11.2018.98
Vicinato: distanze per le finestre dal fondo altrui
2 dicembre 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2018.98
Lugano,
2 dicembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2014.13 (rapporti
di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
dell'11 febbraio 2014 dall'
avv.
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 7 settembre 2018 presentato da AP 1 contro
la
sentenza emessa dal Pretore il 9 luglio 2018, come pure sull'appello incidentale
del 29 ottobre 2018 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria
della particella n. 86 RFD di __________ (197 m²), sezione di __________, sulla
quale sorge una casa d'abitazione (subalterno B) nella cui facciata ovest si
aprono due portefinestre: l'una al pianterreno e l'altra, che dà su un balcone,
al primo piano. Tale facciata fa angolo retto con la parete sud di un vetusto fabbricato
in disuso posto sulla contigua particella n. 85 (26 m²), appartenente a AO
1 (ora AO 1. In quella parete del fabbricato, a filo del confine con il giardino
della particella n. 86, sussistono tre finestre: l'una al
pianterreno,
l'altra al primo piano e l'ultima nel sottotetto. A ridosso della parete v'è
inoltre, nel giardino della particella n. 86,
una pianta di agrifoglio messa a dimora nel 1988, la quale occlude pressoché
totalmente la finestra al pianterreno e, parzialmente, la finestra al primo
piano del fabbricato in disuso. Le particelle n. 85 e 86 non sono gravate
di alcuna servitù reciproca.
B. Conseguita il 19 novembre 2013 dal Segretario assessore l'autorizzazione
ad agire (inc. CM.2013.81), l'11 febbraio 2014 AP
1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse
a AO 1 di murare le tre finestre nella parete sud della particella n. 85 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza. Nella sua risposta del 29 aprile 2014 la convenuta ha postulato
il rigetto della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di iscrivere
sulla particella dell'attrice “una servitù di vedute (finestra) a prospetto” in
favore della propria particella n. 85, a beneficio delle tre aperture
esistenti, dietro corresponsione di fr. 100.– a titolo di indennità, come
pure di ordinare a AP 1 di chiudere le due portefinestre nella facciata ovest
del suo stabile, di demolire il balcone al primo piano e di rimuovere l'agrifoglio
piantato a ridosso della particella n. 85. Subordinatamente, nel caso in cui la
riconvenzione fosse stata respinta, essa ha proposto di limitare l'ordine di chiusura
riguardante le tre finestre a materiali che garantiscano il passaggio di aria e
luce.
C. Con replica e
risposta riconvenzionale del 23 settembre 2014 l'attrice ha ribadito la propria
azione e ha postulato il rigetto della riconvenzione, come pure della domanda subordinata
formulata dalla convenuta. In duplica e replica riconvenzionale del 28 novembre
2014 AO 1 ha chiesto una volta ancora di respingere l'azione principale e di
accogliere la riconvenzione. L'attrice ha duplicato alla riconvenzione il 19
gennaio 2015, postulandone ulteriormente il rigetto. All'udienza del 28 maggio
2015, indetta per il dibattimento nella procedura semplificata, le parti hanno confermato le rispettive posizioni e hanno
notificato prove. L'istruttoria, nel corso della quale l'arch. __________
è stato chiamato a rilasciare una perizia, è terminata il 22 marzo 2018. Alla
discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 14 giugno 2018 l'attrice ha riaffermato l'azione
principale e ha proposto di respingere la riconvenzione, così come la domanda
subordinata della convenuta. Nel proprio allegato del 15 giugno 2018 la
convenuta ha instato nuovamente per il rigetto della petizione e ha reiterato la
riconvenzione, oltre alla domanda subordinata.
D. Statuendo con
sentenza del 9 luglio 2018, il Pretore ha respinto la petizione e ha
parzialmente accolto la riconvenzione, nel senso che ha disposto l'iscrizione
di “una servitù di vedute (finestra) a prospetto” sulla particella n. 86 in
favore della particella n. 85 a beneficio delle tre aperture esistenti previo versamento
di un'indennità di fr. 23 000.–
a AP 1. Ha ordinato a quest'ultima inoltre di chiudere le due portefinestre e
di demolire il balcone del subalterno B sulla sua particella n. 86, come pure
di estirpare l'agrifoglio piantato a ridosso della particella n. 85. Le spese
processuali di fr. 10 000.– e
quelle di fr. 200.– relative al procedimento di conciliazione sono state poste
per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1 (già AP 1). La
prima è stata tenuta inoltre a rifondere alla seconda fr. 1600.– per
ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 settembre
2018 per ottenere che, conferito effetto sospensivo al ricorso, la decisione del
Pretore sia riformata accogliendo la sua petizione e respingendo la riconvenzione,
subordinatamente che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati al
Pretore per nuovo giudizio. L'appello di AP 1 avendo effetto sospensivo per
legge, la richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata senza interesse dal presidente di questa Camera con
decreto del 17 settembre 2018. Nelle sue osservazioni del 29
ottobre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede
di ridurre a fr. 100.– l'indennità dovuta a AP 1 per l'iscrizione della
servitù di apertura. In osservazioni del 17 dicembre 2018 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello incidentale.
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore in “almeno fr. 30 000.–”, pari al deprezzamento che subisce il fondo
dell'attrice in seguito all'iscrizione della servitù di apertura (fr. 23 000.–),
cumulato al deprezzamento (“verosimilmente finanche superiore”) che incombe sul
fondo medesimo per la chiusura delle portefinestre e al deprezzamento che grava
sul fondo della convenuta per gli incomodi dovuti alla presenza dell'agrifoglio
(sentenza impugnata, n. 11.1).
In
realtà, nel caso in cui a un'azione sia contrapposta una domanda
riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due
pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). I valori litigiosi
si
sommano soltanto per la determinazione delle spese giudiziarie, tranne che
azione e riconvenzione si escludano a vicenda (art. 94 cpv. 2 CPC). In
concreto l'azione principale verte sulla chiusura delle tre finestre esistenti
nel fabbricato agricolo, di modo che il valore litigioso è quello che la
chiusura di tali finestre ha per la particella n. 86, subordinatamente quello della svalutazione che la
chiusura delle finestre arreca alla particella n. 85. Il perito giudiziario avendo stimato che le aperture
in questione deprezzano la particella n. 86 di fr. 15 000.–, non v'è motivo per scostarsi da tale apprezzamento.
L'azione riconvenzionale verte invece sull'ottenimento della “servitù di vedute (finestra) a prospetto” a
carico della particella n. 86, sulla chiusura delle due portefinestre e
sulla rimozione del balcone nello stabile posto su tale particella, come pure
sulla rimozione dell'agrifoglio piantato a ridosso della particella n. 85.
Cumulate, il valore delle tre domande è secondo il Pretore di almeno fr. 30 000.–. Ne segue che il valore litigioso
dell'azione principale risulta di fr. 15 000.–
e quello della riconvenzione di almeno fr. 30 000.–.
La soglia di fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC) è data quindi sia per l'azione principale sia per la riconvenzione.
2. Quanto alla tempestività
dell'appello principale, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore di AP
1 l'11 luglio 2018 (tracciamento degli invii n. 98.41.902926__________,
agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al
15 agosto 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 7 settembre 2018 (timbro postale sulla
busta d'invio), il ricorso in esame è quindi ricevibile. Per quel che è dell'appello
incidentale, l'invito a formulare osservazioni
è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 1° ottobre 2018 (tracciamento
degli invii n. 98.41.902926.00__________, agli atti). Il memoriale dovendo essere presentato entro 30 giorni (art. 312
cpv. 2 CPC), anche l'appello incidentale inoltrato il 29 ottobre 2018 è tempestivo.
3. All'appello AP 1 acclude un estratto (la pag. 15) della risoluzione
(non datata) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione 2005 del piano
regolatore dell'allora Comune di __________ (doc. D) e copia del
certificato rilasciatole il 22 agosto 1989 dal Comune stesso che attestava
l'abitabilità dello stabile sulla particella n. 86 (doc. E). Il 28 giugno 2019
essa ha fatto seguire inoltre copia di una sentenza con cui il Tribunale
cantonale amministrativo ha annullato il 14 giugno 2019 una licenza edilizia
rilasciata a AO 1 dal Municipio di __________ per la ristrutturazione a scopo
abitativo del vecchio edificio agricolo posto sulla particella n. 85 (inc.
52.2017.659). Da parte sua AO 1 annette al proprio memoriale di osservazioni e
di appello incidentale copia di un decreto 27 luglio 2018 con cui il
Procuratore pubblico ha abbandonato un procedimento penale nei confronti di lei
per danneggiamento e calunnia, subordinatamente per diffamazione e ingiuria, reati
di cui la accusava AP 1 (doc. 3).
Ora, nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). I doc. D ed E prodotti dall'appellante principale precedono
di gran lunga l'emanazione del giudizio impugnato e l'interessata non sostiene
che le fosse impossibile esibirli al Pretore. Non sono quindi ricevibili in
appello. Va acquisita agli atti invece la copia della decisione presa dal
Tribunale cantonale amministrativo, emanata in pendenza di appello. Ricevibile
è altresì il decreto di abbandono del 27 luglio 2018 allegato dall'appellante
incidentale, emesso dopo la sentenza del Pretore. Quest'ultimo documento non
appare tuttavia poter incidere sull'esito del giudizio. Circa la rilevanza della
decisione pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo, si dirà in
appresso (consid. 10d).
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che né le finestre a
prospetto esistenti nel vetusto edificio in disuso posto sulla particella n. 85
né le portefinestre oblique e il balcone dell'immobile posto sulla particella
n. 86 (eseguiti nel 1988) rispettano le distanze per le aperture prescritte
dagli art. 125 e 129 LAC. Violano quindi il diritto di proprietà, senza che
norme diverse risultino – eventualmente – dal piano regolatore comunale. E le
azioni fondate sull'art. 679 CC per ottenere una “cessazione della molestia”
sono imprescrittibili, salvo abuso di diritto, ipotesi che però è estranea alla
fattispecie. Tutte le aperture in questione andrebbero così eliminate. Se non
che – ha continuato il Pretore – AO 1 ha chiesto l'attribuzione di una servitù
di apertura in analoga applicazione dell'art. 674 cpv. 3 CC. Il primo giudice
ha vagliato così i presupposti di tale norma, accertando che nessuna
opposizione è mai stata mossa all'esistenza delle tre finestre sull'arco di
sessant'anni, che il costruttore delle finestre non consta avere agito in
malafede e che, ponderando i contrapposti interessi nel caso specifico, non si
giustifica di far murare le tre aperture per rapporto agli incomodi che queste
arrecano. Onde la concessione della servitù di apertura dietro versamento di
un'indennità compensativa del deprezzamento subìto dal fondo serviente (stimato dal perito in fr. 15 000.–, più fr. 8000.– dopo la prevista ristrutturazione del
fabbricato in disuso). Quanto all'agrifoglio, il Pretore ha constatato ch'esso
è stato messo a dimora senza osservare le distanze da confine, quantunque ciò
sia avvenuto oltre dieci anni or sono. Sta di fatto – egli ha soggiunto – che,
come ha appurato il perito, la pianta toglie luce e aria allo stabile cui è
addossata, oltre che favorire l'umidità della parete. Se ne legittima dunque la
rimozione.
Fatti
I. Sull'appello
principale
5. Nelle sue osservazioni
del 29 ottobre 2018 AO 1 afferma preliminarmente che l'appello principale è
carente di motivazione, la controparte argomentando a ruota libera, senza
confrontarsi con la decisione impugnata. A suo parere l'attrice principale espone
le proprie censure in modo disordinato ed emotivo, senza dimostrare perché la
decisione del Pretore sarebbe erronea. Il ricorso sarebbe pertanto
irricevibile.
a) Un appello
dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal
memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta
all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_610/2018 del 29 agosto 2019 consid. 5.2.2.1).
b) Nel caso in esame l'appello principale è
informe, prolisso e a tratti confuso, ma non si esaurisce in recriminazioni puramente
generiche e non manca di confrontarsi con il giudizio impugnato, sicché non può
essere dichiarato a priori irricevibile. Quanto ai requisiti di motivazione, un
appello non va confuso con un ricorso in materia civile al Tribunale federale
(art. 42 cpv. 2 LTF), in appello essendo sufficiente che dal contesto si evinca
per quale ragione un determinato punto della decisione impugnata sarebbe
erroneo (Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 383). Si conviene invece che la
motivazione addotta dall'appellante principale manca di qualsiasi struttura
tematica e passa estemporaneamente da un'argomentazione all'altra senza
soluzione di continuità. Ai fini del giudizio andrà ripresa pertanto la
sistematica logica e pertinente adottata dal Pretore nella sentenza impugnata.
6. L'appellante
principale sostiene in primo luogo che l'azione principale e la riconvenzione
dovevano essere trattate separatamente “per stabilire per ciascuna se le
condizioni giuridiche per il rispettivo accoglimento o per la rispettiva
reiezione erano date oppure no”. A parte il fatto però che la questione d'ordine
non è stata sollevata davanti al Pretore, per giurisprudenza invalsa una
pretesa fondata sull'art. 674 cpv. 3 CC non dev'essere necessariamente oggetto
di un'azione separata. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, una
servitù può essere postulata a norma dell'art. 674 cpv. 3 CC anche in via
riconvenzionale (RtiD II-2009 pag. 656 consid. 5 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc.
11.2015.115 del 2 ottobre 2017 consid. 14a). Al proposito l'appello principale
manca perciò di consistenza.
7. Per quanto riguarda
le tre finestre esistenti nello stabile situato sulla particella n. 85, esse si
trovano in una parete a filo del confine con la particella n. 86. L'art. 125
LAC stabilisce nondimeno che finestre a prospetto verso un fondo aperto (come
il giardino della particella n. 86) non possono eseguirsi se non alla distanza
di 1.5 m dal confine. È indubbio quindi – né l'appellata contesta – che le tre
finestre non rispettino le distanze legali e andrebbero chiuse. Che simili
aperture possano eventualmente essere state realizzate lecitamente mediante
atto di destinazione di un unico proprietario (destination du père de
famille) nulla muta (sentenza del Tribunale federale 5C.169/1995 del 29
novembre 1995, consid. 2 con riferimenti di dottrina). La questione è di sapere
pertanto, nelle circostanze descritte, se AO 1 possa valersi dell'art. 674
cpv. 3 CC per ottenere una servitù di apertura.
a) Secondo l'art. 674 cpv. 3 CC (“opere
sporgenti sul fondo altrui”), cui rinvia anche l'art. 685 cpv. 2 CC, “il
giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al
costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del
terreno” qualora l'interessato non si sia opposto all'esecuzione “a tempo
debito”, nonostante l'opera fosse riconoscibile. Ove il proprietario leso non
abbia manifestato la propria opposizione sebbene la violazione delle norme di
vicinato fosse oggettivamente riconoscibile, pertanto, l'autore della sporgenza
che ha eseguito la costruzione ritenendo di essere
legittimato a procedere, o perché ignorava senza grave negligenza i
confini o perché presupponeva senza grave negligenza l'accordo del vicino, può
ottenere una servitù di sporgenza o l'attribuzione in proprietà della
superficie invasa (RtiD I-2005 pag. 795 consid. 6 e 7 con rinvii). L'art.
674 cpv. 3 CC si applica per analogia anche alle aperture (Marchand in: Commentaire romand, CC II, Basilea
2016, n. 8 ad art. 674; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.1999.12 del 23
marzo 2000 consid. 5).
b) Accertata
l'applicabilità dell'art. 674 cpv. 3 CC alla fattispecie, occorre verificare i
presupposti sulla base dei quali il Pretore ha accordato la servitù di
apertura. Che all'esecuzione delle tre finestre non sia stata fatta opposizione
“a tempo debito” è stato chiaramente constatato dal primo giudice, il quale ha
rilevato che tali finestre esistevano già negli anni Cinquanta senza che
nessuno risulti averne chiesto la chiusura fino al 2013 (sentenza impugnata,
consid. 6.2). Poco importa dunque che non si conosca esattamente quando il
fabbricato agricolo sia stato costruito o che – come fa notare l'appellante
principale – nel 1988 sia stato piantato l'agrifoglio a ridosso dello stabile
per impedire la veduta dalle aperture. Senza dimenticare che AP 1 è divenuta
proprietaria della particella n. 86 solo il 13 agosto 2010, sicché nemmeno
avrebbe potuto formulare opposizione “a tempo debito” (cfr. Marchand, op.
cit., n. 22 ad art. 674 CC con
citazioni). Riguardo alla buona fede del costruttore, il Pretore ha ritenuto
che questa non potesse seriamente essere messa in discussione (sentenza
impugnata, consid. 6.3). L'appellante principale sottolinea che si tratta di
una buona fede semplicemente presunta e che il costruttore non poteva ignorare
di aprire finestre in un muro divisorio a confine. In realtà l'opinione è priva
di riscontri oggettivi, per tacere del fatto che il muro in questione è sì a
confine, ma non è divisorio. Ne segue che in concreto i primi due requisiti
dell'art. 674 cpv. 3 CC (mancata opposizione
tempestiva e costruttore in buona fede) sono dati.
c) Rimane
da verificare la terza condizione (“se le circostanze lo esigono”), valutandola
a cominciare dall'età delle aperture, ma tenendo conto anche della facilità nell'occluderle,
dell'uso che si è fatto della costruzione e del deprezzamento subìto dal fondo
serviente (I CCA, sentenza inc. 11.2014.75 del
6 ottobre 2016, consid. 5 con rimandi
a Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,
pag. 139 n. 1655 e a Meier-Hayoz in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 69 ad art. 674 CC). Nella
ponderazione dei contrapposti interessi il criterio della durata assume
particolare importanza, poiché secondo equità una situazione che è tale da
decenni e che le parti hanno trovato così com'è va lasciata – di regola – nello
stato in cui si trova (DTF 78 II 138 a metà). E nella fattispecie le tre
finestre esistono – si è visto – da almeno sessant'anni senza che nessuno
risulti avere chiesto di murarle fino al 2013, la posa dell'agrifoglio (intervenuta
solo nel 1988 da parte della precedente proprietaria della particella n. 86)
non potendo essere equiparata a una richiesta in tal senso.
Non
si disconosce che – come fa notare l'appellante principale – la chiusura delle
tre finestre non sarebbe onerosa né tecnicamente difficile. Non si deve trascurare
tuttavia che le aperture sono utili, se non necessarie, per assicurare luce e
aria al fabbricato agricolo, in specie per quanto riguarda il locale a
pianterreno, la cui salubrità non sarebbe altrimenti garantita. Secondo gli accertamenti del perito, la finestra del vano a
pianterreno “serve a smaltire l'umidità che può provenire dal sottosuolo e che
fa sì che il locale possa essere o meno utilizzato per depositarvi merce senza
che la stessa subisca gli effetti della presenza di elevata e costante umidità”
(referto, pag. 12, risposta D3). Che su un altro lato quel locale abbia una
seconda finestra poco giova (referto, loc. cit.). Si aggiunga che – come rammenta il Pretore (sentenza impugnata,
consid. 6.4) – la ridotta dimensione delle finestre dissuade dall'affacciarsi
(perizia, pag. 4) e limita quindi il disturbo. Né lo stabile in disuso può
essere adibito a scopi abitativi, il Tribunale cantonale amministrativo avendo
annullato la licenza edilizia ottenuta l'8 aprile 2016 da AO 1 per il
cambiamento di destinazione (sopra, consid. 3).
Certo,
l'esistenza delle tre finestre comporta un deprezzamento della particella n. 86,
stimato dal perito in fr. 15 000.– circa
(referto, pag. 5). Ove si consideri tuttavia che senza le finestre litigiose la
particella n. 86 avrebbe un valore complessivo di circa fr. 290 000.– (referto, loc. cit.), la svalutazione
risulta per finire contenuta. E si tratta di un minor valore che l'appellante
principale è in diritto di vedersi rifondere a titolo di indennità per l'iscrizione
della servitù di apertura (sotto, consid. 10). Se ne conclude che, ponderata la
situazione nel suo insieme, la sentenza impugnata resiste alla critica: l'interesse
di AO 1 alla salubrità e all'integrità del fabbricato agricolo, altrimenti
privato di aria e luce necessari (soprattutto a pianterreno), prevale
sull'inconveniente che AP 1 è chiamata a sopportare in termini di riservatezza
per quanto concerne il giardino della sua particella n. 86, a maggior ragione
in un nucleo rurale. Anche al proposito l'appello principale è destinato perciò
all'insuccesso.
8. Relativamente alle
due portefinestre e al balcone esistenti nella facciata dello stabile in
proprietà di AP 1 (particella n. 86), il Pretore ha rilevato che le prime due
costituiscono vedute oblique per rapporto alla parete (perpendicolare) del
fabbricato agricolo, di modo che dovrebbero tenersi a 2.25 m da tale parete, mentre
il balcone dovrebbe rispettare finanche la distanza di 3 m, comportando esso
una veduta a prospetto verso il fabbricato agricolo. Dalla perizia – ha
continuato il Pretore – risulta che né le portefinestre né il balcone sono
conformi a simili esigenze. L'appellante principale obietta che le due
portefinestre rispettano la distanza obliqua di 2.25 m e che il balcone è a norma
del piano regolatore comunale. A torto quindi AO 1 pretenderebbe l'eliminazione
delle aperture e la demolizione del terrazzo.
a) L'art.
125 LAC stabilisce che finestre a prospetto verso un fondo altrui non possono
aprirsi se non alla distanza di 3 m verso un edificio preesistente con finestra
o apertura a prospetto. Tale distanza si riduce di un quarto, ovvero a 2.25 m,
ove
trattasi di veduta obliqua (art. 129 LAC). Essa si misura – come spiega il
Pretore (sentenza impugnata, consid. 3.2) – fra la spalletta della finestra più
vicina all'edificio altrui e il punto più
vicino di quello stesso edificio (Jacomella/Lucchini,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5ª edizione, pag. 99, figura
n. 19). In concreto la portafinestra del pianterreno risulta così a 142.5 cm
dal punto più vicino del fabbricato agricolo e la portafinestra del primo piano
a 186.5 cm (perizia, planimetrie inserite fra la pag. 13 e la pag. 14).
b) L'appellante
principale asserisce che nel suo stabile la portafinestra del pianterreno è in
realtà a 223 cm dal fabbricato agricolo e la portafinestra del primo piano a
253.7 cm, ma per sostenere una simile tesi essa misura la distanza non fra la
spalletta della portafinestra più vicina al fabbricato agricolo e il punto più
vicino di quello stesso fabbricato, bensì fra la spalletta della portafinestra
più vicina al fabbricato agricolo e la spalletta più vicina della finestra
esistente nel fabbricato stesso. Il che non è corretto. Eccepisce l'appellante
principale che il Pretore computa le distanze oblique come se si trattasse di
vedute laterali (sulla nozione: Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 100, figura n. 20). Non è vero. Le vedute laterali si riducono
della metà in confronto alle vedute a prospetto (art. 129 LAC), non solo di un
quarto. Per il resto il modo di misurare la distanza è identico: dalla
spalletta della apertura più vicina al fabbricato altrui fino il punto più
vicino di quello stesso fabbricato e non fino la spalletta più vicina dell'apertura
esistente nel fabbricato altrui. A ragione il Pretore ha concluso perciò che le
due portefinestre non rispettano le distanze minime degli art. 125 e 129 LAC.
c) Quanto
al balcone, esso comporta effettivamente due vedute: l'una a prospetto, verso
la parete del fabbricato agricolo,
e
l'altra obliqua, alla stessa stregua delle due portefinestre. La prima richiederebbe
effettivamente una distanza di 3 m (art.
125 LAC), la seconda di 2.25 m (art. 129 LAC). In realtà entrambe le
distanze sono di 128 cm (perizia, planimetria del primo piano inserita fra la
pag. 13 e la pag. 14). L'appellante principale obietta che, comunque sia, la
formazione del terrazzo è stata regolarmente autorizzata a suo tempo
dall'autorità amministrativa, come quella delle due portefinestre, e che tale
licenza edilizia è regolarmente passata in giudicato. Ciò non lascia più spazio
– essa soggiunge – a contestazioni civili, a ben vedere nemmeno per le
portefinestre, anche perché l'azione civile dell'art. 679 CC è imprescrittibile,
ma la relativa pretesa sussiste soltanto “se all'atto dell'edificazione della
costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora
vigenti” (cpv. 2). La questione richiede in realtà una disamina più particolareggiata.
d) Gli
art. 125 segg. LAC disciplinano – come si è accennato – le distanze minime per
aprire finestre verso un fondo altrui. L'art. 102 LAC precisa tuttavia che tali
distanze sono applicabili solo fino al momento in cui non sarebbe entrata in
vigore una legge edilizia cantonale e l'art. 168 LAC ricorda – si tratta di una
riserva impropria, puramente dichiarativa – che “le disposizioni dei piani
regolatori e ogni altra disposizione di polizia edilizia sanitaria contenute
nei regolamenti locali, quelle delle leggi e regolamenti speciali sulle
foreste, sulle arginature e simili materie di pubblica utilità (art. 702
CC) prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato”. Se in merito alle
distanze minime per aprire finestre gli ordinamenti del diritto pubblico non
prescrivono altro, le regole del diritto privato continuano ad applicarsi. E non
come diritto pubblico sussidiario, ma proprio come norme del diritto privato cantonale,
sicché al proposito sussiste una giurisdizione civile cui può rivolgersi
chiunque abbia un interesse legittimo (sostanzialmente un interesse giuridico
nel senso dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF) a far rispettare tali disposizioni. Il diritto privato cantonale
rientra, in altri termini, nei “diritti dei
terzi” che la legge edilizia cantonale (RL 705.100) riserva nel
caso in cui l'autorità amministrativa rilasci un permesso di costruzione (art.
2 cpv. 3 LE). Sotto questo profilo le pretese fondate sul diritto privato
cantonale sono equiparate alle pretese fondate sul diritto privato federale,
in specie sui diritti di proprietà o sui diritti reali limitati che un vicino
può opporre al rilascio di un permesso di costruzione (RtiD I-2015 pag. 158 in
alto).
e) Qualora
sussistano invece disposizioni del diritto pubblico sulle distanze minime per aprire
finestre che deroghino alle norme sulle distanze previste dal diritto privato
cantonale, solo tali disposizioni sono applicabili. Ciò non significa che venga
meno del tutto la giurisdizione civile, poiché quelle disposizioni hanno –
almeno nel Cantone Ticino – carattere misto (“di doppia valenza”), essendo
destinate a salvaguardare tanto l'interesse pubblico (attraverso il rilascio
del permesso di costruzione) quanto l'interesse privato (in particolare dei
vicini). La giurisdizione amministrativa non esclude di conseguenza quella
civile (RtiD I-2015 pag. 163 a metà). Chiamato a statuire su un'azione
petitoria o possessoria in tema di distanze, nel Cantone Ticino il giudice
civile applica nondimeno le norme dei piani regolatori e di altri ordinamenti
del diritto pubblico nello stesso modo e con gli stessi criteri cui fa capo
l'autorità amministrativa, non scostandosi senza particolari motivi di natura vicinale
da un'eventuale decisione di tale autorità, sempre che una siffatta decisione
esista (sentenza del Tribunale federale 5C.67/2001 del 4 aprile 2001,
consid. 3; cfr. in materia di piantagioni: RtiD I-2008 pag. 999 in basso
con richiami). Se già esiste, in effetti, una simile decisione vincola il
giudice civile per principio.
f) Dal
momento che il giudice civile non può scostarsi – di regola – da una decisione
amministrativa passata in giudicato, questa Camera ha già avuto modo di
rammentare che un permesso di costruzione passato in giudicato vincola – di regola
– il Pretore in materia di distanze se queste sono fissate in norme del piano
regolatore o di altri ordinamenti del diritto pubblico (sentenza inc.
11.1999.97 del 17 gennaio 2001, consid. 3 con rinvii). In tal caso la questione
delle distanze non può più essere ridiscussa in sede civile. Un'eccezione è
data unicamente nelle (rare) ipotesi in cui le disposizioni del diritto
pubblico si rivelino insufficienti per proteggere il vicino, in specie perché
la nuova costruzione o apertura, pur regolarmente autorizzata dall'autorità
amministrativa in virtù del diritto pubblico, imponga al vicino sacrifici tanto
gravi da risultare incompatibili con la garanzia minima assicurata dal diritto
privato federale (RtiD I-2015 pag. 169 seg. con riferimenti). Secondo giurisprudenza,
invero, gli art. 641 cpv. 2 e 679 cpv. 1 CC (contro le immissioni dirette il
primo, contro le immissioni indirette il secondo: Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,
pag. 254 n. 1896) assicurano al privato cittadino una garanzia minima contro
immissioni eccessive nell'ipotesi in cui le disposizioni sulle distanze
previste dal diritto pubblico non offrano una protezione sufficiente (tutela
degli “interessi vicinali”). Tale garanzia è data quand'anche le disposizioni
del diritto pubblico sulle distanze siano di per sé rispettate (RtiD I-2015
pag. 168 a metà).
g) Nella
fattispecie non risulta – né l'appellante principale assume – che il piano
regolatore dell'allora Comune di __________ applicabile al momento in cui sono
state eseguite le due portefinestre e il balcone nello stabile posto sulla
particella n. 86 contenesse, oltre a norme sulle distanze per fabbricare, norme
sulle distanze per aprire finestre e vedute. Dal fascicolo richiamato dal
Municipio di __________ inerente al rilascio della licenza edilizia comunale, intervenuta
il 1° giugno 1988, non si evince per altro nulla del genere. L'ottenimento del
permesso di costruzione non ha implicato così la verifica di norme di diritto
pubblico sulle distanze per aprire finestre e vedute da parte dell'autorità
amministrativa. Le regole del diritto privato cantonale (art. 125 segg.
LAC) sono continuate in tal modo ad applicarsi e con esse continua a sussistere
la giurisdizione civile (“diritti dei terzi”:
sopra, consid. d). L'asserto apodittico dell'appellante principale,
secondo cui il permesso di costruzione rilasciato nel 1988 alla sua dante
causa (allora proprietaria della particella n. 86) non lascia più spazio a
contestazioni civili, è di conseguenza infondato.
h) L'appellante
principale si duole che AO 1 chieda la chiusura delle due portefinestre e la
rimozione del terrazzo a distanza di 26 anni, che la soppressione della
portafinestra a pianterreno le impedirebbe persino di entrare in casa, che la
controparte abusa in tal modo dei suoi diritti e che l'esito cui è giunto il
Pretore si risolve in una sentenza “sbilanciata”, la quale privilegia un vieto fabbricato
agricolo in disuso e penalizza gravemente la sua abitazione. La prima doglianza
cade nel vuoto, ove appena si consideri che la tutela giuridica dell'art. 679
CC è per sua natura imprescrittibile, salvo abuso di diritto (RtiD II-2009 pag.
655 consid. 4 con rinvii). Non risulta tuttavia che la proprietaria della
particella n. 85 abbia mai dato a divedere per atti espliciti o concludenti di
rinunciare a far valere i suoi diritti oppure abbia destato legittimo affidamento
nel fatto che a tali diritti essa avrebbe rinunciato. Quanto all'impossibilità
di entrare in casa e alla pretesa iniquità della sentenza pretorile, a
prescindere dalla circostanza che l'abitazione dell'appellante
principale risulta disporre un ingresso anche sul lato opposto, l'interessata va
rimessa alle proprie responsabilità. Se non
intende promuovere a sua volta un'azione per ottenere – sulla base dell'art.
674 cpv. 3 CC – una servitù di sporgenza e di apertura a carico della
particella n. 85 in modo da conservare le portefinestre e il balcone
(azione tuttora proponibile), essa non può seriamente lamentare una sentenza del
Pretore “sbilanciata”. Anche per quanto attiene all'edificio posto sulla
particella n. 86 la decisione impugnata risulta di conseguenza ineccepibile.
9. Per quel che è
dell'agrifoglio, il Pretore ha applicato l'art. 155 LAC, secondo cui piante di
alto fusto non fruttifere come l'ilex aquifolium non possono essere
messe a dimora né lasciate crescere a meno di 8 m da abitazioni, orti, giardini
e vigne, rispettivamente a meno di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi.
Piantato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta a ridosso
del fabbricato agricolo situato sulla particella n. 85, l'agrifoglio in
questione beneficerebbe invero del termine di tolleranza decennale previsto dall'art.
160 LAC. Se non che – ha continuato il primo giudice – la prescrizione
decennale non impedisce di chiedere in virtù dell'art. 679 cpv. 1 CC la
rimozione di una pianta all'origine di immissioni eccessive, compresa la
privazione di sole, luce e vista. Avendo il perito accertato nel caso specifico
che l'agrifoglio toglie al fabbricato agricolo aria e luce necessaria, e in
particolare priva la facciata di vento e sole, favorendo la formazione di muffe
e dilavamenti con probabili infiltrazioni e umidità interna, il Pretore ha definito
il disturbo non tollerabile, tenuto conto anche del fatto che con il tempo l'incomodo
potrà solo peggiorare. Onde, in definitiva, l'ordine di rimozione (sentenza
impugnata, consid. 9).
a) A
parere dell'appellante principale AO 1 non può più esigere dopo un quarto di
secolo la rimozione dell'agrifoglio messo a dimora dalla precedente
proprietaria della particella n. 86 nel 1988. Essa adduce inoltre che il
Pretore ha annesso soverchia importanza alle immissioni negative descritte dal
perito e ha sottovalutato l'importanza della pianta per la riservatezza del suo
giardino. Al Pretore l'appellante principale rimprovera poi di avere disatteso
il principio della proporzionalità e di avere ordinato l'estirpazione
dell'agrifoglio quando sarebbero bastati provvedimenti meno incisivi, come la
sfrondatura o la potatura.
b) Nella
misura in cui invoca il termine decennale di tolleranza per piante a distanza
insufficiente dal confine, l'interessata non si confronta con la motivazione
del Pretore. Questi ha ritenuto che piante all'origine di immissioni eccessive
possano essere allontanate anche dopo il termine decennale dell'art. 160 LAC, gli
art. 679 cpv. 1 e 684 CC continuando a garantire una protezione minima del
diritto federale (DTF 126 III 459 consid. bb; I CCA, sentenza inc. 11.2010.143
del 6 agosto 2012 consid. 4), salvo che si tratti di piantagioni protette dal
diritto pubblico (DTF 132 III 6). Invano si cercherebbe di sapere perché tale
motivazione sarebbe criticabile. Circa le immissioni negative riconducibili
all'agrifoglio, il perito ha accertato senza ambagi un disturbo “mediamente
importante”, soprattutto per il locale a pianterreno del fabbricato agricolo, quello
che per la salubrità ha più bisogno di aria e luce, ma anche per la facciata
dell'edificio, a rischio di “muffe e dilavamenti” (referto, pag. 12 seg.). Simili
incomodi eccedono manifestamente – come reputa il Pretore – i limiti delle
immissioni usuali in materia di vicinato (Steinauer,
op. cit., pag. 215 n. 1823). Tanto più che contrarie agli art. 679
cpv. 1 e 684 CC non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì
tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4
con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2007.130 dell'11 ottobre 2011 consid. 4).
c) Secondo
l'appellante principale l'estirpazione dell'agrifoglio è un provvedimento
sproporzionato, poiché nella fattispecie sarebbe bastato ordinare la
sfrondatura o la potatura. L'assunto è contraddittorio, se appena si considera
che nel 1988 la allora proprietaria della particella n. 86 aveva messo a dimora
la pianta contro la facciata dello stabile per garantire intimità e riservatezza
al proprio giardino. Sfrondare o potare l'agrifoglio vanificherebbe l'unico
scopo per cui esso è stato piantato, senza che ciò garantisca sufficiente aria
e luce al fabbricato agricolo. Onde la sostanziale inutilità del provvedimento.
Che poi il fabbricato soffra di umidità anche per altre cause – come opina
l'appellante principale – nulla toglie alle immissioni eccessive della pianta. Quanto
infine all'inconveniente che AP 1 è chiamata a sopportare in termini di
riservatezza per quanto concerne il giardino della sua particella n. 86, già si
è detto che la salubrità e l'integrità del fabbricato agricolo, altrimenti
privato di aria e luce necessarie, prevalgono su tale incomodo, a maggior
ragione in un nucleo rurale (sopra, consid. 7c). Anche per quanto attiene
all'agrifoglio, la sentenza impugnata merita conferma. L'appello principale
vede così la sua sorte segnata.
Considerandi
II. Sull'appello
incidentale
10.
L'appellante
incidentale contesta l'indennità di fr. 23 000.–
che il Pretore ha posto a suo carico per l'ottenimento della servitù di
apertura. Sostiene, in sintesi, che quando AP 1 ha acquistato la particella n.
86.
le tre finestre del fabbricato agricolo già esistevano e che quindi il
prezzo da lei pagato teneva già conto delle aperture a confine, sicché la
concessione della servitù non giustifica il versamento di indennità, se non
quella di fr. 100.– da lei offerta. Al Pretore l'appellante incidentale
rimprovera inoltre di avere determinato l'indennità dovuta a AP 1 partendo dal
presupposto che il fabbricato agricolo a confine sarebbe stato adibito a casa
d'abitazione, mentre a quel tempo il rilascio del permesso di costruzione era
ancora ipotetico e sub iudice davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
a) Il
Pretore ha fissato l'indennità compensativa del deprezzamento subìto dalla particella n. 86 in seguito all'iscrizione
della servitù, attenendosi alle risultanze della perizia giudiziaria, in fr. 15 000.–
(referto, pag. 5), più fr. 8000.– ad avvenuta ristrutturazione del
fabbricato agricolo in disuso (referto, pag. 6 in fondo). Egli ha ritenuto che,
nonostante le critiche di AO 1, le conclusioni peritali “appaiono convincenti, chiare e motivate, per modo che nulla
giustifica di scostarsi dalle medesime” (sentenza impugnata, consid. 7.2).
b) L'“equa
indennità” evocata dall'art. 674 cpv. 3 CC (sopra, consid. 7a) corrisponde in
concreto al minor valore venale cagionato al fondo serviente dall'iscrizione
della servitù di apertura relativa alle tre finestre. Per definire l'entità di simile
deprezzamento si può far capo analogicamente ai principi del diritto
espropriativo (Marchand, op. cit.,
n. 29 e 30 ad art. 674 CC), fermo restando che i contrapposti interessi
delle parti vanno ponderati secondo equità (Rey/Strebel
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 16 ad art. 674).
c) L'opinione
dell'appellante incidentale, secondo cui nessuna indennità è dovuta alla
proprietaria del fondo serviente perché al momento in cui questa ha comperato
il fondo le tre finestre già esistevano non può essere condivisa. Che il prezzo
di acquisto pagato da AP 1 nell'agosto del 2010 tenesse già conto del minor
valore arrecato alla particella n. 86 dalle aperture esistenti nel fabbricato agricolo
è una congettura senza riscontro agli atti. Tanto meno verosimile ove si
consideri che l'interessata ha promosso l'attuale causa, convinta di poter
esigere la chiusura di quelle finestre a distanza insufficiente dal confine. Ed
essa avrebbe fors'anche ottenuto causa vinta se AO 1 non si fosse valsa dell'art.
674.
cpv. 3 CC, postulando l'attribuzione della servitù di apertura. Nella
misura in cui contesta l'attribuzione di un indennizzo a AP 1 per l'iscrizione
della servitù, l'appello incidentale si dimostra pertanto infondato.
d) Diversa
è la situazione per quanto si riferisce all'ammontare dell'indennità, che il
Pretore ha fissato prevedendo l'imminente ristrutturazione del fabbricato
agricolo. “Non si può (…) non tenere conto” – ha scritto il primo giudice –
“che la situazione attuale dell'edificio sito sul fondo della convenuta subirà
con ogni verosimiglianza a breve un mutamento, la stessa avendo già ottenuto in
prima istanza la necessaria licenza edilizia per una trasformazione in edificio
abitativo”. “Ciò comporterà un aumento del deprezzamento del fondo dell'attrice
di ulteriori fr. 8000.–” (sentenza impugnata, consid. 7.1). Sta di fatto che la
previsione del Pretore non si è avverata, giacché in pendenza di appello il
Tribunale cantonale amministrativo, ravvisando un indebito cambiamento di
destinazione del fabbricato agricolo, ha annullato la licenza edilizia
confermata dal Consiglio di Stato (sopra, consid. 3). L'edificio posto sulla
particella n. 85 non può di conseguenza essere trasformato in casa d'abitazione
e il maggior deprezzamento stimato dal perito si rivela senza oggetto. Stando agli
stessi accertamenti peritali, l'indennità spettante alla proprietaria della
particella n. 86 non eccede per finire fr. 15 000.–.
e) È
vero che, come si è accennato dianzi, l'indennità
dovuta al proprietario del fondo serviente giusta l'art. 674 cpv. 3 CC deve
rispondere anche a criteri di equità (art. 4 CC), nel senso che tale indennità va
ponderata anche in funzione dei contrapposti interessi delle parti.
L'appellante incidentale non pretende tuttavia che l'importo di fr. 15 000.– stimato dal perito nella fattispecie vada ridotto equitativamente per
ragioni precipue legate alla peculiare situazione dell'una o dell'altra parte. Quanto
all'importo di fr. 15 000.– come tale, il perito ha
spiegato ch'esso corrisponde al 5% (arrotondato) del valore venale attribuito
alla particella n. 86 (delucidazione scritta del marzo 2018, pag. 2 in fondo). AO
1.
non muove contestazioni al proposito, né tanto meno assevera che la cifra
stimata dal perito non sia attendibile. Ne segue che in ultima analisi l'appello
incidentale va accolto nella misura in cui comporta la riduzione a fr. 15 000.– dell'indennità dovuta per l'iscrizione della servitù di apertura,
mentre va respinto per il resto.
III. Sulle spese processuali
e le ripetibili
11.
Le spese dell'appello
principale seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte,
che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili. Le spese dell'appello incidentale vanno invece suddivise
tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). AO 1 ottiene la riduzione dell'indennità
dovuta per l'ottenimento della servitù da fr. 23 000.–
a fr. 15 000.–, ma non a fr. 100.–
come essa chiedeva. Si giustifica così di addebitarle due terzi degli oneri
processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per
ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid.
3b). L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, per converso,
sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può
rimanere invariato.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), solo l'azione riconvenzionale raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF. Qualora pretese di una domanda principale e pretese di una domanda
riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il
valore litigioso minimo, nondimeno, tale valore è reputato raggiunto anche per l'altra
domanda se il ricorso verte su entrambe le domande (art. 53 cpv. 2 LTF).
Ove in ogni modo la domanda riconvenzionale comprenda più pretese, come nel
caso specifico, la domanda che non raggiunge il valore litigioso può essere
impugnata soltanto se è impugnata anche la corrispondente pretesa della domanda
riconvenzionale (Frésard in:
Commentaire de la LTF, 2ª edizione, n. 17 ad art. 53).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello principale è respinto.
2. Le
spese di tale appello, di fr. 1800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 2500.– per ripetibili.
3. L'appello
incidentale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.1 della sentenza
impugnata è così riformato:
È accordata una servitù di apertura a carico della
particella n. 86 RFD di __________, sezione di __________, per le tre finestre
esistenti nella parete sud dello stabile posto sulla particella n. 85 RFD di __________,
sezione di __________, previo versamento a AP 1 di fr. 15 000.– a titolo
di indennità. Una volta passata in giudicato, la presente sentenza costituirà
un valido titolo esecutivo per ottenere l'iscrizione della servitù nel registro
fondiario. Le spese di tale iscrizione sono a carico di AO 1.
4. Le
spese dell'appello incidentale, di fr. 900.–, da anticipare dall'appellante
incidentale, sono poste per due terzi a carico della
medesima e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante incidentale
rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
5. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).