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Decisione

11.2019.123

Deposito e dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale

19 febbraio 2020Italiano4 min

G.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.123

Lugano

19 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire sull'istanza dell'11 novembre 2019 presentata dall'arbitro unico

avv.

dott. AR 1

per ottenere il deposito e l'attestazione di esecutività

di un lodo da lui emanato l'11 novembre 2019 nella procedura promossa da

PI

1

contro

PI

Considerandi

2.

e PI 3

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

PI 4

PI 5

PI 7

(rappresentata

dalla RA 2 ) e

Stato del Cantone TICINO

(rappresentato

dal Consiglio di Stato),

premesso che nell'ambito

di un procedimento arbitrale avviato da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la

PI 7 e lo PI 6 riguardan-te una modifica del regolamento per l'amministrazione

e l'uso della proprietà per piani “Condominio __________”, situata sulla

particella n. 842 RFD di __________ in materia di assegnazione di posteggi, il

25.

ottobre 2019 l'arbitro unico avv. dott. AR 1 ha emanato un lodo, poi

rettificato l'11 novembre successivo;

preso atto che l'11 novembre

2019.

l'arbitro ha chiesto a questa Camera di depositare il lodo in tribunale e

di attestarne l'esecutività, come risulta dal dispositivo n. 2 del lodo

medesimo;

rilevato che, invitati a

esprimersi, PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino non

hanno reagito;

osservato che a norma dell'art.

386.

cpv. 2 CPC ogni parte può depositare un esemplare del lodo presso il

tribunale statale competente (nel senso dell'art. 356 cpv. 1 CPC) e il

tribunale può, su richiesta, rilasciare un'attestazione di esecutività (art.

386.

cpv. 3 CPC);

ritenuto che il deposito di

un lodo in materia di diritti reali compete alla prima Camera civile come

istanza unica cantonale (art. 48 lett. a n. 12 LOG);

accertato che l’arbitro ha

regolarmente notificato il lodo alle parti l'11 novembre 2019, come risulta dai

tracciamenti degli invii agli atti;

constatato che il

Tribunale federale, su richiesta di questa Camera, ha confermato il 13 febbraio

2020.

di non avere registrato alcun ricorso contro il lodo;

stabilito che nel caso in

esame le condizioni per autorizzare il deposito del lodo e per rilasciare la

dichiarazione di esecutività so­no adempiute;

posto che le spese del

deposito e dell'attestazione di esecutività sono a carico dell'istante;

dichiara: 1. Il lodo emanato dall'arbitro

avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5,

la PI 7 e lo Sta­to del Cantone Ticino è depositato presso il Tribunale d'appel­lo.

2.

Il lodo emanato

dall'arbitro avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI

3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino è esecutivo.

3.

Le spese di complessivi fr. 500.– sono poste a

carico dell'istante.

4.

Notificazione a:

– avv. dott. ;

– ;

– avv. ;

– ;

– ;

– ;

– Consiglio di

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).