Lexipedia

Decisione

11.2019.103

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale durante la causa di divorzio: decorrenza della modifica

16 aprile 2020Italiano14 min

(1975) si sono sposati a __________ il 18 aprile 1998. Dal matrimonio sono nati C__________ (1996) e P__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.103

Lugano

16 aprile 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2018.67 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti

cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 ottobre 2018 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello presentato il 17 settembre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 5 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1971) e AO 1

(1975) si sono sposati a __________ il 18 aprile 1998. Dal matrimonio sono nati C__________ (1996) e P__________

(1998), ora maggiorenni e indipendenti.

Il marito, ingegnere, è responsabile della

sezione sviluppo avanzato (Section Manager) presso la __________ SA di __________.

AO 1 era assistente a metà tempo per l'Associazione __________ a __________. I

coniugi vivono separati dal 1° agosto 2014, quando la moglie ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 1902 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in

ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento ad __________.

B.

In esito a un'istanza a tutela dell'unione

coniugale presentata da AO 1 il 4 luglio 2014, con sentenza del 9 giugno

2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accertato che i

coniugi vivono separati dal 1° agosto 2014, ha attribuito l'abitazione

coniugale al marito e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo

alimentare per l'istante di fr. 2425.–

mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2014, di fr. 3110.– mensili per il

2015 e di fr. 2510.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi (inc. SO.2014.609). Nel

settembre del 2016 AO 1 ha intrapreso una formazione di operatrice sociosanitaria,

conclusasi nel giugno del 2018 con l'ottenimento dell'attestato federale di

capacità (AFC). Assunta dall'__________ all'80% nell'ottobre del 2018, dal 1°

gennaio 2019 essa lavora a tempo pieno.

C. Nel frattempo, il 30

ottobre 2018, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore

con una petizio­ne non motivata in cui figura anche un'istanza cautelare volta

alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° ottobre

2018. All'udien­za del 17 dicembre 2018, indetta per la conciliazione nella cau­sa

di divorzio e la discussione dell'istan­za cautelare, AO 1 ha aderito al

principio del divorzio, ma ha proposto di respingere l'istanza cautelare.

Entrambi i coniugi han­no notificato prove. Su invito del Pretore, il 27

febbraio 2019 AP 1 ha motivato così la petizione, formulando le proprie

richieste di giudizio in merito agli effetti del divorzio. La procedura di

merito è attualmente in attesa delle prime arringhe.

D. Terminata il 5 giugno

2019 l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,

limitandosi a conclusioni scrit­te. Nei loro memoriali del 15 e del 31 luglio

2019 esse hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo con decreto cautelare

del 5 settembre 2019, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per

la moglie a fr. 630.– mensili dal 1° ottobre 2019. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per un quarto a

carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere

al marito fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

E. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 settembre

2019 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di

mantenimento in favore della moglie sia ridotto già dal 1° ottobre 2018. Nelle

sue osservazioni del 10 ottobre 2019 AO 1 propo­ne di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e

sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare

del contributo alimentare di cui era chiesta la soppressione davanti al Pretore

(fr. 2510.– mensili dal 1° ottobre 2018 in poi), di durata incerta e da

calcolare quindi sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del

Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è

giunto alla patrocinatrice dell'istante il 9 settembre 2019. Introdotto il

17.

settembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto impugnato il Pretore, richiamati i redditi e

i fabbisogni sulla base dei quali era stato calcolato il contributo alimenta­re

per la moglie nella procedura a tutela dell'unione coniugale, ha accertato che dalla

maggiore età dei figli e con la nuova attività lucrativa della moglie la

situazione delle parti si è modificata in modo duraturo e rilevante. Egli ha

constatato poi che allo stato attuale delle cose la convenuta riceve un

contributo alimentare generoso, ma che ciò le permette di estinguere i debiti

accumulati durante il periodo di formazione, “quando il reddito e i

contributi non le permettevano di far fronte alle proprie necessità”. E durante

quel periodo il marito beneficiava della metà dell'ecceden­za nel bilancio

familiare, di fr. 345.– mensili, mentre la moglie registrava un disavanzo di

fr. 547.– mensili, senza però ch'essa abbia postulato un aumento del contributo

“benché ne avesse verosimilmente diritto”.

Nelle circostanze

descritte, preso atto come entrambe le parti riconoscano “implicitamente che il

calcolo dei contributi dovrebbe ora fondarsi sul metodo del dispendio effettivo”,

il primo giudice ha fissato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 4157.10

mensili, cui ha aggiunto fr. 715.– mensili corrispondenti al tenore di vita sostenuto

durante la vita in comune, onde un “debito mantenimento” di complessivi fr.

4870.– mensili. Ciò posto, con un reddito di fr. 4240.– mensili il Pretore ha

rilevato che la convenuta registra uno scoperto di fr. 630.– mensili, disavanzo

che il marito è in gra­do di finanziare, visto che nel 2018 il reddito di lui am-montava

a fr. 10 200.– mensili netti (senza

assegni familiari) ed egli non deve più mantenere figli. Quanto alla decorrenza

della modifica, il Pretore l'ha stabilita dal 1° ottobre 2019 per tenere conto del

fatto che nei due anni di formazione la moglie aveva vissuto “in situazione di

deficit senza chiedere nulla al marito nonostante le difficoltà verosimilmente

riscontrate, sicché non appare equo che lei restituisca quanto eventualmente

ricevuto in esubero per meno di un anno”.

3.

Litigiosa

rimane, in questa sede, la decorrenza della riduzione del contributo alimentare

per la moglie che l'appellante chiede di fissare dal 1° ottobre 2018. Al

proposito egli ricorda che far decorrere gli effetti di un decreto cautelare

solo per il futuro costituisce un'eccezione al principio secondo cui una

modifica del genere esplica effetti sin dall'introduzione dell'istanza. A suo

pare­re, il decreto impugnato è incoerente, poiché se “il mancato volontario

esercizio di un eventuale diritto a vedersi aumentare gli alimenti non può dar

facoltà a considerare nel fabbisogno presunti debiti accumulati durante la

formazione, non può nemmeno dar titolo alla pretesa della mancata retroattività

della riduzione alimenta­re”. Inoltre, a mente sua, nella fattispecie la retroattività

non si giustifica, sia perché la moglie tesaurizza quanto lui ha versato in

eccesso, sia perché il reddito di lei è il doppio di quello conseguito nel

2016.

In definitiva, secondo l'appellante, in concreto il Pretore ha ecceduto nel

suo potere di apprezzamento, anche perché ha trascurato che “nell'ambito della liquidazione

patrimoniale questo importo pagato in eccesso potrà facilmente essere compensato”.

4.

Per

quanto riguarda la modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a

tutela dell'unione coniugale o cautelarmente in una causa di divorzio, questa

Camera ha già avuto modo di rammentare che una simile modifica dispiega i suoi

effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far

decorrere la modifica anche più tardi, per esem­pio dal­l'emanazione del

decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari

del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel

corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi

cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile

solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882

n. 13c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del 27

settembre 2019 consid. 4). Ne segue che, qualora il motivo per cui è chie­sta

una modifica cautelare sia già intervenuto al momento in cui è presenta­ta l'istanza,

in caso di accoglimento della medesima la modifica decorre – per principio –

dalla data dell'istanza stessa. Ciò non impedisce al giudice di far decorrere la

modifica, secondo il suo apprezzamento, anche da un momento successivo a quello

dell'istanza, in particolare ove appaia iniquo pretendere dal beneficiario la

restituzione dei contributi cautelari percepiti in esubero. L'iniquità

presuppone tuttavia che, sulla base di indizi seri, il beneficiario potesse

fare assegnamento sulla conferma della disciplina cautelare anteriore. Si

tratta perciò di un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_539/2019 del

14.

novembre 2019, consid. 3.3 con rinvii).

5.

Premesso

che l'appellante non adombra estremi per una retroattività della modifica

cautelare prima dell'inoltro dell'istanza del 30 ottobre 2018, nella

fattispecie è pacifico che al momento in cui egli ha chie­sto la soppressione del

contributo di mantenimento in favore della moglie la causa della modifica si

era già verificata. La soppressione

del contributo alimentare sarebbe quindi potuta decorrere dal 1° novembre 2018.

Se non che, come ha sottolineato il Pretore, ciò non impedisce di far decorrere

la modifica – secondo equità – anche da un momento successivo rispetto a quello

dell'istanza. Occorre pertanto esaminare se nel caso specifico l'apprezzamento

del primo giudice sia sorretto da motivi pertinenti. Ora, sarà anche vero che non

considerando nel fabbisogno minimo della moglie i debiti “da lei contratti

durante la separazione per una sua scelta”, salvo poi far decorrere la riduzio­ne

del contributo cautelare dall'emanazio­ne del decreto per tenere conto del disavanzo

da lei accumulato durante la formazio­ne, il Pretore non ha mancato di

contraddirsi. Resta il fatto che in un apprezzamento di equità il giudice tiene

conto di tutte le circostanze concrete del caso specifico. E in concreto l'appellante non revoca in

dubbio che durante il periodo di formazione la moglie non fosse in grado di far

fronte al proprio fabbisogno minimo, che in quel periodo essa registrava anzi uno

scoperto di fr. 547.– mensili, sicché non aveva mezzi sufficienti per versare

il deposito in garanzia della locazione, per sopperire alle spese legali della

precedente procedura e per finanziare le proprie cure dentarie, al punto da

contrarre un debito con la sorella. Perché, in simili circostanze, un giudizio

di equità non potesse entrare in linea di conto l'appellante non spiega.

6.

Sia come sia, nella fattispecie è fuori dubbio che dopo la decisio­ne del

9.

giugno 2016 nella procedura a tutela dell'unione coniugale la situazione

della moglie è nettamente peggiorata. Il reddi­to di lei da attività lucrativa al

50%, di fr. 2063.– mensili nel 2015, è calato infatti a fr. 1160.– mensili dal

settembre del 2016 al 31 dicembre 2017 e finanche a fr. 1300.– nei primi

nove mesi del 2018 per un'attività all'80% (doc. 7). In quel lasso di tempo per

vero la moglie ha seguito una formazione di operatrice sociosanitaria, formazione grazie alla quale essa guadagna ora

fr. 4240.– mensili. È manifesto che a quel tempo, con un fabbisogno mini­mo di

fr. 4217.– mensili e un contributo alimentare di fr. 2510.– mensili, la

convenuta accusava uno scoperto di fr. 547.– mensili nel primo periodo e di fr.

407.– mensili nel secondo. È poi incontestato che durante il periodo di

formazione essa non aveva risorse sufficienti per versare il deposito in

garanzia del nuovo alloggio, per pagare le spese legali della precedente

procedura e per far fronte ai costi delle cure dentarie, tanto che ha contratto

un debito verso la sorella di complessivi fr. 23 405.– (doc. 12). Pacifico

è, infine, che durante il periodo di formazione essa non ha postulato l'aumento

del contributo alimentare.

a) È possibile che l'istante non abbia

approvato la scelta della moglie di intraprendere un'ulteriore formazione ed è vero

che in costanza di matrimonio un coniuge non può ridurre unilateralmente i propri

introiti senza valida giustificazione. Sta di fatto che in vista del divorzio AO

1.

deve crearsi una propria indipendenza economica e affrancar­si – per quanto

possibile – dal marito, come le imporrà l'art. 125 cpv. 1 CC dopo lo

scioglimento del matrimonio. A essa non può rimproverarsi pertanto di essersi

adoperata per migliorare la propria situazione professionale senza gravare ulteriormente

sul coniuge. Anche perché in siffatte circostanze è del tutto verosimile che,

come ha accertato il Pretore senza essere contraddetto dall'appellante, se la

convenuta avesse chiesto un contributo di mantenimento AP 1 sarebbe stato

chiamato a finanziare l'ammanco creatosi in quel periodo.

b) Non si

disconosce che dal 30 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 AO 1 ha ricevuto fr. 20 680.– in

esubero. Non si deve dimenticare tuttavia che durante la formazione essa non aveva alcuna disponibilità per sopperire alle

proprie esigenze e ha vissuto sotto il suo fabbisogno

minimo, accumulando debiti per complessivi fr. 12 415.–.

Nel corso di quel periodo inoltre essa ha dovuto farsi anticipare dalla sorella

fr. 23 405.– complessivi per far fronte a costi che non possono

dirsi estranei al fabbisogno minimo. Per di più,

con un reddito da attività lucrativa di

fr. 4240.– mensili, AO 1 non è tuttora in grado di finanziare il proprio “debito

mantenimento” di fr. 4870.– mensili, tant'è che le necessita ancora di un

contributo alimentare da parte del marito.

Certo, essa ha dichiarato di avere accantonato dall'inizio del­l'attività

lucrativa a tempo pieno almeno fr. 14 000.–, ma tale importo serve per

estinguere i debiti accumulati durante il periodo di formazione, che ammontano

a fr. 15 000.–, e il cui rimborso non risulta essere stato condonato

(interrogatorio del 4 giugno 2019: verbali, pag. 2 ad 6).

c) D'altro

canto il marito, con un reddito accertato di fr. 10 200.–

mensili a fronte di un debito mantenimento di fr. 6345.– (fabbisogno minimo fr.

5630.– più fr. 715.– di eccedenza), ha potuto continuare a versare agevolmente il

contributo alimenta­re di fr. 2510.– mensili conservando un margine disponibile

di fr. 1345.– mensili. Ponderate oggettivamente le circostan­ze del caso

specifico, nel far decorrere la riduzione del contributo alimentare

dall'emanazione della decisione non si può affermare quindi che il primo

giudice sia caduto in un ecces­so o in un abuso del potere di apprezzamento. Sprovvisto di buon diritto, l'appello vede così la

sua sorte segnata.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di una patrocinatrice, un'equa indennità per ripetibili.

8.

Per quanto riguarda

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–,

litigiosa in appello essendo unicamente la decorrenza del contributo alimentare

per la moglie dal 1° ottobre 2018 al 1° ottobre 2019. Contro decreti cautelari,

in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).