11.2019.125
Esecuzione di un decreto cautelare nell'ambito di una causa di divorzio
4 novembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.125
Lugano,
4 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2019.4165 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 4 settembre 2019 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 28 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
17 ottobre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto
cautelare del 17 giugno 2019, emesso contestualmente a una sentenza di
divorzio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato a AP 1
(1968) di liberare entro due mesi la proprietà per piani n. 10 037, pari a 47/1000 della
particella n. 744 RFD di __________, bene proprio del marito AO 1 (1971). Le
spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a
rifondere a
AO 1 fr. 1500.– per
ripetibili. Il decreto cautelare non è stato impugnato.
B. Il 4 settembre 2019 AO
1 ha inoltrato al Pretore una domanda di esecuzione, chiedendo che fosse
ingiunto a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare infine la
proprietà per piani entro cinque giorni, consegnandogli le chiavi, e che in
caso di disobbedienza fosse autorizzato lo sgombero
forzato dell'appartamento con
l'ausilio della forza pubblica. Invitata a formulare osservazioni
scritte, AP 1 ha proposto il 30 settembre 2019 di lasciarle l'uso dell'appartamento
finché non fosse stato deciso l'appello, tuttora pendente, da lei presentato il
12 agosto 2019 contro la sentenza di divorzio.
C. Statuendo il 17
ottobre 2019, il Pretore ha accolto la domanda di esecuzione e ha ordinato a AP
1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare entro cinque giorni la
proprietà per piani. In caso di disobbedienza egli ha autorizzato gli organi di
polizia a prestare man forte per l'esecuzione della decisione su semplice
richiesta di AO 1. Qualora AP 1 non avesse ritirato mobili e oggetti di sua
pertinenza, il Pretore ha abilitato inoltre “l'agente della forza pubblica” a
far depositare tali masserizie in un luogo indicato da AO 1. Le spese di fr.
500.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere
all'istante fr. 600.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 ottobre 2019 a questa Camera
in cui chiede che, conferito all'appello effetto sospensivo, il giudizio
impugnato sia annullato. L'istante non è stato chiamato a formulare
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il
giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal
valore della prestazione,
il Pretore o il
Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura
sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato reclamo (art. 309
lett. a CPC), da depositare entro dieci giorni dalla notifica della decisione
(art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro decisioni del giudice dell'esecuzione
riguardanti il diritto di famiglia competono alla prima Camera civile (art. 48
lett. a n. 8 LOG).
2.
In concreto la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice
della convenuta il 18 ottobre 2019. Introdotto il 28 ottobre 2019 (timbro
postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, di per sé il ricorso in esame
è tempestivo. Il problema è che avverso la decisione del Pretore AP 1
non ha presentato reclamo, bensì appello, rimedio che – come si è visto – non è
ammissibile contro sentenze del giudice dell'esecuzione. Occorre esaminare pertanto
se l'appello possa essere trattato come reclamo.
3.
La giurisprudenza recente
ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di secondo grado
convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia
dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la
scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La
conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale
inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando avrebbe dovuto sapere,
usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza
del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con
richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).
4.
Nella fattispecie l'introduzione
dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Non solo
il memoriale è espressamente intestato come appello, ma AP 1 si definisce
“appellante” non meno di sette volte nel corso della motivazione e il termine
di “appello” figura anche nella richiesta di giudizio. La convenuta ha quindi
inoltrato appello con l'intenzione di appellare, non di presentare reclamo.
D'altro lato l'improponibilità dell'appello contro una decisione del giudice
dell'esecuzione era evidente, sancita a
chiare lettere dall'art. 309 lett. a CPC. Non poteva quindi
lasciare spazio al dubbio. Ne segue che, irricevibile, l'appello sfugge a
qualsiasi disamina.
5.
Si dà atto che AP 1 può
essere stata indotta in errore dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici
in calce alla sentenza del Pretore, secondo cui la decisione era impugnabile
entro dieci giorni con appello. Un'indicazione sbagliata dei rimedi giuridici
non può tuttavia creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid.
2.
). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di
rimedi giuridici contenuta in una decisione se gli è possibile ravvisare lo
sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di
giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54
consid. 8.3.2; v. anche Daniel Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). In
concreto bastava alla patrocinatrice della convenuta consultare il Codice di
procedura civile per accorgersi dell'inesattezza. L'errata indicazione dei
rimedi giuridici che figura nella sentenza impugnata non può quindi essere
invocata a giustificazione.
6.
Si aggiunga che nel
caso specifico la conversione dell'appello in reclamo sarebbe ad ogni modo
risultata infruttuosa. Con reclamo può invero essere censurata l'applicazione
del diritto, ma non l'accertamento dei fatti, a meno che sia “manifestamente
errato” (art. 320 CPC). Nel suo memoriale l'interessata non lamenta la
violazione di alcuna norma di legge e invano si cercherebbe una doglianza qualsiasi
sull'accertamento “manifestamente errato” dei fatti. La motivazione addotta è
puramente appellatoria e si esaurisce in una critica di carattere generale alla
decisione impugnata. Foss'anche trattato come reclamo, di conseguenza, il
memoriale di AP 1 non ne adempirebbe i requisiti. Insufficientemente motivato
(nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), esso risulterebbe dunque improponibile.
7.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Date le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente –
a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo
stato chiamato a esprimersi sull'appello.
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà alla convenuta
dimostrare, nel caso in cui intenda ricorrere in materia civile, che il valore
litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).