11.2019.136
Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per il coniuge
22 ottobre 2020Italiano28 min
dividere a metà il “terzo pilastro” del marito. Quanto agli altri averi, egli ha
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.136
Lugano
22 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2016.27 (divorzio su azione di un
coniuge) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6 promossa con petizione del 15 febbraio 2016
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 22 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 24 ottobre 2019, rettificata il 12 novembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1960)
si sono sposati a __________ il 23 giugno
1988. Dal matrimonio sono nate G__________ (1988) e Gi__________ (1991).
Il marito lavora come rappresentante per la __________ di __________. La moglie
non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si
sono separati nel maggio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (proprietà per piani n. 15 844,
pari a 250/1000 della particella n. 151
RFD di __________, sezione di __________, intestata alla moglie).
B. In esito a una
procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AP 1 il 27 febbraio
2012, con sentenza dell'11 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione
familiare alla moglie e ha condannato AO 1 a versare a quest'ultima dal 1°
marzo 2012 un contributo alimentare di fr. 3480.– mensili indicizzati a
copertura del fabbisogno minimo (fr. 3300.– mensili) e della mezza eccedenza
(fr. 182.50 mensili) registrata dal bilancio coniugale (inc. SO.2012.1021). Un
appello presentato da AP 1 contro tale sentenza il 22 ottobre 2012 è stato
respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera l'8 luglio 2014
(inc. 11.2012.130).
C. Il 15 febbraio 2016 AO
1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo la consegna
dell'intero mobilio posto nell'alloggio coniugale e la liberazione dal vincolo di
solidarietà relativo al debito ipotecario gravante la proprietà per piani n. 15 844. Egli ha postulato inoltre la
divisione a metà del valore di riscatto (valuta 15 febbraio 2016) delle polizze
di “terzo pilastro” n. 4__________ presso la __________ Assicurazioni e n. 1__________
presso la __________ Assicurazioni, come pure delle prestazioni previdenziali
maturate dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza di conciliazione del 27
aprile 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e alla suddivisione a
metà delle spettanze del “secondo” e del “terzo pilastro”, ma non alle altre
conseguenze del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato al marito un
termine di 30 giorni – poi prorogato – per motivare la petizione. Il 27 giugno
2016 AO 1 ha presentato la petizione motivata in cui ha ribadito le proprie
domande, non senza pretendere la condanna della moglie al pagamento di fr. 20 000.– in liquidazione del regime dei beni.
D. Nella sua risposta
del 20 ottobre 2016 AP 1 si è opposta alle ulteriori richieste del marito e ha
rivendicato un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili indicizzati vita
natural durante “con deduzione delle rendite AVS e LPP da lei percepite al
pensionamento”, così come il versamento di fr. 20 000.–
in liquidazione del regime dei beni. L'attore
ha replicato il 5 dicembre 2016, ribadendo le proprie richieste.
Altrettanto ha fatto la moglie in una duplica del 21 febbraio 2017, tranne
aumentare a fr. 4470.– mensili la sua pretesa alimentare. Alle prime arringhe
dell'8 maggio 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata
seduta stante, è terminata il 7 giugno 2019. Alle arringhe finali le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del
31 luglio 2019 AO 1 ha riaffermato sostanzialmente le sue conclusioni, salvo
ridurre a fr. 5871.05 la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nel
proprio allegato del 30 luglio 2019 AP 1 ha mantenuto il suo punto di vista,
adeguando a fr. 4540.– mensili la pretesa alimentare e a fr. 14 109.– quella per lo scioglimento del regime
dei beni.
E. Statuendo con
sentenza del 24 ottobre 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
disposto il riparto a metà del valore di riscatto delle due menzionate polizze
del “terzo pilastro” e il trasferimento su un conto intestato alla moglie di
fr. 29 764.75 complessivi, come pure
la divisione a metà degli averi di previdenza professionale accumulati dai
coniugi durante il matrimonio (valuta 15 febbraio 2016) con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per l'esecuzione. In liquidazione del regime dei beni egli
ha condannato il marito a versare alla convenuta fr. 10 068.75
entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Inoltre
egli ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr.
3105.– mensili. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste per
tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore
è stato tenuto a rifondere fr. 6520.– per ripetibili ridotte. Il 12
novembre 2019 il Pretore ha rettificato la propria decisione, precisando la
durata del contributo alimentare fino al pensionamento della moglie.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 novembre
2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare a
fr. 13 825.– la sua spettanza in
liquidazione del regime dei beni e a fr. 3875.40 mensili il contributo di
mantenimento in suo favore fino al pensionamento, rinviando per il resto gli
atti al Pretore in vista di un complemento istruttorio e di un nuovo giudizio
sul contributo di mantenimento dovutole dopo di allora. Oltre a ciò essa insta
perché le spese di primo grado siano addebitate interamente al marito, con
obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 8700.– a titolo di ripetibili.
Chiamato a esprimersi, in una lettera del 31 gennaio 2020 AO 1 ha comunicato di
rinunciare a osservazioni, limitandosi a contestare le richieste di appello e a
postulare la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in
discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare
delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore
(liquidazione del regime dei beni e contributo di mantenimento). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore della convenuta il 29 ottobre
2019 e quella rettificata, del 12 novembre 2019, è stata notificata l'indomani.
Introdotto il 22 novembre 2019, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Litigiosi rimangono,
in questa sede, taluni aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni e il contributo di mantenimento in favore
della moglie. Per il resto la sentenza impugnata è passata in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le
controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima
delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid.
2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 2). Non v'è
ragione in concreto per scostarsi da tale principio.
Fatti
I. Sulla liquidazione del
regime dei beni
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che le parti si sono accordate per
dividere a metà il “terzo pilastro” del marito. Quanto agli altri averi, egli ha
ascritto agli acquisti del marito due conti bancari __________ con saldo il 15
febbraio 2016 di fr. 568.40, attivi cui la moglie partecipa per la metà (fr.
284.20), e due orologi __________ (“__________” e “__________”) del valore di
fr. 12 800.– e di fr. 11 400.–,
cui la convenuta partecipa ancora per la metà (fr. 12 100.–). Il Pretore ha accertato poi gli acquisti della moglie in fr.
4630.90, calcolando la spettanza dell'attore nella metà di essi (fr. 2315.45).
Ciò posto, egli ha determinato un conguaglio (art. 215 cpv. 2 CC) in favore
della convenuta di fr. 10 068.75 (fr. 284.20 più fr. 12 100.–
meno fr. 2315.45; sentenza impugnata, pag. 3 a 5).
4. L'appellante si
duole che il primo giudice non abbia dedotto dai suoi acquisti un debito di fr.
6000.– per un mutuo che la madre le ha
concesso nel gennaio del 2015 e non abbia considerato fra gli acquisti del
marito il valore, indicato in fr. 3450.– nella polizza assicurativa, di un
“orologio da uomo in oro giallo”. Essa chiede perciò di aumentare a fr. 13 825.–
la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni.
a) Riguardo
al mutuo di fr. 6000.– che AP 1 ha ottenuto dalla madre “per sue necessità” nel
gennaio del 2015, il Pretore ha constatato che tale somma era stata accreditata
all'interessata il 5 gennaio 2015, ma che il 30 aprile successivo essa risultava
ancora inutilizzata. Tutto si ignora inoltre sulle “necessità” addotte dalla
convenuta. In simili condizioni il versamento non si connota quindi – per il
primo giudice – come un mutuo, la madre di AP 1 non avendo mai preteso la
restituzione di quell'importo, ma se mai come una donazione (sentenza
impugnata, pag. 5).
L'appellante
obietta che un mutuo può essere stipulato senza forme particolari. Nulla induce
inoltre a presumere che la dichiarazione dell'11 agosto 2016 in cui la madre
conferma l'avvenuto prestito (doc. 4) sia falsa. Né è di rilievo che la somma
non sia stata ancora restituita, le condizioni per il rimborso di un mutuo fra
parenti essendo notoriamente meno restrittive rispetto a quelle in uso fra
terze persone. Per tacere del fatto – prosegue l'appellante – che fino al
compiersi della prescrizione (10 anni) nulla impedisce alla madre di chiedere
la restituzione del dovuto. Quanto al mancato uso immediato della somma
versata, a parere della convenuta l'argomento non esclude la tesi del mutuo,
poiché nulla impone di usare subito il denaro mutuato.
Semplici
dichiarazioni scritte non possono sostituire una deposizione
testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in:
RSPC 2017 pag. 35). Nelle altre procedure simili dichiarazioni non hanno quindi
valore di prova (I CCA, sentenza inc. 11.2018.73 del 18 luglio 2019 consid. 3
con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre
2018 consid. 7.4.2, pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in: Commentaire romand,
CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 254). Costituiscono,
tutt'al più, un indizio. Il manoscritto dell'11 agosto 2016 con cui A__________ dichiara di
avere prestato alla figlia AP 1 fr. 6000.– “per sue necessità” all'inizio di
gennaio 2015 (doc. 4) non è sufficiente, dunque, per dimostrare l'esistenza
di un mutuo.
La convenuta ha spiegato invero, davanti al
Pretore, che la madre non poteva essere sentita come testimone, poiché
era rimasta vittima di un ictus alla fine di gennaio del 2017 e non era più in
grado di parlare (duplica, pag. 6). La questione è di sapere pertanto se altri
indizi possano concorrere, insieme con la menzionata dichiarazione, a formare
la prova piena che la convenuta non è più in grado di addurre. In realtà non si
scorge alcun altro indizio. Pacifico è unicamente che l'importo di fr. 6000.– è
stato versato alla convenuta all'inizio di gennaio del 2015, come ha rilevato
il Pretore. Che AP 1 dovesse restituire quella somma, trattandosi di un mutuo,
non emerge da altri elementi istruttori. Non soccorrono dunque i presupposti
perché dagli acquisti della convenuta vada dedotta la somma di fr. 6000.–
siccome dovuta alla madre. A quale titolo l'interessata abbia ricevuto quel
denaro, per finire, poco importa. Si trattasse di una donazione – come opina
il Pretore – il capitale non rientrerebbe in ogni modo negli acquisti della convenuta
(art. 198 n. 2 CC), bensì nei beni propri di lei. Comunque sia, a ragione il
Pretore non ha tenuto conto perciò del debito di fr. 6000.– che l'interessata
chiedeva di defalcare dai suoi acquisti.
b) Per
quel che attiene all'“orologio da
uomo in oro giallo” (di marca sconosciuta) del valore di fr. 3450.–, il Pretore
ha
reputato che il valore indicato nella
polizza “assicurazione per oggetti preziosi” n. 53__________ della __________
Suisse (doc. N) non è determinante, poiché si riferisce al momento in cui
la polizza è stata modificata l'ultima volta, il 1° luglio 2013, e non a quello
in cui è emanata la sentenza di divorzio, decisivo
per la liquidazione del regime dei beni (art. 214 cpv. 1 CC). Contrariamente
ai due __________ per i quali agli atti figura un listino prezzi del gennaio 2017
(doc. 10), nulla è dato di sapere – ha continuato il primo giudice – sul
valore attuale dell'“orologio da uomo in oro giallo” (sentenza impugnata, pag.
4).
L'appellante
afferma di non capire “come mai il Pretore per gli orologi __________ ha
considerato il valore indicato nella polizza, mentre la polizza non farebbe
fede per quanto riguarda l'orologio d'oro”. Il primo giudice – essa sostiene –
“così facendo è caduto nell'arbitrio, non essendoci nessun motivo per non
considerare anche il valore dell'orologio d'oro da uomo”. In realtà
l'appellante sorvola sulla motivazione del Pretore. Per determinare il valore
dei due __________ al momento della liquidazione del regime dei beni il Pretore
non si è semplicemente attenuto a quanto si desume dalla annosa polizza della __________
Suisse. Egli ha accertato che il valore assicurato corrisponde a quello di un
listino prezzi del gennaio 2017 prodotto agli atti (doc. 10) e che, anzi,
in quel listino il __________ “__________” è stimato fr. 400.– più del valore
assicurato. Circa il valore attuale dell'“orologio
da uomo oro giallo, 18 K quadrante nero, bracciale in cuoio e chiusura
in oro giallo” (doc. N) indicato nella polizza manca invece – ha
soggiunto il Pretore – ogni riscontro concreto, che spettava alla convenuta addurre
(art. 8 CC; analogamente: RtiD II-2004 pag. 573 consid. 2a).
La
convenuta pretende di non comprendere la giustificazione del Pretore, che
tuttavia è perfettamente intelligibile. Il primo giudice ha cercato dati
aggiornati sul valore dei tre orologi in esame, ma ne ha trovati solo per i due
__________ sulla base del “listino prezzi”. Di conseguenza non ha preso in
considerazione il terzo orologio. Simile argomentazione potrà apparire
discutibile, ma incombeva all'appellante spiegare perché, mentre la convenuta
si limita a definirla arbitraria. Carente di motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello si rivela finanche
irricevibile.
Considerandi
II. Sul contributo
alimentare per la convenuta
5.
Nella fattispecie il
Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi 21 anni)
dal quale sono nate due figlie, ciò che ha influito concretamente sulla
situazione finanziaria della moglie, la quale dopo la nascita della primogenita
non ha più svolto alcuna attività lucrativa per dedicarsi al governo della casa
e alla cura della famiglia. Accertato che i coniugi sono separati da oltre 10
anni, egli ha precisato che determinante non è più il livello di vita raggiunto
dalle parti durante la vita in comune, bensì quello sostenuto da AP 1 durante
la vita separata. Chiarito ciò, il primo giudice ha calcolato quel tenore di
vita in base al fabbisogno minimo – aggiornato – riconosciuto ad AP 1 nella
procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B). Egli ha determinato
così un tenore di vita di fr. 3105.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
interessi ipotecari fr. 166.65, spese condominiali fr. 583.30, premio
della cassa malati fr. 785.60, assicurazione RC dell'automobile fr. 129.35,
imposta di circolazione fr. 31.60, assicurazione della mobilia domestica fr.
39.35, assicurazione RC privata fr. 13.30, assicurazione oggetti di valore fr.
25.50, onere fiscale fr. 130.–; sentenza impugnata, pag. 7).
Riguardo
alla possibilità per la convenuta di provvedere da sé al proprio debito
mantenimento, il Pretore ha rilevato che al momento della separazione (maggio
del 2009) l'interessata aveva 49 anni e che almeno fino a 52 anni essa si è
occupata della seconda figlia Giorgia, la quale abbisognava di cure siccome
anoressica. In condizioni del genere – ha proseguito il Pretore – non si
poteva ragionevolmente pretendere che essa riprendesse un'attività lucrativa,
né il marito ha indicato un solo datore di lavoro disposto ad assumerla. Il
primo giudice ha rinunciato così a imputare alla convenuta un reddito
potenziale. Quanto alla capacità contributiva del marito, egli l'ha
quantificata in fr. 3902.85 mensili (reddito netto fr. 7772.85, fabbisogno minimo
fr. 3870.–), onde la possibilità per
AO 1 di assicurare alla moglie il debito mantenimento di fr. 3105.– mensili. Non avendo la moglie
comprovato tuttavia che, dopo il pensionamento, il suo debito mantenimento rimarrà
scoperto, il Pretore ha limitato l'erogazione del contributo alimentare di fr.
3105.– mensili a quel momento (sentenza
impugnata, pag. 8 seg.).
6.
La convenuta lamenta
che nel suo fabbisogno minimo non si sia tenuto conto dell'esborso per il fondo
di rinnovamento condominiale (fr. 600.–
mensili) e per il contributo AVS (fr. 170.40 mensili). Chiede così di aumentare
il contributo alimentare in suo favore a fr. 3875.40 mensili.
a) I
criteri che disciplinano lo
stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i
parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati
dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734
consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che
per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di
matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella
fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii).
In primo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo
avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione
domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto
possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato – come in
concreto – dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa
stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo
si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento
fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre
che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter
finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere
ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva
dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della
solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788
n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020,
consid. 9a).
b) La
critica dell'appellante verte sul primo stadio del ragionamento testé
illustrato, l'interessata postulando l'inclusione nel proprio fabbisogno minimo
di due voci supplementari. Per quel che è del contributo al fondo di
rinnovamento condominiale, il Pretore non ha riconosciuto la spesa perché dalla
documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 2 e 5) non si evince l'importo
effettivamente pagato né risultano gli “investimenti” del 2016. A parte ciò – ha
soggiunto il primo giudice – la spesa non era stata fatta valere nella
procedura a tutela dell'unione coniugale. Per di più, un versamento al fondo
di rinnovamento configura un accantonamento e, quindi, una forma di risparmio
che non dev'essere finanziata dall'attore (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo).
L'appellante
oppone che l'ammontare delle spese condominiali e del contributo al fondo di
rinnovamento risultano dalla documentazione prodotta. Che poi i proprietari per
piani debbano assumere l'esborso è “notorio”. Il quale non è un risparmio, ma è
destinato a finanziare le spese di manutenzione necessarie. Come un singolo proprietario
può inserire nel proprio fabbisogno i costi di gestione e di manutenzione (o il
forfait fiscale), allo stesso modo un proprietario per piani deve vedersi riconoscere
il contributo al fondo di rinnovamento, tanto più che esso non dipende dalla
sua volontà, ma è deciso dalla comunione dei comproprietari. Poco importa che
in concreto l'esborso non sia stato fatto valere nella procedura a protezione
dell'unione coniugale, determinanti non essendo le spese di quella procedura,
bensì quelle odierne. Si seguisse il ragionamento del Pretore – epiloga l'appellante
– il contributo di mantenimento in una causa di divorzio corrisponderebbe sempre
a quello durante la separazione.
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, la documentazione prodotta – che l'interessata
non si cura di indicare – non dimostra la spesa invocata, men che meno per il
periodo successivo all'introduzione della causa di divorzio (febbraio del 2016).
Sia come sia, le due ricevute di pagamento agli atti di fr. 3000.– ciascuna (doc. 2) non specificano né la
causale – non potendo bastare al proposito l'aggiunta manoscritta dell'interessata
– né, tanto meno, il periodo cui esse si riferiscono. Quanto alla tabella
esibita in prima sede (doc. 6), la cui provenienza è per altro ignota, essa si
limita a enunciare “investimenti” eseguiti fra il 2007 e il 2015. Ciò rende
superfluo l'esame degli ulteriori argomenti sollevati dall'interessata. Al riguardo
l'appello è destinato all'insuccesso.
c) Relativamente
al contributo AVS, il Pretore non ha riconosciuto la spesa perché la moglie non
ha comprovato l'entità del suo obbligo attuale (sentenza impugnata, pag. 7 in
basso). L'appellante eccepisce di non aver potuto indicare con precisione l'esborso
senza prima conoscere il contributo alimentare al quale essa avrebbe avuto
diritto. Ricorda che i contributi AVS per persone senza attività lucrativa si
determinano in base alla sostanza e al reddito annuo conseguito sotto forma di
rendita, moltiplicato per 20 (art. 28 OAVS). E siccome l'entità della rendita
dipende dal contributo alimentare che sarebbe stato fissato nella sentenza di
divorzio, essa poteva tutt'al più avanzare una previsione fondata sul
contributo alimentare preteso. Ciò che essa ha fatto, avendo trasmesso al
Pretore una proiezione (doc. 8) sulla scorta del calcolatore dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (‹http://www.bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick/
beitraege.html›). A mente sua, pertanto, il rimprovero che le ha
mosso il Pretore di non avere provato il contributo AVS non si giustifica. Dipartendosi
da un contributo alimentare di fr. 3705.– mensili e da una sostanza netta di fr. 134 000.–,
secondo la più recente tassazione 2016 (fascicolo “Rich. I” dall'Ufficio di
tassazione di __________), AP 1 fa valere un
contributo AVS annuo di fr. 2045.–, pari a fr. 170.40 mensili.
Se
la convenuta non ha comprovato davanti al Pretore il suo contributo AVS “attuale”,
ciò si deve verosimilmente al fatto che fino a quel momento essa ne era esente.
Le persone senza attività lucrativa non sono tenute invero al pagamento di
contributi propri se il coniuge esercita un'attività lucrativa soggetta all'obbligo
di contribuzione AVS e versa contributi pari ad almeno fr. 992.– annui (il doppio del contributo minimo).
Ciò vale fino al termine dell'anno in cui è pronunciato il divorzio (‹https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.i›, pag. 3). Che nella fattispecie il marito versasse
il doppio del contributo minimo si evince dall'ultimo certificato di salario
del 2018, in cui figura una detrazione per contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 8942.– (doc. RR). E non fa dubbio che la
moglie accennasse a tale particolare situazione allorché nell'argomentare
la richiesta spiegava, nella sua risposta, che “con il divorzio la moglie dovrà
pagare i contributi AVS” (loc. cit., pag. 10 in basso).
Nelle
circostanze descritte non è dunque dato a divedere che cos'altro la convenuta,
dopo avere presentato una propria proiezione facendo capo al calcolatore dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, dovesse ancora produrre per suffragare la sua pretesa. Con una sostanza netta
di fr. 134 000.– (come risulta
dall'ultima tassazione agli atti e come ribadisce l'interessata) e un
contributo alimentare di fr. 3105.– mensili (senza
l'aggiunta in rassegna), l'appellante può vedersi riconoscere così fr. 148.– mensili (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2014.27 del 5 agosto 2016 consid. 11g). Dal
passaggio in giudicato della presente sentenza e fino al pensionamento (febbraio
del 2024) il fabbisogno minimo di AP 1 va rivalutato pertanto in fr. 3253.–
mensili.
d) Si
aggiunga che il tenore di vita della convenuta durante la separazione non si
esauriva nella semplice copertura del fabbisogno minimo, ma comprendeva anche
la mezza eccedenza del bilancio familiare, ovvero fr. 182.50 mensili (sopra,
lett. B). AP 1 avrebbe avuto diritto così, per principio, di conservare anche
dopo il divorzio un livello di vita equivalente al proprio fabbisogno minimo,
più il margine disponibile di fr. 182.50 mensili (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020, consid. 8d). Nell'appello tuttavia essa
si accomoda del metodo di calcolo applicato dal primo giudice e non accenna in
alcun modo a tale margine, limitandosi a postulare l'estensione del fabbisogno
minimo alle due voci di spesa testé vagliate. Non v'è ragione dunque in una
questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC) di intervenire
d'ufficio per garantire ad AP 1, dopo il divorzio, un debito mantenimento
superiore a fr. 3253.– mensili che AO 1 è senz'altro in grado di finanziare,
vista la sua capacità contributiva (non contestata) di oltre fr. 3900.– mensili.
Fino all'emanazione del presente giudizio, invece, l'obbligo alimentare rimane
disciplinato dalle misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD
I-2015 pag. 872 n. 8c). Entro questi
limiti l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
7.
In merito al
contributo alimentare dopo il pensionamento della convenuta il Pretore ha preso
atto che costei avanzava una pretesa di fr. 4540.– mensili a vita “con deduzione delle rendite AVS e
LPP”. Egli ha constatato però che l'interessata non aveva comprovato in alcun
modo come mai, una volta raggiunta l'età pensionabile (febbraio del 2024), il
suo debito mantenimento sarebbe rimasto scoperto. In ragione di ciò egli ha
limitato quindi il contributo alimentare al pensionamento dell'interessata
(sentenza impugnata, pag. 9).
Secondo l'appellante nulla
induce a supporre che il fabbisogno di lei si modificherà dopo il
pensionamento, sicché non spettava a lei azzardare ipotesi sul relativo ammontare
a quel momento. Riguardo alla mancata prova delle sue entrate dopo di allora,
per la convenuta è manifesto che, avendo il Pretore escluso la possibilità per
lei di recuperare anche solo in parte un'indipendenza economica, l'unica sua
entrata sarà costituita dalla rendita AVS
e da quella della
previdenza professionale (LPP). Quanto alla prima, essa fa valere di avere
prodotto un “calcolo previsionale” della Cassa cantonale di compensazione che
quantifica in fr. 1899.–
mensili la prestazione suscettibile di esserle assegnata (doc. 23). Riguardo
alla seconda, essa ricorda di non avere potuto cifrare anche solo per ordine di
grandezza la propria rendita, giacché il marito, nonostante ripetuti solleciti,
non ha fornito i dati necessari. Vedendola così impossibilitata a dimostrare le
sue entrate dopo il pensionamento, il Pretore avrebbe dovuto intervenire. In
difetto di un simile accertamento – epiloga la convenuta – il primo giudice non
poteva rifiutarle un contributo alimentare dopo il pensionamento, come ha
fatto. Onde la necessità di un rinvio della causa in prima sede (art. 318 cpv.
1.
lett. c CPC) perché sia completata l'istruttoria sull'accertamento delle
rendite AVS e LPP e sia emanato un nuovo giudizio.
a) Al
contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio si applica – come detto
– il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per
il giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti
necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC).
Il giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto
la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede
il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni
documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per
statuire sulle richieste di giudizio (Bohnet
in: Bohnet/ Guillod, Droit matrimonial, Fond
et procédure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha ingiunto il 31 gennaio 2018 alle parti di presentare
le proiezioni di rendita AVS e del “secondo pilastro”, concedendo loro varie
proroghe per consentire di ricostruire la situazione previdenziale del marito al
momento del matrimonio. Sta di fatto che, in esito alle difficoltà
manifestategli dall'attore medesimo, per non ritardare ulteriormente la
procedura di divorzio il primo giudice ha chiuso l'istruttoria e demandato al
Tribunale cantonale delle assicurazioni il compito di determinare con esattezza
gli averi previdenziali da dividere a metà (decreto del 12 febbraio 2019 e
dispositivo n. 5 della sentenza impugnata). In condizioni del genere egli non
poteva però rimproverare alla moglie di non avere comprovato l'ammanco nel proprio
debito mantenimento dopo l'età della pensione e rifiutarle ogni contributo
alimentare dopo di allora. La mancata quantificazione del conguaglio LPP dal
quale dipende il calcolo della rendita (e del contributo alimentare) era
estranea alla volontà dell'interessata, la quale si trovava nell'impossibilità
di recare la prova, come essa sottolinea a ragione. Preso atto della decisione
del Pretore di chiudere l'istruttoria e di trasmettere l'incarto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per il calcolo delle prestazioni da dividere,
alla convenuta non rimaneva che ribadire – come ha fatto – la sua pretesa
alimentare “con deduzione delle rendite AVS e LPP percepite” al momento del pensionamento
(lettera 22 febbraio 2019 dell'avv. PA 1 al Pretore e memoriale
conclusivo, richiesta di giudizio n. 3a). Del resto, non avendo il Pretore
formulato alcuna prognosi sul reddito che AP 1 conseguirà al pensionamento, è impossibile
sindacare il diritto della convenuta al contributo alimentare dopo il febbraio
del 2024. Al proposito gli atti contengono solo una previsione della rendita
AVS (doc. 23) e non sono di sufficiente ausilio.
c) L'autorità
giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non
è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono
essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In
merito al contributo alimentare chiesto da AP 1 dopo il febbraio del 2024 gli
atti vanno completati su punti essenziali, dovendosi accertare il prevedibile
ammontare della rendita del “secondo pilastro” che, insieme con quella nota dell'AVS,
determinerà l'eventuale diritto al contributo alimentare dopo il pensionamento
della convenuta. In simili condizioni non rimane che annullare il dispositivo
n. 6 della sentenza impugnata nella misura in cui respinge la richiesta di contributo
alimentare da parte di AP 1 dopo il pensionamento e rinviare gli atti al
Pretore perché, in base alla decisione che emetterà il Tribunale cantonale
delle assicurazioni sul conguaglio LPP in favore della convenuta, statuisca di
nuovo circa l'eventuale contributo di mantenimento per l'interessata da quel
momento in poi (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50/51 del 29
gennaio 2019, consid. 12b). Al proposito l'appello merita dunque accoglimento.
III. Sulle spese e le
ripetibili
8.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce
sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni, mentre ottiene causa
parzialmente vinta sul contributo alimentare fino al pensionamento (aumentato
da fr. 3105.– a fr. 3253.– mensili, ma non ai fr. 3875.40 richiesti) ed esce
pienamente vittoriosa sul contributo alimentare per lei dopo di allora. Tutto
ponderato, si giustifica così che essa sopporti equitativamente la metà delle
spese, il resto andando a carico dell'attore, e che le ripetibili siano
compensate. Sugli oneri di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al
momento in cui statuirà sul rinvio.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
9.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore rimasto controverso davanti a questa Camera
raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che :
a) Il
dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:
AO
1 è condannato a versare ad AP 1,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3253.–
mensili fino al pensionamento di lei (1° febbraio 2024).
Per
quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AP 1 dopo il
pensionamento, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previo complemento
istruttorio.
b) Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è
annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali, di
fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico dell'appellante
medesima e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).