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Decisione

11.2019.106

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: diritto di visita paterno

29 settembre 2020Italiano23 min

che ha comportato la necessità di incontri accompagnati e in luogo neutro. Incapace

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.106

Lugano,

29 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2017.155 (modifica di misure a protezione

dell'unio­ne coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 gennaio 2017

da

AO

1

(patrocinata

dagli avvocati PA 2

e

)

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 19 settembre 2019 presentato da AP 1

contro la

sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1974) e AO 1 (1977) si

sono sposati a __________ il 30 settembre 2000. Dal matrimonio sono nate V__________

(il 13 dicembre 2007), M__________ e C__________ (entrambe il 25 ottobre 2009).

Il marito è dirigente della __________, __________, nella filiale di __________.

La moglie è infermiera a metà tempo nel reparto di chirurgia della __________ a

__________. I coniugi si sono separati il 28 dicembre 2015, quando il

marito ha lasciato l'abitazione coniugale (parti-cella n. 442 RFD di __________,

comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi nella

vicina casa dei suoi genitori, sempre a __________.

B. Con sentenza del 5 ottobre 2016, emanata a

protezione dell'unio­ne coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato AP 1e AO 1 a vivere separati, ha affidato le figlie

alla madre, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla medesima, ha

obbligato il marito a consegnare alla moglie le chiavi di casa, ha disciplinato

il diritto di visita paterno (un fine settimana ogni due, più una sera

infrasettimanale con cena, oltre alle abituali settimane di ferie durante le

vacanze scolastiche e a liberi contatti telefonici), ha istituito una curatela

educativa in favore delle figlie, ha confermato l'intervento del Servizio di

aiuto educativo della __________ a tutela di queste ulti­me e ha ordinato a AO

1 di seguire “un percorso terapeutico”.

Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare

dal febbraio del 2016 un contributo alimentare di fr. 1070.–

mensili per la moglie e uno di fr. 815.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.848). Un appello presentato

il 14 ottobre 2016 da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato senza

interesse da questa Camera, che con decreto del 26 marzo 2018 l'ha

stralciato dal ruolo (inc. 11.2016.105).

C. Nel frattempo, il

9 gennaio 2017, AP 1 ha postulato nuove misure a protezione dell'unione

coniugale, ma al dibattimento del 13 gennaio 2017 ha desistito e il Pretore ha tolto

la procedura dal ruolo (inc. SO.2017.70). A quell'udienza la moglie ha

presentato essa medesima un'istanza per ottenere una limitazione del diritto di visita paterno a due ore la settimana

da esercitare sotto sorveglianza nel Punto d'incontro della __________ a __________, così come il divieto al marito (sotto comminatoria

del­l'art. 292 CP) di avvicinarsi a

lei o alle figlie e di importunarle o contattarle, come pure la nomina di un pedopsichiatra incaricato di

seguire le figlie. Oltre a ciò, essa ha sollecitato il versamento di una provvigione ad

litem di fr. 28 500.– (inc. SO.2017.155). AP 1 ha proposto seduta stante di

respingere ogni richiesta. Entrambe le parti hanno notificato pro­ve. Su invito

del Pretore, i coniugi hanno poi accettato di organizzare direttamente un

sostegno terapeutico per le figlie e per lo stesso AP 1 (inc. SO.2017.155).

D. Statuendo

nuovamente con decreto cautelare del 20 gennaio 2017, il Pretore ha confermato

l'affidamento delle figlie alla madre, ha fissato il diritto di visita paterno

in un fine settimana ogni due (dal

sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00) e a una sera

infrasettimanale con ce­na (dalle ore 18.00 alle ore 19.30), autorizzando

libere e regolari relazioni telefoniche. Richia­mati i genitori ai loro

doveri, egli ha invitato “la rete” ad attivarsi, monitorando la situazione, e

ha confermato il contributo alimentare di fr. 815.– mensili per ogni

figlia, assegni familiari non compresi, a carico di AP 1. Tale assetto delle

visite è stato modificato con decreto cautelare del 18 luglio 2017, quando il

Pretore ha sospeso le visite paterne fino al termine delle vacanze della madre

(il 24 luglio 2017) e ha disposto la consegna delle figlie al padre per l'esercizio

del diritto di visita nel Punto d'incontro della Casa __________, invitando i

responsabili della struttura a presentare un breve rapporto dopo una quindicina

di visite.

E. In seguito, con

decreto cautelare del 3 novembre 2017 il Pretore ha ulterior­mente limitato

le relazioni personali tra padre e figlie, fissandone indicativamente la durata

in mez­z'ora e la cadenza ogni 15 giorni, “in regime accompagnato”, sempre

nella Casa __________ di __________, esclusa “la presenza di terzi all'infuori

del padre durante le visite”. A una successiva udienza del 29 novembre 2017,

destinata al­l'audizione della curatrice e alla continuazione del dibattimento,

le parti si sono intese su un'estensio­ne del diritto di visita paterno da mezz'ora

a un'ora ogni 15 gior­ni, con il medesimo regime, a valere dal 9 febbraio 2018.

Il 18 giugno 2018 le figlie sono poi state ascoltate al cospetto del

Pretore dallo psichiatra e psicoterapeuta dott. D__________ __________, il

quale ha redatto un rapporto il 31 agosto 2018. Il Pretore ha chiuso

l'istruttoria l'11 ottobre 2018, assegnando

alle parti un termine di 30 giorni (poi prorogato al 31 gennaio 2019) per

presentare eventuali conclusioni scritte.

F. Nel

suo memoriale del 29 gennaio 2019 AO 1 ha chiesto, in sostanza, di fissare il

diritto di visita paterno alle figlie in un'ora ogni 15 giorni “da concordare

secondo il programma della curatrice” e di vietare a AP 1 – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a lei e alle figlie, di importunarle o di

contattarle. Essa ha instato altresì per una provvigione ad litem di fr.

20 000.– o, in subordine, per il

beneficio del gratuito patrocinio. Nel suo allegato del 30 gennaio 2019 AP

1 ha proposto di ripristinare immediatamente le sue relazioni personali con le

figlie senza sorveglianza in un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì

alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00, più una sera infrasettimanale

con cena dalle ore 18.00 alle 19.30, più “le vacanze usuali durante il periodo

scolastico”, chiedendo inoltre di ridurre il contributo alimentare per ogni

figlia a fr. 520.– mensili, assegni familiari non compresi, e di

respingere il divieto di avvicinamento, come pure la richiesta di provvigione ad

litem.

G. Statuendo

con sentenza del 9 settembre 2019, il Pretore ha disciplinato le relazioni

personali del padre con le figlie nel seguen­te modo (dispositivo n. 1):

cadenza: una

visita ogni settimana;

regime: libero

con comunque (1) lo scambio in luogo neutro pres­so il Punto d'incontro di Casa

__________ e (2) l'obbligo di un momento di analisi e bilancio guidato da un

terapeu­ta di orientamento sistemico-relazionale dopo ogni visita o serie di

visite a dipendenza del setting che competerà al terapeu­ta scelto

fissare;

durata: indicativamente

3 ore, con un pasto;

altre

condizioni: rimane per il momento escluso ogni contatto con la famiglia

d'origine del padre; un allentamento di questa restrizione potrà intervenire a

tempo debito, ma solo d'intesa con la rete o nuova decisione. I genitori sono

tenuti a collaborare per l'esecuzione delle visite, la madre incoraggiando la

ripresa delle relazioni paterne e il padre attenendosi scrupolosamente alle

indicazioni qui impartite;

esecuzione: la

rete già attiva sul caso (UAP, curatrice, educatrice SAE, dott. __________) rimane

invitata a coordinarsi per dare esecuzione a quanto qui ordinato. Le minori

andranno in particolare adeguatamente preparate al cambiamento oggi deciso.

Il Pretore ha respinto ogni altra

richiesta. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico dei

coniugi in ragione di me­tà ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto

a questa Camera con un appello del 19 settembre 2019 nel quale chiede di

estendere le sue relazioni personali con le figlie nel seguente modo:

Al padre è riconosciuto il più ampio diritto a relazioni personali estese e

libere con le tre figlie.

In

caso di disaccordo il padre potrà avere con sé le figlie un fine settimana ogni

15 giorni dal venerdì dopo scuola al lunedì con l'accompagnamento a scuola e

una visita infrasettimanale dopo scuola fino al mattino seguente.

A questo si

aggiungono le usuali ferie (una settimana durante le vacanze di Natale,

alternativamente un anno la prima e un anno la seconda settimana, una settimana

alternativamente fra le vacanze di Carnevale e di Pasqua, tre settimane anche

non consecutive d'estate e ogni biennio la settimana di Ognissanti).

Nelle

sue osservazioni del 10 ottobre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le

relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale requisito non si pone, litigiosa essendo la disciplina delle relazioni

personali tra padre e figlie, impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020, consid. 1). Circa la

tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è

pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 10 settembre 2019. Introdotto il

19 settembre 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. All'appello

AP 1 acclude copia di un rapporto della

curatrice per l'anno 2018 e tre comunicazioni ai genitori (“giudizi”) da parte della

scuola elementare di __________ relative all'anno scolastico 2018/2019 (doc. A).

Con le osservazioni all'appello AO 1 esibisce da parte sua un rapporto clinico

della dott. __________ C__________ del 9 ottobre 2019 sul proprio percorso

personale e di sostegno alla genitorialità (doc. 1). Ci si può domandare se documenti antecedenti la decisione impugnata

adempiano i requisiti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia,

applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a tutela

delle figlie minorenni (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella

misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nelle sue osservazioni AO 1 richia­ma inoltre gli inc. SO.2017.155 e

SO.2017.70 della Pretura. Tali fascicoli sono già stati trasmes­si d'ufficio a

questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione dell'appello.

3. Litigiosa

rimane, in questa sede, la disciplina delle relazioni personali tra padre e

figlie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconosciuto che il regime

accompagnato e sorvegliato degli incontri (un'ora ogni quindici giorni) applicato

nella fattispecie è molto restritti­vo, ma ha ritenuto ciò necessario a causa

del progressivo deteriorarsi delle circostanze, nonostante l'intenso lavoro svolto

dalla “rete” (la curatrice F__________ __________ dell'Ufficio __________, la dott.

__________ C__________ di __________, il Servizio di aiuto educativo della __________,

il Punto d'incontro della __________). Secondo il Pretore “l'esame complessivo

degli elementi così raccolti indica che una liberalizzazio­ne delle visite

paterne è a questo stadio del tutto prematura e comporterebbe rischi importanti

d'involuzio­ne, che vanno evitati”. Il primo giudice ha accertato che AO 1 e le

figlie vivono tuttora nell'abitazione coniugale, in condizio­ni critiche perché

soggette alle pressioni esercitate dai familiari del padre, i quali abitano

nelle immediate vicinanze e “di fatto considera[no] le bambine una loro proprietà

e la moglie un'usurpatrice”. AP 1 poi continua a vivere presso i genitori, “con

Fatti

i quali ha un rapporto molto dipendente e completamente acriti­co”. Ogni

tentativo di motivarlo a farsi sostenere in un percorso di indipendenza e di

cura – ha soggiunto il Pretore – è fallito. Anzi, egli “è significativamente

entrato in conflitto con praticamente tutti gli attori della rete”, contestando

e squalificando ogni intervento messo in atto, non senza assumere un'attitudine

passiva e vittimistica.

Dall'ascolto

delle figlie – ha rilevato inoltre il primo giudice – so­no emersi “in modo

chiarissimo” un sentimento di grave sofferenza e timori “per le pressioni e

forzature che [esse] hanno dovuto subire, ancora ben presenti”. Nemmeno

l'importante lavoro di “rete” ha permesso –

secondo il Pretore – di evitare che AP 1 usas­se “in modo inadeguato”

ogni maggiore spazio lasciatogli nelle relazioni personali con le figlie, ciò

che ha comportato la necessità di incontri accompagnati e in luogo neutro. Incapace

– o nell'impossibilità – di contenere le ingeren­ze della sua famiglia

d'origine

e di astenersi dal­l'esporre le figlie a “pressioni, sensi di colpa e

forzature”, AP 1 non ha denotato per il primo giudice alcuna evoluzione

personale, dimostrando di non essere in gra­do – senza aiuti – di dominarsi e

di non ricadere in comportamenti impropri (sentenza impugnata, pag. 5).

Il

Pretore non ha trascurato in ogni modo che “un certo equilibrio” è venuto a

crearsi nel frattempo, che dalla “rete” non sono più giunte richieste di

modificare l'assetto cautelare, che AO 1, seguita dalla dott. __________ C__________,

è ora più consapevole dei propri limiti e che le figlie “da tempo stanno bene”.

Egli ha considerato altresì che il padre vuole bene alle ragazze e che queste sono

felici di incontrarlo, che la costruzione e lo sviluppo di una sana relazio­ne personale

richiede un certo tempo, che le figlie “stanno crescendo e progressivamente

sono meglio in grado di leggere la loro situazione e di attivare meccanismi di

protezione”, sicché una certa estensione del diritto di visita può giustificarsi.

Il Pretore ha reputato legittimo in simili circostanze consentire a AP 1 di

lasciare il punto d'incontro con le figlie tutte le settimane per qualche ora, a

condizione che le vi-site siano “seguite da un momento di analisi e bilancio

con uno psicoterapeuta sistemico-relazionale”. Il convenuto dovrà aste-

nersi

tuttavia, almeno inizialmen­te – ha ammonito il Pretore – dal mettere le figlie

in contatto con i membri della propria famiglia, in particolare i nonni e la

zia. Invitando la “rete” a proseguire nel proprio intervento, il primo giudice

ha precisato che ogni ulteriore estensione del diritto di visita sarebbe potuta

intervenire “una volta verificati gli esiti del tentativo oggi impostato”. Egli

non ha stimato necessario, infine, impartire a AP 1 un divieto di avvicinamento

a moglie e figlie, non essendosi più verificati da tempo episodi critici a tale

riguardo.

4. Nell'appello

AP 1 esordisce rammentando che il suo limitato diritto di visita si riconduce a

un rapporto 17 gennaio 2017 del Servizio di aiuto educativo (SAE), a un

rapporto 27 ottobre 2017 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e a

un rapporto di quello stesso 27 ottobre 2017 inviato al Pretore dalla dott. __________

C__________. Egli si duole che il Pretore non si sia espresso su determinate circostanze

risultanti da quelle relazio­ni. In realtà quanto egli fa valere è una propria

lettura dei rapporti, aggiungendo critiche all'indirizzo della curatrice,

definita “semplice ambasciatrice delle lamentele” della moglie (memoriale, pag.

2 a 7).

Ora,

in un appello va censurato l'errato accertamento dei fatti o l'errata

applicazione del diritto (art. 310 CPC). L'apprezzamento delle pro­ve può

essere contestato nella misura in cui comporti, appunto, un errato accertamento

dei fatti. Non basta rimproverare al giudice di non essersi espresso su

determinati particolari solo perché, nell'insieme, egli ha interpretato un

referto o una perizia diversamente da come l'appellante vede le cose. Né un

processo di appello consiste nel rifacimento del processo di primo grado. Nella

fattispecie l'appellante asserisce che il Preto­re “non elenca quali siano gli

elementi raccolti e su quali basi poggi la sua convinzione che la

liberalizzazione delle visite comporti gravi rischi”, quasi che la sentenza

fosse insufficientemente motivata. Se non che, come si è visto (consid. 3), il

Pretore ha dato ragio­ne del proprio convincimento sulla scorta di una valutazione

complessiva delle risultanze istruttorie. Fosse caduto in erronei accertamenti,

incombeva all'appellante precisare concretamente quali essi sia­no. Opporre la

propria visione degli eventi a quella del primo giudice, sostenendo che quest'ultimo

non ha pondera-to l'una o l'altro particolare, non è sufficien­te. In proposito

l'appel-lo non risponde ai requisiti del­l'art. 311 cpv. 1 CPC e si rivela

finanche irricevibile.

5. Nel

seguito dell'appello, sprovvisto per altro di qualsiasi sistematica,

l'appellante commenta un “rapporto 30 aprile 2018 della cu-ratrice” (che non

figura agli atti), un rapporto di audizione delle figlie consegnato il 31

agosto 2018 dal dott. D__________ __________ e un rapporto 10 ottobre 2018 del

Punto d'incontro della __________, disapprovandoli o desumendone per converso quanto

ritiene di pregio (memoriale, pag. 7 a 9). Così argomentando, tuttavia, egli mostra

una volta ancora di non avere una corretta nozione del­l'appello. In questa

sede non si tratta di procedere nuovamente sulla base delle risultanze

istruttorie agli accertamenti necessari per l'emanazione del giudizio (come avviene

in primo grado), ma di verificare se gli accertamenti del primo giudice siano

corretti o no. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla prosecuzione

dell'appello (pag. 9 a 11), in cui il convenuto afferma di non capire il motivo

del suo limitato diritto di visita, rivendica l'assegnazione dell'alloggio

coniugale, si dichiara offeso per quanto il Pretore ha scritto sui suoi

familiari e contesta di non avere compiuto alcun tipo di elaborazione e

progresso in vista di preservare il bene delle figlie. Quali fatti il Pretore

avreb­be accertato erroneamente (nell'accezione dell'art. 310 lett. b CPC) non

è dato tuttavia a divedere. Una volta di più l'appellante interpreta a modo suo

le risultanze istruttorie e offre una propria spiegazio­ne degli eventi, ma –

si ripete – il processo di appello non è la ripetizione del processo di primo

grado, né l'appellante può pretendere di trovarsi un'altra volta davanti a un

giudice naturale. La giurisdizione di appello non è vincolata agli accertamenti

di primo grado. L'appellante deve spiegare però quali accertamenti siano

sbagliati (o quali norme di diritto siano state disatte­se), non limitarsi a

Considerandi

ribadire il proprio punto di vista, disapprovando semplicemente quello del

Pretore.

6.

L'ultima

parte dell'appello (pag. 11 segg.) manca addirittura di qualsiasi confron­to

con la sentenza impugnata. L'appellante rievoca gli estremi del principio

inquisitorio a norma dell'art. 296 cpv. 1 CPC, biasima il Pretore per non avere

promosso indagini approfondite (senza pretendere di avere invitato il Pretore

ad assumere altre prove), facendogli carico di essersi accomodato dei rapporti

agli atti e di non avere “posto in essere alcuna misura a tutela delle figlie”,

torna a esporre doglianze e recriminazioni, lamenta “gravi leggerezze e abusi

manifesti che ledono a suo avviso il benessere delle figlie”, denuncia maltrattamenti

ai danni di queste ultime (alludendo a procedimenti penali in corso), come pure

la mancanza di “qualsiasi contesto terapeutico e di un progetto di sviluppo nel

breve termi­ne”, ma ad accertamenti di fatto erronei o ad applicazioni erronee

del diritto neppure allude. Egli argomenta liberamente, una volta ancora, come

se si trovas­se di nuovo dinanzi a un giudice naturale. Ciò non è ammissibile.

Una sentenza pretorile potrà anche non convincere, ma se non risulta viziata da

accertamenti di fatto erronei o da violazioni del diritto non può essere

riforma­ta. Già per tale ragione l'appello in esa-

me,

eminentemente discorsivo alla stregua di un memoriale di prima sede, si rivela

destinato all'insuccesso.

7.

Si

aggiunga che l'esito del giudizio impugnato non mutereb­be, ad ogni buon conto,

nemmeno qualora si volesse partire – teoricamente – dall'ipotesi, sostenuta

nell'appello, secondo cui il convenuto si sarebbe visto limitare abusivamente le

relazioni personali con le figlie. Come detto, AP 1 beneficiava, in base

all'originaria senten­za pretorile del 5 ottobre 2016, di un diritto di visita che

comprendeva un fine settimana ogni due, più una sera infrasettimanale con ce­na,

oltre alle abituali settimane durante le vacanze scolastiche e a liberi

contatti telefonici con le figlie (sopra, lett. B). Tale diritto è stato

sostanzialmente confermato nel decreto cautelare del 20 gennaio 2017 (un

fine settima­na ogni due, dal sabato

alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00, e a una sera infrasettimanale

con ce­na, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, più libere e regolari relazioni

telefoniche), come si è ricordato (sopra, lett. D). Con decreto

cautelare del 18 luglio 2017 il Pretore ha poi sospeso le visite paterne fino

al termine delle vacanze della madre (il 24 luglio 2017) e ha disposto la

consegna delle figlie al padre per l'esercizio del diritto di visita nel Punto

d'incontro della __________ a __________ (sopra, lett. D). In seguito, con

decreto cautelare del 3 novembre 2017, egli ha radicalmente limitato le

relazioni personali tra padre e figlie, fissandone la durata in mez­z'ora ogni

15.

giorni, “in regime accompagnato”, sempre nella __________. Il 29 novembre

2017.

i coniugi si sono intesi per finire su un diritto di visita paterno di

un'ora ogni 15 giorni, sempre sotto sorveglian­za, a valere dal 9 febbraio

2018.

(sopra, lett. E). Tale era la disciplina delle relazioni personali quando

il Pretore ha emesso la senten­za appellata.

Si

volesse dunque supporre che – per avventura – l'appellante abbia subìto un

torto e che occorra ora rimediare alla situazione ampliando il diritto di

visita, sta di fatto che ciò non potrebbe avvenire di punto in bianco. Il

convenuto rivendica con effetto immediato (e con una motivazione di quattro

righe) “relazioni libere, ampie e costanti con le tre figlie”. Ove appena si

consideri tuttavia che dal 3 novembre 2017 egli esercita un diritto di

visita limitato a mez­z'ora ogni 15 giorni sotto sorveglianza, portato a

un'ora ogni 15 giorni sotto sorveglianza dal 29 novembre 2017, egli non

può pretendere di tornare ex abrupto a “relazioni libere, ampie e

costanti”. Si rischierebbe in tal modo di ledere la stabilità delle figlie dal

profilo socio-educativo e di pregiudicare la continuità delle relazioni

affettive. Proprio per evitare un azzardo del genere il Preto­re ha disposto una

prima estensione del diritto di visita paterno da una a tre ore (con un pasto

in comune), sopprimendo la sorveglian­za. Ciò rispet­ta un criterio di

coscienziosa gradualità. Dovesse l'estensione del diritto di visita rivelarsi

fruttuosa, come un terapeuta verificherà dopo ogni visita o dopo ogni serie di

visite, “d'intesa con la rete” le relazioni personali tra padre e figlie andranno

ulteriormente ampliate. Tale progressività risponde al bene delle figlie e vede

reintegrare a termine l'appellante in un diritto di visita abituale per ragazzi

in età scolastica, sempre che la prospettiva risulti fattibile.

8.

È

vero che il Pretore ha posto a AP 1 una condizione supplementare, ovvero che

“per il momento” le figlie siano esclu­se da ogni contatto” con la sua famiglia

d'origine. L'appellante contesta di intrattenere con i genitori – come

rileva il primo giudice – “un rapporto molto dipendente e completamente acriti­co”.

Non nega però – né potrebbe – che i rapporti fra i suoi genitori e AO 1, così

come quelli tra sua sorella e la cognata, siano pessimi (nota interna del 23

aprile 2017, messaggio del Pretore alla commissaria G__________ __________ del

19.

ottobre 2017, nota interna del 19 ottobre 2017, rapporto della curatrice del

27.

ottobre 2017, messaggio della curatrice al commissario dell'8 novembre

2017, nota interna del 9 novembre 2017, audizione della curatrice del 29

novembre 2017 con i documenti esibiti il 16 dicembre 2017, rapporto del 22

dicembre 2017 della curatrice, no­ta interna del 3 aprile 2018, rapporto

di ascolto delle minorenni del 31 agosto 2018, pag. 2). Tale ostilità si

ripercuote negativamente sulle figlie. Dagli atti

risulta che a casa dei nonni venivano “mostrati i vecchi filmati dove la

mamma picchia le figlie” (rappor­to 17 gennaio 2017 del SAE, pag. 2 a metà) e

che le figlie erano “sottoposte a continue critiche

sulla madre (rapporto della curatrice del 27 ottobre 2017). Oltre a ciò,

il nonno ha avuto modo di inveire violentemente contro AO 1 davanti alle

ragazze (messaggio della curatrice, dell'8 novembre 2017). Per di più,

“nel creare una situazione di conflitto e nell'intervenire direttamente nei

confronti dei bambini” è attiva anche la nonna, così come la sorella del convenuto (rapporto di audizione del dott. D__________

__________, del 31 agosto 2018).

Nelle

circostanze descritte la condizione supplementare fissata dal Pretore, intesa a

tutelare l'interesse delle figlie, non poggia né su accertamenti di fatto

erronei né su un'erronea applicazione del diritto. Le relazioni personali del

genitore non affidatario con il figlio possono infatti essere limitate, negate

o revocate se metto­no a repentaglio il bene del minorenne (art. 274 cpv. 2

CC). Promuovere un'estensione del diritto di visita paterno implica, nella

fattispecie, l'esigenza di disinnescare le pressioni esercitate sulle figlie dalla famiglia di origine del convenuto. Gli atti

sono univoci al riguardo e non consentono un altro apprezzamento, tanto

me­no a un giudizio di verosimiglianza come quello che governa ­l'emanazione –

o la modifica – di misure a protezione dell'unio­ne coniugale (cfr. DTF 138 III

104.

consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb). Se ne conclude che, si volesse

anche fondarsi sulla congettura che AP 1 si sia visto limitare a torto le

relazioni personali con le figlie e che occorra ora porre riparo a tale

situazione, nel risultato la sentenza impugnata resiste alla critica.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha

presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'

adeguata indennità per ripetibili.

10.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni

relative al­l'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con

ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparate

a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale

il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico

dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avvocati .

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).