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Decisione

11.2019.115

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine entro cui promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva

5 ottobre 2020Italiano14 min

decorrenza dei termini durante i periodi di sospensione né, tanto meno, riguardo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.115

Lugano

5 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2019.311

(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 7 maggio 2019 dalla

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello dell'11 ottobre 2019 presentato dalla AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 9 ottobre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Il 7 maggio 2019 la AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord,

chiedendo l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per complessivi

fr. 37 401.22

con interessi del 5% sulla particella n. 884 RFD di __________, proprietà della

convenuta. La pretesa corrisponde all'ammontare del saldo rivendicato dall'istante

in relazione a opere commissionate dalla stessa AO 1 e da suo marito D__________

__________ per l'edificazione della loro abitazione sul menzionato fondo. Con

decreto cautelare dell'8 maggio 2019, emes­so senza contraddittorio, il Pretore

ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2019.31).

B. Al contraddittorio,

tenutosi l'11 giugno 2019, l'istante ha ridotto la pretesa a fr. 32 558.95,

mentre AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno notificato

prove che il Pretore ha ammesso seduta stante. Il 28 giugno 2019 la AP 1 ha

comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo con la convenuta per l'iscrizio­ne

provvisoria di un'ipote­ca legale di fr. 27 000.– sulla particella

in questione.

C. Statuendo con sentenza

del 1° luglio 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che

ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale fino a concorrenza

di fr. 27 000.–. Nella decisione egli ha disposto il mantenimento di

tale iscrizione “fino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di

merito per l'accertamento del credito e l'iscrizione dell'ipoteca legale

definitiva, che dovrà essere introdotta entro il termine di 60 giorni, in

difetto di che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria verrà cancellata

immediatamente”. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In calce alla

sentenza figura la seguente indicazione dei rimedi giuridici:

La

presente decisione è impugnabile con appello, da inoltrare direttamente al

Tribunale d'appello, Lugano, entro 10 giorni dalla notificazione. Il

dispositivo n. 4 (spese processuali) è impugnabile mediante reclamo, da

inoltrare direttamente al Tribunale d'appello, Lugano, entro 10 giorni dalla

notificazione.

La sentenza è stata

notificata alla AP 1 il 2 luglio 2019.

D. Il 26 agosto 2019 la AP

1 si è rivolta di nuovo al Pretore per ottenere la sospensione della procedura

fino al 15 gennaio 2020, rilevando che le parti erano ancora in trattative per trovare

una soluzione amichevole. Con decreto del 28 agosto 2019 il Pretore, constatato

che la causa intesa all'iscrizione provvisoria era terminata e non poteva

essere sospesa, di modo che ha prorogato di 30 giorni il termine di 60 giorni assegnato

il 1° luglio 2019 per promuovere la causa intesa all'iscrizio­ne definitiva del­l'ipoteca

legale.

E. Con sentenza del 9

ottobre 2019 il Pretore, accertato che il termine prorogato per introdurre la

causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale era scaduto

infruttuoso, ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via

provvisoria. Egli non ha prelevato altri costi, ma ha precisato che eventuali

spese di cancellazione sarebbero andate a carico dell'istante.

F. Contro la decisione

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 ottobre

2019 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di riformare

la sentenza impugnata nel senso di “rimetterla in termi­ni” e di assegnarle un nuovo

termine di “almeno 30 giorni” per introdurre l'azione destinata all'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale. In subordine essa propone una volta ancora di

essere “rimessa in termini”, ma che gli atti siano rinviati al Pretore perché

le sia assegnato un nuovo termine di “almeno 30 giorni” entro cui intentare l'azione

di merito. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2019 AO 1 si è rimessa al

giudizio della Camera. Con decreto del 7 novembre 2019 il presidente della

Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.

G. Il giudice delegato della

Camera si è rivolto il 9 settembre 2020 al Pretore, invitandolo a comunicare se

(e quando) la AP 1 ha introdotto l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale o se egli abbia nuovamente prorogato (e fino a quando) il termine per

intentare quella causa. Il Pretore ha risposto l'11 settembre 2020 che l'istante

non ha introdotto l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, ma gli

ha chiesto il 30 ottobre 2019 una nuova proroga, invitandolo a pronunciarsi al

momento in cui sarebbe stata “resa e trasmessa la decisione del tribunale di

Appello”. La comunicazione del Pretore è stata trasmessa alle parti, che non

hanno reagito.

Considerando

in diritto 1. L'iscrizione provvisoria

di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata

con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC

(art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia

sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale presupposto è adempiuto, vista l'entità

della somma rimasta in discussione dinanzi al Pretore (fr. 27 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore

dell'istante il 10 ottobre 2019. Depositato l'11 ottobre 2019, l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

2. L'appellante acclude al proprio

memoriale taluni documenti che già figurano nell'incarto trasmesso dalla

Pretura a questa Came-

ra.

Non trattandosi di atti nuovi, la loro produzione è di conseguenza superflua.

3. Nella

decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il termine di 60 giorni fissato il

1° luglio 2019 alla AP 1 per inoltrare l'azione

tendente all'iscrizione definitiva del­l'ipoteca legale, poi prorogato

di altri 30 giorni il 28 agosto 2019, è scaduto infruttuoso. Ciò posto, egli ha

ordinato la cancellazio­ne dell'ipoteca legale di fr. 27 000.–

iscritta provvisoriamente sulla

particella n. 884 RFD di __________.

4. L'appellante

sostiene che il termine impartitole il 1° luglio 2019 per promuovere la causa

volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale deve profittare delle

sospensioni (“ferie giudiziarie”) previste dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Egli

riconosce che tale decisione, come quella del 28 agosto 2019 con cui il Pretore

le aveva concesso una proroga di 30 giorni, sono state emesse nell'ambito di

una procedura sommaria cui non si applica la sospensione dei termini (art. 145

cpv. 2 lett. b CPC). Se non che – ha continuato l'istante – entrambe le

decisioni erano sprovviste dell'avvertenza dell'art. 145 cpv. 3 CPC, la quale

impone al giudice di rendere attente le parti (patrocinate o no) sul fatto che

in casi del genere non vige alcuna sospensione. Ciò posto, essa fa valere che

il termine di 90 giorni (60 più 30) è cominciato a decorrere il 3 luglio 2019,

giorno successivo alla notifica della decisione del 1° luglio 2019. Mancando

l'avvertimento dell'art. 145 cpv. 3 CPC, quel termine è rimasto sospeso dal 15

luglio al 15 agosto 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto

venerdì 1° novembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo (4 novembre

2019) in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Secondo l'appellante perciò la

sentenza impugnata offende l'art. 145 CPC, il termine per l'azione destinata

all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non essendo ancora scaduto al

momento in cui il Pretore ha statuito. Onde la richiesta di annullare la

decisione e di essere reintegrata “nei termini” per far valere i propri diritti.

5. L'iscrizione

di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve

avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del

lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi

l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961

cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione

provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per

chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett.

h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con

la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza

del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari prima

della pendenza della causa). Il giudice può prorogare il termine, purché la

richiesta preceda la scadenza del medesimo (I CCA, sentenza inc. 11.2018.31 del

17 settembre 2018 consid. 2 con riferimenti).

6. L'appellante non contesta

che il termine – prorogato – impartitole dal Pretore con la sentenza del 1°

luglio 2019 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale non profittasse delle sospensioni previste dall'art. 145 cpv. 1 CPC.

Accertata da questa Camera con sentenza del 23 dicembre 2018 (RtiD I-2018 pag.

694 n. 10), tale interpretazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC è stata

confermata del resto dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2017

(DTF 143 III 554). Su questo punto non occorre diffondersi.

7. Quanto l'istante censura

nell'appello è che la decisione impugna­ta era sprovvista dell'avvertenza dell'art. 145 cpv. 3 CPC, la quale

impone al giudice di rendere attente le parti che nella procedura sommaria non

v'è sospensione dei termini. La doglianza è fondata. Secondo giurisprudenza, se

una decisione è emanata con la procedura sommaria occorre rendere attento il

destinatario che, come stabilisce l'art. 145 cpv. 3 CPC, il termine di ricorso

(10 giorni) non è sospeso dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Nel­l'indicazio­ne dei

rimedi di diritto si impone così di specificare che l'art. 145 cpv. 1 CPC

non interrompe il decorso dei termini per l'appello o il reclamo. Mancando tale

avvertimento, il termine si sospende (nonostante il contrario testo di legge),

quand'anche il destinatario della decisione sia cognito del diritto per essere patrocinato

da un legale (DTF 139 III 83 consid. 5). I criteri applicati alle

procedure sommarie per i termini d'impugnazione valgono anche per i termini

fissati dal giudice (art. 145 cpv. 1 CPC: “i termini fissati dalla legge o dal

giudice”), con la sola differenza che i termini impartiti dal giudice possono

essere prorogati per sufficien­ti motivi se

ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC;

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.53 del 27 dicembre 2018 consid. 5).

Nel caso in esame la

decisione emessa dal Pretore il 1° luglio 2019 (come quella del 28 agosto 2019

con cui il Pretore ha pro-rogato di 30 giorni il termine iniziale) non

conteneva alcun avvertimento circa la

decorrenza dei termini durante i periodi di sospensione né, tanto meno, riguardo

alla decorrenza del termine di 60 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale. Ne segue che in concreto il termine di 90 giorni

complessivi fissato dal Pretore si è interrotto il 15 luglio 2019 ed è

ricominciato a decorrere unicamente il 16 agosto successivo (art. 145

cpv. 1 lett. b CPC). Esso sarebbe scaduto così venerdì 1° novembre 2019

(Ognissanti), salvo protrarsi – come rileva l'appellante

– al lunedì successivo 4 novembre 2019 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente

i giorni festivi ufficia­li nel Cantone Ticino (RL 843.200). Al momento in cui il Pretore ha

ordinato, il 9 ottobre 2019, la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in

via provvisoria il termine entro cui promuovere la causa intesa all'iscrizione

definitiva non era quindi ancora decorso. Po­co importa che l'istante fosse

patrocinata da un legale. Al riguar­do la decisione del primo giudice,

affrettata, si rivela di conseguenza erronea.

8. Rimane

da esaminare se il termine entro cui avviare la causa tendente all'iscrizione

definitiva non sia eventualmente decorso infruttuoso in pendenza di ricorso e

non abbia privato così l'appello di interesse concreto e attuale (cfr. RtiD

II-2019 pag. 691 n. 16c). Interpellato da questa Camera, il Pretore ha

comunicato l'11 settembre 2020 che la AP 1 non ha introdotto l'azione di merito

nemmeno in pendenza di appello. Che a quest'ultimo sia stato accordato effetto

sospensivo non giova all'istante, giacché quel provvedimento poteva riferirsi

solo all'ordine di cancellazione del 9 ottobre 2019, non anche al termine

(prorogato) per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale (che non ha mai formato oggetto di impugnazio­ne e nemmeno figura nel

dispositivo della decisione impugna­ta).

Considerandi

Se

l'appello conserva nella fattispecie interesse concreto e attua­le, ciò si deve

al fatto che, come ha confermato il Preto­re a questa Camera l'11 settembre

2020, l'appellante ha postulato il 30 ottobre 2019 una proroga del termine

fissatole prima che il termine giungesse a compimento il 4 novembre 2019 (art. 144

cpv. 2 CPC; RtiD II-2019 pag. 691 n. 16c). L'invito al Pretore perché si

pronunciasse sulla proroga solo al momento in cui sareb­be stata “resa e

trasmessa la decisione del Tribunale di Appello” era inutilmente fuorviante.

Sta di fatto che la citata richiesta configurava una chiara istanza di proroga

al Pretore che aveva fissato il termine. Che questi non fosse tenuto ad attendere l'emanazione della sentenza di appello

per statuire sull'istan­za nulla muta. Una richiesta di proroga inibisce

la decorrenza del termine se è inoltrata prima della relativa scadenza (Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 7 ad art. 144; Frei

in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 14 ad art. 144). Ne discen­de che in

concreto il termine entro cui promuovere la causa inte­sa all'iscrizione

definitiva non era ancora decorso.

9.

Se

ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata

deve così essere annullata e il Pretore va invitato a statuire sulla richiesta

del 30 ottobre 2019 tendente a ottenere una proroga del termine per promuovere

la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Quand'anche

dovesse respingere la nuova richiesta di proroga, in ogni modo, egli assegnerà ugualmente

all'istante un breve termine suppletorio per intentare l'azio­ne (Benn, op. cit., n. 7 ad art. 144 CPC; Frei,

op. cit., n. 14 ad art. 144 CPC; Staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizio­ne,

n. 6 in fine ad art. 144).

10.

Le

spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico la convenuta non ha proposto di

respingere l'appello. Conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito

di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), alle quali l'appellante ha

rinunciato per altro nel­l'eventualità – verificatasi nella fattispecie – in

cui la controparte non si fosse opposta all'appello.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa

Camera (di fr. 27 000.–) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti

sono rinviati al Pretore perché statuisca sulla richiesta 30 ottobre 2019 della

AP 1 volta a ottenere una proroga del

termine entro cui promuovere la causa tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione a:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in

giudicato);

– Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).