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Decisione

11.2019.125

Esecuzione di un decreto cautelare nell'ambito di una causa di divorzio

4 novembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2019.4165 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza del 4 settembre 2019 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 28 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

17 ottobre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto

cautelare del 17 giugno 2019, emesso contestualmente a una sentenza di

divorzio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato a AP 1

(1968) di liberare entro due mesi la proprietà per piani n. 10 037, pari a 47/1000 della

particella n. 744 RFD di __________, bene proprio del marito AO 1 (1971). Le

spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a

rifondere a

AO 1 fr. 1500.– per

ripetibili. Il decreto cautelare non è stato impugnato.

B. Il 4 settembre 2019 AO

1 ha inoltrato al Pretore una domanda di esecuzione, chiedendo che fosse

ingiunto a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare infine la

proprietà per piani entro cinque giorni, consegnandogli le chiavi, e che in

caso di disobbedienza fosse autorizzato lo sgombero

forzato dell'appartamento con

l'ausilio della for­za pubblica. Invitata a formulare osservazioni

scritte, AP 1 ha proposto il 30 settembre 2019 di lasciarle l'uso del­l'appartamento

finché non fosse stato deciso l'appello, tuttora pendente, da lei presentato il

12 agosto 2019 contro la sentenza di divorzio.

C. Statuendo il 17

ottobre 2019, il Pretore ha accol­to la domanda di esecuzione e ha ordinato a AP

1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare entro cinque giorni la

proprietà per piani. In caso di disobbedienza egli ha autorizzato gli organi di

polizia a prestare man forte per l'esecuzione della decisione su semplice

richiesta di AO 1. Qualora AP 1 non avesse ritirato mobili e oggetti di sua

pertinenza, il Pretore ha abilitato inoltre “l'agente del­la forza pubblica” a

far depositare tali masserizie in un luogo indicato da AO 1. Le spese di fr.

500.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere

all'istante fr. 600.– per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 ottobre 2019 a questa Camera

in cui chie­de che, conferito all'appello effetto sospensivo, il giudizio

impugnato sia annullato. L'istante non è stato chiamato a formulare

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il

giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal

valore della prestazione,

il Pretore o il

Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale sta­tuisce con la procedura

sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato reclamo (art. 309

lett. a CPC), da depositare entro dieci giorni dalla notifica della decisione

(art. 321 cpv. 2 CPC). I recla­mi contro decisioni del giudice dell'esecu­zio­ne

riguardanti il diritto di famiglia competono alla prima Camera civile (art. 48

lett. a n. 8 LOG).

2.

In concreto la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice

della convenuta il 18 ottobre 2019. Introdotto il 28 ottobre 2019 (timbro

postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, di per sé il ricorso in esame

è tempestivo. Il problema è che avver­so la decisione del Pretore AP 1

non ha presentato recla­mo, bensì appello, rimedio che – come si è visto – non è

ammissibile contro sentenze del giudice dell'esecuzione. Occor­re esaminare pertanto

se l'appello possa essere trattato come recla­mo.

3.

La giurisprudenza recente

ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di secon­do grado

convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia

dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la

scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La

conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale

inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere,

usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza

del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con

richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

4.

Nella fattispecie l'introduzione

dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Non solo

il memoriale è espressamente intestato come appello, ma AP 1 si definisce

“appellante” non meno di sette volte nel corso della motivazione e il termine

di “appello” figura anche nella richiesta di giudizio. La convenuta ha quindi

inoltrato appello con l'intenzione di appellare, non di presentare reclamo.

D'altro lato l'improponibilità dell'appello contro una decisione del giudice

dell'esecuzione era evidente, sancita a

chiare lettere dall'art. 309 lett. a CPC. Non poteva quindi

lasciare spazio al dubbio. Ne segue che, irricevibile, l'appello sfugge a

qualsiasi disamina.

5.

Si dà atto che AP 1 può

essere stata indotta in erro­re dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici

in calce alla sentenza del Pretore, secondo cui la decisione era impugnabile

entro dieci giorni con appello. Un'indicazione sbagliata dei rimedi giuridici

non può tuttavia creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid.

2.

). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di

rimedi giuridici contenuta in una decisione se gli è possibile ravvisare lo

sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di

giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54

consid. 8.3.2; v. anche Daniel Staehelin

in: Sutter-Somm/Ha­sen­böhler/Leuen­berger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen

ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). In

concreto bastava alla patrocinatrice della convenuta consultare il Codice di

procedura civile per accorgersi dell'inesattezza. L'errata indicazione dei

rimedi giuridici che figura nella sentenza impugnata non può quindi essere

invocata a giustificazione.

6.

Si aggiunga che nel

caso specifico la conversione dell'appello in reclamo sarebbe ad ogni modo

risultata infruttuosa. Con reclamo può invero essere censurata l'applicazione

del diritto, ma non l'accertamento dei fatti, a meno che sia “manifestamente

errato” (art. 320 CPC). Nel suo memoriale l'interessata non lamenta la

violazione di alcuna nor­ma di legge e invano si cercherebbe una doglianza qualsiasi

sull'accertamento “manifestamente errato” dei fatti. La motivazione addotta è

puramente appellatoria e si esaurisce in una critica di carattere generale alla

decisione impugnata. Foss'anche trattato come reclamo, di conseguenza, il

memoriale di AP 1 non ne adempirebbe i requisiti. Insufficientemente motivato

(nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), esso risulterebbe dunque improponibile.

7.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Date le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente –

a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo

stato chiamato a esprimersi sull'appello.

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà alla convenuta

dimostrare, nel caso in cui intenda ricorrere in materia civi­le, che il valore

litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).