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Decisione

11.2019.109

Filiazione: decreto cautelare sulle relazioni personali con un figlio in età prescolastica. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello

14 ottobre 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori – nel Punto d'incontro

“__________” a __________. Il 29 marzo 2017 RE 1 ha ricorso alla Camera di

protezione del Tribunale d'appello, postulando l'annullamento di tale decisione

(inc. 9.2017.78).

B. Con petizione del 14

aprile 2017 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord per ottenere – già in via cautelare – un contributo di

mantenimento per la figlia di fr. 1969.60 mensili fino ai 3 anni, di fr. 1715.–

mensili dai 4 ai 6 anni, di fr. 1941.60 mensili dai 7 ai 12 anni, di fr.

2242.45 mensili dai 13 ai 15 anni e di fr. 773.50 mensili dai 16 ai 18 anni (assegni familiari non compresi). Al­l'udienza

del 15 maggio 2017, indetta per il dibattimento, il convenuto ha proposto di

respingere la petizione. L'attrice non ha replicato, ma ha notificato prove. L'istruttoria

è cominciata seduta stante con la deposizione delle parti.

C. Il 16 maggio 2017 il Pretore ha avocato a sé, in forza dell'art. 298d cpv. 3

CC, la competenza per statuire anche sulle relazioni personali tra padre e

figlia e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di

protezione 2. All'udienza del 30 maggio 2017, destinata al contraddittorio su

tale questione, le parti si sono dette disposte ad accettare una disciplina corrispondente

a quella prevista dall'Autorità regionale di protezione 2. Il convenu­to ha

chiesto inoltre che gli fosse designato un patrocinatore d'ufficio. In coda all'udienza

il Pretore, statuendo cautelarmente “nel­le more istruttorie”, ha confermato la

regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'Autorità regionale di

protezione e ha nominato a CO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv.

PA 2. In esito a ciò, l'8 giu­gno 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello

ha stralciato dal ruolo la causa inc.

9.2017.78, dichiarandola senza oggetto.

D. A un'udienza istruttoria

del 29 ottobre 2018 avente per oggetto le relazioni personali tra padre e

figlia le parti si sono intese per estendere il diritto di visita a due ore la

settimana, sempre sotto sorveglianza nel Punto d'incontro “__________” a __________,

e a un contatto telefonico settimanale la domenica sera. Inoltre esse si sono

accordate perché, in caso di svolgimento regolare, dal 1° maggio 2019 il

padre esercitasse il diritto di visita al proprio domicilio di __________ una

mezza giornata ogni due settimane. Il Pretore ha omologato l'accordo il 23

novembre 2018, non senza precisare che sin dal 1° gennaio 2019 CO 1 era

autorizzato a trascorrere parte del diritto di visita (indicativamente un'ora)

fuori dal Punto d'incontro.

E. A una successiva

udienza del 17 aprile 2019 per il seguito della discussione le parti hanno

raggiunto una nuova intesa in ossequio alla quale CO 1 è stato abilitato a

esercitare il diritto di visita ogni 15 giorni (senza restrizioni territoriali)

il sabato dalle ore 13.00 alle 17.00, a intrattenere un contatto telefonico

settimanale con la figlia (la domenica sera), impegnandosi a riportare A__________

in orario al Punto d'incontro, a presentare all'attrice e all'operatrice di “__________”

la moglie R__________ B__________ (sposata nel 2015), come pure a versare dal 1°

maggio 2019 un contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili. Al

termine dell'udienza il Pretore ha citato le parti a un'ulteriore udienza

istruttoria del 4 settembre 2019 per “l'aggiornamento dei diritti di visita”.

F. Con messaggio di

posta elettronica del 3 settembre 2019 l'attrice ha chiesto al Pretore un

rinvio della prevista udienza, la qua­le si è nondimeno tenu­ta l'indomani alla

presenza del solo convenuto e della sua patrocinatrice. In tale occasione il

Pretore ha respinto l'istanza di rinvio, ritenuta tardiva e ingiustificata. Da

parte sua il convenuto ha sottolineato l'evoluzione positiva dei diritti di

visita e in ragione di ciò ne ha chiesto l'ampliamento a un intero fine settimana

dal venerdì sera fino alla domenica sera. Al che il Pretore ha decretato cautelarmente,

seduta stante “nelle more istruttorie”, quanto segue:

Con effetto dal fine settimana del 14/15 settembre

2019, il diritto di visita sarà esercitato dalle ore 13.00 di sabato fino alle

ore 17.00 della domenica. La madre deve portare A__________ presso il Punto d'incontro

“__________” a __________, dove il papà verrà puntualmente a prenderla. Il papà

a sua volta dovrà riportare A__________ puntualmente la domenica presso “__________”.

In occasione di ogni diritto di visita la madre consegnerà al padre la carta d'identità

di A__________, documento che il padre si impegna a restituire ogni volta alla

madre al termine del diritto di visita.

A CO 1 è stato garantito altresì

un contatto telefonico con la figlia una domenica ogni due settimane (ovvero quando

non si svolgono gli incontri) tra le ore 17.00 e le 20.00, oltre a un contatto

telefonico il 7 settembre 2019 per il compleanno di

A__________. Il decreto cautelare è stato emanato senza spese. Le parti sono

state citate per la discussione finale del 5 febbraio 2019 (recte:

2020).

G. Contro il decreto

cautelare appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 20

settembre 2019 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di

annullare la decisione impugnata o, in subordine, di riformarla nel senso di

stabilire che il diritto di visita sia esercitato ogni 15 giorni, il

sabato dalle ore 13.00 alle 17.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle 17.00, con

l'impegno da parte sua di andare a prendere A__________ il sabato a casa del convenuto

e di riportarla da lui la domenica mattina. Il memoriale non è stato notificato

a CO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è un

decreto cautelare emanato nel quadro di un'azione di mantenimento (art. 295

CPC). Adottate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), le “decisioni

di pri­ma istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con

appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314

cpv. 1 CPC). Esse sono suscettibili di recla­mo solo nel caso di controversie

meramente patrimoniali il cui valore litigioso non raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al

Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). La disciplina del diritto di visita a un figlio

non dipende da questioni di valore (DTF 112

II 291 consid. 1). Un decreto cautelare sulle relazioni

personali tra padre e figlio, di conseguenza, è sempre impugnabile con appello.

Quanto alla tempestività, la decisione in rassegna

è stata notificata al legale di RE 1 l'11 settembre 2019 (tracciamento

dell'invio 98.__________, agli atti). Depositato il 20 settembre successivo, sotto

questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

fattispecie RE 1 ha impugnato il decreto cautelare del 4 settembre 2019 con

reclamo anziché con appello. Certo, nell'indicazione dei rimedi

giuridici in calce al decreto impugnato il Pretore figura soltanto il reclamo. Un'indicazione

errata dei medi giuridici non può creare tuttavia una via di ricorso

inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può

valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile

ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere

ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF

141.

III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava

leggere l'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC per sincerarsi che “le decisio­ni di

prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili, per

principio, “mediante appello”. Un reclamo non è dunque ammissibile, se non in

circostanze particolari, estranee al caso in esame (art. 110 CPC sulle spese

giudiziarie, art. 308 cpv. 2 CPC sulle controversie patrimoniali di valore

inferiore a fr. 10 000.–, accennato

dianzi).

È vero che a determinate condizioni

l'autorità di secondo grado può convertire un reclamo in appello, ma la

giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata

intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza

manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse

facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del

4.

giugno 2018 consid. 3, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408). Quest'ultima

ipotesi è appena stata scartata. Per il resto, l'attrice definisce a più

riprese il suo ricorso come “reclamo”, sia sul frontespizio sia a più ripre­se

nella motivazione, anche quando chiede di accordare al “recla­mo” effetto

sospensivo. In concreto non può dunque farsi questione di svista o inavvertenza

manifesta. Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso da

lei presentato non può quindi essere convertito in appello e va dichiarato

irricevibile. Si volesse ad ogni modo – e per avventura – da ciò prescindere,

l'esito del­l'impugnazione non risulterebbe migliore, come si vedrà in appresso.

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha accertato, sulla scorta degli ultimi rapporti

del Punto d'incontro, che il legame tra padre e figlia si è viepiù rafforzato e

giova a una crescita equilibrata di

A__________, la quale abbisogna anche di una figura paterna. Considerata l'età

della bambina (cinque anni), come pure l'evoluzione positiva delle relazioni

personali instaurate da oltre un biennio, secondo il Pretore si giustifica l'ampliamento

del diritto di visita ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 13.00 fino alla

domenica alle 17.00. L'appellante reputa eccessiva e prematura tale estensione,

sostenendo che la figlia non intende pernottare dal papà. Essa non nega che in

casi del genere è difficile appurare quale sia la vera volontà di una bambina

di meno di sei anni, troppo giovane per essere sentita dal giudice. Ribadisce

tuttavia che quella è la volontà di A__________ e che essa è “assai

preoccupata, anche perché la figlia finora non ha mai dormito fuori casa”. Considerato

inoltre che CO 1 ha esercitato il diritto di visita in modo relativamente

discontinuo e ha incontrato la figlia durante l'estate “relativamen­te poche

volte”, essa propone di lasciare invariato “per qualche mese” l'assetto precedente,

fino al raggiungimento di una maggiore regolarità nelle visite. Per di più –

essa soggiunge – la prospettata estensione con pernottamento dal padre andrebbe

adeguatamente preparata, mentre il Pretore non ha neppure sentito il parere del

Punto d'incontro. A dimostrazione della propria buona volontà l'attrice si

dichiara disposta in ogni modo a sperimentare un diritto di visita su due

giorni, ma senza pernottamento, “mettendoci del suo anche dal punto di vista

organizzativo”, nel senso che andrebbe a prendere A__________ a casa del padre

il sabato alle ore 17.00 e la riporterebbe la domenica mattina alle 9.30.

4.

La

regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art.

273.

cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al

figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali

indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la

disciplina di tale diritto è il bene del figlio. Esso può essere limitato,

negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono

in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per

altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). II bene del figlio è pregiudicato

qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o

concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del

minorenne. Una limitazione o un'estensione delle relazioni personali deve

rispondere poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019 pag. 504 consid.

5a con riferimenti). Siccome per uno sviluppo equilibrato del figlio il

rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le

visite al figlio del genitore non affidatario meritano in ogni modo di essere

promosse per quanto possibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.11

del 27 aprile 2016, consid. 2).

5.

L'appellante

afferma che la figlia non vuole pernottare dal padre. La disciplina di un

diritto di visita non può dipendere tuttavia dalla sola volontà della minorenne,

tanto meno se un comportamento difensivo di quest'ultima possa essere

influenzato dal genitore affidatario (sentenza

del Tribunale federale 5A_111/2019 del 9 luglio 2019 consid. 2.3 con

rinvii). V'è da domandarsi se ciò si verifichi in concreto, ma la questione può

rimanere irrisolta. Per comune esperienza, la volontà di una bambina di cinque

anni va presa con le dovute cautele, non possedendo essa l'età e la maturità

emozionale, oltre che cognitiva, per formarsi un'opinione propria consolidata e

per fare astrazione da fattori d'influenza immediati ed esterni (sentenza del

Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5). Di regola, in

effetti, prima dei sei anni un bambino non è ascoltato dal giudice (DTF 131 III

557.

consid. 1.2.3; più recentemente:5A_721/2018 del 6 giugno 2019 consid.

2.4

). Ciò premesso, il fatto che nel caso specifico

A__________ rifiuti di pernottare dal padre ogni 15 giorni si fonda su una mera

allegazione dell'appellante. Né risulta che nel caso in esame il bene della

figlia possa subire pregiudizio, i rischi di conseguenze negative fondandosi unicamente

su timori e inquietudini della madre. Le apprensioni di lei non bastano tuttavia

per indiziare un concreto pericolo riguardo al bene di A__________. Che

la figlia possa manifestare qualche resistenza è possibile, se è vero che –

come l'appellante assevera – la bambina non ha mai dormito finora fuori casa,

ma ciò non costituisce ancora una seria ragione per non promuovere un rapporto

più stretto della figlia con il padre. A maggior ragione ove si

consideri che l'appellante non contesta l'evoluzione positiva dei diritti di

visita, come ha accertato il Pretore sulla scorta dei più recenti rapporti di “__________”

e che egli ha esteso secondo criteri di progressività e gradualità.

6.

Ribadisce

l'appellante che il diritto di visita paterno è stato esercitato con una certa discontinuità

e che durante l'estate CO 1 ha visto “relativamente poche volte la figlia”,

sicché fino al raggiungimento di una maggiore regolarità nello svolgimento

delle visite non si giustifica di estendere l'assetto in vigore. Dai due più

recenti rapporti del Punto d'incontro si evince nondimeno che la lamentata

irregolarità delle relazioni personali negli ultimi tre mesi si riconduce – a

un sommario esame – solo in minima parte al comportamento del padre. CO 1 ha sì

disdet­to l'incontro del 24 agosto 2019 (rapporto del 29 agosto 2019), ma nel

precedente mese di luglio il mancato esercizio delle visite si deve alla

chiusura estiva del Centro (dal 16 al 30 luglio), mentre per quel che riguarda gli

incontri di settembre essi non sono avvenuti (come nell'ultimo fine settimana

del 28 settembre) o sono avvenuti solo in parte (come in occasione del fine

settima­na del 13 e 14 settembre) per via di uno stato influenzale della

bambina (rapporto del 28 settembre 2019). Anche sotto questo profilo l'appello si

rivela così privo di consistenza.

7.

Per

quel che è della mancata preparazione al pernottamento, l'appellante si limita

a invocare la necessità di “qualche misura preparatoria”, ma non indica alcun

provvedimento concreto se non quello di aspettare “per qualche mese”. Nulla

rende verosimile tuttavia che un'attesa a tempo indeterminato sia migliore per

il bene della figlia rispetto al proposito di avvicinare maggiormente la

bambina al padre, nel segno di quanto auspica la giurisprudenza (sopra, consid.

4). Quanto al fatto che il Pretore non abbia raccolto il parere previo del

Punto d'incontro, nel caso specifico i particolareggiati rapporti agli atti

sullo svolgimento dei diritti di visita potevano bastare, vista l'evoluzione

positiva delle relazioni personali. Non ogni estensione o ampliamento di un

diritto di visita dev'essere preceduto, del resto, dal preavviso di specialisti

o di operatori del settore.

8.

Si

aggiunga che nella fattispecie l'estensione graduale e progressiva del diritto

di visita a poco più di un giorno ogni due settimane dopo quasi due anni e

mezzo dalla sua messa in atto non può dirsi eccessiva o prematura. A un

giudizio di verosimiglian­za non si ravvisano elementi che ostino a che una

figlia di cinque anni trascorra, nelle circostanze descritte, una notte dal

padre ogni 15 giorni (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2008.136 del 12

novembre 2008, consid. 8, e inc. 11.2006.157 del 20 febbraio 2012, consid. 3c).

Né la soluzione proposta dalla madre, che implicherebbe quattro spostamenti di

una ventina di chilometri durante un fine settimana sull'arco di 28 ore, appare

rispondere più adeguatamente al bene di A__________. Se mai rischia di

rivelarsi più gravosa. E ad ogni buon conto il decreto impugnato invita il

Punto d'incontro di trasmettere un rapporto aggiornato entro il 31 gennaio

2020, sicché a quel momento la situazione andrà riesaminata e verificata, ciò

che previene adeguatamente il rischio di insuccessi. Se ne conclude che, destituito

di fondamento, in definitiva l'appello vede la sua sorte segnata.

9.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto l'istan­za di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

10.

Le spese

dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). Delle condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui versa quest'ultima si tiene conto, riducendo

sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

notificato a CO 1 per osservazioni.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di

visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a

questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a

livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014,

consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).