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Decisione

11.2018.95

Modifica di sentenza di divorzio: contributi per i figli

12 aprile 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi alimentari a

favore delle figlie saranno adeguati al rincaro, nella misura in cui lo sarà

pure lo stipendio del padre, la prima volta il mese di gennaio 2012, sulla base

dell'indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio 2011, ed in seguito ogni

anno sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre

dell'anno precedente.

I suddetti contributi di

mantenimento sono stati quantificati considerando un reddito del padre di fr.

6000.– mensili netti ed un fabbisogno di fr. 2100.– mensili.

AO 1 si è impegnato a

versare alla moglie inoltre un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili dal

1° febbraio 2011 al 31 di­cembre 2013. Tale sentenza è passata in

giudicato. Il Pretore ha omologato in seguito, il 5 aprile 2012, una nuova convenzione

che modifica in parte la precedente, nella quale però gli obblighi di

mantenimento sono rimasti invariati.

B. Il 2 febbraio 2015 AP

1 ha promosso causa contro AO 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere che

il reddito dell'ex marito era aumentato e chiedendo di rivalutare i contributi alimentari

per ogni figlia retroattivamente dal 1° gennaio 2014 a fr. 1317.– mensili,

assegni familiari non compresi. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza

del 5 maggio 2015 per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso,

sicché ha fissato al convenuto un termine per presentare la risposta scritta. AO

1 ha proposto il 31 agosto 2015 di respingere la petizione e in via

riconvenzionale ha postulato una riduzione (indeterminata) dei contributi alimentari

a suo carico, facendo valere che l'attrice aveva iniziato nel frattempo un'attività

lucrativa. Con replica e risposta riconvenzionale del 2 ottobre 2015 l'attrice

ha aumentato l'ammontare dei contributi alimentari chiesti per ogni figlia a

fr. 1529.– mensili, assegni familiari non compresi, e ha instato per il rigetto

della riconvenzione. Il 13 novembre 2015 AO 1 ha duplicato all'azione

principale e replicato alla riconvenzione, chiedendo una volta ancora di respingere

la prima e precisando la seconda nel senso di ridurre i contributi litigiosi a

fr. 874.80 mensili per E__________ e a fr. 786.30 mensili per Em__________.

Con duplica riconvenzionale del 2 febbraio 2016 AP 1 ha proposto nuovamente

di respingere la domanda dell'ex marito.

C. Alle prime arringhe

del 17 marzo 2016 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata

seduta stante e si è chiusa il 11 luglio 2017. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del

19 settembre 2017 AP 1 ha chiesto di aumentare i contributi in favore delle

figlie a fr. 2038.– mensili per E__________ e a fr. 1810.– mensili per Em__________

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, a fr. 2019.40 mensili per E__________ e a fr. 1844.– mensili per Em__________

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, come pure a fr. 1811.– mensili

per E__________ e a fr. 1636.– mensili per Em__________ dal 1° gennaio

2017 in poi, assegni familiari non compresi, opponendosi alla riconvenzione del

marito. Nel suo allegato conclusivo del 20 settembre 2017 AO 1 ha proposto di respingere

la petizione e in via riconvenzio­nale ha chiesto di ridurre i contributi litigiosi

a fr. 1008.90 mensili per E__________ e a fr. 984.50 per Em__________ dal

settembre al dicembre del 2005, a fr. 1002.12 mensili per E__________ e a

fr. 933.35 mensili per Em__________ dal gennaio al dicembre del 2016, come pure

a fr. 765.35 mensili per E__________ e a fr. 660.65 mensili per Em__________

dal gennaio all'ottobre del 2017. Dato che nel novembre del 2017 le figlie si

sarebbero trasferite da lui, egli ha chiesto inoltre di porre contributi di

mantenimento dopo di allora a carico della madre, postulando inoltre la

restituzione di fr. 14 340.40.

D. Con decreto cautelare

del 14 dicembre 2017, emanato nell'ambito di una nuova azione promossa il 16

ottobre 2017 da AO 1 per ottenere un'ulteriore modifica della sentenza del divorzio,

il Pretore ha affidato E__________ ed Em__________ al padre dal 1° novem­bre

2017 (inc. DM.2017.94). Il 20 novembre 2017 E__________ è divenuta maggiorenne.

E. Statuendo il 6 luglio

2018 nella causa DM.2015.8, il Pretore aggiunto ha respinto tanto l'azione

principale quanto la riconvenzione. Le spese processuali di fr. 1400.– relative

al­l'azione principale sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO

1 fr. 8000.– per ripetibili ridotte. Non sono state riscosse spese né sono

state attribuite ripetibili per la domanda riconvenzionale.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 settembre

2018 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso che, in parziale

modifica della sentenza di divorzio del 4 marzo 2011, i contributi di

mantenimento in favore delle figlie siano aumentati dal 1° gennaio 2014 a fr. 1248.45 mensili per E__________ e a fr. 1207.45

mensili per Em__________. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2018 AO 1

propone di respingere l'appello. L'8 novembre 2018 l'attrice ha replicato

spontaneamente, confermando il proprio appello. Il convenuto ha duplicato

spontaneamente il 14 novembre 2018, contestando la replica e chiedendo

nuovamente di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato

soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un

coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi dei figli

(I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018, consid. 1 con

riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (e dei Pretori aggiunti) sono

impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche

vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è sicuramente il caso

nella fattispecie, poiché davanti al primo giudice era litigioso l'aumento dei

contributi alimentari in favore delle figlie dal 1° gennaio 2014 per un

importo compreso tra fr. 1548.– mensili e fr. 1147.– mensili complessivi.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata

notificata al legale dell'attrice il 9 lu­glio 2018 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto

sospeso tuttavia dal 15 lu­glio al 15

agosto 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 7

settembre 2017 (timbro postale sulla busta d'invio, agli atti), l'appello in

esame è pertanto tempestivo.

2.

La

legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di

contributi alimentari per un figlio compete sia al detentore dell'autorità

parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il

contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III

365; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid.

3). Nulla ostava dunque a che AP 1 convenisse in giudizio AO 1, seppure oggetto

della controversia siano i contributi alimentari per le figlie. Il 20 novembre

2017.

nondimeno E__________ ha compiuto 18 anni e dopo di allora essa soltanto avrebbe

potuto far valere pretese di mantenimento, quand'anche riferite al periodo

precedente la sua maggiore età (DTF 142 III 78). Occorrerebbe quindi consultare

la figlia per sapere se ratifichi l'appello della madre in relazione al

postulato aumento di quei contributi (DTF 129 III 55). Dato il presumibile esito

del ricorso, non gioverebbe tuttavia procedere in tal senso. Tanto vale quindi passare

senza indugio alla trattazione dell'appello.

3.

I criteri che

disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di

divorzio per figli minorenni sono già stati ricapitolati dal Pretore aggiunto e

partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5,

II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre

2018, consid. 3 con richiami). Al riguardo basti rammentare che il giudice modifica o toglie tali contributi su

istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente

mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la

soppressione presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o

del­l'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al

momento in cui il contributo è stato fissato l'ultima volta. La procedura di

modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di

adattarla alle nuove circostanze (RtiD

I-2017 pag. 616 consid. 5 con richiami).

4.

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto, dipendente della

M__________ S.p.A. con sede a __________, conseguiva nel 2011, al momento del

divorzio, un reddito di fr. 6000.– netti e aveva un fabbisogno minimo di fr.

2100.

– mensili. Quel reddito è passato a fr. 10 218.– mensili nel 2014, a

fr. 10 944.20 mensili nel 2015 e a fr. 12 212.65

mensili nel 2016, come pure presumibilmente nel 2017, compreso il provento dalla

locazione di un appartamento a __________. Quanto al fabbisogno minimo di lui,

il primo giudice lo ha calcolato in fr. 3322.40 (recte: fr. 4922.40)

mensili a valere dal maggio del 2015 (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, pigione fr. 1600.–, pasti fuori casa fr. 220.–, manutenzione

del bruciatore fr. 27.20, tassa uso fognatura fr. 10.70, assicurazione

responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 39.60,

assicurazione incapacità lucrativa fr. 12.55, assicurazione sulla vita fr.

425.

–, assicurazione sulla vita per E__________ ed Em__________ fr. 230.–,

giardiniere fr. 171.–, olio da riscaldamento fr. 177.50, spazzacamino fr. 10.85,

spese di trasferta fr. 798.–), mentre prima di allora AO 1 non pagava spese

accessorie per l'alloggio (fr. 397.25 mensili complessivi), di modo che il suo

fabbisogno minimo non eccedeva fr. 2925.15 (recte: fr. 4525.15) mensili.

Quanto

a AP 1, il Pretore aggiunto ha accertato che al momento del divorzio essa non

svolgeva attività lucrativa, ma che il mese dopo la sentenza di divorzio essa ha

cominciato a lavorare per L__________ SA a __________ con un grado d'occupazione

del 50%, esteso nel settembre del 2012 al­l'80%. Egli ha conteggiato così le

entrate di lei in 6183.15 men­sili nel 2014, in fr. 6132.15 mensili nel 2015 e

in fr. 6359.25 mensili nel 2016. Riguardo al fabbisogno minimo dell'interessata,

il primo giudice l'ha stabilito in fr. 4177.20 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 808.35

[già dedotte le quote di un terzo e di un quarto comprese nei fabbisogni in

denaro di E__________ ed Em__________], premio della cassa malati fr. 254.70, pasti

fuori casa fr. 220.–, leasing dell'automobile fr. 343.15, imposta di

circolazione fr. 21.50, assicurazione dell'automobile fr. 126.95, carburante

e manutenzione del veicolo fr. 300.–, parcheggio fr. 75.–, assicurazione responsabilità

civile privata e dell'economia domestica fr. 14.50, “terzo pilastro” fr. 328.90,

onere fiscale fr. 334.15), stimando che al momento del divorzio il fabbisogno

minimo potesse equivalere all'attuale, eccettuate le spese connesse con

l'esercizio della professione e le imposte, onde un ammontare di fr. 3245.05

mensili.

Per

quel che attiene al fabbisogno in denaro di E__________ ed Em__________, il Pretore

aggiunto ha ricordato che il contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per

ogni figlia pattuito al momento del divorzio non comprendeva il premio della

cassa malati né le spese mediche e dentistiche, assunte direttamente dal padre.

Egli ha deter­minato così i fabbisogni in denaro delle figlie in base alla tabella

2013/2014/2015 correlata alle raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere

adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo, commisurato l'onere per

cura e educazione al grado d'occupazione della madre e tolto fr. 200.– mensili

per il premio della cassa malati e le spese mediche. Ne è risultato un fabbisogno

in denaro di fr. 1613.– mensili per E__________ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare

di fr. 330.– e le spese mediche di fr. 200.–, adattato il costo dell'alloggio

da fr. 310.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–] e quello per cura e educazione

da fr. 265.– a fr. 212.– [attività

lucrativa della madre all'80%]), rispettivamente di fr. 1560.– mensili

per Em__________ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 206.– [recte:

fr. 260.–] e le spese mediche di fr. 200.–, adat­tato il costo dell'alloggio

da fr. 310.– a fr. 525.– [un quarto di fr. 1940.–] e quello per cure

e educazione da fr. 265.– a fr. 212.– [attività lucrativa della madre

all'80%]).

Per

finire il Pretore aggiunto ha rammentato che, stando alla convenzione di

divorzio, il contributo alimentare per le figlie sarebbe rimasto invariato

anche dopo il 31 dicembre 2013, quando sarebbe venuto meno il contributo

alimentare di fr. 1800.– mensili per la moglie. Posto ciò, egli ha appurato che

con un'entrata media di fr. 11 124.95 mensili, una volta coperto

il proprio fabbisogno minimo di fr. 3322.40, dedotto il margine disponibile

di fr. 1800.– mensili pattuito per convenzione e versati i contributi

alimentari per le figlie, il convenuto conserva ancora fr. 3700.– mensili circa.

Quanto a AP 1, il primo giudice ha constatato che al momento del divorzio essa

non aveva alcuna disponibilità finanziaria, mentre ora fruisce di un margine di

fr. 2047.50 mensili sul fabbisogno minimo. Tenuto conto che il margine

disponibile di AO 1 si aggira sui fr. 6000.– mensili, il Pretore aggiunto

ha ritenuto che il fabbisogno in denaro delle figlie andrebbe posto nella proporzione

di due terzi a carico del padre e di un terzo a carico della madre. Non

giustificando ciò un aumento dei contributi fissati originariamente per convenzione,

egli ha respinto l'azione principale. Quanto alla riconvenzione, il primo

giudice ha reputato che la differenza dei contributi da lui calcolati rispetto a

quelli stipulati per convenzione

(fr. 75.– in meno per E__________, fr. 110.– in meno per Em__________)

non giustifichi una riduzione, mentre la richiesta di condannare la madre a

versare contributi di mantenimento per le figlie dal novembre del 2017, quando E__________

ed Em__________ si sono trasferite dal convenuto, risulta ormai superata alla

luce della nuova azione di modifica promossa nel frattempo dall'ex marito.

5.

Nell'appello

AP 1 riconosce che i redditi e i fabbisogni minimi accertati dal Pretore

aggiunto sono corretti, ma si duole del fatto che sia stata calcolata male la

media dei redditi del conve­nuto, e pertanto il margine disponibile di lui.

Essa fa valere che la media di quelle entrate andava determinata tenendo conto

dei redditi conseguiti da AO 1 fra il 2014 e il 2017, non solo fra il 2014 e il

2016.

Sostiene inoltre che fra il 2015 e il 2017 il Pretore aggiunto ha trascurato

il provento della locazione del menzionato appartamento a __________, sicché il

reddito medio dell'ex marito fra il 2014 e

il 2017 (quattro anni) va portato da fr. 11 124.95

a fr. 11 988.88 mensili. Nelle osservazioni all'appello il convenuto

aderisce all'argomentazione dell'interessata e ammette un introito medio di fr.

11.

988.88 mensili (memoriale, pag. 4). Il dato va dunque

rettificato di conseguenza.

6.

L'attrice afferma poi che, dedotto dal reddito

medio del convenuto il fabbisogno minimo (fr. 2925.15 mensili nel 2014 e

fr. 3322.40 mensili dal 2015 al 2017), il margine disponibile di lui si

attesta sull'arco del quadriennio a fr. 8666.48 mensili. Pur sollevando dubbi

sul margine di fr. 1800.– che il Pretore aggiunto ha ritenuto pattuito per

convenzione, essa medesima si fonda sull'identico presupposto e ricalcola quel

margine, ai fini del riparto proporzionale del

fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori, in fr. 6860.– mensili

(arrotondati) invece dei fr. 6000.– mensili considerati dal primo giudice.

Il convenuto obietta che il Pretore aggiunto è incorso in errore riguardo al

calcolo del suo fabbisogno minimo, il quale dalla somma delle voci

esplicitamente riconosciute nella sentenza impugnata risulta in realtà di fr.

4525.15

mensili nel 2014 e di fr. 4922.40 mensili dal 2015 al 2017. Una

volta dedotto dal reddito medio di fr. 11 883.82 mensili quel fabbisogno

minimo e il margine disponibile di fr. 1800.– mensili pattuito per

convenzione, egli prosegue, a lui sono rimasti unica­mente fr. 5663.73

mensili nel 2014 e fr. 5226.48 mensili dal 2015 al 2017. Nella replica spontanea

del­l'8 novembre 2018 l'appellante oppone, da parte sua, di non avere mai

inteso riconoscere altro se non il fabbisogno minimo del convenuto accertato

dal primo giudice.

a) Il

Pretore aggiunto è effettivamente caduto in errore sommando le voci

riconosciute nel fabbisogno minimo del convenuto, che – come si è accennato

(consid. 4) – ammonta in realtà a fr. 4525.15 mensili (non a fr. 3322.40) nel

2014.

e a fr. 4922.40 mensili (non a fr. 2925.15) dal maggio del 2015 in

poi. La differenza di fr.

1600.

– mensili sembrerebbe ricondur­si al costo dell'alloggio, trascurato dal Pretore

aggiunto, ma che trova riscontro agli atti sia per il periodo precedente il

maggio del 2015 (interrogatorio di AO 1 dell'11 ottobre 2016, verbale, pag. 10

in fondo) sia per il periodo successivo (doc 4; deposizione di M__________ J__________

del 30 novem­bre 2016, verbale pag. 15). L'appellante fa notare di avere

contestato in prima sede talune voci del fabbisogno minimo addotto dall'ex

marito, ma non ripropone le sue censure in appello. Anche gli accertamenti del primo giudice sull'ammontare del

fabbisogno minimo del convenuto vanno rettificati perciò di conseguenza.

b) Dovendosi

calcolare contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, come

in concreto, si giustifica di operare una media sull'arco del relativo periodo

(RtiD II-2012 pag. 880 in alto). Nella fattispecie l'attrice ha chiesto l'aumento

dei contributi litigiosi retroattivamente dal 1° gennaio 2014, ma la modifica sarebbe potuta decorrere al più

presto il 2 feb­braio 2014, un anno prima dell'introduzione dell'azione (art. 279

cpv. 1 CC; DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III

504.

consid. 3b/aa). Inoltre le figlie si sono traferite dal padre il 1°

novembre 2017, sicché da quel momento i contributi in denaro di AO 1 decadono. Ciò

premesso, la media del fabbisogno minimo del convenuto andrebbe calcolata dal

1° febbraio 2014 al 31 ot­tobre 2017. Se si considera tuttavia che il

reddito medio di lui è stato conteggiato dal 2014 al 2017 (quattro anni interi),

giova attenersi al medesimo criterio. Ne risulta un fabbisogno medio di

fr. 4790.– mensili

(fr. 4525.15 dal gennaio del 2014 all'aprile del 2015, fr. 4922.40 dal maggio

del 2015 al dicembre del 2017), in linea per di più con quello che si otterrebbe

limitando la media al periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017.

c) Quanto

al margine disponibile di fr. 1800.– mensili che il primo giudice ha dedotto

dal reddito di AO 1, l'appellante fa valere che “per un verso [il convenuto]

conserva comunque un'eccedenza mensile superiore a quella accertata in sede di

giudizio e che per l'altro verso la somma ritenuta non viene considerata nella

ripartizione proporzionale delle eccedenze delle parti”. L'argomento non è di

facile comprensione. È vero che in esito alla decisione impugnata il convenuto conserva

un margine disponibile maggiore di quello che gli garantiva la sentenza di

divorzio dopo il 31 dicembre 2013. Ed è altrettanto vero che nel giudizio

impugnato il Pretore aggiunto ha detratto l'importo di fr. 1800.– prima di ripartire

il fabbisogno in denaro delle figlie proporzionalmente tra i genitori. Sta di

fatto che l'appellante non contesta l'accertamento del primo giudice sul “mar­gine

pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sentenza impugnata, consid. 6) né il

metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto per tenere conto di quel margine,

tanto ch'essa medesima lo applica in appello. Il fabbisogno in denaro delle

figlie, poi, è ampiamente coperto, di modo che non si impone un intervento

d'ufficio da parte di questa Camera.

7.

A

parere dell'appellante, anche considerando un margine disponibile di AO 1

attorno ai fr. 6000.– e un margine disponibile suo di fr. 2000.–, il

fabbisogno in denaro delle figlie va posto per tre quarti (e non solo per due

terzi) a carico del convenuto. Sulla base del margine disponibile registrato

dall'ex marito (da lei calcolato in fr. 6860.– mensili) rispetto al proprio di

fr. 2000.– mensili, l'appellante fa valere che al convenuto va addebitato il

77.

% del fabbisogno in denaro delle figlie, di modo che il contributo alimentare va fissato in fr. 1248.45 mensili

per E__________ e in fr. 1207.45 mensili per Em__________. Nelle

osservazioni all'appello AO 1 non contesta che la chiave di riparto applicata

dal Pretore aggiunto sia erronea. Fa valere tuttavia che, calcolato

correttamente il proprio fabbisogno minimo, il suo margine disponibile risulta

di fr. 5266.48 mensili e quello dell'attrice di fr. 2081.25 (reddito

di fr. 6258.45, meno il fabbisogno minimo di fr. 4177.25).

Come

si è visto (consid. 5 e 6b), il fabbisogno minimo del convenuto ammonta mediamente

a fr. 4790.– mensili a fronte di redditi da lui riconosciuti per una media di fr.

11.

988.– mensili. Dedotto il noto “margine pattuito in

convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c), rimangono fr. 5398.– mensili.

Quanto all'attrice, il convenuto rivaluta il reddito di lei in fr. 6258.45

mensili, ma non spie­ga minimamente per quali motivi ci si debba scostare dal

reddito medio accertato dal Pretore aggiunto di fr. 6225.– mensili (sentenza

impugnata, consid. 6, pag. 9 in alto). Totalmente privo di motivazione (nel

senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'assunto non può essere vagliato oltre. Ne

discende che all'attrice rimane ogni mese, come rileva il Pretore aggiunto, un

agio di fr. 2047.– (loc. cit.).

8.

Dato

quanto precede, il riparto del fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori

va eseguito sulla base dei seguenti parametri:

margine

disponibile medio del convenuto: fr. 5398.– mensili;

margine

disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili;

fabbisogno

in denaro di E__________: fr. 1613.– mensili;

fabbisogno

in denaro di Em__________: fr. 1560.– mensili.

Alla

luce di ciò il contributo alimentare per E__________ ed Em__________ fissato

nella convenzione originale di divorzio (equivalente al 70–75% del margine

disponibile di cui fruisce oggi il convenuto) resiste equitativamente alla

critica. L'appello si rivela così destinato all'insuccesso.

9.

Si

aggiunga per abbondanza che l'esito del giudizio non muterebbe neppure se ci si

scostasse dal metodo di calcolo adottato dal primo giudice (applicato anche

dall'appellante) e ci si dipartisse da un margine disponibile del convenuto di

fr. 7198.– mensili (reddito di fr. 11 988.–, dedotto il fabbisogno

minimo medio di fr. 4790.–), senza tenere conto del ripetuto “margine pattuito

in convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c). Si volesse procedere a

tale stregua, infatti, bisognerebbe badare alla circostanza che il

1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo diritto del mantenimento del

figlio (RU 2015 pag. 4299), il quale si applica anche alle cause pendenti (art.

13cbis tit.

fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale

5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587).

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017, quando le figlie si sono trasferite dal

padre, il fabbisogno in denaro di E__________ ed Em__________ andrebbe

determinato così in base alla tabella 2017 correlata alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, nella quale non figura più una posta per “cura e educazione”,

giacché in sua vece si determina in conformità al nuovo diritto un “contributo

di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire cura e

educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore

affidatario, come in concreto, l'accudimento consiste in quanto manca a quel

genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si

aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi

previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 II 386 consid. 7.1.4, ribadito nella

sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.1 destinato a

pubblicazione).

a) Quanto

al fabbisogno in denaro, dipartendosi dalla citata tabella del 2017, risulta un

fabbisogno in denaro di fr. 1181.– mensili per E__________ (fr. 1591.–,

dedotti gli assegni familiari di fr. 320.–, il premio della cassa malati

di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– [assunte dal convenuto] e adattato

il costo dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–])

e di fr. 1080.– mensili per Em__________ (fr. 1591.–, dedotti gli assegni familiari

di fr. 260.–, il premio della cassa

malati di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– e adattato il costo

dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 485.– [un quarto di fr.

1940.

–]). Non vi è spazio invece per un contributo di accudimento, l'appellante

affidataria essendo in grado di far fronte con il proprio reddito al proprio

fabbisogno minimo.

b) Il

fabbisogno in denaro delle figlie dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017 risulta

così mediamente di fr. 1517.– mensili per E__________ (fr. 1613.– mensili

dal 1° febbraio 2014 al 31 dicem­bre 2016 e fr. 1181.– mensili dal

1° gennaio al 31 ottobre 2017), rispettivamente di fr. 1453.– mensili per

Em__________ (fr. 1560.– mensili dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2016

e fr. 1080.– mensili dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017). Ne risulta il seguente

riparto proporzionale del fabbisogno in denaro delle figlie:

margine

disponibile medio del convenuto: fr. 7198.– mensili;

margine

disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili;

fabbisogno

medio in denaro di E__________: fr. 1517.– mensili;

fabbisogno medio

in denaro di Em__________: fr. 1453.– mensili.

Il contributo

alimentare per E__________ ed Em__________ fissato nella convenzione originale

di divorzio equivarrebbe perciò al 75–80% del margine disponibile di cui beneficia

oggi il convenuto. A maggior ragione la sentenza impugnata resisterebbe pertanto

alla critica.

10.

L'appellante

postula anche una diversa suddivisione delle spese relative all'azione

principale e l'assegnazione di ripetibili ridotte per tale azione, come pure

l'addebito al convenuto delle spese riguardanti la domanda riconvenzionale e la

rifusione di adeguate ripetibili. La domanda non ha tuttavia

portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento del­l'appello. L'ipotesi

non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

11.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato

osservazioni tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.

12.

Copia

dell'attuale sentenza è comunicata anche alla figlia E__________, maggiorenne,

e conformemente all'art. 301 lett. b CPC alla figlia Em__________.

13.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, se appena si considera l'aumento dei contributi

alimentari ancora in discussione davanti a questa Camera (fr. 98.45 mensili per

E__________, fr. 57.45 mensili per Em__________) dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre

2017.

(46 mensilità, per complessivi fr. 7171.40). La situazione non muterebbe

nemmeno ove si volesse considerare che, secondo la convenzione di divorzio e

fino a una sua eventuale modifica, i contributi ivi stabiliti erano dovuti fino

alla maggiore età delle figlie (47 mensilità per E__________ e 67 mensilità per

Em__________, pari a complessivi fr. 8476.30).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1400.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

1800.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

– ;

– ;

– Pretura del Distretto di

Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).