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Decisione

11.2019.1

Divorzio: richiesta di provvigione ad litem

14 marzo 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi per sostenere le spese del processo ha indole cautelare (RtiD I-2006

pag. 669 consid. 6). Non si tratta però di un provvedimento cautelare nel senso

dell'art. 276 CPC o dell'art. 104 LTF, bensì di una pretesa fondata sul diritto

sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza

del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 con

rinvii). Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, tale

pretesa non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza del Tribunale

federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 in fine) e va fatta

valere perciò davanti al giudice di merito (DTF 143 III 624 consid. 7). Questa

Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che un'istanza di provvigione ad

litem va inoltrata al Pretore quand'an­che la prestazione richie­sta sia

volta a coprire spese processuali e di patrocinio in appello (sentenza inc. 11.2016.127

del 17 luglio 2018, consid. 14a).

2. Pronunciato

con la procedura sommaria, un giudizio riguardante una provvigione

ad litem è una decisione (non un decreto cautelare) impugnabile con

appello entro dieci giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che la richiesta fosse di

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, AP 1 avendo

chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle una somma di fr. 15 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocina­tore dell'istante

il 19 dicembre 2018 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Depositato il 28 dicembre 2018, l'appello in esame è quindi tempestivo.

3. L'8

gennaio 2019 AP 1 ha prodotto copia di un precetto esecutivo n. __________

che l'Ufficio di esecuzione di Men­drisio ha intimato su richiesta di lei a AO

1 per l'incasso del contributo alimentare di fr. 1315.– mensili dovutole dal settembre

al dicembre del 2018 in conformità a quanto stabiliva un decreto cautelare riformato

il 7 novembre 2017 da questa Camera nella causa di divorzio (inc. 11.2016.43). Successivo al decreto impugnato, tale documento è di per sé

proponibile (art. 317 cpv. 1 CPC), anche se – come si vedrà in appresso – poco

sussidia ai fini del giudizio.

4. Il

coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la

propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal

tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto

di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre

che quest'ultimo sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia

manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta

processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per

taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3

CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC). Lo

stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge

richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo

utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo

debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve

attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri

termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem,

nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni

economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può essere

riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto

a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire

di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016,

consid. 3).

5. In

concreto il Pretore ha ricordato che la provvigione ad litem è un'emanazione

dell'obbligo di reciproca assistenza e di manteni­mento fra coniugi (art. 159 e

163 CC) e va determinata in base alla situazione finanziaria esistente al

momento della richiesta. Ciò premesso, egli non ha ravvisato ragioni che inducessero

a scostarsi dai dati sulla situazione economica dei coniugi accertati nella

sentenza di divorzio. E siccome da tali accertamenti risulta un margine

disponibile della moglie di fr. 1493.– mensili, a mente sua l'istante

dispone di risorse sufficienti per far fronte “in pochi mesi” al

versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali a lei chiesto in

appello. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – AO 1 è tenuto a versarle un

contributo alimentare di fr. 1315.– mensili in pendenza di causa, di modo che l'interessata può stare in causa da

sé, facendo capo ai propri mezzi.

6. L'appellante

censura anzitutto un difetto di motivazione, dolendosi che la decisione

impugnata non indica il momento ritenuto decisivo dal Pretore per valutare la

situazione finanziaria di lei. A suo parere non sarebbe chiaro così se si

tratta del momento in cui la richiesta di provvigione è stata introdotta,

quello della domanda di divorzio o quello dell'ap­pello. L'istante lamenta

altresì che il Pretore non abbia chiarito se la provvigione ad litem si

riconduca all'obbligo di assistenza fra i coniugi (art. 163 cpv. 1 CC) o faccia

parte del contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC). Nel

primo caso, a suo avviso, non sussistono motivi per distanziarsi dai dati

accertati da questa Camera nella sentenza del 7 novembre 2017 (sopra, consid. 3),

quando lei versava in ammanco (reddito di fr. 4221.–

mensili, fabbisogno minimo di fr. 4514.25 mensili). Nel secondo caso, invece,

il richiamo ai dati della sentenza di divorzio la priverebbe del diritto di

difendersi, poiché tale richiamo si fonderebbe su accertamenti erronei e

impugnati che devono ancora essere verificati.

a) Per quel che è del censurato difetto di motivazione,

l'appello cade nel vuoto. Manifestamente il primo giudice ha ritenuto decisivo in

concreto, per valutare la situazione finanziaria dell'istante, il momento in

cui è stata introdotta la richiesta di provvigione ad litem, tant'è ch'egli

si è attenuto ai dati accertati quattro mesi prima nella sentenza di divorzio. Nella

misura poi in cui rimprovera al Pretore di non avere chiarito se la provvigione

rientri nell'obbligo di assistenza fra coniugi o nel contributo di

mantenimento dopo il divorzio, la questione è di rilievo – se mai – per sapere

se tale provvigione vada considerata parte del mantenimento dovuto pendente

causa o vada restituita in seguito (RtiD II-2007 pag. 666 consid. 3 in fine), mentre

non incide sul momento decisivo per determinare la capacità del coniuge

richiedente di stare in causa con mezzi propri. Che in concreto lo scioglimento

del matrimonio non sia più in discussione e che la sentenza di divorzio sia

impugnata soltanto per quanto riguarda le conseguenze accessorie, infine, nulla

muta all'ammissibilità di una provvigione ad litem (sentenza del

Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 con richiami).

b) Né

l'appellante può pretendere di fondare l'esigibilità di una provvigione ad

litem sui dati che si evincono dalla sentenza emanata il 7 novembre 2017 da

Considerandi

questa Camera. Le ristret­tezze in cui versa chi chiede una

provvigione si valutano al momento in cui è introdotta la domanda (Maier, Die Gewährung der unentgeltlichen

Prozessführung in familienrechtlichen Prozessen im Spannungsfeld mit der

Vorschusspflicht von Ehegatten und Eltern, dargestellt an der Praxis der Zürcher

Gerichte seit Inkraftsetzung der eidgenössischen ZPO in: FamPra.ch 2014 pag.

643). Per tale motivo il Pretore ha fatto capo ai dati sul reddito (fr. 3839.–

mensili) e sul fabbisogno minimo (fr. 2345.– mensili) di AP 1 accertati nella

sentenza di divorzio, del 16 agosto 2018. E che il 12 ottobre 2018 (data

dell'istanza di provvigione ad litem) la situazione accertata nella

sentenza del 7 novembre 2017 di questa Camera non fosse più attuale è indubbio,

se non altro per quel che attiene al fabbisogno della richiedente, la quale nel

frattempo si è trasferita a __________. A parte ciò, la stessa AP 1 espone un

fabbisogno diverso rispetto a quello che figura nella sentenza di divorzio. Su questo punto non è il caso pertanto

di diffondersi.

7.

L'appellante

contesta inoltre di beneficiare di un margine disponi­bile di fr. 1493.– mensili (reddito di fr. 3839.– meno il fabbisogno minimo

di fr. 2345.40), come risulta dalla sentenza di divorzio, sostenendo che in

realtà il suo reddito non eccede fr. 3736.– mensili,

mentre il suo fabbisogno minimo ascen­de a fr. 3559.60 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione

fr. 1000.–, spese accessorie con conguaglio fr.

221.

–, posteggio fr. 160.–,

spese mediche fr. 102.–, tassa rifiuti fr. 19.–, assicurazione dell'automobile fr. 95.25, leasing del­l'automobile

fr. 239.70, imposta di circolazione fr. 22.60, debiti privati fr. 500.–). Ciò le lascia un residuo di appena fr. 176.45 mensili

che non le consente di sopperire alle spese

di appello contro la sentenza di divorzio.

a) Per quel che è del reddito, nella procedura di

provvigione ad litem l'istante critica per la prima volta in appello l'accertamento

del Pretore. Nell'istanza del 12 ottobre 2018 (pag. 3) essa riconosceva infatti

il guadagno di fr. 3839.– mensili calcolato dal Pretore in sede di divorzio, senza scostarsene

nemmeno nel memoriale conclusivo. Non fondata su fatti nuovi o su nuovi mezzi

di prova, l'argomento relativo a un minor reddito per rapporto a quello

considerato nella sentenza di divorzio si rivela pertanto irricevibile (art.

317.

cpv. 1 CPC).

b) Quanto al fabbisogno minimo, rispetto agli

accertamenti del Pretore l'appellante contesta anzitutto il minimo esistenziale

del diritto esecutivo, chiedendo che sia rivalutato da fr. 900.– a fr. 1200.– mensili. A tale scopo essa invoca una dichiarazione

del Consiglio di Stato allegata a un decreto legislativo concernente la nuova

regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di __________

del 10 marzo 1988, in virtù della quale i cittadini dell'enclave italiana sono

equiparati ai cittadini ticinesi per quel che riguarda il beneficio di

prestazioni pubbliche e l'erogazione di servizi di natura essenziale, compresa

l'ammis­sione alle strutture sanitarie riconosciute dal Cantone. Sta di fatto

che nulla si evince da ciò circa l'equivalenza del costo della vita nei due

territori, men che meno a un sommario esa­me. In realtà, il costo della vita

in Italia è notoriamente inferiore rispetto a

quello in Svizzera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio

2018, consid. 7a con riferimenti). Incombeva all'appellante rendere in

qualche modo verosimile che a Campione d'Italia lo scarto sia inferiore a

quello del 25% applicato dal Pretore.

L'appellante

chiede altresì di portare da fr. 150.– mensili a fr. 221.– mensili le

spese accessorie dell'alloggio riconosciute dal Pretore. Essa non si esprime

però sul doc. 38 della causa di divorzio su cui si è fondato il primo giudice,

né invoca – per ipotesi – altri giustificativi. Anche tale contestazione si dimostra

quindi inconsistente.

Documentato

è per contro l'attuale leasing dell'automobile (doc. F, del 20 settembre 2018),

di fr. 239.70 mensili, che al momento del divorzio l'istante non aveva

ancora stipulato. Su questo unico punto l'appello risulta provvisto di buon

diritto. L'imposta di circolazione che l'appellante propone di portare da

fr. 12.65 mensili a fr. 22.60 mensili non trova invece alcun riscontro nel

doc. 41 della causa di divorzio, correttamente interpretato dal Pretore (e su

cui l'appellante non prende posizione).

Prive

di ogni documento giustificativo sono altresì le spese mediche di

fr. 102.– mensili rivendicate dall'appellante con riferimento al doc. 40

della causa di divorzio, che è una semplice direttiva del Comune di __________.

Né è destinata a miglior sorte la spesa di fr. 500.– mensili da lei fatta

valere per “debiti privati”,

il doc. 42 della causa di divorzio

limitandosi a un elenco di esecuzioni a carico dell'interessata nel luglio del

2016.

Tutto si ignora sulla situazione debitoria di lei al momento della

richiesta di provvigione ad litem, AP 1 non avendo precisato

alcunché neppure nella replica spontanea.

c) Se ne conclude che, con un

reddito da attività lucrativa di fr. 3839.– mensili e la riscossione di un

contributo di mantenimento cautelare di fr. 1315.– mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 2585.10 (fr. 2345.40 mensili più il leasing di

fr. 239.70 mensili), l'appellante registra un margine disponibile di fr. 2568.90

mensili. È possibile ch'essa fatichi a incassare il contributo di mantenimento,

ma ciò non le impedisce di procedere nelle

vie esecutive verso AO 1 (contitolare della citata proprietà per piani n. 12 385),

come del resto ha mostrato di saper fare

(sopra, consid. 3).

8.

Secondo

giurisprudenza si ritiene “sprovvisto dei mezzi necessari” per stare in lite (e

quindi avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi

non dispone di un margine sufficiente sul proprio fabbisogno minimo per coprire

le spese processuali e di patrocinio nel giro di un anno, trattandosi di

processi relativamente semplici, o di due anni, negli altri casi (DTF 135 I 224

consid. 5.1 in fine). Per “spesa processuale” si intende anche il versamento di

un anticipo in garanzia dei costi presumibili (sentenza del Tribunale federale

9C_815/2007 del 20 febbraio 2008, consid. 1). Identico principio vale nell'eventualità

di un coniuge che postuli una provvigione ad litem dall'altro coniuge (sentenza

del Tribunale federale 5P.441/2005 del 9 febbraio 2006, consid. 1.2).

Nella

fattispecie l'appellante risulta in grado di prestare l'anticipo di fr. 15 000.– sulle spese processuali a lei chiesto per

l'appello contro la sentenza di divorzio, grazie al margine disponibile di

fr. 2568.90 mensili sul fabbisogno minimo, nel lasso di circa sei mesi. Non

può quindi pretendere dal convenuto una provvigione ad litem. È vero che

il periodo di sei mesi per il deposito dell'anticipo protrae l'emanazione del

giudizio sull'appello contro la sentenza di divorzio, sentenza che non avrebbe

senso emettere prima dell'avvenuto versamento, ma la giurisprudenza del Tribunale

federale non sembra annettere soverchia importanza a simile inconveniente (sentenza

citata 9C_815/2007 del 20 febbraio 2008, consid. 3.3). Una dilazione di sei

mesi non appare del resto inconciliabile con i normali tempi di evasione nel

caso di sentenze relativamente laboriose e complesse. Riguardo infine al­l'ammontare

dell'anticipo, esso corrisponde a quanto prevede l'art. 13 LTG, secondo cui “la

tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella

delle decisioni del Pretore nella procedura originaria”. E alla causa di

divorzio il Pretore ha

applicato

in concreto una tassa di giustizia di fr. 22 000.–,

compresi costi istruttori per fr. 5888.75 complessivi. Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la

sua sorte segnata.

9.

Le spese della

decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'appellante rifonderà inoltre al convenuto, che ha formulato osservazioni

all'appello tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla

richiesta di gratuito patrocinio in appello, il beneficio non può entrare in linea

di conto, proprio perché l'interessata non può dirsi sprovvista dei mezzi

necessari (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) per condurre il processo.

10.

Circa i rimedi

giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).