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Decisione

11.2019.116

Appello divenuto senza interesse: stralcio dal ruolo

4 dicembre 2020Italiano5 min

1. Con decreto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.116

Lugano

4 dicembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2019.1699 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 5 aprile 2019 da

AO

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 17 ottobre 2019 presentato da AP 1

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore “nelle more istruttorie”

il 4 ottobre 2019;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

Fatti

1. Con decreto

cautelare del 6 maggio 2019 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1975), nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale che lo oppone a AO 1 (1981), a versare

alla figlia M__________ (nata il 5 dicembre 2009) un contributo alimentare di

fr. 1495.– mensili, assegni familiari non compresi. A una successiva udienza

del 16 luglio 2019 AP 1 ha poi chiesto di sopprimere tale contributo, domanda

che la moglie ha proposto di respingere. Statuendo con decreto cautelare del 4

ottobre 2019, sempre “nelle more istruttorie”, il Pretore ha respinto “ogni

richiesta di riduzione”. Non sono state riscosse spese né sono state assegnate

ripetibili.

Considerandi

2.

Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto il 17 ottobre 2019 a questa Camera con

un appello per ottenere che il contributo alimentare per la figlia sia

soppresso dal 16 luglio 2019, subordinatamente che il decreto impugnato sia

annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi. Egli ha chiesto altresì di porre le spese processuali di primo

grado (sic) a carico della moglie e di riconoscergli un congruo importo

per ripetibili di primo e secondo grado “a seguito della sentenza che cod.

Tribunale emetterà”. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

3.

Con decreto del 24

ottobre 2019 il presidente di questa Camera ha trasmesso l'incarto al Pretore

per permettere all'istruttoria di seguire il suo corso e per consentire al

primo giudice di emanare il decreto cautelare finale, prospettando alle parti

che a quel momento il decreto cautelare intermedio sarebbe risultato superato.

4.

Con sentenza del 6

ottobre 2020 – rettificata il 16 ottobre successivo – il Pretore ha – fra l'altro

– condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia M__________

di

fr. 1710.– mensili dall'aprile al giugno del 2019, di fr. 1477.– mensili per il

luglio del 2019, di fr. 227.– mensili dall'agosto all'ottobre del 2019 e di

nuovo – per lo stesso importo – dal marzo del 2020, assegni familiari non

compresi.

5.

Nelle circostanze

descritte l'appello in esame risulta ormai – come prospettato il 24 ottobre

2019.

– superato dalla decisione finale e privo di interesse pratico e attuale.

Lo stesso vale anche per la richiesta – per altro senza portata autonoma – di

porre le spese processuali di primo grado (che il Pretore neppure ha riscosso)

a carico della controparte e di riconoscergli ripetibili (ch'egli nemmeno

quantifica: DTF 143 III 112 consid. 1.2) per quella sede. L'appello va pertanto

stralciato dal ruolo.

6.

Qualora una causa

diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal

ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le

ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Data nondimeno la particolarità del caso, si rinuncia per equità a

prelevare oneri. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato notificato per osservazioni a AO 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza

interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).