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Decisione

11.2019.113

Divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari. Motivazione dell'appello

22 ottobre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i finesettimana in cui si occupa della figlia.

Il decreto cautelare è

stato emanato senza spese e ripetibili.

D. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8

ottobre 2019 per ottenere che – accordatogli il gratuito patrocinio in appello

– la decisione impugnata sia riformata nel senso di mantenere il diritto di

visita secondo l'assetto attuale, ovvero ogni 15 giorni dal venerdì sera alle

ore 18.00 alla domenica sera alle 18.00, senza passare per il tramite del __________.

Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti cautelari

sono emanati, anche nelle cause di divorzio, con la procedura sommaria (art.

261.

segg. CPC). Sono appellabili così entro 10 giorni dalla loro emanazione,

sempre che non siano stati decretati senza contraddittorio (DTF 137 III 417,

confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ove riguardino controversie

meramente patrimoniali, inoltre, il loro valore litigioso doveva raggiungere

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie l'adozione del decreto cautelare è stata preceduta dal

contraddittorio (sopra, lett. B) e l'esercizio di un diritto di visita non è

una questione patrimoniale (cfr. DTF 112 II

291.

consid. 1). Quanto alla decisione del Pretore aggiunto, essa è stata

notificata al patrocinatore del convenuto il 30 settembre 2019. Presentato l'8

ottobre successivo, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Litigiose rimangono

in appello le modalità di svolgimento (consegna e riconsegna) delle relazioni

personali per il tramite del __________. Al riguardo il Pretore aggiunto ha

rilevato che un intervento cautelare è necessario nella fattispecie per

salvaguardare il diritto di visita paterno e smorzare tempestivamente una

conflittualità che rischia di compromettere il bene di L__________. Seppure la

curatrice educativa non metta in discussione le capacità genitoriali delle

parti, il benessere della figlia impone per il primo giudice che siano

garantite regolarità e puntualità nello svolgimento degli incontri. Le

“frizioni” tra i genitori riscontrate all'udienza del 16 settembre 2019 rendono

auspicabile inoltre il passaggio di L__________ “in un luogo neutro”, in cui

non vi sia contatto diretto tra le parti né si verifichino situazioni

potenzialmente negative per la bambina. Onde la necessità di un'attivazione del

__________ che incide solo marginalmente sulle modalità di esercizio dei

diritti di visita, lasciando intatta la loro sostanza.

3.

Dal profilo formale

l'appellante si duole di una violazione del diritto di essere sentito per avere

il Pretore aggiunto accluso alla decisione impugnata il rapporto della

curatrice educativa senza concedergli prima la possibilità di prendere

posizione al proposito e chiedere l'assunzione di altre prove. Da ciò egli

desume l'annullabilità della decisione. Nel merito, invece, l'appellante reputa

ingiustificata e sproporzionata la decisione del primo giudice di subordinare l'esercizio

del diritto di visita alla consegna e riconsegna della figlia presso il __________

per via di un singolo episodio – accaduto il 18 agosto 2019 e per il quale egli

si è già scusato – in cui non ha rispettato l'assetto stabilito. Dallo stesso

rapporto della curatrice educativa – egli soggiunge – non si evincono d'altronde

“motivi gravi” che giustifichino una misura siffatta che rischia di

“scombussolare” le abitudini della minore. Ricorda come egli abbia dato sempre

prova di affidabilità, occupandosi in passato di L__________ finanche per un

mese e mezzo per permettere alla madre di seguire una formazione. Il convenuto

contesta infine l'orario di riconsegna della figlia la domenica sera alle 17.30

che non gli sarebbe possibile rispettare giacché, come la moglie sa, egli

“gioca a calcio”. Anche per questo motivo, l'appellante chiede di annullare il

decreto in rassegna.

4.

Il problema è che la

decisione impugnata poggia su una doppia motivazione. Per un verso il Pretore

aggiunto accenna alla necessità, rilevata dalla curatrice educativa, di

garantire regolarità e puntualità nella consegna e riconsegna della figlia ai

genitori in occasione dei diritti di visita. Per l'altro verso egli ritiene

opportuno in ragione delle tensioni da lui medesimo riscontrate all'udienza del

16.

settembre 2019 di organizzare il passaggio della figlia per il tramite del __________

di __________. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni

indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per

definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante,

sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può essere accolta

unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF

138.

III 735 consid. 3.4 con rinvio, 138 I 100

consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.89 del 7 ottobre 2016, consid. 4).

In

concreto l'appellante non spende una parola per revocare in dubbio l'accertamento

del Pretore circa l'esistenza di tensioni fra i genitori da lui stesso

riscontrate durante la discussione e la conseguente necessità di organizzare il

passaggio della figlia in un luogo neutro per evitare “al massimo l'interazione”

fra le parti (verbale del 16 settembre 2019, pag. 2). Egli si limita a

relativizzare la gravità dell'episodio del 18 agosto 2019 ma non nega che fra

le parti vi siano le tensioni registrate dal primo giudice né che queste possano

ripercuotersi negativamente sul benessere di L__________. Poco importa di

conseguenza, nelle circostanze descritte, se il rapporto della curatrice

educativa non gli sia stato preventivamente sottoposto prima che il Pretore

aggiunto emanasse la decisione cautelare “nelle more istruttorie”. Senza

dimenticare che l'interessato ha potuto fare valere i propri argomenti al

proposito davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo non

solo nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti (DTF

138.

III 375 consid. 4.3.1, 138 II 77

consid. 4, 137 I 197 consid. 2.3.2 con riferimenti), e non precisa quali

eventuali altre prove sarebbero da assumere. Che poi il bene della

figlia possa subire pregiudizio dal passaggio per il tramite del __________ non

consta, in ogni caso, nemmeno a un sommario esame, la misura (comunque sia, di

impatto limitato sulle relazioni personali) essendo già stata adottata con

successo nel 2015 in un momento di difficoltà prima che i rapporti si

normalizzassero (rapporto 23 settembre 2019 di A__________ M__________).

5.

Manifestamente

senza rilievo ai fini dell'odierna decisione è dipoi la circostanza secondo cui

in passato l'appellante si sarebbe occupato della figlia per un mese e mezzo

per venire incontro a una esigenza della madre. Perché infine il fatto di

giocare a calcio impedirebbe la riconsegna di L__________ la domenica alle

17.30

AP 1 non spiega, per tacere del fatto ch'egli potrebbe, comunque sia, valersi

della disponibilità dei nonni che per sua stessa allegazione hanno la

possibilità di occuparsi della nipote, al punto ch'egli ha invocato in loro

favore un non meglio precisato diritto di visita (sopra, lett. B). Se ne

conclude che, comunque lo si esamini, l'appello, manifestamente inammissibile,

vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione

monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG).

6.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale

non essendo stato comunicato a AO 1 per

osservazioni. Per quanto riguarda il gratuito

patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede, il beneficio non può entrare

in linea di conto. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per

vero, l'appello – sprovvisto di sufficiente motivazione – appariva fin dall'inizio

senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni

modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono

impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore

(sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia,

a livello federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità

del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a

carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).