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Decisione

11.2019.128

Diffida ai debitori

27 dicembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi passaggi (doc. B, 3° e 4° foglio). Manca quindi ogni riscontro circa

la fedefacenza del documen­to. Agli atti figura invero una dichiarazione del 2

luglio 2019 in cui la ditta che amministra dello stabile conferma l'esistenza

di un contratto di locazione, ma la ragione sociale e l'identità dei firmatari

è annerita e le firme illeggibili (doc. B, 5° foglio). Agli atti figura

anche una dichiarazione del 30 settembre 2019 in cui l'Autorità regionale

di protezione 15 afferma che AO 1 e la figlia “vivono da sole in un nuo­vo

appartamento” (doc. H). Non è dato di sapere tuttavia se tale autorità abbia svolto

accertamenti o si sia limitata ad attestare quanto riferito dalla stessa

istante. Riguardo a un'ulteriore dichiarazione agli atti, del 17 luglio 2019,

in cui l'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ dichiara che l'istan­te

e la figlia non risiedono più in via alla __________, il luogo del nuovo

domicilio è una volta ancora annerito e indecifrabile (doc. B, 1° foglio).

6. Ciò posto, tutto

quanto si può concludere è che in concreto

l'istante e la

figlia “non risiedono più presso i signori __________ R__________ e V__________”

ad __________ (doc. B, 1° foglio), ma non che AO 1 abbia davvero appigionato un

appartamento, l'istante medesima avendo impedito ogni verifica oscurando le

indicazioni dei relativi documenti. A ragione l'appellante fa valere pertanto

che non soccorrono le

premesse per ritenere che l'ex moglie

abbia reso

verosimile l'applicabilità del contributo alimentare di fr. 4300.– mensili

(più gli assegni familiari) previsto nella clausola n. 5 della convenzione

sugli effetti del divorzio al momento in cui essa avesse costituito un alloggio

proprio. Provvista di buon diritto, l'impugnazione merita accoglimento.

7. L'istante assume,

nelle osservazioni all'appello, di avere censura­to i passaggi topici dei

documenti prodotti “per proteggersi dalle angherie e dai soprusi dell'ex

marito”. Essa evoca “gravi difficol­tà” incontrate nel 2017 in una procedura a

tutela dell'unio­ne coniugale, lamentando “una recidiva di metrorragie

riferibili in prima istanza allo stress psicofisico che [essa] vive attualmente

Considerandi

a cau­sa delle problematiche familiari e con le diatri­be giudiziarie con il

marito” (doc. I). Sta di fatto che simili giustificazioni nulla mutano

all'insufficienza della documentazione allega­ta, la quale, parzialmente

annerita e priva di utili riscontri agli atti, rende impossibile appurare la

concreta esisten­za di un contratto di locazione.

Certo, in circostanze

specifiche l'assunzione di prove può rischia­re “di pregiudicare interessi

degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti

d'affari” (art. 156 CPC). In condizioni del genere spetta però all'interessato chiedere

al giudice di adottare i provvedimenti

necessari, spiegando e renden­do verosimile quale sia l'interesse degno

di protezione (Schweizer in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 156; taluni autori reputano che al

proposito occorra finanche una prova piena: v. Leu

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 16 ad art. 156). Il

giudice procede allora a una ponderazione d'interessi e decide se sia il caso

di limitare l'accesso della controparte agli atti, di rendere illeggibili singoli

passaggi di documenti (Haldy,

Procédure civile suisse, Basilea 2014, pag. 162 n. 10) o di imporre al

patrocinatore della controparte di non rivelare al clien­te determinate

informazioni sensibili (Schweizer,

op. cit., n. 14 ad art. 156 CPC). Ciò può valere anche per quanto riguarda

l'indirizzo di una parte in causa (Leu, op. cit., n. 19 ad art. 156

CPC).

8.

Ne discende che in

ogni modo compete al giudice, non alla parte in causa, decidere se e quali provvedimenti

vadano presi in applicazione dell'art. 156 CPC. E anche qualora, ravvisandone

gli estremi, decida di adottare simili misure, il giudice conserva la visione integrale

dei documenti. Diversamente dal caso in esa­me, nell'ipotesi del­l'art. 156

CPC risulta limitato soltanto il diritto della controparte di consultare gli

atti (art. 53 cpv. 2 CPC). All'interessato non può rimproverarsi invece di

avere recato elementi insufficienti a suffragio della sua pretesa.

9.

Se ne conclude in

ultima analisi che, come detto, l'appello è destinato all'accoglimento. L'esito

del giudizio comporta l'addebito delle spese processuali a AO 1, soccombente in entram­bi i gradi di giudizio

(art. 106 cpv. 1 CPC). Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto

inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Quanto ai rimedi

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2.

Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'istante, che

rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

II. La trattenuta di stipendio

disposta dal Pretore aggiunto con la diffida ai debitori contenuta nella sentenza

impugnata è annullata.

III. Le spese di appello, di

fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

IV. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

– (dopo il passaggio

in giudicato);

– Pretura del Distretto di

Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).