11.2019.1
Divorzio: richiesta di provvigione ad litem
14 marzo 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.1
11.2019.2
Lugano
14 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2018.388 (divorzio:
provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 12 ottobre 2018
da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 28 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso dal
Pretore il 18 agosto 2018 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio
(inc. 11.2019.2);
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 16 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1962) e AP
1 (1960), ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale
maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della
sentenza per definire l'entità di tali
prestazioni), ha liquidato il regime dei beni attribuendo esclusivamente
a AO 1 la proprietà per piani n. 12 385 (pari a 250/1000 della particella n.
43 RFD di __________) e ha condannato il medesimo a versare alla moglie una
liquidazione di fr. 222 312.68, ogni
coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati.
Infine il Pretore ha respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata
dalla moglie e ha posto le spese processuali di fr. 22 000.– complessivi per un terzo a carico del marito e per il rimanente
a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili
ridotte (inc. DM.2014.116).
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
settembre 2018 in cui chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 376 600.– per ottenere la proprietà esclusiva della
proprietà per piani n. 12 385 di __________
o, subordinatamente, sia obbligato a vendere tale immobile a trattative private
per almeno fr. 1 360 000.– corrispondendole il 43.5% del ricavo, che
egli sia condannato inoltre a versarle fr. 68 935.–
in liquidazione del regime dei beni e a trasferirle € 57 355.95 sul conto previdenziale, come pure a erogarle un contributo alimentare di fr. 1332.50
mensili fino al pensionamento di lei (inc. 11.2018.106).
C. Invitata il 28 settembre 2018 a depositare un
anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali
presumibili, l'appellante ha presentato il 1° ottobre 2018 una richiesta di
gratuito patrocinio. Con decreto del 5 ottobre 2018 il presidente di questa
Camera ha respinto l'istanza, una richiesta di provvigione ad litem nei
confronti del marito non apparendo di primo acchito destinata all'insuccesso, mentre
il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di
conto soltanto se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (inc.
11.2018.113).
D. AP
1 si è rivolta così il 12 ottobre 2018 al Pretore per ottenere dal marito – già
inaudita parte – una provvigione ad litem di fr. 15 000.– destinata a finanziare le spese processuali
di appello. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emanato senza
contraddittorio, il Pretore ha respinto la richiesta superprovvisionale e ha
invitato AO 1 a presentare osservazioni. Il convenuto ha proposto il 2 novembre
2018 di respingere l'istanza. Al che il Pretore ha assegnato alle parti il 14
novembre 2018 un termine di dieci giorni per formulare conclusioni. Nei loro
memoriali del 29 novembre 2018 entrambe hanno ribadito il rispettivo punto di
vista. Statuendo con “decreto cautelare” del 18 dicembre 2018, il Pretore ha
respinto l'istanza di provvigione ad litem e ha posto le spese processuali
di fr. 300.– a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per
ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28
dicembre 2018 in cui chiede che – accordatole il gratuito patrocinio – il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di provvigione
ad litem di fr. 15 000.–. Con
osservazioni del 16 gennaio 2019 AO 1 postula la reiezione dell'appello. In una
replica spontanea del 28 gennaio 2019 l'appellante ha ribadito la propria
posizione. Altrettanto ha fatto AO 1 con una duplica spontanea dell'8 febbraio
2019.
in diritto: 1. L'obbligo impartito a un coniuge di versare durante una
causa di divorzio una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha
Fatti
i mezzi per sostenere le spese del processo ha indole cautelare (RtiD I-2006
pag. 669 consid. 6). Non si tratta però di un provvedimento cautelare nel senso
dell'art. 276 CPC o dell'art. 104 LTF, bensì di una pretesa fondata sul diritto
sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza
del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 con
rinvii). Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, tale
pretesa non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza del Tribunale
federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 in fine) e va fatta
valere perciò davanti al giudice di merito (DTF 143 III 624 consid. 7). Questa
Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che un'istanza di provvigione ad
litem va inoltrata al Pretore quand'anche la prestazione richiesta sia
volta a coprire spese processuali e di patrocinio in appello (sentenza inc. 11.2016.127
del 17 luglio 2018, consid. 14a).
2. Pronunciato
con la procedura sommaria, un giudizio riguardante una provvigione
ad litem è una decisione (non un decreto cautelare) impugnabile con
appello entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che la richiesta fosse di
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, AP 1 avendo
chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle una somma di fr. 15 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante
il 19 dicembre 2018 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Depositato il 28 dicembre 2018, l'appello in esame è quindi tempestivo.
3. L'8
gennaio 2019 AP 1 ha prodotto copia di un precetto esecutivo n. __________
che l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha intimato su richiesta di lei a AO
1 per l'incasso del contributo alimentare di fr. 1315.– mensili dovutole dal settembre
al dicembre del 2018 in conformità a quanto stabiliva un decreto cautelare riformato
il 7 novembre 2017 da questa Camera nella causa di divorzio (inc. 11.2016.43). Successivo al decreto impugnato, tale documento è di per sé
proponibile (art. 317 cpv. 1 CPC), anche se – come si vedrà in appresso – poco
sussidia ai fini del giudizio.
4. Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la
propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre
che quest'ultimo sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia
manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta
processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per
taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3
CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC). Lo
stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge
richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo
utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo
debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve
attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri
termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem,
nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni
economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può essere
riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto
a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire
di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016,
consid. 3).
5. In
concreto il Pretore ha ricordato che la provvigione ad litem è un'emanazione
dell'obbligo di reciproca assistenza e di mantenimento fra coniugi (art. 159 e
163 CC) e va determinata in base alla situazione finanziaria esistente al
momento della richiesta. Ciò premesso, egli non ha ravvisato ragioni che inducessero
a scostarsi dai dati sulla situazione economica dei coniugi accertati nella
sentenza di divorzio. E siccome da tali accertamenti risulta un margine
disponibile della moglie di fr. 1493.– mensili, a mente sua l'istante
dispone di risorse sufficienti per far fronte “in pochi mesi” al
versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali a lei chiesto in
appello. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – AO 1 è tenuto a versarle un
contributo alimentare di fr. 1315.– mensili in pendenza di causa, di modo che l'interessata può stare in causa da
sé, facendo capo ai propri mezzi.
6. L'appellante
censura anzitutto un difetto di motivazione, dolendosi che la decisione
impugnata non indica il momento ritenuto decisivo dal Pretore per valutare la
situazione finanziaria di lei. A suo parere non sarebbe chiaro così se si
tratta del momento in cui la richiesta di provvigione è stata introdotta,
quello della domanda di divorzio o quello dell'appello. L'istante lamenta
altresì che il Pretore non abbia chiarito se la provvigione ad litem si
riconduca all'obbligo di assistenza fra i coniugi (art. 163 cpv. 1 CC) o faccia
parte del contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC). Nel
primo caso, a suo avviso, non sussistono motivi per distanziarsi dai dati
accertati da questa Camera nella sentenza del 7 novembre 2017 (sopra, consid. 3),
quando lei versava in ammanco (reddito di fr. 4221.–
mensili, fabbisogno minimo di fr. 4514.25 mensili). Nel secondo caso, invece,
il richiamo ai dati della sentenza di divorzio la priverebbe del diritto di
difendersi, poiché tale richiamo si fonderebbe su accertamenti erronei e
impugnati che devono ancora essere verificati.
a) Per quel che è del censurato difetto di motivazione,
l'appello cade nel vuoto. Manifestamente il primo giudice ha ritenuto decisivo in
concreto, per valutare la situazione finanziaria dell'istante, il momento in
cui è stata introdotta la richiesta di provvigione ad litem, tant'è ch'egli
si è attenuto ai dati accertati quattro mesi prima nella sentenza di divorzio. Nella
misura poi in cui rimprovera al Pretore di non avere chiarito se la provvigione
rientri nell'obbligo di assistenza fra coniugi o nel contributo di
mantenimento dopo il divorzio, la questione è di rilievo – se mai – per sapere
se tale provvigione vada considerata parte del mantenimento dovuto pendente
causa o vada restituita in seguito (RtiD II-2007 pag. 666 consid. 3 in fine), mentre
non incide sul momento decisivo per determinare la capacità del coniuge
richiedente di stare in causa con mezzi propri. Che in concreto lo scioglimento
del matrimonio non sia più in discussione e che la sentenza di divorzio sia
impugnata soltanto per quanto riguarda le conseguenze accessorie, infine, nulla
muta all'ammissibilità di una provvigione ad litem (sentenza del
Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 con richiami).
b) Né
l'appellante può pretendere di fondare l'esigibilità di una provvigione ad
litem sui dati che si evincono dalla sentenza emanata il 7 novembre 2017 da
Considerandi
questa Camera. Le ristrettezze in cui versa chi chiede una
provvigione si valutano al momento in cui è introdotta la domanda (Maier, Die Gewährung der unentgeltlichen
Prozessführung in familienrechtlichen Prozessen im Spannungsfeld mit der
Vorschusspflicht von Ehegatten und Eltern, dargestellt an der Praxis der Zürcher
Gerichte seit Inkraftsetzung der eidgenössischen ZPO in: FamPra.ch 2014 pag.
643). Per tale motivo il Pretore ha fatto capo ai dati sul reddito (fr. 3839.–
mensili) e sul fabbisogno minimo (fr. 2345.– mensili) di AP 1 accertati nella
sentenza di divorzio, del 16 agosto 2018. E che il 12 ottobre 2018 (data
dell'istanza di provvigione ad litem) la situazione accertata nella
sentenza del 7 novembre 2017 di questa Camera non fosse più attuale è indubbio,
se non altro per quel che attiene al fabbisogno della richiedente, la quale nel
frattempo si è trasferita a __________. A parte ciò, la stessa AP 1 espone un
fabbisogno diverso rispetto a quello che figura nella sentenza di divorzio. Su questo punto non è il caso pertanto
di diffondersi.
7.
L'appellante
contesta inoltre di beneficiare di un margine disponibile di fr. 1493.– mensili (reddito di fr. 3839.– meno il fabbisogno minimo
di fr. 2345.40), come risulta dalla sentenza di divorzio, sostenendo che in
realtà il suo reddito non eccede fr. 3736.– mensili,
mentre il suo fabbisogno minimo ascende a fr. 3559.60 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione
fr. 1000.–, spese accessorie con conguaglio fr.
221.
–, posteggio fr. 160.–,
spese mediche fr. 102.–, tassa rifiuti fr. 19.–, assicurazione dell'automobile fr. 95.25, leasing dell'automobile
fr. 239.70, imposta di circolazione fr. 22.60, debiti privati fr. 500.–). Ciò le lascia un residuo di appena fr. 176.45 mensili
che non le consente di sopperire alle spese
di appello contro la sentenza di divorzio.
a) Per quel che è del reddito, nella procedura di
provvigione ad litem l'istante critica per la prima volta in appello l'accertamento
del Pretore. Nell'istanza del 12 ottobre 2018 (pag. 3) essa riconosceva infatti
il guadagno di fr. 3839.– mensili calcolato dal Pretore in sede di divorzio, senza scostarsene
nemmeno nel memoriale conclusivo. Non fondata su fatti nuovi o su nuovi mezzi
di prova, l'argomento relativo a un minor reddito per rapporto a quello
considerato nella sentenza di divorzio si rivela pertanto irricevibile (art.
317.
cpv. 1 CPC).
b) Quanto al fabbisogno minimo, rispetto agli
accertamenti del Pretore l'appellante contesta anzitutto il minimo esistenziale
del diritto esecutivo, chiedendo che sia rivalutato da fr. 900.– a fr. 1200.– mensili. A tale scopo essa invoca una dichiarazione
del Consiglio di Stato allegata a un decreto legislativo concernente la nuova
regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di __________
del 10 marzo 1988, in virtù della quale i cittadini dell'enclave italiana sono
equiparati ai cittadini ticinesi per quel che riguarda il beneficio di
prestazioni pubbliche e l'erogazione di servizi di natura essenziale, compresa
l'ammissione alle strutture sanitarie riconosciute dal Cantone. Sta di fatto
che nulla si evince da ciò circa l'equivalenza del costo della vita nei due
territori, men che meno a un sommario esame. In realtà, il costo della vita
in Italia è notoriamente inferiore rispetto a
quello in Svizzera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio
2018, consid. 7a con riferimenti). Incombeva all'appellante rendere in
qualche modo verosimile che a Campione d'Italia lo scarto sia inferiore a
quello del 25% applicato dal Pretore.
L'appellante
chiede altresì di portare da fr. 150.– mensili a fr. 221.– mensili le
spese accessorie dell'alloggio riconosciute dal Pretore. Essa non si esprime
però sul doc. 38 della causa di divorzio su cui si è fondato il primo giudice,
né invoca – per ipotesi – altri giustificativi. Anche tale contestazione si dimostra
quindi inconsistente.
Documentato
è per contro l'attuale leasing dell'automobile (doc. F, del 20 settembre 2018),
di fr. 239.70 mensili, che al momento del divorzio l'istante non aveva
ancora stipulato. Su questo unico punto l'appello risulta provvisto di buon
diritto. L'imposta di circolazione che l'appellante propone di portare da
fr. 12.65 mensili a fr. 22.60 mensili non trova invece alcun riscontro nel
doc. 41 della causa di divorzio, correttamente interpretato dal Pretore (e su
cui l'appellante non prende posizione).
Prive
di ogni documento giustificativo sono altresì le spese mediche di
fr. 102.– mensili rivendicate dall'appellante con riferimento al doc. 40
della causa di divorzio, che è una semplice direttiva del Comune di __________.
Né è destinata a miglior sorte la spesa di fr. 500.– mensili da lei fatta
valere per “debiti privati”,
il doc. 42 della causa di divorzio
limitandosi a un elenco di esecuzioni a carico dell'interessata nel luglio del
2016.
Tutto si ignora sulla situazione debitoria di lei al momento della
richiesta di provvigione ad litem, AP 1 non avendo precisato
alcunché neppure nella replica spontanea.
c) Se ne conclude che, con un
reddito da attività lucrativa di fr. 3839.– mensili e la riscossione di un
contributo di mantenimento cautelare di fr. 1315.– mensili a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 2585.10 (fr. 2345.40 mensili più il leasing di
fr. 239.70 mensili), l'appellante registra un margine disponibile di fr. 2568.90
mensili. È possibile ch'essa fatichi a incassare il contributo di mantenimento,
ma ciò non le impedisce di procedere nelle
vie esecutive verso AO 1 (contitolare della citata proprietà per piani n. 12 385),
come del resto ha mostrato di saper fare
(sopra, consid. 3).
8.
Secondo
giurisprudenza si ritiene “sprovvisto dei mezzi necessari” per stare in lite (e
quindi avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi
non dispone di un margine sufficiente sul proprio fabbisogno minimo per coprire
le spese processuali e di patrocinio nel giro di un anno, trattandosi di
processi relativamente semplici, o di due anni, negli altri casi (DTF 135 I 224
consid. 5.1 in fine). Per “spesa processuale” si intende anche il versamento di
un anticipo in garanzia dei costi presumibili (sentenza del Tribunale federale
9C_815/2007 del 20 febbraio 2008, consid. 1). Identico principio vale nell'eventualità
di un coniuge che postuli una provvigione ad litem dall'altro coniuge (sentenza
del Tribunale federale 5P.441/2005 del 9 febbraio 2006, consid. 1.2).
Nella
fattispecie l'appellante risulta in grado di prestare l'anticipo di fr. 15 000.– sulle spese processuali a lei chiesto per
l'appello contro la sentenza di divorzio, grazie al margine disponibile di
fr. 2568.90 mensili sul fabbisogno minimo, nel lasso di circa sei mesi. Non
può quindi pretendere dal convenuto una provvigione ad litem. È vero che
il periodo di sei mesi per il deposito dell'anticipo protrae l'emanazione del
giudizio sull'appello contro la sentenza di divorzio, sentenza che non avrebbe
senso emettere prima dell'avvenuto versamento, ma la giurisprudenza del Tribunale
federale non sembra annettere soverchia importanza a simile inconveniente (sentenza
citata 9C_815/2007 del 20 febbraio 2008, consid. 3.3). Una dilazione di sei
mesi non appare del resto inconciliabile con i normali tempi di evasione nel
caso di sentenze relativamente laboriose e complesse. Riguardo infine all'ammontare
dell'anticipo, esso corrisponde a quanto prevede l'art. 13 LTG, secondo cui “la
tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella
delle decisioni del Pretore nella procedura originaria”. E alla causa di
divorzio il Pretore ha
applicato
in concreto una tassa di giustizia di fr. 22 000.–,
compresi costi istruttori per fr. 5888.75 complessivi. Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la
sua sorte segnata.
9.
Le spese della
decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà inoltre al convenuto, che ha formulato osservazioni
all'appello tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla
richiesta di gratuito patrocinio in appello, il beneficio non può entrare in linea
di conto, proprio perché l'interessata non può dirsi sprovvista dei mezzi
necessari (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) per condurre il processo.
10.
Circa i rimedi
giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello è respinta.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).