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Decisione

11.2019.119

Pagamento dell'anticipo delle spese processuali presumibili

17 dicembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi a depositare, entro lo stesso termine, fr. 300.– ognuno a titolo di

anticipo sulle spese processuali presumibili.

C. Il

28 giugno 2019, dopo avere prorogato il termine per produrre la documentazione mancante

il 6 maggio e il 5 giugno 2019, il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi un

termine suppletorio di 15 giorni, sospeso dalle ferie giudiziarie, per completare

la documentazione richiesta e versare il citato anticipo, con l'avvertenza che,

trascorso infruttuoso il termine, egli non sarebbe entrato nel merito

dell'istanza di divorzio. Il 19 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha accordato inoltre

una rateazione dell'anticipo sulle spese processuali, nel senso che ogni

coniuge avrebbe dovuto “pagare 3 rate mensili di fr. 100.–, la prima rata entro

il 30 agosto 2019, le successive alla fine di ogni mese”, il mancato versamento

di una rata comportando “la non entrata in materia della procedura comune di

divorzio”.

D. Accertato

che nessuna altra documentazione era stata presentata e che solo due rate dell'anticipo

sulle spese processuali erano state corrisposte tempestivamente (da AP 1), con

decreto del 20 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha deciso di non entrare nel

merito della terza richiesta di divorzio comune. Le spese di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 25 settembre 2019 i

coniugi si sono rivolti al Pretore aggiunto, invitandolo a “non archiviare la

pratica”, avendo essi “rispettato i termini e gli accordi”. Il Pretore aggiunto

ha comunicato loro il 27 settembre 2019 di non intravedere motivo per tornare

sulla propria decisione.

E. Il

18 ottobre 2019 AP 2 e AP 1 hanno “ricorso” al Pretore

aggiunto, chiedendogli una volta ancora di “non archiviare la pratica”,

di trasmettere loro “nuove polizze di versamento per procedere al saldo delle

spese dovute” e di fissare loro “un appuntamento per visionare (…) la documentazione

completa”, indicando chiaramente quel che manca per integrarla. Il Pretore

aggiunto ha trasmes­so l'atto a questa Camera per

competenza.

F. Il

28 novembre 2019, sollecitato dal vicepresidente di questa Camera, AP 2 ha

documentato la data in cui un versamento di fr. 100.– da lui eseguito in favore

della Pretura gli è sta­to addebitato in conto presso la Banca __________.

Considerandi

in diritto: 1. Se i coniugi domandano lo scioglimento del

matrimonio median­te richiesta comune e producono una convenzione completa

sugli effetti del divorzio corredata dei documenti necessari, il giudice li

sente separatamente e insieme (art. 111 cpv. 1 prima frase CC). L'audizione è

quella dell'art. 287 CPC. Se all'istanza fa difetto un requisito formale (ove

manchi per esempio un documento giustificativo previsto dal­l'art. 285 lett. e

CPC), il giudice invita i coniugi a rimediare ancor prima di convocarli

all'audizio­ne. Se non è possibile sanare il difetto o se le parti rimangono

inattive, il giudice dichiara l'istanza comune di divorzio irricevibile.

2.

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune di

divorzio per non avere i coniugi “prodotto la documentazione richiesta”, “necessaria per verificare l'adeguatezza del­l'accordo

sul divorzio e sulle conseguenze accessorie”, e per non avere “provveduto a

depositare l'anticipo rateizzato”. Gli appellanti si dolgono di non sapere

quale documento manchi, “in quan­to certi di avere fornito il necessario e

all'oscuro di ciò che necessita”. Essi fanno valere inoltre di avere corrisposto

una rata dell'anticipo usando per errore una polizza di versamento intestata

alla moglie, ma di avere successivamente giustificato il pagamento con una

ricevuta e-banking del marito”, di modo che non possono essere considerati

inadempienti. Chiedono così che il Pretore aggiunto tratti la loro istanza comune

di divorzio.

3.

Per

quel che concerne la documentazione mancante, con ordinanza del 22 marzo

2019.

il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi un termine di 30 giorni per

produrre quanto segue:

– i certificati di domicilio di entrambi i coniugi;

– il certificato di famiglia aggiornato;

– il formulario (allegato) del reddito della moglie

compilato, allegando i giustificativi (certificato salario 2018 e i conteggi di

stipendio degli ultimi sei mesi);

– il formulario (allegato) del reddito del marito

compilato, allegando i giustificativi (certificato salario [agli atti vi è

quello del 2019] e i conteggi di stipendio degli ultimi 6 mesi;

– le eventuali decisioni relative al sussidio della

cassa malati del nucleo familiare;

– la documentazione relativa all'assicurazione auto di

entrambi i coniugi;

– gli estratti bancari presentati dal marito completi

(manca il saldo);

– la documentazione relativa all'imposta di

circolazione del marito;

– l'ultima dichiarazione e notifica d'imposta;

– la documentazione relativa all'apertura del conto di

libero passaggio della moglie;

– Ia documentazione del proprio istituto di previdenza

professionale attestante gli averi di previdenza accumulati dal matrimonio (9

luglio 2005) fino alla data della promozione della procedura (21 marzo 2019) e

– la dichiarazione di attuabilità.

a) Nel corso della procedura

i coniugi hanno prodotto, il 3 maggio 2019, un estratto conto della Banca __________

(doc. L), un certificato di salario 2017 del marito (doc. M), schede di salario

del marito dall'ottobre del 2018 al gennaio del 2019 (doc. N), il certificato

di famiglia (doc. O), una decisione di

riduzione dei premi LAMal 2019 (doc. P) e una polizza del­l'assicurazione auto

della moglie (doc. Q). Il 24 giugno 2019 essi hanno prodotto inoltre un certificato

di previdenza professionale del marito (doc. R), un certificato di domicilio

del marito (doc. S) e, il 14 agosto 2019, un formulario del reddito e delle

spese correnti mensili del marito con acclusa una scheda di salario del giugno

2019.

(doc. T e U), un formulario del reddito e delle spese correnti mensili

della moglie con accluse le schede di salario del maggio e luglio 2019 (doc.

V), un certificato di domicilio del marito (doc. Z), un certificato di libero

passaggio del conto previdenziale della moglie (doc. AA), la tassazione

2015.

dei coniugi (doc. BB), una dichiarazione del marito riguardo ai costi

dell'automobile (doc. CC) e una dichiarazione della moglie sullo stato del

proprio conto AVS (doc. DD).

b) Visto

quanto precede, alla scadenza del termine suppletorio con la comminatoria di

non entrata nel merito dell'azione impartito loro il 28 giugno 2019, i coniugi

avevano prodotto tutta la documentazione richiesta dal Pretore aggiunto con

ordinanza del 22 marzo 2019. Faceva difetto, forse,

qualche allegato inerente ai conteggi di salario mensili. In tal caso tutta-via,

dandosi parti non patrocinate, il Pretore aggiunto avreb­be dovuto specificare

quale documento mancava e quale andasse completato (art. 56 CPC). Rifiutandosi di

prendere in considerazione un'istanza comune di divorzio per insufficien­za di

documenti che in realtà sono agli atti e senza chiedere una loro integrazione,

il Pretore aggiunto è caduto in un formalismo eccessivo e finanche in un

diniego di giustizia. Sulle conseguenze di ciò si tornerà in appresso.

4.

Riguardo

al deposito dell'anticipo per le spese processuali, l'art. 143 cpv. 3 CPC

prescrive che un termine di pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato

alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in

Svizzera, in favore del tribunale, al più tardi l'ultimo giorno del termine (DTF

139.

III 364; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del

22.

dicembre 2015). Poco importa quando l'appellante impartisca l'ordine di

pagamento o quando la somma giunga sul conto del tribunale.

a) Nella

fattispecie risulta dagli atti che il 19 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha

rateato l'anticipo delle spese processuali, di complessivi fr. 600.–, invitando

ogni coniuge a versare “tre rate mensili di fr. 100.–, la prima rata entro

il 30 agosto 2019, e le successive alla fine di ogni mese”, con l'avverten­za

che il mancato pagamento di “una rata determinerà la non entrata in materia

della procedura comune di divorzio”. Come ha accertato il giudice stesso, il 3

settembre 2019 sono stati accreditati sul conto della Pretura fr. 100.– per mezzo

di una polizza di versamento intestata alla moglie e altri fr. 100.– sono stati

accreditati, sempre mediante una polizza intestata alla moglie, il 10 settembre

successivo. In questa sede gli appellanti esibiscono inoltre una conferma di

pagamento dalla quale si evince che anche AP 2 ha dato ordine alla Banca __________

di versare fr. 100.– alla Pretura.

b) Invitato

da questa Camera a documentare la data esatta in cui è stato effettivamente addebitato

al suo conto privato l'importo di fr. 100.–, AP 2 ha presentato un estratto

conto dal 1° al 5 settembre 2019 della Banca __________

da cui si evince che l'ordine collettivo di pagamento e-banking, compreso

quello destinato alla Pretura, è stato eseguito lunedì 2 settembre 2019.

Addebitata due giorni dopo la scadenza del termine di versamento (venerdì 30

agosto 2019), la rata del­l'anticipo in questione si rivela dunque tardiva.

c) Sta

di fatto che il problema non si esaurisce in queste sole considerazioni. Secondo

l'art. 147 cpv. 3 CPC, “il giudice ren­de attente le parti alle conseguenze

dell'inosservanza di un termine”. Tale obbligo d'informazione discende dal

principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione

d'ordine: l'informazione corretta è – di regola – condizione della cosiddetta

preclusione, a meno che la parte conosces­se le conseguenze dell'omissione o

potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La

mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficien­te;

l'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete

dell'omissione (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019

consid. 2.2 con riferimenti). Trattandosi

di un anticipo a copertura delle spe­se, la parte interessata dev'essere

informata in modo appropriato del­l'importo da versare, del termine assegnato

per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del

termine (DTF 143 V 405 consid. 3.3; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª

edizione, vol. 1, n. 26 ad art. 101).

d) Nel

caso in esame è pacifico che il marito è stato informato dell'importo da

versare, del termi­ne entro cui eseguire il pagamento e delle conseguenze legate

all'inosservanza del termine (ordinanza del 19 agosto 2019, 2ª pagina in

alto). Quest'ultima avvertenza si limita tuttavia alla frase “il mancato

pagamento di una rata determinerà la non entrata in materia della procedura di

divorzio”. Ora, che una tale indicazione sia sufficiente per parti

rappresentate da un avvocato è indubbio (sentenza del Tribunale federale

2C_250/2004 del 30 marzo 2005 consid. 5.2 in: RDAF 2009 II pag. 521; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 143

CPC). In concreto però le parti non erano assistite da un avvocato, né

risultano disporre di una precipua esperienza derivante da procedure precedenti.

E l'avvertimento del Pretore aggiunto non le rendeva attente del fatto che decisivo

per la tempestività del versamento non sarebbe stato l'ordine impartito alla

posta o alla banca, bensì il momento in cui l'importo sarebbe stato

concretamente addebitato al loro conto.

Si

ricordi che a tal fine sarebbe bastato inserire nella diffida a AP 2 la

precisazione secondo cui “il pagamento del­l'anticipo delle spese è reputato

osservato solo se l'impor­to dovuto è tempestivamente versato alla Posta

svizzera, addebitato a un con­to postale o bancario svizzero, a favore del­la

Pretura”, come prevede l'art. 143 cpv. 3 CPC. Simile indicazione figura anche sulle

diffide di pagamento per l'anticipo delle spese presumibili emesse dal

Tribunale federale (fra le tante: sentenza 5A_714/2018 del 24 ottobre 2018

consid. 2) e dalle Camere civili del Tribunale d'appello (fra le tante: I CCA,

sentenza inc. 11.2017.34 del 24 maggio 2017). Nelle circostanze descritte il

mancato ossequio del termine per versare la prima rata dell'anticipo a

copertura delle spese processuali può attribuirsi in concreto all'inadeguatezza

delle informazioni date dal Pretore aggiunto. L'effetto preclusivo derivante dall'art.

101.

cpv. 3 CPC non si è così verificato. Ciò comporta l'annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice affinché riprenda

l'esame dell'istan­za comune di divorzio.

5.

Data

la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito all'attuale decisione,

né gli appellanti postulano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC).

6.

L'indicazione dei rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 lett. d LTF) è verosimilmente senza interesse

nel caso specifico. Comunque sia, la possibilità di un ricorso in

materia civile è data sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose essendo

non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma la possibilità stessa di

sciogliere il matrimonio.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è

annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per la continuazione del

procedimento.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).