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Decisione

11.2019.108

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributi alimentari per moglie e figlio maggiorenne, attribuzione di accrediti per compiti educativi

27 ottobre 2020Italiano66 min

I coniugi vivono separati dal 1° marzo 2015, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.108

Lugano,

27 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2017.5 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con

petizione del 2 marzo 2017 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. dott. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 19 settembre 2019 presentato da AP 1 contro

la

sentenza emessa dal

Pretore il 19 agosto 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1966) si

sono sposati ad __________ il 6 settembre 1991. Dal matrimonio sono nati O__________,

il 2 luglio 1996, e J__________, il 22 dicembre 2001. Il marito è un funzionario

dell'Ufficio __________ a __________. La moglie, venditrice diplomata, è

ausiliaria di cure a tempo parziale (80%) in una casa per anziani a __________.

Fatti

I coniugi vivono separati dal 1° marzo 2015, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 2263 RFD di __________,

sezione di __________, intestata ai coniugi in ragio­ne di metà ciascuno)

per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 20 marzo 2015 dinanzi

al Pretore del Distretto di Riviera, a

un'udienza del 22 aprile 2015 i coniugi si sono accordati sulla vita

separata, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (con mobili e

suppellettili) e sull'affidamen­to di J__________ a quest'ultima per la cura e

l'educazione, riservato il diritto di visita paterno. Il figlio O__________ era già maggiorenne. AP 1 si è impegnato da parte sua a versare dal

1° maggio 2015 un contributo alimentare di fr. 850.– mensili indicizzati per

la moglie con un'aggiunta di fr. 456.– a fine anno, come pure un

contributo alimentare per J__________ di fr. 1650.– mensili indicizzati, assegni

familiari non compresi. I coniugi si sono intesi inoltre sulla suddivisio­ne a metà delle spese

straordinarie concordate per il figlio. Il Pretore

ha omologato l'accordo seduta stante (inc. SO.2015.108). Il 17 gennaio

2017 AP 1 ha postulato una modifica del­le misure a tutela dell'unione

coniugale, chiedendo la soppressione del contributo alimentare per la moglie (inc.

SO.2017.13).

C. Il 2 marzo 2017 lo

stesso AP 1 ha introdotto azione di divorzio non motivata davanti al medesimo

Pretore, prospettando l'affidamento di J__________ alla madre, con autorità

parentale congiunta (riservato il suo diritto di visita), e offrendo dal 1° mar­zo

2017 un contributo alimentare per il solo J__________ di fr. 1650.– mensili,

non sen­za sollecitare la nomina di un curatore educativo. In esito allo

scioglimento del regime matrimoniale egli ha proposto che ogni coniuge rimanes­se

proprietario dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui

contratti, che i beni mobili e le suppellettili fossero suddivisi di comune

accordo, che la comproprietà dell'abitazione coniugale fosse sciolta mediante

vendita dell'immobile e riparto a metà del ricavo, dedotto il debito ipotecario,

una volta rimborsato all'istituto di previdenza il prelie­vo anticipato dal suo

‟secondo pilastroˮ. Infine egli ha postulato la divisione a metà

delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.

D. All'udienza di

conciliazione del 28 marzo 2017 le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento del

figlio alla madre con il più ampio diritto alle relazioni personali paterne,

sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale, sul contributo alimentare per

il figlio, sulla liquidazione del regime matrimoniale, salvo lo scioglimento della

comproprietà sull'abitazione coniuga­le, e sulla divisione a metà degli averi

previdenziali. Non si sono intese per contro sulle altre

questioni, in particolare sul contributo

alimentare per la moglie. Il Pretore ha assegnato così a AP 1 un termine di 30 giorni per motivare la petizione sui punti

controversi e ha disposto l'ascolto del figlio, che ha avuto luogo il 31 marzo

2017. Il 1° maggio 2017 l'attore si è

trasferito in un appartamento a __________.

E. Nel suo memoriale del

12 maggio 2017 AP 1 ha confermato le richieste iniziali, chiedendo nondimeno di

adeguare il contributo alimentare per il figlio alle nuove raccomandazioni diramate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

Il 17 maggio 2017 il Pretore ha sospeso la procedura

volta alla modifica delle misure a protezione del­l'unione coniugale introdotta

dallo stesso AP 1 (inc. SO.2017.13). In seguito a un violento alter­co

coniugale intervenuto il 3 luglio 2017, AO 1 ha adito il Pretore in via

cautelare nella causa di divorzio perché fosse ordinato al marito – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di non avvicinarla, di tenersi ad alme­no 300 m dall'abitazione coniugale e di non trattenersi

nei dintor­ni della casa per anziani di __________. Il Pretore ha accolto

l'istanza inaudita parte quello stesso giorno (inc. CA.2017.41/42). Da allora

il figlio J__________ rifiuta ogni incontro con il padre.

F. Nella sua risposta

del 25 agosto 2017 AO 1 ha postulato l'affidamento del figlio con esercizio

congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), un

contributo alimentare per sé di almeno fr. 850.– mensili indicizzati oltre alla

mezza eccedenza del bilancio coniugale che sarebbe risultata dall'istruttoria,

da ricalcolare una volta decaduto il contributo

alimentare per il

figlio, e un contributo alimentare per J__________ di fr. 1650.– mensili indicizzati

(assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277

cpv. 2 CC”. Essa ha chiesto altresì che le spese straordinarie concordate per

il figlio fossero assunte dai genitori in ragione di metà ciascuno. In

liquidazione del regime dei beni la convenuta ha instato per differire lo

scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino alla maggiore

età di J__________ o fino al termine della formazione di lui, dichiarando di

assumere nel frattempo le spese di manutenzione immobiliare.

Dopo di allora essa ha

proposto che le parti si accordassero sul­lo scioglimento della comproprietà e che

in caso di disaccordo l'immobile fosse venduto all'asta con suddivisione del

provento a metà e rifusione delle spese da lei sopportate per la casa, esclu­sa

la manutenzione ordinaria, rivendicando l'attribuzione di mobili e

suppellettili. Infine essa ha preteso la metà del valore di riscatto di due polizze

assicurative intestate al marito, il saldo di un conto intestato all'attore

presso la Banca __________, il versamento di fr. 3500.– con interessi dal 1°

luglio 2017 e di fr. 7050.– per contributi

alimentari arretrati (con interessi dal 5 settembre 2016), l'attribuzione

delle automobili in dotazione della famiglia ai rispettivi detentori, il

pagamento delle imposte arretrate proporzionalmente alle entrate delle parti e

la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi

durante il matrimonio.

G. A un'udienza istruttoria

del 24 novembre 2017 AP 1 ha presentato un memoriale in cui, ‟a

dipendenza se interverrà o meno un accordoˮ, ha sollecitato un contributo

alimentare per sé di fr. 250.– mensili, come

pure la soppressione retroattiva dal 1° mar­zo 2017 dei contributi alimentari

per moglie e figlio pattuiti il 22 aprile 2015. AO 1 ha contestato la

richiesta. Alle prime arringhe del 23 gennaio 2018 nella causa di divorzio il

marito ha confermato l'istanza cautelare e le richieste di merito del 24

novembre 2017, salvo rinunciare al contributo alimentare per sé, e ha notificato

prove. La moglie ha notificato a sua volta determinate prove. Chiamata a

presentare osservazioni all'istan­za cautelare del marito, con osservazioni del

21 febbraio 2018 AO 1 ha proposto di respingerla. Nel merito essa ha

mantenuto le richieste formulate nella risposta del 25 agosto 2017,

chiedendo che il marito le versi anche fr. 456.– mensili con interessi dal 1°

gennaio 2017, fr. 456.– mensili con interessi dal 1° gennaio 2018 per

contributi alimentari arretrati e fr. 312.– con interessi dal 1° gennaio 2018

per spese straordinarie del figlio.

H. L'istruttoria di

merito è iniziata il 16 maggio 2018. In una replica del 30 maggio 2018 AP 1 ha

riaffermato le sue domande cautelari e di merito, ribadendo tali domande in un al­legato

del 30 maggio 2018. Con duplica cautelare del 25 giugno 2018 AO 1 ha

riaffermato le proprie richieste, postulando nel merito il versamento di

ulteriori fr. 7000.– per il riscatto di una polizza assicurativa del marito.

Inoltre essa ha aumentato le pretese per contributi alimentari arretrati a fr. 1750.–

mensili con interessi dal 1° gennaio 2016, a fr. 300.– mensili con interessi

dal 1° aprile 2017 e a fr. 456.– mensili con interessi dal 1° gennaio 2018,

portando a fr. 686.50 mensili con interessi dal 1° gennaio 2018 la sua

spettanza per spese straordinarie in favore del figlio. Al dibattimento cautelare

sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti, come pure le prove

esperite nella causa di divorzio (inc. CA.2018.3). L'istruttoria di merito e

cautelare si sono chiuse quello stesso 3 ottobre 2018. Alle arringhe

finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

I. Nel suo allegato

conclusivo del 14 gennaio 2019, cautelare e di merito, AP 1 ha riaffermato le proprie

domande. Per quanto attiene al divorzio, in specie, egli si è limitato a

chiedere che il figlio J__________ fosse affidato alla madre, riservato il suo

diritto di visita, e che il contributo alimentare per quest'ultimo fosse

soppresso dal 1° marzo 2017, alla stessa stregua di quello per la moglie. In

liquidazione del regime matrimoniale egli non ha avanzato pretese.

In un memoriale conclusivo

del 14 gennaio 2019 la convenuta ha ribadito la propria posizione, postulando

inoltre l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi, un contributo

alimentare per

sé di fr. 1699.10

mensili indicizzati fino al 31 dicembre 2019 (fr. 1061.20 a copertura del­l'ammanco

e fr. 637.90 di mezza eccedenza nel bilancio coniugale), ridotto a fr.

1061.20 mensili dal 1° gennaio 2020 e ulteriormente ridotto dal mese

successivo alla vendita dell'abitazione coniugale, fino al pensionamento del

marito. Essa ha aggiornato altresì il contributo alimentare per il figlio a fr. 1639.30

mensili indicizzati fino al dicembre 2019 (assegni familiari non compresi), aggiungendo

dal 1° gennaio 2020 la differenza tra il premio effettivo versato alla cassa

malati e quello precedente di fr. 129.90 mensili. In liquidazione del

regime matrimoniale essa ha instato poi perché alla vendita dell'abitazione le

siano rimborsate le spese sopportate per la casa, esclusa la manutenzione

ordinaria e gli ammortamenti eseguiti dal 2 marzo 2017. Infine essa ha

aumentato a fr. 1202.70 con interessi dal 23 gennaio 2018 la pretesa per

spese straordinarie del figlio e ha postulato la rifusione di fr. 7681.80 con

interessi dall'8 marzo 2016 per il riscatto di una polizza assicurativa del

marito. Invitato a esprimersi sul memoriale della moglie, AP 1 ha dichiarato il

24 luglio 2019 di contestarne le domande.

L. Statuendo il 19 agosto

2019, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare del marito (inc. CA.2018.3). Nel

merito egli ha pronunciato il divorzio, ha affidato J__________ alla madre

(riservato il diritto di visita paterno) con esercizio dell'autorità parentale

congiunta, ha dato atto che il diritto di visita era sospeso per volontà del

figlio e ha fissato in fr. 158 773.–

l'importo che la cassa pensione del marito deve trasferire a quella della

moglie in seguito al riparto degli averi previdenziali. Il Pretore ha differito

poi lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al

termine della formazione professionale di J__________, attribuendo l'alloggio

in uso alla moglie fino a quel momento, con obbligo per la medesima di assumere

gli interessi ipotecari, l'ammortamen­to e le spese di manutenzio­ne. Dopo di

allora egli ha stabilito che le parti potranno accordarsi sullo scioglimento

della comproprietà e che in caso di disaccordo l'immobile andrà venduto

all'asta al più tardi sei mesi dopo il termine della formazione del figlio, con

suddivisione del ricavo a metà, dedotte le spese, il rimborso del mutuo, le

tasse e il prelievo anticipato dalla cassa pensione del marito, alla moglie dovendo

essere rifuse per converso ‟le eventuali spese sopportate per la casa ad

esclusione della manutenzione ordinariaˮ, con attribuzione di mobili e

suppellettili.

Ciò posto, il Pretore ha condannato

il marito a versare alla moglie la metà del valore di riscatto, il 2 marzo

2017, di una polizza n. __________ presso __________ SA e di un'altra poliz­za n.

__________ presso la __________, ha stabilito che il saldo di un conto IBAN __________

intestato al marito è proprie­tà esclusiva della moglie, ha obbligato l'attore

a versare alla convenuta entro 20 giorni fr. 3500.– con interessi dal 1° luglio

2017, fr. 1202.70 con interessi dal 23

gennaio 2018 per spe­se straor­dinarie

del figlio, fr. 7000.– con interessi dall'8 marzo 2016

per

la metà del valore di riscatto di una polizza assicurativa n. __________

presso __________ SA, ha attribuito le automobili ai rispettivi detentori, ha

suddiviso le eventuali imposte arretrate in proporzione alle entrate dei

coniugi e ha attribuito gli

accrediti per compiti educativi alla moglie.

Il Pretore ha condannato inoltre

AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati:

– per

la moglie:

fr. 1371.– mensili (di cui fr. 860.45

quale “metà eccedenza”), ‟ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020

l'eccedenza sarà diminuita dell'importo pari a ½ della differenza tra il premio

effettivo che J__________ pagherà per la cassa malati e l'attuale premio di fr.

129.90ˮ;

fr.

1319.75 mensili (di cui fr. 911.75 quale “metà eccedenza”) ‟a partire dalla

vendita dell'abitazione coniugale se il figlio non ha ancora terminato la

formazione professionale, ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020

l'eccedenza sarà diminuita del­l'importo pari a ½ della differenza tra il premio

effettivo che J__________ pagherà per la

cassa malati e l'attuale premio di fr. 129.90ˮ;

fr.

1743.60 mensili (di cui fr. 1019.– quale “metà eccedenza”) ‟a partire dalla

vendita dell'abitazione coniugale e senza obblighi contributivi a favore del

figlioˮ;

– per

J__________:

fr.

1588.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al termine della

formazione scolastica o professionale con aumento dell'importo, dal 1° gennaio

2020, pari alla differenza tra il premio effettivo per la cassa malati e

l'attuale premio di fr. 129.90 mensili.

Infine il Pretore ha

suddiviso a metà le spese straordinarie del figlio. Gli oneri processuali di

fr. 5390.– complessivi sono stati posti a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO

1 fr. 20 149.– per ripetibili

ridotte.

M. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 settembre

2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare che

il figlio rifiuta senza motivo di riallacciare rapporti personali con lui dal

febbraio o marzo del 2017, che la liquidazione dell'abitazione coniugale ‟sottostà

alle norme sulla comproprietàˮ, che mobili e suppellettili vanno attribuiti

in comproprietà alle parti (o eventualmente suddivisi secondo le regole della

comproprietà), che egli ha diritto al valore di riscatto delle due note polizze

assicurative, che il saldo del conto IBAN __________

rimane di sua pertinenza, che nulla egli deve alla moglie in liquidazione del

regime matrimoniale, come nessun contributo alimentare deve a lei o al figlio,

e che nessun credito per compiti educativi va attribuito alla moglie, J__________

avendo compiuto 18 anni il 22 dicembre 2019. Nelle sue osservazioni del 29

gennaio 2020 AO 1 propone, per sé e in rappresentanza del figlio J__________ (di

cui allega una procura), di respingere l'appello. In una sua dichiarazione il

figlio chiede inoltre di portare il contributo alimentare in suo favore a fr.

1831.35 mensili per considerare il suo nuovo premio della cassa malati.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione

mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in

discussione davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni e contributi

di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata

è pervenuta

al patrocinatore dell'attore il 21 agosto

2019.

(traccia dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 19

settembre 2019, ultimo giorno utile, il

ricorso in esame è pertanto ricevibile.

2.

In tutte le

questioni di carattere pecuniario il detentore dell'auto-rità parentale, oppure

il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum

Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620), è legittimato

a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minoren­ni, facendo valere tali

diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata

al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche

dopo la maggiore età del figlio, sempre che, ove sia divenuto maggiorenne in

corso di procedu­ra, il figlio approvi le richieste avanzate in sua vece dal

genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3; analogamente: I CCA

sentenza inc. 11.2019.24/25 del 4 maggio 2020 consid. 3). Nella

fattispecie il figlio J__________ è divenuto maggiorenne in pendenza di appello,

il 22 dicembre 2019. Il 27 gennaio 2020 egli ha dichiarato di autorizzare

la madre a rappresentarlo per chiedere la conferma dei contributi alimentari in

suo favore decisi dal Pretore fino al termine del percorso formativo, precisando

che il premio della sua cassa malati ammonta ora a fr. 373.25 mensili, sicché

il contributo alimentare va fissato in fr. 1831.35 mensili. Nelle

circostanze descritte AO 1 può ritenersi abilitata a procedere anche in rappresentanza

del figlio.

3.

Alle osservazioni

all'appello AO 1 acclude, oltre alla citata procura di J__________, attestati

del premio relativo alla cas­sa malati del medesimo, dal 1° gennaio 2020 in poi,

di fr. 316.45 mensili per la copertura secondo la LAMal e di fr. 56.80

mensili per l'assicurazione complementare secondo la LCA. Nuovi mezzi di prova

sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso in

esame i certificati in rassegna sono successivi all'emanazione del giudizio

impugnato e sono stati prodotti tempestivamente. Sono quindi ricevibili.

4.

Litigiosi rimangono,

in appello, lo scioglimento della comproprie­tà sull'abitazione coniugale, talune

pretese della moglie in liquidazio­ne del regime dei beni, i contributi

alimentari per lei e il figlio, così come la suddivisione degli accrediti per

compiti educativi. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in

giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso

di divorzio la divisione di beni in comproprietà e la regolamentazione di altri

rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del

regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale

federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017,

consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni

vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento

(RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778

n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 2). In

concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio.

I. Scioglimento della

comproprietà sull'abitazione coniugale

5.

Riassunti i criteri

che disciplinano lo scioglimento di un bene in comproprietà dei coniugi (sentenza

impugnata, pag. 50, consid. 7), il Pretore ha accertato che le parti

concordavano sulla vendita dell'abitazione coniugale agli incanti, con riparto

del provento in ragione di un mezzo ciascuno, e ne ha disciplinato le modalità

(consid. 8). In accoglimento di quanto chiedeva la convenuta, egli ha deciso

però di rinviare tale liquidazione al termine dell'apprendistato da parte di J__________,

che nell'agosto del 2018 ha cominciato la formazione di cuoco nell'Ospedale __________

di __________, il marito non opponendosi a simile dilazione (senten­za

impugnata, pag. 51, consid. 8). Il primo giudice non ha esclu­so che nel

frattempo le parti potessero intendersi diversamente. Egli ha respinto invece

la pretesa della convenuta, la quale esigeva la restituzione dell'ammortamento ipotecario

versato dal 2 marzo 2017 in poi, la domanda – nuova – essendo stata

presentata solo con il memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 52, consid.

9). Fino al termine della formazione di J__________ il Pretore ha attribuito

così l'abitazione in uso alla moglie, chiamata ad assume­re interessi e

ammortamenti ipotecari, come pure la manutenzione dello stabile fino a quel

momento. Dopo di allora egli ha previsto che le parti potranno accordarsi sullo

scioglimento della comproprietà e che in caso di disaccordo il fondo sarà venduto

agli incanti, fermo restando che ‟alla moglie dovranno essere rifuse

interamente le eventuali spese sopportate per la casa, ad esclusione della

manutenzione ordinariaˮ (dispositivo n. 3.4).

a) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere regolato lo scioglimento della comproprietà in

modo illegale, confuso e contraddittorio. Prima infatti – egli adduce – il giudice

attribuisce il fondo in uso alla convenuta fino al termine della formazione

professionale da parte del figlio J__________, addebitando a AO 1 interes­si

ipotecari, ammortamento del debito e spese di manutenzione. Poi però, al

momento di liquidare la comproprietà, obbliga lui a rimborsare alla convenuta tutto

quanto, tranne le spese di manutenzione ordinaria. Ciò risulta a suo parere incomprensibile.

b) La

doglianza dell'appellante si esaurisce in una recriminazio­ne. Come dovrebbe

essere riformato il dispositivo n. 3.4 della sentenza impugnata egli non indica,

limitandosi a chiedere: “Lo scioglimento della comproprietà sulla particella n.

2263.

RFD di __________, sezione di __________, sottostà alle norme sulla

comproprietà”. Il che dice tutto e niente. È vero che un appel­lo pri­vo di

conclusioni esplicite può risultare ammissibile se dalla sua motivazione,

eventualmente letta in paralle­lo con la decisione impugnata, emerge senza

equivo­co quanto il ricorrente intenda ottenere (DTF 137 III 622 consid. 6.2;

136.

V 135 consid. 1.2 con richiami; analogamente: RtiD I-2014 pag. 807 consid.

3d con rinvii). Nel caso specifico tuttavia non si desume neppure dalla

motivazione del ricorso come andrebbe disciplinato in concreto lo scioglimento

della comproprietà immobiliare per non cadere nella censurata confusione e

contraddizione del Pretore. Che al momento della liquidazione (apparentemente

nel 2021, il figlio J__________ avendo cominciato l'apprendistato nel­l'agosto

del 2018) AO 1 avrà il diritto di vedersi rifondere “le eventuali spese

sopportate per la casa ad esclusione della manutenzione ordinaria” signifi­ca,

all'atto pratico, che fino alla liquidazione dell'immobile la convenuta dovrà

farsi carico della sola manutenzione ordinaria. La soluzione può risultare

discutibile, in particolare per quanto attie­ne agli interessi ipotecari (che

l'attore dovrà assumere senza poter usare la casa), ma in condizioni del genere

toccava all'appellante – si ripete – proporre una concreta riforma del dispositivo

n. 3.4 della sentenza impugnata e non limitarsi a chiedere genericamente che

“lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 2263 sottostà alle

norme sulla comproprie­tà”. Tanto meno in una questione ret­ta dal principio

dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'appello è destinato pertanto

all'insuccesso.

6.

L'appellante

rivendica anche la comproprietà di tutti i mobili e di tutte le suppellettili

poste nell'abitazione coniugale, beni che “dovranno essere spartiti” – egli ribadisce

una volta ancora – “secondo le norme sulla comproprietà”. Il Pretore ha

attribuito i beni in questione a AO 1, “ritenuto che il marito ha già prelevato

quanto di sua spettanza”, ciò che – ha soggiunto il primo giudice – AP 1 aveva

contesta­to all'inizio della causa, ma non più in seguito, men che meno nel

memoriale conclusivo (senten­za impugnata, consid. 14). Nell'appello l'attore

non nega di avere lasciato cadere la rivendicazione nel corso del processo.

Sorvola del tutto l'argomento. Anche al proposito l'appello manca dunque di

consistenza.

II. Liquidazione

del regime dei beni

7.

Il Pretore ha ricordato

anzitutto che nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti chiunque

affermi essere un bene in proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne

la prova (art. 200 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume in

comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 2 CC). Fino a prova del contrario, inoltre,

tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC).

Posto ciò, il Pretore ha rilevato che l'attore non ha mai contestato le pretese

della moglie, ma che – comunque sia – le seguenti pretese di AO 1 si

giustificano:

– mezzo

valore di riscatto (valuta il 2 marzo 2017) di una polizza assicurative n. __________

conclusa dal marito presso __________ (dispositivo n. 3.1);

– mezzo

valore di riscatto (valuta il 2 marzo 2017) di una polizza n. __________ conclusa

dal marito presso la __________ (dispositivo n. 3.2);

– il

saldo di un conto IBAN __________ intestato al marito presso la Banca __________

(dispositivo n. 3.3);

– la

somma di fr. 3500.– con interessi al 5% dal 1° luglio 2017 per l'incasso un

ristorno di sua spettanza da parte del marito (dispositivo n. 3.6);

– la

somma di fr. 1202.70 con interessi al 5% dal 23 gennaio 2018 per spese

straordinarie in favore del figlio (dispositivo n. 3.7);

la somma di fr. 7000.– con interessi al 5% dall'8 marzo 2016, pari alla metà del

prelevamento eseguito dal marito su una polizza assicurativa n. __________

conclusa presso __________ (dispositivo n. 3.7).

a) Per

quanto concerne la metà dei valori di riscatto relativi alle due polizze che

figurano ai dispositivi n. 3.1 e 3.2 della sentenza impugnata, il Pretore ha

accertato che il 15 dicembre 1999 l'attore ha stipulato con la __________ un contrat­to

n. __________. Si tratta di una polizza di previdenza vincolata (“pilastro

3a”) che scadrà il 15 dicembre 2031 e che aveva un valore di riscatto di fr. 55 441.20 fino al 14 settembre 2018. Già il 24

maggio 1995 inoltre – ha continuato il Pretore – AP 1 aveva stipulato con la __________

un'altra polizza di previdenza vincolata n. __________, destinata a

scadere il 24 maggio 2031, per quanto non sia noto il suo valore di riscatto

(sentenza impugnata, pag. 55, consid. 12a). La previdenza individuale

rientrando nella liquidazione del regi­me matrimoniale, in ogni modo, il

Pretore ha assegnato a ogni coniuge la metà del valore di riscatto delle due

polizze e ha condannato l'attore a corrispondere alla moglie la metà del valore

di ognu­na, valuta il 2 marzo 2017 (data della petizio­ne; senten­za impugna­ta,

pag. 56, consid. 12e).

L'attore

lamenta nell'appello che “questi obblighi sono contrari al diritto e arbitrari”.

La convenuta – egli asserisce – “cui riviene l'onere della prova, non ha

dimostrato che queste polizze sono di sua spettanza per la metà”. Egli

rivendica così il diritto di trattenere e incassare il valore di riscatto di

entrambe le polizze (richieste di giudizio n. 3.1 e 3.2). La pretesa è

infondata. A parte il fatto che l'attore non ha contestato davanti al primo

giudice la divisione a metà del valore di riscatto delle polizze postulata

dalla moglie (ciò che l'interessato non discute e che basterebbe per dichiarare

la censura irricevibile), le due coperture assicurative sono state stipulate in

costanza di matrimonio. Certo, il marito ne ha finanziato i premi, ma fino a

prova del contrario tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti (art. 200

cpv. 3 CC). E siccome gli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) concorrono a formare

l'aumen­to (art. 210 cpv. 1 CC), che va poi diviso a metà (art. 215 cpv. 1 CC),

incombeva a AP 1 comprovare che le due polizze so­no suoi beni propri. Non toccava

alla moglie dimostrarne la comproprietà.

b) Riguardo

al conto IBAN __________ presso la Banca __________ (dispositivo n. 3.3), il

Pretore ne ha attribuito il saldo a AO 1. Egli ha accertato che tale relazione

bancaria, intestata al marito, serviva per il versamento degli interessi e degli

ammortamenti ipotecari. Dal maggio del 2015 il conto è poi stato alimentato da AO

1, che a quel momento aveva ottenuto l'alloggio coniugale in uso nella

procedura a tutela dell'unione coniugale. L'attore non avendo contestato che il

denaro depositato su quel conto si riconducesse a versamenti della moglie, il

Pretore ha attribuito il saldo (di cui non ha accertato l'ammontare) alla

medesima (sentenza impugnata, pag. 56, consid. 13).

L'appellante

fa valere che la convenuta non ha dimostrato di essere proprietaria di tali

attivi, il conto in questione essendo intestato a lui, sicché nulla spetta alla

moglie. Ora, quanto vale per le due polizze di previdenza vincolata evocate nel

considerando che precede potrebbe applicarsi anche al conto presso la Banca __________,

il quale – come i premi delle due polizze – è stato finanziato con acquisti. V'è

da domandarsi pertanto se il saldo non andasse diviso a metà fra i coniugi. Sta

di fatto che dinan­zi al primo giudice l'attore non ha formulato alcuna richiesta

in tal senso, tanto meno nel memoriale conclusivo del 14 gennaio 2019, il quale

non contiene alcuna pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nuove domande

in appello sono ammissibili, tuttavia, soltanto alle condizioni del­l'art. 317

cv. 2 CPC e l'appellante neppure adombra simile eventualità. Ne segue

l'inconsistenza del ricorso.

c) La

somma di fr. 3500.– con interessi che il Pretore ha condannato AP 1 a

rimborsare alla convenuta (sentenza impugnata, dispositivo n. 3.6) si ricollega

a un addebito erroneo che la Banca __________ ha eseguito il 28 febbraio 2017 in

favore della __________ per una polizza nel frattempo disdetta, importo prelevato

dal conto appena citato. Invece di riaccreditare l'importo sul conto di

provenienza, la compagnia assicuratrice ha restituito l'importo direttamen­te a

AP 1. Il conto presso la Banca __________ essen­do alimentato dalla moglie –

come detto (sopra, consid. b) – sin dal maggio del 2015, il Pretore ha

condannato AP 1 a rifondere quella somma alla convenuta (sentenza impugnata,

pag. 56, consid. 13 e pag. 57, consid. 15). L'attore affer­ma

lapidariamente: Non c'è prova agli atti che possa sorreggere questo obbligo”.

Una volta ancora però egli muove una contestazio­ne non sollevata dianzi. Né egli

mette in discussione per altro che quei fr. 3500.– andassero rimborsati

alla moglie. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

d) In

merito alla somma di fr. 1202.70 con interessi per spese straordinarie in

favore del figlio e alla somma di fr. 7000.– con interessi per la metà di un

prelievo anticipato che l'attore ha eseguito da una polizza assicurativa

n. __________ stipulata presso __________ (sentenza impugnata, dispositivo

n. 3.7), l'attore adduce apoditticamente che “di nuovo manca l'onere della

prova a sorreggere questo debito accollato al marito”. Ma per tacere del fatto

che una volta di più egli non si confronta con le motivazioni del Pretore

(sentenza impugnata, pag. 57, consid. 16), la contestazione è nuova, come

quelle che precedono. Quan­to agli eventuali presupposti dell'art. 317 cpv. 2

CPC, l'appellante neppure vi fa cenno. Ne discende l'ulteriore irricevibilità

del­ ricorso.

III. Diritto di visita

8.

Il Pretore ha fissato

all'appellante un diritto di visita a J__________ come quello abitualmente

riconosciuto dalla giurisprudenza ticinese a ragazzi in età scolastica, ovvero

un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal venerdì alle ore

19.00

fino alla domenica alle ore 19.00), più una settimana a Natale, una

settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio

durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (sentenza

impugnata, dispositivo n. 4.3). Egli ha stabilito tuttavia “che al momento

i diritti di visita del padre sono di fatto sospesi per volontà del figlio e

che i diritti di visita sopraesposti non potranno essere imposti al minore,

quasi maggioren­neˮ (dispositivo n. 4.4).

L'appellante chiede di

accertare, in riforma dei dispositivi testé enunciati, che “a partire dal 16°

anno di vita [J__________] ha unilateralmen­te e senza nessuna giustificazione

rotto qualsiasi relazione con il padre, rifiutandosi caparbiamente di

rispondere alle reiterate richieste di quest'ultimo di riallacciare i

rapportiˮ, così sobillato anche dalla madre. Invero mal si compren­de che

cosa muti di sostanziale la formulazione proposta dall'appellante rispetto al

dispositivo n. 4.4 della sentenza impugnata. Comunque sia, una sentenza di

divorzio regola le conseguenze relative allo scioglimento del matrimonio per il

futuro, a decorrere dalla sua emanazione, sicché non avrebbe senso recriminare per

il passato. L'appellante sembra annettere importanza fondamentale al rifiuto

opposto da J__________ di intrattenere relazioni personali con lui anche dopo

l'emanazione della senten­za, segnatamente in vista di evitare il versamen­to

di contributi alimentari al figlio. La questione sarà trattata nel considerando

in appresso.

IV. Contributo alimentare per

il figlio

9.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di J__________ (17

anni al momento del giudizio) fino al termi­ne della formazione professionale sulla

scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento

professionale del Cantone Zurigo (edizione 2018), sostituendo il costo dell'alloggio

previsto dalla tabella con un terzo della pigio­ne effettiva pagata dalla madre

(fr. 518.– mensili) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella con il

premio da lui effettivamente pagato (fr. 129.90 mensili). Ne è risultato

un fabbisogno in denaro di fr. 1588.– mensili, assegno familiare non

compreso. Il Pretore non ha riconosciuto al figlio invece alcun contributo di

accudimento, J__________ essendo ormai prossimo alla maggio­re età (sentenza

impugnata, pag. 43, consid. 15d).

Ciò premesso, il primo

giudice non ha trascurato che il diritto di visita paterno è sospeso per

volontà del figlio, il quale rifiuta ogni incontro con il genitore a causa di un

litigio risalente al febbraio o marzo del 2017, ma anche in ragione di un episodio

più grave occorso nel giugno successivo, in esito al quale AP 1 è stato

condannato penalmente per ingiurie, danneggiamento (avendo frantumato un vaso

per terra) e vie di fatto nei confronti di moglie e figlio. Dopo di allora – ha

continuato il Pretore – il padre ha cercato invano di rimettersi in relazione con

J__________ (sentenza impugnata, pag. 35, consid. 14). Secondo il Pretore, dopo

la maggiore età il ragazzo dovrà essere in grado di superare rancore e risentimento,

non essendosi più verificato alcunché di spiacevole tra lui e il padre dopo il

marzo del 2017. Il Pretore ha rilevato pertanto che “se questa situazione di

totale rottura dei rapporti dovesse perdurare per il futuro (quin­di anche dopo

la maggiore età del figlio) senza colpa del padre, non è esclusa a priori la

possibilità per quest'ultimo di chiedere la soppressione del contributo da lui

dovuto” (sentenza impugnata, pag. 70, consid. 22e).

10.

L'appellante fa valere

in primo luogo che creditore del contributo alimentare dopo la maggiore età è

unicamente il figlio e nulla dimostra che dopo i 18 anni questi continuerà ad

abitare con la madre. Egli ribadisce inoltre che J__________ rifiuta qualsiasi

contatto con lui. Nessuno lo ha informato per esempio – egli soggiunge – che J__________

ha supera­to la quarta media, nessuno lo ha invitato alla festa di fine anno

scolastico, nessuno gli ha annunciato la cresima del ragazzo, nessuno lo ha

informato che il figlio si è infortunato con uno scooter appena acquistato,

nessuno lo ha avvertito che J__________ ha

intrapre­so un apprendistato di cuoco all'Ospedale __________ di __________.

Nelle circostanze descritte – continua l'appellante – il figlio non può

pretendere l'erogazione di un contributo alimentare. Nelle sue osservazioni

all'appello AO 1 conferma, in rappresentanza del figlio maggiorenne, l'assenza

di relazioni tra J__________ e il padre, ma reputa che ciò non possa essere

imputato al figlio, il tutto risalendo ai citati avvenimenti del 2017. Non è

quin­di colpa del figlio – essa sostiene – se l'attore non ha più avuto notizie

di lui.

a) Nella

misura in cui l'appellante allega che creditore del contributo alimentare dopo

la maggiore età è unicamente il figlio, la questione è superata, avendo J__________

esplicitamente autorizzato la madre a procedere in sua vece anche per i

contributi di mantenimento ancora litigiosi alla sua maggiore età (sopra, lett.

M in fine). Si giustifica in ogni modo di stabilire nella sentenza che il

contributo alimentare sia versato direttamen­te al figlio maggioren­ne, come

prevede l'art. 289 cpv. 1 CC. Il contributo alimentare per il figlio minorenne

rimane disciplinato invece dall'asset­to a protezione del­l'unione coniugale,

la sentenza del Pretore essendo stata appellata. E siccome un appello ha

effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC), il giudizio del Pretore dispiega

effetti, al più presto, dal momento in cui interviene la sentenza di questa

Camera. Quanto alla possibilità che dopo i 18 anni J__________ non continui necessariamente

ad abitare con la madre, l'appellante prospetta una mera ipotesi, non risultan­do

da nessun atto di causa che il ragazzo intenda costituire un domicilio proprio.

Al proposito non giova pertanto attardarsi.

b) Per

quel che attiene al comportamento di J__________, è vero che – secondo

giurisprudenza – il rifiuto di ogni rapporto personale con un genitore da parte

di un figlio maggiorenne, dovuto al suo solo comportamento, può giustificare un

rifiuto del contributo alimentare. Il comportamento del figlio deve tuttavia denotare

una colpa, ciò che va apprezzato dal punto di vista soggettivo del figlio. Il

quale deve avere provocato l'interruzione delle relazioni personali con il suo contegno

inflessibi­le, con la sua attitudine particolarmente litigiosa oppure con la

sua ostilità profonda. In altre parole, al figlio deve potersi rimproverare la responsabilità

dei mancati rapporti con il genitore chiamato a versare i contributi di

mantenimento (RtiD

I-2015

pag. 883 n. 14c con riferimenti, confermata dal Tribunale federale con

sentenza 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 3.2; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020 consid. 6a con ulteriori

rimandi). Dovendosi valutare il

comportamento – sia pure oggettivamente riprovevole – di un figlio nei

confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la giurisprudenza impo­ne

poi particolare cautela per tenere conto delle emozioni che il divorzio dei

genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere

scaturite. Le condizioni cambiano progressivamente, tuttavia, con il trascorrere

del tempo. Più il figlio lascia alle spal­le la maggio­re età, più si può

esigere da lui che acquisisca distacco e si allontani dal passato (da

ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2019.24 del 4 maggio 2020 consid. 6b

con rinvii).

c) Nella

fattispecie il Pretore non poteva ancora applicare la giurisprudenza appena

riassunta, poiché al momento in cui ha statuito, il 19 agosto 2019, il figlio

non era ancora maggioren­ne ed egli non era in grado pronosticare il

comportamento del ragazzo dopo il 22 dicembre successivo. Si è limitato perciò

ad avvertire J__________ – come detto (sopra, consid. 9 in fine) – che “se

questa situazione di totale rottura dei rapporti doves­se perdurare per il

futuro (quin­di anche dopo la maggiore età del figlio) senza colpa del padre,

non è esclusa a priori la possibilità per quest'ultimo di chiedere la

soppressione del contributo da lui dovuto”. Circa le scorrettezze che

l'appellan­te deplora esemplificativamente nei suoi confronti, esse risalgono

alla minore età del figlio e non giustificano una soppressione del contributo

alimentare dopo i 18 anni in virtù della citata giurisprudenza.

Per

quanto riguarda il comportamento del figlio dopo il 22 dicembre 2019, tutto si

ignora sull'evolvere della situazione, a cominciare dagli eventuali tentativi

messi in atto dal padre per riallacciare rapporti personali con lui. Nelle sue

osservazioni del 29 gennaio 2020 all'appello AO 1 sembra ammettere, in

rappresentanza del figlio, che dopo la maggiore età di quest'ultimo nulla sia

mutato, ma il memoriale segue di appena un mese i 18 anni del ragazzo. Stessero

tuttora le cose nello stesso modo, nulla impedireb­be all'appellante di

chiedere al Pretore la soppressione del contributo alimentare per il figlio

(art. 286 cpv. 2 CC), il quale non può seriamente esigere – da un lato –

contributi alimentari e persistere – dall'altro – nel rifiuto di ogni relazione

con il padre per un litigio e una scenata familiare che risale al mar­zo del

2017.

Appurare se ciò sia il caso imporrebbe tuttavia accertamenti che

l'incarto della causa non permette di operare in appello.

d) Nella

sua comunicazione a questa Camera, acclusa da AO 1 alle osservazioni

all'appello, il figlio fa valere che il premio della sua cassa malati è passato

da fr. 129.90 mensili (computati dal Pretore) a fr. 373.25 mensili nel 2020, sicché

egli chiede un aumento del contributo

alimentare da fr. 1588.– a fr. 1831.35 mensili. Nella sentenza

impugna­ta il Pretore ha già disposto nondimeno che “dal 1° gennaio 2020 e sino

alla fine del percorso formativo” il contributo alimenta­re di fr. 1588.–

mensili per il figlio “verrà aumentato della differenza tra il premio effettivo

pagato alla cassa malati e l'importo di fr. 129.90” mensili (dispositivo n. 5

cpv. 2). Non è necessario perciò che questa Camera intervenga al proposito.

Senza dimenticare, ad ogni buon conto, che i genitori sono liberati dall'obbligo

di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il

figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. In

linea di massima un figlio – anche minorenne – con attività lucrativa è tenuto

a sovvenire a sé stesso con l'equivalente di un terzo del proprio guadagno

(come prevedono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del

Tribunale d'appel­lo: RtiD II-2004 pag. 604

consid. 6; più severa: sentenza del Tribunale federale 5A_664/2015 del 26 gennaio

2016.

consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 527).

Nella

fattispecie J__________ è apprendista cuoco nell'Ospedale __________ di __________.

I salari minimi per apprendisti fissati dal Dipartimento ticinese dell'educazione,

della cultura e dello sport prevedono, per cuochi al primo anno di formazione,

uno stipendio di fr. 1020.– mensili (‹https://m4.ti.ch/

fileadmin/DECS/DFP/sportello/2020_Salari_e_orari.pdf›).

Di fronte a una richiesta di aumento del contributo alimentare AP 1 potrà opporre che di ciò si tenga conto, eventualmente nel

quadro di un'azione di modifica del contributo medesimo.

V. Contributo alimentare per

la moglie

11.

Relativamente al

contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha riscontrato nella

fattispecie un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), dal quale sono nati

due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione di lei,

conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la

comunio­ne domestica. In mancanza di dati, tuttavia, sul livello di vita raggiunto

dalle parti al momento della separazione il Pretore ha ripreso gli accertamenti

esperiti a protezione dell'unione coniugale, precisan­do che la metà

dell'eccedenza risultante a suo tempo dal bilancio familiare va aggiunta al

fabbisogno minimo di ogni coniuge do­po la separazione (sentenza impugnata, pag.

65, consid. 21). Sulla base di tali premes­se egli ha accertato che duran­te la

vita in comune il reddito del marito era di fr. 6911.50 mensili, quello della moglie

di fr. 3042.– mensili e che il fabbisogno della coppia ammontava a fr. 6265.–

mensili (minimo esistenziale del diritto ese-cutivo per coppia fr. 1700.–,

costo dell'alloggio fr. 1554.40, premio della cassa malati fr. 855.80, dentista

fr. 32.60, assicurazio­ne economia domestica e responsabilità civile fr. 77.80,

assicurazione responsabilità civile professionale della moglie fr. 20.–, leasing

delle automobili fr. 599.70, assicurazione delle automobili fr. 135.45, imposte

di circolazione fr. 54.50, spese d'automobile fr. 200.–, tassa rifiuti fr.

11.70, onere fiscale fr. 1023.–). A tale fabbisogno si aggiungeva inoltre il

fabbisogno in denaro di J__________ (fr. 1650.– mensili, assegno familiare

non compreso). Secondo il Pretore, prima della separazione i coniugi fruivano così

di un margine disponibile di fr. 1019.– mensili ciascuno sul rispettivo fabbisogno

minimo (sentenza impugnata, pag. 65, consid. 21).

Al momento del divorzio il

Pretore ha calcolato il reddito della moglie in fr. 3363.– mensili e il relativo

fabbisogno minimo in fr. 3873.60 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1036.–,

premio della cas­sa malati fr. 503.–, spese mediche fr. 114.05, dentista fr.

70.45, leasing dell'automobile fr. 244.80, assicurazione del­l'automobile fr.

120.90, imposta di circolazione fr. 13.80, spe­se d'automobile fr. 100.–, assicurazione

economia domestica e responsabilità civile fr. 39.40, assicurazione sulla vita

fr. 38.60, tassa rifiuti fr. 11.70, onere fiscale fr. 230.90). Egli ne ha

desunto che per salvaguardare il tenore di vita sostenuto prima della separazione

la convenuta necessita di fr. 510.60 mensili per copri­re il fabbisogno minimo,

cui si aggiunge il citato margine dispo-nibile di fr. 1019.– mensili (sentenza

impugnata, pag. 66, consid. 22).

Quanto alla situazione

economica del marito al momento del divorzio, Il Pretore ha appurato un reddito

di fr. 6913.70 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3094.20 mensili (metà del minimo

esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 850.–, costo del­l'alloggio

fr. 460.–, riscaldamento fr. 67.50, premio della cassa malati fr. 368.15,

spese mediche fr. 118.80, tassa acqua potabile fr. 7.50, leasing dell'automobile

fr. 404.25, assicurazione dell'automobile fr. 165.20, imposta di

circolazione fr. 73.40, carburante fr.

100.–, assicurazione sulla vita fr. 189.40, onere fiscale fr. 290.–). Il

marito avendo diritto anch'egli al tenore di vita raggiunto durante la

comunione domestica, il primo giudice ha cumulato al­l'importo di fr. 3094.20

mensili il noto margine disponibile di fr. 1019.– mensili, per complessivi

fr. 4113.20 mensili (sentenza impugnata, pag. 68, consid. 22).

Ne ha concluso, il Pretore, che con il proprio reddito di fr. 6913.70

mensili AP 1 può coprire il proprio

fabbisogno minimo

(fr. 3094.20 mensili), può

finanziare il fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1588.– mensili, assegno

familiare non compreso) e conservare fr. 1720.90 mensili. Di per sé egli

avrebbe diritto di trattenere inoltre fr. 1019.– mensili, pari al margine

disponibile di cui godeva durante la vita in comune. Dato però che analogo

diritto può vantare la moglie e che la somma di fr. 1720.90 non può garantire

tale agio a entrambi i coniugi, egli ha riconosciuto a AO 1 il diritto di

vedersi finanziare l'ammanco nel suo fabbisogno minimo (fr. 510.60 mensili) e

il diritto di ricevere metà di fr. 1720.90 (cioè fr. 860.45 mensili). Ne è

risultato un contributo alimentare di fr. 1371.– mensili fino al 31 dicembre

2019.

(sentenza impugnata, pag. 71, consid. 23).

Dal 1° gennaio 2020 il

Pretore ha ritenuto che il margine disponibile della moglie si trovi ridotto del

maggior premio della cassa malati per il figlio dopo i 18 anni (rispetto ai fr.

129.90

mensili pagati da minorenne). Oltre a ciò, dal mese successivo all'eventua­le

vendita dell'abitazione coniugale il Pretore ha considerato che, non aves­se

ancora il figlio terminato la formazione a quel momento, la pigio­ne della

moglie aumenterà a fr. 1400.– (anche se la quota di un terzo va compresa nel

fabbisogno in denaro di J__________), ciò

che riduce il margine disponibile dei coniugi a fr. 911.75 mensili

ciascuno. Il primo giudice ha fissato così il contributo alimentare per la

convenuta in fr. 1319.– mensili. Al momento in cui il figlio avrà ultimato

la formazione e decadrà il contributo alimentare per lui, data la pigione della

moglie di fr. 1400.– mensili e il minimo esistenziale di lei ricondotto a fr.

1200.– mensili, il Pretore ha ritenuto che entrambi i coniugi potranno vedersi

ripristinare il pieno tenore di vita, sicché la moglie ha diritto a un contributo

alimentare di fr. 1743.60 mensili fino al pensionamento (sentenza

impugnata, pag. 71 seg., consid. 23).

12.

L'appellante censura

anzitutto la scarsa chiarezza dei dispositivi inerenti al contributo alimentare

per la moglie. Afferma di non capire in che cosa consista la diminuzione del

margine disponibile dal 1° gennaio 2020 e di non comprendere se i dispositivi

n. 6.1, 6.2 e 6.3 siano alternativi o cumulativi, chiedendo per finire di

annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per un chiaro

giudizio.

a) Nella

sentenza impugnata il dispositivo in questione è così formulato:

6.

Il signor AP 1 verserà alla signora AO 1, sino

al pensionamento della stessa, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un

contributo alimentare mensile di:

6.1

fr. 1371.– (di cui fr. 860.45 quale ½ dell'eccedenza)

ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita dell'importo

pari a ½ della differenza tra il premio effettivo che J__________ pagherà per

la cassa calati e l'attuale premio di fr. 129.90;

6.2

fr. 1319.75 (di cui fr. 911.75 quale ½ dell'eccedenza)

a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale se il figlio non ha ancora

terminato la formazione professionale, ritenuto che a partire dal 1°

gennaio 2020 l'eccedenza sarà diminuita dell'importo pari a ½ della differenza

tra il premio effettivo che J__________ pagherà per la cassa malati e l'attuale

premio di fr. 129.90;

6.3

fr. 1743.60 (di cui fr. 1019.00 quale ½ dell'eccedenza)

a partire dalla vendita dell'abitazione coniugale e senza obblighi

contributivi a favore del figlio J__________.

Che

tale dispositivo non sia un esempio di chiarezza e di univocità è manifesto,

come di difficile lettura è del resto la sentenza impugna­ta in merito al

contributo alimentare per la moglie. Dalla motivazione del giudizio si può arguire

tuttavia che il Pretore ha inteso modulare il contributo alimentare per la

convenuta in base al premio della cassa malati per il figlio, premio che è destinato

a lievitare alla maggiore età del ragazzo (sentenza impugnata, pag. 71 a

me­tà). Sotto questo profilo non soccorrono gli estremi per annullare il dispositivo

impugnato.

b) Quanto

all'alternativa o al cumulo degli importi previsti ai n. 6.1, 6.2 e 6.3

del dispositivo, il n. 6.1 condan­na il marito a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 1371.– mensili fino alla vendita dell'abitazione

coniugale e non è alternativo agli altri due. Il n. 6.2 regola la situazione nel

caso in cui la vendita dell'abitazione coniugale intervenisse per intesa dei

coniugi prima che il figlio termini la formazione professionale. Il n. 6.3

infine disciplina la situazione al momento in cui il figlio avrà terminato la

formazione professionale e l'attore non dovrà più assicurarne il sostentamento.

Non si può dire che la portata di quei dispositivi sia inintelligibile. Nemmeno

da tale punto di vista si ravvisano dunque le condizioni per annullare il

dispositivo impugnato.

13.

Nel merito l'appellante

rifiuta ogni contributo alimentare alla moglie, rimproverando a quest'ultima di

avere deliberatamente provocato lo stato di necessità in cui si trova.

Intrattenen­do per anni una relazione extraconiugale – egli prosegue – costei lo

ha obbligato a chiedere il divorzio. Essa inoltre ha ridotto unilateralmente il

proprio grado d'occupazione dal 100 all'80%, ciò che si giustifica ancor meno, entrambi

i figli essendo ormai maggiorenni. L'appellante ricorda poi di avere quantificato

il proprio fabbisogno minimo, nel memoriale conclusivo di prima sede, in fr.

2133.30

mensili e quello del­la moglie in fr. 4650.10

mensili, sicché egli accusa un disavanzo di fr. 2133.30 mensili,

mentre la moglie registra un'eccedenza di fr. 2099.90 mensili. Egli si

duole altresì che nel suo fabbisogno minimo il Pretore gli abbia riconosciuto

un costo dell'alloggio di appena fr. 460.– mensili (rispetto ai fr. 1554.40

mensili riconosciuti alla moglie) e un minimo esistenziale di soli fr. 850.–

mensili quantunque egli non conviva con la sua compagna. Infine il Pretore ha

trascurato – egli soggiunge – il suo fragile stato di salute, ha sottostimato i

costi di cura, così come quelli d'automobile, e ha conteggiato nel fabbisogno

minimo della convenuta “due volte, se non tre, gli stessi importi”, dagli

interessi ipotecari agli ammortamenti.

Riguardo al figlio J__________,

l'appellante sottolinea ch'egli ha uno stipendio di apprendista e può

contribuire alla pigione della madre con almeno fr. 300.– mensili, né si

giustifica il costo dell'alloggio che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno

in denaro di lui (fr. 200.– mensili), di modo che nel fabbisogno minimo

della convenuta va inserita una locazione non superiore a fr. 800.– mensili

(memoriale, punto 16). Per quel che è poi di AO 1, l'attore lamenta che il

Pretore abbia incluso nel fabbisogno minimo di lei costi dentari per fr. 70.45

mensili privi di qualsiasi giustificativo e spese legali di fr. 300.– mensili,

salvo condannare lui medesimo alla rifusione di ripetibili. Epiloga infine

l'appellante, ripetendo che alla convenuta va ascritta una capacità lucrativa

piena (e non solo del­l'80%) e non va attribuito alcun accredito per compiti

educativi ai fini della rendita AVS, pretesa da lei avanzata solo dopo lo

scambio degli allegati preliminari “e pertanto nulla in quanto inesistente”. Da

ultimo l'appellante contesta anche l'adeguamento dei contributi alimentari

all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

14.

I criteri che

presiedono allo stanziamento di un contributo alimen­tare per l'ex coniuge dopo

il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimen­ti).

Al proposito basti ricordare che un contributo alimentare è dovu­to se il

matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del

coniuge richiedente. Ciò è il caso, di regola, quan­do il matrimonio è durato a

lungo o quando dal matrimonio sono nati figli comuni (esempi di matrimoni con e

senza influsso concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,

2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238 n. 05.16).

Per definire il contributo

alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto

sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 141 III 469

consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito

mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi

durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di

conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia

pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora

il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si

esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio

mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre

che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter

finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788

n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 9a).

15.

Il primo stadio del ragionamento

illustrato dianzi consiste nel definire il “debito mantenimento” a norma

dell'art. 125 cpv. 1 CC accertando il livello di vita raggiunto dai coniugi

durante la comunione domestica. In concreto il Pretore si è fondato – come detto – sui dati ripresi dalla procedura a

tutela dell'unio­ne coniugale, giungendo alla conclusione che durante la

comunione domestica ogni coniuge fruiva di un margine disponibile di fr. 1019.–

mensili. Tale accertamento non è contestato dall'appellante. Per conservare

quel tenore di vita (“debito mantenimento”), di conseguenza, AO 1 dovrebbe

continuare a beneficiare di fr. 1019.– mensili oltre al proprio fabbisogno

minimo attua­le.

16.

Il secondo stadio del

ragionamento consiste nel sapere se e in che misura la convenuta sia in grado

di sopperire da sé al proprio debito mantenimento. L'appellante sostiene che

alla moglie va imputato un reddito di fr. 4250.– mensili per l'attività

che essa già svolge all'80%, ove appena portasse il grado d'occupazione a tempo

pieno. Il Pretore ha accertato il reddito dell'interessata in fr. 3363.– con riferimento

agli atti del procedimento cautelare (attività all'80%: sentenza impugna­ta, pag.

67, consid. 22a), rinunciando a imputare alla convenuta un guadagno per

attività a tempo pieno. Egli non ha disconosciuto che nella procedura a tutela

dell'unione coniugale la moglie si era detta intenzionata ad aumentare il

proprio grado d'occupazione e che da allora sono trascorsi quattro anni (sentenza

impugnata, pag. 29, consid. 13). Ha ritenuto tuttavia che ormai, a 53 anni

compiuti e con problemi di depressione, come ha dichiarato la psicologa S__________,

AO 1 non sia più in gra­do di intraprendere un'attività a tempo pieno (sentenza

impugnata, pag. 30 segg., consid. 13). Con tali argomenti l'appellante non si

confronta minimamente. Afferma che la convenuta ha ridotto unilateralmente il proprio

grado d'occupazione dal 100 al­l'80%, ma ciò non risulta dagli atti. Sui

problemi di salute accennati dal Pretore, poi, egli neppure si espri­me. E non

è compito di questa Camera inquisire di propria iniziativa (art. 277 cpv. 1

CPC). Occorre ancora esaminare, in condizioni del genere, se e in che misura la

convenuta sia in grado di sovvenire da sé al proprio debito mantenimento.

a) Per

quanto concerne il fabbisogno minimo di AO 1 al momento del divorzio,

l'appellante vi include il fabbisogno in

denaro di J__________ (senza l'assegno familiare di fr. 200.–

mensili), ma vi deduce una partecipazione del figlio (fr. 300.– mensili) al

costo dell'alloggio. Da tale modo di procedere va subito sgombra­to il campo.

Il fabbisogno minimo è quello della convenuta e il fabbisogno in denaro è

quello del figlio. Nella giurisprudenza di questa Camera l'uno non va commisto

all'altro.

b) Riguardo

al fabbisogno in denaro della sola convenuta, l'appellante chiede di ridurre il

costo dell'alloggio a fr. 800.– mensili. Il Pretore l'ha riconosciuto in fr. 1554.40

mensili complessivi (interessi ipotecari fr. 573.64, ammortamento fr. 695.18,

riscaldamento fr. 182.–, spazzacamino fr. 10.83, acqua potabile fr. 23.50,

tassa di canalizzazione fr. 14.80 mensili), ridotti a fr. 1036.– mensili per

tenere conto della quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro di J__________

(sentenza impugnata, pag. 28 in alto). Dopo la vendita dell'abitazione

coniugale il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta una

locazione di fr. 1400.– mensili. L'appellante riconosce alla convenuta – come

detto – un costo dell'alloggio di fr. 800.– mensili, ma non spiega come giunga

a tale cifra. Neppure sfogliando il carteggio di prima sede si evincono

ragguagli. Risulta soltanto che la stima di fr. 800.– mensili si riconduceva

alla sti­ma di quanto le parti avevano concordato nella procedura a tutela

dell'unione coniugale (verbale del 22 aprile 2015 nel­l'inc. SO.2015.108,

n. 3). Quanto all'argomento secondo cui il Pretore avrebbe conteggiato in

doppio o in triplo interessi e ammortamenti, si ignora finanche a quali oneri l'attore

si riferisca.

c) Nel

fabbisogno minimo della convenuta l'appellante chiede inoltre di fissare il premio

della cassa malati in fr. 407.– mensili, le “assicurazioni” in fr. 125.10

mensili complessivi, le spese mediche in fr. 166.30 mensili complessivi, il

leasing dell'automobile in fr. 212.75 mensili, l'imposta di circolazione in fr.

27.25

mensili e l'onere fiscale in fr. 350.– mensili, rinviando al suo memoriale

conclusivo. A parte il fatto però che le cure mediche, l'imposta di circolazio­ne

e l'onere fiscale sono stati accertati dal primo giudice in importi minori

rispetto a quanto l'attore chiede, in un appello occorre confrontarsi con le

argomentazioni del Pretore, non limitarsi a ripetere allegazio­ni di prima

sede. Un appellante deve spiegare perché il pri­mo giudice sarebbe caduto in

errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III

576.

consid, 2.3.3; 138 III 375 consid. 4.3.1). In concreto l'appello non

adempie lontanamente simili requisiti. Si aggiunga che il premio della cassa

malati di fr. 503.– mensili è comprovato (doc. 13), mentre l'impor­to di

fr. 407.– mensili evocato dall'attore risale ai tempi della protezione

dell'unione coniugale (verbale del 22 aprile 2015 nell'inc. SO.2015.108, n. 3). Circa le “assicurazioni” di fr. 125.10

mensili, non è chiaro a quali assicurazioni l'appellante si riferisca, mentre

il leasing di fr. 244.80 mensili è stato riconosciuto dal Pretore perché l'attore

non ne contestava il principio e perché nel proprio fabbisogno minimo AP 1 si è

visto inserire un importo maggiore. Con siffatte motivazioni l'interessato non

si confronta per nulla.

d) Dal

fabbisogno minimo della convenuta l'appellante chiede di stralciare le spese del

dentista siccome non dimostra­te. Il Pretore ha calcolato l'importo di fr.

70.45

mensili in base alle spese sopportate mediamente da AO 1 nel 2015, 2016,

2017.

e 2018 (sentenza impugnata, pag. 28 con richiamo al doc. 12 nell'inc.

SO.2017.13 e al doc. 14 nel­l'inc. CA.2018.3). L'appellante non discute

tale motivazione. Riguardo infine a un'indennità di fr. 300.– mensili che il

Pretore avrebbe riconosciuto alla convenuta per spese legali, indennità

contestata dall'appellante, nel fabbisogno minimo di AO 1 non figura nulla del

genere. Un'indennità di fr. 333.– mensili figurava nel fabbisogno minimo della

moglie accertato in sede cautelare (sentenza impugnata, pag. 27 in fondo), ma

non più in quello calcolato ai fini del divorzio. E l'appellante non ha

impugnato il sindacato cautelare (dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata).

e) L'interessato

allega infine che il figlio O__________ di 24 anni, il quale vive con la convenuta

ed esercita un'attività lucrativa, va chiamato a contribuire con fr. 300.–

mensili al costo del­l'alloggio materno. Egli dimentica tuttavia che la

convenuta si è già vista ridurre il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di

un terzo (da fr. 1554.40 a fr. 1036.– mensili) per tenere conto della quota (fr.

518.– mensili) compresa nel fabbisogno in denaro di J__________ (sopra, lett.

b). Ulteriori decurtazioni non sarebbero pertanto legittime.

17.

Rimane da esaminare il

terzo stadio del predetto ragionamento, che consiste nel valutare equamente la

capacità contributiva dell'attore e fissare il contributo di mantenimento per

la convenuta in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Il

Pretore ha accertato il reddito di AP 1, come si è visto, in fr. 6913.70

mensili netti, rinviando a quanto ha spiegato nella procedura cautelare (sentenza

impugnata, pag. 68, consid. 22). In tale ambito egli non ha trascurato che

il marito dichiarava uno stipendio di fr. 6327.– mensili, ma ha constatato che

tale salario non comprendeva la quota di tredicesima, sicché il reddito

effettivo risulta di fr. 6913.– mensili (sentenza impugnata, pag. 22, consid.

10). Nell'appello l'interessato dichiara una volta ancora che il proprio

stipendio è di fr. 6327.– mensili, rinviando al memoriale conclusivo, ma sull'accertamento

del Pretore non prende posizione. Ne discende, su questo punto, l'irricevibilità

del ricorso per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

18.

In merito al proprio

fabbisogno minimo, l'appellante chiede di computare

nel medesimo i contributi alimentari di fr. 2500.– mensili da lui versati

a moglie e figlio in via cautelare. La pretesa è manifestamente infondata. I

contributi cautelari non sono più dovuti dopo il passaggio in giudicato della

sentenza di divorzio. Non è dato a divedere quindi con che legittimazione l'attore

pretenda di inserirli nel proprio fabbisogno minimo. Per quanto concerne invece

le poste del fabbisogno mini­mo contestate dal­l'appellante, esse vanno

esaminate singolarmente.

a) L'appellante

chiede di portare a fr. 1200.– il minimo esistenziale del diritto esecutivo che

il Pretore gli ha riconosciuto in soli fr. 850.– mensili (metà del minimo

esistenzia­le per coppia) mensili, facendo valere di non abitare affatto con la

sua compagna. Secondo il primo giudice, l'attore attende solo la sentenza di

divorzio per andare a vivere con lei (sentenza impugnata, pag. 70 in alto,

consid. 22). Si tratta per vero di un'illazio­ne. Certo, nella sua deposizione

la compagna del­l'appellante non ha esclu­so una futura convivenza, ma neppure

l'ha data per prevista né tanto meno per probabile. Allo stato attuale delle

cose, di conseguen­za, AP 1 non vive in coppia con lei e non v'è ragio­ne per

non riconoscergli il minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili contemplato dal

diritto esecutivo per una persona sola.

b) Si

duole l'appellante che il Pretore gli abbia riconosciuto soltanto fr. 67.50

mensili per le spese di riscaldamento, spese che a suo avviso ammontano ad

almeno fr. 150.– mensili. Il Pretore ha rilevato nella sentenza impugnata che

per il 2017

l'attore

aveva dimostrato unicamente due pagamenti: l'uno di fr. 121.75 risalente al 20

settembre 2017 e l'altro di fr. 150.– eseguito il 20 ottobre 2017. Egli ha

stima­to perciò il costo del riscaldamento in fr. 135.– mensili (media dei due

pagamenti), riportando la cifra su sei mesi, onde una spesa di fr. 67.50

mensili (pag. 23 in basso, consid. 10b). L'appellante sostiene che a __________

il riscaldamento rimane acceso almeno per sette mesi, da settembre a marzo, e

non solo fino a febbraio. Sta di fatto che tutto quanto egli ha dimostrato per

il 2017 è un esborso di fr. 271.75 per due mesi. E in una causa di divorzio

occorre recare la prova piena delle proprie pretese. La mera verosimiglianza

applicabile alle allegazioni in una procedura sommaria a protezione dell'unione

coniugale non basta. Anche al proposito l'appello manca così di buon esito.

c) Secondo

l'appellante le spese d'automobile nel suo fabbisogno minimo vanno fissate in

almeno fr. 170.– mensili, impor­to a suo dire documentato dagli estratti ‟__________

e dal normale andamento delle cose. Il primo giudice ha riconosciu­to spese per

fr. 100.– mensili, come nel fabbisogno minimo della moglie, rilevando che il documento

giustificativo prodotto dall'attore (doc. FF) riguarda in realtà “lavori su un

motori­no” e non risulta attestare spese ricorrenti (sentenza impugnata, pag.

24, consid. 10e). Il doc. FF è effettivamente una fattura della ditta __________

s.n.c. di __________ per la riparazio­ne di un ciclomotore __________ “__________”.

Agli atti figura poi una fattura ‟__________, inerente però alla

fornitura di pellet (doc. 7). Altri documenti relativi a spese d'automobile non

risultano (leasing, assicurazione e imposta di circolazione sono già stati

inseriti nel fabbisogno minimo in aggiun­ta). Nulla giustifica perciò di

scostarsi al proposito dalla sentenza impugnata.

d) Per

quel che riguarda le spese di cura, l'appellante chiede di riconoscergli fr. 122.55

mensili, avendo egli dimostrato di dover assumere i farmaci “__________” e “__________”

a vita, co­me confermano i certificati medici agli atti. Il Pretore ha calcolato

in fr. 118.80 mensili la partecipazione dell'attore alle spese mediche facendo

capo a un estratto (doc. F) della cassa

malati

per l'anno 2017 (sentenza impugnata, pag. 23, consid. 10a). L'estratto

indica spese a carico dell'assicurato per fr. 1425.75 annui, ovvero fr. 118.80

mensili (doc. F, pag. 2). Che cosa giustificherebbe l'importo di fr. 122.55 mensili

l'appellante non spiega.

e) Quanto

infine alle altre voci contestate dall'appellante, esse si ricollegano a spese di

telefono (fr. 225.– mensili), di parcheggio (fr. 40.– mensili), a costi alimentari

(fr. 800.– mensi­li), a spese “per animale” (fr. 100.– mensili), a oneri di abbigliamento

(fr. 150.– mensili), di parrucchiere (fr. 40.– mensi­li), di dentista (fr.

174.– mensili), a spese legali (fr. 450.– mensili), a interessi per debiti (fr.

20.85

mensili), a spese per il tempo libero (fr. 180.– mensili) e a imposte (fr.

470.– mensili). Per tacere dal fatto che spese telefoniche, alimentari, di

abbigliamento, di parrucchie­re e per il tempo libero sono già comprese nel

minimo vitale del diritto esecutivo (tabella per il calcolo del minimo

d'esistenza agli effetti del diritto

esecutivo: FU 68/2009 pag. 6292, cifra I), ancora una volta l'appellante

si limita però a elencare pretese rinviando telegraficamente al memoriale conclusivo,

ciò che – come detto (consid. 16c) – non è ammissibile. Anche per quel che è

delle spese di parcheggio, “per animale”, del dentista e per le spese legali, il

Pretore ha spiegato come mai non le ha riconosciute (sentenza impugnata, pag.

24.

in fondo), così come ha motivato perché ha fissato l'onere fiscale in fr.

290.– mensili, perché non ha riconosciuto gli interessi sul debito ipotecario (sentenza

impugnata, pag. 25) e perché dopo il divorzio non ha più incluso spese legali

nei fabbisogni minimi delle parti (sentenza impugnata, pag. 67 a metà, consid.

22). Incombeva all'appellante confrontarsi con tali motivazioni, non limitarsi

a riproporre le sue richieste come se si trovasse ancora davan­ti a un giudice

naturale.

19.

Il fabbisogno minimo dell'appellante

risulta, in ultima analisi, di fr. 3444.20 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo aumentato da fr. 850.– a fr. 1200.– mensili). Ciò

significa che, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo e finanziato il

fabbisogno in denaro di J__________ (fr. 1588.– mensili), con un reddito di fr. 6913.70

mensili egli conserva fr. 1881.50 mensili. Entrambi i coniugi avrebbero

diritto inoltre a un margine disponibile di fr. 1019.– mensili sul

rispettivo fabbisogno minimo per salvaguardare il tenore di vita sostenuto

durante la comunio­ne domestica. AO 1 accusa tuttavia un ammanco di

fr. 510.60 mensili sul proprio fabbisogno minimo. Colmato tale disavan­zo,

all'attore rimangono fr. 1370.90 mensili, insufficienti per garantire a entrambi i coniugi il margine disponibile di

fr. 1019.– mensili di cui le parti fruivano durante la comunione

domesti­ca. Nelle cir-costanze descritte non

rimane che dividere a metà l'agio di fr. 1370.90 registrato

dall'appellante. La convenuta ha diritto così a un contributo alimentare di fr.

1200.– mensili arrotondati (fr. 510.60 più fr. 685.45 mensili).

Una volta venduta

l'abitazione coniugale la situazione cambia, che il figlio abbia o non abbia

ultimato la formazione professionale. Se non avrà ancora concluso

l'apprendistato, il costo del­l'alloggio compreso nel fabbisogno in denaro

della convenuta scenderà in ogni modo da fr. 1036.– mensili (sopra, consid. 16b)

a fr. 933.– mensili, ovvero fr. 1400.– (non contestati: consid. 11 in

fine) meno un terzo compreso nel fabbisogno in denaro del figlio. L'ammanco nel

fabbisogno minimo di AO 1 diminuirà così a fr. 407.– mensili. Aumenterà il

margine disponibile dell'attore, che passerà da fr. 1370.90 mensili a fr.

1474.50

mensili. Colmato il disavanzo nel fabbisogno minimo della convenuta, quest'ultima avrà diritto così a un contributo

alimentare di fr. 1145.– mensili (fr. 407.– più fr. 737.25

mensili).

Al momento in cui il

figlio avrà concluso l'apprendistato nel fabbisogno minimo della convenuta

andrà computato l'intero costo dell'alloggio (fr. 1400.– mensili), sicché

costei accuserà un ammanco di fr. 874.60 mensili. L'attore fruirà tuttavia di

un agio di fr. 3469.50 mensili (reddito fr. 6913.70, meno il fabbisogno

minimo di fr. 3444.20), non dovendo più mantenere il figlio. Una volta coperto

il disavanzo nel fabbisogno minimo della convenuta, egli rimarrà con fr. 2595.20

mensili da dividere a metà con la medesima. AO 1 avrebbe diritto così a un

contributo alimentare di fr. 2172.20 mensili (fr. 874.60 mensili più fr. 1297.60

mensili). Il contributo non deve eccedere tuttavia il tenore di vita raggiunto

durante la comunione domestica, di modo che il margine disponibile di fr.

1297.60

mensili va ricondotto a fr. 1019.– mensili, per un contributo

alimentare che ascendereb­be a fr. 1893.– mensili. Il Pretore avendo fissato

tale contributo in fr. 1743.60 mensili, ciò che la convenuta non ha appellato, l'ammontare

non può eccedere tale soglia.

20.

Non si deve

dimenticare ad ogni modo che i contributi alimentari per la moglie fissati dopo

la vendita dell'abitazione coniugale potranno risultare – in tutto o in parte –

eccessivi al momen­to in cui la convenuta avrà incassato il provento netto

dell'alienazione immobiliare, pur considerando un'adeguata previdenza per la

vec-chiaia. A quel momento infatti AO 1 potrà risultare in grado di sostentarsi

– in tutto o in parte – con mezzi propri. In simili circostanze l'attore

potrebbe anche ritenersi legittimato a chiedere, fornendo dati precisi, che si

riveda il contributo alimentare stabilito in base al principio della

solidarietà postmatrimoniale. Mancando oggi qualsiasi prognosi su quanto la

convenuta potrà ricavare dalla vendita del fondo, non è possibile anticipare un

giudizio. L'attore va rimesso pertanto, soccorrendone i presupposti, a

un'eventuale azione di modifica (art. 129 cpv. 1 seconda frase CC).

21.

L'appellante

rifiuta ogni contributo alimentare alla moglie, rimproverando a quest'ultima di

avere deliberatamente provocato lo stato di necessità in cui si trova.

Intrattenen­do per anni una relazione extraconiugale – egli prosegue – costei

lo ha obbligato a chiedere il divorzio. L'assunto non può trovare ascolto. L'art.

125.

cpv. 3 n. 2 CC prescrive che un contributo alimentare “può esse­re

eccezionalmente rifiutato o ridotto ove sia manifestamente iniquo soprattutto

perché l'avente diritto ha deliberatamente provocato la situazione di necessità

nella quale versa”. La norma si riferisce però al caso in cui un coniuge

richiedente abbia deliberatamente provocato le ristrettezze economiche in cui

si trova, per esempio dilapidando la propria sostanza o acquistan­do beni

voluttuari di lusso. Non riguarda invece il coniuge che ha provocato – o

concorso a provocare – la disunione, disattenden­do i doveri che derivano dal

matrimonio, poiché ciò equivarrebbe a reintrodurre nel diritto del divorzio la

nozione di colpa espunta dal legislatore federale

oltre un decennio addietro (FF 1996 I 31 n. 144.3 e 46 n. 146.22).

Il richiamo dell'appellante all'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC si rivela pertanto

infruttuoso.

22.

L'attore contende anche

gli accrediti per compiti educativi che il Pretore ha attribuito alla convenuta.

Egli definisce la pretesa esorbitante e nuova, poiché chiesta solo dopo lo

scambio degli allegati preliminari. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertata

la propria competenza al proposito, ha assegnato tali accrediti a AO 1, ciò che

nel memoriale conclusivo l'attore non contestava (senten­za impugnata, pag. 74,

consid. 25).

a) Prima della 10ª revisione dell'AVS le donne e gli uomini

che rinunciavano – in tutto o in parte – a esercitare un'attività lucrativa per

educare i figli si trovavano discriminati. Tale situazione è stata corretta con

l'introduzione degli “accrediti per compiti educativi o di assistenza”. Tali

accrediti non consisto­no in prestazioni in denaro, ma in un supplemento

aritmetico che si aggiunge al reddito proveniente da attività lucrativa. Pertanto,

essi sono presi in considerazione solo al momento in cui la rendita è erogata. L'accredito

corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia minima (art. 29sexies

cpv. 2 LAVS).

Un solo accredito

completo (accredito educativo e di assistenza) è accordato per ciascun anno

civile. Gli accrediti producono effetti solo se il limite da cui scaturisce la

rendita AVS massima non è stato (ancora)

raggiunto (riepilogo in: ‹https://www.infomutterschaft.

ch/quando_si_smette_di_lavorare/pensare_al_pensionamen-to/accrediti_per_compiti_educativi_e_di_assistenza?lang=it›).

b) Una

persona assicurata beneficia dell'accredito per compiti educativi in base agli

anni dedicati alla cura di uno o più figli minori di 16 anni (art. 29sexies

cpv. 1 LAVS). Il numero dei figli è irrilevante. L'autorità parentale è il

criterio decisivo per riconoscere il diritto all'accredito per compiti

educativi. Se l'autorità parentale è esercitata da un solo genitore,

quest'ultimo beneficia automaticamente dell'integralità dell'accredito. Se

invece i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale,

l'attribuzione dell'accredito per compiti educativi dipende da fattori quali il

matrimonio, il divorzio o il rapporto di concubinato o dalla misura in cui ciascun

genitore esercita l'autori­tà parentale su figli comuni (‹https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.i›,

punto 2).

c) Trattandosi

di coppie sposate, l'accredito per compiti educativi spetta in ragione di metà

a ciascun genitore, senza riguardo a chi abbia di fatto educato i figli (art.

29sexies cpv. 3 LAVS). In occasione di ogni decisio­ne concernente

l'autorità parentale congiunta, l'attribuzione della custodia o la

partecipazione a compiti di cura, il giudice o l'autorità di protezione dei

minori e degli adulti stabilisce d'ufficio a chi assegnare gli accrediti per

compiti educativi. In rapporto a quanto ciascun genitore provvede alla cura dei

figli, l'autorità competente decide se attribuire gli accrediti per compiti

educativi interamente a un genitore o se suddividere tali accrediti a metà (art.

52f

bis cpv. 1 e 2 OAVS).

d) Nella

fattispecie il Pretore non ha attribuito a AO 1 l'accredito per compiti

educativi quando ha omologato l'accordo raggiunto dai coniugi il 22 aprile 2015

che, a protezione dell'unione coniugale, affidava la custodia parentale di J__________

alla madre. Il figlio ha poi compiuto 16 anni il 22 dicembre 2017, in pendenza

di divorzio. Da quel momen­to nessu­no dei coniugi ha più avuto diritto ad

accrediti per compiti educativi. Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata

con cui il Pretore attribuisce tali accrediti “integralmen­te alla madre” è

quindi senza oggetto, il giudice del divorzio non potendo modificare a titolo

retroattivo (tornando per di più a giudicare in una procedura a tutela

dell'unione coniugale) l'accredito per compiti educativi che spetta in ragione

di metà a ciascun genito­re. Può darsi che al momento in cui si tratterà di

eroga­re a AO 1 la rendita AVS l'autorità amministrativa decida di conteggiare integralmente

l'ammontare degli accrediti per compiti educativi alla medesima (‹https://www.ahv-iv.ch/

p/1.07.i›, punto 5). La questione esula tuttavia dal­l'attuale giudizio e non

può essere vagliata in questa sede.

VI. Adeguamento dei

contributi alimentari al rincaro

23.

L'appellante contesta

l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al

consumo. Non spiega tuttavia perché. La legge non prevede un'indicizzazione automatica

(art. 128 e 286 cpv. 1 CC, 282 cpv. 2 lett. d CPC: sentenza del Tribunale

federale 5A_685/2012 del 5 novembre 2012 consid. 5.2 con rinvio), ma le

clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo) e

per prassi costante questa Camera mantiene dunque, di massima, la clausola dell'adattamento

all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Si giustifica così di salvaguardare

il potere d'acquisto dei contributi ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi

al consumo del gennaio 2020 (come ha disposto il Pretore), da adeguare il 1°

gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del gennaio precedente, la prima

volta nel gennaio 2021. Il debitore potrà liberarsi nondimeno di tale obbligo

nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato – o

avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (Rep. 1996 pag. 126; DTF 127

III 294; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.179 del 17 luglio 2013

consid. 13).

VII. Sulle spese processuali e

le ripetibili

24.

Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene

una lieve ri-

duzione del contributo

alimentare per la convenuta, ma esce sconfitto su tutto il resto. Si giustifica

perciò che sopporti equitativamente nove decimi degli oneri processuali e che

rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni per il tramite di

una legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità

piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente

invece sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado (poste a carico

dell'attore), oneri che riguardano anche il procedimento cautelare e che possono

di conseguenza rimanere invariati.

VIII. Sui

rimedi giuridici a livello federale

25.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente in concreto la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 5

e 6 della sentenza impugnata sono così riformati:

5. cpv. 1 seconda frase (nuovo):

Dopo

la maggiore età del figlio J__________ i contributi alimentari per lui saranno

corrisposti direttamente al beneficiario.

6. AP

1 è condannato a versare a AO 1 fino al pensionamento della medesima,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

6.1 fr.

1200.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale,

6.2 fr.

1145.– mensili se alla vendita dell'abitazione coniugale è ancora in vigore l'obbligo

contributivo in favore del figlio J__________,

6.3 fr.

1743.60 mensili se alla vendita dell'abitazione coniugale è terminato l'obbligo

contributivo in favore del figlio J__________.

Il

dispositivo n. 7 della sentenza impugnata sull'attribuzione degli accrediti per

compiti educativi è dichiarato senza oggetto.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese

processuali di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un

decimo a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante medesimo, che rifonderà

a AO 1 fr. 7000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avv. dott. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).