11.2019.105
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria
4 novembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.105
Lugano,
4 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2017.152 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 maggio 2017 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 19 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 6 settembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. L'11 gennaio 2016 __________
P__________ ha commissionato alla L__________ S.r.l. (ora L__________ S.p.A.), A__________
(__________), l'installazione ‟chiavi in manoˮ di una termopompa aria-acqua
‟__________ˮ in un edificio posto sulla particella n. 1371 RFD di __________,
proprietà di sua madre AP 1, al prezzo di fr. 30 096.11,
IVA non compresa. Nella primavera del 2016 la L__________ S.r.l. ha subappaltato
le opere di allacciamento idraulico ed elettrico, il collaudo finale e la messa
in funzione della termopompa alla AO 1 al prezzo di fr. 12 627.–, IVA non com-presa, più fr. 100.–
per la vignetta destinata alla notifica di apparecchi refrigeranti. La AO 1 ha trasmesso
il 7 dicembre 2016 alla L__________ S.r.l. una fattura di complessivi
fr. 14 189.85, IVA inclusa, che non
è stata pagata. Durante un incontro del 16 gennaio 2017 un rappresentante della
AO 1 ha comunicato perciò a un rappresentante della L__________ S.r.l. che i
lavori, non ancora ultimati, sarebbero stati sospesi fino al saldo della
fattura.
B. Il 7 marzo 2017 la AO 1 è venuta a sapere che maestranze
della L__________ S.r.l. erano intervenute direttamente sul cantiere e avevano
terminato esse medesime i lavori. Il giorno dopo essa ha smontato così la
caldaia elettrica e il bollitore che aveva installato provvisoriamente per
assicurare il riscaldamento dell'edificio e il 6 aprile 2017 ha inviato
alla L__________ S.r.l. una seconda fattura di fr. 19 462.40, IVA inclusa (fr. 24 062.40, meno fr. 4600.–, unico acconto da
essa ricevuto il 10 ottobre 2016). Anche il
saldo di tale fattura è rimasto scoperto.
C. Il 10 maggio 2017 la AO
1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
postulando l'iscrizione provvisoria sulla
particella n. 1371, già in via cautelare e senza
contraddittorio, di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 19 462.40 oltre
interessi al 5% dal 6 aprile 2017. A sostegno della domanda essa ha offerto un
certo numero di prove. Con decreto cautelare dell'indomani, emanato senza
contraddittorio, il Pretore ha ordinato
l'iscrizione richiesta,
fissando alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare osservazioni
scritte. Sulle spese giudiziarie egli non si è espresso (inc. CA.2017.153).
D. Nelle sue
osservazioni del 2 giugno 2017 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza,
notificando a sua volta determinate prove. In una replica spontanea del 19
giugno 2017 la AO 1 ha ribadito la propria domanda e indicato ulteriori prove. AP 1 ha proposto nuovamente in una duplica
spontanea del 30 giugno 2017 di respingere l'istanza. Con ordinanza del 4 ottobre 2017 il Pretore ha ammesso l'escussione di quattro testimoni e ha
dato avvio
all'istruttoria.
Il 7 giugno 2018 il Pretore aggiunto, cui il Pretore ha delegato il caso,
ha respinto le prove restanti, ha ammesso
un'istanza di assunzione di nuove prove presentata dalla
convenuta, ne ha respinto una dell'istante e ha dichiarato chiusa
l'istruttoria. Alla
discussione finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi
a conclusioni scritte del 6 e del 31 luglio 2018 in cui hanno mantenuto i
rispettivi punti di vista.
E. Statuendo il 6
settembre 2019, il Pretore aggiunto ha accolto
l'istanza, ha confermato l'iscrizione provvisoria decretata
dal Pretore l'11 maggio 2017 senza contraddittorio e ha impartito alla AO 1 un termine di
30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state
poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante
fr. 2500.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
settembre 2019 in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso
di respingere l'istanza della AO 1 e di cancellare l'ipoteca legale iscritta in
via provvisoria dal Pretore l'11 maggio 2017 senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2019 la AO 1 propone
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura
sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le
decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono appellabili
perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
dell'ipoteca rimasto controverso in prima sede (fr. 19 462.40). Il rimedio giuridico del reclamo
indicato dal Pretore aggiunto nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è
pertanto erroneo. Quanto alla tempestività dell'appello, la
sentenza in questione è giunta al patrocinatore della convenuta il 9 settembre
2019.
Introdotto il 19 settembre successivo, ultimo
giorno utile, il ricorso è di conseguenza ricevibile.
2.
Nell'appello la
convenuta lamenta anzitutto che la sentenza impugnata sia priva di qualsiasi motivazione
riguardo al termine di quattro mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC per
far iscrivere
un'ipoteca legale
nel registro fondiario. Il Pretore aggiunto si è limitato a considerare – essa
rileva – che ai fini dell'iscrizione il proprietario del fondo non dev'essere
necessariamente identico al debitore, che un'ipoteca legale va iscritta solo
qualora i lavori svolti dall'artigiano o imprenditore hanno conferito un
plusvalore all'immobile e che nella fattispecie le prestazioni eseguite dalla AO
1.
appaiono verosimili, onde la legittimità
dell'istanza. L'appellante sottolinea di avere contestato a più riprese la
tempestività dell'iscrizione provvisoria decretata cautelarmente dal Pretore inaudita
parte: nelle osservazioni scritte del 2 giugno 2017, nella duplica spontanea
del 30 giugno successivo e ancora nel memoriale conclusivo del 31 luglio
2018, senza che il Pretore aggiunto abbia trattato l'argomento. Dal profilo
formale essa si duole così di una carenza di motivazione.
Nel merito la convenuta fa valere che il termine dell'art. 839
cpv. 2 CC è un presupposto materiale imprescindibile per ottenere l'iscrizione
di un'ipoteca legale, sicché il primo giudice avrebbe dovuto verificarne l'osservanza.
Infine AP 1 soggiunge che, comunque sia, in
concreto l'iscrizione dell'11 maggio 2017 è tardiva, poiché le
prestazioni della AO 1 sono terminate il 29 novembre 2016 con il
collegamento idraulico della termopompa. L'intervento dell'8 marzo 2017
per lo smontaggio della caldaia elettrica e del bollitore installati
provvisoriamente nell'edificio non è “nient'altro che il prelievo di due cose
mobili lasciate in uso” sul cantiere.
3.
Le esigenze di
motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle
che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a
determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa permetta di capire perché il
giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato
possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il
proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli
argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di
capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è
insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di
principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con numerose
citazioni; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019,
consid. 3).
4.
Per ottenere
l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve
rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Deve
addurre pertanto elementi idonei a far apparire attendibile – fra l'altro – il
rispetto del termine di quattro mesi per conseguire l'iscrizione nel registro
fondiario (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine comincia a decorrere “dal compimento
del lavoro”, intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che
formano oggetto del contratto d'appalto sono state eseguite e l'opera può
essere consegnata (RtiD II-2016 pag. 617 consid. a con richiamo).
5.
Nel caso in esame AP
1.
ha ripetutamente contestato dinanzi al Pretore aggiunto la tempestività dell'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale iscritta cautelarmente dal Pretore senza
contraddittorio l'11 maggio 2017 su richiesta della AO 1. Dopo avere sollevato
la censura nelle osservazioni scritte del 2 giugno 2017 (punti 7 e 8) e nella
duplica spontanea del 30 giugno successivo (punti 7 e 8), nel memoriale conclusivo
del 31 luglio 2018 essa ha dedicato un paragrafo alla questione (punto 3). Ha
affermato, in particolare, che dopo il novembre del 2016 l'istante non aveva
più fornito prestazioni, lo smontaggio intervenuto l'8 marzo 2017 della caldaia
elettrica e del bollitore installati provvisoriamente per assicurare il
riscaldamento dell'edificio non essendo “nient'altro che il prelievo di due
cose mobili lasciate in uso” sul cantiere. Nel proprio memoriale conclusivo, per
converso, l'istante ha sostenuto la tesi contraria, allegando che i lavori in oggetto
non sono mai stati ultimati e che il suo intervento si è concluso l'8 marzo
2017, quando essa ha portato via la caldaia elettrica e il bollitore, la L__________
S.r.l. non avendo mai revocato il subappalto prima di allora (punto 4). Davanti
al Pretore aggiunto la questione vertente sul rispetto del termine di quattro
mesi per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale era dunque chiaramente
litigiosa.
6.
Come
la convenuta fa valere nell'appello, invano si cercherebbe nella sentenza del
Pretore aggiunto un qualsivoglia accenno al termine dell'art. 839 cpv. 2 CC. Il
primo giudice ha ritenuto senza interesse ai fini della decisione che una
controversia opponga tuttora l'istante alla L__________ S.r.l., che debitrice
dell'istante sia la L__________ S.r.l. e non la convenuta, che questa sapesse o
non sapesse del subappalto e che costei abbia già tacitato la L__________
S.r.l. o no, con il rischio di pagare due volte. Decisivo è, a mente sua, “che
l'istante sia titolare di una pretesa dedotta dalla prestazione di lavoro o di
materiale sul fondo di proprietà della convenuta e che ne abbia generato un
plusvalore”. Ciò che – egli ha proseguito – è il caso in concreto, le audizioni
testimoniali rendendo verosimile “che l'istante ha effettivamente svolto i
lavori per cui pretende di essere
remunerata”. Sulla tempestività dell'iscrizione provvisoria, tuttavia,
il Pretore aggiunto non ha speso una parola. Ne segue che la sentenza impugnata
non consente di capire perché la contestazione di AP 1 andasse respinta. E una
sentenza motivata in modo insufficiente va annullata, non potendosi giudicare
la fondatezza delle ragioni che la sorreggono nel merito. Al proposito
l'appello si rivela provvisto così di buon diritto già per ragioni formali.
7.
Nelle osservazioni
all'appello la AO 1 obietta che il Pretore aggiunto non ha alluso al rispetto
del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC poiché la contestazione di AP
1.
appariva del tutto inconsistente e non meritava disamina, il termine di
quattro mesi essendo cominciato a decorrere “con ogni evidenza” nel caso
specifico solo all'inizio di marzo 2017 (punto 4). Simile argomento si
riconduce tuttavia a un'illazione dell'istante, nulla escludendo che il Pretore
aggiunto abbia sorvolato sull'argomento per mera inavvertenza. In realtà la
sentenza impugnata è semplicemente silente su un presupposto controverso che
disciplina l'iscrizione di un'ipoteca legale nel registro fondiario. E il fatto
che il primo giudice abbia ritenuto “effettivamente svolti” i lavori per cui
l'istante chiede di essere retribuita ancora non significa ch'egli abbia
vagliato la tempestività dell'iscrizione.
8.
Eccepisce l'istante
che, ad ogni buon conto, una violazione del diritto di essere sentiti deve
ritenersi sanata se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a
un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto
(osservazioni all'appello, punto 2 in fine). Ammesso e non concesso tuttavia
che tale principio valga anche nel caso in cui una sentenza impugnata sia priva
di sufficiente motivazione, la sanatoria descritta si limita ai casi in cui l'inosservanza
non risulti particolarmente grave, sicché l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice apparirebbe un provvedimento
sproporzionato, suscettibile di causare inutili perdite di tempo (v. DTF 142 II
226.
consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente: Sutter-Somm/Chevalier
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 53). In concreto il difetto
di motivazione verte su un punto
essenziale del
litigio, suscettibile di determinare l'esito dell'istanza di iscrizione. Non
può quindi essere rimediato da questa Camera, la quale non deve statuire in
prima battuta su questioni di rilievo al cui proposito il giudice naturale è
rimasto silente.
9.
Se ne conclude che,
fondato già per ragioni d'ordine, l'appello va accolto, la sentenza impugnata
dev'essere annullata e gli atti rinviati al Pretore aggiunto per nuovo
giudizio. Il Pretore aggiunto non è vincolato alla decisione precedente: essenziale
è che, ritenga egli tempestiva oppure tardiva
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale decretata in via cautelare l'11 maggio 2017 senza contraddittorio,
motivi sufficientemente la propria opinione.
10.
Le spese e le
ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Sugli oneri processuali di prima sede il Pretore aggiunto
statuirà al momento in cui prenderà la nuova decisione.
11.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
di fr. 19 462.40 non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia, le iscrizioni provvisorie di ipoteche
legali di artigiani e imprenditori sono equiparate a provvedimenti cautelari
(DTF 137 III 567), di modo che – indipendentemente dal valore litigioso –
davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per
questi motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Le
spese processuali di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3.
Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).