11.2019.115
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine entro cui promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva
5 ottobre 2020Italiano14 min
decorrenza dei termini durante i periodi di sospensione né, tanto meno, riguardo
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.115
Lugano
5 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SO.2019.311
(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 7 maggio 2019 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello dell'11 ottobre 2019 presentato dalla AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 9 ottobre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 maggio 2019 la AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord,
chiedendo l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per complessivi
fr. 37 401.22
con interessi del 5% sulla particella n. 884 RFD di __________, proprietà della
convenuta. La pretesa corrisponde all'ammontare del saldo rivendicato dall'istante
in relazione a opere commissionate dalla stessa AO 1 e da suo marito D__________
__________ per l'edificazione della loro abitazione sul menzionato fondo. Con
decreto cautelare dell'8 maggio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2019.31).
B. Al contraddittorio,
tenutosi l'11 giugno 2019, l'istante ha ridotto la pretesa a fr. 32 558.95,
mentre AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno notificato
prove che il Pretore ha ammesso seduta stante. Il 28 giugno 2019 la AP 1 ha
comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo con la convenuta per l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale di fr. 27 000.– sulla particella
in questione.
C. Statuendo con sentenza
del 1° luglio 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale fino a concorrenza
di fr. 27 000.–. Nella decisione egli ha disposto il mantenimento di
tale iscrizione “fino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di
merito per l'accertamento del credito e l'iscrizione dell'ipoteca legale
definitiva, che dovrà essere introdotta entro il termine di 60 giorni, in
difetto di che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria verrà cancellata
immediatamente”. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In calce alla
sentenza figura la seguente indicazione dei rimedi giuridici:
La
presente decisione è impugnabile con appello, da inoltrare direttamente al
Tribunale d'appello, Lugano, entro 10 giorni dalla notificazione. Il
dispositivo n. 4 (spese processuali) è impugnabile mediante reclamo, da
inoltrare direttamente al Tribunale d'appello, Lugano, entro 10 giorni dalla
notificazione.
La sentenza è stata
notificata alla AP 1 il 2 luglio 2019.
D. Il 26 agosto 2019 la AP
1 si è rivolta di nuovo al Pretore per ottenere la sospensione della procedura
fino al 15 gennaio 2020, rilevando che le parti erano ancora in trattative per trovare
una soluzione amichevole. Con decreto del 28 agosto 2019 il Pretore, constatato
che la causa intesa all'iscrizione provvisoria era terminata e non poteva
essere sospesa, di modo che ha prorogato di 30 giorni il termine di 60 giorni assegnato
il 1° luglio 2019 per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale.
E. Con sentenza del 9
ottobre 2019 il Pretore, accertato che il termine prorogato per introdurre la
causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale era scaduto
infruttuoso, ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via
provvisoria. Egli non ha prelevato altri costi, ma ha precisato che eventuali
spese di cancellazione sarebbero andate a carico dell'istante.
F. Contro la decisione
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 ottobre
2019 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di riformare
la sentenza impugnata nel senso di “rimetterla in termini” e di assegnarle un nuovo
termine di “almeno 30 giorni” per introdurre l'azione destinata all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale. In subordine essa propone una volta ancora di
essere “rimessa in termini”, ma che gli atti siano rinviati al Pretore perché
le sia assegnato un nuovo termine di “almeno 30 giorni” entro cui intentare l'azione
di merito. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2019 AO 1 si è rimessa al
giudizio della Camera. Con decreto del 7 novembre 2019 il presidente della
Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
G. Il giudice delegato della
Camera si è rivolto il 9 settembre 2020 al Pretore, invitandolo a comunicare se
(e quando) la AP 1 ha introdotto l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale o se egli abbia nuovamente prorogato (e fino a quando) il termine per
intentare quella causa. Il Pretore ha risposto l'11 settembre 2020 che l'istante
non ha introdotto l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, ma gli
ha chiesto il 30 ottobre 2019 una nuova proroga, invitandolo a pronunciarsi al
momento in cui sarebbe stata “resa e trasmessa la decisione del tribunale di
Appello”. La comunicazione del Pretore è stata trasmessa alle parti, che non
hanno reagito.
Considerando
in diritto 1. L'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata
con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC
(art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia
sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è adempiuto, vista l'entità
della somma rimasta in discussione dinanzi al Pretore (fr. 27 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore
dell'istante il 10 ottobre 2019. Depositato l'11 ottobre 2019, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
2. L'appellante acclude al proprio
memoriale taluni documenti che già figurano nell'incarto trasmesso dalla
Pretura a questa Came-
ra.
Non trattandosi di atti nuovi, la loro produzione è di conseguenza superflua.
3. Nella
decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il termine di 60 giorni fissato il
1° luglio 2019 alla AP 1 per inoltrare l'azione
tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, poi prorogato
di altri 30 giorni il 28 agosto 2019, è scaduto infruttuoso. Ciò posto, egli ha
ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale di fr. 27 000.–
iscritta provvisoriamente sulla
particella n. 884 RFD di __________.
4. L'appellante
sostiene che il termine impartitole il 1° luglio 2019 per promuovere la causa
volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale deve profittare delle
sospensioni (“ferie giudiziarie”) previste dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Egli
riconosce che tale decisione, come quella del 28 agosto 2019 con cui il Pretore
le aveva concesso una proroga di 30 giorni, sono state emesse nell'ambito di
una procedura sommaria cui non si applica la sospensione dei termini (art. 145
cpv. 2 lett. b CPC). Se non che – ha continuato l'istante – entrambe le
decisioni erano sprovviste dell'avvertenza dell'art. 145 cpv. 3 CPC, la quale
impone al giudice di rendere attente le parti (patrocinate o no) sul fatto che
in casi del genere non vige alcuna sospensione. Ciò posto, essa fa valere che
il termine di 90 giorni (60 più 30) è cominciato a decorrere il 3 luglio 2019,
giorno successivo alla notifica della decisione del 1° luglio 2019. Mancando
l'avvertimento dell'art. 145 cpv. 3 CPC, quel termine è rimasto sospeso dal 15
luglio al 15 agosto 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto
venerdì 1° novembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo (4 novembre
2019) in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Secondo l'appellante perciò la
sentenza impugnata offende l'art. 145 CPC, il termine per l'azione destinata
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non essendo ancora scaduto al
momento in cui il Pretore ha statuito. Onde la richiesta di annullare la
decisione e di essere reintegrata “nei termini” per far valere i propri diritti.
5. L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve
avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del
lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi
l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961
cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione
provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per
chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett.
h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con
la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza
del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari prima
della pendenza della causa). Il giudice può prorogare il termine, purché la
richiesta preceda la scadenza del medesimo (I CCA, sentenza inc. 11.2018.31 del
17 settembre 2018 consid. 2 con riferimenti).
6. L'appellante non contesta
che il termine – prorogato – impartitole dal Pretore con la sentenza del 1°
luglio 2019 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale non profittasse delle sospensioni previste dall'art. 145 cpv. 1 CPC.
Accertata da questa Camera con sentenza del 23 dicembre 2018 (RtiD I-2018 pag.
694 n. 10), tale interpretazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC è stata
confermata del resto dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2017
(DTF 143 III 554). Su questo punto non occorre diffondersi.
7. Quanto l'istante censura
nell'appello è che la decisione impugnata era sprovvista dell'avvertenza dell'art. 145 cpv. 3 CPC, la quale
impone al giudice di rendere attente le parti che nella procedura sommaria non
v'è sospensione dei termini. La doglianza è fondata. Secondo giurisprudenza, se
una decisione è emanata con la procedura sommaria occorre rendere attento il
destinatario che, come stabilisce l'art. 145 cpv. 3 CPC, il termine di ricorso
(10 giorni) non è sospeso dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Nell'indicazione dei
rimedi di diritto si impone così di specificare che l'art. 145 cpv. 1 CPC
non interrompe il decorso dei termini per l'appello o il reclamo. Mancando tale
avvertimento, il termine si sospende (nonostante il contrario testo di legge),
quand'anche il destinatario della decisione sia cognito del diritto per essere patrocinato
da un legale (DTF 139 III 83 consid. 5). I criteri applicati alle
procedure sommarie per i termini d'impugnazione valgono anche per i termini
fissati dal giudice (art. 145 cpv. 1 CPC: “i termini fissati dalla legge o dal
giudice”), con la sola differenza che i termini impartiti dal giudice possono
essere prorogati per sufficienti motivi se
ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.53 del 27 dicembre 2018 consid. 5).
Nel caso in esame la
decisione emessa dal Pretore il 1° luglio 2019 (come quella del 28 agosto 2019
con cui il Pretore ha pro-rogato di 30 giorni il termine iniziale) non
conteneva alcun avvertimento circa la
decorrenza dei termini durante i periodi di sospensione né, tanto meno, riguardo
alla decorrenza del termine di 60 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale. Ne segue che in concreto il termine di 90 giorni
complessivi fissato dal Pretore si è interrotto il 15 luglio 2019 ed è
ricominciato a decorrere unicamente il 16 agosto successivo (art. 145
cpv. 1 lett. b CPC). Esso sarebbe scaduto così venerdì 1° novembre 2019
(Ognissanti), salvo protrarsi – come rileva l'appellante
– al lunedì successivo 4 novembre 2019 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente
i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Al momento in cui il Pretore ha
ordinato, il 9 ottobre 2019, la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in
via provvisoria il termine entro cui promuovere la causa intesa all'iscrizione
definitiva non era quindi ancora decorso. Poco importa che l'istante fosse
patrocinata da un legale. Al riguardo la decisione del primo giudice,
affrettata, si rivela di conseguenza erronea.
8. Rimane
da esaminare se il termine entro cui avviare la causa tendente all'iscrizione
definitiva non sia eventualmente decorso infruttuoso in pendenza di ricorso e
non abbia privato così l'appello di interesse concreto e attuale (cfr. RtiD
II-2019 pag. 691 n. 16c). Interpellato da questa Camera, il Pretore ha
comunicato l'11 settembre 2020 che la AP 1 non ha introdotto l'azione di merito
nemmeno in pendenza di appello. Che a quest'ultimo sia stato accordato effetto
sospensivo non giova all'istante, giacché quel provvedimento poteva riferirsi
solo all'ordine di cancellazione del 9 ottobre 2019, non anche al termine
(prorogato) per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale (che non ha mai formato oggetto di impugnazione e nemmeno figura nel
dispositivo della decisione impugnata).
Considerandi
Se
l'appello conserva nella fattispecie interesse concreto e attuale, ciò si deve
al fatto che, come ha confermato il Pretore a questa Camera l'11 settembre
2020, l'appellante ha postulato il 30 ottobre 2019 una proroga del termine
fissatole prima che il termine giungesse a compimento il 4 novembre 2019 (art. 144
cpv. 2 CPC; RtiD II-2019 pag. 691 n. 16c). L'invito al Pretore perché si
pronunciasse sulla proroga solo al momento in cui sarebbe stata “resa e
trasmessa la decisione del Tribunale di Appello” era inutilmente fuorviante.
Sta di fatto che la citata richiesta configurava una chiara istanza di proroga
al Pretore che aveva fissato il termine. Che questi non fosse tenuto ad attendere l'emanazione della sentenza di appello
per statuire sull'istanza nulla muta. Una richiesta di proroga inibisce
la decorrenza del termine se è inoltrata prima della relativa scadenza (Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 7 ad art. 144; Frei
in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 14 ad art. 144). Ne discende che in
concreto il termine entro cui promuovere la causa intesa all'iscrizione
definitiva non era ancora decorso.
9.
Se
ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata
deve così essere annullata e il Pretore va invitato a statuire sulla richiesta
del 30 ottobre 2019 tendente a ottenere una proroga del termine per promuovere
la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Quand'anche
dovesse respingere la nuova richiesta di proroga, in ogni modo, egli assegnerà ugualmente
all'istante un breve termine suppletorio per intentare l'azione (Benn, op. cit., n. 7 ad art. 144 CPC; Frei,
op. cit., n. 14 ad art. 144 CPC; Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 6 in fine ad art. 144).
10.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico la convenuta non ha proposto di
respingere l'appello. Conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito
di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), alle quali l'appellante ha
rinunciato per altro nell'eventualità – verificatasi nella fattispecie – in
cui la controparte non si fosse opposta all'appello.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa
Camera (di fr. 27 000.–) non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti
sono rinviati al Pretore perché statuisca sulla richiesta 30 ottobre 2019 della
AP 1 volta a ottenere una proroga del
termine entro cui promuovere la causa tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione a:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in
giudicato);
– Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).