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Decisione

11.2019.135

Dichiarazione di scomparsa in caso di persona "da lungo tempo assente"

7 settembre 2020Italiano13 min

patrocinio di un legale, si è limitata a fornire indicazioni laconiche e frammentarie.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.135

Lugano

7 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa SO.2019.4660

(dichiarazione di scomparsa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 19 settembre 2019

da

AP

1

(ora

rappresentata dal marito P )

per

ottenere la dichiarazione di scomparsa riguardante il fratello

AO

1 (1964), già in

;

giudicando

sull'appello del 21 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 15 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Il 22 ottobre 2018 AP 1 si

è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse dichiarata

la scompar­sa di suo fratello AO 1, nato il __________ 1964, di cui non si hanno

più notizie dall'agosto del 2013. Il Segretario assessore della Pretura ha richiamato

dalla Polizia cantonale il rapporto di segnalazione del 20 novembre 2018, da

cui si evince che lunedì 19 agosto 2013 un collega di lavoro ave­va segnalato l'assenza

di AO 1 dalla posta di V__________, dove questi si sarebbe dovuto trovare, che un'ispezione

nell'abitazione di lui a V__________ non ave­va rivelato nulla di anomalo se

non la mancanza del veicolo (una Renault “__________” targata TI __________),

che uno dei due cellulari dell'interessato (non rinvenuti nell'appartamento) si

era “agganciato” un'ultima volta (senza precisare quando) a un'antenna nei pressi

dell'abitazione e che AO 1 aveva prelevato domenica 18 agosto 2013 alle

ore 10.10 fr. 100.– dal bancomat della posta di V__________.

B. Dal rapporto di polizia

risulta inoltre che le ricerche messe in atto per mezzo della stampa e con l'impiego

di un'unità cinofila, così come il controllo dei sistemi di videosorveglianza non

avevano dato esito neppure presso le strutture sanitarie cantonali, gli

autosili della regione, le dogane o gli aeroporti svizzeri. Né i conoscen­ti, l'ex

moglie o la sorella, la quale avrebbe sentito AO 1 qualche settimana prima della

sparizione, erano stati in grado di fornire elementi di rilievo. Il 14 ottobre

2013 era stata rinvenuta invero la vettura di AO 1 in un posteggio pres­so la

funivia di R__________, a S__________ in __________ B__________, ma le perlustrazioni

eseguite nella zona con l'ausilio di cani molecolari e della sezione lacuale, che

aveva scandagliato il laghetto presso la diga di R__________, non avevano

prodotto risultati. Dell'uomo si è persa ogni traccia. Esaminato tale rapporto,

il Segretario assessore ha comunicato il 26 agosto 2019 a AP 1 che non sussistevano

gli estremi per accogliere l'istanza di scomparsa (inc. SO.2018.5211).

C. Il 19 settembre 2019 AP

1 ha adito nuovamente il Segretario assessore, opponendosi all'operato di lui e

chiedendo di trattare la sua richiesta a norma dell'art. 36 CC. Per lei la

mancanza di segni di vita da oltre sei anni dell'unico fratello rimastole doveva

indurre a presumerne la morte, lo scomparso non aven­do contatti all'estero né una

situazione finanziaria che gli consentisse di condurre una nuova esistenza

senza far capo allo stipendio. Statuendo con decisione del 15 novembre 2019, il

Pretore ha respinto la richiesta e ha posto gli oneri processuali di

complessivi fr. 600.– a carico di AP 1. Egli ha rilevato, in sintesi, che tutto

si ignora sui motivi della scomparsa, sicché la morte di AO 1 è, nonostante il

tempo trascorso, un'ipote­si come un'altra. Non si poteva escludere infatti “con

altrettante probabilità di verosimiglianza” che costui si fosse reso

deliberatamente irreperibile, “facendosi dare un passaggio da un turista per

rendersi altrove senza più dare notizie di sé”. E siccome l'assenza di notizie

non raggiungeva il grado di probabilità necessario per accertare la morte dell'interessato,

non si giustifica per il Pretore di dichiararne la scomparsa.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello in tedesco (Berufung)

del 21 novembre 2019. Mediante decreto del 22 novembre 2019 il presi-dente di

questa Camera ha impartito all'interessata un termine di dieci giorni per presentare

una traduzione in italiano, fedele e completa del memoriale. Il 25 novembre

2019 l'istante ha inoltrato una traduzione italiana in cui chiede di “approvare”

la procedura degli art. 35 seg. CC. L'appello non è stato intimato per

osservazioni.

Considerando

in diritto:

1. Essendo una persona

assai verosimilmente morta perché sparita in pericolo imminente di morte o

perché da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può

dichiararne la scomparsa a istanza di chiunque invochi un diritto desumibile

dalla sua morte (art. 35 cpv. 1 CC). Trattandosi di un atto di volontaria

giurisdizione, nel Cantone Ticino la richiesta è trattata dal Pretore dell'ultimo

domicilio conosciuto della persona scomparsa (art. 21 CPC e 37 cpv. 2 LOG) con

la procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 2 CPC). La sua decisione è appellabile

entro dieci giorni senza riguardo a

questioni di valore, non avendo la controversia carattere patrimoniale (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 7 n. 6). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è

stata notificata al­l'istan­te il 18 novembre 2019. Presentato il 21 novembre

2019 e tradotto in italiano il 25 novembre successivo entro il termine

assegnato, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. All'appello AP 1 unisce

vari atti, i quali figurano già negli inc. SO.2018.5211 e SO.2019.4660 trasmessi

dal Pretore a questa Camera. La loro produzione è pertanto superflua. Per il

resto l'appellante ha fatto seguire, insieme con la traduzione italiana del

ricorso, un articolo (Vermisste: Zurück bleibt das Chaos) tratto

dal sito internet ‹https://www.beobachter.ch›

e una circolare intitolata Fest­stellung des Todes und

Verschollenerklärung

riconducibile al sito ‹www.gerichte-zh.ch›.

La ricevibilità di tali estratti è dubbia. A prescindere dalla loro compatibilità

con l'art. 317 cpv. 1 CPC, il termine assegnato per rimediare alla

presentazione di un appello non redatto nella lingua ufficiale non può essere

usato per integrare documentazione a sostegno (Gschwend

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 129 CPC). Comunque

sia, per quanto si vedrà anche in appresso, i nuovi documenti non appaiono di

rilievo ai fini del giudizio. Conviene

pertanto procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

3. Il Pretore ha

respinto l'istanza di AP 1 con l'argomento che nulla è dato di sapere sui

motivi e le circostanze legati alla scomparsa di AO 1 e sul perché quegli si fosse

recato in __________ B__________, l'istante non accennando a problemi particolari

né alla possibilità che il fratello “corresse un benché minimo pericolo”. Il

rappor­to di segnalazione 20 novembre 2018 della Polizia cantonale reputa

inoltre verosimile che AO 1, giunto in automobile e con il telefono spento nel

posteggio di S__________, abbia raggiunto R__________ con la funivia e di lì

abbia fatto perdere le sue tracce. Ciò posto, la morte del fratello rimane per

il primo giudice un'ipotesi come un'altra, l'interessato potendosi essere “con

altrettante probabilità di verosimiglianza” reso deliberatamente irreperibile

“facendosi dare un passaggio da un turista per rendersi altrove senza più dare

notizie di sé” (sentenza impugnata, pag. 2 seg.). L'appellante esclude invece che

il fratello possa essere ancora vivo, poiché egli non ha più dato segni di vita

dall'agosto del 2013 e a sua mente egli non può trovarsi in nessun luogo “senza

carta d'identità (ci sono tutto!), senza relazione e senza soldi”. Rimangono

così – essa epiloga – solo tre possibilità: o AO 1 è rimasto vittima di un

incidente in montagna o ha avuto un malore “con conseguente morte” oppure si è tolto

la vita.

4. Legittimato a

chiedere una dichiarazione di scomparsa è chiunque invochi un diritto

desumibile dalla morte dell'interessato (art. 35 CC). Tale può essere, per

esempio, un potenziale erede (Bohnet,

op. cit., § 7 n. 12). L'istante deve recare la prova dei suoi rapporti

giuridici con la persona sparita o assente, producendo in particolare un

estratto del registro dello stato civile o il libretto di famiglia (Lardelli in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 36; Manaï in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 1 ad art. 36). Nella fattispecie l'istante si è limitata a dichiararsi

sorella di AO 1, a esibire copia della propria carta d'identità (nell'inc.

SO.2018.5211) e la corrispondenza da lei intrattenuta con la cassa pensione dell'interessato

(doc. A nel­l'inc. SO.2019.4660). Non è dato di sapere pertanto se

esistano altri eventuali eredi toccati dalla procedura che andrebbero

interpellati. Non giova per adesso approfondire la questione. Su di essa si

tornerà, dandosi il caso, più tardi.

5. Un'istanza di

scomparsa “può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di

morte, o dopo cinque anni dall'ulti­ma notizia” (art. 36 cpv. 1 CC). Il giudice

deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potrebbero dar

notizie intorno alla persona sparita o assente ad annunciarsi entro un dato

termine (art. 36 cpv. 2 CC). Nella fattispecie il periodo di cinque anni dall'ultima

notizia (il prelevamento di fr. 100.– eseguito da AO 1 il 18 agosto 2013 o,

al limite, il ritrovamento dell'automobile di lui intervenuto il 14 ottobre

2013) è pacificamente de-corso. Occorre stabilire quindi se, una volta ricevuta

l'istanza, il Pretore non dovesse avviare una procedura di pubblica diffida, come

postulava AP 1. Ora, tale esigenza non è solo prescritta dalla legge, ma sembra

corrispondere a quanto raccomanda buona parte della dottrina, a meno che il

giudice dichiari l'istanza irricevibile (Hausheer/Aebi-Müller,

Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches,

4ª edizione, pag. 38 n. 05.19; Meier/De

Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 36 n. 60;

Lardelli, op. cit., n. 4 ad art.

36; Guillod, Droit des personnes,

Basilea 2018, pag. 36). V'è chi afferma, come Hüsser

(Die gerichtlichen Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zurigo 2012, pag. 83) e l'Obergericht

del Canton Lucerna (sentenza del 10 gennaio 1975 in: LGVE 1975 I n. 236 pag.

285) che la pubblica diffida va­da ordinata solo qualora il giudice ritenga

adempiuti i presupposti per una dichiarazione di scomparsa. Comunque

sia, in concreto il Pretore non ha dichiarato la scomparsa di AO 1. Di

conseguenza la pubblica diffida non poteva semplicemente essere tralasciata.

6. Adito con un'istanza

per dichiarazione di scomparsa, il giudice deve accertare d'ufficio inoltre i

fatti determinanti (art. 255 lett. b CPC) per accertare la verosimile morte dell'interessato

da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie (RtiD II-2005 pag. 699

n. 30c). Ciò non esonera l'istante dal sostanziare – per quan­to possibile – le

circostanze a lui note, né impone al giudice di rimediare alla più totale

insufficienza istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2005.1 del 12 gennaio

2005 consid. 4 con riferimenti). Il principio inquisitorio “attenuato” dell'art.

255 CPC non impone al giudice di promuovere indagini egli medesimo (sentenza

del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.4.1.3.1;

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.122 del 18 novembre 2019 consid. 7a

con riferimenti). Chiama nondimeno il giudice a un uso accresciuto

dell'interpello per delucidare allegazioni poco chiare, contraddittorie,

imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC; FF 2006 pag. 6720). Nel

caso specifico l'istante, sprovvista di conoscenze giuridiche e senza il

patrocinio di un legale, si è limitata a fornire indicazioni laconiche e frammentarie.

Tutto si ignora sui suoi rapporti con il fratello (genere e intensità dei

contatti), come pure sulla situazione personale e professionale di lui

(amicizie, affetti, stato di salute, stile di vita, abitudini, eventuali

difficoltà finanziarie). Ciò doveva indurre il Pretore a interpellarla in

udienza su tali aspetti.

Il rapporto di segnalazione

20 novembre 2018 della Polizia cantonale è poco ausilio. Non è dato di sapere se

lo scomparso abbia figli, chi siano i “conoscenti” sentiti dalla Polizia, quali

doman-

­de siano state loro rivol­te,

quali siano state le risposte, non è noto se sia stato ascoltato il collega di

lavoro di AO 1 che ha segnalato la scompar­sa, se siano stati interrogati altri

funzionari postali che potrebbero avere intrattenuto rapporti con lui né se l'interessato

potesse far capo ad altri conti bancari o postali oltre a quello su cui gli era

corrisposto lo stipendio. Non si sa nemmeno se qualcuno abbia notato

l'automobile di AO 1 nel posteggio della funivia prima del 14 ottobre 2013. In

condizioni del genere non è possibile valutare se la sparizione, ancorché da

lungo tem­po, sia dovuta a un allontanamento volontario o alla verosimile morte

dell'interessato durante il fine settimana. Attenendosi alla lacunosità degli

Considerandi

atti, la conclusione del Pretore potrebbe anche essere condivisa. Non è detto tuttavia

che il primo giudice, raccogliendo le informazioni ancora possibili mediante

interpello dell'istante e l'assunzione di qualche altra prova, giun­ga di nuovo

allo stesso risultato. Non compete in ogni modo a questa Camera sostituirsi al

suo ruolo e fungere da giudice naturale.

7.

Ne discende che la

decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice perché proceda

agli accertamenti anco­ra possibili e statuisca di nuovo, senza dimenticare che

nelle condizioni descritte potrebbero anche emergere altri potenziali eredi cui

andrebbe conferito il diritto di esprimersi. Considerata la scarsità di

informazioni e il tempo trascorso dalla denuncia di scomparsa, si giustifica

inoltre che il Pretore intraprenda la procedura dell'art. 36 cpv. 2 CC e

diffidi con adeguate pubblicazioni (almeno due, a opportuno intervallo l'una

dall'altra) tutti coloro che potrebbero dar notizie intorno a AO 1 ad

annunciarsi entro un termine, il quale non potrà essere inferiore a un anno

dalla prima pubblicazione (art. 36 cpv. 3 CC; sulle modalità della

pubblicazione cfr. Lardelli, op. cit., n.

4.

ad art. 36; Breitschmid in:

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2016, n. 2 ad art. 36 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 39 n. 05.21 con un esempio

pratico). Dopo di che il primo giudice si pronuncerà nuovamente sulla

questione di sapere se nelle circostanze del caso specifico AO 1 debba ritenersi

assai verosimilmente morto.

8.

Le particolarità del

caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese. Non si pone problema di

ripetibili, l'appellante non essendo patrocinata da un rappresentante a titolo

professionale né avendo rivendicato indennità d'inconvenienza (art. 97 cpv. 3

lett. c CPC).

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza

riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al

Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).