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Decisione

11.2019.10

Divorzio: contributi alimentari per il coniuge e per il figlio divenuto maggiorenne

6 marzo 2020Italiano24 min

1996. Dal matrimonio è nato S__________, il 4 ottobre 2000. Il marito era addetto

Source ti.ch

Incarti n.

11.2019.10

11.2019.11

Lugano

6 marzo 2020/jh

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2016.277 (divorzio su richiesta comune con accor­do

parziale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 novembre 2016 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

e

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 18 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 3 dicembre 2018 (inc. 11.2019.10) e sulla contestuale richiesta

di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.11);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1970) e AP 1

(1966), cittadina italia­na, si sono sposati a __________ (Nevada) il 22 maggio

1996. Dal matrimonio è nato S__________, il 4 ottobre 2000. Il marito era addetto

alle vendite presso la __________ AG a __________. La moglie lavorava a metà tempo

come venditrice in un negozio di calzature, sempre a __________. I coniugi

vivono separati dal maggio del 2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale per trasferirsi prima dalla madre e poi, dal novembre 2015, in un

appartamento a __________. Dalla fine di gennaio del 2016 egli ha cessato

l'attività per l'operatore telefonico, cominciando a riscuotere indennità di

disoccupazione.

B. A un'udienza del

21 novembre 2016 indetta nel­l'ambito di una procedura a tutela

dell'unione coniugale promos­sa il 31 agosto 2015 da AP 1, i coniugi si sono

intesi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, sull'attribuzione

dell'alloggio coniugale alla moglie, cui è stato affidato il figlio (riservato

il diritto di vista paterno), mentre il marito si è impegnato a versare un

contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per l'istante e uno di fr. 1600.–

mensili, assegni familiari non compresi, per S__________. L'accordo è stato omologato

dal Pretore seduta stante (inc. SO.2015.3772).

C. Nel corso della

medesima udienza il Pretore ha registrato a verbale la concorde volontà di

divorziare, espressa oralmente dai coniugi, così come la loro intesa sull'affidamento

del figlio alla madre, sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale e sul

diritto di visita paterno. Le parti hanno demandato al giudice invece la

decisio­ne sulla liquidazione del regime dei beni e sui contributi alimentari

per moglie e figlio, postulando entrambe il beneficio del gratuito patrocinio.

Il Pretore ha proceduto all'audizione separata dei coniugi, che hanno confermato

la richiesta di divorzio, l'accordo parziale sulle conseguenze accessorie e la

richiesta di giudicare i punti litigiosi. Il primo giudice ha assegnato al

marito così un termine per motivare l'azione sui punti litigiosi.

D. Nel suo memoriale del

31 gennaio 2017 AO 1 ha preteso fr. 14 246.50

per il rimborso di debiti contratti durante

l'economia

domestica e ha offerto un contributo alimentare per il solo S__________ di fr.

1300.– mensili, assegni familiari inclusi. Nella sua risposta del 6 marzo 2017 AP

1 ha rivendicato fr. 7325.– in liquidazione del regime dei beni, fr.

1100.– mensili di contributo alimentare per sé fino al termine della formazione

del figlio, aumentati dopo di allora a fr. 2273.55 mensili vita natural durante,

e un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili per S__________ (assegni familiari

non compresi). All'udienza del 17 maggio 2017, indetta per le prime

arringhe, le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove.

Il Pretore ha dato avvio immediato all'istruttoria.

E. Il 29 agosto 2017 AO 1

ha postulato, già in via superprovvisionale, la soppressione dei contributi alimentari

a suo carico, facendo valere che di lì a pochi giorni avrebbe esaurito le

indennità di disoccupazione e che l'attività a metà tempo iniziata nel maggio

del 2017 per la T__________ SA non gli consentiva nemmeno di coprire le proprie

necessità. Statuendo inaudita parte il 5 settembre 2017, il Pretore ha soppresso

il contributo alimentare per la moglie e ridotto a fr. 700.– mensili quello per

il figlio, assegni familiari non compresi. All'udienza del 21 novembre 2017,

indetta per il contraddittorio cautelare, il marito ha comunicato di avere

terminato l'attività anche per la T__________ SA e di riscuotere prestazioni

assistenziali, mentre la moglie ha dichiarato di lavorare ancora a metà tempo,

ma di essersi rivolta anch'essa all'assistenza sociale. Accertato che i coniugi

si erano intesi sulla soppressione di ogni contributo a carico di AO 1 dal

settembre del 2017, il Pretore ha omologato

l'accordo e ha

stralciato il procedimento cautelare dal ruolo (inc. CA.2017.301). Nel

gennaio del 2018 AO 1 ha cominciato a lavorare per la __________ AG con sede a

F__________ come acquisitore di clienti.

F. L'istruttoria della

procedura di divorzio è stata dichiarata chiusa il 15 giugno 2018 e alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 29 agosto 2018 AO 1 ha ribadito il proprio punto di

vista, salvo rifiutare ogni contributo anche al figlio e pretendere dalla

moglie il rimborso “della metà di quanto da

lui pagato per i debiti dell'eco­nomia domestica” con assunzione da

parte di lei della metà del debito fiscale di fr. 12 918.50. Nel suo allegato conclusivo di quello stesso 29 agosto

2018 AP 1 ha confermato le proprie posizioni, postulando il versamento di

fr. 12 827.80 in liquidazione del

regime dei beni, il trasferimento di averi previdenziali per fr. 87 889.60

dalla cassa pensione del marito alla propria, un contributo alimentare di fr.

2588.10 mensili per sé fino al termine della formazione del figlio, aumentati

dopo di allora a fr. 2958.10 mensili vita natural durante, e un contributo

alimentare per il figlio di fr. 1600.– mensili (assegni familiari non

compresi) fino al termine di una formazione. In via subordinata essa ha chiesto

di accertare l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente per coprire il

proprio debito mantenimento (art. 129 cpv. 3 CC) e di ingiungere al marito di trasmetterle

ogni anno la tassazione e il certificato di salario, comunicandole

tempestivamente eventuali modifiche dei suoi redditi.

G. Il 31 agosto 2018 AP

1 ha informato il Pretore di essere stata licenziata per il 31 ottobre 2018,

allegando la relativa comunicazione. Il giorno medesimo il marito ha trasmesso

i conteggi di stipendio dal febbraio al luglio del 2018 e il 14 settembre successivo

ha reso noto di essersi trasferito dal 1° settembre 2018 ad __________,

producendo un nuovo contratto di locazione. Su tali fatti e prove le parti

hanno avuto modo di esprimersi.

H. Statuendo il 3

dicembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il riparto a metà degli averi di

previdenza professionale accumulati dai coniugi durante il matrimonio (“valuta

al 21 novembre 2016”), ha disposto

la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per esecuzione, ha accertato che

il regime dei beni è “sciolto e liquidato”, ogni parte rimanendo “proprietaria

di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio no­me”, ha respinto la richiesta di

contributo alimentare formulata dalla moglie, ha obbligato AO 1 a versare dal gennaio del 2019 un contributo di mantenimento per

il figlio di fr. 420.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al

termine della formazione e ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio del

gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 gennaio 2019

nel quale chiede che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il

giudizio impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo

alimentare di fr. 1650.– mensili vita natural durante o – quan­to meno – di

accertare l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente per coprire il

proprio debito mantenimento (art. 129 cpv. 3 CC), di ingiungere al marito di

inviarle ogni anno la tassazione con il certificato di salario, comunicandole

tempestivamente eventuali modifiche dei suoi redditi, così come di aumentare il contributo alimentare per il figlio

a fr. 1600.– mensili. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'entità delle pretese pecuniarie ancora

litigiose davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della moglie il 6 dicembre 2018

(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Il termine di

ricorso, cominciato a decorrere il 7 dicembre 2018, è tuttavia rimasto sospeso

dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto

il 19 gennaio 2019, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Con l'appello AP 1 produce

il verbale di un colloquio intervenuto presso l'ufficio dell'Assicurazione

invalidità il 30 ottobre 2018, adducendo di essere inabile al lavoro al 100% e di

essere in attesa della decisione sulla richiesta di prestazioni

dell'assicurazione stessa. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il verbale del 30 ottobre 2018, successivo

allo scambio dei memoriali conclusivi, è ricevibile. Più delicato è sapere se

l'inabilità lucrativa fatta valere dalla moglie sia stata addotta tempestivamen­te,

ove si pensi che secondo il nuovo documento prodotto l'interessata è stata

inabile al lavoro dal 29 marzo al 30 giugno 2018 e nuovamente dal 23 luglio

2018.

in poi, senza però accennare a tali circostanze nel memoriale conclusivo

del 29 agosto 2018. Né in questa sede l'appellante spende una parola per

spiegare come mai essa abbia passato sotto silenzio davanti al primo giudice i

suoi problemi di salute e neppure indica quando essa si sia rivolta all'Assicurazione

invalidità. Sia come sia, come si vedrà in appresso (consid. 4e), tali

allegazioni nulla mutano ai fini del giudizio.

3.

Litigiosi rimangono,

in appello, il contributo alimentare per la moglie e per il figlio. Tutto il

resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per quel che è del contributo

alimentare in favore della moglie, il Pretore ha ravvisato anzitutto, nella

fattispecie, un matrimonio di lunga durata dal quale è nato un figlio, ciò che ha

influito concretamente sulla situazione dell'interessata. Egli ha accertato poi

che prima della separazione i coniugi disponeva­no di entrate attorno a fr. 10 200.– mensili, ma che il dispendio della

famiglia doveva essere superiore, considerato che negli anni si sono accumulati

molti debiti. Ne ha dedotto, il Pretore, che “calcolare un eventuale contributo

alimentare per la moglie sulla base del livello di vita vissuto dai coniugi

equivarrebbe imporre al marito di indebitarsi ulteriormente”, sicché egli si è

dipartito dal fabbisogno effettivo di lei, calcolato in complessivi fr. 3128.65

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

pigione e spese accessorie fr. 1760.– [da cui dedurre la quota di un terzo, di fr. 586.65,

da inserire nel fabbisogno in denaro di S__________], premio della cassa malati fr. 475.75, assicurazione del veicolo fr. 49.95, imposta

di circolazione fr. 38.75, assicurazione responsabilità civile e del­l'economia

domestica fr. 40.85). Valutate le

attuali entrate di AP 1 in fr. 2237.– mensili, “pari alle presumibili

indennità di disoccupazione calcolate su un'attività lucrativa all'80%”, il

primo giudice ha ritenuto esigibile dall'interessata un lavoro a tempo pieno, onde

la possibilità di conseguire un reddito di fr. 3500.– mensili con cui sopperire

al proprio fabbisogno. In siffatte circostanze il Pretore ha respinto la richiesta

di contributo alimentare, come pure quel­la subordinata volta a riservare l'applicazione

dell'art. 129 cpv. 3 CC.

4.

L'appellante obietta

che il reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno imputatole dal primo

giudice non si giustifica in ragione del suo stato di salute. Essa fa valere di

essere attualmente inabile al lavoro al 100%, che la domanda di prestazioni

all'Assicurazio­ne invalidità è tuttora pendente e che all'età di 52 anni non

si può pretendere da lei un'estensione dell'attività lucrativa. Essa chie­de

così che il suo reddito sia accertato in fr. 2237.– mensili, ciò che lascia uno

scoperto di fr. 891.65 mensili sul suo fabbisogno minimo, e che nel caso in cui

il marito non sia in grado di versar­le interamente tale contributo le sia

riservata la possibilità prevista dall'art. 129 cpv. 3 CC o, per lo meno, che il

marito sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 420.– mensili dopo

il termine della formazione da parte di S__________.

a) Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si

può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito

mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge

gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve

perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe

perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile

né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (senten­za del Tribunale federale

5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016

del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

b) Premesso

ciò,

i criteri che disciplinano

lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio

e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già

stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD

I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio

basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge

in caso di matrimonio con influsso concre­to sulla sua situazione finan-ziaria –

come nella fattispecie, il matrimonio essendo di lunga durata – si procede in

tre tappe (DTF 141 III 469 con-sid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si

determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il

livello di vita raggiun­to dai coniugi durante la comunione domestica, livello

che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,

a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci

anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la

separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa

sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena

descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tap­pa il coniuge

richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure

ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la

capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al

principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.102 del 10 febbraio 2020, consid.

4a).

c) Per

quel che riguarda il primo stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore

si è limitato ad assicurare alla moglie la copertura del fabbisogno minimo “allargato”

secondo i criteri del diritto civile, come lei chiedeva, ciò che l'appellante

non contesta. Non occorre di conseguenza indagare sul tenore di vita sostenuto

dai coniugi durante la comunione domestica (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2018.62

del 29 gennaio 2020, consid. 16b).

d) Per

quel che riguarda la possibilità di

far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del

ricordato ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si

diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente.

Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole

possibilità di guadagna­re di più, fa stato il reddito ipotetico. Un

guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astrat­to, ma dev'essere alla

concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2,

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD

I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il

giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato

eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età,

della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito

egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività

e quale sareb­be il reddito conse­guibile, sempre te­nendo cal­colo del­l'età,

della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che

della situazione sul mer­cato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid.

3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014

pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

e) Per

quanto attiene allo stato di salute, stando alla documentazione prodotta in

appello AP 1 è stata inabile al lavoro dal marzo al giugno del 2018 e

nuovamente dal 23 luglio 2018 in poi (doc. C prodotto in appello, 4°

foglio). Come si è anticipato (consid. 2), l'argomento, sollevato la prima

volta con l'appello, è invero di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 1

CPC). Sia come sia, l'accertamento di patologie suscettibili di

comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone, se non una perizia, almeno un

rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con

richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con

oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016 consid. 5d con rinvio). Dall'unica prova agli atti (il citato

verbale del 30 ottobre 2018: doc. C di appello) nulla risulta in concreto sulla

patologia di cui è affetta la moglie né, tanto meno, sulla prognosi riguardo

all'incidenza invalidante di tale patologia (cfr. doc. C, 4° foglio). Certo,

l'interessata ha inoltrato una domanda d'invalidità, ma ciò non basta per

dimostrare una durevole incapacità lucrativa. In quel colloquio il consulente

di integrazione professionale si è limitato a discutere con l'interessata di

misure d'intervento tempestivo allo scopo di facilitare il reinserimento

professionale (6° foglio). Agli atti non figurano dunque elementi sufficienti

per attestare un'incapacità lucrativa di lunga durata.

f) L'appellante

eccepisce che all'età di 52 anni non si può pretendere da lei un'estensione dell'attività

lavorativa a tempo pieno. Ora, trattandosi di un

coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività

lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzio­ne per

cui non si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della

separazione quel coniuge aveva già 45 anni, sebbene tale limite d'età

tenda a essere portato viepiù a 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2;

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018

consid. 3.3). Simi­le presunzione può essere vinta però ove la

controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a destare il

dubbio che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa. Inoltre il

limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una nuova

entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un coniuge

già professionalmen­te attivo debba unicamente aumentare il proprio grado

d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018

consid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2, in: FamPra.ch

2017.

pag. 551). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che

può essere tenuto ad aumentare il grado d'occupazione un coniuge di 54 anni già

professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante

l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva

interrotto l'attività per due anni (sentenza

del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid.

7.1.2.1

con richia­mi), non risultando in quei casi problemi di salute o di

altro ordine che ostassero a simili opportunità (I CCA, sentenza inc. 11.2018.102

del 10 febbraio 2019 consid. 4c).

g) Nella

fattispecie risulta dagli atti che, dopo essersi dedicata durante la vita in

comu­ne al governo della casa e alla cura del figlio, AP 1 ha ripreso nel 2007 un'attività

lucrativa a tempo parziale. Al momento della separazione (maggio del 2015) essa

aveva 48 anni, lavorava al 50% co­me venditrice per la __________ Sagl di __________

in un negozio (“__________”) a __________, ma doveva ancora occuparsi del

figlio. Al 16° compleanno di S__________ (4 ottobre 2016) essa aveva quasi cinquant'anni

e lavorava, sempre a metà tempo, per lo stesso datore di lavoro. Trattandosi

unicamen­te di aumentare il grado d'occupazione, il limite di 45 anni non era

determinante e non la esonerava dall'aumentare l'attività lucrativa. Si poteva così

ragionevolmente ritenere che avesse la possibilità di riprendere un'attività a

tempo pieno, tant'è che nel gennaio del 2018 il suo grado d'occupazione è

passato dal 50 all'80%. Né essa poteva legittimamente supporre che da lei non

ci si aspettasse un'attività al 100%, ove si pensi che – come ha rilevato il

Pretore – già nel­l'ottobre del 2015, durante la procedura a tutela dell'unione

coniugale, essa medesima aveva manifestato l'intenzione di “recuperare al più

presto una propria indipendenza economica”, volontà più volte ribadita nella causa

di divorzio (sentenza impugna­ta, pag. 8 in alto).

h) Alla

luce di quanto precede incombeva a AP 1 rendere quanto meno verosimile di non

poter estendere la propria attività lucrativa. In realtà essa non ha recato

alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo pretendere che la sua età e il suo

stato di salute ostano all'aumento del tasso d'occupazione. Neppure risulta che

l'interessata abbia mes­so in atto quanto si poteva esigere da lei per

impiegarsi al 100%. Si conviene che per

un'ultracinquantenne le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possono

rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di

mano d'ope­ra frontaliera,

più giovane, flessibile e pron­ta ad addestrarsi. Resta il fatto che,

qualora si fosse debitamente attivata nel gennaio del 2018 per reperire

un'attività a tempo pieno, l'interessata potreb­be presumibilmente guadagnare oggi almeno fr.

3500.– mensili, dato imputatole

dal Pretore sulla base dell'ultimo

stipendio da lei percepito.

i) In

definitiva, con una capacità lucrativa di fr. 3500.– mensili, in concreto

l'appellante sarebbe in grado di finanziare da sé il proprio “debito

mantenimento” di fr. 3128.65 mensili (dato di per sé non contestato) e non può

pretendere un contributo alimentare. Ciò esclude l'applicazione della riserva

prevista all'art. 129 cpv. 3 CC. L'esame della capacità contributiva di AO 1 (terzo

stadio del ragionamento illustrato dianzi) risulta pertanto superflua.

5.

Quanto al contributo

alimentare per il figlio, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________

in fr. 1601.30 mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, sostituendo i valori tabellari dell'alloggio e

del premio della cassa malati con quelli effettivi, dedotto l'assegno familiare.

Egli ha poi accertato il reddito medio di AO 1 in fr. 3693.30 mensili a fronte

di un fabbisogno minimo di fr. 3651.75 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1250.–, premio

della cassa malati fr. 423.35, assicurazione del veicolo fr. 157.40, imposta di circolazione fr. 40.–, leasing dell'automobile

fr. 581.–), ridotto a fr. 3070.75 mensili dal gennaio del 2019 alla

scadenza del contratto di leasing, ma comprensivo di fr. 200.– mensili per l'esercizio

del diritto di visita. Ciò posto, egli ha fissato il contributo di mantenimento

in favore di S__________ in fr. 420.– mensili (oltre assegni familiari) dal

gennaio del 2019 fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o

professionale.

a) In

concreto S__________ è diventato maggiorenne il 4 ottobre 2018, di modo che

andrebbe interpellato per sapere se intende

ratificare la richiesta della madre (DTF 142 III 81 consid. 3.2). Si può

prescindere tuttavia da tale esercizio. L'appellante non discute infatti gli

accertamenti del Pretore sul fabbisogno in denaro del figlio né sul fabbisogno

minimo del marito. Essa censura la capacità contributiva di quest'ultimo, chiedendo

di imputargli un reddito ipotetico di fr. 7000.– mensili, sufficiente per

garantire la copertura del fabbisogno in denaro del figlio, di fr. 1600.–

mensili. Il Pretore non ha mancato di rilevare che l'attuale reddito di AO 1 è sensibilmente

inferiore a quello conseguito prima della separazione. Ha sottolineato tuttavia

che la riduzione delle entrate è intervenuta dopo un periodo di disoccupazione,

che una volta esaurite le relative indennità l'interessato ha fatto capo alla

pubblica assistenza e che dal gennaio del 2018 egli ha trovato lavoro nella

Svizzera tedesca. Già per il fatto di avere accettato un impiego in un'altra

area geografica, lontano dal figlio, non si può affermare di conseguenza – ha

soggiunto il Pretore – che quegli non abbia dato prova di impegno (sentenza

impugnata, pag. 9 seg.).

b)

Con la motivazione appena riassunta l'appellante non si confronta per nulla. Essa

si limita a definire ingiustificata “una riduzione del reddito di quasi la metà

tra la separazione della coppia e l'odierna situazione lavorativa del marito”,

ma tale circostanza è già stata considerata dal primo giudice nella valutazione

della capacità lucrativa del marito. Altri argomenti a sostegno dell'appello la

moglie non adduce. Neppure pretende che – per ipotesi – AO 1 abbia ridotto

deliberatamente i suoi introiti, abbia rinunciato a migliori possibilità di

guadagno o non abbia profuso sforzi sufficienti per reperire un posto di lavoro

meglio retribuito e alla sua portata. Insufficientemente motivato (art. 311

cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. Resta il

fatto che il “debito mantenimento” del figlio (fr. 1601.30 mensili) rimane

ampiamente scoperto, sicché al medesimo è riservata la possibilità di chiedere

un aumento del contributo alimentare ove la situazione finanziaria del padre

dovesse migliorare (art. 286 cpv. 2 e art. 286a cpv. 1 e 2 CC).

6.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante non entra in linea

di conto, poiché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di

accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla

controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa

l'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente la

tassa di giustizia.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. ;

Comunicazione

a:

– (consid. 5 e

dispositivo n. 1);

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).