11.2018.99
Modifica del contributo alimentare per un figlio fissato in una convenzione di mantenimento e autorizzazione al trasferimento del figlio all'estero
23 maggio 2019Italiano69 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2018.99
11.2018.100
11.2018.101
Lugano
23 maggio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2017.5 (filiazione:
modifica del contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con petizione del
24 gennaio 2017 da
AP 1
(rappresentata dalla madre AP 1 ,
e patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
nell'ambito
della quale il Pretore aggiunto ha avocato a sé la competenza (art. 298d
cpv. 3 CC) per statuire anche su un'istanza del 22 marzo 2016 promossa da AO 1
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv.
PA 1 ),
davanti all'Autorità
regionale di protezione 10 per ottenere la custodia della figlia, come pure su
una conseguente istanza del 22 aprile 2016 presentata da AP 1 contro AO 1 per ottenere
il trasferimento della figlia AP 2 in Olanda;
giudicando sull'appello
dell'11 settembre 2018 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 2 agosto 2018 (inc. 11.2018.99) e sulla contestuale richiesta
di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.100),
come pure sull'appello
del 14 settembre 2018 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc.
11.2018.101);
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 aprile 2009 AP 1
(1987) ha dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata riconosciuta da AO 1
(1985). A quel tempo i genitori vivevano insieme a __________. Il
17 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 12 ha approvato una
convenzione del 17 luglio 2009 in cui AO 1 riconosceva l'autorità parentale
esclusiva di AP 1 sulla figlia e si impegnava a versare un contributo alimentare
per AP 2 di fr. 700.– mensili dalla
nascita fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione
adeguata, assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva nondimeno
che l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza
dei genitori”. La vita in comune di questi ultimi è cessata nell'autunno del
2009, quando AO 1 si è trasferito dai suoi genitori a __________. Senza formazione
specifica, AP 1 non esercita alcuna attività lucrativa. AO 1 ha lavorato fino
al maggio del 2017 per la T__________ Sagl __________ di __________. Dal
settembre del 2017 egli è segretario amministrativo a tempo pieno della G__________
Sagl di __________, ditta di famiglia diretta dal padre.
B. L'Autorità regionale
di protezione 10 ha accolto il 26 giugno 2015 una richiesta di AO 1 volta a
ottenere l'autorità parentale congiunta su AP 2, confermando per il resto l'affidamento
della figlia alla madre. Il 22 marzo 2016 AO 1 si è rivolto di nuovo alla
medesima autorità per vedersi attribuire anche la custodia della figlia. AP 1
si è opposta il 22 aprile 2016 alla richiesta e ha instato per essere autorizzata
a trasferirsi con la figlia ad __________, dal suo nuovo compagno. Esperita l'istruttoria,
il 10 agosto 2016 l'Autorità regionale di protezione 10 non ha autorizzato il
trasferimento di AP 2 in Olanda. Adita su reclamo della madre, la Camera di
protezione del Tribunale d'appello ha
annullato il 21 dicembre 2016 tale decisione e ha rinviato la causa all'autorità
regionale per nuovo giudizio (inc. 9.2016.169). Nell'attesa di conoscere
l'esito di tale procedura le parti si sono intese per sospendere la decisione
circa l'affidamento della figlia al padre. Il 16 dicembre 2016 l'Autorità regionale
di protezione ha fissato il diritto di visita paterno in un fine settimana ogni
quindici giorni (dal venerdì al termine delle lezioni fino al lunedì mattina)
e in un pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle 19.00, con
estensione durante le vacanze scolastiche al giovedì alle ore 9.00).
C. Nel frattempo, il 10
ottobre 2016, AP 2, rappresentata dalla madre, si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città per ottenere un “adeguato aumento” del
contributo alimentare. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Segretario assessore le ha rilasciato il 22 novembre 2016 l'autorizzazione ad
agire (inc. CM.2016.108). Con petizione del 24 gennaio 2017, sempre
rappresentata dalla madre, AP 2 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore,
postulando – previa concessione del gratuito patrocinio – un aumento del
contributo alimentare fissato nella convenzione di mantenimento approvata il 17
agosto 2009 dalla Commissione tutoria regionale a fr. 1576.– mensili (dall'avvio
della procedura fino al 12° compleanno) e a fr. 1787.– mensili indicizzati (fino
alla maggiore età o fino al termine del percorso formativo), assegni familiari
non compresi, come pure l'addebito al convenuto, per due terzi, delle spese
straordinarie di mantenimento preventivamente concordate. Identiche richieste
essa ha avanzato già in via cautelare. In un suo memoriale del 16 febbraio 2017
AO 1 ha proposto di respingere la petizione e di sospendere la procedura nell'attesa
di una decisione sull'affidamento della figlia.
D. Con ordinanza del 24
marzo 2017 il Pretore aggiunto ha avocato a sé, in virtù dell'art. 298d
cpv. 3 CC, la competenza per statuire su tutte le questioni concernenti AP 2 e
ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di protezione
10. L'indomani AP 1 ha contratto matrimonio con __________ v__________ G__________
ad __________. All'udienza del 7 aprile 2017, indetta per la discussione
cautelare, il Pretore aggiunto ha assegnato alle parti un termine fino al 5
maggio 2017 per esprimersi su tutte le questioni aperte (affidamento di AP 2,
consenso al suo trasferimento, contributo alimentare, relazioni personali,
nomina di un curatore di rappresentanza). In quella occasione le parti si sono
anche intese per far esperire una perizia sulle loro capacità genitoriali e
sulle modalità di esercizio del diritto di visita, previo ascolto della figlia.
E. Esprimendosi il 5
maggio 2017 sui punti controversi, AP 1 e AP 2 (che il Pretore aggiunto ha
indicato quali attrici per l'insieme delle richieste: ordinanza del 16 giugno
2017, pag. 2) hanno adeguato la pretesa alimentare per AP 2 a fr. 1611.–
mensili (dall'avvio della procedura fino al 12° compleanno) e a fr. 1820.–
mensili in seguito, hanno postulato l'autorizzazione al trasferimento di AP 2 in
Olanda, come pure l'affidamento di quest'ultima alla madre con esercizio
esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno).
Esse si sono rimesse invece al giudizio del Pretore quanto all'opportunità di nominare un curatore di rappresentanza e hanno
instato per l'estensione del gratuito patrocinio in favore della madre.
Esse hanno chiesto inoltre, in via cautelare, di regolare le vacanze
scolastiche estive. Nel suo allegato di quello stesso giorno AO 1 si è opposto
al trasferimento di AP 2 in Olanda e ha rivendicato l'affidamento della minore
(riservando il diritto di visita materno), come pure un imprecisato contributo
alimentare per lei a carico della madre.
F. Nell'ambito dell'istruttoria
il dott. __________ D__________ ha valutato il 24 luglio 2017 le capacità
genitoriali di AO 1 e AP 1. L'assunzione delle prove è terminata il 15 maggio
2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel loro memoriale del 25 maggio 2018 le attrici hanno sostanzialmente
ribadito la loro posizione, sollecitando inoltre l'esecuzione anticipata della
decisione. Nel suo allegato del 30 maggio 2018 AO 1 ha mantenuto il proprio
punto di vista.
G. Statuendo il 2 agosto
2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e la
petizione di AP 2, nel senso che ha aumentato a fr. 1225.– mensili dal 1°
gennaio 2017 all'aprile del 2021 e a fr. 1350.– mensili fino alla maggiore età
o al termine di una formazione appropriata della figlia il contributo alimentare
indicizzato per AP 2 (assegno familiare non compreso), pur lasciando scoperto per
fr. 175.– mensili il fabbisogno in denaro di lei dopo il 12° compleanno. Egli
ha respinto invece le istanze di AP 1 e AO 1, nel senso che non ha autorizzato
il trasferimento di AP 2 in Olanda e ha confermato l'affidamento della figlia alla
madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, come pure le relazioni
personali con il padre stabilite il 16 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di
protezione 10 (sopra, lett. B). Egli ha ordinato altresì una curatela educativa
in favore della minore. Accordato alle attrici il beneficio del gratuito
patrocinio, il Pretore aggiunto ha posto le spese processuali di fr. 11 355.– per un terzo a carico del convenuto e per
il resto a carico di AP 1 e AP 2, tenute a rifondere a AO 1 fr. 1500.– per
ripetibili ridotte.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello dell'11
settembre 2018 per ottenere che – conferito loro il gratuito patrocinio anche in
questa sede – l'autorità parentale sia attribuita in via esclusiva alla madre
con la possibilità per quest'ultima di disporre autonomamente il trasferimento
di AP 2 in Olanda, subordinatamente per far autorizzare il trasferimento di AP
2 in virtù dell'art. 301a cpv. 2 lett. a CC. In tale prospettiva esse
chiedono di fissare le relazioni personali con il padre in un fine settimana ogni
mese, in quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, in una
settimana durante le vacanze autunnali olandesi, in “quanti più giorni di
vacanza possibili ad anni alterni a Natale/Pasqua” e in una settimana durante
le vacanze di primavera. Oltre a ciò, esse instano perché il contributo
alimentare per AP 2 sia portato a fr. 3130.– mensili dal 1° gennaio 2017
al 12° compleanno e a fr. 3430.– mensili in seguito, assegni familiari non
compresi. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2018 AO 1 propone di respingere
l'appello.
Fatti
I. Il 14 settembre
2018 AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore aggiunto, postulando
l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita materno da stabilire
in accordo con il curatore educativo) con esercizio congiunto dell'autorità
parentale o, in subordine, la custodia alternata della figlia con delega al curatore
educativo per stabilire i tempi di permanenza di AP 2 dall'uno o dall'altro
genitore, tenuto conto degli interessi e degli impegni di questi ultimi. Nelle
loro osservazioni del
25 ottobre 2018 le attrici propongono di respingere l'appello avversario e instano
di nuovo per il beneficio del gratuito patrocinio.
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame
sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le sentenze relative ad azioni di modifica del contributo
alimentare, dell'autorità parentale e delle altre questioni riguardanti i figli
emanate – per attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC) – dai
Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata (art. 295 CPC)
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale riserva non si
pone, contesi essendo anche l'autorità parentale e l'affidamento della figlia,
impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività dei
ricorsi, la decisione impugnata è pervenuta alle patrocinatrici delle parti il
3.
agosto 2018. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 16
agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ed è scaduto il 14 settembre
2017.
Introdotti l'11 e il 14 settembre 2017 (ultimo giorno utile), i rimedi
giuridici in esame sono pertanto ricevibili.
3.
La
legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di
contributi alimentari per un figlio compete, a scelta, sia al detentore dell'autorità
parentale – o al genitore affidatario in caso di autorità parentale
congiunta (Bachofner/Pesenti,
Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016
pag. 620) – sia al figlio minorenne,
indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori
sposati o non sposati (DTF 136 III 365; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2014.84
del 3 agosto 2016, consid. 3). Nulla ostava di conseguenza a che la
minorenne AP 2 convenisse in giudizio il padre. Per quanto riguarda invece la
modifica degli altri aspetti inerenti al figlio (autorità parentale, affidamento,
relazioni personali, consenso al trasferimento all'estero), la legittimazione (attiva
e passiva) compete ai soli genitori (Senn,
Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und
des Kindesunterhaltsrechts, in: FamPra.ch 2017 pag. 983). Ciò nonostante,
in esito all'attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC) in
concreto il Pretore aggiunto ha riunito madre e figlia nel ruolo di attrici per
l'insieme delle procedure. Tale assimilazione non cagiona tuttavia alcun
pregiudizio. Non soccorre dunque procedere a distinzioni nell'ambito della
presente decisione.
4.
Al
proprio appello le attrici accludono un messaggio di posta elettronica del 31
agosto 2018 in cui la terapista di AP 2, dott. __________ P__________,
propone alla madre un appuntamento per il 13 settembre 2018 (doc. TT). Con le
osservazioni all'appello di AO 1 esse esibiscono inoltre i conteggi aggiornati
relativi al carico ipotecario dell'abitazione di __________ v__________ G__________
in Olanda e al di lui stipendio (doc. UU – XX). Applicandosi nella fattispecie
il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i nuovi documenti sono ammissibili
senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349).
Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi esaminati ai fini
del giudizio.
I. Sull'appello di AO 1
5.
Il padre chiede l'affidamento
esclusivo o in subordine alternato di AP 2, oltre alla soppressione o al
dimezzamento del contributo alimentare per la figlia ove l'assetto sulla
custodia fosse modificato nel senso da lui auspicato. La questione della
custodia essendo di rilievo – per quanto si vedrà in appresso (consid. 19
segg.) – anche per l'autorizzazione al trasferimento di AP 2 in Olanda,
conviene trattare prioritariamente l'appello di lui.
6.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che, su istanza di un genitore, del
figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori o il giudice (in virtù
della competenza conferitagli dall'art. 298d cpv. 3 CC) modifica l'attribuzione
dell'autorità parentale se fatti nuovi
importanti esigono ciò per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1
CC). L'intervento può limitarsi anche a disciplinare la custodia, le relazioni
personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (art.
298d cpv. 2 CC). Ogni modifica della custodia – ha precisato il primo
giudice – presuppone, oltre al verificarsi di circostanze nuove e importanti,
che il cambiamento risulti imprescindibile nell'interesse del minore. Una
modifica entra pertanto in linea di conto soltanto se il mantenimento dell'assetto
attuale minaccia seriamente il bene del figlio e appare più nocivo del
cambiamento di regolamentazione e della perdita di continuità nell'educazione e
nelle condizioni di vita che ne seguono. Il desiderio espresso dal figlio di
vivere con l'uno o con l'altro genitore – ha proseguito il primo giudice – va
preso in considerazione quando si tratta della ferma volontà di un minore che
ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permette di
elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per
formarsi un'opinione propria e duratura. Prima di allora (fra i 6 e gli 11
anni) l'audizione del figlio fornisce invece una fonte d'informazione supplementare
per accertare la fattispecie. Ciò posto, sulla scorta delle conclusioni
peritali del dott. __________ D__________, il quale ha consigliato di “preservare
il rapporto genitore-figlia” esistente, come pure dell'ascolto di AP 2, la
quale ha manifestato il desiderio di restare con la madre e di non trasferirsi
in Olanda, il Pretore aggiunto ha ritenuto più opportuno, per il benessere
della minore, mantenere l'assetto attuale, anche perché dall'allestimento della
perizia
(il 24 luglio 2017) non erano emersi elementi nuovi che inducessero a
concludere diversamente.
7.
L'appellante fa
valere anzitutto che la decisione di affidare AP 2 alla madre lascia la figlia
in una situazione di incertezza circa il suo futuro (in Ticino o altrove), ciò
che invece un affidamento a lui scongiurerebbe. Senza dimenticare che la madre deve
dividere il suo tempo tra la figlia e il marito in Olanda, con tutte le difficoltà
pratiche che ne derivano. AO 1 manifesta la sua preoccupazione qualora
dovessero sorgere problemi di stabilità tra AP 1 e il marito. Rimprovera al
primo giudice di avere trascurato di esaminare quale fosse la soluzione
migliore e di non avere tenuto conto del diritto paritario di ciascun genitore
di condividere la quotidianità con la figlia a garanzia del suo benessere.
Ora, per tacere del fatto
che il dott. __________ D__________ ha consigliato – come detto – di “preservare
il rapporto genitore-figlia” esistente e ha riferito della volontà di AP 2,
seppur da prendere con le dovute cautele in ragione della sua età, di restare
con la madre, l'appellante non invoca motivi che inducano a riscontrare nell'assetto
attuale una seria minaccia per il bene della minore, al punto da imporre una
modifica della custodia parentale. Il proposito della madre di trasferirsi all'estero
con la figlia (e l'incertezza legata alla concretazione di tale progetto) costituisce
invero un fatto nuovo importante, ma non ancora una minaccia per il bene della
figlia. Se così fosse, nessun trasferimento all'estero sarebbe più possibile, il
che snaturerebbe la volontà del legislatore e renderebbe illusoria l'applicazione
dell'art. 301a cpv. 2 CC (di cui si dirà in appresso: consid. 19 segg.).
Riguardo al timore che AP 1 debba ripartire il suo tempo tra la figlia e il marito
in Olanda, lasciando così intendere che non sarebbe in grado di accudire
pienamente a AP 2, esso è infondato. Dall'istruttoria è emerso che gli spostamenti
ad __________ della madre avvengono nei fine settimana in cui il padre esercita
il diritto di visita, mentre negli altri periodi è piuttosto __________ v__________
G__________ che raggiunge il Ticino (verbali del 4 ottobre 2017 pag. 3, e del
28.
marzo 2018, pag. 7). Quanto alla preoccupazione legata a eventuali problemi
di stabilità coniugale, l'appellante prospetta un argomento meramente ipotetico
sul quale sarebbe prematuro esprimersi.
8.
L'appellante si
duole che la decisione del Pretore aggiunto si basi per l'essenziale su una
perizia sulle capacità genitoriali di oltre un anno fa, rilevando che nel
frattempo sono stati accertati per mezzo di prove e ragionamenti logici ulteriori
fatti e avvenimenti. Quali siano tali fatti, prove e ragionamenti logici tuttavia
l'appellante non spiega, trascurando che il principio inquisitorio illimitato preposto
al diritto di filiazione non solleva le parti dalle loro responsabilità
processuali né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni
loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid. 4.3.1). A parte ciò,
su questo punto l'appello si esaurisce in una recriminazione, il convenuto non
traendo alcuna conseguenza dalla sua doglianza. Al riguardo non soccorre dunque
diffondersi oltre.
9.
Assevera l'appellante
che la sua richiesta di affidamento pende da ormai da sette anni, periodo nel
quale si sarebbero ciclicamente presentati problemi che solo il suo costante sostegno
avrebbe permesso di contenere entro limiti accettabili, impedendo che lo
sviluppo di AP 2 ne risentisse in modo ancor più significativo. Considerata la logorante
insistenza della madre nel perseguire il progetto di trasferimento nei Paesi
Bassi, di cui la figlia sente parlare dal 2016 e che le impedisce di porre
radici solide e stabili “in ottica di una progettualità futura”, egli ritiene
improponibile la situazione attuale, poiché non compatibile con uno sviluppo
sereno e armonioso, come attestano le varie prove raccolte.
A prescindere dal fatto
che in concreto la domanda di affidamento non pende da sette anni, l'Autorità
regionale di protezione 10 avendo respinto una relativa domanda di AO 1 il
26.
giugno 2015 (sopra, lett. B), l'appellante si vale, una volta di più, di argomenti
meramente generici. Non basta rinviare vagamente alle risultanze istruttorie
per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello, non spettando a questa
Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di
illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). Per il resto, sarà anche vero che l'incertezza
circa il trasferimento di AP 2 in Olanda si protrae dal 2016 e sia divenuta per
lei logorante. Tale situazione si riconduce nondimeno all'azione giudiziaria
che oppone i due genitori e non può ascriversi alla responsabilità esclusiva
dell'uno o dell'altro. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
10.
L'appellante mette in
dubbio la volontà di AP 2 espressa in occasione dell'ascolto da parte del dott.
__________ D__________, affermando che il pensiero della figlia è stato condizionato
dalla presenza della madre, la quale l'ha accompagnata dal perito. “Se del caso”
– egli prosegue – la volontà della figlia e la valutazione della terapista
dott. __________ P__________ andrebbero aggiornate. Neppure l'appellante
pretende tuttavia che la figlia sarebbe stata ascoltata – e non solo
accompagnata – dal perito in presenza della madre. Il referto precisa inoltre che
AP 2 è stata sentita una volta individualmente, mentre in altre due occasioni
insieme con la madre (una volta) e con il padre (un'altra volta; rapporto del
24.
luglio 2017, pag. 1). Già per questo motivo la censura manca di consistenza.
Comunque sia, la volontà di AP 2 è stata considerata dal Pretore aggiunto, vista
l'età di lei, quale “fonte d'informazione supplementare per stabilire la
fattispecie” e non come elemento decisivo. Per il resto AO 1 non formula una
chiara richiesta di risentire la figlia e la terapista, né si scorgerebbe l'utilità
di una nuova audizione, non essendo invocati nuovi sviluppi che potrebbero
giustificare una simile domanda.
11.
Il convenuto fa valere
che la figlia vorrebbe trascorrere settimane alterne con i genitori. Affidandogli
AP 2, egli potrebbe gestire in modo appropriato tutte le questioni amministrative,
evitando le difficoltà culminate in passato “in curatele amministrative,
precetti esecutivi per la mensa scolastica (…) unitamente all'assicurazione
responsabilità civile, mancati pagamenti di premi di cassa malati ecc.”. Si
tratta nondimeno di allegazioni contestate, che non trovano riscontro agli atti
(compresa la asserita volontà di trascorrere settimane alterne con i genitori) e
che rimangono una volta ancora generiche. Il principio inquisitorio illimitato
non esonera dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza dei
genitori e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Che poi esigenze
amministrative legittimino una misura tanto incisiva e grave come la modifica
della custodia parentale è quanto meno dubbio. Anche in proposito l'appello non
è destinato perciò a miglior sorte.
12.
A sostegno della sua
richiesta l'appellante invoca la stabilità e la durevolezza della sua
situazione logistica e lavorativa dall'agosto del 2017 in poi, che gli
permetterebbe di prendersi cura della figlia senza l'aiuto di terzi. Foss'anche
vero quanto egli assume, il convenuto trascura tuttavia che la questione
decisiva ai fini del giudizio è quella di sapere se il mantenimento dell'assetto
attuale pregiudichi seriamente il bene di AP 2 e imponga una modifica nella
custodia parentale. Per ammettere ciò non basta valersi di una consolidata
situazione logistica e lavorativa. Anche al proposito la sentenza impugnata
resiste quindi alla critica.
13.
A parere dell'appellante,
quand'anche il motivo della partenza di AP 1 per i Paesi Bassi fosse il
matrimonio con __________ v__________ G__________, le nozze sarebbero state
celebrate per facilitare l'allontanamento della figlia da lui, ciò che AP 1 avrebbe
lasciato intravedere già da tempo. Se non che, l'asserto si fonda una volta di
più su congetture. L'interessato trascura inoltre che il trasferimento di un
figlio è suscettivo di giustificare un'eventuale modifica della custodia solo
se interviene in maniera abusiva, ovvero in difetto di motivi plausibili e al solo
scopo di ostacolare le relazioni del figlio con l'altro genitore (DTF 142 III
495.
consid. 2.7), ciò che nella fattispecie egli neppure sostiene. Né si
ravvisano elementi che depongano per un matrimonio fittizio o di comodo della
madre. Tanto meno la deposizione di __________ B__________, ex docente di
scuola dell'infanzia, cui AP 1 avrebbe semplicemente confidato di avere già
cambiato domicilio una volta per le pressioni subìte dall'appellante. Anche al
riguardo l'appello denota così la sua inconsistenza.
14.
Per AO 1 il fascicolo
processuale dimostra ch'egli si è sempre occupato almeno a metà tempo della
figlia, intervenendo anche in situazioni di emergenza dovute a scelte della
madre. Essendo sempre stato presente nella vita di AP 2, egli chiede di
ripristinare “quella che è stata la situazione di sempre”. Quali atti
conforterebbero tuttavia la sua tesi l'appellante non spiega, sicché al proposito
l'appello si dimostra d'acchito irricevibile. A parte ciò, per ripristinare l'asserita
situazione preesistente, l'interessato avrebbe dovuto illustrare perché la
regolamentazione attuale della custodia parentale costituisce una seria
minaccia per AP 2, ciò che il convenuto non spiega. Poco importa di conseguenza
il richiamo alla possibilità, introdotta dalla novella legislativa in vigore
dal 1° gennaio 2017, di disporre una custodia alternata
(art. 298b cpv. 3ter CC)
e alla giurisprudenza in materia, non trattandosi in concreto di valutare l'affidamento
della figlia per la prima volta, bensì di esaminare se ricorrano i presupposti
per una modifica della situazione a norma dell'art. 298d cpv. 3 CC. L'appello
essendo destinato all'insuccesso sul punto principale, non v'è ragione di
statuire sulla soppressione o riduzione del contributo di mantenimento che l'appellante
avanza nell'ipotesi – divenuta priva d'oggetto – in cui ottenesse l'affidamento
esclusivo o alternato di AP 2. Ne discende che in definitiva l'appello di AO 1 non
può trovare accoglimento. Quanto al problema di sapere se il trasferimento nei
Paesi Bassi sia suscettibile di ledere il bene della figlia, la questione sarà
esaminata vagliando l'appello di AP 1 e della stessa AP 2 (consid. 19 segg.).
II. Sull'appello di AP 1 e AP
2.
Nomina di un curatore
di rappresentanza
15.
Le appellanti si
dolgono in primo luogo che a AP 2 non sia stato nominato un curatore di
rappresentanza a mente dell'art. 299 CPC, quantunque ciò si imponesse nella
fattispecie e fosse stato chiesto all'Autorità regionale di protezione, come
pure al Pretore aggiunto. Esse ricordano che la designazione di un curatore di
rappresentanza si impone in particolare ove i genitori propongano conclusioni
divergenti in merito all'autorità parentale, alla custodia o ad altre questioni
importanti inerenti alle relazioni personali e al contributo di mantenimento.
Non avendo il primo giudice dato seguito alla richiesta, esse lamentano un
grave vizio procedurale che chiedono di sanare.
Ora, non si disconosce che
nel memoriale del 5 maggio 2017 le attrici avevano avanzato una richiesta in
tal senso, ma per finire si erano rimesse al “prudente giudizio del Pretore” e non
avevano più rinnovato la domanda alla chiusura dell'istruttoria (memoriale
conclusivo del 25 maggio 2018, pag. 22 seg.). Perché il primo giudice avrebbe
dovuto intervenire d'ufficio (art. 296 CPC) e ordinare un provvedimento che non
era più stato sollecitato, esse non spiegano. Né è dato a divedere quali
ragioni imponessero un intervento del genere dopo che la causa era stata ampiamente
istruita e la figlia sottoposta a perizia. A parte ciò, la designazione di un
curatore di rappresentanza non figura tra
le richieste di giudizio nemmeno
in questa sede. Certo, le appellanti pretendono che la grave “manchevolezza
procedurale” andrebbe sanata, ma ciò non le esonerava – tanto meno se patrocinate
da un legale – dal formulare conclusioni puntuali, la controparte dovendo essere
messa nelle condizioni di capire che cosa esattamente si chiede alla
giurisdizione di appello e come dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata.
Privo di chiare conclusioni, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.
Comunque sia, non si vede ormai l'utilità, a questo stadio della procedura, di designare
un curatore di rappresentanza, ciò che non esonererebbe questa Camera dal
vagliare le antitetiche posizioni delle parti e procrastinerebbe inutilmente l'emissione
del giudizio, sollecitato dalle stesse appellanti il 12 febbraio 2019.
Audizione della figlia
16.
Le appellanti fanno
valere che AP 2 non è stata sentita in maniera esaustiva, in particolare sulla
questione dell'autorità parentale, dell'affidamento e soprattutto del previsto
trasferimento in Olanda. Essa sarebbe stata ascoltata unicamente dal perito, il
cui mandato era limitato però alle capacità parentali dei genitori e alle
relazioni personali, esclusi gli altri aspetti. Così
argomentando, le appellanti trascurano in realtà che il dott. __________
D__________ ha sentito la minore, seppure con le cautele dovute al fatto che una
ragazza di otto anni non è ancora in grado di esprimersi facendo astrazione di
fattori d'influenza immediati ed esterni né di formulare una volontà
consolidata (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017,
consid. 3.2.5), anche sulla questione del possibile trasferimento nei Paesi
Bassi e sull'affidamento parentale (referto del 24 luglio 2017, pag. 7: “Vuole
stare con la madre, ma non vuole andare in Olanda. Non vuole perdere il padre e
tutto quanto ha acquisito qui in Ticino”). Tanto che le stesse appellanti si
valgono in parte del parere del perito, che a loro dire non ha intravisto nel trasferimento
in Olanda un pericolo del bene della figlia. A parte ciò, l'appello si esaurisce
in recriminazioni, le attrici non traendo alcuna conclusione dalla loro critica.
Al riguardo non soccorre quindi attardarsi.
Autorità parentale
17.
Il
Pretore aggiunto non ha attribuito l'autorità parentale esclusiva a AP 1. Pur reputando
i rapporti fra i genitori conflittuali e il dialogo spesso difficile, a suo
modo di vedere non sussistono gli estremi per derogare al principio dell'autorità
parentale congiunta. Nel suo complesso – egli ha proseguito – la situazione non
è tanto grave da giustificare il ritiro dell'autorità parentale al padre, nulla
inducendo a presumere che l'esercizio congiunto leda o minacci di ledere il
bene di AP 2, la madre non avendo addotto del resto circostanze del genere. Né
sono suscettibili di minacciare il bene della figlia, secondo il Pretore
aggiunto, le divergenze circa la frequenza al corso scolastico di religione o i
dissidi legati al progetto di partenza all'estero, che non giustificano l'attribuzione
dell'autorità parentale alla sola madre (sentenza impugnata, pag. 13 a 16).
18.
Le
appellanti oppongono che il conflitto persistente fra genitori impedisce di
prendere serenamente le decisioni riguardanti la gestione quotidiana della
figlia e le questioni più importanti. Non si tratterebbe di usuali divergenze d'opinione
tra genitori separati, bensì di scontri estenuanti, come dimostrerebbero le
ritorsioni messe in atto per un viaggio in Sudafrica nel 2017, che hanno reso
necessaria l'emanazione di una decisione supercautelare (inc. CA.2017.19)
oppure le angherie di cui si sarebbe reso responsabile il convenuto (misteriose
scomparse di documenti d'identità e dei vestiti della bambina, taglio di 30 cm
e colorazione viola dei capelli di lei poco prima del matrimonio della madre, frequenza
al corso di religione quantunque nessuno in famiglia si professi credente). Contrariamente
a quanto crede il Pretore
aggiunto – esse proseguono – l'assetto attuale lede o quanto meno minaccia di
ledere il bene della figlia, ciò che la nomina di un curatore di rappresentanza
e un'audizione esauriente avrebbero permesso di appurare. Onde la richiesta di
ordinare una nuova perizia che stabilisca l'assetto migliore dell'autorità
parentale alla luce delle circostanze descritte e di attribuire alla madre l'autorità
parentale esclusiva.
a) Come ha ricordato il Pretore aggiunto, secondo l'art.
298d cpv. 1 CC l'autorità modifica l'attribuzione dell'autorità
parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per tutelare il bene del figlio.
L'autorità parentale congiunta costituisce ormai la regola e un'eccezione a
tale principio entra in linea di conto solo quando i genitori vivono in una
situazione di grave conflitto permanente o siano incapaci di comunicare per
quanto riguarda le questioni legate ai figli. Un conflitto permanente sull'esercizio
del diritto di visita e sulla disciplina delle ferie non è invece un motivo per
escludere l'autorità parentale congiunta ove i genitori siano concordi sulle
decisioni fondamentali da prendere, dimostrandosi così in grado di esercitare l'autorità
parentale congiunta nell'interesse dei figli. L'autorità parentale congiunta
non può esercitarsi per contro qualora sussista un conflitto cronico cristallizzato
che coinvolga i figli e non sia dato a divedere un denominatore comune tra
genitori per quanto riguarda l'educazione dei medesimi. L'attribuzione dell'autorità
parentale esclusiva, in altri termini, si giustifica solo quando l'autorità
parentale congiunta lede o minaccia di ledere il bene del figlio. L'onere della
prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta
(I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 13b con rinvii).
b) Nel
caso specifico sarà anche vero che l'organizzazione della vacanza di Pasqua
2017.
in Sudafrica è stata intralciata dal convenuto, il quale la riteneva troppo
impegnativa per una ragazza di otto anni, giacché implicava continui e lunghi
viaggi in pochi giorni (istanza supercautelare dell'11 aprile 2017, nell'inc. CA.2017.19).
Si può anche capire che il taglio e la tintura viola dei capelli di AP 2 pochi
giorni prima del matrimonio della madre abbia provocato la reazione stizzita di
AP 1. Simili episodi, pur sommati ad altri contrasti, non bastano tuttavia per
denotare una permanente incapacità di comunicazione
riguardo agli aspetti fondamentali della vita di AP 2. Simili tensioni non giovano
allo sviluppo armonioso della figlia, tuttavia si riconducono – già sotto il
profilo temporale – al prospettato trasferimento all'estero di madre e figlia e
non giustificano, da sé sole, l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale a
AP 1
(DTF 142 III 7 consid. 3.5). Tutto ponderato, nelle circostanze descritte non
si scorgono indizi tali da far apparire AO 1 incapace di esercitare debitamente
l'autorità parentale. E alla sola luce del conflitto tra genitori l'attribuzione
dell'autorità parentale esclusiva alla madre non si giustifica, né appare
idonea a mitigare gli effetti del conflitto sulla figlia. Non si ravvisano
dunque, in sintesi, i presupposti per modificare l'autorità parentale
congiunta, né si vede l'utilità di una nuova perizia volta a “stabilire quale sia l'assetto dell'autorità parentale
più opportuno alla luce delle circostanze”. Su questo punto la sentenza del Pretore aggiunto sfugge una volta ancora
alla critica.
Trasferimento della
figlia nei Paesi Bassi
19.
Il
Pretore aggiunto ha ricordato che secondo l'art. 301a CC l'autorità
parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (cpv.
1), ma che in caso di autorità parentale congiunta – come nella fattispecie –
un genitore può trasferire la residenza del figlio all'estero soltanto con il
consenso dell'altro oppure per decisione del giudice o dell'autorità di
protezione dei minori
(cpv. 2 lett. a CC). Ciò premesso, egli ha sottolineato, nel solco della giurisprudenza
(DTF 142 III 481 e 142 III 502), che i motivi per cui un genitore intende andare
all'estero non sono rilevanti. Determinante è sapere se, tenuto conto delle circostanze
nel caso specifico, il bene del figlio sia meglio tutelato seguendo il genitore
che intende trasferirsi all'estero oppure rimanendo con l'altro genitore. Per
decidere ciò – ha proseguito Pretore aggiunto – occorre dipartirsi dal modello
di partecipazione alla cura del figlio applicato fino a quel momento, fermo
restando che qualora un genitore abbia l'affidamento esclusivo, come in concreto,
ci si fonderà tendenzialmente sull'idea che un trasferimento del figlio con
quel genitore tuteli meglio l'interesse del minore. Ciò posto, il primo giudice
ha accertato che AP 1 non intende lasciare la Svizzera senza la figlia, di modo
che la questione si risolve nell'appurare se il trasferimento nei Paesi Bassi
rappresenti per AP 2 la soluzione migliore per la stabilità e lo sviluppo
armonioso di lei dal punto di vista affettivo, psichico, morale e
intellettuale. E sulla scorta delle conclusioni peritali egli ha reputato che
il bene di AP 2 sia meglio salvaguardato, allo stato attuale delle cose, lasciando
la figlia dove si trova. Pur comprendendo la sofferenza della madre, che
desidera raggiungere il marito ad Amsterdam, secondo il Pretore aggiunto la
situazione attuale rimane per la figlia la soluzione migliore (sentenza impugnata,
pag. 17 a 20).
20.
Le
appellanti rimproverano al primo giudice di avere fatto astrazione del modello
di presa a carico della figlia per opera della madre e di non avere motivato
per quale ragione “ci si debba discostare dalla presunzione che il
trasferimento con il genitore affidatario sia nell'interesse della minore”.
Oltre a ciò, le appellanti lamentano che il Pretore aggiunto si è basato sulla
sola perizia del dott. __________ D__________, ignorando le altre risultanze
istruttorie (parere dei docenti, deposizione di __________ v__________ G__________,
informazioni sulle offerte scolastiche e terapeutiche in Olanda) e trascurando
che il mandato peritale era limitato a chiarire le capacità parentali dei
genitori e le relazioni personali. Revocato in dubbio il valore di quella
perizia, definita non più attuale, esse chiedono di disporne una nuova in appello.
A parte ciò, esse rilevano che il dott. __________ D__________ non ha ravvisato
nel prospettato trasferimento nei Paesi Bassi alcuna messa in pericolo del bene
della figlia, la quale per altro ha continuato a seguire la terapia con la
dott. __________ P__________ e ha potuto costruirsi così – come auspicava il
perito – una base sicura a livello psicoemotivo per affrontare il cambiamento. Se
a ciò si aggiunge che AP 2 ha un'età in cui, per comune esperienza, non si è ancora
saldamente legati all'ambiente in cui si vive né a una cerchia di amici, che eventuali
difficoltà d'integrazione o di lingua non costituiscono un pericolo serio per
il benessere di un ragazzo e che AP 1 rappresenta il principale punto di
riferimento affettivo e di stabilità, nulla impedisce oggettivamente – secondo
le ricorrenti – la prevista partenza per i Paesi Bassi.
21.
Per quel che è della partecipazione
alla cura del figlio, non a torto le appellanti assumono che il primo giudice,
pur enunciando correttamente i principi posti dalla giurisprudenza, si è
dipartito da premesse fallaci. Egli si è fondato infatti sul presupposto che AP
1.
non se ne andrebbe mai senza la figlia per valutare se – alla luce di ciò – AP
2.
starebbe meglio ad Amsterdam o stia meglio nel Ticino. Così argomentando però
egli pone AP 1 nella situazione, non voluta dal legislatore (DTF 143 III 204),
di dover scegliere tra partire per i Paesi Bassi senza la figlia o rimanere a __________
con AP 2. Ciò equivale, de facto, a imporle un obbligo di residenza (sentenza
del Tribunale federale 5A_1018/2017 del 14 giugno 2018, consid. 5, pubblicata
in: FamPra.ch 2018 pag. 1057). Il giudice (o l'autorità di protezione dei minori)
non deve interrogarsi se per il bene del figlio sia preferibile che i genitori
mantengano il domicilio attuale, bensì se – nel rispetto delle libertà di
domicilio e di movimento dei medesimi – il bene del figlio sia meglio tutelato
seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro
genitore (a condizione che questi sia in grado e disposto ad accogliere il
figlio). A tal fine egli deve valutare le modifiche che risulterebbero
necessarie per la custodia, le relazioni personali e il contributo di mantenimento
in conformità all'art. 301a cpv. 5 CC
(DTF 142 III 511 consid. 2.5; da ultimo: sentenza 5A_951/2018 del 6 febbraio
2019, consid. 3.1).
22.
Nella fattispecie, si
volesse anche ammettere l'idoneità di AO 1 ad accogliere la figlia quantunque
egli lavori a tempo pieno, è fuori discussione che finora la cura e l'educazione
di AP 2 sono sempre state assicurate in misura preponderante dalla madre affidataria.
Tendenzialmente si deve quindi partire dall'idea che l'interesse della figlia
sia di seguire la madre nei Paesi Bassi (DTF 142 III 493 a metà e 511 consid.
2.
). Se non che, l'apprezzamento delle particolarità del caso nel loro
insieme può
anche indurre a una
conclusione diversa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del 9 luglio 2018,
consid. 9 con riferimenti). Se il trasferimento all'estero va infatti consentito,
di norma, al genitore partente che si è preso cura del figlio in misura
preponderante fino a quel momento e che intende assumere l'onere anche in
futuro, l'autorizzazione può essere rifiutata se le circostanze specifiche
inducono a ravvisare nella partenza un serio pregiudizio per il bene del
figlio. Tale potrebbe essere il caso, per esempio, di un trasferimento che
renda assai difficili le relazioni intense intrattenute da un figlio con l'altro
genitore, oppure di un trasferimento che il coniuge affidatario prevede proprio
per rendere difficili o impossibili le relazioni personali del figlio con l'altro
genitore, oppure di un trasferimento che metta a repentaglio l'imminente
conclusione della formazione scolastica o professionale del figlio, oppure di un
trasferimento che comporti la residenza in un Paese dalla situazione incerta o
dal clima nocivo per la salute del figlio, oppure di un trasferimento che non
garantisca adeguate cure mediche a una malattia di cui soffra il figlio, oppure
di un trasferimento che finirebbe per far aderire il figlio a una setta e così
via (Affolter-Fringeli/Vogel
in: Berner Kommentar, edizione 2016, n. 25 ad art. 301a CC con
richiami; analogamente: Schwenzer/Cottier
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 301a CC; Büchler/Clausen in: Schwenzer/Fankhauser, FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 18 ad art. 301a
CC).
23.
Le appellanti si
dolgono, come detto, che il mandato peritale al dott. __________ D__________ sia
stato limitato a chiarire le capacità parentali dei genitori e le relazioni
personali. In realtà, già si è detto che la perizia si è espressa anche sul possibile trasferimento di AP 2 nei Paesi
Bassi (sopra, consid. 16). Al proposito non giova ripetersi. Né si impone un
nuovo rapporto specialistico. Certo, le appellanti ricordano, invocando un
precedente del Tribunale federale (sentenza 5A_1033/2017 del 21 giugno 2018,
consid. 4.3 con rinvii), che trattandosi di minorenni le circostanze possono
modificarsi repentinamente e possono far apparire obsoleta una perizia a
distanza di due anni. Adducono inoltre che il referto del dott. __________ D__________
“a breve non sarà più attuale”. Sta di fatto che la perizia in rassegna
è stata vagliata dal primo giudice dopo appena un anno e non ha raggiunto il
limite di due anni nemmeno in questa sede. Né le appellanti pretendono che le
conclusioni del perito non siano più attuali o che gli eventi avrebbero
registrato nel frattempo nuovi sviluppi. Al riguardo non soccorre pertanto
diffondersi.
24.
Giova esaminare invece
se – come affermano le appellanti – il perito non ha ravvisato alcun rischio
per il bene della figlia nel prospettato trasferimento in Olanda. La questione va
esaminata con particolare attenzione.
a) Dal
referto si evince che lo specialista, accertata l'idoneità di entrambi i
genitori all'affidamento, ha intravisto una sofferenza di AP 2 di fronte al
prospettato e importante cambiamento di lingua e di amicizie, come pure al
conseguente allontanamento dal padre e dai nonni paterni (referto del 24 luglio
2017, pag. 3 e 6). Dal colloquio con la ragazza (a quel momento di otto anni) è
emerso altresì un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, la volontà di
stare con la madre e la resistenza ad andare in Olanda per non perdere il padre
e tutto quanto ha acquisito in Ticino (nonni, compagni, amici). D'altro lato __________
H__________, maestra di AP 2, ha riferito al perito che a scuola l'alunna
manifestava entusiasmo per la partenza nei Paesi Bassi e non sembrava preoccupata
(pag. 7). Nulla di particolare è trapelato invece dal colloquio con la
terapista di AP 2 (la dott. __________ P__________), se non che essa
consigliava di continuare il trattamento quand'anche la ragazza fosse
trasferita nei Paesi Bassi, evenienza sulla cui opportunità non si è però pronunciata
(pag. 7 a 11).
Riguardo
allo sviluppo psico-timico di AP 2, il perito lo ha giudicato adeguato all'età,
pur riscontrando un “disturbo reattivo all'ambiente
familiare circostante” dovuto alla situazione di “paura, incostanza e
non continuità”, per rimediare alla quale egli ha sottolineato l'importanza di
continuare l'accompagnamento terapeutico iniziato con la dott. __________
P__________, da cui la figlia ha tratto notevole beneficio. Il dott. __________
D__________ ha concluso che, prima di decidere qualsiasi cambiamento, il
benessere di AP 2 raccomanda di garantire alla medesima “continuità e costanza
della presenza sia materna che paterna” e di “mantenere i punti di riferimento
stabili presenti attualmente (nonni, compagni di classe, amicizie, luoghi
quotidiani)”, continuando la psicoterapia “senza il timore che da un giorno all'altro
[AP 2] debba partire”. Ciò permetterebbe a quest'ultima di “costruire una base
sicura a livello psicoemotivo (…) dove poi si potrà eventualmente anche pensare
a dei cambiamenti” (pag. 12 seg.).
b) La
valutazione che precede attesta certo la sofferenza della ragazza, la quale
vorrebbe – comprensibilmente – rimanere con la madre, ma non allontanarsi dal
padre e dal suo ambiente abituale. Seppure tale preoccupazione non sia stata avvertita
dalla maestra di scuola di AP 2 e la continuazione della terapia con la dott. __________
P__________ dovrebbe nel frattempo – come prospettava il perito – avere
contribuito a stabilizzare lo stato psicoemotivo della ragazza, non v'è ragione
per dubitare della constatazione. D'altro lato, però, il perito non esplicita
una seria messa in pericolo di AP 2 qualora essa dovesse trasferirsi con la
madre in Olanda. Egli si limita per lo più a descrivere disagi e paure che inevitabilmente
accompagnano un trasferimento all'estero, in un'area linguistica ignota, di un minorenne
di quell'età e la separazione dall'altro genitore.
25.
Richiamati gli
accertamenti peritali, il trasferimento di un figlio all'estero va rifiutato al
genitore affidatario – come detto – se le circostanze specifiche inducono a
ravvisare un serio pregiudizio per il bene del minorenne. Al proposito si
impone una disamina articolata.
a) Per
quanto attiene al criterio dell'età, la giurisprudenza ha avuto modo di rammentare
che un bambino piccolo suole essere legato alle persone che si prendono cura di
lui più che a un determinato ambiente o a una cerchia di amici. In virtù del
principio della continuità delle cure e dell'educazione, in casi del genere un
affidamento all'altro genitore deve avvenire con cautela. Per converso, dandosi
figli più grandi, l'ambiente scolastico e logistico, come pure la cerchia di
amici che comincia a formarsi acquista viepiù importanza e potrebbe giustificare
una permanenza in Svizzera con affidamento all'altro genitore, sempre che ciò
sia possibile
(DTF 142 III 493). La giurisprudenza non ha fissato precisi limiti di età, ma ha
affermato che a sei o sette anni un minore va considerato tendenzialmente
legato alle persone che si prendono cura di lui piuttosto che a un determinato
ambiente o a una cerchia di amici (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017
del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.4).
In
concreto AP 2 ha ora dieci anni e denota – come rileva la perizia – un certo
attaccamento al proprio ambiente abituale, oltre che alla cerchia familiare e
di amici, tant'è vero che il dott. __________ D__________ ha scorto nella
famiglia paterna, nei compagni di classe, nelle amicizie e nei luoghi
quotidiani chiari punti di riferimento per la ragazza (sopra, consid. 24). D'altra
parte nulla lascia credere che tale attaccamento sia maggiore rispetto a quello
che AP 2 nutre nei confronti della madre. Di per sé l'età della figlia non osta
dunque a un trasferimento all'estero.
b) Quanto
alle difficoltà linguistiche e di integrazione nel nuovo ambiente,
non si disconosce che la scolarizzazione in olandese – che AP 2 non conosce – costituisce
un problema non indifferente per una ragazza di dieci anni che si accinge ad
affrontare (in settembre) l'ultimo anno di scuola elementare. D'altra parte, per giurisprudenza invalsa, iniziali difficoltà
linguistiche e d'integrazione, come pure la scolarizzazione in un altro luogo,
non bastano – di regola – per minacciare il bene del figlio (DTF 136 III 358 consid.
3.
), tranne che la modifica intervenga poco prima della fine di un ciclo
scolastico o di apprendistato (I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del
9.
luglio 2018, consid. 10), ipotesi tuttavia estranea alla fattispecie. A parte
ciò, simili difficoltà si prospetterebbero quand'anche all'estero si
trasferisse non solo il genitore affidatario, bensì l'intera famiglia (DTF 136
III 358 consid. 3.3). Interpellata, inoltre, la scuola di quartiere ad
Amsterdam
(__________ __________) ha fatto sapere che inizialmente AP 2 sarebbe collocata
in una “classe per nuovi arrivati”, dove AP 2 avrà modo di imparare l'olandese
(doc. EE). Sotto questo punto di vista il bene di AP 2 non risulta pertanto minacciato
da un trasferimento nei Paesi Bassi.
c) Riguardo
al contesto socioeconomico del trasferimento, per la stabilità dei
rapporti bisogna distinguere un genitore che torna in patria o nella famiglia
di origine oppure che si trasferisce dal nuovo partner in un contesto
socioeconomico sicuro da un genitore che si sposta per mero spirito di
avventura o per fuggire una determinata situazione senza prospettive
particolari (DTF 142 III 493). Anche sotto questo profilo una partenza di AP 2 per
Amsterdam non rappresenta un'incognita, l'istruttoria avendo chiarito i
contorni logistici (casa di proprietà del patrigno in centro, __________, appena
riattata [doc. UU; deposizioni di __________ v__________ G__________: verbale del
4.
ottobre 2017, pag. 3, e di AP 1: verbale del 13 aprile 2018, pag. 4]), economici
(reddito netto del patrigno dalla sua attività di pilota per la compagnia aerea
__________ di oltre € 5000.– mensili: doc.
WW]), scolastici (doc. EE) e terapeutici (con possibilità per AP 2 di
essere seguita in quel luogo da una specialista di lingua italiana [doc. FF]). Una
volta ancora, di conseguenza, il trasferimento di AP 2 nei Paesi Bassi non può
dirsi contrario al bene della figlia.
d) Rimane
la resistenza che AP 2 ha manifestato, in particolare al dott. __________ D__________
durante la sua audizione. Secondo giurisprudenza, nondimeno, se l'opinione di
figli più grandi può risultare determinante (DTF 142 III 494), è dubbio – come
evocato al consid. 6 – che a otto anni (al momento della perizia) una ragazza abbia
la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e consolidata.
Tant'è che prima degli 11 o 12 anni un figlio nemmeno andrebbe interpellato
direttamente circa i suoi desideri in materia di affidamento e di relazioni
personali (DTF 133 III 151 consid. 2.6; più recentemente sentenza del Tribunale
federale 5A_547/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.2.2). Il suo ascolto deve
piuttosto costituire una fonte d'informazione supplementare per accertare la
fattispecie e prendere una decisione (sentenza del Tribunale federale
5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5). La riluttanza di AP 2 a
partire per l'Olanda non può essere considerata ad ogni modo, da sé sola, come
una seria ragione per rifiutare il trasferimento. Su questo punto l'appello
merita quindi accoglimento.
Relazioni personali
26.
In vista di un'autorizzazione
al trasferimento di AP 2 in Olanda, le appellanti chiedono di adeguare l'assetto
riguardante le relazioni personali con il padre, fissandolo in un fine settimana
ogni mese, in quattro settimane nelle vacanze scolastiche estive, in una
settimana nelle vacanze autunnali olandesi, in “quanti più giorni di vacanza
possibili ad anni alterni a Natale/Pasqua” e in una settimana nelle vacanze di
primavera. Esse sottolineano che il volo per Amsterdam dura meno di due ore da __________
o da __________. In aggiunta alle visite del padre in Olanda, AP 1 dichiara
inoltre la disponibilità sua e del marito ad accompagnare la figlia in Svizzera
per incontrare il padre.
27.
Per giudicare la
fondatezza dell'appello al riguardo mancano accertamenti essenziali. Certo,
questa Camera potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non
si tratta però – come si vedrà anche in relazione al contributo di mantenimento
(consid. 28) – di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria.
Si tratta di esperire l'istruttoria come tale, dovendosi accertare i tempi di
percorrenza effettivi del viaggio, sentire AP 2 in merito ai nuovi diritti di
visita e coinvolgere al proposito il curatore educativo. Non compete alla Camera
istruire essa medesima una causa per la prima volta in sostituzione del giudice
naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.17
del 29 dicembre 2016, consid. 6d), anche perché le parti si vedrebbero
sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per
quanto riguarda le relazioni personali con il padre dopo il trasferimento di AP
2.
in Olanda gli atti devono essere ritornati al primo giudice (art. 318 cpv. 1
lett. c n. 2 CPC) affinché assuma le prove necessarie per definire le modalità
di esercizio dei diritti di visita, tenuto conto della distanza (DTF 144 III
18, 136 III 364).
Non si disconosce che le
relazioni personali (come il contributo di mantenimento) andrebbero adattate per
principio alla nuova situazione contestualmente alla questione del trasferimento
(art. 301a cpv. 5 CC; cfr. inoltre DTF 142 III 513 consid. 2.6). A
differenza delle prime due questioni, tuttavia, quella relativa al
trasferimento è ormai matura per il giudizio, sicché non v'è ragione per
differirla. Né in concreto tale decisione potrebbe essere più influenzata dalla
nuova regolamentazione del diritto di visita (dovendosi solo definire modalità
e frequenza) o del contributo di mantenimento per AP 2 (dovendosi solo
aggiornare i fabbisogni delle attrici nel nuovo luogo di residenza). Per
garantire nondimeno una certa unità di giudizio ed evitare che la figlia sia
spostata nei Paesi Bassi prima che siano regolati tutti gli aspetti essenziali,
si giustifica di far decorrere l'autorizzazione al trasferimento dall'emanazione
del nuovo giudizio con cui il Pretore aggiunto statuirà su tutti gli aspetti
essenziali, comprese le relazioni personali e il contributo alimentare per AP 2
dopo la partenza per l'Olanda. Nell'attesa che intervenga il nuovo assetto,
resta in vigore la regolamentazione attuale che l'Autorità regionale di
protezione 10 ha deciso il 16 dicembre 2016 (sopra, lett. B) e che le parti non
rimettono in causa.
Contributo alimentare
per la figlia
28.
Per quel che sarà il
contributo di mantenimento in favore di AP 2 dopo la partenza per Olanda,
vale quanto enunciato in relazione al diritto di visita (consid. 27). Occorre ridefinire
in altri termini il contributo alimentare per la figlia che il primo giudice ha
regolato in funzione della permanenza nel Ticino (sentenza impugnata, pag. 23 a
37). Al riguardo mancano non solo accertamenti decisivi ai fini del giudizio
(in particolare sui nuovi fabbisogni di madre e figlia in Olanda), ma anche specifiche
conclusioni su cui questa Camera possa statuire. Una volta ancora, di
conseguenza, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati
al primo giudice affinché assuma le prove necessarie per chiarire la nuova
situazione economica delle parti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).
29.
Trattandosi invece del contributo alimentare per AP
2.
dal
1° gennaio 2017 fino al momento della partenza, il Pretore
aggiunto ha ricordato che il contributo previsto nel contratto di mantenimento non è scalare in funzione dell'età della figlia,
bensì fisso in fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi). L'entrata
in vigore il 1° gennaio 2017 della modifica del 20 marzo 2015 del Codice
civile concernente il mantenimento del figlio giustifica nondimeno, per il
primo giudice, di riesaminare tale contributo (art. 287 cpv. 2 CC in relazione
con l'art. 13c tit. fin. CC). E siccome – egli ha proseguito – il
contributo di mantenimento serve, secondo il nuovo art. 285 cpv. 2 CC, anche a
garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi, esso comprende il
cosiddetto “contributo di accudimento”, il quale consiste in quanto manca al
genitore affidatario per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto
esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i
supplementi previsti dal diritto di famiglia (sentenza impugnata, pag. 24 a 28
con riferimento a DTF 144 III 377). Posto ciò, il primo giudice ha determinato
il fabbisogno in denaro di AP 2 sulla scorta delle
raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (edizione 2017), stimandolo in fr. 1225.–
mensili fino ai 12 anni e in fr. 1525.– mensili in seguito, dopo avere adattato
il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati e avere dedotto l'assegno
familiare. Egli non ha riconosciuto invece alcun contributo di accudimento. Pur
rilevando che la madre non lavora né è tenuta a lavorare in ragione della “tenera
età della figlia”, egli ha appurato che AP 1, priva di formazione ed esperienza
professionale, non ha rinunciato o ridotto un'attività professionale per
occuparsi della ragazza, onde l'inesigibilità di un contributo siffatto (loc.
cit., pag. 28 a 30).
Quanto alla disponibilità di
AO 1, il Pretore aggiunto ne ha calcolato il reddito netto in fr. 5100.–
mensili dal gennaio al 31 maggio 2017 (quando il rapporto di lavoro con
la __________ Sagl __________ è terminato consensualmente), computando un identico
reddito ipotetico dal giugno all'agosto di quell'anno e un nuovamente guadagno effettivo
di fr. 3800.– mensili in seguito, allorché l'interessato ha cominciato a
lavorare come segretario amministrativo per la ditta di famiglia __________
Sagl di __________ (loc. cit., pag. 30 a 33). A fronte di ciò, egli ha definito
il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 3845.– mensili dal gennaio al
luglio del 2017 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo
dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati [con la complementare]
fr. 413.95, assicurazioni e imposta di circolazione dell'automobile fr.
156.
, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica
fr. 24.85, spese di trasferta fr. 400.–, onere fiscale stimato
fr. 400.–), in fr. 3645.– nell'agosto del 2017 (riduzione della pigione a fr.
1000.
– mensili), in fr. 2540.– mensili dal settembre al dicembre del 2017 (decurtazione
delle spese del veicolo, non più necessarie data la vicinanza del nuovo luogo
di lavoro, inserimento del solo premio
della cassa malati obbligatoria di fr. 338.25) e in fr. 2450.– mensili
dopo di allora (riduzione a fr. 247.30 del premio della cassa malati obbligatoria;
sentenza impugnata,
pag. 33 a 35).
Relativamente alla
situazione di AP 1, il primo giudice ha ritenuto che quand'anche le si imputasse
dopo il 10° compleanno di AP 2 un reddito ipotetico come cameriera al 50%, essa
non guadagnerebbe più di fr. 1000.– mensili, i quali non le permetterebbero di
coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 1805.– mensili (metà del minimo
esistenziale per coniugi fr. 850.–, costo
dell'alloggio fr. 517.15 [già dedotta la quota di un terzo inserita nel
fabbisogno in denaro di AP 2], premio della cassa malati obbligatoria fr.
438.
). Da ciò egli ha desunto che il fabbisogno in denaro di AP 2 dev'essere
posto per intero a carico del padre, il quale con un margine disponibile di fr.
1255.
– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, di fr. 1455.– mensili nell'agosto del 2017, di fr. 1260.– mensili
dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 e di fr. 1350.– mensili dopo di
allora, può assicurare il mantenimento della figlia nella misura di fr. 1225.–
mensili dal 1° gennaio 2017 fino al 12° compleanno (27 aprile 2021) e nella
misura di fr. 1350.– mensili dopo di
allora, la figlia rimanendo da parte sua con un ammanco di fr. 175.– mensili (sentenza impugnata, pag. 35 seg.).
30.
Le appellanti rivendicano
un contributo di accudimento, rilevando che se finora AP 1 non ha potuto
conseguire un diploma ed essere attiva professionalmente, ciò si deve al fatto
che essa è diventata madre a soli 21 anni e che da allora ha dovuto accudire AP
2.
In difetto di entrate della madre, per le attrici il contributo di
accudimento corrisponde al fabbisogno minimo di quest'ultima calcolato dal
primo giudice (fr. 1805.– mensili), cui chiedono
di aggiungere fr. 100.– mensili per l'onere
fiscale.
Aderendo per il resto all'accertamento del primo
giudice sul fabbisogno in denaro di AP 2 (fr. 1225.– mensili fino ai 12 anni,
fr. 1525.– mensili in seguito), le appellanti fanno valere una maggior
pretesa alimentare rispetto alle conclusioni di prima sede, ciò che a loro dire
si giustifica in virtù dei recenti sviluppi giurisprudenziali.
Quanto alle entrate del
convenuto, le appellanti imputano a AO 1 di avere peggiorato la propria situazione
economica, rescindendo consensualmente, tre mesi dopo l'avvio dell'attuale causa,
il contratto di lavoro che lo legava da quasi dieci anni alla __________ Sagl __________
(doc. 5) per sottrarsi agli obblighi alimentari nei confronti della figlia. Gli
addebitano così di avere provocato deliberatamente una drastica diminuzione
delle proprie entrate da fr. 11 000.– a fr. 4000.– mensili. A fronte di ciò, le attrici aderiscono
al calcolo del primo giudice relativamente al fabbisogno minimo del convenuto
dal gennaio al maggio del 2017 (fr. 3845.– mensili), dal settembre al dicembre
del 2017 (fr. 2540.– mensili) e dal 1° gennaio 2018 in poi
(fr. 2450.– mensili), mentre ne postulano la riduzione a fr. 2740.– mensili dal
giugno al luglio del 2017 e a fr. 2540.–
mensili nell'agosto del 2017. Onde la possibilità per AO 1 di coprire il
fabbisogno in denaro di AP 2 e di erogare il contributo di accudimento.
31.
Per
quel che è del contributo di accudimento introdotto il
1° gennaio 2017 dalla modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile concernente
il mantenimento del figlio, le nuove disposizioni sono applicabili dalla loro
entrata in vigore anche a contributi di mantenimento per un figlio nato fuori
dal matrimonio fissati prima di allora per sentenza o per contratto di
mantenimento (art. 13c tit. fin. CC; cfr. FF 2014 pag. 547). Che
poi il fabbisogno in denaro di un figlio di quasi otto anni (com'era AP 2 nel
gennaio del 2017) non fosse più quello di un neonato (com'era AP 2 nell'agosto
del 2009) e legittimasse un'azione di modifica del contributo non fa dubbio (I
CCA, sentenza inc. 11.2011.24 del
5.
novembre 2013, consid. 4). Ciò premesso, si conviene con le appellanti
che la cura di AP 2 ha impedito a AP 1 di provvedere – almeno in parte – al
proprio sostentamento mediante un'attività lucrativa (DTF 144 III 487 consid.
4.
). Poco importa che essa non sia mai stata attiva professionalmente e fosse
a carico della pubblica assistenza prima e del marito in seguito, come ha
rilevato il Pretore aggiunto. L'interessata non aveva ancora 22 anni quando è nata
AP 2. Di conseguenza non si poteva escludere un nesso tra la custodia parentale
della figlia e l'inattività professionale della madre.
32.
Relativamente all'ammontare
del contributo di accudimento dovuto in aggiunta al fabbisogno in denaro di AP
2.
(non contestato), le appellanti instano perché al fabbisogno minimo della madre
calcolato dal primo giudice (fr. 1805.–
mensili) siano aggiunti fr. 100.– mensili
per l'onere fiscale. In prima sede esse avevano quantificato invece in fr. 330.– mensili (fino al 12° compleanno di AP 2) e
in fr. 239.– mensili (dopo di allora) il
contributo di accudimento (memoriale conclusivo del 25 maggio 2018, pag. 19). Se
l'aumento della pretesa si giustifichi alla luce della più recente
giurisprudenza è un quesito che può restare aperto. In ogni caso la fattispecie
è governata dal principio inquisitorio illimitato, sicché le restrizioni
previste dall'art. 317 cpv. 2 CPC per una mutazione dell'azione non si
applicano (Spühler in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 19 ad art. 317). Come si vedrà in appresso
(consid. 35), le condizioni economiche delle parti non consentono tuttavia alcun
supplemento al fabbisogno minimo del genitore affidatario secondo il diritto
esecutivo, ragion per cui la richiesta di aggiungere l'onere fiscale cade nel
vuoto
(DTF 144 III 387 consid. 7.1.4).
A parte ciò, come obietta il
convenuto, AP 1 non accusa particolari problemi di salute e potrebbe intraprendere
un'attività lucrativa a metà tempo non qualificata, la figlia frequentando da
tempo la scuola dell'obbligo (DTF 144 III 497
consid. 4.7.6). Tale esigibilità si riconduce tuttavia a una modifica di
giurisprudenza del 21 settembre 2018 che non può essere fatta retroagire. Certo,
già la sentenza impugnata prospettava un cambiamento di prassi (loc. cit., pag.
35), sicché l'interessata poteva attendersi di dover mettere un giorno a
profitto almeno in parte la sua potenzialità di guadagno. Ciò non toglie che AO
1.
ha invocato in maniera chiara un tale adeguamento solo con le osservazioni
del 31 ottobre 2018. Si giustifica di conseguenza di dedurre dal
fabbisogno minimo della madre calcolato secondo il diritto esecutivo (fr. 1805.– mensili) il reddito che AP 1 potrebbe
conseguire – dopo un breve periodo di transizione – per un'attività lucrativa
al 50% in un settore non qualificato. Il Pretore
aggiunto ha stimato tale guadagno
potenziale in fr. 1000.– netti mensili per un
lavoro da cameriera (sentenza impugnata, pag. 35). Il convenuto non discute tale stima né fa valere in
quale altra attività AP 1 sarebbe in grado di guadagnare di più.
Potendosi imputare così all'interessata dal 1° gennaio 2019 un guadagno di fr.
1000.
– mensili, il contributo di accudimento
assomma a fr. 1805.– mensili dal
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e a fr. 805.– mensili dopo di allora. Esso si ridurrà invece a fr. 205.– mensili dopo il 27 aprile 2021 (12°
compleanno di AP 2 ed esigibilità per il genitore affidatario di estendere all'80%
l'attività lucrativa: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6) per estinguersi definitivamente
il 27 aprile 2025 (16 anni di AP 2 e obbligo per il genitore affidatario di
estendere al 100% l'attività lucrativa: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6), sempre
che a quel momento la figlia sia ancora nel Ticino.
33.
Circa la capacità
contributiva del padre, il Pretore aggiunto ha accertato che negli ultimi
cinque mesi di lavoro (dal gennaio al maggio del 2017) per la __________ Sagl __________
AO 1 aveva percepito uno stipendio medio di fr. 5100.– mensili (inclusi fr. 1000.–
per spese di rappresentanza e del veicolo). Pur non disconoscendo che il
certificato di salario per il 2017 attestava un reddito annuo di fr. 55 981.60 netti (doc. 14), egli ha rilevato che
tale cifra teneva calcolo delle provvigioni
(di fr. 31 367.70) versate al lavoratore
nel marzo di quell'anno per l'attività svolta nel 2016, le quali non andavano
considerate per determinare il reddito disponibile del 2017. Conformemente alla
dichiarazione dell'11 maggio 2017 (doc. 5), infatti, i rapporti di dare e avere
fra le parti “erano da considerarsi appianati con la fine del contratto”, di
modo che per i cinque mesi del 2017 occorreva attenersi al solo stipendio di
base (sentenza impugnata, pag. 30 seg.).
Le appellanti contestano
che le provvigioni di fr. 31 367.70
incassate da AO 1 si riferiscano all'anno 2016, l'interessato avendo confermato
durante il suo interrogatorio di avere avuto diritto a un simile bonus nel 2017
e a un bonus di fr. 43 124.60 nel 2016. Inoltre,
quand'anche si trattasse di provvigioni per l'attività svolta nel 2016, a loro
parere l'importo va incluso nelle entrate del 2017 perché il lavoratore ne ha
potuto beneficiare in quell'anno. Per il resto, avendo il convenuto accettato
malevolmente di rescindere un rapporto di lavoro decennale e stabile poco dopo
l'avvio della presente causa, esse chiedono di imputargli quello stesso reddito
anche per il periodo successivo.
a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello
conseguito al momento del giudizio intendendosi con ciò il guadagno realizzato
nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del
6.
luglio 2016, consid. 11a). Esso comprende la quota di tredicesima e le
eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni
agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se
costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5).
Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate
occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di
conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata
sull'arco di più anni non è, salvo forti oscillazioni delle entrate, un
criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre
2018, consid. 4a).
Nella
fattispecie si evince dagli atti che nel 2016 e nel 2017, contrariamente agli
anni precedenti (dal 2012 al 2015), AO 1 ha incassato provvigioni per fr. 43 124.60
(nel 2016) e per fr. 31 367.70 (nel 2017: doc. 1). Interrogato al proposito, egli
ha precisato che i due importi corrispondono al bonus annuo (verbale d'udienza
del 21 marzo 2018, pag. 8). Versato in aggiunta al salario di base due sole
volte negli ultimi sei anni di lavoro per la __________ Sagl __________, il
bonus in rassegna non poteva considerarsi un'entrata regolare. Per di più,
essendo stato corrisposto nel marzo del 2017, esso doveva essenzialmente riferirsi
all'attività svolta nel 2016. Per il resto, le appellanti non chiedono di
calcolare il reddito di AO 1 in base alla media di più anni. Né esse contestano
che i rapporti di dare e avere fra le parti “erano da considerarsi appianati con la fine del contratto” o pretendono la sussistenza di altri
bonus o provvigioni per l'attività svolta nel 2017. In definitiva non v'è
ragione dunque di scostarsi dall'accertamento del primo giudice.
b) Quanto
alla possibilità di ascrivere al convenuto il reddito conseguito dalla __________
Sagl __________ anche dopo la fine del rapporto di lavoro, in materia di
contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito
effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva
e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato
il reddito ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in
astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235
consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente:
RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre
2018, consid. 5a). Un'eccezione ricorre qualora l'interessato abbia ridotto
deliberatamente i propri introiti per recare pregiudizio agli interessi del
creditore alimentare, nel qual caso egli può vedersi imputare il guadagno cui
ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto).
Nel
caso specifico il Pretore aggiunto ha espresso comprensione per la scelta del
convenuto di “intraprendere una nuova via professionale nel contesto familiare”
dopo dieci anni trascorsi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. Né egli
ha revocato in dubbio la giustificazione addotta dall'interessato, ricondotta
alla prospettiva di ottenere la custodia di AP 2 e di disporre di maggiore
flessibilità e tempo libero per occuparsi della figlia (sentenza impugnata,
pag. 31 in basso e 33 in alto). Con tale argomentazione le appellanti non si
confrontano nemmeno di scorcio. La doglianza secondo cui il convenuto avrebbe
rescisso il rapporto di lavoro nell'intento di recare pregiudizio alla figlia
sfugge pertanto a ulteriore disamina.
c) Né
le appellanti possono pretendere di ascrivere al convenuto il reddito
precedente il cambiamento di professione in virtù dei guadagni che quegli
sarebbe in grado di conseguire con un'operazione immobiliare promossa insieme con
il fratello per edificare uno stabile di 14 appartamenti, la cui domanda di
costruzione sarebbe già stata presentata al Municipio. Trattandosi di una mera
prospettiva, come ha rilevato il Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag.
33), il reddito derivante da tale operazione potrà tutt'al più fondare una
nuova domanda di modifica del contributo alimentare (art. 286 cpv. 2 CC). Anche
al riguardo la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica. Infine le
attrici non discutono il guadagno effettivo (fr. 3800.– mensili) calcolato dal primo giudice per la nuova attività di AO
1.
nell'azienda di famiglia, sul quale non soccorre dunque diffondersi.
34.
Sul fronte delle
uscite, le appellanti censurano il calcolo del primo giudice riguardo ai
periodi dal giugno all'agosto del 2017, postulando per i primi due mesi una
riduzione del fabbisogno minimo del convenuto a fr.
2740.
– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati obbligatoria fr.
338.
) e per il terzo mese a fr. 2540.– (conformemente
a quanto accertato dal primo giudice per i mesi da settembre a dicembre del
2017).
a) A sostegno
della loro richiesta le appellanti adducono che il costo dell'automobile poteva
essere considerato nel fabbisogno minimo del convenuto solo fino al maggio del
2017, quando è cessato il rapporto di lavoro con la __________ Sagl __________, mentre in seguito non si
giustificava più, vuoi per il breve periodo di inattività professionale, vuoi
per la vicinanza al domicilio del nuovo luogo di lavoro. Così argomentando, esse
trascurano nondimeno che per i mesi in cui AO 1 è rimasto senza impiego (da giugno
ad agosto del 2017) il Pretore aggiunto ha conteggiato al medesimo un reddito
potenziale di fr. 5100.– mensili, corrispondente
a quello ch'egli percepiva dalla __________ Sagl __________, importo nel
quale era compresa un'indennità di
fr. 1000.– mensili per spese di rappresentanza e del veicolo (sentenza impugnata, pag. 30 seg.). Sarà anche vero che con la fine del
rapporto di lavoro per la __________ Sagl
__________ le spese del veicolo non si giustificavano più. D'altro canto, però,
non si legittimava più nemmeno l'indennità per spese di rappresentanza e del veicolo.
E avendo il primo giudice ascritto al reddito (ipotetico) del convenuto l'intero
importo precedente, egli non poteva fare altro che riconoscere anche le spese relative
(sentenza impugnata, pag. 34). Con tale argomentazione del Pretore aggiunto le
attrici non si confrontano minimamente, sicché al riguardo l'appello si
dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art.
311.
cpv. 1 CPC).
b) L'appello
merita invece accoglimento nella misura in cui le attrici chiedono di stralciare
dal fabbisogno minimo del convenuto i premi delle assicurazioni facoltative e
l'onere fiscale. In effetti un debitore che non sia in grado di finanziare debitamente
il fabbisogno in denaro di un figlio (sopra, consid. 29 e 32) può invocare
unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo
(DTF 140 III 339 consid. 4.3; 137
III 62 consid. 4.2.1; RtiD I-2013 pag. 714
consid. 7a). E nel minimo esistenziale del diritto esecutivo non
rientrano né i premi delle assicurazioni facoltative né le imposte (DTF 140 III
338.
consid. 4.2 a 4.4, 134 III 323).
In concreto il calcolo del primo giudice va ricondotto perciò a fr. 3345.– mensili (arrotondati) per giugno e luglio del
2017.
(adeguamento del premio della cassa malati a fr. 338.20 [plico doc. 2], stralcio
del premio per l'assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia
domestica [fr. 24.84], come pure delle imposte [fr. 400.–]) e a fr. 3145.– per l'agosto del 2017 (riduzione di fr. 200.– mensili del costo dell'alloggio).
35.
Rimane da definire
quanto AO 1 può corrispondere per AP 2, tenuto conto del suo margine
disponibile e del fatto che dalla madre, la quale non riesce nemmeno a coprire
il proprio fabbisogno minimo, non si può pretendere un contributo in denaro. La
situazione si presenta come segue:
a) Dal
1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018:
Fabbisogno
in denaro di AP 2: fr. 1225.– mensili (consid. 29);
Contributo
di accudimento per AP 2: fr. 1805.– mensili (consid. 32);
Margine
disponibile medio del convenuto: fr. 1375.– mensili arrotondati (consid. 30, 33
e 34);
Contributo
medio a carico del convenuto: fr. 1375.– mensili arrotondati (assegni familiari
non compresi);
Ammanco
nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 1655.– mensili (a
carico del contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. 4.3).
b) Dal
1° gennaio 2019 fino al 27 aprile 2021 (o fino alla partenza per i Paesi Bassi,
se ciò interverrà prima):
Fabbisogno
in denaro di AP 2: fr. 1225.– mensili (consid. 29);
Contributo
di accudimento per AP 2: fr. 805.– mensili (consid. 32);
Margine
disponibile del convenuto: fr. 1350.– mensili (consid. 30 e 33);
Contributo
a carico del convenuto: fr. 1350.– mensili (assegni familiari non compresi);
Ammanco
nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 680.– mensili (a
carico del contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. 4.3).
c) Dal
28.
aprile 2021 al 27 aprile 2025 (nel caso in cui AP 2 si trovasse ancora in
Ticino):
Fabbisogno
in denaro di AP 2: fr. 1525.– mensili (consid. 29);
Contributo
di accudimento per AP 2: fr. 205.– mensili (consid. 32);
Margine
disponibile del convenuto: fr. 1350.– mensili (consid. 30 e 33c);
Contributo
a carico del convenuto: fr. 1350.– mensili (assegni familiari non compresi);
Ammanco
nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 380.– mensili.
Entro tali limiti l'appello
di AP 1 e AP 2 merita accoglimento.
III. Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio
in appello
36.
Le spese dell'appello
di AO 1 seguono la soccombenza di lui (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa la domanda
di gratuito patrocinio presentata da AP 1 e AP 2, l'attribuzione di adeguate
ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. AO 1 però non
risulta avere redditi sufficienti per sopperire al mantenimento suo e della figlia,
ciò che rende la somma di difficile o impossibile incasso (art. 122 cpv. 2 CPC)
e giustifica sin d'ora la concessione del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF
140.
III 170). L'indigenza delle richiedenti è – per quanto si è detto (consid.
32) – verosimile e la loro resistenza all'appello appariva legittima (art. 117
CPC).
37.
Relativamente all'appello
delle attrici, queste escono vittoriose sulla richiesta di autorizzare il
trasferimento di AP 2 ad __________, mentre ottengono causa vinta solo in
minima parte sul contributo di mantenimento per la medesima (che vedono
aumentare a fr. 1375.– mensili fino al 31
dicembre 2018 e a fr. 1350.– mensili
fino al 27 aprile 2021, contro i fr. 1225.–
mensili riconosciuti dal Pretore aggiunto e i fr. 3130.– mensili postulati in appello). Esse soccombono inoltre sull'attribuzione
dell'autorità parentale esclusiva alla madre. L'esito finale della causa rimane
per contro incerto sulla nuova regolamentazione del diritto di visita paterno e
del contributo alimentare che il convenuto dovrà versare una volta che la
figlia si troverà in Olanda. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere
equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili (art.
107.
cpv. 1 lett. c CPC). Riguardo agli oneri processuali di prima sede, il Pretore
aggiunto statuirà in proposito al momento in cui prenderà la nuova decisione. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dalle attrici in appello merita infine
accoglimento. Il ricorso non appariva infatti privo di buon esito (art. 117
lett. b CPC) e l'indigenza delle attrici è – dopo quanto si è detto – verosimile.
38.
Quanto ai rimedi
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a
questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – l'autorità parentale, l'affidamento
della figlia e la disciplina delle relazioni personali con il padre, appellabili
senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2018.99 e
11.2018.101 sono congiunte.
II. L'appello di AO 1 è
respinto.
III. Le spese di tale appello,
di fr. 1000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle
controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
IV. AP 1 e AP 2 sono ammesse al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per loro alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr.
1250.–.
V. L'appello di AP 1 e AP 2 è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
3. La petizione di AP 2 è parzialmente accolta, nel senso
che:
3.1 Il contributo di mantenimento da versare entro il primo
di ogni mese a AP 1 stabilito a carico di AO 1 nella convenzione del 17 luglio
2009 in favore della figlia AP 2 è modificato come segue:
fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018 e
fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 fino alla
partenza di AP 2 per i Paesi Bassi.
Il contributo di mantenimento
non comprende l'assegno familiare.
Il contributo di mantenimento va
adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100
punti), la prima volta nel gennaio del 2018, valendo come indice di base quello
del novembre 2017 (100.9 punti).
Il fabbisogno in denaro di AP 2
rimane scoperto per fr. 1655.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018
e per fr. 680.– mensili dal
1° gennaio 2019 al 27 aprile 2021 (o fino
alla partenza di AP 2 per i Paesi Bassi, se ciò interverrà prima).
3.2 La sentenza impugnata è annullata per
quanto riguarda il contributo di mantenimento che sarà dovuto da AO 1 dopo il trasferimento
di AP 2 in Olanda. Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca
nel senso del considerando 28.
4. L'istanza di AO 1 è respinta, nel
senso che l'affidamento di
AP 2 rimane alla madre.
5. L'istanza di AP 1 è parzialmente
accolta, nel senso che è autorizzato il trasferimento di AP 2 con la madre nei
Paesi Bassi al momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione con cui sarà
stato regolato il contributo di mantenimento e saranno state disciplinate le
relazioni personali della figlia con il padre dopo la partenza.
Fino al trasferimento della
figlia le relazioni personali tra AO 1 e AP 2 continuano a essere disciplinate dall'assetto
stabilito il 16 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione 10. La
sentenza impugnata è annullata per quel che è delle relazioni personali dopo di
allora e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca al
proposito nel senso del considerando 27. L'autorità parentale rimane congiunta.
8. Il giudizio sulle spese della
presente decisione è rinviato al pronunciato finale.
Per il resto l'appello è
respinto.
VI. Le spese di tale appello, di
fr. 3000.–, sono poste per metà a carico di AP 1 e AP 2 e per l'altra metà a
carico di AO 1, compensate le ripetibili.
VII. AP 1 e AP 2 sono ammesse al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per loro alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr.
2500.–.
VIII. Notificazione a:
–
;
–
;
– Stato
del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona
(consid. 36 e 37, più dispositivi n. IV e VII).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).