11.2019.13
Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto
31 gennaio 2019Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.13
Lugano
31 gennaio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa DM.2015.157 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 12 giugno 2015 da
RE
1
contro
CO
1 (D)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
giudicando ora sul
reclamo per denegata giustizia del 10 gennaio 2019 presentato da RE 1 nei
confronti del
Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
premesso
che con petizione del 12 giugno 2015, motivata il 16 novembre successivo, RE
1 (1964) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, lo
scioglimento del matrimonio contratto ad __________ (Varese) il 18 luglio 1992
con CO 1 (1962) e dal quale sono nati i figli (V__________ (1994), P__________
(1996) e C__________ (2001), postulando la regolamentazione degli effetti del
divorzio;
ricordato
che nella sua risposta del 27 gennaio 2016 CO 1 non si è opposto al divorzio ma
ha proposto una diversa disciplina delle sue conseguenze;
rammentato
che terminato lo scambio degli scritti, indette le prime arringhe ed esperita
l'istruttoria, le arringhe finali si sono tenute l'11 luglio 2018;
preso
atto che, dopo vari solleciti, il 10 gennaio 2019 RE 1si è
rivolta al Pretore dolendosi della la mancata emanazione della decisione sul
divorzio e “denunciando una ritardata
e denegata giustizia”;
rilevato
che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;
accertato
che il 18 gennaio 2019 il Pretore ha emanato la decisione sul divorzio
regolandone le conseguenze;
osservato
che il 29 gennaio 2019 RE 1 ha comunicato a questa Camera di avere ricevuto la
decisione del Pretore e di “revocare
la mia denuncia di ritardata e denegata giustizia”;
considerato
che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto
privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
ritenuto
che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese
processuali;
stabilito
che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC), per altro non richieste, la reclamante non avendo dovuto
far capo al patrocinio di un legale né avendo dovuto sopportare perdite di
guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato
privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. ;
–
Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).