11.2019.135
Dichiarazione di scomparsa in caso di persona "da lungo tempo assente"
7 settembre 2020Italiano13 min
patrocinio di un legale, si è limitata a fornire indicazioni laconiche e frammentarie.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.135
Lugano
7 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa SO.2019.4660
(dichiarazione di scomparsa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 19 settembre 2019
da
AP
1
(ora
rappresentata dal marito P )
per
ottenere la dichiarazione di scomparsa riguardante il fratello
AO
1 (1964), già in
;
giudicando
sull'appello del 21 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 15 novembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 ottobre 2018 AP 1 si
è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse dichiarata
la scomparsa di suo fratello AO 1, nato il __________ 1964, di cui non si hanno
più notizie dall'agosto del 2013. Il Segretario assessore della Pretura ha richiamato
dalla Polizia cantonale il rapporto di segnalazione del 20 novembre 2018, da
cui si evince che lunedì 19 agosto 2013 un collega di lavoro aveva segnalato l'assenza
di AO 1 dalla posta di V__________, dove questi si sarebbe dovuto trovare, che un'ispezione
nell'abitazione di lui a V__________ non aveva rivelato nulla di anomalo se
non la mancanza del veicolo (una Renault “__________” targata TI __________),
che uno dei due cellulari dell'interessato (non rinvenuti nell'appartamento) si
era “agganciato” un'ultima volta (senza precisare quando) a un'antenna nei pressi
dell'abitazione e che AO 1 aveva prelevato domenica 18 agosto 2013 alle
ore 10.10 fr. 100.– dal bancomat della posta di V__________.
B. Dal rapporto di polizia
risulta inoltre che le ricerche messe in atto per mezzo della stampa e con l'impiego
di un'unità cinofila, così come il controllo dei sistemi di videosorveglianza non
avevano dato esito neppure presso le strutture sanitarie cantonali, gli
autosili della regione, le dogane o gli aeroporti svizzeri. Né i conoscenti, l'ex
moglie o la sorella, la quale avrebbe sentito AO 1 qualche settimana prima della
sparizione, erano stati in grado di fornire elementi di rilievo. Il 14 ottobre
2013 era stata rinvenuta invero la vettura di AO 1 in un posteggio presso la
funivia di R__________, a S__________ in __________ B__________, ma le perlustrazioni
eseguite nella zona con l'ausilio di cani molecolari e della sezione lacuale, che
aveva scandagliato il laghetto presso la diga di R__________, non avevano
prodotto risultati. Dell'uomo si è persa ogni traccia. Esaminato tale rapporto,
il Segretario assessore ha comunicato il 26 agosto 2019 a AP 1 che non sussistevano
gli estremi per accogliere l'istanza di scomparsa (inc. SO.2018.5211).
C. Il 19 settembre 2019 AP
1 ha adito nuovamente il Segretario assessore, opponendosi all'operato di lui e
chiedendo di trattare la sua richiesta a norma dell'art. 36 CC. Per lei la
mancanza di segni di vita da oltre sei anni dell'unico fratello rimastole doveva
indurre a presumerne la morte, lo scomparso non avendo contatti all'estero né una
situazione finanziaria che gli consentisse di condurre una nuova esistenza
senza far capo allo stipendio. Statuendo con decisione del 15 novembre 2019, il
Pretore ha respinto la richiesta e ha posto gli oneri processuali di
complessivi fr. 600.– a carico di AP 1. Egli ha rilevato, in sintesi, che tutto
si ignora sui motivi della scomparsa, sicché la morte di AO 1 è, nonostante il
tempo trascorso, un'ipotesi come un'altra. Non si poteva escludere infatti “con
altrettante probabilità di verosimiglianza” che costui si fosse reso
deliberatamente irreperibile, “facendosi dare un passaggio da un turista per
rendersi altrove senza più dare notizie di sé”. E siccome l'assenza di notizie
non raggiungeva il grado di probabilità necessario per accertare la morte dell'interessato,
non si giustifica per il Pretore di dichiararne la scomparsa.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello in tedesco (Berufung)
del 21 novembre 2019. Mediante decreto del 22 novembre 2019 il presi-dente di
questa Camera ha impartito all'interessata un termine di dieci giorni per presentare
una traduzione in italiano, fedele e completa del memoriale. Il 25 novembre
2019 l'istante ha inoltrato una traduzione italiana in cui chiede di “approvare”
la procedura degli art. 35 seg. CC. L'appello non è stato intimato per
osservazioni.
Considerando
in diritto:
1. Essendo una persona
assai verosimilmente morta perché sparita in pericolo imminente di morte o
perché da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può
dichiararne la scomparsa a istanza di chiunque invochi un diritto desumibile
dalla sua morte (art. 35 cpv. 1 CC). Trattandosi di un atto di volontaria
giurisdizione, nel Cantone Ticino la richiesta è trattata dal Pretore dell'ultimo
domicilio conosciuto della persona scomparsa (art. 21 CPC e 37 cpv. 2 LOG) con
la procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 2 CPC). La sua decisione è appellabile
entro dieci giorni senza riguardo a
questioni di valore, non avendo la controversia carattere patrimoniale (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 7 n. 6). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è
stata notificata all'istante il 18 novembre 2019. Presentato il 21 novembre
2019 e tradotto in italiano il 25 novembre successivo entro il termine
assegnato, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1 unisce
vari atti, i quali figurano già negli inc. SO.2018.5211 e SO.2019.4660 trasmessi
dal Pretore a questa Camera. La loro produzione è pertanto superflua. Per il
resto l'appellante ha fatto seguire, insieme con la traduzione italiana del
ricorso, un articolo (Vermisste: Zurück bleibt das Chaos) tratto
dal sito internet ‹https://www.beobachter.ch›
e una circolare intitolata Feststellung des Todes und
Verschollenerklärung
riconducibile al sito ‹www.gerichte-zh.ch›.
La ricevibilità di tali estratti è dubbia. A prescindere dalla loro compatibilità
con l'art. 317 cpv. 1 CPC, il termine assegnato per rimediare alla
presentazione di un appello non redatto nella lingua ufficiale non può essere
usato per integrare documentazione a sostegno (Gschwend
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 129 CPC). Comunque
sia, per quanto si vedrà anche in appresso, i nuovi documenti non appaiono di
rilievo ai fini del giudizio. Conviene
pertanto procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
3. Il Pretore ha
respinto l'istanza di AP 1 con l'argomento che nulla è dato di sapere sui
motivi e le circostanze legati alla scomparsa di AO 1 e sul perché quegli si fosse
recato in __________ B__________, l'istante non accennando a problemi particolari
né alla possibilità che il fratello “corresse un benché minimo pericolo”. Il
rapporto di segnalazione 20 novembre 2018 della Polizia cantonale reputa
inoltre verosimile che AO 1, giunto in automobile e con il telefono spento nel
posteggio di S__________, abbia raggiunto R__________ con la funivia e di lì
abbia fatto perdere le sue tracce. Ciò posto, la morte del fratello rimane per
il primo giudice un'ipotesi come un'altra, l'interessato potendosi essere “con
altrettante probabilità di verosimiglianza” reso deliberatamente irreperibile
“facendosi dare un passaggio da un turista per rendersi altrove senza più dare
notizie di sé” (sentenza impugnata, pag. 2 seg.). L'appellante esclude invece che
il fratello possa essere ancora vivo, poiché egli non ha più dato segni di vita
dall'agosto del 2013 e a sua mente egli non può trovarsi in nessun luogo “senza
carta d'identità (ci sono tutto!), senza relazione e senza soldi”. Rimangono
così – essa epiloga – solo tre possibilità: o AO 1 è rimasto vittima di un
incidente in montagna o ha avuto un malore “con conseguente morte” oppure si è tolto
la vita.
4. Legittimato a
chiedere una dichiarazione di scomparsa è chiunque invochi un diritto
desumibile dalla morte dell'interessato (art. 35 CC). Tale può essere, per
esempio, un potenziale erede (Bohnet,
op. cit., § 7 n. 12). L'istante deve recare la prova dei suoi rapporti
giuridici con la persona sparita o assente, producendo in particolare un
estratto del registro dello stato civile o il libretto di famiglia (Lardelli in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 36; Manaï in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 1 ad art. 36). Nella fattispecie l'istante si è limitata a dichiararsi
sorella di AO 1, a esibire copia della propria carta d'identità (nell'inc.
SO.2018.5211) e la corrispondenza da lei intrattenuta con la cassa pensione dell'interessato
(doc. A nell'inc. SO.2019.4660). Non è dato di sapere pertanto se
esistano altri eventuali eredi toccati dalla procedura che andrebbero
interpellati. Non giova per adesso approfondire la questione. Su di essa si
tornerà, dandosi il caso, più tardi.
5. Un'istanza di
scomparsa “può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di
morte, o dopo cinque anni dall'ultima notizia” (art. 36 cpv. 1 CC). Il giudice
deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potrebbero dar
notizie intorno alla persona sparita o assente ad annunciarsi entro un dato
termine (art. 36 cpv. 2 CC). Nella fattispecie il periodo di cinque anni dall'ultima
notizia (il prelevamento di fr. 100.– eseguito da AO 1 il 18 agosto 2013 o,
al limite, il ritrovamento dell'automobile di lui intervenuto il 14 ottobre
2013) è pacificamente de-corso. Occorre stabilire quindi se, una volta ricevuta
l'istanza, il Pretore non dovesse avviare una procedura di pubblica diffida, come
postulava AP 1. Ora, tale esigenza non è solo prescritta dalla legge, ma sembra
corrispondere a quanto raccomanda buona parte della dottrina, a meno che il
giudice dichiari l'istanza irricevibile (Hausheer/Aebi-Müller,
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches,
4ª edizione, pag. 38 n. 05.19; Meier/De
Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 36 n. 60;
Lardelli, op. cit., n. 4 ad art.
36; Guillod, Droit des personnes,
Basilea 2018, pag. 36). V'è chi afferma, come Hüsser
(Die gerichtlichen Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zurigo 2012, pag. 83) e l'Obergericht
del Canton Lucerna (sentenza del 10 gennaio 1975 in: LGVE 1975 I n. 236 pag.
285) che la pubblica diffida vada ordinata solo qualora il giudice ritenga
adempiuti i presupposti per una dichiarazione di scomparsa. Comunque
sia, in concreto il Pretore non ha dichiarato la scomparsa di AO 1. Di
conseguenza la pubblica diffida non poteva semplicemente essere tralasciata.
6. Adito con un'istanza
per dichiarazione di scomparsa, il giudice deve accertare d'ufficio inoltre i
fatti determinanti (art. 255 lett. b CPC) per accertare la verosimile morte dell'interessato
da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie (RtiD II-2005 pag. 699
n. 30c). Ciò non esonera l'istante dal sostanziare – per quanto possibile – le
circostanze a lui note, né impone al giudice di rimediare alla più totale
insufficienza istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2005.1 del 12 gennaio
2005 consid. 4 con riferimenti). Il principio inquisitorio “attenuato” dell'art.
255 CPC non impone al giudice di promuovere indagini egli medesimo (sentenza
del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.4.1.3.1;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.122 del 18 novembre 2019 consid. 7a
con riferimenti). Chiama nondimeno il giudice a un uso accresciuto
dell'interpello per delucidare allegazioni poco chiare, contraddittorie,
imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC; FF 2006 pag. 6720). Nel
caso specifico l'istante, sprovvista di conoscenze giuridiche e senza il
patrocinio di un legale, si è limitata a fornire indicazioni laconiche e frammentarie.
Tutto si ignora sui suoi rapporti con il fratello (genere e intensità dei
contatti), come pure sulla situazione personale e professionale di lui
(amicizie, affetti, stato di salute, stile di vita, abitudini, eventuali
difficoltà finanziarie). Ciò doveva indurre il Pretore a interpellarla in
udienza su tali aspetti.
Il rapporto di segnalazione
20 novembre 2018 della Polizia cantonale è poco ausilio. Non è dato di sapere se
lo scomparso abbia figli, chi siano i “conoscenti” sentiti dalla Polizia, quali
doman-
de siano state loro rivolte,
quali siano state le risposte, non è noto se sia stato ascoltato il collega di
lavoro di AO 1 che ha segnalato la scomparsa, se siano stati interrogati altri
funzionari postali che potrebbero avere intrattenuto rapporti con lui né se l'interessato
potesse far capo ad altri conti bancari o postali oltre a quello su cui gli era
corrisposto lo stipendio. Non si sa nemmeno se qualcuno abbia notato
l'automobile di AO 1 nel posteggio della funivia prima del 14 ottobre 2013. In
condizioni del genere non è possibile valutare se la sparizione, ancorché da
lungo tempo, sia dovuta a un allontanamento volontario o alla verosimile morte
dell'interessato durante il fine settimana. Attenendosi alla lacunosità degli
Considerandi
atti, la conclusione del Pretore potrebbe anche essere condivisa. Non è detto tuttavia
che il primo giudice, raccogliendo le informazioni ancora possibili mediante
interpello dell'istante e l'assunzione di qualche altra prova, giunga di nuovo
allo stesso risultato. Non compete in ogni modo a questa Camera sostituirsi al
suo ruolo e fungere da giudice naturale.
7.
Ne discende che la
decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice perché proceda
agli accertamenti ancora possibili e statuisca di nuovo, senza dimenticare che
nelle condizioni descritte potrebbero anche emergere altri potenziali eredi cui
andrebbe conferito il diritto di esprimersi. Considerata la scarsità di
informazioni e il tempo trascorso dalla denuncia di scomparsa, si giustifica
inoltre che il Pretore intraprenda la procedura dell'art. 36 cpv. 2 CC e
diffidi con adeguate pubblicazioni (almeno due, a opportuno intervallo l'una
dall'altra) tutti coloro che potrebbero dar notizie intorno a AO 1 ad
annunciarsi entro un termine, il quale non potrà essere inferiore a un anno
dalla prima pubblicazione (art. 36 cpv. 3 CC; sulle modalità della
pubblicazione cfr. Lardelli, op. cit., n.
4.
ad art. 36; Breitschmid in:
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2016, n. 2 ad art. 36 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 39 n. 05.21 con un esempio
pratico). Dopo di che il primo giudice si pronuncerà nuovamente sulla
questione di sapere se nelle circostanze del caso specifico AO 1 debba ritenersi
assai verosimilmente morto.
8.
Le particolarità del
caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese. Non si pone problema di
ripetibili, l'appellante non essendo patrocinata da un rappresentante a titolo
professionale né avendo rivendicato indennità d'inconvenienza (art. 97 cpv. 3
lett. c CPC).
9.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).