11.2019.128
Diffida ai debitori
27 dicembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.128
Lugano,
27 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.1158 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 27 settembre 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 7 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25 ottobre
2019 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 giugno
2019 il Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 1.
Abteilung) ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1984) e AO 1 (1988). La
figlia K__________ (21 marzo 2017) è stata affidata alla madre. L'autorità
parentale è rimasta in comune. Alla clausola n. 5 la convenzione sugli effetti
del divorzio omologata dal tribunale stabilisce quanto segue:
Der Vater verpflichtet sich, für die
Tochter monatliche Unterhaltsbeiträge (zzgl. Familienzulagen) wie folgt zu
bezahlen:
Fr. 3500.– ab
Rechtskraft des Scheidungsurteils bis zum Einzug in eine
eigene
Wohnung
(davon
Fr. 2614.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 4300.– ab
Einzug in eine eigene Wohnung (gegen Vorlage des entsprechenden Mietvertrages)
bis und mit 31. August 2021
(davon
Fr. 3175.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 3845.– ab
1. September 2021 bis und mit 31. August 2029
(davon
Fr. 2515.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 3400.– ab
1. September 2019 bis und mit 31. August 2032
(davon
Fr. 1850.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 1550.–
als Barunterhalt ab 1. September 2032.
B. Il
27 settembre 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona perché
ordinasse alla __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di trattenere
dallo stipendio di AP 1 la somma di fr. 4500.– (senza cenno ad assegni
familiari) e di riversare tale importo direttamente a lei in favore della
figlia. Nell'istanza essa si doleva che l'ex marito continuasse a versare per K__________ il contributo alimentare di fr. 3500.–
mensili (più l'assegno familiare di fr. 200.– mensili) nonostante essa si fosse
trasferita con la figlia in un appartamento proprio. Invitato dal Pretore a formulare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto
il 14 ottobre 2019 di respingere l'istanza. Chiamata dal Pretore
aggiunto a replicare, in un memoriale del 16 ottobre 2019 l'istante ha confermato la propria richiesta. Autorizzato a
duplicare, il 24 ottobre 2019 il convenuto ha concluso una volta ancora
per la reiezione dell'istanza. Il Pretore aggiunto non ha assunto prove né ha previsto
una discussione finale.
C. Statuendo con
sentenza del 25 ottobre 2019, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha
ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio del convenuto la somma
di fr. 4500.– (assegni familiari non compresi), riversando tale importo a AO
1 in favore della figlia. Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico di AP
1, condannato a rifondere all'ex moglie fr. 500.– per ripetibili. La decisione
è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
D. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 novembre 2019
in cui chiede di riformare la sentenza impugnata respingendo l'istanza. Nelle
sue osservazioni del 27 novembre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori”
per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di
fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei
genitori” – come in con-creto, la trattenuta riguardando contributi alimentari
fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato – è soggetta alla
procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC).
È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nelle
osservazioni all'appello l'istante pretende che l'unico rimedio giuridico
esperibile nel caso specifico sia il reclamo. L'opinione è manifestamente
errata. Una “diffida ai debitori” configura una misura di esecuzione sui
generis in relazione diretta con il diritto civile (DTF 138 III 22 consid.
7.2.4). Se il valore litigioso è raggiunto, essa è impugnabile quindi con
appello (Fountoulakis/Breitschmid/Kamp
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 4b ad art. 291 con richiami).
2. Nella fattispecie la
decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 28
ottobre 2019, di modo che l'appello, presentato il 7 novembre 2019 (ultimo
giorno utile), è tempestivo. Quanto al valore litigioso, la soglia di fr. 10 000.– è raggiunta, ove appena si consideri che
la trattenuta di stipendio verteva davanti al Pretore aggiunto sull'intero
contributo alimentare dovuto da AP 1 per la figlia (fr. 4500.– mensili)
dal dicembre del 2019 in poi, e non solo sulla differenza litigiosa (fr. 800.–
mensili). Anche da questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. Il Pretore aggiunto
ha ricordato nella decisione impugnata che in conformità alla sentenza di
divorzio AP 1 avrebbe dovuto versare per la figlia, dal momento in cui AO 1
avesse costituito un alloggio proprio, un
contributo alimentare di fr. 4300.– mensili (oltre assegni familiari) e
non più di fr. 3500.– mensili (oltre assegni familiari). L'istante avendo
documentato di avere trovato un appartamento per sé e la figlia sin dal 1°
luglio 2019, da allora il convenuto avrebbe dovuto elargire così – secondo il
Pretore aggiunto – il contributo alimentare maggiorato. Se non che, AP 1 rifiuta
di adeguarsi a tale obbligo, onde per il primo giudice gli estremi dell'art.
291 CC. Il Pretore aggiunto non ha ritenuto invece di comminare alla __________ l'applicazione dell'art. 292 CP, nulla
inducendo a dubitare che questa non avrebbe ottemperato all'ordine. La
trattenuta di stipendio è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
4. L'appellante non
contesta di dover versare un contributo alimentare di fr. 4300.– mensili (più
l'assegno familiare) per la figlia dal momento in cui l'ex moglie avrebbe
costituito un domicilio proprio. Fa valere tuttavia che il contratto di
locazione prodotto da AO 1 non può definirsi tale, trattandosi di “un
assemblaggio che può essere stato imbastito da chiunque”. Il documento – egli adduce
– non consente di individuare né dove si trovi l'asserito appartamento né chi
sia il locatore né, tanto meno, chi assicuri l'amministrazione dello stabile,
l'istante avendo annerito tutti gli elementi essenziali. In altri termini, secondo
l'appellante, nulla permette di verificare che l'ex moglie abbia davvero preso
in locazione un appartamento per sé e la figlia. Inoltre – egli soggiunge –
quand'anche avesse appigionato un alloggio proprio, AO 1 non può pretendere di
celargli il relativo indirizzo, avendo egli il diritto di sapere, come
contitolare dell'autorità parentale, dove abiti la figlia minorenne K__________
(art. 301a cpv. 3 CC).
5. Secondo la clausola
n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Tribunale
distrettuale di Zurigo l'istante avrebbe avuto diritto a un contributo alimentare per la figlia di fr. 4300.–
mensili (e non più di fr. 3500.– mensili), assegni familiari non compresi, al
momento in cui avesse esibito un contratto di locazione a comprova di avere
costituito un alloggio proprio. Ora, il “contratto di locazione per oggetti
d'alloggio” da essa accluso all'istanza riguarda un appartamento di 3 locali e
mezzo, ma non indica dove esso si trovi né chi sia il locatore né chi lo
rappresenti (salvo leggersi un cognome “R__________”), AO 1 avendo annerito tutti
Fatti
i relativi passaggi (doc. B, 3° e 4° foglio). Manca quindi ogni riscontro circa
la fedefacenza del documento. Agli atti figura invero una dichiarazione del 2
luglio 2019 in cui la ditta che amministra dello stabile conferma l'esistenza
di un contratto di locazione, ma la ragione sociale e l'identità dei firmatari
è annerita e le firme illeggibili (doc. B, 5° foglio). Agli atti figura
anche una dichiarazione del 30 settembre 2019 in cui l'Autorità regionale
di protezione 15 afferma che AO 1 e la figlia “vivono da sole in un nuovo
appartamento” (doc. H). Non è dato di sapere tuttavia se tale autorità abbia svolto
accertamenti o si sia limitata ad attestare quanto riferito dalla stessa
istante. Riguardo a un'ulteriore dichiarazione agli atti, del 17 luglio 2019,
in cui l'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ dichiara che l'istante
e la figlia non risiedono più in via alla __________, il luogo del nuovo
domicilio è una volta ancora annerito e indecifrabile (doc. B, 1° foglio).
6. Ciò posto, tutto
quanto si può concludere è che in concreto
l'istante e la
figlia “non risiedono più presso i signori __________ R__________ e V__________”
ad __________ (doc. B, 1° foglio), ma non che AO 1 abbia davvero appigionato un
appartamento, l'istante medesima avendo impedito ogni verifica oscurando le
indicazioni dei relativi documenti. A ragione l'appellante fa valere pertanto
che non soccorrono le
premesse per ritenere che l'ex moglie
abbia reso
verosimile l'applicabilità del contributo alimentare di fr. 4300.– mensili
(più gli assegni familiari) previsto nella clausola n. 5 della convenzione
sugli effetti del divorzio al momento in cui essa avesse costituito un alloggio
proprio. Provvista di buon diritto, l'impugnazione merita accoglimento.
7. L'istante assume,
nelle osservazioni all'appello, di avere censurato i passaggi topici dei
documenti prodotti “per proteggersi dalle angherie e dai soprusi dell'ex
marito”. Essa evoca “gravi difficoltà” incontrate nel 2017 in una procedura a
tutela dell'unione coniugale, lamentando “una recidiva di metrorragie
riferibili in prima istanza allo stress psicofisico che [essa] vive attualmente
Considerandi
a causa delle problematiche familiari e con le diatribe giudiziarie con il
marito” (doc. I). Sta di fatto che simili giustificazioni nulla mutano
all'insufficienza della documentazione allegata, la quale, parzialmente
annerita e priva di utili riscontri agli atti, rende impossibile appurare la
concreta esistenza di un contratto di locazione.
Certo, in circostanze
specifiche l'assunzione di prove può rischiare “di pregiudicare interessi
degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti
d'affari” (art. 156 CPC). In condizioni del genere spetta però all'interessato chiedere
al giudice di adottare i provvedimenti
necessari, spiegando e rendendo verosimile quale sia l'interesse degno
di protezione (Schweizer in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 156; taluni autori reputano che al
proposito occorra finanche una prova piena: v. Leu
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 16 ad art. 156). Il
giudice procede allora a una ponderazione d'interessi e decide se sia il caso
di limitare l'accesso della controparte agli atti, di rendere illeggibili singoli
passaggi di documenti (Haldy,
Procédure civile suisse, Basilea 2014, pag. 162 n. 10) o di imporre al
patrocinatore della controparte di non rivelare al cliente determinate
informazioni sensibili (Schweizer,
op. cit., n. 14 ad art. 156 CPC). Ciò può valere anche per quanto riguarda
l'indirizzo di una parte in causa (Leu, op. cit., n. 19 ad art. 156
CPC).
8.
Ne discende che in
ogni modo compete al giudice, non alla parte in causa, decidere se e quali provvedimenti
vadano presi in applicazione dell'art. 156 CPC. E anche qualora, ravvisandone
gli estremi, decida di adottare simili misure, il giudice conserva la visione integrale
dei documenti. Diversamente dal caso in esame, nell'ipotesi dell'art. 156
CPC risulta limitato soltanto il diritto della controparte di consultare gli
atti (art. 53 cpv. 2 CPC). All'interessato non può rimproverarsi invece di
avere recato elementi insufficienti a suffragio della sua pretesa.
9.
Se ne conclude in
ultima analisi che, come detto, l'appello è destinato all'accoglimento. L'esito
del giudizio comporta l'addebito delle spese processuali a AO 1, soccombente in entrambi i gradi di giudizio
(art. 106 cpv. 1 CPC). Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto
inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Quanto ai rimedi
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2.
Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'istante, che
rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
II. La trattenuta di stipendio
disposta dal Pretore aggiunto con la diffida ai debitori contenuta nella sentenza
impugnata è annullata.
III. Le spese di appello, di
fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
IV. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
– (dopo il passaggio
in giudicato);
– Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).