11.2019.12
Legittimazione a contestare la riduzione della remunerazione del patrocinatore d'ufficio
28 gennaio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.12
Lugano
28 gennaio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.427 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 1° maggio 2016 da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 21 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la decisione con cui il Pretore
aggiunto ha fissato il 9 gennaio 2019 in fr. 11 728.50 la retribuzione spettante
all'avv. PA 1 come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 24 agosto 2018, emanata a protezione dell'unione coniugale, il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, ha autorizzato RE 1 (1961) e CO 1
(1984) a vivere separati dal 20 maggio 2016, ha assegnato l'abitazione
coniugale di __________ al marito, cui ha affidato il figlio L__________ (nato
il 26 febbraio 2010), ha regolato il diritto di visita materno, ha istituito
una curatela educativa in favore del figlio, ha condannato AP 1a versare un
contributo alimentare di fr. 883.20 mensili (assegni familiari non compresi)
per il figlio da settembre a dicembre 2016, ridotti a fr. 585.60 dal 1° gennaio
2017 al 31 agosto 2018 e ha obbligato CO 1 a versare dal 1° settembre 2108 un
contributo alimentare per il figlio di fr. 206.40 mensili (assegni familiari
non compresi). Un appello presentato da RE 1 volto alla soppressione del
contributo alimentare in favore del figlio tra giugno del 2017 e agosto del
2018 è tuttora pendente (inc. 11.2018.96).
B. Per
quanto riguarda le spese processuali, il Pretore aggiunto ha rinunciato a
riscuotere la tassa di giustizia ponendo “le spese vive e quelle peritali” a
carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 5
settembre 2018 RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio “ritenuto
che l'interessato parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di
rate mensili di fr. 100.–” . Con decisione del 9 gennaio 2019 il Pretore
aggiunto ha poi riconosciuto all'avv. PA 2, legale dell'istante, una
retribuzione di fr. 11 728.50.
C. Contro
la retribuzione riconosciuta dal Pretore aggiunto all'avv. PA 1 è insorto AP 1
a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2019 per ottenere che il compenso
della sua legale sia portato a fr. 20 375.75,
riformando la decisione impugnata di conseguenza. Non sono state chieste osservazioni
all'appello.
in diritto: 1. La
decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato
d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella
“liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), che è regolata in via
generale dall'art. 111 CPC. Essa configura perciò una “decisione in materia di
spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile
unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Il termine di ricorso è di
10 giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata, come in
concreto, nell'ambito di una procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC; RtiD
II-2015 pag. 866 n. 40c consid. 1). Nella fattispecie, la decisione del Pretore
aggiunto è stata notificata alla patrocinatrice
dell'istante l'11 gennaio 201. Introdotto il 21 gennaio seguente il termine
di 10 giorni è stato rispettato dal reclamante.
2. Legittimato
a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un
avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto
l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da
lui reputato insufficiente. Il patrocinato da parte sua può introdurre
personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al
suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, lo Stato
potendolo chiamare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue
condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è
abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al
suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse
a chiedere un aumento. Tale principio è invalso (RtiD II-2015 pag. 867 n. 40c
consid. 2 con riferimenti: v. anche I CCA, sentenze inc. 11.2015.17 del 29
dicembre 2016 consid. 2 e 11.2016.55 del 5 luglio 2016 consid. 3; v. anche
sentenza del Tribunale federale 4A_382/2015 del 4 gennaio 2016 consid. 2.1; Tappy in: Code de procédure civile, 2ª
edizione, n. 22 ad art. 122; Emmel
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122).
3. Nel
caso in esame RE 1 chiede di portare l'indennità che il Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da 11 728.50 a fr. 20 375.75.
Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede
spettante alla sua patrocinatrice, egli si vedrebbe costretto a rifondere allo
Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorassero, un importo ben più
elevato di quello stabilito dal Pretore aggiunto. Ne segue ch'egli non è legittimato
a contestare la decisione del primo giudice e che il suo reclamo va dichiarato
irricevibile.
4. Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa
l'interessato, si rinuncia nondimeno – per equità – a prelevare oneri (art. 107
cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone per altro problema di ripetibili, il memoriale
non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).