11.2019.101
Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie in una causa del diritto di famiglia
22 maggio 2020Italiano18 min
l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.101
Lugano
22 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2017.157 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 2012
da
CO
1
contro
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo
del 6 settembre 2019 in materia di
spese processuali presentato
da RE 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 9 luglio 2019;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 13 aprile 2016 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato
il divorzio tra AO 1 (1965) e AP 1 (1968), ha riconosciuto
a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro
durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale
(ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire
l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 364 RFD di __________, sezione di __________ (appartenente
ai coniugi in
ragione di metà
ciascuno), regolandone le modalità. Le spese processuali, con una tassa di
giustizia di fr. 5000.–, sono state poste per
due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui
l'attrice è stata condannata a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte
(inc. DM.2012.135). Adita da CO 1, con decisione del 28 dicembre 2017 questa Camera
ha attribuito l'immobile di __________ alla moglie dietro versamento al marito
di fr. 156 367.87 e ha modificato la
suddivisione degli oneri processuali, addebitandoli alle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 11.2016.40).
B. Nel
frattempo, con decisione del 10 maggio 2017, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha accertato che, essendo intervenuto un caso di previdenza (invalidità
transitoria della moglie), la suddivisione degli averi previdenziali stabilita
nella decisione di divorzio non era più possibile. Ha rinviato così gli atti al
Pretore “per competenza” (inc. 34.2016.33).
C. Chiamata
nuovamente a presentare conclusioni sul riparto degli averi previdenziali, CO 1
ha comunicato il 20 maggio 2018 di rimettersi al giudizio del Pretore. Nelle
sue osservazioni del 7 giugno 2018 RE 1 ha chiesto invece un conguaglio di fr.
30 473.70
o, quanto meno, che la suddivisione “avvenga per fr. 8919.50 e che i restanti fr. 21 554.20 siano
accreditati sul suo conto come equa indennità ex art. 124 CC”. Alle prime
arringhe del 6 novembre 2018 CO 1 ha proposto in replica di prescindere da ogni
riparto dei suoi averi previdenziali per ragioni di equità, mentre RE 1 ha
confermato in duplica la propria domanda. L'istruttoria si è chiusa il 15
aprile 2019 e alle arringhe finali del 6 giugno 2019 CO 1 ha ribadito la sua posizione.
RE 1 ha postulato il versamento di fr. 18 191.42, oltre a un'equa indennità di fr. 8919.50.
D. Statuendo il 9 luglio
2019, il Pretore ha riconosciuto
a RE 1 la metà della prestazione d'uscita conseguita dalla moglie durante il
matrimonio, fissando un conguaglio in suo favore di fr. 18 191.42, oltre a un'equa indennità di fr. 8919.50 giusta l'art.
124 cpv. 1 vCC. Egli ha ordinato inoltre all'istituto previdenziale di CO 1 di versare
fr. 27 110.92 su un conto di libero passaggio
intestato a RE 1. Le spese processuali di complessivi
fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 6 settembre 2019 per
ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di addebitare interamente
gli oneri processuali a CO 1, con obbligo di rifondergli fr. 4000.– per
ripetibili. Chiamata a
presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a
titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata
emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni
(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata
notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 10 luglio 2019 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto
sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2019 in virtù dell'art. 145
cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 6 settembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio),
il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella sentenza impugnata il Pretore, esclusa l'applicabilità delle
norme sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio entrate
in vigore solo il 1° gennaio 2017, ha riconosciuto a RE 1 una spettanza di fr.
18.
191.42 a titolo di
libero passaggio in forza dell'art. 122 vCC e un'equa indennità di fr. 8919.50 in applicazione dell'art.
124.
vCC. Quanto alle spese processuali, egli le ha poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (“in equità, vista la natura
della lite”).
3.
Il reclamante contesta la ripartizione che precede,
sostenendo sulla scorta della sentenza 5A_70/2013
emessa dal Tribunale federale l'11 giugno 2013 che in una causa di
divorzio combattuta la suddivisione a metà degli oneri processuali non costituisce
la regola, ma che occorre far capo ai criteri di ripartizione secondo l'esito
della procedura. E in concreto, dopo essersi rimessa al giudizio del Pretore, CO
1.
si è opposta alla divisione degli averi previdenziali, onde la sua integrale
soccombenza. Inoltre, soggiunge il reclamante, la moglie stessa ha provocato l'attuale
procedimento per avere sottaciuto la propria invalidità e ha collaborato poco o
punto alla raccolta dei dati, costringendo il Pretore a emanare svariate
ordinanze. Per contro, egli epiloga, il suo comportamento processuale è stato esemplare,
tanto che le sue richieste sono state interamente accolte. In definitiva,
secondo il reclamante si giustifica di porre tutte le spese processuali a
carico di CO 1 e di obbligare quest'ultima a rifondergli un'indennità di fr.
4000.– per ripetibili “calcolata in base
all'art. 11 del regolamento per valori litigiosi da fr. 20 000.– a fr. 50 000.–”.
4.
Le spese giudiziarie
(che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1
CPC), sono poste – di regola – a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in
caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo
(art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si
valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato
del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa
o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in
parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In
casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi
secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del
diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC). Non è dunque escluso
che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare
oneri processuali. A tale proposito il giudice gode di un ampio margine
d'apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione
dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con rinvii).
La sentenza evocata dal reclamante non dice altro.
5.
Nella
fattispecie il Tribunale cantonale delle assicurazioni, cui il Pretore aveva
trasmesso gli atti per definire l'entità delle prestazioni d'uscita conseguite
dai coniugi durante il matrimonio, ha ritenuto inattuabile con decisione del 10
maggio 2017 il riparto a metà di tali prestazioni, come aveva stabilito il
giudice del divorzio, poiché al momento del passaggio in giudicato della sentenza,
il 24 maggio 2016, si era ormai verificato un caso di previdenza per la moglie,
alla quale era stata riconosciuta una prestazione d'invalidità LPP dal 1°
agosto 2015 al 31 maggio 2016. Conformemente alla giurisprudenza, in
siffatte evenienze il giudice delle assicurazioni sociali rinvia d'ufficio la
causa al giudice del divorzio (DTF 136 V 229 consid. 5.3.3). In concreto il Pretore,
competente per integrare la sentenza originaria, doveva pertanto istruire la
questione ed emanare una nuova decisione (DTF 136 V 228 consid. 5.3.2; v. anche
sentenza del Tribunale federale 9C_737/2010 dell'8 giugno 2011 consid. 3.1).
Premesso
ciò, la decisione del Tribunale delle assicurazioni non costituiva un rinvio
del conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un apposito
procedimento, ma si iscriveva nella procedura di divorzio promossa il 26 aprile
2012.
da CO 1 e costituiva un'appendice della sentenza pronunciata dal Pretore
il 13 aprile 2016, parzialmente riformata da questa Camera il 28 dicembre 2017.
In effetti, salvo eccezioni estranee al caso in esame (art. 282 cpv. 2 e 3
CPC), in una sentenza di divorzio il giudice pronuncia anche su tutte
conseguenze accessorie, compreso il conguaglio della previdenza professionale.
Nella fattispecie si imponeva di conseguenza, in materia di spese, un giudizio complessivo
che considerasse l'esito dell'intero processo, tanto più che sul principio
degli averi previdenziali il Pretore aveva statuito già nella prima decisione.
In altri termini, il dispositivo n. 10 sulle spese giudiziarie della procedura complementare
va integrato in quello della causa principale, che dev'essere riformulato. Suscita
invero perplessità l'ammontare della tassa di giustizia di fr. 4000.– fissata
dal Pretore nell'attuale procedura rispetto a quella di fr. 5000.– stabilita
nella decisione di divorzio. Non sussistendo contestazioni al riguardo, la
questione non deve tuttavia essere approfondita.
6.
Relativamente
all'esito dell'attuale procedura, giovi ricordare anzitutto che la garanzia per
un coniuge di beneficiare di un'appropriata copertura per la vecchiaia,
l'invalidità e i superstiti dopo il divorzio è di pubblico interesse
(DTF 129 III 486 consid. 3.3). In materia di previdenza vige quindi
la regola della “non vincolatività delle
conclusioni delle parti” (art. 58 cpv. 2 CPC) e il principio inquisitorio,
sicché il Pretore esamina d'ufficio i fatti e statuisce anche in assenza di
richieste dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_407/2018 dell'11 gennaio 2019
consid. 5.3 con rinvio alla sentenza
5A_862/2012 del 30 maggio 2013 consid. 5.3.2, pubblicata in: SJ 2014 I
76).
a) Nel
caso specifico, come ha accertato il Pretore, la ripartizione a metà degli
averi previdenziali dei coniugi nella prima fase della procedura di divorzio “era
pacifica”, sicché “in seguito al rinvio la questione doveva limitarsi a
(ri)definire le modalità esecutive per ottenere la ripartizione delle
prestazioni di libero passaggio e non tanto (…) rivedere la chiave di riparto
né tanto meno il periodo determinate per il calcolo”. Se non che, che, dopo
essersi rimessa in un primo tempo al giudizio del Pretore, CO 1 ha chiesto di
soprassedere a una divisione dei propri averi previdenziali, “poiché ingiusto e
iniquo” (replica orale del 6 novembre 2018: verbali, pag. 1). La domanda,
ribadita alle arringhe finali, non ha
trovato
ascolto però da parte del giudice, che ha suddiviso
l'avere
previdenziale di lei secondo le modalità proposte alle arringhe finali da RE 1.
Sotto questo profilo il convenuto è risultato pertanto vittorioso.
b) Non
si disconosce che in concreto la richiesta di CO 1, priva di formazione
giuridica e non assistita da un patrocinatore, poteva anche non apparire come un
vero e proprio rifiuto di suddividere il proprio avere previdenziale, a
sostegno della sua posizione adducendo costei principalmente che “l'ex marito
non ha mai pagato degli alimenti congrui per i figli” (replica orale del 6
novembre 2018: verbali, pag. 1). E come rileva lo stesso reclamante, si trattava
di “recriminazioni generiche e del tutto personali, completamente inutili ai
fini di causaˮ (reclamo, pag. 5 in alto). Sta di fatto che il Pretore ha dovuto
esaminare se, vista la liquidazione del regime dei beni e la situazione dei
coniugi dopo il divorzio, la divisione della prestazione d'uscita acquisita dalla
moglie durante il matrimonio apparisse manifestamente iniqua, estremi che per
finire non ha riscontrato.
Certo,
contrariamente all'opinione del reclamante CO 1 non può dirsi all'origine della procedura di completazione. Pur
dando atto che essa era inabile al lavoro dal 20 agosto 2014, la decisione
che le ha riconosciuto una rendita d'invalidità le è stata notificata il
28.
dicembre 2016, otto mesi dopo la sentenza di divorzio (decisione
dell'Istituto delle assicurazioni sociali nel fascicolo “richiami dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni”). Né si può affermare che la procedura sia stata
rallentata dalla scarsa cooperazione dell'interessata, ove appena si pensi che,
con l'assenso di RE 1, il procedimento è stato sospeso dal 19 ottobre 2017 al 9 marzo
2018, che l'8 giugno 2018 il Pretore ha convocato le parti alle prime arringhe
del 6 novembre successivo, che l'istruttoria è iniziata il 13 novembre 2018 ed è
terminata il 15 aprile 2019, quando il Pretore ha citato le parti alle
arringhe finali del 5 giugno successivo. Per di più, la situazione
previdenziale di CO 1 appariva intricata, sia perché essa aveva lavorato per più
datori di lavoro (onde la necessità di assumere più certificati di previdenza),
sia perché prima di rilasciare il certificato sulla prestazione di libero
passaggio l'attuale istituto previdenziale (la Fondazione di previdenza del
personale della __________ Assicurazioni) necessitava del trasferimento dell'avere di previdenza da parte del precedente istituto (lettera di
__________ del 21 febbraio 2019). Ciò nonostante, anche tenendo conto di tali
aspetti, sulle spese giudiziarie non soccorrono motivi sufficienti per scostarsi
dal principio della soccombenza e porre spese a carico del reclamante.
c) Rimane la questione – fondamentale – di integrare gli
oneri giudiziari nel dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili della
sentenza di divorzio risalente al 13 aprile 2016. Ora, sulle questioni rimaste
litigiose davanti al Pretore, CO 1 aveva postulato un contributo alimentare di
fr. 830.– mensili indicizzati per le figlie C__________ e F__________ fino al
16° compleanno e di fr. 805.– in seguito (assegni familiari non compresi),
l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'alloggio a __________ contro
liberazione del marito dal debito ipotecario e, infine, il versamento di fr.
147.
914.30
in liquidazione del regime dei beni. Dal canto suo RE 1 proponeva un contributo alimentare di fr. 400.–
mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi), rivendicava la
proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a __________ (mobilio e
suppellettili inclusi), pretendeva il versamento di fr. 31 294.– in
liquidazione di conti bancari appartenenti agli acquisti e offriva fr. 19 820.70 in
liquidazione di una polizza del “terzo pilastro”.
d) Per
finire l'attrice si è vista attribuire la proprietà esclusiva dell'immobile a __________
dietro versamento di fr. 156 367.87, ha ottenuto fino al 31 dicembre 2016 un contributo
alimentare di fr. 594.10 mensili per C__________ (assegni familiari non
compresi) e uno di fr. 612.90 mensili per F__________ (assegni familiari non
compresi), rispettivamente di fr. 603.50 mensili per entrambe dal 1°
gennaio 2017 (assegni familiari non compresi), ma si è vista costretta a
dividere il proprio avere previdenziale. RE 1 ha perduto la casa a __________,
ha visto aumentare il contributo alimentare per le figlie, ha ottenuto fr. 15 555.87 in liquidazione
del regime matrimoniale e la metà dell'avere previdenziale della moglie. In sintesi,
dallo scioglimento del regime dei beni CO 1 è uscita largamente vittoriosa, mentre
è risultata maggiormente soccombente sull'entità dei contributi alimentari per
le figlie e interamente sconfitta in materia di “secondo pilastro”. Dandosi
soccombenza parziale reciproca (art. 106
cpv. 2 CPC), ponderati gli effetti del divorzio nel loro complesso non si può dire ad ogni modo che la vittoria di RE 1 in tema
di previdenza professionale imponga un riparto strettamente aritmetico degli
oneri processuali. Tutto sommato, quand'anche il Pretore avesse ecceduto nel
proprio potere di apprezzamento suddividendo a metà le spese giudiziarie nel
giudizio impugnato, nel risultato complessivo la decisione di divorzio resiste
alla critica.
7.
Per quel che è delle
ripetibili, il Pretore non ha tenuto conto del fatto che se nella prima
procedura CO 1 era patrocinata dall'avv. __________ J__________, nella seconda
essa ha proceduto da sé sola. Dandosi una ripartizione delle spese
processuali a metà tra una parte patrocinata e una non assistita che non ha
reso verosimile i presupposti per legittimare un'indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non risultano perciò importi da compensare.
In circostanze del genere la parte soccombente non assistita da un
rappresentante professionale va chiamata a rifondere alla controparte la metà
delle ripetibili da questa sopportate (I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10
aprile 2020 consid. 8 con rinvio). In concreto, nell'appendice alla procedura di
divorzio RE 1 era patrocinato e ha diritto pertanto di vedersi riconoscere
un'adeguata indennità per ripetibili. In proposito egli rivendica fr. 4000.–
calcolati “in base all'art. 11 del regolamento per valori litigiosi da fr. 20 000.– a fr. 50 000.–”.
Per costante giurisprudenza di questa Camera, nondimeno,
le indennità per ripetibili nelle cause di stato sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un
avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato
analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid.
21a con riferimenti). Nel caso specifico si può presumere che per trattare il solo conguaglio delle pretese di
previdenza professionale nell'ambito della
causa di divorzio un patrocinatore conciso e speditivo avrebbe impiegato poco più
di una mezza giornata di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art.
6.
cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 1500.–
arrotondati. L'indennità in favore di va stabilita quindi in fr. 750.–.
8.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero una volta ancora il vicendevole grado
di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). CO 1 però non ha presentato osservazioni al
reclamo e non può considerarsi soccombere. Né essa può ritenersi avere indotto
il primo giudice in errore, ciò che avrebbe potuto giustificare se mai un
addebito delle spese (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio
2017.
consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Per quanto la concerne, dunque,
non si riscuotono costi né le si pongono a carico ripetibili (analogamente,
davanti al Tribunale federale: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni
siffatte tanto conviene rinunciare anche al prelievo della quota di oneri
processuali che andrebbe a carico del reclamante.
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è
annullato e il dispositivo n. 10 della sentenza di divorzio emanata il 13
aprile 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2012.135
(riformato da
questa Camera con sentenza inc. 11.2016.40 del 28 dicembre 2017) è così modificato:
Le spese processuali (incluse le spese peritali e di
ascolto), con una tassa di giustizia di fr. 9000.–, sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 750.– per
ripetibili ridotte.
2. Non si riscuotono spese per
la procedura di reclamo né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.