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Decisione

11.2018.96

Protezione dell'unione coniugale: mantenimento del figlio

20 maggio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2016.427 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza del 1° maggio 2016 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 10 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 24 agosto 2018 (inc. 11.2018.96) e sulla richie­sta di

gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2018.97);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1961), divorziato, e AO

1 (1984), cittadina brasiliana, hanno contratto matrimonio a __________ il 5

gennaio 2010. A quel tempo lo sposo aveva già due figli: A__________ (1989) e G__________

(1986). Anche la sposa aveva già due figli da una precedente relazione: V__________,

nato il 19 novembre 2005, e E__________, nato il 18 no­vembre 2007. Dalle

nuove nozze è nato L__________, il 26 febbraio 2010. La famiglia abitava,

insieme con i figli della moglie, in un appartamento a __________. Il marito è

piastrellista e titolare della ditta individuale __________ (non iscritta nel

registro di commercio). Inoltre svolgeva lavori di portineria nello stabile in

cui si trova l'abitazione coniugale. La moglie aveva trovato lavoro, dopo un

periodo di disoccupazione, come badante di __________ B__________ a __________.

B. Il 1° maggio 2016 AP

1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione

del­l'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito

patrocinio – l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione dell'alloggio

coniugale (con ordine alla moglie di trasferirsi altrove entro il

30 maggio 2016) e l'affidamento di L__________, riservato il diritto di

visita materno. All'udienza del 20 maggio 2016, indetta per il contraddittorio,

AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione

dell'alloggio coniugale al marito, ma ha rivendicato l'affidamento del figlio,

riservato il diritto di visita paterno, ha sollecitato la nomina di un curatore

educativo, ha preteso un contributo alimentare di fr. 1235.– mensili per L__________

(assegni familiari non compresi) e uno di fr. 480.– mensili per sé, chiedendo

inoltre che fosse vietato al marito – sotto la

comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a meno di 500 m dal suo futuro

domicilio o dal suo luogo di lavoro. Essa ha postulato a sua volta il beneficio

del gratuito patrocinio. Nel corso del­l'udienza i coniugi si sono accordati

sulla vita separata, sull'attribuzione del­l'alloggio coniugale al marito,

sull'affidamento di L__________ al medesimo fino al termine dell'anno

scolastico (19 giugno 2016) e sul diritto di visita materno. Con ordinanza del

30 maggio 2016 il Pretore aggiunto ha disposto l'ascolto di L__________ e

l'assunzione di una perizia sulle capacità parentali dei genitori. Il

1° giugno 2016 la moglie si è trasferita con i figli V__________ e E__________

in un appartamento a __________.

C. A una successiva

udienza del 18 agosto 2016, destinata al seguito del contraddittorio, i coniugi

si sono intesi sull'affidamento di L__________ alla madre, sul diritto di

visita paterno, sull'istituzione di una curatela educativa in favore del

figlio, come pure sui percorsi psicoterapeutici che le parti, L__________ e i

figli della moglie avrebbero dovuto seguire. Il Pretore aggiunto ha omologato

l'accordo e ha impartito ai coniugi un termine per replicare e duplicare in

merito ai contributi di mantenimento, annunciando che avrebbe statuito al proposito

in via cautelare. Con replica del 5 settembre 2016 AP 1 ha chiesto che non

fossero fissati contributi alimentari né per la moglie né per il figlio,

impegnandosi nondimeno a finanziare il premio della cassa malati, le spese

mediche, il vestiario e le spese scolastiche di L__________. Con duplica del 16

settembre 2016 AO 1 ha chiesto una volta ancora di stabilire il contributo

alimentare per il figlio in fr. 1235.– mensili

(assegni familiari non compresi) e quello per lei in fr. 480.–

mensili.

D. Nell'ambito di

un'ulteriore udienza, tenutasi il 21 settembre 2016, le parti hanno notificato

prove. L'istruttoria è cominciata il 23 settembre 2016. Nel novembre seguente AO

1 è rimasta senza lavoro, la persona di cui essa si prendeva cura essendo stata

ricoverata nella Casa Anziani __________ di __________. Dopo un nuovo periodo

di disoc­cupazione, la convenuta è stata assunta come ausiliaria di cura a ore

dalla stessa casa per anziani. Durante una successiva udienza del 29 novembre

2016, convocata per gli interrogatori delle parti e la discussione cautelare, AO

1 ha chiesto che fossero fissati contributi di mantenimento per il figlio già

inaudita parte. Il marito si è detto disposto a continuare a coprire le spese

di L__________, senza però versare contributi alimentari nelle mani di lei. Con

decreto cautelare del 9 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha condannato AP

1 a versare un contributo alimentare per L__________ di fr. 793.– quello stesso

mese di dicembre e di fr. 593.– mensili dal gennaio del 2017 in poi, assegni

familiari non compresi.

E. Dal 19 giugno 2017 AP

1 riscuote prestazioni dalla pubblica assistenza. Il 28 giugno successivo egli

ha chiesto così al Pretore aggiunto di essere esonerato dal versare contributi

di mantenimento per L__________ dal 1° aprile 2017. Il Pretore aggiunto ha

respinto l'istanza con decreto cautelare del 30 giugno 2017. Assunti nuovi

accertamenti sulla situazione del figlio, a un'udienza del 23 agosto 2017 le

parti si sono accordate sulla custodia alternata di L__________ in ragione di

metà ciascuno, intesa che il primo giudice ha omologato. In seguito il Pretore

aggiunto ha impartito ai coniugi il 2 maggio 2018 un termine per aggiornare i

dati sui rispettivi redditi e fabbisogni, precisando che a quel momento

l'istruttoria

sarebbe stata chiusa, e ha assegnato loro un termine per presentare conclusioni

scritte.

F. Nel suo memoriale

conclusivo del 6 giugno 2018 AP 1 ha chiesto nuovamente di essere

autorizzato a vivere separato, di attribuirgli l'alloggio coniugale, di affidare

il figlio a lui (riservato il diritto di visita materno), di dispensarlo

dall'erogare contributi di mantenimento per L__________ dopo il giugno del

2017, di condannare la moglie a restituire all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento i contributi alimentari percepiti a titolo di anticipo del

contributo alimentare per il figlio e di obbligare la medesima a versare un

contributo alimentare per L__________ di fr. 650.– mensili (senza cenno ad

assegni familiari). Nel proprio allegato conclusivo del 12 ottobre 2017 AO 1 ha

sollecitato un contributo alimentare per il figlio di fr. 593.– mensili,

assegni familiari non compresi, e in conclusioni complementari del 6 giugno

2018 ha postulato la conferma dell'assetto in vigore riguardo al figlio.

G. Statuendo con

sentenza del 24 agosto 2018, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a

vivere separati dal 20 maggio 2016, ha assegnato l'abitazione coniugale al

marito, cui ha affidato il figlio, ha regolato il diritto di visita materno, ha

istituito una curatela educativa in favore di L__________, ha condannato AP 1 a

versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 883.20 mensili (assegni

familiari non compresi) dal settembre al dicembre del 2016 e di fr. 585.60

mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, obbligando AO 1 a versare dal 1°

settembre 2018 un contributo alimentare per L__________ di fr. 206.40 mensili

(assegni familiari non compresi). Il primo giudice non ha riscosso oneri

processuali, salvo porre “le spese vive e quelle peritali” a carico dei coniugi

in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 5 settembre 2018

AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, “ritenuto che

l'interessato parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate

mensili di fr. 100.–”. Quello stesso giorno anche la convenuta è stata

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, “ritenuto che l'istante

parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr.

50.–”.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 settembre

2018 nel quale chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di

sopprimere il contributo alimentare per il figlio dal giugno del 2017

all'agosto del 2018. AO 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti a tutela

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della

sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, poiché in prima sede era

litigiosa, oltre all'entità del contributo alimentare per il figlio,

l'affidamento del medesimo, controversia impugnabile senza riguardo a questioni

di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 29 agosto 2018, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere

il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 8 settembre 2018, salvo protrarsi al lunedì 10 settembre 2018 in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC.

Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Litigioso rimane in

questa sede il contributo alimentare per il figlio dal giugno del 2017

all'agosto del 2018. Per determinarlo il Pretore aggiunto ha stimato il reddito

di AP 1 in potenziali fr. 4350.– mensili (sentenza impugnata, consid. 11, 12 e

13.

e 17). Riguardo al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha

calcolato in fr. 3126.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, locazione fr. 1250.–, spese accessorie fr. 200.–,

posteggio fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 136.45, assicurazione

responsabilità civile fr. 12.10, contributo AVS fr. 45.85, contributo SUVA

fr. 232.30: sentenza impugnata, consid. 14). Quanto a AO 1, il Pretore

aggiunto ne ha accertato il reddito in fr. 3456.– mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 2749.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, locazione fr. 292.50 [già dedotte le quote di un terzo,

un quarto e un quinto comprese nel fabbisogno in denaro dei tre figli], spese accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 50.–,

premio della cassa malati fr. 323.50, leasing del­l'automobile fr.

390.

, imposta di circolazione fr. 47.50, assicurazione responsabilità civile

dell'automobile fr. 145.20: sentenza impugnata, consid. 14).

Relativamente a L__________,

il Pretore aggiunto ne ha definito il fabbisogno in denaro dal 2017 in poi

sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si ispira

per giurisprudenza invalsa), riferite a un ragazzo nella fascia dai 7 ai 12

anni di età in una fratria di tre. Rispetto alle previsioni della tabella, egli

ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva del genitore

affidatario e ha dedotto l'assegno familiare. Ha appurato così il fabbisogno in

denaro di L__________ in fr. 821.– mensili (assegni familiari non

compresi), senza contributo di accudimento, AO 1 essendo in grado di coprire da

sé il proprio fabbisogno minimo con il reddito della sua attività lucrativa

(sentenza impugnata, consid. 14 e 17).

Ciò posto, il Pretore

aggiunto ha calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare nel 2017 di fr. 1109.15

mensili, pari a fr. 554.60 mensili per ogni coniuge (sentenza impugnata,

consid. 17). Nelle circostanze descritte egli ha accertato che ogni parte può

sopperire da sé al proprio debito mantenimento, contribuendo al fabbisogno in

denaro di L__________ dal gennaio del 2017 fino all'agosto del 2018 (quando il

figlio è stato affidato al padre) con fr. 668.70 mensili il marito e con

fr. 152.25 mensili la moglie (assegni familiari non compresi). Per tenere

conto nondimeno dell'ampio diritto di visita esercitato da AP 1 e, quindi, del

maggior costo da lui sopportato per il vitto del figlio, il Pretore aggiunto ha

ridotto la partecipazione dell'istante al contributo di mantenimento a

fr. 587.60 mensili (sentenza impugnata, consid. 17).

3.

L'appellante

contesta di dover versare contributi alimentari per L__________. Ricorda che

dal giugno del 2017 egli è a carico della pubblica assistenza, che egli accusa

seri problemi di salute (non

dichiarati in tribunale, temen­do di essere deriso), acuiti dalle preoccupazioni

per “le pessime condizioni di accudimento” in cui si trovava L__________ quando

era affidato alla madre. Egli si duole di aver dovuto rimediare costantemente

sotto questo profilo alle insufficienze e alle incapacità della moglie, ciò che

ha finito per aggravare il suo stato valetudinario. Fa valere inoltre che “nel

pieno della lite” L__________ trascorreva da lui almeno la metà di ogni

settimana e che in quel periodo egli non aveva alcuna capacità lucrativa,

tant'è che in caso contrario la pubblica assistenza non gli avrebbe erogato

prestazioni né l'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento avrebbe

anticipato contributi alimentari alla convenuta. Per di più – egli soggiunge –

il Pretore aggiunto ha incluso nel fabbisogno minimo della convenuta una rata

di fr. 390.45 mensili per il leasing dell'automobile, mentre costei non ha nem­meno

il permesso di condurre. Anzi, AO 1 si concede spese voluttuarie (come vacanze

al mare o l'acquisto di un portatile dal costo di circa fr. 1000.–), allorché

egli si trova nell'indigenza. Al primo giudice l'appellante rimprovera così di

avere trascurato “lo squilibrio delle forze economiche” tra un coniuge e

l'altro, ciò che avrebbe dovuto indurre a esonerarlo da ogni contributo

alimentare per il figlio.

4.

Il Pretore aggiunto

non ha disconosciuto che dal giugno del 2017 AP 1 è a carico della pubblica

assistenza, ma ha rilevato che nulla giustifica la sua inabilità lucrativa, ove

si pensi che al momento in cui ha presentato l'istanza a tutela dell'unione

coniugale (il 1° mag­gio 2016) egli guadagnava ancora, per sua stessa

ammissione, fr. 4350.– mensili (fr. 4000.– dall'attività di piastrellista,

fr. 350.– da lavori di portineria). Che dopo di allora la situazione sia

precipitata – ha continuato il primo giudice – non risulta da alcun elemento

agli atti. Che l'istante abbia perduto ogni capacità di guadagno per altre

ragioni (diminuzione della clientela, riduzione del fatturato, difficoltà di

mercato) non è preteso nemmeno da lui. Che dal giugno del 2017 poi egli percepisca

prestazioni assistenziali ancora non attesta un impedimento al lavoro. In

definitiva, per il primo giudice, niente rende verosimile che l'istante abbia

una capacità lucrativa inferiore a fr. 4350.– mensili (sentenza impugnata,

consid. 12 e 13).

Con le motivazioni che

precedono l'appellante si confronta poco o punto. Egli non mette in dubbio che

qualora un coniuge abbia la reale e ragionevole possibilità, dando prova di

impegno, di conseguire entrate maggiori rispetto a quelle effettive, fa stato

il reddito ipotetico. L'unico argomento da lui addotto è quello per cui, almeno

da quando ha cominciato a riscuotere prestazioni assistenziali nel giugno del

2017, egli non è più stato in condizioni tali da esercitare un'attività

lucrativa. Sta di fatto che, come ha sottolineato il Pretore aggiunto, ancora

al proprio interrogatorio del 29 novembre

2016.

egli dichiarava un reddito di fr. 4350.– mensili (verbali,

pag. 13 in fondo). Che cosa sia intervenuto dopo di allora, e in particolare

dal giugno del 2017, non è dato di sapere. Tutto si ignora sull'affezione che

gli avrebbe minato la salute, lo stesso appellante riconoscendo di non avere

rivelato al Pretore aggiunto la natura della patologia per timore di essere

deriso dalla moglie. Se non che, così facendo, egli ha impedito al primo

giudice di compiere accertamenti essenziali. Né l'appellante può dolersi che il

Pretore aggiunto non abbia inquisito d'ufficio al proposito, se appena si pensa

che neppure davanti a questa Camera egli accenna concretamente alla malattia

che lo affligge. E men che meno la rende in qualche modo verosimile. Che poi

egli riceva prestazioni dalla pubblica assistenza o che l'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento abbia anticipato contributi alimentari per il figlio

non basta a indiziare un impedimento al lavoro (si veda anzi l'art. 23 cpv. 1

della legge sull'assistenza sociale: RL 871.100). Ne segue che a ragione il

Pretore aggiunto non ha ravvisato nel caso in esame alcun ostacolo suscettibile

di preclu­dere al­l'istante, dal giugno del 2017, il conseguimento del reddito

dichiarato ancora alla fine di novembre del 2016. Su questo punto l'ap­pello

risulta manifestamente privo di buon diritto.

5.

Per quanto concerne

il tenore di vita sostenuto da AO 1, le rimostranze dell'appellante si

esauriscono in recriminazioni. Il Pretore aggiunto ha determinato il contributo

alimentare per L__________ facendo capo al metodo applicato abitualmente dalla

giurisprudenza, che consiste nel dedurre dai redditi complessivi dei coniugi i

rispettivi fabbisogni minimi e i fabbisogni in denaro dei figli, suddividendo

l'eccedenza a metà (RtiD I-2015 pag. 881 lett. b). L'appellante non

discute tale criterio. Né il tenore di vita sostenuto dai coniugi dopo la

separazione, che egli evoca, è di qualche pertinenza. A parte il fatto che la

convenuta deve provvedere anche al fabbisogno in denaro dei suoi due figli V__________

e E__________, per i quali non riceve contributi alimentari, la divisione a

metà dell'eccedenza registrata dal bilancio familiare assicura già di per sé un

trattamento paritario dei coniugi. Parlare di “squilibrio di forze” in simili

circostanze è quindi fuori luogo. Avesse poi inteso contestare il fabbisogno

minimo della moglie, l'istante avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente. La

convenuta aveva esposto spese d'automobile nel proprio fabbisogno minimo,

affermando di essere in procinto di ottenere la licenza di condurre, già al­l'udienza

del 20 mag­gio 2016 (riassunto scritto, pag. 7) e ancora nella duplica del

16.

settembre 2016 (pag. 4, punto 3). Non consta che l'istante abbia mosso

obiezioni al proposito neppure nel memoriale conclusivo del 6 giugno 2018.

Quanto alle asserite spese voluttuarie di AO 1, nel fabbisogno minimo di lei il

Pretore aggiunto non ha riconosciuto esborsi né per vacanze né per l'acquisto

di un cellulare. Le critiche dell'appellante cadono dunque nel vuoto.

6.

Infine non è

destinato a miglior sorte nemmeno l'addebito di malafede che l'appellante

rivolge alla convenuta per avere ottenuto l'anticipo di contributi alimentari

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. L'appellante parte

infatti dal presupposto che tra il giugno del 2017 e l'agosto del 2018 egli non

fosse in grado di contribuire al mantenimento del figlio, ciò che a suo dire la

moglie sapeva, mentre in esito all'attuale giudizio risulta che la sua

incapacità lucrativa è destituita di verosimiglianza. Anche su quest'ultimo

argomento l'appello si dimostra così inconsistente.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del­l'istante (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

comunicato a AO 1 per osservazioni.

8.

Il gratuito

patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera non può entrare in

considerazione. È possibile che l'appellante versi in gravi ristrettezze (art.

117.

lett. a CPC). L'impugnazione tuttavia appariva fin dall'inizio senza

probabilità di successo, tanto da non essere stata notificata alla convenuta

(art. 117 lett. b CPC). Delle difficoltà economiche in cui versa l'appellante

si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente l'ammontare delle spese

processuali.

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del contributo alimentare ancora

controverso in appello (fr. 11 674.–

complessivi: fr. 583.70 mensili dal giugno 2017 all'agosto 2018 compresi)

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

prevista dal­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia

civile. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale

all'appello è respinta.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).