11.2019.109
Filiazione: decreto cautelare sulle relazioni personali con un figlio in età prescolastica. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello
14 ottobre 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.109
Lugano
14 ottobre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2017.13 (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa
con petizione del 14 aprile 2017 da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
nell'ambito
della quale il Pretore aggiunto ha avocato a sé la competenza (art. 298d
cpv. 3 CC) per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali
in discussione davanti all'autorità di protezione dei minori;
giudicando sull'appello
del 20 settembre 2019 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 4 settembre 2019 “nelle more istruttorie”;
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 2014 RE 1
(1973), madre di C__________ (nata il 14 agosto 2003 da un disciolto matrimonio
con P__________ P__________), ha dato alla luce una figlia, A__________, cui il
18 agosto 2015 l'Autorità regionale di protezione 2 ha designato un curatore
nella persona di D__________ L__________ con l'incarico di accertarne la
paternità. Con sentenza del 19 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha dichiarato CO 1 (1983), cittadino cubano residente a __________,
padre di A__________. In esito a ciò, il 20 febbraio 2017 l'Autorità regionale
di protezione 2 ha
regolato le
relazioni personali tra padre e figlia, stabilendo una visita sorvegliata di un'ora
la settimana – da fissare d'intesa fra
Fatti
i genitori – nel Punto d'incontro
“__________” a __________. Il 29 marzo 2017 RE 1 ha ricorso alla Camera di
protezione del Tribunale d'appello, postulando l'annullamento di tale decisione
(inc. 9.2017.78).
B. Con petizione del 14
aprile 2017 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord per ottenere – già in via cautelare – un contributo di
mantenimento per la figlia di fr. 1969.60 mensili fino ai 3 anni, di fr. 1715.–
mensili dai 4 ai 6 anni, di fr. 1941.60 mensili dai 7 ai 12 anni, di fr.
2242.45 mensili dai 13 ai 15 anni e di fr. 773.50 mensili dai 16 ai 18 anni (assegni familiari non compresi). All'udienza
del 15 maggio 2017, indetta per il dibattimento, il convenuto ha proposto di
respingere la petizione. L'attrice non ha replicato, ma ha notificato prove. L'istruttoria
è cominciata seduta stante con la deposizione delle parti.
C. Il 16 maggio 2017 il Pretore ha avocato a sé, in forza dell'art. 298d cpv. 3
CC, la competenza per statuire anche sulle relazioni personali tra padre e
figlia e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di
protezione 2. All'udienza del 30 maggio 2017, destinata al contraddittorio su
tale questione, le parti si sono dette disposte ad accettare una disciplina corrispondente
a quella prevista dall'Autorità regionale di protezione 2. Il convenuto ha
chiesto inoltre che gli fosse designato un patrocinatore d'ufficio. In coda all'udienza
il Pretore, statuendo cautelarmente “nelle more istruttorie”, ha confermato la
regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'Autorità regionale di
protezione e ha nominato a CO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv.
PA 2. In esito a ciò, l'8 giugno 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello
ha stralciato dal ruolo la causa inc.
9.2017.78, dichiarandola senza oggetto.
D. A un'udienza istruttoria
del 29 ottobre 2018 avente per oggetto le relazioni personali tra padre e
figlia le parti si sono intese per estendere il diritto di visita a due ore la
settimana, sempre sotto sorveglianza nel Punto d'incontro “__________” a __________,
e a un contatto telefonico settimanale la domenica sera. Inoltre esse si sono
accordate perché, in caso di svolgimento regolare, dal 1° maggio 2019 il
padre esercitasse il diritto di visita al proprio domicilio di __________ una
mezza giornata ogni due settimane. Il Pretore ha omologato l'accordo il 23
novembre 2018, non senza precisare che sin dal 1° gennaio 2019 CO 1 era
autorizzato a trascorrere parte del diritto di visita (indicativamente un'ora)
fuori dal Punto d'incontro.
E. A una successiva
udienza del 17 aprile 2019 per il seguito della discussione le parti hanno
raggiunto una nuova intesa in ossequio alla quale CO 1 è stato abilitato a
esercitare il diritto di visita ogni 15 giorni (senza restrizioni territoriali)
il sabato dalle ore 13.00 alle 17.00, a intrattenere un contatto telefonico
settimanale con la figlia (la domenica sera), impegnandosi a riportare A__________
in orario al Punto d'incontro, a presentare all'attrice e all'operatrice di “__________”
la moglie R__________ B__________ (sposata nel 2015), come pure a versare dal 1°
maggio 2019 un contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili. Al
termine dell'udienza il Pretore ha citato le parti a un'ulteriore udienza
istruttoria del 4 settembre 2019 per “l'aggiornamento dei diritti di visita”.
F. Con messaggio di
posta elettronica del 3 settembre 2019 l'attrice ha chiesto al Pretore un
rinvio della prevista udienza, la quale si è nondimeno tenuta l'indomani alla
presenza del solo convenuto e della sua patrocinatrice. In tale occasione il
Pretore ha respinto l'istanza di rinvio, ritenuta tardiva e ingiustificata. Da
parte sua il convenuto ha sottolineato l'evoluzione positiva dei diritti di
visita e in ragione di ciò ne ha chiesto l'ampliamento a un intero fine settimana
dal venerdì sera fino alla domenica sera. Al che il Pretore ha decretato cautelarmente,
seduta stante “nelle more istruttorie”, quanto segue:
Con effetto dal fine settimana del 14/15 settembre
2019, il diritto di visita sarà esercitato dalle ore 13.00 di sabato fino alle
ore 17.00 della domenica. La madre deve portare A__________ presso il Punto d'incontro
“__________” a __________, dove il papà verrà puntualmente a prenderla. Il papà
a sua volta dovrà riportare A__________ puntualmente la domenica presso “__________”.
In occasione di ogni diritto di visita la madre consegnerà al padre la carta d'identità
di A__________, documento che il padre si impegna a restituire ogni volta alla
madre al termine del diritto di visita.
A CO 1 è stato garantito altresì
un contatto telefonico con la figlia una domenica ogni due settimane (ovvero quando
non si svolgono gli incontri) tra le ore 17.00 e le 20.00, oltre a un contatto
telefonico il 7 settembre 2019 per il compleanno di
A__________. Il decreto cautelare è stato emanato senza spese. Le parti sono
state citate per la discussione finale del 5 febbraio 2019 (recte:
2020).
G. Contro il decreto
cautelare appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 20
settembre 2019 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di
annullare la decisione impugnata o, in subordine, di riformarla nel senso di
stabilire che il diritto di visita sia esercitato ogni 15 giorni, il
sabato dalle ore 13.00 alle 17.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle 17.00, con
l'impegno da parte sua di andare a prendere A__________ il sabato a casa del convenuto
e di riportarla da lui la domenica mattina. Il memoriale non è stato notificato
a CO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un
decreto cautelare emanato nel quadro di un'azione di mantenimento (art. 295
CPC). Adottate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), le “decisioni
di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con
appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314
cpv. 1 CPC). Esse sono suscettibili di reclamo solo nel caso di controversie
meramente patrimoniali il cui valore litigioso non raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al
Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). La disciplina del diritto di visita a un figlio
non dipende da questioni di valore (DTF 112
II 291 consid. 1). Un decreto cautelare sulle relazioni
personali tra padre e figlio, di conseguenza, è sempre impugnabile con appello.
Quanto alla tempestività, la decisione in rassegna
è stata notificata al legale di RE 1 l'11 settembre 2019 (tracciamento
dell'invio 98.__________, agli atti). Depositato il 20 settembre successivo, sotto
questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
fattispecie RE 1 ha impugnato il decreto cautelare del 4 settembre 2019 con
reclamo anziché con appello. Certo, nell'indicazione dei rimedi
giuridici in calce al decreto impugnato il Pretore figura soltanto il reclamo. Un'indicazione
errata dei medi giuridici non può creare tuttavia una via di ricorso
inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può
valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile
ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere
ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF
141.
III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava
leggere l'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC per sincerarsi che “le decisioni di
prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili, per
principio, “mediante appello”. Un reclamo non è dunque ammissibile, se non in
circostanze particolari, estranee al caso in esame (art. 110 CPC sulle spese
giudiziarie, art. 308 cpv. 2 CPC sulle controversie patrimoniali di valore
inferiore a fr. 10 000.–, accennato
dianzi).
È vero che a determinate condizioni
l'autorità di secondo grado può convertire un reclamo in appello, ma la
giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata
intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza
manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse
facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del
4.
giugno 2018 consid. 3, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408). Quest'ultima
ipotesi è appena stata scartata. Per il resto, l'attrice definisce a più
riprese il suo ricorso come “reclamo”, sia sul frontespizio sia a più riprese
nella motivazione, anche quando chiede di accordare al “reclamo” effetto
sospensivo. In concreto non può dunque farsi questione di svista o inavvertenza
manifesta. Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso da
lei presentato non può quindi essere convertito in appello e va dichiarato
irricevibile. Si volesse ad ogni modo – e per avventura – da ciò prescindere,
l'esito dell'impugnazione non risulterebbe migliore, come si vedrà in appresso.
3.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha accertato, sulla scorta degli ultimi rapporti
del Punto d'incontro, che il legame tra padre e figlia si è viepiù rafforzato e
giova a una crescita equilibrata di
A__________, la quale abbisogna anche di una figura paterna. Considerata l'età
della bambina (cinque anni), come pure l'evoluzione positiva delle relazioni
personali instaurate da oltre un biennio, secondo il Pretore si giustifica l'ampliamento
del diritto di visita ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 13.00 fino alla
domenica alle 17.00. L'appellante reputa eccessiva e prematura tale estensione,
sostenendo che la figlia non intende pernottare dal papà. Essa non nega che in
casi del genere è difficile appurare quale sia la vera volontà di una bambina
di meno di sei anni, troppo giovane per essere sentita dal giudice. Ribadisce
tuttavia che quella è la volontà di A__________ e che essa è “assai
preoccupata, anche perché la figlia finora non ha mai dormito fuori casa”. Considerato
inoltre che CO 1 ha esercitato il diritto di visita in modo relativamente
discontinuo e ha incontrato la figlia durante l'estate “relativamente poche
volte”, essa propone di lasciare invariato “per qualche mese” l'assetto precedente,
fino al raggiungimento di una maggiore regolarità nelle visite. Per di più –
essa soggiunge – la prospettata estensione con pernottamento dal padre andrebbe
adeguatamente preparata, mentre il Pretore non ha neppure sentito il parere del
Punto d'incontro. A dimostrazione della propria buona volontà l'attrice si
dichiara disposta in ogni modo a sperimentare un diritto di visita su due
giorni, ma senza pernottamento, “mettendoci del suo anche dal punto di vista
organizzativo”, nel senso che andrebbe a prendere A__________ a casa del padre
il sabato alle ore 17.00 e la riporterebbe la domenica mattina alle 9.30.
4.
La
regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art.
273.
cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al
figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la
disciplina di tale diritto è il bene del figlio. Esso può essere limitato,
negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono
in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per
altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). II bene del figlio è pregiudicato
qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o
concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del
minorenne. Una limitazione o un'estensione delle relazioni personali deve
rispondere poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019 pag. 504 consid.
5a con riferimenti). Siccome per uno sviluppo equilibrato del figlio il
rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le
visite al figlio del genitore non affidatario meritano in ogni modo di essere
promosse per quanto possibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.11
del 27 aprile 2016, consid. 2).
5.
L'appellante
afferma che la figlia non vuole pernottare dal padre. La disciplina di un
diritto di visita non può dipendere tuttavia dalla sola volontà della minorenne,
tanto meno se un comportamento difensivo di quest'ultima possa essere
influenzato dal genitore affidatario (sentenza
del Tribunale federale 5A_111/2019 del 9 luglio 2019 consid. 2.3 con
rinvii). V'è da domandarsi se ciò si verifichi in concreto, ma la questione può
rimanere irrisolta. Per comune esperienza, la volontà di una bambina di cinque
anni va presa con le dovute cautele, non possedendo essa l'età e la maturità
emozionale, oltre che cognitiva, per formarsi un'opinione propria consolidata e
per fare astrazione da fattori d'influenza immediati ed esterni (sentenza del
Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5). Di regola, in
effetti, prima dei sei anni un bambino non è ascoltato dal giudice (DTF 131 III
557.
consid. 1.2.3; più recentemente:5A_721/2018 del 6 giugno 2019 consid.
2.4
). Ciò premesso, il fatto che nel caso specifico
A__________ rifiuti di pernottare dal padre ogni 15 giorni si fonda su una mera
allegazione dell'appellante. Né risulta che nel caso in esame il bene della
figlia possa subire pregiudizio, i rischi di conseguenze negative fondandosi unicamente
su timori e inquietudini della madre. Le apprensioni di lei non bastano tuttavia
per indiziare un concreto pericolo riguardo al bene di A__________. Che
la figlia possa manifestare qualche resistenza è possibile, se è vero che –
come l'appellante assevera – la bambina non ha mai dormito finora fuori casa,
ma ciò non costituisce ancora una seria ragione per non promuovere un rapporto
più stretto della figlia con il padre. A maggior ragione ove si
consideri che l'appellante non contesta l'evoluzione positiva dei diritti di
visita, come ha accertato il Pretore sulla scorta dei più recenti rapporti di “__________”
e che egli ha esteso secondo criteri di progressività e gradualità.
6.
Ribadisce
l'appellante che il diritto di visita paterno è stato esercitato con una certa discontinuità
e che durante l'estate CO 1 ha visto “relativamente poche volte la figlia”,
sicché fino al raggiungimento di una maggiore regolarità nello svolgimento
delle visite non si giustifica di estendere l'assetto in vigore. Dai due più
recenti rapporti del Punto d'incontro si evince nondimeno che la lamentata
irregolarità delle relazioni personali negli ultimi tre mesi si riconduce – a
un sommario esame – solo in minima parte al comportamento del padre. CO 1 ha sì
disdetto l'incontro del 24 agosto 2019 (rapporto del 29 agosto 2019), ma nel
precedente mese di luglio il mancato esercizio delle visite si deve alla
chiusura estiva del Centro (dal 16 al 30 luglio), mentre per quel che riguarda gli
incontri di settembre essi non sono avvenuti (come nell'ultimo fine settimana
del 28 settembre) o sono avvenuti solo in parte (come in occasione del fine
settimana del 13 e 14 settembre) per via di uno stato influenzale della
bambina (rapporto del 28 settembre 2019). Anche sotto questo profilo l'appello si
rivela così privo di consistenza.
7.
Per
quel che è della mancata preparazione al pernottamento, l'appellante si limita
a invocare la necessità di “qualche misura preparatoria”, ma non indica alcun
provvedimento concreto se non quello di aspettare “per qualche mese”. Nulla
rende verosimile tuttavia che un'attesa a tempo indeterminato sia migliore per
il bene della figlia rispetto al proposito di avvicinare maggiormente la
bambina al padre, nel segno di quanto auspica la giurisprudenza (sopra, consid.
4). Quanto al fatto che il Pretore non abbia raccolto il parere previo del
Punto d'incontro, nel caso specifico i particolareggiati rapporti agli atti
sullo svolgimento dei diritti di visita potevano bastare, vista l'evoluzione
positiva delle relazioni personali. Non ogni estensione o ampliamento di un
diritto di visita dev'essere preceduto, del resto, dal preavviso di specialisti
o di operatori del settore.
8.
Si
aggiunga che nella fattispecie l'estensione graduale e progressiva del diritto
di visita a poco più di un giorno ogni due settimane dopo quasi due anni e
mezzo dalla sua messa in atto non può dirsi eccessiva o prematura. A un
giudizio di verosimiglianza non si ravvisano elementi che ostino a che una
figlia di cinque anni trascorra, nelle circostanze descritte, una notte dal
padre ogni 15 giorni (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2008.136 del 12
novembre 2008, consid. 8, e inc. 11.2006.157 del 20 febbraio 2012, consid. 3c).
Né la soluzione proposta dalla madre, che implicherebbe quattro spostamenti di
una ventina di chilometri durante un fine settimana sull'arco di 28 ore, appare
rispondere più adeguatamente al bene di A__________. Se mai rischia di
rivelarsi più gravosa. E ad ogni buon conto il decreto impugnato invita il
Punto d'incontro di trasmettere un rapporto aggiornato entro il 31 gennaio
2020, sicché a quel momento la situazione andrà riesaminata e verificata, ciò
che previene adeguatamente il rischio di insuccessi. Se ne conclude che, destituito
di fondamento, in definitiva l'appello vede la sua sorte segnata.
9.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
10.
Le spese
dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). Delle condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui versa quest'ultima si tiene conto, riducendo
sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
notificato a CO 1 per osservazioni.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di
visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a
livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014,
consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).