11.2019.129
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso nelle more istruttorie
28 novembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2019.129
11.2019.130
Lugano,
28 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2019.68 (protezione dell'unione coniugale:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
statuendo sull'appello
presentato l'8 novembre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 4 novembre 2019 (inc. 11.2019.129) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2019.130);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare emesso
a verbale il 4 novembre 2019 “nelle more istruttorie” in una procedura a tutela
dell'unione coniugale promossa il 9 ottobre 2019 da AO 1 (1970), il Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 (1967) a versare un
contributo alimentare di fr. 200.– mensili per l'istante, uno di 958.–
mensili per la figlia N__________ (22 ottobre 2002) e uno di fr. 1135.– mensili
per la figlia G__________ (30 settembre 2005), assegni familiari non compresi. Contestualmente
egli ha dato avvio all'istruttoria.
B. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8
novembre 2019 nel quale chiede, in particolare, che – conferitogli il beneficio
del gratuito patrocinio – i coniugi siano autorizzati a vivere separati, le
figlie siano affidate alla madre (riservato il più ampio diritto di visita
paterno), l'abitazione coniugale sia attribuita in uso alla medesima (con
addebito degli oneri ipotecari), sia posta in compensazione del suo obbligo
alimentare una somma di fr. 20 599.05 per
pagamenti da lui eseguiti in favore della moglie, non gli sia imposto alcun
contributo alimentare per quest'ultima e sia ridotto il contributo alimentare
per le figlie salvaguardando la copertura del suo fabbisogno personale.
Preliminarmente egli insta altresì perché all'appello sia concesso effetto
sospensivo. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in
materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è dato, ove appena si considerino i
contributi alimentari chiesti dall'istante per sé (fr. 1000.– mensili senza
limiti di tempo) e le figlie (fr. 1595.– ognuna, assegni familiari compresi). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto
cautelare è stato notificato al convenuto il 4 novembre 2019, data
dell'udienza. Interposto il l'11 novembre successivo (timbro postale
sulla busta d'invio), il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha statuito soltanto sui contributi di
mantenimento per moglie e figlie. Sugli ulteriori punti controversi egli non ha
ancora giudicato. Nella misura in cui chiede più e altro della soppressione del
contributo per la moglie e una diminuzione di quello per le figlie,
l'appellante formula quindi conclusioni inammissibili. Riguardo ai contributi per
le figlie, poi, AP 1 avrebbe dovuto quantificare l'entità della riduzione. Pretese
pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti),
anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_3/2019 del 18 febbraio
2019 consid. 3). Nel caso specifico il convenuto si limita a proporre
che i contributi alimentari per le figlie siano commisurati al suo fabbisogno, “salvaguardando
il minimo vitale garantito per legge alla mia sopravvivenza”. Non indica però a
quanto tali contributi dovrebbero ammontare né quale sarebbe “il minimo vitale
garantito per legge alla [sua] sopravvivenza”. Indeterminate, le domande volte
a una riduzione del contributo alimentare per le figlie si rivelano dunque inammissibili.
Ne segue che l'appello entra in linea di conto solo per quanto riguarda la
soppressione del contributo alimentare destinato alla moglie.
3. All'appello il
convenuto acclude 19 documenti, di cui 16 figurano già nel fascicolo trasmesso
a questa Camera dal Pretore. La produzione dei 16 documenti è di conseguenza
superflua. Due altri documenti sono nuovi, ma l'interessato non pretende che
fosse impossibile esibirli al Pretore con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non soccorrono dunque i presupposti
dell'art. 317 cpv. 1 CPC per versarli agli atti. L'ultimo documento, del 10
novembre 2019, è successivo invece al decreto del Pretore ed è di per sé
proponibile (doc. 60). Concerne però la figlia N__________, il cui contributo
alimentare non può essere rimesso in discussione (sopra, consid. 2). Non
giova così ai fini del giudizio.
4. In concreto il
Pretore ha accertato il reddito del marito in
fr. 7430.– mensili (senza assegni familiari), quello dell'istante in fr. 3558.–
mensili, il fabbisogno minimo del convenuto in
fr. 4867.– mensili, quello della moglie in fr. 3438.– mensili, il fabbisogno in
denaro di N__________ in fr. 958.– mensili e
quello di G__________ in fr. 1135.– mensili (più gli assegni familiari).
Sulla base di tali dati egli ha condannato AP 1 a versare un contributo per le
figlie pari al fabbisogno in denaro di queste ultime (assegni familiari non
compresi) e un contributo per la moglie di fr. 200.– mensili. Come egli sia
giunto a tale risultato non è chiaro, il decreto impugnato essendo sprovvisto
di motivazione. Qualora il primo giudice avesse fatto capo al consueto metodo
di calcolo applicabile ai contributi alimentari nelle protezioni dell'unione
coniugale (consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il
fabbisogno familiare e nel suddividere l'eccedenza a metà: DTF 134 III 146 consid.
4), il contributo alimentare per l'istante risulterebbe di fr. 175.– mensili. Si
volesse supporre ch'egli abbia arrotondato l'importo, ciò non consentirebbe
ancora, tuttavia, di verificare il risultato.
5. Gli accertamenti del
Pretore relativi ai redditi dei coniugi appaiono corretti. L'appellante
medesimo dichiara un guadagno di fr. 7481.– mensili, più assegni familiari
per fr. 450.– (memoriale, pag. 4 in alto), finanche più elevato di quello calcolato
dal Pre-tore (fr. 7430.– mensili, assegni familiari non compresi). Quanto alle
entrate della moglie, l'entrata di fr. 3558.– mensili corrisponde allo
stipendio di fr. 3285.30 (doc. C) più la tredicesima. Il problema risiede
nell'ammontare dei fabbisogni minimi. Il primo giudice ha calcolato quello del
marito in fr. 4867.– e quello della moglie in fr. 3438.– mensili.
L'appellante sostiene che il proprio fabbisogno ascende a fr. 7036.18 e quello
della moglie a non meno di fr. 4597.48 mensili, elencando a tal fine le voci
che compongono simili importi. Invano si cercherebbe di sapere però quali voci compongano
gli importi accertati dal Pretore. Poco sussidiano al proposito i segni a
matita lasciati sui memoriali delle parti (istanza, pag. 5; risposta spontanea,
pag. 4). Il decreto impugnato non permette alcun confronto delle censure
sollevate dall'appellante con l'opinione del primo giudice.
6. Le esigenze di
motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle
che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a
determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa consenta di capire perché il
giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato
possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti
di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire
perché il giudice ha statuito in un modo
piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è
insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di
principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).
7. È appena il caso di
ricordare che l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero ha avuto per conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi
(“nelle more istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep.
1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti
cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo
una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano
impugnabili “per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni
supercautelare nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad
hoc, ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco
dell'istanza cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali
decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova è invalso per diritto federale un
orientamento contra-rio (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; I CCA, sentenza
inc. 11.2018.135 del 21
dicembre 2018, consid. 1). Anche i decreti cautelari intermedi devono essere
provvisti, dunque, di una motivazione almeno sommaria come i decreti cautelari
finali.
8. Nella fattispecie
non è possibile – come si è visto – sindacare i fabbisogni delle parti sulla
base dei quali il Pretore ha definito il contributo cautelare di fr. 200.–
mensili per l'istante. Ne segue che per quanto riguarda tale contributo il
decreto impugnato va annullato e gli atti rinviati al Pretore perché motivi
adeguatamente la propria decisione. Il decreto rimane invariato, di contro, per
quel che è del contributo alimentare in favore delle figlie, al cui riguardo
l'appello si rivela inammissibile (sopra, consid. 2). L'annullamento del dispositivo
in questione non significa che – come chiede l'appellante – il contributo
cautelare per la moglie vada azzerato. Semplicemente, il Pretore dovrà dare
ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli
non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 200.– mensili, ma potrà
scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con la motivazione che riterrà
di addurre.
9. Le particolarità
della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente –
senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a
formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato,
questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro la Camera rinuncia –
come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul
contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimarranno libere così di impugnare, ove
ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere
dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 6 con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015
del 1° febbraio 2016, consid. 4).
10. Le singolarità del
caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili
chieste dall'appellante, non se ne giustifica l'attribuzione già per il fatto
che l'interessato si è difeso da sé, senza far capo a un patrocinatore (art. 95
cpv. 3 lett. b CPC). Che in concreto ricorrano gli estremi per un'indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) non è preteso nemmeno
Considerandi
dall'appellante.
11.
L'emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
12.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo
2014, consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato per quanto
riguarda il contributo alimentare di fr. 200.– mensili in favore di AO 1 e gli
atti sono rinviati al Pretore perché emani su tal punto un giudizio motivato.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).