11.2019.111
Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo
21 novembre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
11.2019.111
Lugano
21 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SE.2015.332 (accertamento di paternità e mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 15 settembre
2015 da
RE
1
(rappresentata
da RA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 23
settembre 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 23
agosto 2019;
premesso che con decisione
del 23 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in
particolare obbligato CO 1 a versare alla figlia RE 1 un contributo alimentare
mensile di fr. 270.– da settembre a dicembre 2014, di
fr. 215.– nel 2015, di fr. 480.– da gennaio ad aprile 2016, di
fr. 260.– da maggio 2016 a febbraio 2017 e di fr. 275.– da marzo 2017 in poi,
assegni familiari e rendite completive non comprese;
osservato che le spese
processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste per un terzo a carico
dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte
fr. 2500.– per ripetibili parziali;
preso atto che contro il dispositivo
delle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo
del 23 settembre 2019 per ottenere l'addebito integrale degli oneri processuali
alla controparte;
rilevato
che il 26 settembre 2019 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 14
ottobre successivo la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del
Tribunale di appello, introiti agiti,
in garanzia delle spese processuali presumibili;
constatato che nel
termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 28 ottobre 2019
è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 13
novembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,
decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese
processuali seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono –
eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non si pone
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per
osservazioni;
decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese
processuali.
3.
Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
30.
giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi
carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).