11.2019.113
Divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari. Motivazione dell'appello
22 ottobre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.113
11.2019.114
Lugano
22 ottobre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2019.42 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 luglio 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello dell'8
ottobre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore
aggiunto il 27 settembre 2019 (inc. 11.2019.113) e sulla contestuale richiesta
di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.114);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una
procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 12 luglio 2019 da AO
1 (1992) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città nei confronti
di AP 1 (1990), con istanza del 26 agosto 2019 la moglie ha postulato – già
inaudita parte – la sospensione immediata fino all'udienza di conciliazione (prevista
per il 16 settembre 2019) del diritto di visita paterno alla figlia L__________,
nata il 7 maggio 2012, che le era stata affidata in esito a una precedente
procedura a protezione dell'unione coniugale da lei promossa nel 2014
(inc. SO.2014.200). Il 28 agosto 2019 AO 1 ha invocato – in subordine – l'attivazione
del __________ di __________ per la consegna e riconsegna della bambina in
occasione dei diritti di visita. L'indomani il Pretore supplente ha respinto le
richieste con decreto cautelare emesso senza contraddittorio.
B. Nelle
sue osservazioni del 6 settembre 2019 AP 1 ha proposto – previo conferimento
del gratuito patrocinio – il rigetto dell'istanza, postulando inoltre, in
aggiunta al diritto di visita quindicinale in essere nel fine settimana, l'estensione
delle relazioni personali a due sere infrasettimanali (dalle 17.00 alle 20.00)
e la concessione di un non meglio precisato diritto di visita ai nonni paterni.
All'udienza del 16 settembre 2019, indetta per la conciliazione nella causa di
divorzio e la discussione cautelare, le parti hanno ribadito le proprie posizioni,
il padre segnalando inoltre alcune difficoltà nel raggiungere telefonicamente
la figlia.
C. Raccolto
il 23 settembre 2019 un rapporto aggiornato sull'evoluzione delle relazioni
personali dalla curatrice educativa di L__________ (A__________ M__________),
il Pretore aggiunto, statuendo con decreto cautelare del 27 settembre 2019 ha
così regolato l'assetto delle visite pendente causa:
1. È confermata l'autorità parentale congiunta dei genitori sulla
figlia, come pure l'affidamento esclusivo di quest'ultima alla madre.
2. Al
padre è garantito il diritto di visita finora esercitato, comprendente in
particolare l'accudimento della figlia da venerdì sera a domenica sera ogni due
settimane.
2.1 La
consegna e la riconsegna di L__________ dovrà avvenire obbligatoriamente per il
tramite del __________ di __________ (__________, __________, __________).
2.2 Fatta
salva una successiva modifica disposta con il __________, la madre consegnerà
la figlia al __________, per i finesettimana di pertinenza del padre, il
venerdì alle ore 17:00 (la prima volta l'11 ottobre 2019), mentre il padre la
preleverà alle ore 17:15. La domenica (la prima volta il 13 ottobre 2019), il
padre riconsegnerà L__________ al __________ alle ore 17:30, mentre la madre la
riprenderà con sé alle ore 17:45.
2.3 È
fatto invito alle parti a prendere immediatamente contatto con il __________ di
__________ per espletare le necessarie formalità per organizzare il passaggio
di L__________ così come stabilito al punto 2.2.
3. La
madre provvederà affinché L__________ possa sentire telefonicamente il padre
almeno due volte a settimana. Da parte sua il padre garantirà alla madre la
possibilità di contattare telefonicamente L__________ almeno una volta durante
Fatti
i finesettimana in cui si occupa della figlia.
Il decreto cautelare è
stato emanato senza spese e ripetibili.
D. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8
ottobre 2019 per ottenere che – accordatogli il gratuito patrocinio in appello
– la decisione impugnata sia riformata nel senso di mantenere il diritto di
visita secondo l'assetto attuale, ovvero ogni 15 giorni dal venerdì sera alle
ore 18.00 alla domenica sera alle 18.00, senza passare per il tramite del __________.
Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari
sono emanati, anche nelle cause di divorzio, con la procedura sommaria (art.
261.
segg. CPC). Sono appellabili così entro 10 giorni dalla loro emanazione,
sempre che non siano stati decretati senza contraddittorio (DTF 137 III 417,
confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ove riguardino controversie
meramente patrimoniali, inoltre, il loro valore litigioso doveva raggiungere
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie l'adozione del decreto cautelare è stata preceduta dal
contraddittorio (sopra, lett. B) e l'esercizio di un diritto di visita non è
una questione patrimoniale (cfr. DTF 112 II
291.
consid. 1). Quanto alla decisione del Pretore aggiunto, essa è stata
notificata al patrocinatore del convenuto il 30 settembre 2019. Presentato l'8
ottobre successivo, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Litigiose rimangono
in appello le modalità di svolgimento (consegna e riconsegna) delle relazioni
personali per il tramite del __________. Al riguardo il Pretore aggiunto ha
rilevato che un intervento cautelare è necessario nella fattispecie per
salvaguardare il diritto di visita paterno e smorzare tempestivamente una
conflittualità che rischia di compromettere il bene di L__________. Seppure la
curatrice educativa non metta in discussione le capacità genitoriali delle
parti, il benessere della figlia impone per il primo giudice che siano
garantite regolarità e puntualità nello svolgimento degli incontri. Le
“frizioni” tra i genitori riscontrate all'udienza del 16 settembre 2019 rendono
auspicabile inoltre il passaggio di L__________ “in un luogo neutro”, in cui
non vi sia contatto diretto tra le parti né si verifichino situazioni
potenzialmente negative per la bambina. Onde la necessità di un'attivazione del
__________ che incide solo marginalmente sulle modalità di esercizio dei
diritti di visita, lasciando intatta la loro sostanza.
3.
Dal profilo formale
l'appellante si duole di una violazione del diritto di essere sentito per avere
il Pretore aggiunto accluso alla decisione impugnata il rapporto della
curatrice educativa senza concedergli prima la possibilità di prendere
posizione al proposito e chiedere l'assunzione di altre prove. Da ciò egli
desume l'annullabilità della decisione. Nel merito, invece, l'appellante reputa
ingiustificata e sproporzionata la decisione del primo giudice di subordinare l'esercizio
del diritto di visita alla consegna e riconsegna della figlia presso il __________
per via di un singolo episodio – accaduto il 18 agosto 2019 e per il quale egli
si è già scusato – in cui non ha rispettato l'assetto stabilito. Dallo stesso
rapporto della curatrice educativa – egli soggiunge – non si evincono d'altronde
“motivi gravi” che giustifichino una misura siffatta che rischia di
“scombussolare” le abitudini della minore. Ricorda come egli abbia dato sempre
prova di affidabilità, occupandosi in passato di L__________ finanche per un
mese e mezzo per permettere alla madre di seguire una formazione. Il convenuto
contesta infine l'orario di riconsegna della figlia la domenica sera alle 17.30
che non gli sarebbe possibile rispettare giacché, come la moglie sa, egli
“gioca a calcio”. Anche per questo motivo, l'appellante chiede di annullare il
decreto in rassegna.
4.
Il problema è che la
decisione impugnata poggia su una doppia motivazione. Per un verso il Pretore
aggiunto accenna alla necessità, rilevata dalla curatrice educativa, di
garantire regolarità e puntualità nella consegna e riconsegna della figlia ai
genitori in occasione dei diritti di visita. Per l'altro verso egli ritiene
opportuno in ragione delle tensioni da lui medesimo riscontrate all'udienza del
16.
settembre 2019 di organizzare il passaggio della figlia per il tramite del __________
di __________. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni
indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per
definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante,
sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può essere accolta
unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF
138.
III 735 consid. 3.4 con rinvio, 138 I 100
consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.89 del 7 ottobre 2016, consid. 4).
In
concreto l'appellante non spende una parola per revocare in dubbio l'accertamento
del Pretore circa l'esistenza di tensioni fra i genitori da lui stesso
riscontrate durante la discussione e la conseguente necessità di organizzare il
passaggio della figlia in un luogo neutro per evitare “al massimo l'interazione”
fra le parti (verbale del 16 settembre 2019, pag. 2). Egli si limita a
relativizzare la gravità dell'episodio del 18 agosto 2019 ma non nega che fra
le parti vi siano le tensioni registrate dal primo giudice né che queste possano
ripercuotersi negativamente sul benessere di L__________. Poco importa di
conseguenza, nelle circostanze descritte, se il rapporto della curatrice
educativa non gli sia stato preventivamente sottoposto prima che il Pretore
aggiunto emanasse la decisione cautelare “nelle more istruttorie”. Senza
dimenticare che l'interessato ha potuto fare valere i propri argomenti al
proposito davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo non
solo nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti (DTF
138.
III 375 consid. 4.3.1, 138 II 77
consid. 4, 137 I 197 consid. 2.3.2 con riferimenti), e non precisa quali
eventuali altre prove sarebbero da assumere. Che poi il bene della
figlia possa subire pregiudizio dal passaggio per il tramite del __________ non
consta, in ogni caso, nemmeno a un sommario esame, la misura (comunque sia, di
impatto limitato sulle relazioni personali) essendo già stata adottata con
successo nel 2015 in un momento di difficoltà prima che i rapporti si
normalizzassero (rapporto 23 settembre 2019 di A__________ M__________).
5.
Manifestamente
senza rilievo ai fini dell'odierna decisione è dipoi la circostanza secondo cui
in passato l'appellante si sarebbe occupato della figlia per un mese e mezzo
per venire incontro a una esigenza della madre. Perché infine il fatto di
giocare a calcio impedirebbe la riconsegna di L__________ la domenica alle
17.30
AP 1 non spiega, per tacere del fatto ch'egli potrebbe, comunque sia, valersi
della disponibilità dei nonni che per sua stessa allegazione hanno la
possibilità di occuparsi della nipote, al punto ch'egli ha invocato in loro
favore un non meglio precisato diritto di visita (sopra, lett. B). Se ne
conclude che, comunque lo si esamini, l'appello, manifestamente inammissibile,
vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione
monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG).
6.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale
non essendo stato comunicato a AO 1 per
osservazioni. Per quanto riguarda il gratuito
patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede, il beneficio non può entrare
in linea di conto. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per
vero, l'appello – sprovvisto di sufficiente motivazione – appariva fin dall'inizio
senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni
modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono
impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore
(sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia,
a livello federale il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità
del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a
carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).