protezione per il figlio sono

impugnabili con ricorso in materia civile

senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi nel

caso specifico di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzio-nali (sentenza del Tribunale federale

5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).