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Decisione

11.2018.98

Vicinato: distanze per le finestre dal fondo altrui

2 dicembre 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

5. Nelle sue osservazioni

del 29 ottobre 2018 AO 1 affer­ma preliminarmente che l'appello principale è

carente di motivazione, la controparte argomentando a ruota libera, senza

confrontarsi con la decisione impugnata. A suo parere l'attrice principale espone

le proprie censure in modo disordinato ed emotivo, senza dimostrare perché la

decisione del Pretore sarebbe erronea. Il ricorso sarebbe pertanto

irricevibile.

a) Un appello

dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal

memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta

all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_610/2018 del 29 agosto 2019 consid. 5.2.2.1).

b) Nel caso in esame l'appello principale è

informe, prolisso e a tratti confuso, ma non si esaurisce in recriminazioni puramente

generiche e non manca di confrontarsi con il giudizio impugnato, sicché non può

essere dichiarato a priori irricevibile. Quanto ai requisiti di motivazione, un

appello non va confuso con un ricorso in materia civile al Tribunale federale

(art. 42 cpv. 2 LTF), in appello essendo sufficiente che dal contesto si evinca

per quale ragione un determinato punto della decisione impugnata sarebbe

erroneo (Seiler, Die Berufung nach

ZPO, Zurigo/Ba­silea/Gine­vra 2013, pag. 383). Si conviene invece che la

motivazione addotta dall'appellante principale manca di qualsiasi struttura

tematica e passa estemporaneamente da un'argomentazione al­l'altra senza

soluzione di continuità. Ai fini del giudizio andrà ripresa pertanto la

sistematica logica e pertinente adottata dal Pretore nella sentenza impugnata.

6. L'appellante

principale sostiene in primo luogo che l'azione principale e la riconvenzione

dovevano essere trattate separatamente “per stabilire per ciascuna se le

condizioni giuridiche per il rispettivo accoglimento o per la rispettiva

reiezione erano date oppure no”. A parte il fatto però che la questione d'ordine

non è stata sollevata davanti al Pretore, per giurisprudenza invalsa una

pretesa fondata sull'art. 674 cpv. 3 CC non dev'essere necessariamente oggetto

di un'azione separata. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, una

servitù può essere postulata a norma dell'art. 674 cpv. 3 CC anche in via

riconvenzionale (RtiD II-2009 pag. 656 consid. 5 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc.

11.2015.115 del 2 ottobre 2017 consid. 14a). Al proposito l'appello principale

manca perciò di consistenza.

7. Per quanto riguarda

le tre finestre esistenti nello stabile situato sulla particella n. 85, esse si

trovano in una parete a filo del confine con la particella n. 86. L'art. 125

LAC stabilisce nondimeno che finestre a prospetto verso un fondo aperto (come

il giardino della particella n. 86) non possono eseguirsi se non alla distanza

di 1.5 m dal confine. È indubbio quindi – né l'appellata contesta – che le tre

finestre non rispettino le distanze legali e andrebbero chiuse. Che simili

aperture possano eventualmente essere state realizzate lecitamente mediante

atto di destinazione di un unico proprietario (destination du père de

famille) nulla muta (sentenza del Tribunale federale 5C.169/1995 del 29

novembre 1995, consid. 2 con riferimenti di dottrina). La questione è di sapere

pertanto, nelle circostanze descritte, se AO 1 possa valersi del­l'art. 674

cpv. 3 CC per ottenere una servitù di apertura.

a) Secondo l'art. 674 cpv. 3 CC (“opere

sporgenti sul fondo altrui”), cui rinvia anche l'art. 685 cpv. 2 CC, “il

giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al

costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del

terreno” qualora l'interessato non si sia opposto all'esecuzione “a tempo

debito”, nonostante l'opera fosse riconoscibile. Ove il proprietario leso non

abbia manifestato la propria opposizione sebbene la violazione delle norme di

vicinato fosse oggettivamente riconoscibile, pertanto, l'autore della sporgenza

che ha eseguito la costruzione ritenendo di essere

legittimato a procedere, o perché ignorava senza grave negligenza i

confini o perché presupponeva senza grave negligenza l'accordo del vicino, può

ottenere una servitù di sporgenza o l'attribuzione in proprietà della

superficie invasa (RtiD I-2005 pag. 795 consid. 6 e 7 con rinvii). L'art.

674 cpv. 3 CC si applica per analogia anche alle aperture (Marchand in: Commentaire romand, CC II, Basilea

2016, n. 8 ad art. 674; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.1999.12 del 23

marzo 2000 consid. 5).

b) Accertata

l'applicabilità dell'art. 674 cpv. 3 CC alla fattispecie, occorre verificare i

presupposti sulla base dei quali il Pretore ha accordato la servitù di

apertura. Che all'esecuzione delle tre finestre non sia stata fatta opposizione

“a tempo debito” è stato chiaramente constatato dal primo giudice, il quale ha

rilevato che tali finestre esistevano già negli anni Cinquanta senza che

nessuno risulti averne chiesto la chiusura fino al 2013 (sentenza impugnata,

consid. 6.2). Poco importa dunque che non si conosca esattamente quando il

fabbricato agricolo sia stato costruito o che – come fa notare l'appellante

principale – nel 1988 sia stato piantato l'agrifoglio a ridosso dello stabile

per impedire la veduta dalle aperture. Senza dimenticare che AP 1 è divenuta

proprietaria della particella n. 86 solo il 13 agosto 2010, sicché nemmeno

avrebbe potuto formulare opposizione “a tempo debito” (cfr. Marchand, op.

cit., n. 22 ad art. 674 CC con

citazioni). Riguardo alla buona fede del costruttore, il Pretore ha ritenuto

che questa non potesse seria­mente essere messa in discussione (sentenza

impugnata, consid. 6.3). L'appellante principale sottolinea che si tratta di

una buona fede semplicemente presunta e che il costruttore non poteva ignorare

di aprire finestre in un muro divisorio a confine. In realtà l'opinione è priva

di riscontri oggettivi, per tacere del fatto che il muro in questione è sì a

confine, ma non è divisorio. Ne segue che in concreto i primi due requisiti

dell'art. 674 cpv. 3 CC (mancata opposizione

tempestiva e costruttore in buona fede) sono dati.

c) Rimane

da verificare la terza condizione (“se le circostanze lo esigono”), valutandola

a cominciare dall'età delle aperture, ma tenendo conto anche della facilità nell'occluderle,

dell'uso che si è fatto della costruzione e del deprezzamento subìto dal fondo

serviente (I CCA, sentenza inc. 11.2014.75 del

6 ottobre 2016, consid. 5 con rimandi

a Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edi­zione,

pag. 139 n. 1655 e a Meier-Hayoz in:

Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 69 ad art. 674 CC). Nella

ponderazione dei contrapposti interessi il criterio della durata assume

particolare importanza, poiché secondo equità una situazione che è tale da

decenni e che le parti hanno trovato così com'è va lasciata – di regola – nello

stato in cui si trova (DTF 78 II 138 a metà). E nella fattispecie le tre

finestre esistono – si è visto – da almeno sessant'anni senza che nessuno

risulti avere chiesto di murarle fino al 2013, la posa dell'agrifoglio (intervenuta

solo nel 1988 da parte della precedente proprietaria della particella n. 86)

non potendo essere equiparata a una richiesta in tal senso.

Non

si disconosce che – come fa notare l'appellante principale – la chiusura delle

tre finestre non sarebbe onerosa né tecnicamente difficile. Non si deve trascurare

tuttavia che le aperture sono utili, se non necessarie, per assicurare luce e

aria al fabbricato agricolo, in specie per quanto riguarda il locale a

pianterreno, la cui salubrità non sarebbe altrimenti garantita. Secondo gli accertamenti del perito, la finestra del vano a

pianterreno “serve a smaltire l'umidità che può provenire dal sottosuolo e che

fa sì che il locale possa essere o meno utilizzato per depositarvi merce senza

che la stessa subisca gli effetti della presenza di elevata e costante umidità”

(referto, pag. 12, risposta D3). Che su un altro lato quel locale abbia una

seconda finestra poco giova (referto, loc. cit.). Si aggiunga che – come rammenta il Pretore (sentenza impugnata,

consid. 6.4) – la ridotta dimensione delle finestre dissuade dall'affacciarsi

(perizia, pag. 4) e limita quindi il disturbo. Né lo stabile in disuso può

essere adibito a scopi abitativi, il Tribunale cantonale amministrativo avendo

annullato la licen­za edilizia ottenuta l'8 aprile 2016 da AO 1 per il

cambiamento di destinazione (sopra, consid. 3).

Certo,

l'esistenza delle tre finestre comporta un deprezzamento della particella n. 86,

stimato dal perito in fr. 15 000.– circa

(referto, pag. 5). Ove si consideri tuttavia che senza le finestre litigiose la

particella n. 86 avrebbe un valore complessivo di circa fr. 290 000.– (referto, loc. cit.), la svalutazione

risulta per finire contenuta. E si tratta di un minor valore che l'appellante

principale è in diritto di vedersi rifondere a titolo di indennità per l'iscrizione

della servitù di apertura (sotto, consid. 10). Se ne conclude che, ponderata la

situazione nel suo insieme, la sentenza impugnata resiste alla critica: l'interesse

di AO 1 alla salubrità e all'integrità del fabbricato agricolo, altrimenti

privato di aria e luce necessari (soprattutto a pianterreno), prevale

sull'inconveniente che AP 1 è chiamata a sopportare in termini di riservatezza

per quanto concerne il giardino della sua particella n. 86, a maggior ragione

in un nucleo rurale. Anche al proposito l'appello principale è destinato perciò

all'insuccesso.

8. Relativamente alle

due portefinestre e al balcone esistenti nella facciata dello stabile in

proprietà di AP 1 (particella n. 86), il Pretore ha rilevato che le prime due

costituiscono vedute oblique per rapporto alla parete (perpendicolare) del

fabbricato agricolo, di modo che dovrebbero tenersi a 2.25 m da tale parete, mentre

il balcone dovrebbe rispettare finanche la distanza di 3 m, comportando esso

una veduta a prospetto verso il fabbricato agricolo. Dalla perizia – ha

continuato il Pretore – risulta che né le portefinestre né il balcone sono

conformi a simili esigenze. L'appellante principale obietta che le due

portefinestre rispettano la distanza obliqua di 2.25 m e che il balcone è a norma

del piano regolatore comunale. A torto quindi AO 1 pretenderebbe l'eliminazione

delle aperture e la demolizione del terrazzo.

a) L'art.

125 LAC stabilisce che finestre a prospetto verso un fondo altrui non possono

aprirsi se non alla distanza di 3 m verso un edificio preesistente con finestra

o apertura a prospetto. Tale distanza si riduce di un quarto, ovvero a 2.25 m,

ove

trattasi di veduta obliqua (art. 129 LAC). Essa si misura – come spiega il

Pretore (sentenza impugnata, consid. 3.2) – fra la spalletta della finestra più

vicina all'edificio altrui e il punto più

vicino di quello stesso edificio (Jacomella/Lucchini,

I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5ª edizione, pag. 99, figura

n. 19). In concreto la portafinestra del pianterreno risulta così a 142.5 cm

dal punto più vicino del fabbricato agricolo e la portafinestra del primo piano

a 186.5 cm (perizia, planimetrie inserite fra la pag. 13 e la pag. 14).

b) L'appellante

principale asserisce che nel suo stabile la portafinestra del pianterreno è in

realtà a 223 cm dal fabbricato agricolo e la portafinestra del primo piano a

253.7 cm, ma per sostenere una simile tesi essa misura la distanza non fra la

spalletta della portafine­stra più vicina al fabbricato agricolo e il punto più

vicino di quel­lo stesso fabbricato, bensì fra la spalletta della portafinestra

più vicina al fabbricato agricolo e la spalletta più vicina della finestra

esistente nel fabbricato stesso. Il che non è corretto. Eccepisce l'appellante

principale che il Pretore computa le distanze oblique come se si trattasse di

vedute laterali (sulla nozione: Jacomella/Lucchini,

op. cit., pag. 100, figura n. 20). Non è vero. Le vedute laterali si riducono

della metà in confronto alle vedute a prospetto (art. 129 LAC), non solo di un

quarto. Per il resto il modo di misurare la distanza è identico: dalla

spalletta della apertura più vicina al fabbricato altrui fino il punto più

vicino di quel­lo stesso fabbricato e non fino la spalletta più vicina dell'apertura

esistente nel fabbricato altrui. A ragione il Pretore ha concluso perciò che le

due portefinestre non rispettano le distan­ze minime degli art. 125 e 129 LAC.

c) Quanto

al balcone, esso comporta effettivamente due vedute: l'una a prospetto, verso

la parete del fabbricato agricolo,

e

l'altra obliqua, alla stessa stregua delle due portefinestre. La prima richiederebbe

effettivamente una distanza di 3 m (art.

125 LAC), la seconda di 2.25 m (art. 129 LAC). In realtà entrambe le

distanze sono di 128 cm (perizia, planimetria del primo piano inserita fra la

pag. 13 e la pag. 14). L'appellante principale obietta che, comunque sia, la

formazione del terrazzo è stata regolarmente autorizzata a suo tempo

dall'autorità amministrativa, come quella delle due portefinestre, e che tale

licenza edilizia è regolarmente passata in giudicato. Ciò non lascia più spazio

– essa soggiunge – a contestazioni civili, a ben vedere nemmeno per le

portefinestre, anche perché l'azione civile del­l'art. 679 CC è imprescrittibile,

ma la relativa pretesa sussiste soltanto “se all'atto dell'edificazione della

costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora

vigenti” (cpv. 2). La questione richiede in realtà una disamina più particolareggiata.

d) Gli

art. 125 segg. LAC disciplinano – come si è accennato – le distanze minime per

aprire finestre verso un fondo altrui. L'art. 102 LAC precisa tuttavia che tali

distanze sono applicabili solo fino al momento in cui non sarebbe entrata in

vigore una legge edilizia cantonale e l'art. 168 LAC ricorda – si tratta di una

riserva impropria, puramente dichiarativa – che “le disposizioni dei piani

regolatori e ogni altra disposizione di polizia edilizia sanitaria contenute

nei regolamenti locali, quelle delle leggi e regolamenti speciali sulle

foreste, sulle arginature e simili materie di pubblica utilità (art. 702

CC) prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato”. Se in merito alle

distanze minime per aprire finestre gli ordinamenti del diritto pubblico non

prescrivono altro, le regole del diritto privato continuano ad applicarsi. E non

come diritto pubblico sussidiario, ma proprio come norme del diritto privato cantonale,

sicché al proposito sussiste una giurisdizione civile cui può rivolgersi

chiunque abbia un interesse legittimo (sostanzialmente un interesse giuridico

nel senso dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF) a far rispettare tali disposizioni. Il diritto privato cantonale

rientra, in altri termini, nei “diritti dei

terzi” che la legge edilizia cantonale (RL 705.100) riserva nel

caso in cui l'autorità amministrativa rilasci un permesso di costruzione (art.

2 cpv. 3 LE). Sotto questo profilo le pretese fondate sul diritto privato

cantonale sono equiparate alle pretese fondate sul diritto privato federale,

in specie sui diritti di proprietà o sui diritti reali limitati che un vicino

può opporre al rilascio di un permesso di costruzione (RtiD I-2015 pag. 158 in

alto).

e) Qualora

sussistano invece disposizioni del diritto pubblico sulle distanze minime per aprire

finestre che deroghino alle norme sulle distanze previste dal diritto privato

cantonale, solo tali disposizioni sono applicabili. Ciò non significa che venga

meno del tutto la giurisdizione civile, poiché quelle disposizioni hanno –

almeno nel Cantone Ticino – carattere misto (“di doppia valenza”), essendo

destinate a salvaguardare tanto l'interesse pubblico (attraverso il rilascio

del permesso di costruzione) quanto l'interesse privato (in particolare dei

vicini). La giurisdizione amministrativa non esclude di conseguenza quella

civile (RtiD I-2015 pag. 163 a metà). Chiamato a statuire su un'azione

petitoria o possessoria in tema di distanze, nel Cantone Ticino il giudice

civile ap­plica nondimeno le norme dei piani regolatori e di altri ordinamenti

del diritto pubblico nello stesso modo e con gli stessi criteri cui fa capo

l'autorità amministrativa, non scostandosi senza particolari motivi di natura vicinale

da un'eventuale decisione di tale autorità, sempre che una siffatta decisione

esista (sentenza del Tribunale federale 5C.67/2001 del 4 aprile 2001,

consid. 3; cfr. in materia di piantagioni: RtiD I-2008 pag. 999 in basso

con richiami). Se già esiste, in effetti, una simile decisione vincola il

giudice civile per principio.

f) Dal

momento che il giudice civile non può scostarsi – di regola – da una decisione

amministrativa passata in giudicato, questa Camera ha già avuto modo di

rammentare che un permesso di costruzione passato in giudicato vincola – di regola

– il Pretore in materia di distanze se queste sono fissate in norme del piano

regolatore o di altri ordinamenti del diritto pubblico (sentenza inc.

11.1999.97 del 17 gennaio 2001, consid. 3 con rinvii). In tal caso la questione

delle distanze non può più essere ridiscussa in sede civile. Un'eccezione è

data unicamente nelle (rare) ipotesi in cui le disposizioni del diritto

pubblico si rivelino insufficienti per proteggere il vicino, in specie perché

la nuova costruzione o apertura, pur regolarmente autorizzata dall'autorità

amministrativa in virtù del diritto pubblico, imponga al vicino sacrifici tanto

gravi da risultare incompatibili con la garanzia minima assicurata dal diritto

privato federale (RtiD I-2015 pag. 169 seg. con riferimenti). Secondo giurisprudenza,

invero, gli art. 641 cpv. 2 e 679 cpv. 1 CC (contro le immissioni dirette il

primo, contro le immissioni indirette il secondo: Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,

pag. 254 n. 1896) assicurano al privato cittadino una garanzia minima contro

immissioni eccessive nell'ipotesi in cui le disposizioni sulle distanze

previste dal diritto pubblico non offrano una protezione sufficiente (tutela

degli “interessi vicinali”). Tale garanzia è data quand'anche le disposizioni

del diritto pubblico sulle distanze siano di per sé rispettate (RtiD I-2015

pag. 168 a metà).

g) Nella

fattispecie non risulta – né l'appellante principale assu­me – che il piano

regolatore dell'allora Comune di __________ applicabile al momento in cui sono

state eseguite le due portefinestre e il balcone nello stabile posto sulla

particella n. 86 contenesse, oltre a norme sulle distanze per fabbricare, norme

sulle distanze per aprire finestre e vedute. Dal fascicolo richiamato dal

Municipio di __________ inerente al rilascio della licenza edilizia comunale, intervenuta

il 1° giugno 1988, non si evince per altro nulla del genere. L'ottenimento del

permesso di costruzione non ha implicato così la verifica di norme di diritto

pubblico sulle distanze per aprire finestre e vedute da parte dell'autorità

amministrativa. Le regole del diritto privato cantonale (art. 125 segg.

LAC) sono continuate in tal modo ad applicarsi e con esse continua a sussistere

la giurisdizione civile (“diritti dei terzi”:

sopra, consid. d). L'asserto apodittico dell'appellante principale,

secondo cui il permes­so di costruzione rilasciato nel 1988 alla sua dante

causa (allora proprietaria della particella n. 86) non lascia più spazio a

contestazioni civili, è di conseguenza infondato.

h) L'appellante

principale si duole che AO 1 chieda la chiusura delle due portefinestre e la

rimozione del terrazzo a distanza di 26 anni, che la soppressione della

portafinestra a pianterreno le impedirebbe persino di entrare in casa, che la

controparte abusa in tal modo dei suoi diritti e che l'esito cui è giunto il

Pretore si risolve in una sentenza “sbilanciata”, la quale privilegia un vieto fabbricato

agricolo in disuso e penalizza gravemente la sua abitazione. La prima doglianza

cade nel vuoto, ove appe­na si consideri che la tutela giuridica del­l'art. 679

CC è per sua natura imprescrittibile, salvo abuso di diritto (RtiD II-2009 pag.

655 consid. 4 con rinvii). Non risulta tuttavia che la proprietaria della

particella n. 85 abbia mai dato a divedere per atti espliciti o concludenti di

rinunciare a far valere i suoi diritti oppure abbia destato legittimo affidamento

nel fatto che a tali diritti essa avrebbe rinunciato. Quanto al­l'impossibilità

di entrare in casa e alla pretesa iniquità della sentenza pretorile, a

prescindere dalla circostanza che l'abitazione dell'appellante

principale risulta disporre un ingresso anche sul lato opposto, l'interessata va

rimessa alle proprie responsabilità. Se non

intende promuovere a sua volta un'azione per ottenere – sulla base del­l'art.

674 cpv. 3 CC – una servitù di sporgenza e di apertura a carico della

particella n. 85 in modo da conservare le portefinestre e il balcone

(azione tuttora proponibile), essa non può seriamente lamentare una sentenza del

Pretore “sbilanciata”. Anche per quanto attiene al­l'edificio posto sulla

particella n. 86 la decisione impugnata risulta di conseguenza ineccepibile.

9. Per quel che è

dell'agrifoglio, il Pretore ha applicato l'art. 155 LAC, secondo cui piante di

alto fusto non fruttifere come l'ilex aquifolium non possono essere

messe a dimora né lasciate crescere a meno di 8 m da abitazioni, orti, giardini

e vigne, rispettivamente a meno di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi.

Piantato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta a ridosso

del fabbricato agricolo situato sulla particella n. 85, l'agrifoglio in

questione beneficerebbe invero del termine di tolleranza decennale previsto dal­l'art.

160 LAC. Se non che – ha continuato il primo giudice – la prescrizione

decennale non impedisce di chie­dere in virtù del­l'art. 679 cpv. 1 CC la

rimozione di una pianta all'origine di immissioni eccessive, compresa la

privazione di sole, luce e vista. Avendo il perito accertato nel caso specifico

che l'agrifoglio toglie al fabbricato agricolo aria e luce necessaria, e in

particolare priva la facciata di vento e sole, favorendo la formazione di muffe

e dilavamenti con probabili infiltrazioni e umidità interna, il Pretore ha definito

il disturbo non tollerabile, tenuto conto anche del fatto che con il tempo l'inco­modo

potrà solo peggiorare. Onde, in definitiva, l'ordine di rimozione (sentenza

impugnata, consid. 9).

a) A

parere dell'appellante principale AO 1 non può più esigere dopo un quarto di

secolo la rimozione dell'agrifoglio messo a dimora dalla precedente

proprietaria della particella n. 86 nel 1988. Essa adduce inoltre che il

Pretore ha annesso soverchia importanza alle immissioni negative descritte dal

perito e ha sottovalutato l'importanza della pianta per la riservatezza del suo

giardino. Al Pretore l'appellante principale rimprovera poi di avere disatteso

il principio della proporzionalità e di avere ordinato l'estirpazione

dell'agrifoglio quando sarebbero bastati provvedimenti meno incisivi, come la

sfrondatura o la potatura.

b) Nella

misura in cui invoca il termine decennale di tolleranza per piante a distanza

insufficiente dal confine, l'interessata non si confronta con la motivazione

del Pretore. Questi ha ritenuto che piante all'origine di immissioni eccessive

possano essere allontanate anche dopo il termine decen­nale dell'art. 160 LAC, gli

art. 679 cpv. 1 e 684 CC continuan­do a garantire una protezione minima del

diritto federale (DTF 126 III 459 consid. bb; I CCA, sentenza inc. 11.2010.143

del 6 agosto 2012 consid. 4), salvo che si tratti di piantagioni protette dal

diritto pubblico (DTF 132 III 6). Invano si cercherebbe di sapere perché tale

motivazione sarebbe criticabile. Circa le immissioni negative ricon­ducibili

all'agrifoglio, il perito ha accertato senza ambagi un disturbo “mediamente

importante”, soprattutto per il locale a pianterreno del fabbricato agricolo, quello

che per la salubrità ha più bisogno di aria e luce, ma anche per la facciata

dell'edificio, a rischio di “muffe e dilavamenti” (referto, pag. 12 seg.). Simili

incomo­di eccedono manifestamente – come reputa il Pretore – i limiti delle

immissioni usuali in materia di vicinato (Steinauer,

op. cit., pag. 215 n. 1823). Tanto più che contrarie agli art. 679

cpv. 1 e 684 CC non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì

tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4

con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2007.130 dell'11 ottobre 2011 consid. 4).

c) Secondo

l'appellante principale l'estirpazione dell'agrifoglio è un provvedimento

sproporzionato, poiché nella fattispecie sarebbe bastato ordinare la

sfrondatura o la potatura. L'assunto è contraddittorio, se appena si considera

che nel 1988 la allora proprietaria della particella n. 86 aveva messo a dimora

la pianta contro la facciata dello stabile per garantire intimità e riservatezza

al proprio giardino. Sfrondare o potare l'agrifoglio vanificherebbe l'unico

scopo per cui esso è stato piantato, senza che ciò garantisca sufficiente aria

e luce al fabbricato agricolo. Onde la sostanziale inutilità del provvedimento.

Che poi il fabbricato soffra di umidità anche per altre cause – come opina

l'appellante principale – nulla toglie alle immissioni eccessive della pianta. Quanto

infine all'inconveniente che AP 1 è chiamata a sopportare in termini di

riservatezza per quanto concerne il giardino della sua particella n. 86, già si

è detto che la salubrità e l'integrità del fabbricato agricolo, altrimenti

privato di aria e luce necessarie, prevalgono su tale incomodo, a maggior

ragione in un nucleo rurale (sopra, consid. 7c). Anche per quanto attiene

all'agrifoglio, la sentenza impugnata merita conferma. L'appello principale

vede così la sua sorte segnata.

Considerandi

II. Sull'appello

incidentale

10.

L'appellante

incidentale contesta l'indennità di fr. 23 000.–

che il Pretore ha posto a suo carico per l'ottenimento della servitù di

apertura. Sostiene, in sintesi, che quando AP 1 ha acquistato la particella n.

86.

le tre finestre del fabbricato agricolo già esistevano e che quindi il

prezzo da lei pagato teneva già conto delle aperture a confine, sicché la

concessione della servitù non giustifica il versamento di indennità, se non

quella di fr. 100.– da lei offerta. Al Pretore l'appellante incidentale

rimprovera inoltre di avere deter­minato l'indennità dovuta a AP 1 partendo dal

presupposto che il fabbricato agricolo a confine sarebbe stato adibito a casa

d'abitazione, mentre a quel tempo il rilascio del permesso di costruzione era

ancora ipotetico e sub iudice davanti al Tribunale cantonale

amministrativo.

a) Il

Pretore ha fissato l'indennità compensativa del deprezzamento subìto dalla particella n. 86 in seguito all'iscrizione

della servitù, attenendosi alle risultanze della perizia giudiziaria, in fr. 15 000.–

(referto, pag. 5), più fr. 8000.– ad avvenuta ristrutturazione del

fabbricato agricolo in disuso (referto, pag. 6 in fondo). Egli ha ritenuto che,

nonostante le critiche di AO 1, le conclusioni peritali “appaiono convincenti, chiare e motivate, per modo che nulla

giustifica di scostarsi dalle medesime” (sentenza impugnata, consid. 7.2).

b) L'“equa

indennità” evocata dall'art. 674 cpv. 3 CC (sopra, consid. 7a) corrisponde in

concreto al minor valore venale cagionato al fondo serviente dall'iscrizione

della servitù di apertura relativa alle tre finestre. Per definire l'entità di simile

deprezza­mento si può far capo analogicamente ai principi del diritto

espropriativo (Marchand, op. cit.,

n. 29 e 30 ad art. 674 CC), fermo restando che i contrapposti interessi

delle parti vanno ponderati secondo equità (Rey/Strebel

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 16 ad art. 674).

c) L'opinione

dell'appellante incidentale, secondo cui nessuna indennità è dovuta alla

proprietaria del fondo serviente perché al momento in cui questa ha comperato

il fondo le tre finestre già esistevano non può essere condivisa. Che il prez­zo

di acquisto pagato da AP 1 nell'agosto del 2010 tenesse già conto del minor

valore arrecato alla particella n. 86 dalle aperture esistenti nel fabbricato agricolo

è una congettura senza riscontro agli atti. Tanto meno verosimile ove si

consideri che l'interessata ha promosso l'attuale causa, convinta di poter

esigere la chiusura di quelle finestre a distanza insufficiente dal confine. Ed

essa avrebbe fors'anche ottenuto causa vinta se AO 1 non si fosse valsa dell'art.

674.

cpv. 3 CC, postulando l'attribuzione della servitù di apertura. Nella

misura in cui contesta l'attribuzione di un inden­nizzo a AP 1 per l'iscrizione

della servitù, l'appello incidentale si dimostra pertanto infondato.

d) Diversa

è la situazione per quanto si riferisce all'ammontare dell'indennità, che il

Pretore ha fissato prevedendo l'imminente ristrutturazione del fabbricato

agricolo. “Non si può (…) non tenere conto” – ha scritto il primo giudice –

“che la situazione attuale dell'edificio sito sul fondo della convenuta subirà

con ogni verosimiglianza a breve un mutamento, la stessa avendo già ottenuto in

prima istanza la necessaria licenza edilizia per una trasformazione in edificio

abitativo”. “Ciò comporterà un aumento del deprezzamento del fondo dell'attrice

di ulteriori fr. 8000.–” (sentenza impugnata, consid. 7.1). Sta di fatto che la

previsione del Pretore non si è avverata, giacché in pendenza di appello il

Tribunale cantonale amministrativo, ravvisando un indebito cambiamento di

destinazione del fabbricato agricolo, ha annullato la licenza edilizia

confermata dal Consiglio di Stato (sopra, consid. 3). L'edificio posto sulla

particella n. 85 non può di conseguenza essere trasformato in casa d'abitazione

e il maggior deprezzamento stimato dal perito si rivela senza oggetto. Stando agli

stessi accertamenti peritali, l'indennità spettante alla proprietaria della

particella n. 86 non eccede per finire fr. 15 000.–.

e) È

vero che, come si è accennato dianzi, l'indennità

dovuta al proprietario del fondo serviente giusta l'art. 674 cpv. 3 CC deve

rispondere anche a criteri di equità (art. 4 CC), nel senso che tale indennità va

ponderata anche in funzione dei contrapposti interessi delle parti.

L'appellante incidentale non pretende tuttavia che l'importo di fr. 15 000.– stimato dal perito nella fattispecie vada ridotto equitativamente per

ragioni precipue legate alla peculiare situazione dell'una o dell'altra parte. Quanto

all'importo di fr. 15 000.– come tale, il perito ha

spiegato ch'esso corrisponde al 5% (arrotondato) del valore venale attribuito

alla particella n. 86 (delucidazione scritta del marzo 2018, pag. 2 in fondo). AO

1.

non muove contestazioni al proposito, né tanto meno assevera che la cifra

stimata dal perito non sia attendibile. Ne segue che in ultima analisi l'appello

incidentale va accolto nella misura in cui comporta la riduzione a fr. 15 000.– del­l'indennità dovuta per l'iscrizione della servitù di apertura,

mentre va respinto per il resto.

III. Sulle spese processuali

e le ripetibili

11.

Le spese dell'appello

principale seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte,

che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata

indennità per ripetibili. Le spese dell'appello incidentale vanno invece suddivise

tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). AO 1 ottiene la riduzione dell'indennità

dovuta per l'ottenimento della servitù da fr. 23 000.–

a fr. 15 000.–, ma non a fr. 100.–

come essa chiedeva. Si giustifica così di addebitarle due terzi degli oneri

processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per

ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid.

3b). L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, per converso,

sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può

rimanere invariato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), solo l'azione riconvenzionale raggiunge la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF. Qualora pretese di una domanda principale e pretese di una domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, nondimeno, tale valore è reputato raggiunto anche per l'altra

domanda se il ricorso verte su entrambe le domande (art. 53 cpv. 2 LTF).

Ove in ogni modo la domanda riconvenzionale comprenda più pretese, come nel

caso specifico, la domanda che non raggiunge il valore litigioso può essere

impugnata soltanto se è impugnata anche la corrispondente pretesa della domanda

riconvenzionale (Frésard in:

Commentaire de la LTF, 2ª edizione, n. 17 ad art. 53).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello principale è respinto.

2. Le

spese di tale appello, di fr. 1800.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 2500.– per ripetibili.

3. L'appello

incidentale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.1 della sentenza

impugnata è così riformato:

È accordata una servitù di apertura a carico della

particella n. 86 RFD di __________, sezione di __________, per le tre finestre

esistenti nella parete sud dello stabile posto sulla particella n. 85 RFD di __________,

sezione di __________, previo versamento a AP 1 di fr. 15 000.– a titolo

di indennità. Una volta passata in giudicato, la presente sentenza costituirà

un valido titolo esecutivo per ottenere l'iscrizione della servitù nel registro

fondiario. Le spese di tale iscrizione sono a carico di AO 1.

4. Le

spese dell'appello incidentale, di fr. 900.–, da anticipare dal­l'appellante

incidentale, sono poste per due terzi a carico della

medesima e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante incidentale

rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

5. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).