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Decisione

11.2019.101

Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie in una causa del diritto di famiglia

22 maggio 2020Italiano18 min

l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.101

Lugano

22 maggio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2017.157 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 2012

da

CO

1

contro

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul reclamo

del 6 settembre 2019 in materia di

spese processuali presentato

da RE 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 9 luglio 2019;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 13 aprile 2016 il Pretore

del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha pronunciato

il divorzio tra AO 1 (1965) e AP 1 (1968), ha riconosciuto

a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro

durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale

(ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire

l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 364 RFD di __________, sezione di __________ (appartenente

ai coniugi in

ragione di metà

ciascuno), regolandone le modalità. Le spese processuali, con una tassa di

giustizia di fr. 5000.–, sono state poste per

due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui

l'attrice è stata condannata a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte

(inc. DM.2012.135). Adita da CO 1, con decisione del 28 dicembre 2017 questa Camera

ha attribuito l'immobile di __________ alla moglie dietro versamento al marito

di fr. 156 367.87 e ha modificato la

suddivisione degli oneri processuali, addebitandoli alle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 11.2016.40).

B. Nel

frattempo, con decisione del 10 maggio 2017, il Tribunale cantonale delle assicurazioni

ha accertato che, essendo intervenuto un caso di previdenza (invalidità

transitoria della moglie), la suddivisione degli averi previdenziali stabilita

nella decisione di divorzio non era più possibile. Ha rinviato così gli atti al

Pretore “per competenza” (inc. 34.2016.33).

C. Chiamata

nuovamente a presentare conclusioni sul riparto degli averi previdenziali, CO 1

ha comunicato il 20 maggio 2018 di rimettersi al giudizio del Pretore. Nelle

sue osservazioni del 7 giugno 2018 RE 1 ha chiesto invece un conguaglio di fr.

30 473.70

o, quanto meno, che la suddivisione “avven­ga per fr. 8919.50 e che i restanti fr. 21 554.20 siano

accreditati sul suo conto come equa indennità ex art. 124 CC”. Alle prime

arringhe del 6 novembre 2018 CO 1 ha proposto in replica di prescindere da ogni

riparto dei suoi averi previdenziali per ragioni di equità, mentre RE 1 ha

confermato in duplica la propria domanda. L'istruttoria si è chiusa il 15

aprile 2019 e alle arringhe finali del 6 giugno 2019 CO 1 ha ribadito la sua posizione.

RE 1 ha postulato il versamento di fr. 18 191.42, oltre a un'equa indennità di fr. 8919.50.

D. Statuendo il 9 luglio

2019, il Pretore ha riconosciuto

a RE 1 la metà della prestazione d'uscita conseguita dalla moglie durante il

matrimonio, fissando un conguaglio in suo favore di fr. 18 191.42, oltre a un'equa indennità di fr. 8919.50 giusta l'art.

124 cpv. 1 vCC. Egli ha ordinato inoltre all'istituto previdenziale di CO 1 di versare

fr. 27 110.92 su un conto di libero passaggio

intestato a RE 1. Le spese processuali di complessivi

fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo

del 6 settembre 2019 per

ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di addebitare interamente

gli oneri processuali a CO 1, con obbligo di rifondergli fr. 4000.– per

ripetibili. Chiamata a

presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a

titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata

emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni

(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata

notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 10 luglio 2019 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto

sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2019 in virtù dell'art. 145

cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 6 settembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio),

il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella sentenza impugnata il Pretore, esclusa l'applicabilità delle

norme sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio entrate

in vigore solo il 1° gennaio 2017, ha riconosciuto a RE 1 una spettanza di fr.

18.

191.42 a titolo di

libe­ro passaggio in forza dell'art. 122 vCC e un'equa indennità di fr. 8919.50 in applicazione dell'art.

124.

vCC. Quanto alle spese processuali, egli le ha poste a carico delle parti

in ragione di me­tà ciascuno, compensate le ripetibili (“in equità, vista la natura

della lite”).

3.

Il reclamante contesta la ripartizione che precede,

sostenendo sulla scorta della sentenza 5A_70/2013

emessa dal Tribunale federale l'11 giugno 2013 che in una causa di

divorzio combattuta la suddivisione a metà degli oneri processuali non costituisce

la regola, ma che occorre far capo ai criteri di ripartizione secondo l'esito

della procedura. E in concreto, dopo essersi rimes­sa al giudizio del Pretore, CO

1.

si è opposta alla divisione degli averi previdenziali, onde la sua integrale

soccomben­za. Inoltre, soggiunge il reclamante, la moglie stessa ha provocato l'attuale

procedimento per avere sottaciuto la propria invalidità e ha collaborato poco o

punto alla raccolta dei dati, costringendo il Pretore a emanare svariate

ordinanze. Per contro, egli epiloga, il suo comportamento processuale è stato esemplare,

tanto che le sue richieste sono state interamente accolte. In definitiva,

secondo il reclamante si giustifica di porre tutte le spese processuali a

carico di CO 1 e di obbligare quest'ulti­ma a rifondergli un'indennità di fr.

4000.– per ripetibili “calcolata in base

all'art. 11 del regolamento per valori litigiosi da fr. 20 000.– a fr. 50 000.–”.

4.

Le spese giudiziarie

(che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1

CPC), sono poste – di regola – a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in

caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo

(art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si

valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato

del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittorio­sa

o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in

parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In

casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi

secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del

diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC). Non è dunque escluso

che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare

oneri processuali. A tale proposito il giudice gode di un ampio margine

d'apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione

dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con rinvii).

La sentenza evocata dal reclamante non dice altro.

5.

Nella

fattispecie il Tribunale cantonale delle assicurazioni, cui il Pretore aveva

trasmesso gli atti per definire l'entità delle prestazioni d'uscita conseguite

dai coniugi durante il matrimonio, ha ritenuto inattuabile con decisione del 10

maggio 2017 il riparto a metà di tali prestazioni, come aveva stabilito il

giudice del divorzio, poiché al momento del passaggio in giudicato della senten­za,

il 24 maggio 2016, si era ormai verificato un caso di previdenza per la moglie,

alla quale era stata riconosciuta una prestazione d'invalidità LPP dal 1°

agosto 2015 al 31 maggio 2016. Conformemente alla giurisprudenza, in

siffatte evenienze il giudice delle assicurazioni sociali rinvia d'ufficio la

causa al giudice del divorzio (DTF 136 V 229 consid. 5.3.3). In concreto il Pretore,

competente per integrare la sentenza originaria, doveva pertan­to istruire la

questione ed emanare una nuova decisione (DTF 136 V 228 consid. 5.3.2; v. anche

sentenza del Tribunale federale 9C_737/2010 dell'8 giugno 2011 consid. 3.1).

Premesso

ciò, la decisione del Tribunale delle assicurazioni non costituiva un rinvio

del conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un apposito

procedimento, ma si iscriveva nella procedura di divorzio promossa il 26 aprile

2012.

da CO 1 e costituiva un'appendice della sentenza pronunciata dal Pretore

il 13 aprile 2016, parzialmente riformata da questa Camera il 28 dicembre 2017.

In effetti, salvo eccezioni estranee al caso in esame (art. 282 cpv. 2 e 3

CPC), in una sentenza di divorzio il giudice pronuncia anche su tutte

conseguenze accessorie, compre­so il conguaglio della previdenza professionale.

Nella fattispecie si imponeva di conseguenza, in materia di spese, un giudizio complessivo

che considerasse l'esito dell'intero proces­so, tanto più che sul principio

degli averi previdenziali il Pretore aveva statuito già nella prima decisione.

In altri termini, il dispositivo n. 10 sulle spese giudiziarie della procedura complementare

va integrato in quello della causa principale, che dev'essere riformulato. Suscita

invero perplessità l'ammontare della tassa di giustizia di fr. 4000.– fissata

dal Pretore nell'attuale procedura rispetto a quella di fr. 5000.– stabilita

nella decisione di divorzio. Non sussistendo contestazioni al riguardo, la

questione non deve tuttavia essere approfondita.

6.

Relativamente

all'esito dell'attuale procedura, giovi ricordare anzitutto che la garanzia per

un coniuge di beneficiare di un'appropriata copertura per la vecchiaia,

l'invalidità e i superstiti dopo il divorzio è di pubblico interesse

(DTF 129 III 486 consid. 3.3). In materia di previdenza vige quindi

la regola della “non vincolatività delle

conclusioni delle parti” (art. 58 cpv. 2 CPC) e il principio inquisitorio,

sicché il Pretore esamina d'ufficio i fatti e statuisce anche in assenza di

richieste dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_407/2018 dell'11 gennaio 2019

consid. 5.3 con rinvio alla sentenza

5A_862/2012 del 30 maggio 2013 consid. 5.3.2, pubblicata in: SJ 2014 I

76).

a) Nel

caso specifico, come ha accertato il Pretore, la ripartizio­ne a metà degli

averi previdenziali dei coniugi nella prima fase della procedura di divorzio “era

pacifica”, sicché “in segui­to al rinvio la questione doveva limitarsi a

(ri)definire le modalità esecutive per ottenere la ripartizione delle

prestazioni di libe­ro passaggio e non tanto (…) rivedere la chiave di riparto

né tanto meno il periodo determinate per il calcolo”. Se non che, che, dopo

essersi rimessa in un primo tempo al giudizio del Pretore, CO 1 ha chiesto di

soprassedere a una divisione dei propri averi previdenziali, “poiché ingiusto e

iniquo” (replica orale del 6 novembre 2018: verbali, pag. 1). La domanda,

ribadita alle arringhe finali, non ha

trovato

ascolto però da parte del giudice, che ha suddiviso

l'avere

previdenziale di lei secondo le modalità proposte alle arringhe finali da RE 1.

Sotto questo profilo il convenuto è risultato pertanto vittorioso.

b) Non

si disconosce che in concreto la richiesta di CO 1, priva di formazione

giuridica e non assistita da un patrocinatore, poteva anche non apparire come un

vero e proprio rifiuto di suddividere il proprio avere previdenziale, a

sostegno della sua posizione adducendo costei principalmente che “l'ex marito

non ha mai pagato degli alimenti congrui per i figli” (replica orale del 6

novembre 2018: verbali, pag. 1). E come rileva lo stesso reclamante, si trattava

di “recriminazioni generiche e del tutto personali, completamente inutili ai

fini di causaˮ (reclamo, pag. 5 in alto). Sta di fatto che il Pretore ha dovuto

esaminare se, vista la liquidazione del regime dei beni e la situazione dei

coniugi dopo il divorzio, la divisione della prestazione d'uscita acquisita dalla

moglie durante il matrimonio apparisse manifestamente iniqua, estremi che per

finire non ha riscontrato.

Certo,

contrariamente all'opinione del reclamante CO 1 non può dirsi all'origine della procedura di completazione. Pur

dando atto che essa era inabile al lavoro dal 20 agosto 2014, la decisione

che le ha riconosciuto una rendita d'invalidità le è stata notificata il

28.

dicembre 2016, otto mesi dopo la sentenza di divorzio (decisione

dell'Istituto delle assicurazioni sociali nel fascicolo “richiami dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni”). Né si può affermare che la procedura sia stata

rallentata dalla scarsa cooperazione dell'interessa­ta, ove appena si pensi che,

con l'assenso di RE 1, il procedimento è stato sospeso dal 19 ottobre 2017 al 9 marzo

2018, che l'8 giugno 2018 il Pretore ha convocato le parti alle prime arringhe

del 6 novembre successivo, che l'istruttoria è iniziata il 13 novembre 2018 ed è

terminata il 15 aprile 2019, quando il Pretore ha citato le parti alle

arringhe finali del 5 giugno successivo. Per di più, la situazione

previdenziale di CO 1 appariva intricata, sia perché essa aveva lavorato per più

datori di lavoro (onde la necessità di assumere più certificati di previdenza),

sia perché prima di rilasciare il certificato sulla prestazione di libero

passaggio l'attuale istituto previdenziale (la Fondazione di previdenza del

personale della __________ Assicurazioni) necessitava del trasferimento dell'avere di previdenza da parte del precedente istituto (lettera di

__________ del 21 febbraio 2019). Ciò nonostante, anche tenendo conto di tali

aspetti, sulle spese giudiziarie non soccorrono motivi sufficienti per scostarsi

dal principio della soccombenza e porre spese a carico del reclamante.

c) Rimane la questione – fondamentale – di integrare gli

oneri giudiziari nel dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili della

sentenza di divorzio risalente al 13 aprile 2016. Ora, sulle questioni rimaste

litigiose davanti al Pretore, CO 1 aveva postulato un contributo alimentare di

fr. 830.– mensili indicizzati per le figlie C__________ e F__________ fino al

16° compleanno e di fr. 805.– in seguito (assegni familiari non compresi),

l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'alloggio a __________ contro

liberazione del marito dal debito ipotecario e, infine, il versamento di fr.

147.

914.30

in liquidazione del regime dei beni. Dal canto suo RE 1 proponeva un contributo alimentare di fr. 400.–

mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi), rivendicava la

proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a __________ (mobilio e

suppellettili inclusi), pretendeva il versamento di fr. 31 294.– in

liquidazio­ne di conti bancari appartenenti agli acquisti e offriva fr. 19 820.70 in

liquidazione di una polizza del “terzo pilastro”.

d) Per

finire l'attrice si è vista attribuire la proprietà esclusiva dell'immobile a __________

dietro versamento di fr. 156 367.87, ha ottenuto fino al 31 dicembre 2016 un contributo

alimentare di fr. 594.10 mensili per C__________ (assegni familiari non

compresi) e uno di fr. 612.90 mensili per F__________ (assegni familiari non

compresi), rispettivamente di fr. 603.50 mensili per entrambe dal 1°

gennaio 2017 (assegni familiari non compresi), ma si è vista costretta a

dividere il proprio avere previdenzia­le. RE 1 ha perduto la casa a __________,

ha visto aumentare il contributo alimentare per le figlie, ha ottenuto fr. 15 555.87 in liquidazione

del regi­me matrimoniale e la metà dell'avere previdenziale della moglie. In sintesi,

dallo scioglimento del regime dei beni CO 1 è uscita largamente vittoriosa, mentre

è risultata maggiormente soccombente sull'entità dei contributi alimentari per

le figlie e interamente sconfitta in materia di “secondo pilastro”. Dandosi

soccombenza parziale reciproca (art. 106

cpv. 2 CPC), ponderati gli effetti del divorzio nel loro complesso non si può dire ad ogni modo che la vittoria di RE 1 in tema

di previdenza professionale imponga un riparto strettamen­te aritmetico degli

oneri processuali. Tutto sommato, quan­d'anche il Pretore avesse ecceduto nel

proprio potere di apprezzamento suddividendo a metà le spese giudiziarie nel

giudizio impugnato, nel risultato complessivo la decisio­ne di divorzio resiste

alla critica.

7.

Per quel che è delle

ripetibili, il Pretore non ha tenuto conto del fatto che se nella prima

procedura CO 1 era patrocinata dall'avv. __________ J__________, nella seconda

essa ha proceduto da sé sola. Dandosi una ripartizione delle spese

processuali a metà tra una parte patrocinata e una non assistita che non ha

reso verosimile i presupposti per legittimare un'indennità d'inconvenien­za

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non risultano perciò importi da compensare.

In circostanze del genere la parte soccombente non assistita da un

rappresentante professionale va chia­mata a rifondere alla controparte la metà

delle ripetibili da questa sopportate (I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10

aprile 2020 consid. 8 con rinvio). In concreto, nell'appendice alla procedura di

divorzio RE 1 era patrocinato e ha diritto pertanto di vedersi riconoscere

un'adeguata indennità per ripetibili. In proposito egli rivendica fr. 4000.–

calcolati “in base all'art. 11 del regolamento per valori litigiosi da fr. 20 000.– a fr. 50 000.–”.

Per costante giurisprudenza di questa Camera, nondimeno,

le indennità per ripetibili nelle cause di stato sono definite in base al dispendio di tem­po (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un

avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato

analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid.

21a con riferimenti). Nel caso specifico si può presumere che per trattare il solo conguaglio delle pretese di

previdenza professionale nell'ambito della

causa di divorzio un patrocinatore conciso e speditivo avrebbe impiegato poco più

di una mezza giornata di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art.

6.

cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 1500.–

arrotondati. L'indennità in favore di va stabilita quindi in fr. 750.–.

8.

Le

spese dell'attuale giudizio seguirebbero una volta ancora il vicendevole grado

di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). CO 1 però non ha presentato osservazioni al

reclamo e non può considerarsi soccombere. Né essa può ritenersi avere indot­to

il primo giudice in errore, ciò che avrebbe potuto giustificare se mai un

addebito delle spese (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio

2017.

consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Per quanto la concerne, dunque,

non si riscuotono costi né le si pongono a carico ripetibili (analogamente,

davanti al Tribunale federale: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni

siffatte tanto conviene rinunciare anche al prelievo della quota di oneri

processuali che andrebbe a carico del reclamante.

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non

raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è

annullato e il dispositivo n. 10 della sentenza di divorzio emanata il 13

aprile 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2012.135

(riformato da

questa Camera con sentenza inc. 11.2016.40 del 28 dicembre 2017) è così modificato:

Le spese processuali (incluse le spese peritali e di

ascolto), con una tassa di giustizia di fr. 9000.–, sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 750.– per

ripetibili ridotte.

2. Non si riscuotono spese per

la procedura di reclamo né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.