11.2019.10
Divorzio: contributi alimentari per il coniuge e per il figlio divenuto maggiorenne
6 marzo 2020Italiano24 min
1996. Dal matrimonio è nato S__________, il 4 ottobre 2000. Il marito era addetto
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.10
11.2019.11
Lugano
6 marzo 2020/jh
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2016.277 (divorzio su richiesta comune con accordo
parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 novembre 2016 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
e
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 18 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 3 dicembre 2018 (inc. 11.2019.10) e sulla contestuale richiesta
di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.11);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1970) e AP 1
(1966), cittadina italiana, si sono sposati a __________ (Nevada) il 22 maggio
1996. Dal matrimonio è nato S__________, il 4 ottobre 2000. Il marito era addetto
alle vendite presso la __________ AG a __________. La moglie lavorava a metà tempo
come venditrice in un negozio di calzature, sempre a __________. I coniugi
vivono separati dal maggio del 2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale per trasferirsi prima dalla madre e poi, dal novembre 2015, in un
appartamento a __________. Dalla fine di gennaio del 2016 egli ha cessato
l'attività per l'operatore telefonico, cominciando a riscuotere indennità di
disoccupazione.
B. A un'udienza del
21 novembre 2016 indetta nell'ambito di una procedura a tutela
dell'unione coniugale promossa il 31 agosto 2015 da AP 1, i coniugi si sono
intesi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, sull'attribuzione
dell'alloggio coniugale alla moglie, cui è stato affidato il figlio (riservato
il diritto di vista paterno), mentre il marito si è impegnato a versare un
contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per l'istante e uno di fr. 1600.–
mensili, assegni familiari non compresi, per S__________. L'accordo è stato omologato
dal Pretore seduta stante (inc. SO.2015.3772).
C. Nel corso della
medesima udienza il Pretore ha registrato a verbale la concorde volontà di
divorziare, espressa oralmente dai coniugi, così come la loro intesa sull'affidamento
del figlio alla madre, sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale e sul
diritto di visita paterno. Le parti hanno demandato al giudice invece la
decisione sulla liquidazione del regime dei beni e sui contributi alimentari
per moglie e figlio, postulando entrambe il beneficio del gratuito patrocinio.
Il Pretore ha proceduto all'audizione separata dei coniugi, che hanno confermato
la richiesta di divorzio, l'accordo parziale sulle conseguenze accessorie e la
richiesta di giudicare i punti litigiosi. Il primo giudice ha assegnato al
marito così un termine per motivare l'azione sui punti litigiosi.
D. Nel suo memoriale del
31 gennaio 2017 AO 1 ha preteso fr. 14 246.50
per il rimborso di debiti contratti durante
l'economia
domestica e ha offerto un contributo alimentare per il solo S__________ di fr.
1300.– mensili, assegni familiari inclusi. Nella sua risposta del 6 marzo 2017 AP
1 ha rivendicato fr. 7325.– in liquidazione del regime dei beni, fr.
1100.– mensili di contributo alimentare per sé fino al termine della formazione
del figlio, aumentati dopo di allora a fr. 2273.55 mensili vita natural durante,
e un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili per S__________ (assegni familiari
non compresi). All'udienza del 17 maggio 2017, indetta per le prime
arringhe, le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove.
Il Pretore ha dato avvio immediato all'istruttoria.
E. Il 29 agosto 2017 AO 1
ha postulato, già in via superprovvisionale, la soppressione dei contributi alimentari
a suo carico, facendo valere che di lì a pochi giorni avrebbe esaurito le
indennità di disoccupazione e che l'attività a metà tempo iniziata nel maggio
del 2017 per la T__________ SA non gli consentiva nemmeno di coprire le proprie
necessità. Statuendo inaudita parte il 5 settembre 2017, il Pretore ha soppresso
il contributo alimentare per la moglie e ridotto a fr. 700.– mensili quello per
il figlio, assegni familiari non compresi. All'udienza del 21 novembre 2017,
indetta per il contraddittorio cautelare, il marito ha comunicato di avere
terminato l'attività anche per la T__________ SA e di riscuotere prestazioni
assistenziali, mentre la moglie ha dichiarato di lavorare ancora a metà tempo,
ma di essersi rivolta anch'essa all'assistenza sociale. Accertato che i coniugi
si erano intesi sulla soppressione di ogni contributo a carico di AO 1 dal
settembre del 2017, il Pretore ha omologato
l'accordo e ha
stralciato il procedimento cautelare dal ruolo (inc. CA.2017.301). Nel
gennaio del 2018 AO 1 ha cominciato a lavorare per la __________ AG con sede a
F__________ come acquisitore di clienti.
F. L'istruttoria della
procedura di divorzio è stata dichiarata chiusa il 15 giugno 2018 e alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 29 agosto 2018 AO 1 ha ribadito il proprio punto di
vista, salvo rifiutare ogni contributo anche al figlio e pretendere dalla
moglie il rimborso “della metà di quanto da
lui pagato per i debiti dell'economia domestica” con assunzione da
parte di lei della metà del debito fiscale di fr. 12 918.50. Nel suo allegato conclusivo di quello stesso 29 agosto
2018 AP 1 ha confermato le proprie posizioni, postulando il versamento di
fr. 12 827.80 in liquidazione del
regime dei beni, il trasferimento di averi previdenziali per fr. 87 889.60
dalla cassa pensione del marito alla propria, un contributo alimentare di fr.
2588.10 mensili per sé fino al termine della formazione del figlio, aumentati
dopo di allora a fr. 2958.10 mensili vita natural durante, e un contributo
alimentare per il figlio di fr. 1600.– mensili (assegni familiari non
compresi) fino al termine di una formazione. In via subordinata essa ha chiesto
di accertare l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente per coprire il
proprio debito mantenimento (art. 129 cpv. 3 CC) e di ingiungere al marito di trasmetterle
ogni anno la tassazione e il certificato di salario, comunicandole
tempestivamente eventuali modifiche dei suoi redditi.
G. Il 31 agosto 2018 AP
1 ha informato il Pretore di essere stata licenziata per il 31 ottobre 2018,
allegando la relativa comunicazione. Il giorno medesimo il marito ha trasmesso
i conteggi di stipendio dal febbraio al luglio del 2018 e il 14 settembre successivo
ha reso noto di essersi trasferito dal 1° settembre 2018 ad __________,
producendo un nuovo contratto di locazione. Su tali fatti e prove le parti
hanno avuto modo di esprimersi.
H. Statuendo il 3
dicembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il riparto a metà degli averi di
previdenza professionale accumulati dai coniugi durante il matrimonio (“valuta
al 21 novembre 2016”), ha disposto
la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per esecuzione, ha accertato che
il regime dei beni è “sciolto e liquidato”, ogni parte rimanendo “proprietaria
di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio nome”, ha respinto la richiesta di
contributo alimentare formulata dalla moglie, ha obbligato AO 1 a versare dal gennaio del 2019 un contributo di mantenimento per
il figlio di fr. 420.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al
termine della formazione e ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio del
gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 gennaio 2019
nel quale chiede che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il
giudizio impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo
alimentare di fr. 1650.– mensili vita natural durante o – quanto meno – di
accertare l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente per coprire il
proprio debito mantenimento (art. 129 cpv. 3 CC), di ingiungere al marito di
inviarle ogni anno la tassazione con il certificato di salario, comunicandole
tempestivamente eventuali modifiche dei suoi redditi, così come di aumentare il contributo alimentare per il figlio
a fr. 1600.– mensili. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'entità delle pretese pecuniarie ancora
litigiose davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della moglie il 6 dicembre 2018
(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Il termine di
ricorso, cominciato a decorrere il 7 dicembre 2018, è tuttavia rimasto sospeso
dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto
il 19 gennaio 2019, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Con l'appello AP 1 produce
il verbale di un colloquio intervenuto presso l'ufficio dell'Assicurazione
invalidità il 30 ottobre 2018, adducendo di essere inabile al lavoro al 100% e di
essere in attesa della decisione sulla richiesta di prestazioni
dell'assicurazione stessa. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il verbale del 30 ottobre 2018, successivo
allo scambio dei memoriali conclusivi, è ricevibile. Più delicato è sapere se
l'inabilità lucrativa fatta valere dalla moglie sia stata addotta tempestivamente,
ove si pensi che secondo il nuovo documento prodotto l'interessata è stata
inabile al lavoro dal 29 marzo al 30 giugno 2018 e nuovamente dal 23 luglio
2018.
in poi, senza però accennare a tali circostanze nel memoriale conclusivo
del 29 agosto 2018. Né in questa sede l'appellante spende una parola per
spiegare come mai essa abbia passato sotto silenzio davanti al primo giudice i
suoi problemi di salute e neppure indica quando essa si sia rivolta all'Assicurazione
invalidità. Sia come sia, come si vedrà in appresso (consid. 4e), tali
allegazioni nulla mutano ai fini del giudizio.
3.
Litigiosi rimangono,
in appello, il contributo alimentare per la moglie e per il figlio. Tutto il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per quel che è del contributo
alimentare in favore della moglie, il Pretore ha ravvisato anzitutto, nella
fattispecie, un matrimonio di lunga durata dal quale è nato un figlio, ciò che ha
influito concretamente sulla situazione dell'interessata. Egli ha accertato poi
che prima della separazione i coniugi disponevano di entrate attorno a fr. 10 200.– mensili, ma che il dispendio della
famiglia doveva essere superiore, considerato che negli anni si sono accumulati
molti debiti. Ne ha dedotto, il Pretore, che “calcolare un eventuale contributo
alimentare per la moglie sulla base del livello di vita vissuto dai coniugi
equivarrebbe imporre al marito di indebitarsi ulteriormente”, sicché egli si è
dipartito dal fabbisogno effettivo di lei, calcolato in complessivi fr. 3128.65
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
pigione e spese accessorie fr. 1760.– [da cui dedurre la quota di un terzo, di fr. 586.65,
da inserire nel fabbisogno in denaro di S__________], premio della cassa malati fr. 475.75, assicurazione del veicolo fr. 49.95, imposta
di circolazione fr. 38.75, assicurazione responsabilità civile e dell'economia
domestica fr. 40.85). Valutate le
attuali entrate di AP 1 in fr. 2237.– mensili, “pari alle presumibili
indennità di disoccupazione calcolate su un'attività lucrativa all'80%”, il
primo giudice ha ritenuto esigibile dall'interessata un lavoro a tempo pieno, onde
la possibilità di conseguire un reddito di fr. 3500.– mensili con cui sopperire
al proprio fabbisogno. In siffatte circostanze il Pretore ha respinto la richiesta
di contributo alimentare, come pure quella subordinata volta a riservare l'applicazione
dell'art. 129 cpv. 3 CC.
4.
L'appellante obietta
che il reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno imputatole dal primo
giudice non si giustifica in ragione del suo stato di salute. Essa fa valere di
essere attualmente inabile al lavoro al 100%, che la domanda di prestazioni
all'Assicurazione invalidità è tuttora pendente e che all'età di 52 anni non
si può pretendere da lei un'estensione dell'attività lucrativa. Essa chiede
così che il suo reddito sia accertato in fr. 2237.– mensili, ciò che lascia uno
scoperto di fr. 891.65 mensili sul suo fabbisogno minimo, e che nel caso in cui
il marito non sia in grado di versarle interamente tale contributo le sia
riservata la possibilità prevista dall'art. 129 cpv. 3 CC o, per lo meno, che il
marito sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 420.– mensili dopo
il termine della formazione da parte di S__________.
a) Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si
può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito
mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge
gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve
perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe
perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile
né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (sentenza del Tribunale federale
5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016
del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).
b) Premesso
ciò,
i criteri che disciplinano
lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio
e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già
stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD
I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio
basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge
in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finan-ziaria –
come nella fattispecie, il matrimonio essendo di lunga durata – si procede in
tre tappe (DTF 141 III 469 con-sid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si
determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il
livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello
che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,
a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci
anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la
separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa
sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena
descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge
richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure
ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la
capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al
principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.102 del 10 febbraio 2020, consid.
4a).
c) Per
quel che riguarda il primo stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore
si è limitato ad assicurare alla moglie la copertura del fabbisogno minimo “allargato”
secondo i criteri del diritto civile, come lei chiedeva, ciò che l'appellante
non contesta. Non occorre di conseguenza indagare sul tenore di vita sostenuto
dai coniugi durante la comunione domestica (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2018.62
del 29 gennaio 2020, consid. 16b).
d) Per
quel che riguarda la possibilità di
far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del
ricordato ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si
diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole
possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un
guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla
concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2,
137.
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD
I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il
giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato
eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età,
della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito
egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività
e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età,
della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che
della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid.
3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014
pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
e) Per
quanto attiene allo stato di salute, stando alla documentazione prodotta in
appello AP 1 è stata inabile al lavoro dal marzo al giugno del 2018 e
nuovamente dal 23 luglio 2018 in poi (doc. C prodotto in appello, 4°
foglio). Come si è anticipato (consid. 2), l'argomento, sollevato la prima
volta con l'appello, è invero di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 1
CPC). Sia come sia, l'accertamento di patologie suscettibili di
comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone, se non una perizia, almeno un
rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con
richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con
oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016 consid. 5d con rinvio). Dall'unica prova agli atti (il citato
verbale del 30 ottobre 2018: doc. C di appello) nulla risulta in concreto sulla
patologia di cui è affetta la moglie né, tanto meno, sulla prognosi riguardo
all'incidenza invalidante di tale patologia (cfr. doc. C, 4° foglio). Certo,
l'interessata ha inoltrato una domanda d'invalidità, ma ciò non basta per
dimostrare una durevole incapacità lucrativa. In quel colloquio il consulente
di integrazione professionale si è limitato a discutere con l'interessata di
misure d'intervento tempestivo allo scopo di facilitare il reinserimento
professionale (6° foglio). Agli atti non figurano dunque elementi sufficienti
per attestare un'incapacità lucrativa di lunga durata.
f) L'appellante
eccepisce che all'età di 52 anni non si può pretendere da lei un'estensione dell'attività
lavorativa a tempo pieno. Ora, trattandosi di un
coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività
lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per
cui non si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della
separazione quel coniuge aveva già 45 anni, sebbene tale limite d'età
tenda a essere portato viepiù a 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2;
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018
consid. 3.3). Simile presunzione può essere vinta però ove la
controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a destare il
dubbio che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa. Inoltre il
limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una nuova
entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un coniuge
già professionalmente attivo debba unicamente aumentare il proprio grado
d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018
consid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2, in: FamPra.ch
2017.
pag. 551). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che
può essere tenuto ad aumentare il grado d'occupazione un coniuge di 54 anni già
professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante
l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva
interrotto l'attività per due anni (sentenza
del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid.
7.1.2.1
con richiami), non risultando in quei casi problemi di salute o di
altro ordine che ostassero a simili opportunità (I CCA, sentenza inc. 11.2018.102
del 10 febbraio 2019 consid. 4c).
g) Nella
fattispecie risulta dagli atti che, dopo essersi dedicata durante la vita in
comune al governo della casa e alla cura del figlio, AP 1 ha ripreso nel 2007 un'attività
lucrativa a tempo parziale. Al momento della separazione (maggio del 2015) essa
aveva 48 anni, lavorava al 50% come venditrice per la __________ Sagl di __________
in un negozio (“__________”) a __________, ma doveva ancora occuparsi del
figlio. Al 16° compleanno di S__________ (4 ottobre 2016) essa aveva quasi cinquant'anni
e lavorava, sempre a metà tempo, per lo stesso datore di lavoro. Trattandosi
unicamente di aumentare il grado d'occupazione, il limite di 45 anni non era
determinante e non la esonerava dall'aumentare l'attività lucrativa. Si poteva così
ragionevolmente ritenere che avesse la possibilità di riprendere un'attività a
tempo pieno, tant'è che nel gennaio del 2018 il suo grado d'occupazione è
passato dal 50 all'80%. Né essa poteva legittimamente supporre che da lei non
ci si aspettasse un'attività al 100%, ove si pensi che – come ha rilevato il
Pretore – già nell'ottobre del 2015, durante la procedura a tutela dell'unione
coniugale, essa medesima aveva manifestato l'intenzione di “recuperare al più
presto una propria indipendenza economica”, volontà più volte ribadita nella causa
di divorzio (sentenza impugnata, pag. 8 in alto).
h) Alla
luce di quanto precede incombeva a AP 1 rendere quanto meno verosimile di non
poter estendere la propria attività lucrativa. In realtà essa non ha recato
alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo pretendere che la sua età e il suo
stato di salute ostano all'aumento del tasso d'occupazione. Neppure risulta che
l'interessata abbia messo in atto quanto si poteva esigere da lei per
impiegarsi al 100%. Si conviene che per
un'ultracinquantenne le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possono
rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di
mano d'opera frontaliera,
più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Resta il fatto che,
qualora si fosse debitamente attivata nel gennaio del 2018 per reperire
un'attività a tempo pieno, l'interessata potrebbe presumibilmente guadagnare oggi almeno fr.
3500.– mensili, dato imputatole
dal Pretore sulla base dell'ultimo
stipendio da lei percepito.
i) In
definitiva, con una capacità lucrativa di fr. 3500.– mensili, in concreto
l'appellante sarebbe in grado di finanziare da sé il proprio “debito
mantenimento” di fr. 3128.65 mensili (dato di per sé non contestato) e non può
pretendere un contributo alimentare. Ciò esclude l'applicazione della riserva
prevista all'art. 129 cpv. 3 CC. L'esame della capacità contributiva di AO 1 (terzo
stadio del ragionamento illustrato dianzi) risulta pertanto superflua.
5.
Quanto al contributo
alimentare per il figlio, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di S__________
in fr. 1601.30 mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, sostituendo i valori tabellari dell'alloggio e
del premio della cassa malati con quelli effettivi, dedotto l'assegno familiare.
Egli ha poi accertato il reddito medio di AO 1 in fr. 3693.30 mensili a fronte
di un fabbisogno minimo di fr. 3651.75 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1250.–, premio
della cassa malati fr. 423.35, assicurazione del veicolo fr. 157.40, imposta di circolazione fr. 40.–, leasing dell'automobile
fr. 581.–), ridotto a fr. 3070.75 mensili dal gennaio del 2019 alla
scadenza del contratto di leasing, ma comprensivo di fr. 200.– mensili per l'esercizio
del diritto di visita. Ciò posto, egli ha fissato il contributo di mantenimento
in favore di S__________ in fr. 420.– mensili (oltre assegni familiari) dal
gennaio del 2019 fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o
professionale.
a) In
concreto S__________ è diventato maggiorenne il 4 ottobre 2018, di modo che
andrebbe interpellato per sapere se intende
ratificare la richiesta della madre (DTF 142 III 81 consid. 3.2). Si può
prescindere tuttavia da tale esercizio. L'appellante non discute infatti gli
accertamenti del Pretore sul fabbisogno in denaro del figlio né sul fabbisogno
minimo del marito. Essa censura la capacità contributiva di quest'ultimo, chiedendo
di imputargli un reddito ipotetico di fr. 7000.– mensili, sufficiente per
garantire la copertura del fabbisogno in denaro del figlio, di fr. 1600.–
mensili. Il Pretore non ha mancato di rilevare che l'attuale reddito di AO 1 è sensibilmente
inferiore a quello conseguito prima della separazione. Ha sottolineato tuttavia
che la riduzione delle entrate è intervenuta dopo un periodo di disoccupazione,
che una volta esaurite le relative indennità l'interessato ha fatto capo alla
pubblica assistenza e che dal gennaio del 2018 egli ha trovato lavoro nella
Svizzera tedesca. Già per il fatto di avere accettato un impiego in un'altra
area geografica, lontano dal figlio, non si può affermare di conseguenza – ha
soggiunto il Pretore – che quegli non abbia dato prova di impegno (sentenza
impugnata, pag. 9 seg.).
b)
Con la motivazione appena riassunta l'appellante non si confronta per nulla. Essa
si limita a definire ingiustificata “una riduzione del reddito di quasi la metà
tra la separazione della coppia e l'odierna situazione lavorativa del marito”,
ma tale circostanza è già stata considerata dal primo giudice nella valutazione
della capacità lucrativa del marito. Altri argomenti a sostegno dell'appello la
moglie non adduce. Neppure pretende che – per ipotesi – AO 1 abbia ridotto
deliberatamente i suoi introiti, abbia rinunciato a migliori possibilità di
guadagno o non abbia profuso sforzi sufficienti per reperire un posto di lavoro
meglio retribuito e alla sua portata. Insufficientemente motivato (art. 311
cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. Resta il
fatto che il “debito mantenimento” del figlio (fr. 1601.30 mensili) rimane
ampiamente scoperto, sicché al medesimo è riservata la possibilità di chiedere
un aumento del contributo alimentare ove la situazione finanziaria del padre
dovesse migliorare (art. 286 cpv. 2 e art. 286a cpv. 1 e 2 CC).
6.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante non entra in linea
di conto, poiché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di
accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla
controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa
l'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo sensibilmente la
tassa di giustizia.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. ;
Comunicazione
a:
– (consid. 5 e
dispositivo n. 1);
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).