Lexipedia

Decisione

11.2018.99

Modifica del contributo alimentare per un figlio fissato in una convenzione di mantenimento e autorizzazione al trasferimento del figlio all'estero

23 maggio 2019Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 14 settembre

2018 AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore aggiunto, postulando

l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita materno da stabilire

in accordo con il curatore educativo) con esercizio congiunto dell'autorità

parentale o, in subordine, la custodia alternata della figlia con delega al curatore

educativo per stabilire i tempi di permanenza di AP 2 dall'uno o dall'altro

genitore, tenuto conto degli interessi e degli impegni di questi ultimi. Nelle

loro osservazioni del

25 ottobre 2018 le attrici propongono di respingere l'appello avversario e instano

di nuovo per il beneficio del gratuito patrocinio.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame

sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le sentenze relative ad azioni di modifica del contributo

alimentare, dell'autorità parentale e delle altre questioni riguardanti i figli

emanate – per attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC) – dai

Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata (art. 295 CPC)

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale riserva non si

pone, contesi essendo anche l'autorità parentale e l'affidamento della figlia,

impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività dei

ricorsi, la decisione impugnata è pervenuta alle patrocinatrici delle parti il

3.

agosto 2018. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 16

agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ed è scaduto il 14 settembre

2017.

Introdotti l'11 e il 14 settembre 2017 (ultimo giorno utile), i rimedi

giuridici in esame sono pertanto ricevibili.

3.

La

legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di

contributi alimentari per un figlio compete, a scelta, sia al detentore dell'autorità

parentale – o al genitore affidatario in caso di autorità parentale

congiunta (Bachofner/Pesenti,

Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Voll­jährigen, in: FamPra.ch 2016

pag. 620) – sia al figlio minorenne,

indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori

sposati o non sposati (DTF 136 III 365; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2014.84

del 3 agosto 2016, consid. 3). Nulla ostava di conseguenza a che la

minorenne AP 2 convenisse in giudizio il padre. Per quanto riguarda invece la

modifica degli altri aspetti inerenti al figlio (autorità parentale, affidamento,

relazioni personali, consenso al trasferimento all'estero), la legittimazione (attiva

e passiva) compete ai soli genitori (Senn,

Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und

des Kindesunterhaltsrechts, in: FamPra.ch 2017 pag. 983). Ciò nonostante,

in esito all'attrazione di competenza (art. 298d cpv. 3 CC) in

concreto il Pretore aggiunto ha riunito madre e figlia nel ruolo di attrici per

l'insieme delle procedure. Tale assimilazione non cagiona tuttavia alcun

pregiudizio. Non soccorre dunque procedere a distinzioni nell'ambito della

presente decisione.

4.

Al

proprio appello le attrici accludono un messaggio di posta elettronica del 31

agosto 2018 in cui la terapista di AP 2, dott. __________ P__________,

propone alla madre un appuntamento per il 13 settembre 2018 (doc. TT). Con le

osservazioni all'appello di AO 1 esse esibiscono inoltre i conteggi aggiornati

relativi al carico ipotecario dell'abitazione di __________ v__________ G__________

in Olanda e al di lui stipendio (doc. UU – XX). Applicandosi nella fattispecie

il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i nuovi documenti sono ammissibili

senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349).

Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi esaminati ai fini

del giudizio.

I. Sull'appello di AO 1

5.

Il padre chiede l'affidamento

esclusivo o in subordine alternato di AP 2, oltre alla soppressione o al

dimezzamento del contributo alimentare per la figlia ove l'assetto sulla

custodia fosse modificato nel senso da lui auspicato. La questione della

custodia essendo di rilievo – per quanto si vedrà in appresso (consid. 19

segg.) – anche per l'autorizzazione al trasferimento di AP 2 in Olanda,

conviene trattare prioritariamente l'appello di lui.

6.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che, su istanza di un genitore, del

figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori o il giudice (in virtù

della competenza conferitagli dall'art. 298d cpv. 3 CC) modifica l'attribuzione

dell'autorità parentale se fatti nuovi

importanti esigono ciò per tutelare il bene del figlio (art. 298d cpv. 1

CC). L'intervento può limitarsi anche a disciplinare la custodia, le relazioni

personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (art.

298d cpv. 2 CC). Ogni modifica della custodia – ha precisato il primo

giudice – presuppone, oltre al verificarsi di circostanze nuove e importanti,

che il cambiamento risulti imprescindibile nell'interesse del minore. Una

modifica entra pertanto in linea di conto soltanto se il mantenimento dell'assetto

attuale minaccia seriamente il bene del figlio e appare più nocivo del

cambiamento di regolamentazione e della perdita di continuità nell'educazione e

nelle condizioni di vita che ne seguono. Il desiderio espresso dal figlio di

vivere con l'uno o con l'altro genitore – ha proseguito il primo giudice – va

preso in considerazione quando si tratta della ferma volontà di un minore che

ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permette di

elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per

formarsi un'opinione propria e duratura. Prima di allora (fra i 6 e gli 11

anni) l'audizione del figlio fornisce invece una fonte d'informazione supplementare

per accertare la fattispecie. Ciò posto, sulla scorta delle conclusioni

peritali del dott. __________ D__________, il quale ha consigliato di “preservare

il rapporto genitore-figlia” esistente, come pure del­l'ascolto di AP 2, la

quale ha manifestato il desiderio di restare con la madre e di non trasferirsi

in Olanda, il Pretore aggiunto ha ritenuto più opportuno, per il benessere

della minore, mantenere l'assetto attuale, anche perché dall'allestimento della

perizia

(il 24 luglio 2017) non erano emersi elementi nuovi che inducessero a

concludere diversamente.

7.

L'appellante fa

valere anzitutto che la decisione di affidare AP 2 alla madre lascia la figlia

in una situazione di incertezza circa il suo futuro (in Ticino o altrove), ciò

che invece un affidamento a lui scongiurerebbe. Senza dimenticare che la madre deve

dividere il suo tempo tra la figlia e il marito in Olanda, con tutte le difficoltà

pratiche che ne derivano. AO 1 manifesta la sua preoccupazione qualora

dovessero sorgere problemi di stabilità tra AP 1 e il marito. Rimprovera al

primo giudice di avere trascurato di esaminare quale fosse la soluzione

migliore e di non avere tenuto conto del diritto paritario di ciascun genitore

di condividere la quotidianità con la figlia a garanzia del suo benessere.

Ora, per tacere del fatto

che il dott. __________ D__________ ha consigliato – come detto – di “preservare

il rapporto genitore-figlia” esistente e ha riferito della volontà di AP 2,

seppur da prendere con le dovute cautele in ragione della sua età, di restare

con la madre, l'appel­lante non invoca motivi che inducano a riscontrare nell'as­setto

attuale una seria minaccia per il bene della minore, al punto da imporre una

modifica della custodia parentale. Il proposito della madre di trasferirsi all'estero

con la figlia (e l'incertezza legata alla concretazione di tale progetto) costituisce

invero un fatto nuovo importante, ma non ancora una minaccia per il bene della

figlia. Se così fosse, nessun trasferimento all'estero sarebbe più possibile, il

che snaturerebbe la volontà del legislatore e renderebbe illusoria l'applicazione

dell'art. 301a cpv. 2 CC (di cui si dirà in appresso: consid. 19 segg.).

Riguardo al timore che AP 1 debba ripartire il suo tempo tra la figlia e il marito

in Olanda, lasciando così intendere che non sarebbe in grado di accudire

pienamente a AP 2, esso è infondato. Dal­l'istruttoria è emerso che gli spostamenti

ad __________ della madre avvengono nei fine settimana in cui il padre esercita

il diritto di visita, mentre negli altri periodi è piuttosto __________ v__________

G__________ che raggiunge il Ticino (verbali del 4 ottobre 2017 pag. 3, e del

28.

marzo 2018, pag. 7). Quanto alla preoccupazione legata a eventuali problemi

di stabilità coniugale, l'appellante prospetta un argomento meramente ipotetico

sul quale sarebbe prematuro esprimersi.

8.

L'appellante si

duole che la decisione del Pretore aggiunto si basi per l'essenziale su una

perizia sulle capacità genitoriali di oltre un anno fa, rilevando che nel

frattempo sono stati accertati per mezzo di prove e ragionamenti logici ulteriori

fatti e avvenimenti. Quali siano tali fatti, prove e ragionamenti logici tuttavia

l'appellante non spiega, trascurando che il principio inquisitorio illimitato preposto

al diritto di filiazione non solleva le parti dalle loro responsabilità

processuali né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni

loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid. 4.3.1). A parte ciò,

su questo punto l'appello si esaurisce in una recriminazione, il convenuto non

traendo alcuna conseguenza dalla sua doglianza. Al riguardo non soccorre dunque

diffondersi oltre.

9.

Assevera l'appellante

che la sua richiesta di affidamento pende da ormai da sette anni, periodo nel

quale si sarebbero ciclicamente presentati problemi che solo il suo costante sostegno

avrebbe permesso di contenere entro limiti accettabili, impedendo che lo

sviluppo di AP 2 ne risentisse in modo ancor più significativo. Considerata la logorante

insistenza della madre nel perseguire il progetto di trasferimento nei Paesi

Bassi, di cui la figlia sente parlare dal 2016 e che le impedisce di porre

radici solide e stabili “in ottica di una progettualità futura”, egli ritiene

improponibile la situazione attuale, poiché non compatibile con uno sviluppo

sereno e armonioso, come attestano le varie prove raccolte.

A prescindere dal fatto

che in concreto la domanda di affidamento non pende da sette anni, l'Autorità

regionale di protezione 10 avendo respinto una relativa domanda di AO 1 il

26.

giugno 2015 (sopra, lett. B), l'appellante si vale, una volta di più, di argomenti

meramente generici. Non basta rinviare vagamente alle risultanze istruttorie

per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello, non spettando a questa

Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di

illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). Per il resto, sarà anche vero che l'incertezza

circa il trasferimento di AP 2 in Olanda si protrae dal 2016 e sia divenuta per

lei logorante. Tale situazione si riconduce nondimeno all'azione giudiziaria

che oppone i due genitori e non può ascriversi alla responsabilità esclusiva

dell'uno o dell'al­tro. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

10.

L'appellante mette in

dubbio la volontà di AP 2 espressa in occasione dell'ascolto da parte del dott.

__________ D__________, affermando che il pensiero della figlia è stato condizionato

dalla presenza della madre, la quale l'ha accompagnata dal perito. “Se del caso”

– egli prosegue – la volontà della figlia e la valutazione della terapista

dott. __________ P__________ andrebbero aggiornate. Neppure l'appellante

pretende tuttavia che la figlia sarebbe stata ascoltata – e non solo

accompagnata – dal perito in presenza della madre. Il referto precisa inoltre che

AP 2 è stata sentita una volta individualmente, mentre in altre due occasioni

insieme con la madre (una volta) e con il padre (un'altra volta; rapporto del

24.

luglio 2017, pag. 1). Già per questo motivo la censura manca di consistenza.

Comunque sia, la volontà di AP 2 è stata considerata dal Pretore aggiunto, vista

l'età di lei, quale “fonte d'informazione supplementare per stabilire la

fattispecie” e non come elemento decisivo. Per il resto AO 1 non formula una

chiara richiesta di risentire la figlia e la terapista, né si scorgerebbe l'utilità

di una nuova audizione, non essendo invocati nuovi sviluppi che potrebbero

giustificare una simile domanda.

11.

Il convenuto fa valere

che la figlia vorrebbe trascorrere settimane alterne con i genitori. Affidandogli

AP 2, egli potrebbe gestire in modo appropriato tutte le questioni amministrative,

evitando le difficoltà culminate in passato “in curatele amministrative,

precetti esecutivi per la mensa scolastica (…) unitamente all'assicura­zio­ne

responsabilità civile, mancati pagamenti di premi di cassa malati ecc.”. Si

tratta nondimeno di allegazioni contestate, che non trovano riscontro agli atti

(compresa la asserita volontà di trascorrere settimane alterne con i genitori) e

che rimangono una volta ancora generiche. Il principio inquisitorio illimitato

non esonera dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza dei

genitori e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Che poi esigenze

amministrative legittimino una misura tanto incisiva e grave come la modifica

della custodia parentale è quanto meno dubbio. Anche in proposito l'appello non

è destinato perciò a miglior sorte.

12.

A sostegno della sua

richiesta l'appellante invoca la stabilità e la durevolezza della sua

situazione logistica e lavorativa dall'agosto del 2017 in poi, che gli

permetterebbe di prendersi cura della figlia senza l'aiuto di terzi. Foss'anche

vero quanto egli assume, il convenuto trascura tuttavia che la questione

decisiva ai fini del giudizio è quella di sapere se il mantenimento dell'assetto

attuale pregiudichi seriamente il bene di AP 2 e imponga una modifica nella

custodia parentale. Per ammettere ciò non basta valersi di una consolidata

situazione logistica e lavorativa. Anche al proposito la sentenza impugnata

resiste quindi alla critica.

13.

A parere dell'appellante,

quand'anche il motivo della partenza di AP 1 per i Paesi Bassi fosse il

matrimonio con __________ v__________ G__________, le nozze sarebbero state

celebrate per facilitare l'allontanamento della figlia da lui, ciò che AP 1 avrebbe

lasciato intravedere già da tempo. Se non che, l'asserto si fonda una volta di

più su congetture. L'interessato trascura inoltre che il trasferimento di un

figlio è suscettivo di giustificare un'eventuale modifica della custodia solo

se interviene in maniera abusiva, ovvero in difetto di motivi plausibili e al solo

scopo di ostacolare le relazioni del figlio con l'altro genitore (DTF 142 III

495.

consid. 2.7), ciò che nella fattispecie egli neppure sostiene. Né si

ravvisano elementi che depongano per un matrimonio fittizio o di comodo della

madre. Tanto meno la deposizione di __________ B__________, ex docente di

scuola dell'infanzia, cui AP 1 avrebbe semplicemente confidato di avere già

cambiato domicilio una volta per le pressioni subìte dall'appellante. Anche al

riguardo l'appello denota così la sua inconsistenza.

14.

Per AO 1 il fascicolo

processuale dimostra ch'egli si è sempre occupato almeno a metà tempo della

figlia, intervenendo anche in situazioni di emergenza dovute a scelte della

madre. Essendo sempre stato presente nella vita di AP 2, egli chiede di

ripristinare “quella che è stata la situazione di sempre”. Quali atti

conforterebbero tuttavia la sua tesi l'appellante non spiega, sicché al proposito

l'appello si dimostra d'ac­chito irricevibile. A parte ciò, per ripristinare l'asserita

situazione preesistente, l'interessato avrebbe dovuto illustrare perché la

regolamentazione attuale della custodia parentale costituisce una seria

minaccia per AP 2, ciò che il convenuto non spiega. Poco importa di conseguenza

il richiamo alla possibilità, introdotta dalla novella legislativa in vigore

dal 1° gennaio 2017, di disporre una custodia alternata

(art. 298b cpv. 3ter CC)

e alla giurisprudenza in materia, non trattandosi in concreto di valutare l'affidamento

della figlia per la prima volta, bensì di esa­minare se ricorrano i presupposti

per una modifica della situazione a norma del­l'art. 298d cpv. 3 CC. L'appello

essendo destinato all'insuccesso sul punto principale, non v'è ragione di

statuire sulla soppressione o riduzione del contributo di mantenimento che l'appellante

avanza nell'ipotesi – divenuta priva d'oggetto – in cui ottenesse l'affidamento

esclusivo o alternato di AP 2. Ne discende che in definitiva l'appello di AO 1 non

può trovare accoglimento. Quanto al problema di sapere se il trasferimento nei

Paesi Bassi sia suscettibile di ledere il bene della figlia, la questione sarà

esaminata vagliando l'appello di AP 1 e della stessa AP 2 (consid. 19 segg.).

II. Sull'appello di AP 1 e AP

2.

Nomina di un curatore

di rappresentanza

15.

Le appellanti si

dolgono in primo luogo che a AP 2 non sia stato nominato un curatore di

rappresentanza a mente dell'art. 299 CPC, quantunque ciò si imponesse nella

fattispecie e fosse stato chiesto all'Autorità regionale di protezione, come

pure al Pretore aggiunto. Esse ricordano che la designazione di un curatore di

rappresentanza si impone in particolare ove i genitori propongano conclusioni

divergenti in merito all'autorità parentale, alla custodia o ad altre questioni

importanti inerenti alle relazioni personali e al contributo di mantenimento.

Non avendo il primo giudice dato seguito alla richiesta, esse lamentano un

grave vizio procedurale che chiedono di sanare.

Ora, non si disconosce che

nel memoriale del 5 maggio 2017 le attrici avevano avanzato una richiesta in

tal senso, ma per finire si erano rimesse al “prudente giudizio del Pretore” e non

avevano più rinnovato la domanda alla chiusura dell'istruttoria (memoriale

conclusivo del 25 maggio 2018, pag. 22 seg.). Perché il primo giudice avrebbe

dovuto intervenire d'ufficio (art. 296 CPC) e ordinare un provvedimento che non

era più stato sollecitato, esse non spiegano. Né è dato a divedere quali

ragioni imponessero un intervento del genere dopo che la causa era stata ampiamente

istruita e la figlia sottoposta a perizia. A parte ciò, la designazione di un

curatore di rappresentanza non figura tra

le richieste di giudizio nemmeno

in questa sede. Certo, le appellanti pretendono che la grave “manchevolezza

procedurale” andrebbe sanata, ma ciò non le esonerava – tanto meno se patrocinate

da un legale – dal formulare conclusioni puntuali, la controparte dovendo essere

messa nelle condizioni di capire che cosa esattamente si chiede alla

giurisdizione di appello e come dovrebbe essere riformata la sentenza impugnata.

Privo di chiare conclusioni, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.

Comunque sia, non si vede ormai l'utilità, a questo stadio della procedura, di designare

un curatore di rappresentanza, ciò che non esonererebbe questa Camera dal

vagliare le antitetiche posizioni delle parti e procrastinerebbe inutilmente l'emissione

del giudizio, sollecitato dalle stesse appellanti il 12 febbraio 2019.

Audizione della figlia

16.

Le appellanti fanno

valere che AP 2 non è stata sentita in maniera esaustiva, in particolare sulla

questione dell'autorità parentale, dell'affidamento e soprattutto del previsto

trasferimento in Olanda. Essa sarebbe stata ascoltata unicamente dal perito, il

cui mandato era limitato però alle capacità parentali dei genitori e alle

relazioni personali, esclusi gli altri aspetti. Così

argomentando, le appellanti trascurano in realtà che il dott. __________

D__________ ha sentito la minore, seppure con le cautele dovute al fatto che una

ragazza di otto anni non è ancora in grado di esprimersi facendo astrazione di

fattori d'influen­za immediati ed esterni né di formulare una volontà

consolidata (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017,

consid. 3.2.5), anche sulla questione del possibile trasferimento nei Paesi

Bassi e sull'affidamento parentale (referto del 24 luglio 2017, pag. 7: “Vuole

stare con la madre, ma non vuole andare in Olanda. Non vuole perdere il padre e

tutto quanto ha acquisito qui in Ticino”). Tanto che le stesse appellanti si

valgono in parte del parere del perito, che a loro dire non ha intravisto nel trasferimento

in Olanda un pericolo del bene della figlia. A parte ciò, l'appello si esaurisce

in recriminazioni, le attrici non traendo alcuna conclusione dalla loro critica.

Al riguardo non soccorre quindi attardarsi.

Autorità parentale

17.

Il

Pretore aggiunto non ha attribuito l'autorità parentale esclusiva a AP 1. Pur reputando

i rapporti fra i genitori conflittuali e il dialogo spesso difficile, a suo

modo di vedere non sussistono gli estremi per derogare al principio dell'autorità

parentale congiunta. Nel suo complesso – egli ha proseguito – la situazione non

è tanto grave da giustificare il ritiro dell'autorità parentale al padre, nulla

inducendo a presumere che l'esercizio congiunto leda o minacci di ledere il

bene di AP 2, la madre non avendo addotto del resto circostanze del genere. Né

sono suscettibili di minacciare il bene della figlia, secondo il Pretore

aggiunto, le divergenze circa la frequenza al corso scolastico di religione o i

dissidi legati al progetto di partenza all'estero, che non giustificano l'attribuzione

dell'autorità parentale alla sola madre (sentenza impugnata, pag. 13 a 16).

18.

Le

appellanti oppongono che il conflitto persistente fra genitori impedisce di

prendere serenamente le decisioni riguardanti la gestione quotidiana della

figlia e le questioni più importanti. Non si tratterebbe di usuali divergenze d'opinione

tra genitori separati, bensì di scontri estenuanti, come dimostrerebbero le

ritorsioni messe in atto per un viaggio in Sudafrica nel 2017, che hanno reso

necessaria l'emanazione di una decisione supercautelare (inc. CA.2017.19)

oppure le angherie di cui si sarebbe reso responsabile il convenuto (misteriose

scomparse di documenti d'identità e dei vestiti della bambina, taglio di 30 cm

e colorazione viola dei capelli di lei poco prima del matrimonio della madre, frequenza

al corso di religione quantunque nessuno in famiglia si professi credente). Contrariamente

a quanto crede il Pretore

aggiunto – esse proseguono – l'assetto attuale lede o quanto meno minaccia di

ledere il bene della figlia, ciò che la nomina di un curatore di rappresentanza

e un'audizione esauriente avrebbero permesso di appurare. Onde la richiesta di

ordinare una nuova perizia che stabilisca l'assetto migliore dell'autorità

parentale alla luce delle circostanze descritte e di attribuire alla madre l'autorità

parentale esclusiva.

a) Come ha ricordato il Pretore aggiunto, secondo l'art.

298d cpv. 1 CC l'autorità modifica l'attribuzione dell'autorità

parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per tutelare il bene del figlio.

L'autorità parentale congiunta costituisce ormai la regola e un'eccezione a

tale principio entra in linea di conto solo quando i genitori vivono in una

situazione di grave conflitto permanente o siano incapaci di comunicare per

quanto riguarda le questioni legate ai figli. Un conflitto permanente sull'esercizio

del diritto di visita e sulla disciplina delle ferie non è invece un motivo per

escludere l'autorità parentale congiunta ove i genitori siano concordi sulle

decisioni fondamentali da prendere, dimostrandosi così in grado di esercitare l'autorità

parentale congiunta nell'interesse dei figli. L'auto­rità parentale congiunta

non può esercitarsi per contro qualora sussista un conflitto cronico cristallizzato

che coinvolga i figli e non sia dato a divedere un denominatore comune tra

genitori per quanto riguarda l'edu­cazione dei me­desimi. L'attribuzione dell'autorità

parentale esclusiva, in altri termini, si giustifica solo quando l'autorità

parentale congiunta lede o minaccia di ledere il bene del figlio. L'onere della

prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta

(I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 13b con rinvii).

b) Nel

caso specifico sarà anche vero che l'organizzazione della vacanza di Pasqua

2017.

in Sudafrica è stata intralciata dal convenuto, il quale la riteneva troppo

impegnativa per una ragazza di otto anni, giacché implicava continui e lunghi

viag­gi in pochi giorni (istanza supercautelare dell'11 aprile 2017, nell'inc. CA.2017.19).

Si può anche capire che il taglio e la tintura viola dei capelli di AP 2 pochi

giorni prima del matrimonio della madre abbia provocato la reazione stizzita di

AP 1. Simili episodi, pur sommati ad altri contrasti, non bastano tuttavia per

denotare una permanente incapacità di comunicazione

riguardo agli aspetti fondamentali della vita di AP 2. Simili tensioni non giovano

allo sviluppo armonioso della figlia, tuttavia si riconducono – già sotto il

profilo temporale – al prospettato trasferimento all'estero di madre e figlia e

non giustificano, da sé sole, l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale a

AP 1

(DTF 142 III 7 consid. 3.5). Tutto ponderato, nelle circostanze descritte non

si scorgono indizi tali da far apparire AO 1 incapace di esercitare debitamente

l'autorità parentale. E alla sola luce del conflitto tra genitori l'attribuzione

dell'auto­rità parentale esclusiva alla madre non si giustifica, né appare

idonea a mitigare gli effetti del conflitto sulla figlia. Non si ravvisano

dunque, in sintesi, i presupposti per modificare l'autorità parentale

congiunta, né si vede l'utilità di una nuova perizia volta a “stabilire quale sia l'assetto dell'autorità parentale

più opportuno alla luce delle circostanze”. Su questo punto la sentenza del Pretore aggiunto sfugge una volta ancora

alla critica.

Trasferimento della

figlia nei Paesi Bassi

19.

Il

Pretore aggiunto ha ricordato che secondo l'art. 301a CC l'autorità

parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (cpv.

1), ma che in caso di autorità parentale congiunta – come nella fattispecie –

un genitore può trasferire la residenza del figlio all'estero soltanto con il

consenso dell'altro oppure per decisione del giudice o dell'autorità di

protezione dei minori

(cpv. 2 lett. a CC). Ciò premesso, egli ha sottolineato, nel solco della giurispru­denza

(DTF 142 III 481 e 142 III 502), che i motivi per cui un genitore intende andare

all'estero non sono rilevanti. Determinante è sapere se, tenuto conto delle circostanze

nel caso specifico, il bene del figlio sia meglio tutelato seguendo il genitore

che intende trasferirsi all'estero oppure rimanendo con l'altro genitore. Per

decidere ciò – ha proseguito Pretore aggiunto – occorre dipartirsi dal modello

di partecipazione alla cura del figlio applicato fino a quel momento, fermo

restando che qualora un genitore abbia l'affida­mento esclusivo, come in concreto,

ci si fonderà tendenzialmente sull'idea che un trasferimento del figlio con

quel genitore tuteli meglio l'interesse del minore. Ciò posto, il primo giudice

ha accertato che AP 1 non intende lasciare la Svizzera senza la figlia, di modo

che la questione si risolve nel­l'appurare se il trasferimento nei Paesi Bassi

rappresenti per AP 2 la soluzione migliore per la stabilità e lo sviluppo

armonioso di lei dal punto di vista affettivo, psichico, morale e

intellettuale. E sulla scorta delle conclusioni peritali egli ha reputato che

il bene di AP 2 sia meglio salvaguardato, allo stato attuale delle cose, lasciando

la figlia dove si trova. Pur comprendendo la sofferenza della madre, che

desidera raggiungere il marito ad Amsterdam, secondo il Pretore aggiunto la

situazione attuale rimane per la figlia la soluzione migliore (sentenza impugnata,

pag. 17 a 20).

20.

Le

appellanti rimproverano al primo giudice di avere fatto astrazione del modello

di presa a carico della figlia per opera della madre e di non avere motivato

per quale ragione “ci si debba discostare dalla presunzione che il

trasferimento con il genitore affidatario sia nell'interesse della minore”.

Oltre a ciò, le appellanti lamentano che il Pretore aggiunto si è basato sulla

sola perizia del dott. __________ D__________, ignorando le altre risultanze

istruttorie (parere dei docenti, deposizione di __________ v__________ G__________,

informazioni sulle offerte scolastiche e terapeutiche in Olanda) e trascurando

che il mandato peritale era limitato a chiarire le capacità parentali dei

genitori e le relazioni personali. Revocato in dubbio il valore di quella

perizia, definita non più attuale, esse chiedono di disporne una nuova in appello.

A parte ciò, esse rilevano che il dott. __________ D__________ non ha ravvisato

nel prospettato trasferimento nei Paesi Bassi alcuna messa in pericolo del bene

della figlia, la quale per altro ha continuato a seguire la terapia con la

dott. __________ P__________ e ha potuto costruirsi così – come auspicava il

perito – una base sicura a livello psicoemotivo per affrontare il cambiamento. Se

a ciò si aggiunge che AP 2 ha un'età in cui, per comune esperienza, non si è ancora

saldamente legati all'ambiente in cui si vive né a una cerchia di amici, che eventuali

difficoltà d'integrazione o di lingua non costituiscono un pericolo serio per

il benessere di un ragazzo e che AP 1 rappresenta il principale punto di

riferimento affettivo e di stabilità, nulla impedisce oggettivamente – secondo

le ricorrenti – la prevista partenza per i Paesi Bassi.

21.

Per quel che è della partecipazione

alla cura del figlio, non a torto le appellanti assumono che il primo giudice,

pur enunciando correttamente i principi posti dalla giurisprudenza, si è

dipartito da premesse fallaci. Egli si è fondato infatti sul presupposto che AP

1.

non se ne andrebbe mai senza la figlia per valutare se – alla luce di ciò – AP

2.

starebbe meglio ad Amsterdam o stia meglio nel Ticino. Così argomentando però

egli pone AP 1 nella situazione, non voluta dal legislatore (DTF 143 III 204),

di dover scegliere tra partire per i Paesi Bassi senza la figlia o rimanere a __________

con AP 2. Ciò equivale, de facto, a imporle un obbligo di residenza (sentenza

del Tribunale federale 5A_1018/2017 del 14 giugno 2018, consid. 5, pubblicata

in: FamPra.ch 2018 pag. 1057). Il giudice (o l'autorità di protezione dei minori)

non deve interrogarsi se per il bene del figlio sia preferibile che i genitori

mantengano il domicilio attuale, bensì se – nel rispetto delle libertà di

domicilio e di movimento dei medesimi – il bene del figlio sia meglio tutelato

seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro

genitore (a condizione che questi sia in grado e disposto ad accogliere il

figlio). A tal fine egli deve valutare le modifiche che risulterebbero

necessarie per la custodia, le relazioni personali e il contributo di mantenimento

in conformità all'art. 301a cpv. 5 CC

(DTF 142 III 511 consid. 2.5; da ultimo: sentenza 5A_951/2018 del 6 febbraio

2019, consid. 3.1).

22.

Nella fattispecie, si

volesse anche ammettere l'idoneità di AO 1 ad accogliere la figlia quantunque

egli lavori a tempo pieno, è fuori discussione che finora la cura e l'educazione

di AP 2 sono sempre state assicurate in misura preponderante dalla madre affidataria.

Tendenzialmente si deve quindi partire dall'idea che l'inte­resse della figlia

sia di seguire la madre nei Paesi Bassi (DTF 142 III 493 a metà e 511 consid.

2.

). Se non che, l'ap­prez­zamento delle particolarità del caso nel loro

insieme può

anche indurre a una

conclusione diversa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del 9 luglio 2018,

consid. 9 con riferimenti). Se il trasferimento all'estero va infatti consentito,

di norma, al genitore partente che si è preso cura del figlio in misura

preponderante fino a quel momento e che intende assumere l'onere anche in

futuro, l'autorizzazione può essere rifiutata se le circostanze specifiche

inducono a ravvisare nella partenza un serio pregiudizio per il bene del

figlio. Tale potrebbe essere il caso, per esempio, di un trasferimento che

renda assai difficili le relazioni intense intrattenute da un figlio con l'altro

genitore, oppure di un trasferimento che il coniu­ge affidatario prevede proprio

per rendere difficili o impossibili le relazioni personali del figlio con l'altro

genitore, oppure di un trasferimento che metta a repentaglio l'imminente

conclusione della formazione scolastica o professionale del figlio, oppure di un

trasferimento che comporti la residenza in un Paese dalla situazione incerta o

dal clima nocivo per la salute del figlio, oppure di un trasferimento che non

garantisca adeguate cure mediche a una malattia di cui soffra il figlio, oppure

di un trasferimento che finirebbe per far aderire il figlio a una setta e così

via (Affolter-Fringeli/Vogel

in: Berner Kommentar, edizione 2016, n. 25 ad art. 301a CC con

richiami; analogamente: Schwenzer/Cottier

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 301a CC; Büchler/Clausen in: Schwenzer/Fank­hauser, FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 18 ad art. 301a

CC).

23.

Le appellanti si

dolgono, come detto, che il mandato peritale al dott. __________ D__________ sia

stato limitato a chiarire le capacità parentali dei genitori e le relazioni

personali. In realtà, già si è detto che la perizia si è espressa anche sul possibile trasferimento di AP 2 nei Paesi

Bassi (sopra, consid. 16). Al proposito non giova ripetersi. Né si impone un

nuovo rapporto specialistico. Certo, le appellanti ricordano, invocando un

precedente del Tribunale federale (sentenza 5A_1033/2017 del 21 giugno 2018,

consid. 4.3 con rinvii), che trattandosi di minorenni le circostanze possono

modificarsi repentinamente e possono far apparire obsoleta una perizia a

distanza di due anni. Adducono inoltre che il referto del dott. __________ D__________

“a breve non sarà più attuale”. Sta di fatto che la perizia in rassegna

è stata vagliata dal primo giudice dopo appena un anno e non ha raggiunto il

limite di due anni nemmeno in questa sede. Né le appellanti pretendono che le

conclusioni del perito non siano più attuali o che gli eventi avrebbero

registrato nel frattempo nuovi sviluppi. Al riguardo non soccorre pertanto

diffondersi.

24.

Giova esaminare invece

se – come affermano le appellanti – il perito non ha ravvisato alcun rischio

per il bene della figlia nel prospettato trasferimento in Olanda. La questione va

esaminata con particolare attenzione.

a) Dal

referto si evince che lo specialista, accertata l'idoneità di entrambi i

genitori all'affidamento, ha intravisto una sofferenza di AP 2 di fronte al

prospettato e importante cambiamento di lingua e di amicizie, come pure al

conseguente allontanamento dal padre e dai nonni paterni (referto del 24 luglio

2017, pag. 3 e 6). Dal colloquio con la ragazza (a quel momento di otto anni) è

emerso altresì un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, la volontà di

stare con la madre e la resistenza ad andare in Olanda per non perdere il padre

e tutto quanto ha acquisito in Ticino (nonni, compagni, amici). D'al­tro lato __________

H__________, maestra di AP 2, ha riferito al perito che a scuola l'alunna

manifestava entusiasmo per la partenza nei Paesi Bassi e non sembrava preoccupata

(pag. 7). Nulla di particolare è trapelato invece dal colloquio con la

terapista di AP 2 (la dott. __________ P__________), se non che essa

consigliava di continuare il trattamento quand'anche la ragazza fosse

trasferita nei Paesi Bassi, evenienza sulla cui opportunità non si è però pronunciata

(pag. 7 a 11).

Riguardo

allo sviluppo psico-timico di AP 2, il perito lo ha giudicato adeguato all'età,

pur riscontrando un “disturbo reattivo all'ambiente

familiare circostante” dovuto alla situazione di “paura, incostanza e

non continuità”, per rimediare alla quale egli ha sottolineato l'importanza di

continuare l'accom­pa­gnamento terapeutico iniziato con la dott. __________

P__________, da cui la figlia ha tratto notevole beneficio. Il dott. __________

D__________ ha concluso che, prima di decidere qualsiasi cambia­mento, il

benessere di AP 2 raccomanda di garantire alla medesima “continuità e costanza

della presenza sia materna che paterna” e di “mantenere i punti di riferimento

stabili presenti attualmente (nonni, compagni di classe, amicizie, luoghi

quotidiani)”, continuando la psicoterapia “senza il timore che da un giorno all'altro

[AP 2] debba partire”. Ciò permetterebbe a quest'ultima di “costruire una base

sicura a livello psicoemotivo (…) dove poi si potrà eventualmente anche pensare

a dei cambiamenti” (pag. 12 seg.).

b) La

valutazione che precede attesta certo la sofferenza della ragazza, la quale

vorrebbe – comprensibilmente – rimanere con la madre, ma non allontanarsi dal

padre e dal suo ambiente abituale. Seppure tale preoccupazione non sia stata avvertita

dalla maestra di scuola di AP 2 e la continuazione della terapia con la dott. __________

P__________ dovrebbe nel frattempo – come prospettava il perito – avere

contribuito a stabilizzare lo stato psicoemotivo della ragazza, non v'è ragione

per dubitare della constatazione. D'altro lato, però, il perito non esplicita

una seria messa in pericolo di AP 2 qualora essa dovesse trasferirsi con la

madre in Olanda. Egli si limita per lo più a descrivere disagi e paure che inevitabilmente

accompagnano un trasferimento all'estero, in un'area linguistica ignota, di un minorenne

di quell'età e la separazione dall'altro genitore.

25.

Richiamati gli

accertamenti peritali, il trasferimento di un figlio all'estero va rifiutato al

genitore affidatario – come detto – se le circostanze specifiche inducono a

ravvisare un serio pregiudizio per il bene del minorenne. Al proposito si

impone una disamina articolata.

a) Per

quanto attiene al criterio dell'età, la giurisprudenza ha avuto modo di rammentare

che un bambino piccolo suole essere legato alle persone che si prendono cura di

lui più che a un determinato ambiente o a una cerchia di amici. In virtù del

principio della continuità delle cure e dell'educazio­ne, in casi del genere un

affidamento all'altro genitore deve avvenire con cautela. Per converso, dandosi

figli più grandi, l'ambiente scolastico e logistico, come pure la cerchia di

amici che comincia a formarsi acquista viepiù importanza e potrebbe giustificare

una permanenza in Svizzera con affidamento all'altro genitore, sempre che ciò

sia possibile

(DTF 142 III 493). La giurisprudenza non ha fissato precisi limiti di età, ma ha

affermato che a sei o sette anni un minore va considerato tendenzialmente

legato alle persone che si prendono cura di lui piuttosto che a un determinato

ambiente o a una cerchia di amici (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017

del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.4).

In

concreto AP 2 ha ora dieci anni e denota – come rileva la perizia – un certo

attaccamento al proprio ambiente abituale, oltre che alla cerchia familiare e

di amici, tant'è vero che il dott. __________ D__________ ha scorto nella

famiglia paterna, nei compagni di classe, nelle amicizie e nei luoghi

quotidiani chiari punti di riferimento per la ragazza (sopra, consid. 24). D'altra

parte nulla lascia credere che tale attaccamento sia maggiore rispetto a quello

che AP 2 nutre nei confronti della madre. Di per sé l'età della figlia non osta

dunque a un trasferimento all'estero.

b) Quanto

alle difficoltà linguistiche e di integrazione nel nuovo ambiente,

non si disconosce che la scolarizzazione in olandese – che AP 2 non conosce – costituisce

un problema non indifferente per una ragazza di dieci anni che si accinge ad

affrontare (in settembre) l'ultimo anno di scuola elementare. D'altra parte, per giurisprudenza invalsa, iniziali difficoltà

linguistiche e d'integrazione, come pure la scolarizzazione in un altro luogo,

non bastano – di regola – per minacciare il bene del figlio (DTF 136 III 358 consid.

3.

), tranne che la modifica intervenga poco prima della fine di un ciclo

scolastico o di apprendistato (I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del

9.

luglio 2018, consid. 10), ipotesi tuttavia estranea alla fattispecie. A parte

ciò, simili difficoltà si prospetterebbero quand'anche all'estero si

trasferisse non solo il genitore affidatario, bensì l'intera famiglia (DTF 136

III 358 consid. 3.3). Interpellata, inoltre, la scuola di quartiere ad

Amsterdam

(__________ __________) ha fatto sapere che inizialmente AP 2 sarebbe collocata

in una “classe per nuovi arrivati”, dove AP 2 avrà modo di imparare l'olandese

(doc. EE). Sotto questo punto di vista il bene di AP 2 non risulta pertanto minacciato

da un trasferimento nei Paesi Bassi.

c) Riguardo

al contesto socioeconomico del trasferimento, per la stabilità dei

rapporti bisogna distinguere un genitore che torna in patria o nella famiglia

di origine oppure che si trasferisce dal nuovo partner in un contesto

socioeconomico sicuro da un genitore che si sposta per mero spirito di

avventura o per fuggire una determinata situazione senza prospettive

particolari (DTF 142 III 493). Anche sotto questo profilo una partenza di AP 2 per

Amsterdam non rappresenta un'incognita, l'istruttoria avendo chiarito i

contorni logistici (casa di proprietà del patrigno in centro, __________, appena

riattata [doc. UU; deposizioni di __________ v__________ G__________: verbale del

4.

ottobre 2017, pag. 3, e di AP 1: verbale del 13 aprile 2018, pag. 4]), economici

(reddito netto del patrigno dalla sua attività di pilota per la compagnia aerea

__________ di oltre € 5000.– mensili: doc.

WW]), scolastici (doc. EE) e terapeutici (con possibilità per AP 2 di

essere seguita in quel luogo da una specialista di lingua italiana [doc. FF]). Una

volta ancora, di conseguenza, il trasferimento di AP 2 nei Paesi Bassi non può

dirsi contrario al bene della figlia.

d) Rimane

la resistenza che AP 2 ha manifestato, in particolare al dott. __________ D__________

durante la sua audizione. Secondo giurisprudenza, nondimeno, se l'opinione di

figli più grandi può risultare determinante (DTF 142 III 494), è dubbio – come

evocato al consid. 6 – che a otto anni (al momento della perizia) una ragazza abbia

la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e consolidata.

Tant'è che prima degli 11 o 12 anni un figlio nemmeno andrebbe interpellato

direttamente circa i suoi desideri in materia di affidamento e di relazioni

personali (DTF 133 III 151 consid. 2.6; più recentemente sentenza del Tribunale

federale 5A_547/2017 del 26 ottobre 2017, consid. 3.2.2). Il suo ascolto deve

piuttosto costituire una fonte d'informazione supplementare per accertare la

fattispecie e prendere una decisione (sentenza del Tribunale federale

5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5). La riluttanza di AP 2 a

partire per l'Olanda non può essere considerata ad ogni modo, da sé sola, come

una seria ragione per rifiutare il trasferimento. Su questo punto l'appello

merita quindi accoglimento.

Relazioni personali

26.

In vista di un'autorizzazione

al trasferimento di AP 2 in Olanda, le appellanti chiedono di adeguare l'assetto

riguardante le relazioni personali con il padre, fissandolo in un fine settimana

ogni mese, in quattro settimane nelle vacanze scolastiche estive, in una

settimana nelle vacanze autunnali olandesi, in “quanti più giorni di vacanza

possibili ad anni alterni a Natale/Pa­squa” e in una settimana nelle vacanze di

primavera. Esse sottolineano che il volo per Amsterdam dura meno di due ore da __________

o da __________. In aggiunta alle visite del padre in Olanda, AP 1 dichiara

inoltre la disponibilità sua e del marito ad accompagnare la figlia in Svizzera

per incontrare il padre.

27.

Per giudicare la

fondatezza dell'appello al riguardo mancano accertamenti essenziali. Certo,

questa Camera potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non

si tratta però – come si vedrà anche in relazione al contributo di mantenimento

(consid. 28) – di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria.

Si tratta di esperire l'istruttoria come tale, dovendosi accertare i tempi di

percorrenza effettivi del viaggio, sentire AP 2 in merito ai nuovi diritti di

visita e coinvolgere al proposito il curatore educativo. Non compete alla Camera

istruire essa medesima una causa per la prima volta in sostituzione del giudice

naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.17

del 29 dicembre 2016, consid. 6d), anche perché le parti si vedrebbero

sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per

quanto riguarda le relazioni personali con il padre dopo il trasferimento di AP

2.

in Olanda gli atti devono essere ritornati al primo giudice (art. 318 cpv. 1

lett. c n. 2 CPC) affinché assuma le prove necessarie per definire le modalità

di esercizio dei diritti di visita, tenuto conto della distanza (DTF 144 III

18, 136 III 364).

Non si disconosce che le

relazioni personali (come il contributo di mantenimento) andrebbero adattate per

principio alla nuo­va situazione contestualmente alla questione del trasferimento

(art. 301a cpv. 5 CC; cfr. inoltre DTF 142 III 513 consid. 2.6). A

differenza delle prime due questioni, tuttavia, quella relativa al

trasferimento è ormai matura per il giudizio, sicché non v'è ragione per

differirla. Né in concreto tale decisione potrebbe essere più influenzata dalla

nuova regolamentazione del diritto di visita (dovendosi solo definire modalità

e frequenza) o del contributo di mantenimento per AP 2 (dovendosi solo

aggiornare i fabbisogni delle attrici nel nuovo luogo di residenza). Per

garantire nondimeno una certa unità di giudizio ed evitare che la figlia sia

spostata nei Paesi Bassi prima che siano regolati tutti gli aspetti essenziali,

si giustifica di far decorrere l'autorizzazione al trasferimento dall'emanazione

del nuovo giudizio con cui il Pretore aggiunto statuirà su tutti gli aspetti

essenziali, comprese le relazioni personali e il contributo alimentare per AP 2

dopo la partenza per l'Olanda. Nell'attesa che intervenga il nuovo assetto,

resta in vigore la regolamentazione attuale che l'Autorità regionale di

protezione 10 ha deciso il 16 dicembre 2016 (sopra, lett. B) e che le parti non

rimettono in causa.

Contributo alimentare

per la figlia

28.

Per quel che sarà il

contributo di mantenimento in favore di AP 2 dopo la partenza per Olanda,

vale quanto enunciato in relazione al diritto di visita (consid. 27). Occorre ridefinire

in altri termini il contributo alimentare per la figlia che il primo giudice ha

regolato in funzione della permanenza nel Ticino (sentenza impugnata, pag. 23 a

37). Al riguardo mancano non solo accertamenti decisivi ai fini del giudizio

(in particolare sui nuovi fabbisogni di madre e figlia in Olanda), ma anche specifiche

conclusioni su cui questa Camera possa statuire. Una volta ancora, di

conseguenza, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati

al primo giudice affinché assuma le prove necessarie per chiarire la nuova

situazione economica delle parti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

29.

Trattandosi invece del contributo alimentare per AP

2.

dal

1° gennaio 2017 fino al momento della partenza, il Pretore

aggiunto ha ricordato che il contributo previsto nel contratto di mantenimento non è scalare in funzione del­l'età della figlia,

bensì fisso in fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi). L'entrata

in vigore il 1° gennaio 2017 della modifica del 20 marzo 2015 del Codice

civile concernente il mantenimento del figlio giustifica nondimeno, per il

primo giudice, di riesaminare tale contributo (art. 287 cpv. 2 CC in relazione

con l'art. 13c tit. fin. CC). E siccome – egli ha proseguito – il

contributo di mantenimento serve, secondo il nuovo art. 285 cpv. 2 CC, anche a

garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi, esso comprende il

cosiddetto “contributo di accudimento”, il quale consiste in quanto manca al

genitore affidatario per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto

esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i

supplementi previsti dal diritto di famiglia (sentenza impugnata, pag. 24 a 28

con riferimento a DTF 144 III 377). Posto ciò, il primo giudice ha determinato

il fabbisogno in denaro di AP 2 sulla scorta delle

raccomandazioni diramate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamen­to

professionale del Canton Zurigo (edizione 2017), stimandolo in fr. 1225.–

mensili fino ai 12 anni e in fr. 1525.– mensili in seguito, dopo avere adattato

il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati e avere dedotto l'assegno

familiare. Egli non ha riconosciuto invece alcun contributo di accudimento. Pur

rilevando che la madre non lavora né è tenuta a lavorare in ragione della “tenera

età della figlia”, egli ha appurato che AP 1, priva di formazione ed esperienza

professionale, non ha rinunciato o ridotto un'attività professionale per

occuparsi della ragazza, onde l'inesigibilità di un contributo siffatto (loc.

cit., pag. 28 a 30).

Quanto alla disponibilità di

AO 1, il Pretore aggiunto ne ha calcolato il reddito netto in fr. 5100.–

mensili dal gennaio al 31 mag­gio 2017 (quando il rapporto di lavoro con

la __________ Sagl __________ è terminato consensualmente), computando un identico

reddito ipotetico dal giugno all'agosto di quell'anno e un nuovamente guadagno effettivo

di fr. 3800.– mensili in seguito, allorché l'interessato ha cominciato a

lavorare come segretario amministrativo per la ditta di famiglia __________

Sagl di __________ (loc. cit., pag. 30 a 33). A fronte di ciò, egli ha definito

il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 3845.– mensili dal gennaio al

luglio del 2017 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati [con la complementare]

fr. 413.95, assicurazioni e imposta di circolazione dell'auto­mobile fr.

156.

, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica

fr. 24.85, spese di trasferta fr. 400.–, onere fiscale stimato

fr. 400.–), in fr. 3645.– nell'agosto del 2017 (riduzione della pigione a fr.

1000.

– mensili), in fr. 2540.– mensili dal settembre al dicembre del 2017 (decurtazione

delle spese del veicolo, non più necessarie data la vicinanza del nuovo luogo

di lavoro, inserimento del solo premio

della cassa malati obbligatoria di fr. 338.25) e in fr. 2450.– mensili

dopo di allora (riduzione a fr. 247.30 del premio della cassa malati obbligatoria;

sentenza impugnata,

pag. 33 a 35).

Relativamente alla

situazione di AP 1, il primo giudice ha ritenuto che quand'anche le si imputasse

dopo il 10° compleanno di AP 2 un reddito ipotetico come cameriera al 50%, essa

non guadagnerebbe più di fr. 1000.– mensili, i quali non le permetterebbero di

coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 1805.– mensili (metà del minimo

esistenziale per coniugi fr. 850.–, costo

dell'alloggio fr. 517.15 [già dedotta la quota di un terzo inserita nel

fabbisogno in denaro di AP 2], premio della cassa malati obbligatoria fr.

438.

). Da ciò egli ha desunto che il fabbisogno in denaro di AP 2 dev'essere

posto per intero a carico del padre, il quale con un margine disponibile di fr.

1255.

– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, di fr. 1455.– mensili nell'agosto del 2017, di fr. 1260.– mensili

dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 e di fr. 1350.– mensili dopo di

allora, può assicurare il mantenimento della figlia nella misura di fr. 1225.–

mensili dal 1° gennaio 2017 fino al 12° compleanno (27 aprile 2021) e nella

misura di fr. 1350.– mensili dopo di

allora, la figlia rimanendo da parte sua con un ammanco di fr. 175.– mensili (sentenza impugnata, pag. 35 seg.).

30.

Le appellanti rivendicano

un contributo di accudimento, rilevando che se finora AP 1 non ha potuto

conseguire un diploma ed essere attiva professionalmente, ciò si deve al fatto

che essa è diventata madre a soli 21 anni e che da allora ha dovuto accudire AP

2.

In difetto di entrate della madre, per le attrici il contributo di

accudimento corrisponde al fabbisogno minimo di quest'ultima calcolato dal

primo giudice (fr. 1805.– mensili), cui chiedono

di aggiungere fr. 100.– mensili per l'onere

fiscale.

Aderendo per il resto all'accertamento del primo

giudice sul fabbisogno in denaro di AP 2 (fr. 1225.– mensili fino ai 12 anni,

fr. 1525.– mensili in seguito), le appellanti fanno valere una maggior

pretesa alimentare rispetto alle conclusioni di prima sede, ciò che a loro dire

si giustifica in virtù dei recenti sviluppi giurisprudenziali.

Quanto alle entrate del

convenuto, le appellanti imputano a AO 1 di avere peggiorato la propria situazione

economica, rescindendo consensualmente, tre mesi dopo l'avvio dell'attuale causa,

il contratto di lavoro che lo legava da quasi dieci anni alla __________ Sagl __________

(doc. 5) per sottrarsi agli obblighi alimentari nei confronti della figlia. Gli

addebitano così di avere provocato deliberatamente una drastica diminuzione

delle proprie entrate da fr. 11 000.– a fr. 4000.– mensili. A fronte di ciò, le attrici aderiscono

al calcolo del primo giudice relativamente al fabbisogno minimo del convenuto

dal gennaio al maggio del 2017 (fr. 3845.– mensili), dal settembre al dicembre

del 2017 (fr. 2540.– mensili) e dal 1° gennaio 2018 in poi

(fr. 2450.– mensili), mentre ne postulano la riduzione a fr. 2740.– mensili dal

giugno al luglio del 2017 e a fr. 2540.–

mensili nell'agosto del 2017. Onde la possibilità per AO 1 di coprire il

fabbisogno in denaro di AP 2 e di erogare il contributo di accudimento.

31.

Per

quel che è del contributo di accudimento introdotto il

1° gennaio 2017 dalla modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile concernente

il mantenimento del figlio, le nuove disposizioni sono applicabili dalla loro

entrata in vigore anche a contributi di mantenimento per un figlio nato fuori

dal matrimonio fissati prima di allora per sentenza o per contratto di

mantenimento (art. 13c tit. fin. CC; cfr. FF 2014 pag. 547). Che

poi il fabbisogno in denaro di un figlio di quasi otto anni (com'era AP 2 nel

gennaio del 2017) non fosse più quello di un neonato (com'era AP 2 nel­l'agosto

del 2009) e legittimasse un'azione di modifica del contributo non fa dubbio (I

CCA, sentenza inc. 11.2011.24 del

5.

no­vembre 2013, consid. 4). Ciò premesso, si conviene con le appellanti

che la cura di AP 2 ha impedito a AP 1 di provvedere – almeno in parte – al

proprio sostentamento mediante un'attività lucrativa (DTF 144 III 487 consid.

4.

). Poco importa che essa non sia mai stata attiva professionalmente e fosse

a carico della pubblica assistenza prima e del marito in seguito, come ha

rilevato il Pretore aggiunto. L'interessata non aveva ancora 22 anni quando è nata

AP 2. Di conseguenza non si poteva escludere un nesso tra la custodia parentale

della figlia e l'inattività professionale della madre.

32.

Relativamente all'ammontare

del contributo di accudimento dovuto in aggiunta al fabbisogno in denaro di AP

2.

(non contestato), le appellanti instano perché al fabbisogno minimo della madre

calcolato dal primo giudice (fr. 1805.–

mensili) siano aggiunti fr. 100.– mensili

per l'onere fiscale. In prima sede esse avevano quantificato invece in fr. 330.– mensili (fino al 12° compleanno di AP 2) e

in fr. 239.– mensili (dopo di allora) il

contributo di accudimento (memoriale conclusivo del 25 maggio 2018, pag. 19). Se

l'aumento della pretesa si giustifichi alla luce della più recente

giurisprudenza è un quesito che può restare aperto. In ogni caso la fattispecie

è governata dal principio inquisitorio illimitato, sicché le restrizioni

previste dall'art. 317 cpv. 2 CPC per una mutazione dell'azione non si

applicano (Spühler in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 19 ad art. 317). Come si vedrà in appresso

(consid. 35), le condizioni economiche delle parti non consentono tuttavia alcun

supplemento al fabbisogno minimo del genitore affidatario secondo il diritto

esecutivo, ragion per cui la richiesta di aggiungere l'onere fiscale cade nel

vuoto

(DTF 144 III 387 consid. 7.1.4).

A parte ciò, come obietta il

convenuto, AP 1 non accusa particolari problemi di salute e potrebbe intraprendere

un'attività lucrativa a metà tempo non qualificata, la figlia frequentando da

tempo la scuola dell'obbligo (DTF 144 III 497

consid. 4.7.6). Tale esigibilità si riconduce tuttavia a una modifica di

giurisprudenza del 21 settembre 2018 che non può essere fatta retroagire. Certo,

già la sentenza impugnata prospettava un cambiamento di prassi (loc. cit., pag.

35), sicché l'interessata poteva attendersi di dover mettere un giorno a

profitto almeno in parte la sua potenzialità di guadagno. Ciò non toglie che AO

1.

ha invocato in maniera chiara un tale adeguamento solo con le osservazioni

del 31 ottobre 2018. Si giustifica di conseguenza di dedurre dal

fabbisogno minimo della madre calcolato secondo il diritto esecutivo (fr. 1805.– mensili) il reddito che AP 1 potrebbe

conseguire – dopo un breve periodo di transizione – per un'attivi­tà lucrativa

al 50% in un settore non qualificato. Il Pretore

aggiunto ha stimato tale guadagno

potenziale in fr. 1000.– netti mensili per un

lavoro da cameriera (sentenza impugnata, pag. 35). Il convenuto non discute tale stima né fa valere in

quale altra attività AP 1 sarebbe in grado di guadagnare di più.

Potendosi imputare così all'interessata dal 1° gennaio 2019 un guadagno di fr.

1000.

– mensili, il contributo di accudimento

assomma a fr. 1805.– mensili dal

1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e a fr. 805.– mensili dopo di allora. Esso si ridurrà invece a fr. 205.– mensili dopo il 27 aprile 2021 (12°

compleanno di AP 2 ed esigibilità per il genitore affidatario di estendere all'80%

l'attività lucrativa: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6) per estinguersi definitivamente

il 27 aprile 2025 (16 anni di AP 2 e obbligo per il genitore affidatario di

estendere al 100% l'attività lucrativa: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6), sempre

che a quel momento la figlia sia ancora nel Ticino.

33.

Circa la capacità

contributiva del padre, il Pretore aggiunto ha accertato che negli ultimi

cinque mesi di lavoro (dal gennaio al maggio del 2017) per la __________ Sagl __________

AO 1 aveva percepito uno stipendio medio di fr. 5100.– mensili (inclusi fr. 1000.–

per spese di rappresentanza e del veicolo). Pur non disconoscendo che il

certificato di salario per il 2017 attestava un reddito annuo di fr. 55 981.60 netti (doc. 14), egli ha rilevato che

tale cifra teneva calcolo delle provvigioni

(di fr. 31 367.70) versate al lavoratore

nel marzo di quell'anno per l'attività svolta nel 2016, le quali non andavano

considerate per determinare il reddito disponibile del 2017. Conformemente alla

dichiarazione dell'11 maggio 2017 (doc. 5), infatti, i rapporti di dare e avere

fra le parti “erano da considerarsi appianati con la fine del contratto”, di

modo che per i cinque mesi del 2017 occorreva attenersi al solo stipendio di

base (sentenza impugnata, pag. 30 seg.).

Le appellanti contestano

che le provvigioni di fr. 31 367.70

incassate da AO 1 si riferiscano all'anno 2016, l'interessato avendo confermato

durante il suo interrogatorio di avere avuto diritto a un simile bonus nel 2017

e a un bonus di fr. 43 124.60 nel 2016. Inoltre,

quand'anche si trattasse di provvigioni per l'attività svolta nel 2016, a loro

parere l'importo va incluso nelle entrate del 2017 perché il lavoratore ne ha

potuto beneficiare in quell'anno. Per il resto, avendo il convenuto accettato

malevolmente di rescindere un rapporto di lavoro decennale e stabile poco dopo

l'avvio della presente causa, esse chiedono di imputargli quello stesso reddito

anche per il periodo successivo.

a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello

conseguito al momento del giudizio intendendosi con ciò il guadagno realizzato

nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del

6.

luglio 2016, consid. 11a). Esso comprende la quota di tredicesima e le

eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni

agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se

costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5).

Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate

occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di

conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata

sul­l'arco di più anni non è, salvo forti oscillazioni delle entrate, un

criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre

2018, consid. 4a).

Nella

fattispecie si evince dagli atti che nel 2016 e nel 2017, contrariamente agli

anni precedenti (dal 2012 al 2015), AO 1 ha incassato provvigioni per fr. 43 124.60

(nel 2016) e per fr. 31 367.70 (nel 2017: doc. 1). Interrogato al proposito, egli

ha precisato che i due importi corrispondono al bonus annuo (verbale d'udienza

del 21 marzo 2018, pag. 8). Versato in aggiunta al salario di base due sole

volte negli ultimi sei anni di lavoro per la __________ Sagl __________, il

bonus in rassegna non poteva considerarsi un'entrata regolare. Per di più,

essendo stato corrisposto nel marzo del 2017, esso doveva essenzialmente riferirsi

all'attività svolta nel 2016. Per il resto, le appellanti non chiedono di

calcolare il reddito di AO 1 in base alla media di più anni. Né esse contestano

che i rapporti di dare e avere fra le parti “erano da considerarsi appianati con la fine del contratto” o pretendono la sussistenza di altri

bonus o provvigioni per l'attività svolta nel 2017. In definitiva non v'è

ragione dunque di scostarsi dall'accertamento del primo giudice.

b) Quanto

alla possibilità di ascrivere al convenuto il reddito conseguito dalla __________

Sagl __________ anche dopo la fine del rapporto di lavoro, in materia di

contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito

effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se que­sti ha l'effettiva

e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato

il reddito ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in

astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235

consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente:

RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre

2018, consid. 5a). Un'eccezione ricorre qualora l'interessato abbia ridotto

deliberatamente i propri introiti per recare pregiudizio agli interessi del

creditore alimentare, nel qual caso egli può vedersi imputare il guadagno cui

ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto).

Nel

caso specifico il Pretore aggiunto ha espresso comprensione per la scelta del

convenuto di “intraprendere una nuova via professionale nel contesto familiare”

dopo dieci anni trascorsi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. Né egli

ha revocato in dubbio la giustificazione addotta dall'inte­ressato, ricondotta

alla prospettiva di ottenere la custodia di AP 2 e di disporre di maggiore

flessibilità e tempo libero per occuparsi della figlia (sentenza impugnata,

pag. 31 in basso e 33 in alto). Con tale argomentazione le appellanti non si

confrontano nemmeno di scorcio. La doglianza secondo cui il convenuto avrebbe

rescisso il rapporto di lavoro nell'intento di recare pregiudizio alla figlia

sfugge pertanto a ulteriore disamina.

c) Né

le appellanti possono pretendere di ascrivere al convenuto il reddito

precedente il cambiamento di professione in virtù dei guadagni che quegli

sarebbe in grado di conseguire con un'operazione immobiliare promossa insieme con

il fratello per edificare uno stabile di 14 appartamenti, la cui domanda di

costruzione sarebbe già stata presentata al Municipio. Trattandosi di una mera

prospettiva, come ha rilevato il Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag.

33), il reddito derivante da tale operazione potrà tutt'al più fondare una

nuova domanda di modifica del contributo alimentare (art. 286 cpv. 2 CC). Anche

al riguardo la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica. Infine le

attrici non discutono il guadagno effettivo (fr. 3800.– mensili) calcolato dal primo giudice per la nuova attività di AO

1.

nel­l'azienda di famiglia, sul quale non soccorre dunque diffondersi.

34.

Sul fronte delle

uscite, le appellanti censurano il calcolo del primo giudice riguardo ai

periodi dal giugno all'agosto del 2017, postulando per i primi due mesi una

riduzione del fabbisogno minimo del convenuto a fr.

2740.

– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati obbligatoria fr.

338.

) e per il terzo mese a fr. 2540.– (conformemente

a quanto accertato dal primo giudice per i mesi da settembre a dicembre del

2017).

a) A sostegno

della loro richiesta le appellanti adducono che il costo dell'automobile poteva

essere considerato nel fabbisogno minimo del convenuto solo fino al maggio del

2017, quando è cessato il rapporto di lavoro con la __________ Sagl __________, mentre in seguito non si

giustificava più, vuoi per il breve periodo di inattività professionale, vuoi

per la vicinanza al domicilio del nuovo luogo di lavoro. Così argomentando, esse

trascurano nondimeno che per i mesi in cui AO 1 è rimasto senza impiego (da giugno

ad agosto del 2017) il Pretore aggiunto ha conteggiato al medesimo un reddito

potenziale di fr. 5100.– mensili, corrispondente

a quello ch'egli percepiva dalla __________ Sagl __________, importo nel

quale era compresa un'indennità di

fr. 1000.– mensili per spese di rappresentanza e del veicolo (sentenza impugnata, pag. 30 seg.). Sarà anche vero che con la fine del

rapporto di lavoro per la __________ Sagl

__________ le spese del veicolo non si giustificavano più. D'altro canto, però,

non si legittimava più nemmeno l'indennità per spese di rappresentanza e del veicolo.

E avendo il primo giudice ascritto al reddito (ipotetico) del convenuto l'intero

importo precedente, egli non poteva fare altro che riconoscere anche le spese relative

(sentenza impugnata, pag. 34). Con tale argomentazione del Pretore aggiunto le

attrici non si confrontano minimamente, sicché al riguardo l'appello si

dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art.

311.

cpv. 1 CPC).

b) L'appello

merita invece accoglimento nella misura in cui le attrici chiedono di stralciare

dal fabbisogno mini­mo del convenuto i premi delle assicurazioni facoltative e

l'onere fiscale. In effetti un debitore che non sia in grado di finanziare debitamente

il fabbisogno in denaro di un figlio (sopra, consid. 29 e 32) può invocare

unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo

(DTF 140 III 339 consid. 4.3; 137

III 62 consid. 4.2.1; RtiD I-2013 pag. 714

consid. 7a). E nel minimo esistenziale del diritto esecutivo non

rientrano né i premi delle assicurazioni facoltative né le imposte (DTF 140 III

338.

consid. 4.2 a 4.4, 134 III 323).

In concreto il calcolo del primo giudice va ricondotto perciò a fr. 3345.– mensili (arrotondati) per giugno e luglio del

2017.

(adeguamento del premio della cassa malati a fr. 338.20 [plico doc. 2], stralcio

del premio per l'assicurazio­ne responsabilità civile privata e dell'economia

domestica [fr. 24.84], come pure delle imposte [fr. 400.–]) e a fr. 3145.– per l'agosto del 2017 (riduzione di fr. 200.– mensili del costo dell'alloggio).

35.

Rimane da definire

quanto AO 1 può corrispondere per AP 2, tenuto conto del suo margine

disponibile e del fatto che dalla madre, la quale non riesce nemmeno a coprire

il proprio fabbisogno minimo, non si può pretendere un contributo in denaro. La

situazione si presenta come segue:

a) Dal

1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018:

Fabbisogno

in denaro di AP 2: fr. 1225.– mensili (consid. 29);

Contributo

di accudimento per AP 2: fr. 1805.– mensili (consid. 32);

Margine

disponibile medio del convenuto: fr. 1375.– mensili arrotondati (consid. 30, 33

e 34);

Contributo

medio a carico del convenuto: fr. 1375.– mensili arrotondati (assegni familiari

non compresi);

Ammanco

nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 1655.– mensili (a

carico del contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. 4.3).

b) Dal

1° gennaio 2019 fino al 27 aprile 2021 (o fino alla partenza per i Paesi Bassi,

se ciò interverrà prima):

Fabbisogno

in denaro di AP 2: fr. 1225.– mensili (consid. 29);

Contributo

di accudimento per AP 2: fr. 805.– mensili (consid. 32);

Margine

disponibile del convenuto: fr. 1350.– mensili (consid. 30 e 33);

Contributo

a carico del convenuto: fr. 1350.– mensili (assegni familiari non compresi);

Ammanco

nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 680.– mensili (a

carico del contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. 4.3).

c) Dal

28.

aprile 2021 al 27 aprile 2025 (nel caso in cui AP 2 si trovasse ancora in

Ticino):

Fabbisogno

in denaro di AP 2: fr. 1525.– mensili (consid. 29);

Contributo

di accudimento per AP 2: fr. 205.– mensili (consid. 32);

Margine

disponibile del convenuto: fr. 1350.– mensili (consid. 30 e 33c);

Contributo

a carico del convenuto: fr. 1350.– mensili (assegni familiari non compresi);

Ammanco

nel mantenimento per AP 2 (art. 301a lett. c CPC): fr. 380.– mensili.

Entro tali limiti l'appello

di AP 1 e AP 2 merita accoglimento.

III. Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

in appello

36.

Le spese dell'appello

di AO 1 seguono la soccombenza di lui (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa la domanda

di gratuito patrocinio presentata da AP 1 e AP 2, l'attribuzione di adeguate

ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. AO 1 però non

risulta avere redditi sufficienti per sopperire al mantenimento suo e della figlia,

ciò che rende la somma di difficile o impossibile incasso (art. 122 cpv. 2 CPC)

e giustifica sin d'ora la concessione del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF

140.

III 170). L'indigenza delle richiedenti è – per quanto si è detto (consid.

32) – verosimile e la loro resistenza all'appello appariva legittima (art. 117

CPC).

37.

Relativamente all'appello

delle attrici, queste escono vittoriose sulla richiesta di autorizzare il

trasferimento di AP 2 ad __________, mentre ottengono causa vinta solo in

minima parte sul contributo di mantenimento per la medesima (che vedono

aumentare a fr. 1375.– mensili fino al 31

dicembre 2018 e a fr. 1350.– mensili

fino al 27 aprile 2021, contro i fr. 1225.–

mensili riconosciuti dal Pretore aggiunto e i fr. 3130.– mensili postulati in appello). Esse soccombono inoltre sull'attribuzione

dell'autori­tà parentale esclusiva alla madre. L'esito finale della causa rima­ne

per contro incerto sulla nuova regolamentazione del diritto di visita paterno e

del contributo alimentare che il convenuto dovrà versare una volta che la

figlia si troverà in Olanda. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere

equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili (art.

107.

cpv. 1 lett. c CPC). Riguardo agli oneri processuali di prima sede, il Pretore

aggiunto statuirà in proposito al momento in cui prenderà la nuova decisione. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata dalle attrici in appello merita infine

accoglimento. Il ricorso non appariva infatti privo di buon esito (art. 117

lett. b CPC) e l'indi­gen­za delle attrici è – dopo quanto si è detto – verosimile.

38.

Quanto ai rimedi

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a

questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – l'autorità parentale, l'affidamen­to

della figlia e la disciplina delle relazioni personali con il padre, appellabili

senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2018.99 e

11.2018.101 sono congiunte.

II. L'appello di AO 1 è

respinto.

III. Le spese di tale appello,

di fr. 1000.–, sono poste a carico del­l'ap­pellante, che rifonderà alle

controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

IV. AP 1 e AP 2 sono ammesse al

beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per loro alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr.

1250.–.

V. L'appello di AP 1 e AP 2 è

parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

3. La petizione di AP 2 è parzialmente accolta, nel senso

che:

3.1 Il contributo di mantenimento da versare entro il primo

di ogni mese a AP 1 stabilito a carico di AO 1 nella convenzione del 17 luglio

2009 in favore della figlia AP 2 è modificato come segue:

fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre

2018 e

fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 fino alla

partenza di AP 2 per i Paesi Bassi.

Il contributo di mantenimento

non comprende l'assegno familiare.

Il contributo di mantenimento va

adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100

punti), la prima volta nel gennaio del 2018, valendo come indice di base quello

del novembre 2017 (100.9 punti).

Il fabbisogno in denaro di AP 2

rimane scoperto per fr. 1655.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

e per fr. 680.– mensili dal

1° gennaio 2019 al 27 aprile 2021 (o fino

alla partenza di AP 2 per i Paesi Bassi, se ciò interverrà prima).

3.2 La sentenza impugnata è annullata per

quanto riguarda il contributo di mantenimento che sarà dovuto da AO 1 dopo il trasferimento

di AP 2 in Olanda. Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca

nel senso del considerando 28.

4. L'istanza di AO 1 è respinta, nel

senso che l'affidamento di

AP 2 rimane alla madre.

5. L'istanza di AP 1 è parzialmente

accolta, nel senso che è autorizzato il trasferimento di AP 2 con la madre nei

Paesi Bassi al momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione con cui sarà

stato regolato il contributo di mantenimento e saranno state disciplinate le

relazioni personali della figlia con il padre dopo la partenza.

Fino al trasferimento della

figlia le relazioni personali tra AO 1 e AP 2 continuano a essere disciplinate dall'assetto

stabilito il 16 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione 10. La

sentenza impugnata è annullata per quel che è delle relazioni personali dopo di

allora e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché statuisca al

proposito nel senso del considerando 27. L'autorità parentale rimane congiunta.

8. Il giudizio sulle spese della

presente decisione è rinviato al pronunciato finale.

Per il resto l'appello è

respinto.

VI. Le spese di tale appello, di

fr. 3000.–, sono poste per metà a carico di AP 1 e AP 2 e per l'altra metà a

carico di AO 1, compensate le ripetibili.

VII. AP 1 e AP 2 sono ammesse al

beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per loro alla patrocinatrice d'uf­ficio un'indennità di fr.

2500.–.

VIII. Notificazione a:

;

;

– Stato

del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona

(consid. 36 e 37, più dispositivi n. IV e VII).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).