11.2018.95
Modifica di sentenza di divorzio: contributi per i figli
12 aprile 2019Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.95
Lugano,
12 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2015.8 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 2 febbraio 2015 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 7 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 6 luglio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 marzo
2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto il 19 dicembre 1996 a __________ (Bassa Sassonia) da AO 1
(1967) e AP 1 (1970), cittadina spagnola, omologando una convenzione in cui i
coniugi pattuivano l'affidamento delle figlie E__________ (20 novembre 1999) ed
Em__________ (29 luglio 2001) alla madre, riservato il diritto di visita del
padre, e l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. Nella convenzione
figura anche la seguente clausola:
Contributo di mantenimento per le figlie
A titolo di contributo
alimentare per le figlie E__________ ed Em__________, il padre AO 1 è tenuto a
versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, nelle mani della madre AP 1,
la prima volta entro il 5 febbraio 2011, un importo di fr. 1150.– ciascuna,
esclusi gli eventuali assegni per le figlie che verranno percepiti direttamente
dalla madre.
Nei suddetti contributi di
mantenimento non sono inclusi i costi per la cassa malati e le spese mediche e
dentistiche, incluse le partecipazioni e le franchigie, che rimarranno a carico
del padre. Le figlie rimarranno assicurate a tale scopo presso il competente
istituto italiano.
Fatti
I contributi alimentari a
favore delle figlie saranno adeguati al rincaro, nella misura in cui lo sarà
pure lo stipendio del padre, la prima volta il mese di gennaio 2012, sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio 2011, ed in seguito ogni
anno sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre
dell'anno precedente.
I suddetti contributi di
mantenimento sono stati quantificati considerando un reddito del padre di fr.
6000.– mensili netti ed un fabbisogno di fr. 2100.– mensili.
AO 1 si è impegnato a
versare alla moglie inoltre un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili dal
1° febbraio 2011 al 31 dicembre 2013. Tale sentenza è passata in
giudicato. Il Pretore ha omologato in seguito, il 5 aprile 2012, una nuova convenzione
che modifica in parte la precedente, nella quale però gli obblighi di
mantenimento sono rimasti invariati.
B. Il 2 febbraio 2015 AP
1 ha promosso causa contro AO 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere che
il reddito dell'ex marito era aumentato e chiedendo di rivalutare i contributi alimentari
per ogni figlia retroattivamente dal 1° gennaio 2014 a fr. 1317.– mensili,
assegni familiari non compresi. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza
del 5 maggio 2015 per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso,
sicché ha fissato al convenuto un termine per presentare la risposta scritta. AO
1 ha proposto il 31 agosto 2015 di respingere la petizione e in via
riconvenzionale ha postulato una riduzione (indeterminata) dei contributi alimentari
a suo carico, facendo valere che l'attrice aveva iniziato nel frattempo un'attività
lucrativa. Con replica e risposta riconvenzionale del 2 ottobre 2015 l'attrice
ha aumentato l'ammontare dei contributi alimentari chiesti per ogni figlia a
fr. 1529.– mensili, assegni familiari non compresi, e ha instato per il rigetto
della riconvenzione. Il 13 novembre 2015 AO 1 ha duplicato all'azione
principale e replicato alla riconvenzione, chiedendo una volta ancora di respingere
la prima e precisando la seconda nel senso di ridurre i contributi litigiosi a
fr. 874.80 mensili per E__________ e a fr. 786.30 mensili per Em__________.
Con duplica riconvenzionale del 2 febbraio 2016 AP 1 ha proposto nuovamente
di respingere la domanda dell'ex marito.
C. Alle prime arringhe
del 17 marzo 2016 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata
seduta stante e si è chiusa il 11 luglio 2017. Alle arringhe finali le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del
19 settembre 2017 AP 1 ha chiesto di aumentare i contributi in favore delle
figlie a fr. 2038.– mensili per E__________ e a fr. 1810.– mensili per Em__________
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, a fr. 2019.40 mensili per E__________ e a fr. 1844.– mensili per Em__________
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, come pure a fr. 1811.– mensili
per E__________ e a fr. 1636.– mensili per Em__________ dal 1° gennaio
2017 in poi, assegni familiari non compresi, opponendosi alla riconvenzione del
marito. Nel suo allegato conclusivo del 20 settembre 2017 AO 1 ha proposto di respingere
la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di ridurre i contributi litigiosi
a fr. 1008.90 mensili per E__________ e a fr. 984.50 per Em__________ dal
settembre al dicembre del 2005, a fr. 1002.12 mensili per E__________ e a
fr. 933.35 mensili per Em__________ dal gennaio al dicembre del 2016, come pure
a fr. 765.35 mensili per E__________ e a fr. 660.65 mensili per Em__________
dal gennaio all'ottobre del 2017. Dato che nel novembre del 2017 le figlie si
sarebbero trasferite da lui, egli ha chiesto inoltre di porre contributi di
mantenimento dopo di allora a carico della madre, postulando inoltre la
restituzione di fr. 14 340.40.
D. Con decreto cautelare
del 14 dicembre 2017, emanato nell'ambito di una nuova azione promossa il 16
ottobre 2017 da AO 1 per ottenere un'ulteriore modifica della sentenza del divorzio,
il Pretore ha affidato E__________ ed Em__________ al padre dal 1° novembre
2017 (inc. DM.2017.94). Il 20 novembre 2017 E__________ è divenuta maggiorenne.
E. Statuendo il 6 luglio
2018 nella causa DM.2015.8, il Pretore aggiunto ha respinto tanto l'azione
principale quanto la riconvenzione. Le spese processuali di fr. 1400.– relative
all'azione principale sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO
1 fr. 8000.– per ripetibili ridotte. Non sono state riscosse spese né sono
state attribuite ripetibili per la domanda riconvenzionale.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 settembre
2018 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso che, in parziale
modifica della sentenza di divorzio del 4 marzo 2011, i contributi di
mantenimento in favore delle figlie siano aumentati dal 1° gennaio 2014 a fr. 1248.45 mensili per E__________ e a fr. 1207.45
mensili per Em__________. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2018 AO 1
propone di respingere l'appello. L'8 novembre 2018 l'attrice ha replicato
spontaneamente, confermando il proprio appello. Il convenuto ha duplicato
spontaneamente il 14 novembre 2018, contestando la replica e chiedendo
nuovamente di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato
soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un
coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi dei figli
(I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018, consid. 1 con
riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (e dei Pretori aggiunti) sono
impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche
vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è sicuramente il caso
nella fattispecie, poiché davanti al primo giudice era litigioso l'aumento dei
contributi alimentari in favore delle figlie dal 1° gennaio 2014 per un
importo compreso tra fr. 1548.– mensili e fr. 1147.– mensili complessivi.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata
notificata al legale dell'attrice il 9 luglio 2018 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto
sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15
agosto 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 7
settembre 2017 (timbro postale sulla busta d'invio, agli atti), l'appello in
esame è pertanto tempestivo.
2.
La
legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di
contributi alimentari per un figlio compete sia al detentore dell'autorità
parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il
contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III
365; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid.
3). Nulla ostava dunque a che AP 1 convenisse in giudizio AO 1, seppure oggetto
della controversia siano i contributi alimentari per le figlie. Il 20 novembre
2017.
nondimeno E__________ ha compiuto 18 anni e dopo di allora essa soltanto avrebbe
potuto far valere pretese di mantenimento, quand'anche riferite al periodo
precedente la sua maggiore età (DTF 142 III 78). Occorrerebbe quindi consultare
la figlia per sapere se ratifichi l'appello della madre in relazione al
postulato aumento di quei contributi (DTF 129 III 55). Dato il presumibile esito
del ricorso, non gioverebbe tuttavia procedere in tal senso. Tanto vale quindi passare
senza indugio alla trattazione dell'appello.
3.
I criteri che
disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di
divorzio per figli minorenni sono già stati ricapitolati dal Pretore aggiunto e
partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5,
II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre
2018, consid. 3 con richiami). Al riguardo basti rammentare che il giudice modifica o toglie tali contributi su
istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente
mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la
soppressione presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o
dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al
momento in cui il contributo è stato fissato l'ultima volta. La procedura di
modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di
adattarla alle nuove circostanze (RtiD
I-2017 pag. 616 consid. 5 con richiami).
4.
Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto, dipendente della
M__________ S.p.A. con sede a __________, conseguiva nel 2011, al momento del
divorzio, un reddito di fr. 6000.– netti e aveva un fabbisogno minimo di fr.
2100.
– mensili. Quel reddito è passato a fr. 10 218.– mensili nel 2014, a
fr. 10 944.20 mensili nel 2015 e a fr. 12 212.65
mensili nel 2016, come pure presumibilmente nel 2017, compreso il provento dalla
locazione di un appartamento a __________. Quanto al fabbisogno minimo di lui,
il primo giudice lo ha calcolato in fr. 3322.40 (recte: fr. 4922.40)
mensili a valere dal maggio del 2015 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione fr. 1600.–, pasti fuori casa fr. 220.–, manutenzione
del bruciatore fr. 27.20, tassa uso fognatura fr. 10.70, assicurazione
responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 39.60,
assicurazione incapacità lucrativa fr. 12.55, assicurazione sulla vita fr.
425.
–, assicurazione sulla vita per E__________ ed Em__________ fr. 230.–,
giardiniere fr. 171.–, olio da riscaldamento fr. 177.50, spazzacamino fr. 10.85,
spese di trasferta fr. 798.–), mentre prima di allora AO 1 non pagava spese
accessorie per l'alloggio (fr. 397.25 mensili complessivi), di modo che il suo
fabbisogno minimo non eccedeva fr. 2925.15 (recte: fr. 4525.15) mensili.
Quanto
a AP 1, il Pretore aggiunto ha accertato che al momento del divorzio essa non
svolgeva attività lucrativa, ma che il mese dopo la sentenza di divorzio essa ha
cominciato a lavorare per L__________ SA a __________ con un grado d'occupazione
del 50%, esteso nel settembre del 2012 all'80%. Egli ha conteggiato così le
entrate di lei in 6183.15 mensili nel 2014, in fr. 6132.15 mensili nel 2015 e
in fr. 6359.25 mensili nel 2016. Riguardo al fabbisogno minimo dell'interessata,
il primo giudice l'ha stabilito in fr. 4177.20 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 808.35
[già dedotte le quote di un terzo e di un quarto comprese nei fabbisogni in
denaro di E__________ ed Em__________], premio della cassa malati fr. 254.70, pasti
fuori casa fr. 220.–, leasing dell'automobile fr. 343.15, imposta di
circolazione fr. 21.50, assicurazione dell'automobile fr. 126.95, carburante
e manutenzione del veicolo fr. 300.–, parcheggio fr. 75.–, assicurazione responsabilità
civile privata e dell'economia domestica fr. 14.50, “terzo pilastro” fr. 328.90,
onere fiscale fr. 334.15), stimando che al momento del divorzio il fabbisogno
minimo potesse equivalere all'attuale, eccettuate le spese connesse con
l'esercizio della professione e le imposte, onde un ammontare di fr. 3245.05
mensili.
Per
quel che attiene al fabbisogno in denaro di E__________ ed Em__________, il Pretore
aggiunto ha ricordato che il contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per
ogni figlia pattuito al momento del divorzio non comprendeva il premio della
cassa malati né le spese mediche e dentistiche, assunte direttamente dal padre.
Egli ha determinato così i fabbisogni in denaro delle figlie in base alla tabella
2013/2014/2015 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere
adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo, commisurato l'onere per
cura e educazione al grado d'occupazione della madre e tolto fr. 200.– mensili
per il premio della cassa malati e le spese mediche. Ne è risultato un fabbisogno
in denaro di fr. 1613.– mensili per E__________ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare
di fr. 330.– e le spese mediche di fr. 200.–, adattato il costo dell'alloggio
da fr. 310.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–] e quello per cura e educazione
da fr. 265.– a fr. 212.– [attività
lucrativa della madre all'80%]), rispettivamente di fr. 1560.– mensili
per Em__________ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 206.– [recte:
fr. 260.–] e le spese mediche di fr. 200.–, adattato il costo dell'alloggio
da fr. 310.– a fr. 525.– [un quarto di fr. 1940.–] e quello per cure
e educazione da fr. 265.– a fr. 212.– [attività lucrativa della madre
all'80%]).
Per
finire il Pretore aggiunto ha rammentato che, stando alla convenzione di
divorzio, il contributo alimentare per le figlie sarebbe rimasto invariato
anche dopo il 31 dicembre 2013, quando sarebbe venuto meno il contributo
alimentare di fr. 1800.– mensili per la moglie. Posto ciò, egli ha appurato che
con un'entrata media di fr. 11 124.95 mensili, una volta coperto
il proprio fabbisogno minimo di fr. 3322.40, dedotto il margine disponibile
di fr. 1800.– mensili pattuito per convenzione e versati i contributi
alimentari per le figlie, il convenuto conserva ancora fr. 3700.– mensili circa.
Quanto a AP 1, il primo giudice ha constatato che al momento del divorzio essa
non aveva alcuna disponibilità finanziaria, mentre ora fruisce di un margine di
fr. 2047.50 mensili sul fabbisogno minimo. Tenuto conto che il margine
disponibile di AO 1 si aggira sui fr. 6000.– mensili, il Pretore aggiunto
ha ritenuto che il fabbisogno in denaro delle figlie andrebbe posto nella proporzione
di due terzi a carico del padre e di un terzo a carico della madre. Non
giustificando ciò un aumento dei contributi fissati originariamente per convenzione,
egli ha respinto l'azione principale. Quanto alla riconvenzione, il primo
giudice ha reputato che la differenza dei contributi da lui calcolati rispetto a
quelli stipulati per convenzione
(fr. 75.– in meno per E__________, fr. 110.– in meno per Em__________)
non giustifichi una riduzione, mentre la richiesta di condannare la madre a
versare contributi di mantenimento per le figlie dal novembre del 2017, quando E__________
ed Em__________ si sono trasferite dal convenuto, risulta ormai superata alla
luce della nuova azione di modifica promossa nel frattempo dall'ex marito.
5.
Nell'appello
AP 1 riconosce che i redditi e i fabbisogni minimi accertati dal Pretore
aggiunto sono corretti, ma si duole del fatto che sia stata calcolata male la
media dei redditi del convenuto, e pertanto il margine disponibile di lui.
Essa fa valere che la media di quelle entrate andava determinata tenendo conto
dei redditi conseguiti da AO 1 fra il 2014 e il 2017, non solo fra il 2014 e il
2016.
Sostiene inoltre che fra il 2015 e il 2017 il Pretore aggiunto ha trascurato
il provento della locazione del menzionato appartamento a __________, sicché il
reddito medio dell'ex marito fra il 2014 e
il 2017 (quattro anni) va portato da fr. 11 124.95
a fr. 11 988.88 mensili. Nelle osservazioni all'appello il convenuto
aderisce all'argomentazione dell'interessata e ammette un introito medio di fr.
11.
988.88 mensili (memoriale, pag. 4). Il dato va dunque
rettificato di conseguenza.
6.
L'attrice afferma poi che, dedotto dal reddito
medio del convenuto il fabbisogno minimo (fr. 2925.15 mensili nel 2014 e
fr. 3322.40 mensili dal 2015 al 2017), il margine disponibile di lui si
attesta sull'arco del quadriennio a fr. 8666.48 mensili. Pur sollevando dubbi
sul margine di fr. 1800.– che il Pretore aggiunto ha ritenuto pattuito per
convenzione, essa medesima si fonda sull'identico presupposto e ricalcola quel
margine, ai fini del riparto proporzionale del
fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori, in fr. 6860.– mensili
(arrotondati) invece dei fr. 6000.– mensili considerati dal primo giudice.
Il convenuto obietta che il Pretore aggiunto è incorso in errore riguardo al
calcolo del suo fabbisogno minimo, il quale dalla somma delle voci
esplicitamente riconosciute nella sentenza impugnata risulta in realtà di fr.
4525.15
mensili nel 2014 e di fr. 4922.40 mensili dal 2015 al 2017. Una
volta dedotto dal reddito medio di fr. 11 883.82 mensili quel fabbisogno
minimo e il margine disponibile di fr. 1800.– mensili pattuito per
convenzione, egli prosegue, a lui sono rimasti unicamente fr. 5663.73
mensili nel 2014 e fr. 5226.48 mensili dal 2015 al 2017. Nella replica spontanea
dell'8 novembre 2018 l'appellante oppone, da parte sua, di non avere mai
inteso riconoscere altro se non il fabbisogno minimo del convenuto accertato
dal primo giudice.
a) Il
Pretore aggiunto è effettivamente caduto in errore sommando le voci
riconosciute nel fabbisogno minimo del convenuto, che – come si è accennato
(consid. 4) – ammonta in realtà a fr. 4525.15 mensili (non a fr. 3322.40) nel
2014.
e a fr. 4922.40 mensili (non a fr. 2925.15) dal maggio del 2015 in
poi. La differenza di fr.
1600.
– mensili sembrerebbe ricondursi al costo dell'alloggio, trascurato dal Pretore
aggiunto, ma che trova riscontro agli atti sia per il periodo precedente il
maggio del 2015 (interrogatorio di AO 1 dell'11 ottobre 2016, verbale, pag. 10
in fondo) sia per il periodo successivo (doc 4; deposizione di M__________ J__________
del 30 novembre 2016, verbale pag. 15). L'appellante fa notare di avere
contestato in prima sede talune voci del fabbisogno minimo addotto dall'ex
marito, ma non ripropone le sue censure in appello. Anche gli accertamenti del primo giudice sull'ammontare del
fabbisogno minimo del convenuto vanno rettificati perciò di conseguenza.
b) Dovendosi
calcolare contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, come
in concreto, si giustifica di operare una media sull'arco del relativo periodo
(RtiD II-2012 pag. 880 in alto). Nella fattispecie l'attrice ha chiesto l'aumento
dei contributi litigiosi retroattivamente dal 1° gennaio 2014, ma la modifica sarebbe potuta decorrere al più
presto il 2 febbraio 2014, un anno prima dell'introduzione dell'azione (art. 279
cpv. 1 CC; DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III
504.
consid. 3b/aa). Inoltre le figlie si sono traferite dal padre il 1°
novembre 2017, sicché da quel momento i contributi in denaro di AO 1 decadono. Ciò
premesso, la media del fabbisogno minimo del convenuto andrebbe calcolata dal
1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017. Se si considera tuttavia che il
reddito medio di lui è stato conteggiato dal 2014 al 2017 (quattro anni interi),
giova attenersi al medesimo criterio. Ne risulta un fabbisogno medio di
fr. 4790.– mensili
(fr. 4525.15 dal gennaio del 2014 all'aprile del 2015, fr. 4922.40 dal maggio
del 2015 al dicembre del 2017), in linea per di più con quello che si otterrebbe
limitando la media al periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017.
c) Quanto
al margine disponibile di fr. 1800.– mensili che il primo giudice ha dedotto
dal reddito di AO 1, l'appellante fa valere che “per un verso [il convenuto]
conserva comunque un'eccedenza mensile superiore a quella accertata in sede di
giudizio e che per l'altro verso la somma ritenuta non viene considerata nella
ripartizione proporzionale delle eccedenze delle parti”. L'argomento non è di
facile comprensione. È vero che in esito alla decisione impugnata il convenuto conserva
un margine disponibile maggiore di quello che gli garantiva la sentenza di
divorzio dopo il 31 dicembre 2013. Ed è altrettanto vero che nel giudizio
impugnato il Pretore aggiunto ha detratto l'importo di fr. 1800.– prima di ripartire
il fabbisogno in denaro delle figlie proporzionalmente tra i genitori. Sta di
fatto che l'appellante non contesta l'accertamento del primo giudice sul “margine
pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sentenza impugnata, consid. 6) né il
metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto per tenere conto di quel margine,
tanto ch'essa medesima lo applica in appello. Il fabbisogno in denaro delle
figlie, poi, è ampiamente coperto, di modo che non si impone un intervento
d'ufficio da parte di questa Camera.
7.
A
parere dell'appellante, anche considerando un margine disponibile di AO 1
attorno ai fr. 6000.– e un margine disponibile suo di fr. 2000.–, il
fabbisogno in denaro delle figlie va posto per tre quarti (e non solo per due
terzi) a carico del convenuto. Sulla base del margine disponibile registrato
dall'ex marito (da lei calcolato in fr. 6860.– mensili) rispetto al proprio di
fr. 2000.– mensili, l'appellante fa valere che al convenuto va addebitato il
77.
% del fabbisogno in denaro delle figlie, di modo che il contributo alimentare va fissato in fr. 1248.45 mensili
per E__________ e in fr. 1207.45 mensili per Em__________. Nelle
osservazioni all'appello AO 1 non contesta che la chiave di riparto applicata
dal Pretore aggiunto sia erronea. Fa valere tuttavia che, calcolato
correttamente il proprio fabbisogno minimo, il suo margine disponibile risulta
di fr. 5266.48 mensili e quello dell'attrice di fr. 2081.25 (reddito
di fr. 6258.45, meno il fabbisogno minimo di fr. 4177.25).
Come
si è visto (consid. 5 e 6b), il fabbisogno minimo del convenuto ammonta mediamente
a fr. 4790.– mensili a fronte di redditi da lui riconosciuti per una media di fr.
11.
988.– mensili. Dedotto il noto “margine pattuito in
convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c), rimangono fr. 5398.– mensili.
Quanto all'attrice, il convenuto rivaluta il reddito di lei in fr. 6258.45
mensili, ma non spiega minimamente per quali motivi ci si debba scostare dal
reddito medio accertato dal Pretore aggiunto di fr. 6225.– mensili (sentenza
impugnata, consid. 6, pag. 9 in alto). Totalmente privo di motivazione (nel
senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'assunto non può essere vagliato oltre. Ne
discende che all'attrice rimane ogni mese, come rileva il Pretore aggiunto, un
agio di fr. 2047.– (loc. cit.).
8.
Dato
quanto precede, il riparto del fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori
va eseguito sulla base dei seguenti parametri:
margine
disponibile medio del convenuto: fr. 5398.– mensili;
margine
disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili;
fabbisogno
in denaro di E__________: fr. 1613.– mensili;
fabbisogno
in denaro di Em__________: fr. 1560.– mensili.
Alla
luce di ciò il contributo alimentare per E__________ ed Em__________ fissato
nella convenzione originale di divorzio (equivalente al 70–75% del margine
disponibile di cui fruisce oggi il convenuto) resiste equitativamente alla
critica. L'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
9.
Si
aggiunga per abbondanza che l'esito del giudizio non muterebbe neppure se ci si
scostasse dal metodo di calcolo adottato dal primo giudice (applicato anche
dall'appellante) e ci si dipartisse da un margine disponibile del convenuto di
fr. 7198.– mensili (reddito di fr. 11 988.–, dedotto il fabbisogno
minimo medio di fr. 4790.–), senza tenere conto del ripetuto “margine pattuito
in convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c). Si volesse procedere a
tale stregua, infatti, bisognerebbe badare alla circostanza che il
1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo diritto del mantenimento del
figlio (RU 2015 pag. 4299), il quale si applica anche alle cause pendenti (art.
13cbis tit.
fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale
5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587).
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017, quando le figlie si sono trasferite dal
padre, il fabbisogno in denaro di E__________ ed Em__________ andrebbe
determinato così in base alla tabella 2017 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, nella quale non figura più una posta per “cura e educazione”,
giacché in sua vece si determina in conformità al nuovo diritto un “contributo
di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire cura e
educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore
affidatario, come in concreto, l'accudimento consiste in quanto manca a quel
genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si
aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi
previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 II 386 consid. 7.1.4, ribadito nella
sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.1 destinato a
pubblicazione).
a) Quanto
al fabbisogno in denaro, dipartendosi dalla citata tabella del 2017, risulta un
fabbisogno in denaro di fr. 1181.– mensili per E__________ (fr. 1591.–,
dedotti gli assegni familiari di fr. 320.–, il premio della cassa malati
di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– [assunte dal convenuto] e adattato
il costo dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–])
e di fr. 1080.– mensili per Em__________ (fr. 1591.–, dedotti gli assegni familiari
di fr. 260.–, il premio della cassa
malati di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– e adattato il costo
dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 485.– [un quarto di fr.
1940.
–]). Non vi è spazio invece per un contributo di accudimento, l'appellante
affidataria essendo in grado di far fronte con il proprio reddito al proprio
fabbisogno minimo.
b) Il
fabbisogno in denaro delle figlie dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017 risulta
così mediamente di fr. 1517.– mensili per E__________ (fr. 1613.– mensili
dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2016 e fr. 1181.– mensili dal
1° gennaio al 31 ottobre 2017), rispettivamente di fr. 1453.– mensili per
Em__________ (fr. 1560.– mensili dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2016
e fr. 1080.– mensili dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017). Ne risulta il seguente
riparto proporzionale del fabbisogno in denaro delle figlie:
margine
disponibile medio del convenuto: fr. 7198.– mensili;
margine
disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili;
fabbisogno
medio in denaro di E__________: fr. 1517.– mensili;
fabbisogno medio
in denaro di Em__________: fr. 1453.– mensili.
Il contributo
alimentare per E__________ ed Em__________ fissato nella convenzione originale
di divorzio equivarrebbe perciò al 75–80% del margine disponibile di cui beneficia
oggi il convenuto. A maggior ragione la sentenza impugnata resisterebbe pertanto
alla critica.
10.
L'appellante
postula anche una diversa suddivisione delle spese relative all'azione
principale e l'assegnazione di ripetibili ridotte per tale azione, come pure
l'addebito al convenuto delle spese riguardanti la domanda riconvenzionale e la
rifusione di adeguate ripetibili. La domanda non ha tuttavia
portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi
non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
11.
Le
spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato
osservazioni tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.
12.
Copia
dell'attuale sentenza è comunicata anche alla figlia E__________, maggiorenne,
e conformemente all'art. 301 lett. b CPC alla figlia Em__________.
13.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, se appena si considera l'aumento dei contributi
alimentari ancora in discussione davanti a questa Camera (fr. 98.45 mensili per
E__________, fr. 57.45 mensili per Em__________) dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre
2017.
(46 mensilità, per complessivi fr. 7171.40). La situazione non muterebbe
nemmeno ove si volesse considerare che, secondo la convenzione di divorzio e
fino a una sua eventuale modifica, i contributi ivi stabiliti erano dovuti fino
alla maggiore età delle figlie (47 mensilità per E__________ e 67 mensilità per
Em__________, pari a complessivi fr. 8476.30).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1400.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1800.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– ;
– ;
– Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante
le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).