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Decisione

11.2019.111

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

21 novembre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

11.2019.111

Lugano

21 novembre 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente,

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SE.2015.332 (accertamento di paternità e mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 15 settembre

2015 da

RE

1

(rappresentata

da RA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 23

settembre 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 23

agosto 2019;

premesso che con decisione

del 23 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in

particolare obbligato CO 1 a versare alla figlia RE 1 un contributo alimentare

mensile di fr. 270.– da settembre a dicembre 2014, di

fr. 215.– nel 2015, di fr. 480.– da gennaio ad aprile 2016, di

fr. 260.– da maggio 2016 a febbraio 2017 e di fr. 275.– da marzo 2017 in poi,

assegni familiari e rendite completive non comprese;

osservato che le spese

processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste per un terzo a carico

dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte

fr. 2500.– per ripetibili parziali;

preso atto che contro il dispositivo

delle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo

del 23 settembre 2019 per ottenere l'addebito integrale degli oneri processuali

alla controparte;

rilevato

che il 26 settembre 2019 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 14

ottobre successivo la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del

Tribunale di appello, introiti agiti,

in garanzia delle spese processuali presumibili;

constatato che nel

termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 28 ottobre 2019

è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 13

novembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,

decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato

che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine

suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese

processuali seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono –

eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito che non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per

osservazioni;

decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30.

giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi

carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).