11.2019.123
Deposito e dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale
19 febbraio 2020Italiano4 min
G.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.123
Lugano
19 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire sull'istanza dell'11 novembre 2019 presentata dall'arbitro unico
avv.
dott. AR 1
per ottenere il deposito e l'attestazione di esecutività
di un lodo da lui emanato l'11 novembre 2019 nella procedura promossa da
PI
1
contro
PI
Considerandi
2.
e PI 3
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
PI 4
PI 5
PI 7
(rappresentata
dalla RA 2 ) e
Stato del Cantone TICINO
(rappresentato
dal Consiglio di Stato),
premesso che nell'ambito
di un procedimento arbitrale avviato da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la
PI 7 e lo PI 6 riguardan-te una modifica del regolamento per l'amministrazione
e l'uso della proprietà per piani “Condominio __________”, situata sulla
particella n. 842 RFD di __________ in materia di assegnazione di posteggi, il
25.
ottobre 2019 l'arbitro unico avv. dott. AR 1 ha emanato un lodo, poi
rettificato l'11 novembre successivo;
preso atto che l'11 novembre
2019.
l'arbitro ha chiesto a questa Camera di depositare il lodo in tribunale e
di attestarne l'esecutività, come risulta dal dispositivo n. 2 del lodo
medesimo;
rilevato che, invitati a
esprimersi, PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino non
hanno reagito;
osservato che a norma dell'art.
386.
cpv. 2 CPC ogni parte può depositare un esemplare del lodo presso il
tribunale statale competente (nel senso dell'art. 356 cpv. 1 CPC) e il
tribunale può, su richiesta, rilasciare un'attestazione di esecutività (art.
386.
cpv. 3 CPC);
ritenuto che il deposito di
un lodo in materia di diritti reali compete alla prima Camera civile come
istanza unica cantonale (art. 48 lett. a n. 12 LOG);
accertato che l’arbitro ha
regolarmente notificato il lodo alle parti l'11 novembre 2019, come risulta dai
tracciamenti degli invii agli atti;
constatato che il
Tribunale federale, su richiesta di questa Camera, ha confermato il 13 febbraio
2020.
di non avere registrato alcun ricorso contro il lodo;
stabilito che nel caso in
esame le condizioni per autorizzare il deposito del lodo e per rilasciare la
dichiarazione di esecutività sono adempiute;
posto che le spese del
deposito e dell'attestazione di esecutività sono a carico dell'istante;
dichiara: 1. Il lodo emanato dall'arbitro
avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5,
la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino è depositato presso il Tribunale d'appello.
2.
Il lodo emanato
dall'arbitro avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI
3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino è esecutivo.
3.
Le spese di complessivi fr. 500.– sono poste a
carico dell'istante.
4.
Notificazione a:
– avv. dott. ;
– ;
– avv. ;
– ;
– ;
– ;
– Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).