11.2019.106
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: diritto di visita paterno
29 settembre 2020Italiano23 min
che ha comportato la necessità di incontri accompagnati e in luogo neutro. Incapace
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.106
Lugano,
29 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa SO.2017.155 (modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 gennaio 2017
da
AO
1
(patrocinata
dagli avvocati PA 2
e
)
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 19 settembre 2019 presentato da AP 1
contro la
sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1974) e AO 1 (1977) si
sono sposati a __________ il 30 settembre 2000. Dal matrimonio sono nate V__________
(il 13 dicembre 2007), M__________ e C__________ (entrambe il 25 ottobre 2009).
Il marito è dirigente della __________, __________, nella filiale di __________.
La moglie è infermiera a metà tempo nel reparto di chirurgia della __________ a
__________. I coniugi si sono separati il 28 dicembre 2015, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale (parti-cella n. 442 RFD di __________,
comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi nella
vicina casa dei suoi genitori, sempre a __________.
B. Con sentenza del 5 ottobre 2016, emanata a
protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato AP 1e AO 1 a vivere separati, ha affidato le figlie
alla madre, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla medesima, ha
obbligato il marito a consegnare alla moglie le chiavi di casa, ha disciplinato
il diritto di visita paterno (un fine settimana ogni due, più una sera
infrasettimanale con cena, oltre alle abituali settimane di ferie durante le
vacanze scolastiche e a liberi contatti telefonici), ha istituito una curatela
educativa in favore delle figlie, ha confermato l'intervento del Servizio di
aiuto educativo della __________ a tutela di queste ultime e ha ordinato a AO
1 di seguire “un percorso terapeutico”.
Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare
dal febbraio del 2016 un contributo alimentare di fr. 1070.–
mensili per la moglie e uno di fr. 815.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.848). Un appello presentato
il 14 ottobre 2016 da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato senza
interesse da questa Camera, che con decreto del 26 marzo 2018 l'ha
stralciato dal ruolo (inc. 11.2016.105).
C. Nel frattempo, il
9 gennaio 2017, AP 1 ha postulato nuove misure a protezione dell'unione
coniugale, ma al dibattimento del 13 gennaio 2017 ha desistito e il Pretore ha tolto
la procedura dal ruolo (inc. SO.2017.70). A quell'udienza la moglie ha
presentato essa medesima un'istanza per ottenere una limitazione del diritto di visita paterno a due ore la settimana
da esercitare sotto sorveglianza nel Punto d'incontro della __________ a __________, così come il divieto al marito (sotto comminatoria
dell'art. 292 CP) di avvicinarsi a
lei o alle figlie e di importunarle o contattarle, come pure la nomina di un pedopsichiatra incaricato di
seguire le figlie. Oltre a ciò, essa ha sollecitato il versamento di una provvigione ad
litem di fr. 28 500.– (inc. SO.2017.155). AP 1 ha proposto seduta stante di
respingere ogni richiesta. Entrambe le parti hanno notificato prove. Su invito
del Pretore, i coniugi hanno poi accettato di organizzare direttamente un
sostegno terapeutico per le figlie e per lo stesso AP 1 (inc. SO.2017.155).
D. Statuendo
nuovamente con decreto cautelare del 20 gennaio 2017, il Pretore ha confermato
l'affidamento delle figlie alla madre, ha fissato il diritto di visita paterno
in un fine settimana ogni due (dal
sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00) e a una sera
infrasettimanale con cena (dalle ore 18.00 alle ore 19.30), autorizzando
libere e regolari relazioni telefoniche. Richiamati i genitori ai loro
doveri, egli ha invitato “la rete” ad attivarsi, monitorando la situazione, e
ha confermato il contributo alimentare di fr. 815.– mensili per ogni
figlia, assegni familiari non compresi, a carico di AP 1. Tale assetto delle
visite è stato modificato con decreto cautelare del 18 luglio 2017, quando il
Pretore ha sospeso le visite paterne fino al termine delle vacanze della madre
(il 24 luglio 2017) e ha disposto la consegna delle figlie al padre per l'esercizio
del diritto di visita nel Punto d'incontro della Casa __________, invitando i
responsabili della struttura a presentare un breve rapporto dopo una quindicina
di visite.
E. In seguito, con
decreto cautelare del 3 novembre 2017 il Pretore ha ulteriormente limitato
le relazioni personali tra padre e figlie, fissandone indicativamente la durata
in mezz'ora e la cadenza ogni 15 giorni, “in regime accompagnato”, sempre
nella Casa __________ di __________, esclusa “la presenza di terzi all'infuori
del padre durante le visite”. A una successiva udienza del 29 novembre 2017,
destinata all'audizione della curatrice e alla continuazione del dibattimento,
le parti si sono intese su un'estensione del diritto di visita paterno da mezz'ora
a un'ora ogni 15 giorni, con il medesimo regime, a valere dal 9 febbraio 2018.
Il 18 giugno 2018 le figlie sono poi state ascoltate al cospetto del
Pretore dallo psichiatra e psicoterapeuta dott. D__________ __________, il
quale ha redatto un rapporto il 31 agosto 2018. Il Pretore ha chiuso
l'istruttoria l'11 ottobre 2018, assegnando
alle parti un termine di 30 giorni (poi prorogato al 31 gennaio 2019) per
presentare eventuali conclusioni scritte.
F. Nel
suo memoriale del 29 gennaio 2019 AO 1 ha chiesto, in sostanza, di fissare il
diritto di visita paterno alle figlie in un'ora ogni 15 giorni “da concordare
secondo il programma della curatrice” e di vietare a AP 1 – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a lei e alle figlie, di importunarle o di
contattarle. Essa ha instato altresì per una provvigione ad litem di fr.
20 000.– o, in subordine, per il
beneficio del gratuito patrocinio. Nel suo allegato del 30 gennaio 2019 AP
1 ha proposto di ripristinare immediatamente le sue relazioni personali con le
figlie senza sorveglianza in un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì
alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00, più una sera infrasettimanale
con cena dalle ore 18.00 alle 19.30, più “le vacanze usuali durante il periodo
scolastico”, chiedendo inoltre di ridurre il contributo alimentare per ogni
figlia a fr. 520.– mensili, assegni familiari non compresi, e di
respingere il divieto di avvicinamento, come pure la richiesta di provvigione ad
litem.
G. Statuendo
con sentenza del 9 settembre 2019, il Pretore ha disciplinato le relazioni
personali del padre con le figlie nel seguente modo (dispositivo n. 1):
cadenza: una
visita ogni settimana;
regime: libero
con comunque (1) lo scambio in luogo neutro presso il Punto d'incontro di Casa
__________ e (2) l'obbligo di un momento di analisi e bilancio guidato da un
terapeuta di orientamento sistemico-relazionale dopo ogni visita o serie di
visite a dipendenza del setting che competerà al terapeuta scelto
fissare;
durata: indicativamente
3 ore, con un pasto;
altre
condizioni: rimane per il momento escluso ogni contatto con la famiglia
d'origine del padre; un allentamento di questa restrizione potrà intervenire a
tempo debito, ma solo d'intesa con la rete o nuova decisione. I genitori sono
tenuti a collaborare per l'esecuzione delle visite, la madre incoraggiando la
ripresa delle relazioni paterne e il padre attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni qui impartite;
esecuzione: la
rete già attiva sul caso (UAP, curatrice, educatrice SAE, dott. __________) rimane
invitata a coordinarsi per dare esecuzione a quanto qui ordinato. Le minori
andranno in particolare adeguatamente preparate al cambiamento oggi deciso.
Il Pretore ha respinto ogni altra
richiesta. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico dei
coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto
a questa Camera con un appello del 19 settembre 2019 nel quale chiede di
estendere le sue relazioni personali con le figlie nel seguente modo:
Al padre è riconosciuto il più ampio diritto a relazioni personali estese e
libere con le tre figlie.
In
caso di disaccordo il padre potrà avere con sé le figlie un fine settimana ogni
15 giorni dal venerdì dopo scuola al lunedì con l'accompagnamento a scuola e
una visita infrasettimanale dopo scuola fino al mattino seguente.
A questo si
aggiungono le usuali ferie (una settimana durante le vacanze di Natale,
alternativamente un anno la prima e un anno la seconda settimana, una settimana
alternativamente fra le vacanze di Carnevale e di Pasqua, tre settimane anche
non consecutive d'estate e ogni biennio la settimana di Ognissanti).
Nelle
sue osservazioni del 10 ottobre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le
relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale requisito non si pone, litigiosa essendo la disciplina delle relazioni
personali tra padre e figlie, impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020, consid. 1). Circa la
tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è
pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 10 settembre 2019. Introdotto il
19 settembre 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello
AP 1 acclude copia di un rapporto della
curatrice per l'anno 2018 e tre comunicazioni ai genitori (“giudizi”) da parte della
scuola elementare di __________ relative all'anno scolastico 2018/2019 (doc. A).
Con le osservazioni all'appello AO 1 esibisce da parte sua un rapporto clinico
della dott. __________ C__________ del 9 ottobre 2019 sul proprio percorso
personale e di sostegno alla genitorialità (doc. 1). Ci si può domandare se documenti antecedenti la decisione impugnata
adempiano i requisiti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia,
applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a tutela
delle figlie minorenni (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella
misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nelle sue osservazioni AO 1 richiama inoltre gli inc. SO.2017.155 e
SO.2017.70 della Pretura. Tali fascicoli sono già stati trasmessi d'ufficio a
questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione dell'appello.
3. Litigiosa
rimane, in questa sede, la disciplina delle relazioni personali tra padre e
figlie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconosciuto che il regime
accompagnato e sorvegliato degli incontri (un'ora ogni quindici giorni) applicato
nella fattispecie è molto restrittivo, ma ha ritenuto ciò necessario a causa
del progressivo deteriorarsi delle circostanze, nonostante l'intenso lavoro svolto
dalla “rete” (la curatrice F__________ __________ dell'Ufficio __________, la dott.
__________ C__________ di __________, il Servizio di aiuto educativo della __________,
il Punto d'incontro della __________). Secondo il Pretore “l'esame complessivo
degli elementi così raccolti indica che una liberalizzazione delle visite
paterne è a questo stadio del tutto prematura e comporterebbe rischi importanti
d'involuzione, che vanno evitati”. Il primo giudice ha accertato che AO 1 e le
figlie vivono tuttora nell'abitazione coniugale, in condizioni critiche perché
soggette alle pressioni esercitate dai familiari del padre, i quali abitano
nelle immediate vicinanze e “di fatto considera[no] le bambine una loro proprietà
e la moglie un'usurpatrice”. AP 1 poi continua a vivere presso i genitori, “con
Fatti
i quali ha un rapporto molto dipendente e completamente acritico”. Ogni
tentativo di motivarlo a farsi sostenere in un percorso di indipendenza e di
cura – ha soggiunto il Pretore – è fallito. Anzi, egli “è significativamente
entrato in conflitto con praticamente tutti gli attori della rete”, contestando
e squalificando ogni intervento messo in atto, non senza assumere un'attitudine
passiva e vittimistica.
Dall'ascolto
delle figlie – ha rilevato inoltre il primo giudice – sono emersi “in modo
chiarissimo” un sentimento di grave sofferenza e timori “per le pressioni e
forzature che [esse] hanno dovuto subire, ancora ben presenti”. Nemmeno
l'importante lavoro di “rete” ha permesso –
secondo il Pretore – di evitare che AP 1 usasse “in modo inadeguato”
ogni maggiore spazio lasciatogli nelle relazioni personali con le figlie, ciò
che ha comportato la necessità di incontri accompagnati e in luogo neutro. Incapace
– o nell'impossibilità – di contenere le ingerenze della sua famiglia
d'origine
e di astenersi dall'esporre le figlie a “pressioni, sensi di colpa e
forzature”, AP 1 non ha denotato per il primo giudice alcuna evoluzione
personale, dimostrando di non essere in grado – senza aiuti – di dominarsi e
di non ricadere in comportamenti impropri (sentenza impugnata, pag. 5).
Il
Pretore non ha trascurato in ogni modo che “un certo equilibrio” è venuto a
crearsi nel frattempo, che dalla “rete” non sono più giunte richieste di
modificare l'assetto cautelare, che AO 1, seguita dalla dott. __________ C__________,
è ora più consapevole dei propri limiti e che le figlie “da tempo stanno bene”.
Egli ha considerato altresì che il padre vuole bene alle ragazze e che queste sono
felici di incontrarlo, che la costruzione e lo sviluppo di una sana relazione personale
richiede un certo tempo, che le figlie “stanno crescendo e progressivamente
sono meglio in grado di leggere la loro situazione e di attivare meccanismi di
protezione”, sicché una certa estensione del diritto di visita può giustificarsi.
Il Pretore ha reputato legittimo in simili circostanze consentire a AP 1 di
lasciare il punto d'incontro con le figlie tutte le settimane per qualche ora, a
condizione che le vi-site siano “seguite da un momento di analisi e bilancio
con uno psicoterapeuta sistemico-relazionale”. Il convenuto dovrà aste-
nersi
tuttavia, almeno inizialmente – ha ammonito il Pretore – dal mettere le figlie
in contatto con i membri della propria famiglia, in particolare i nonni e la
zia. Invitando la “rete” a proseguire nel proprio intervento, il primo giudice
ha precisato che ogni ulteriore estensione del diritto di visita sarebbe potuta
intervenire “una volta verificati gli esiti del tentativo oggi impostato”. Egli
non ha stimato necessario, infine, impartire a AP 1 un divieto di avvicinamento
a moglie e figlie, non essendosi più verificati da tempo episodi critici a tale
riguardo.
4. Nell'appello
AP 1 esordisce rammentando che il suo limitato diritto di visita si riconduce a
un rapporto 17 gennaio 2017 del Servizio di aiuto educativo (SAE), a un
rapporto 27 ottobre 2017 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e a
un rapporto di quello stesso 27 ottobre 2017 inviato al Pretore dalla dott. __________
C__________. Egli si duole che il Pretore non si sia espresso su determinate circostanze
risultanti da quelle relazioni. In realtà quanto egli fa valere è una propria
lettura dei rapporti, aggiungendo critiche all'indirizzo della curatrice,
definita “semplice ambasciatrice delle lamentele” della moglie (memoriale, pag.
2 a 7).
Ora,
in un appello va censurato l'errato accertamento dei fatti o l'errata
applicazione del diritto (art. 310 CPC). L'apprezzamento delle prove può
essere contestato nella misura in cui comporti, appunto, un errato accertamento
dei fatti. Non basta rimproverare al giudice di non essersi espresso su
determinati particolari solo perché, nell'insieme, egli ha interpretato un
referto o una perizia diversamente da come l'appellante vede le cose. Né un
processo di appello consiste nel rifacimento del processo di primo grado. Nella
fattispecie l'appellante asserisce che il Pretore “non elenca quali siano gli
elementi raccolti e su quali basi poggi la sua convinzione che la
liberalizzazione delle visite comporti gravi rischi”, quasi che la sentenza
fosse insufficientemente motivata. Se non che, come si è visto (consid. 3), il
Pretore ha dato ragione del proprio convincimento sulla scorta di una valutazione
complessiva delle risultanze istruttorie. Fosse caduto in erronei accertamenti,
incombeva all'appellante precisare concretamente quali essi siano. Opporre la
propria visione degli eventi a quella del primo giudice, sostenendo che quest'ultimo
non ha pondera-to l'una o l'altro particolare, non è sufficiente. In proposito
l'appel-lo non risponde ai requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e si rivela
finanche irricevibile.
5. Nel
seguito dell'appello, sprovvisto per altro di qualsiasi sistematica,
l'appellante commenta un “rapporto 30 aprile 2018 della cu-ratrice” (che non
figura agli atti), un rapporto di audizione delle figlie consegnato il 31
agosto 2018 dal dott. D__________ __________ e un rapporto 10 ottobre 2018 del
Punto d'incontro della __________, disapprovandoli o desumendone per converso quanto
ritiene di pregio (memoriale, pag. 7 a 9). Così argomentando, tuttavia, egli mostra
una volta ancora di non avere una corretta nozione dell'appello. In questa
sede non si tratta di procedere nuovamente sulla base delle risultanze
istruttorie agli accertamenti necessari per l'emanazione del giudizio (come avviene
in primo grado), ma di verificare se gli accertamenti del primo giudice siano
corretti o no. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla prosecuzione
dell'appello (pag. 9 a 11), in cui il convenuto afferma di non capire il motivo
del suo limitato diritto di visita, rivendica l'assegnazione dell'alloggio
coniugale, si dichiara offeso per quanto il Pretore ha scritto sui suoi
familiari e contesta di non avere compiuto alcun tipo di elaborazione e
progresso in vista di preservare il bene delle figlie. Quali fatti il Pretore
avrebbe accertato erroneamente (nell'accezione dell'art. 310 lett. b CPC) non
è dato tuttavia a divedere. Una volta di più l'appellante interpreta a modo suo
le risultanze istruttorie e offre una propria spiegazione degli eventi, ma –
si ripete – il processo di appello non è la ripetizione del processo di primo
grado, né l'appellante può pretendere di trovarsi un'altra volta davanti a un
giudice naturale. La giurisdizione di appello non è vincolata agli accertamenti
di primo grado. L'appellante deve spiegare però quali accertamenti siano
sbagliati (o quali norme di diritto siano state disattese), non limitarsi a
Considerandi
ribadire il proprio punto di vista, disapprovando semplicemente quello del
Pretore.
6.
L'ultima
parte dell'appello (pag. 11 segg.) manca addirittura di qualsiasi confronto
con la sentenza impugnata. L'appellante rievoca gli estremi del principio
inquisitorio a norma dell'art. 296 cpv. 1 CPC, biasima il Pretore per non avere
promosso indagini approfondite (senza pretendere di avere invitato il Pretore
ad assumere altre prove), facendogli carico di essersi accomodato dei rapporti
agli atti e di non avere “posto in essere alcuna misura a tutela delle figlie”,
torna a esporre doglianze e recriminazioni, lamenta “gravi leggerezze e abusi
manifesti che ledono a suo avviso il benessere delle figlie”, denuncia maltrattamenti
ai danni di queste ultime (alludendo a procedimenti penali in corso), come pure
la mancanza di “qualsiasi contesto terapeutico e di un progetto di sviluppo nel
breve termine”, ma ad accertamenti di fatto erronei o ad applicazioni erronee
del diritto neppure allude. Egli argomenta liberamente, una volta ancora, come
se si trovasse di nuovo dinanzi a un giudice naturale. Ciò non è ammissibile.
Una sentenza pretorile potrà anche non convincere, ma se non risulta viziata da
accertamenti di fatto erronei o da violazioni del diritto non può essere
riformata. Già per tale ragione l'appello in esa-
me,
eminentemente discorsivo alla stregua di un memoriale di prima sede, si rivela
destinato all'insuccesso.
7.
Si
aggiunga che l'esito del giudizio impugnato non muterebbe, ad ogni buon conto,
nemmeno qualora si volesse partire – teoricamente – dall'ipotesi, sostenuta
nell'appello, secondo cui il convenuto si sarebbe visto limitare abusivamente le
relazioni personali con le figlie. Come detto, AP 1 beneficiava, in base
all'originaria sentenza pretorile del 5 ottobre 2016, di un diritto di visita che
comprendeva un fine settimana ogni due, più una sera infrasettimanale con cena,
oltre alle abituali settimane durante le vacanze scolastiche e a liberi
contatti telefonici con le figlie (sopra, lett. B). Tale diritto è stato
sostanzialmente confermato nel decreto cautelare del 20 gennaio 2017 (un
fine settimana ogni due, dal sabato
alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00, e a una sera infrasettimanale
con cena, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, più libere e regolari relazioni
telefoniche), come si è ricordato (sopra, lett. D). Con decreto
cautelare del 18 luglio 2017 il Pretore ha poi sospeso le visite paterne fino
al termine delle vacanze della madre (il 24 luglio 2017) e ha disposto la
consegna delle figlie al padre per l'esercizio del diritto di visita nel Punto
d'incontro della __________ a __________ (sopra, lett. D). In seguito, con
decreto cautelare del 3 novembre 2017, egli ha radicalmente limitato le
relazioni personali tra padre e figlie, fissandone la durata in mezz'ora ogni
15.
giorni, “in regime accompagnato”, sempre nella __________. Il 29 novembre
2017.
i coniugi si sono intesi per finire su un diritto di visita paterno di
un'ora ogni 15 giorni, sempre sotto sorveglianza, a valere dal 9 febbraio
2018.
(sopra, lett. E). Tale era la disciplina delle relazioni personali quando
il Pretore ha emesso la sentenza appellata.
Si
volesse dunque supporre che – per avventura – l'appellante abbia subìto un
torto e che occorra ora rimediare alla situazione ampliando il diritto di
visita, sta di fatto che ciò non potrebbe avvenire di punto in bianco. Il
convenuto rivendica con effetto immediato (e con una motivazione di quattro
righe) “relazioni libere, ampie e costanti con le tre figlie”. Ove appena si
consideri tuttavia che dal 3 novembre 2017 egli esercita un diritto di
visita limitato a mezz'ora ogni 15 giorni sotto sorveglianza, portato a
un'ora ogni 15 giorni sotto sorveglianza dal 29 novembre 2017, egli non
può pretendere di tornare ex abrupto a “relazioni libere, ampie e
costanti”. Si rischierebbe in tal modo di ledere la stabilità delle figlie dal
profilo socio-educativo e di pregiudicare la continuità delle relazioni
affettive. Proprio per evitare un azzardo del genere il Pretore ha disposto una
prima estensione del diritto di visita paterno da una a tre ore (con un pasto
in comune), sopprimendo la sorveglianza. Ciò rispetta un criterio di
coscienziosa gradualità. Dovesse l'estensione del diritto di visita rivelarsi
fruttuosa, come un terapeuta verificherà dopo ogni visita o dopo ogni serie di
visite, “d'intesa con la rete” le relazioni personali tra padre e figlie andranno
ulteriormente ampliate. Tale progressività risponde al bene delle figlie e vede
reintegrare a termine l'appellante in un diritto di visita abituale per ragazzi
in età scolastica, sempre che la prospettiva risulti fattibile.
8.
È
vero che il Pretore ha posto a AP 1 una condizione supplementare, ovvero che
“per il momento” le figlie siano escluse da ogni contatto” con la sua famiglia
d'origine. L'appellante contesta di intrattenere con i genitori – come
rileva il primo giudice – “un rapporto molto dipendente e completamente acritico”.
Non nega però – né potrebbe – che i rapporti fra i suoi genitori e AO 1, così
come quelli tra sua sorella e la cognata, siano pessimi (nota interna del 23
aprile 2017, messaggio del Pretore alla commissaria G__________ __________ del
19.
ottobre 2017, nota interna del 19 ottobre 2017, rapporto della curatrice del
27.
ottobre 2017, messaggio della curatrice al commissario dell'8 novembre
2017, nota interna del 9 novembre 2017, audizione della curatrice del 29
novembre 2017 con i documenti esibiti il 16 dicembre 2017, rapporto del 22
dicembre 2017 della curatrice, nota interna del 3 aprile 2018, rapporto
di ascolto delle minorenni del 31 agosto 2018, pag. 2). Tale ostilità si
ripercuote negativamente sulle figlie. Dagli atti
risulta che a casa dei nonni venivano “mostrati i vecchi filmati dove la
mamma picchia le figlie” (rapporto 17 gennaio 2017 del SAE, pag. 2 a metà) e
che le figlie erano “sottoposte a continue critiche
sulla madre (rapporto della curatrice del 27 ottobre 2017). Oltre a ciò,
il nonno ha avuto modo di inveire violentemente contro AO 1 davanti alle
ragazze (messaggio della curatrice, dell'8 novembre 2017). Per di più,
“nel creare una situazione di conflitto e nell'intervenire direttamente nei
confronti dei bambini” è attiva anche la nonna, così come la sorella del convenuto (rapporto di audizione del dott. D__________
__________, del 31 agosto 2018).
Nelle
circostanze descritte la condizione supplementare fissata dal Pretore, intesa a
tutelare l'interesse delle figlie, non poggia né su accertamenti di fatto
erronei né su un'erronea applicazione del diritto. Le relazioni personali del
genitore non affidatario con il figlio possono infatti essere limitate, negate
o revocate se mettono a repentaglio il bene del minorenne (art. 274 cpv. 2
CC). Promuovere un'estensione del diritto di visita paterno implica, nella
fattispecie, l'esigenza di disinnescare le pressioni esercitate sulle figlie dalla famiglia di origine del convenuto. Gli atti
sono univoci al riguardo e non consentono un altro apprezzamento, tanto
meno a un giudizio di verosimiglianza come quello che governa l'emanazione –
o la modifica – di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. DTF 138 III
104.
consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb). Se ne conclude che, si volesse
anche fondarsi sulla congettura che AP 1 si sia visto limitare a torto le
relazioni personali con le figlie e che occorra ora porre riparo a tale
situazione, nel risultato la sentenza impugnata resiste alla critica.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha
presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'
adeguata indennità per ripetibili.
10.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni
relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con
ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparate
a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale
il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avvocati .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).