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Decisione

11.2019.136

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per il coniuge

22 ottobre 2020Italiano28 min

dividere a metà il “terzo pilastro” del marito. Quanto agli altri averi, egli ha

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.136

Lugano

22 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2016.27 (divorzio su azione di un

coniuge) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6 promossa con petizione del 15 febbraio 2016

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 22 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 24 ottobre 2019, rettificata il 12 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1960)

si sono sposati a __________ il 23 giugno

1988. Dal matrimonio sono nate G__________ (1988) e Gi__________ (1991).

Il marito lavora come rappresentante per la __________ di __________. La moglie

non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si

sono separati nel maggio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale (proprietà per piani n. 15 844,

pari a 250/1000 della particella n. 151

RFD di __________, sezione di __________, intestata alla moglie).

B. In esito a una

procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AP 1 il 27 febbraio

2012, con sentenza del­l'11 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione

familiare alla moglie e ha condannato AO 1 a versare a quest'ultima dal 1°

marzo 2012 un contributo alimentare di fr. 3480.– mensili indicizzati a

copertura del fabbisogno minimo (fr. 3300.– mensili) e della mezza eccedenza

(fr. 182.50 mensili) registrata dal bilancio coniugale (inc. SO.2012.1021). Un

appello presentato da AP 1 contro tale sentenza il 22 ottobre 2012 è stato

respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera l'8 luglio 2014

(inc. 11.2012.130).

C. Il 15 febbraio 2016 AO

1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo la consegna

dell'intero mobilio posto nell'alloggio coniugale e la liberazione dal vincolo di

solidarietà relativo al debito ipotecario gravante la proprietà per piani n. 15 844. Egli ha postulato inoltre la

divisione a metà del valore di riscatto (valuta 15 febbraio 2016) delle polizze

di “terzo pilastro” n. 4__________ presso la __________ Assicurazio­ni e n. 1__________

presso la __________ Assicurazioni, come pure delle prestazioni previdenziali

maturate dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza di conciliazione del 27

aprile 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e alla suddivisione a

metà delle spettanze del “secondo” e del “terzo pilastro”, ma non alle altre

conseguenze del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato al marito un

termine di 30 giorni – poi prorogato – per motivare la petizione. Il 27 giugno

2016 AO 1 ha presentato la petizione motivata in cui ha ribadito le proprie

doman­de, non senza pretendere la condanna della moglie al pagamen­to di fr. 20 000.– in liquidazione del regime dei beni.

D. Nella sua risposta

del 20 ottobre 2016 AP 1 si è opposta alle ulteriori richieste del marito e ha

rivendicato un contributo alimentare di fr. 4400.– mensili indicizzati vita

natural durante “con deduzione delle rendite AVS e LPP da lei percepite al

pensionamento”, così come il versamento di fr. 20 000.–

in liquidazione del regime dei beni. L'attore

ha replicato il 5 dicembre 2016, ribadendo le proprie richieste.

Altrettanto ha fatto la moglie in una duplica del 21 febbraio 2017, tranne

aumentare a fr. 4470.– mensili la sua pretesa alimentare. Alle prime arringhe

dell'8 maggio 2017 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata

seduta stante, è terminata il 7 giugno 2019. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del

31 luglio 2019 AO 1 ha riafferma­to sostanzialmente le sue conclusioni, salvo

ridurre a fr. 5871.05 la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Nel

proprio allega­to del 30 luglio 2019 AP 1 ha mantenuto il suo punto di vista,

adeguando a fr. 4540.– mensili la pretesa alimentare e a fr. 14 109.– quella per lo scioglimento del regime

dei beni.

E. Statuendo con

sentenza del 24 ottobre 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

disposto il riparto a metà del valore di riscatto delle due menzionate polizze

del “terzo pilastro” e il trasferimen­to su un conto intestato alla moglie di

fr. 29 764.75 complessivi, come pure

la divisione a metà degli averi di previdenza professionale accumulati dai

coniugi durante il matrimonio (valuta 15 febbraio 2016) con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni per l'esecuzione. In liquidazio­ne del regime dei beni egli

ha condannato il marito a versare alla convenuta fr. 10 068.75

entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Inoltre

egli ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr.

3105.– mensili. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste per

tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore

è stato tenuto a rifondere fr. 6520.– per ripetibili ridot­te. Il 12

novembre 2019 il Pretore ha rettificato la propria decisio­ne, precisando la

durata del contributo alimentare fino al pensionamento della moglie.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 novembre

2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare a

fr. 13 825.– la sua spettanza in

liquidazione del regime dei beni e a fr. 3875.40 mensili il contributo di

mantenimento in suo favore fino al pensionamento, rinviando per il resto gli

atti al Pretore in vista di un complemento istruttorio e di un nuovo giudizio

sul contributo di mantenimento dovutole dopo di allora. Oltre a ciò essa insta

perché le spese di primo grado siano addebitate interamente al marito, con

obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 8700.– a titolo di ripetibili.

Chiamato a esprimersi, in una lettera del 31 gennaio 2020 AO 1 ha comunicato di

rinunciare a osservazioni, limitandosi a contestare le richieste di appello e a

postulare la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in

discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare

delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore

(liquidazione del regime dei beni e contributo di mantenimento). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore della convenuta il 29 ottobre

2019 e quella rettificata, del 12 novembre 2019, è stata notificata l'indomani.

Introdotto il 22 novembre 2019, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. Litigiosi rimangono,

in questa sede, taluni aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni e il contributo di mantenimento in favore

della moglie. Per il resto la sentenza impugnata è passata in giudicato e ha

assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le

controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima

delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid.

2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ulti­mo: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020, consid. 2). Non v'è

ragione in concreto per scostarsi da tale principio.

Fatti

I. Sulla liquidazione del

regime dei beni

3. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che le parti si sono accordate per

dividere a metà il “terzo pilastro” del marito. Quanto agli altri averi, egli ha

ascritto agli acquisti del marito due conti bancari __________ con saldo il 15

febbraio 2016 di fr. 568.40, attivi cui la moglie partecipa per la metà (fr.

284.20), e due orolo­gi __________ (“__________” e “__________”) del valore di

fr. 12 800.– e di fr. 11 400.–,

cui la convenuta partecipa ancora per la metà (fr. 12 100.–). Il Pretore ha accertato poi gli acquisti della moglie in fr.

4630.90, calcolando la spettanza del­l'attore nella metà di essi (fr. 2315.45).

Ciò posto, egli ha determinato un conguaglio (art. 215 cpv. 2 CC) in favore

della convenuta di fr. 10 068.75 (fr. 284.20 più fr. 12 100.–

meno fr. 2315.45; sentenza impugnata, pag. 3 a 5).

4. L'appellante si

duole che il primo giudice non abbia dedotto dai suoi acquisti un debito di fr.

6000.– per un mutuo che la madre le ha

concesso nel gennaio del 2015 e non abbia considerato fra gli acquisti del

marito il valore, indicato in fr. 3450.– nella polizza assicurativa, di un

“orologio da uomo in oro giallo”. Essa chiede perciò di aumentare a fr. 13 825.–

la sua spettanza in liquidazio­ne del regime dei beni.

a) Riguardo

al mutuo di fr. 6000.– che AP 1 ha ottenuto dalla madre “per sue necessità” nel

gennaio del 2015, il Pretore ha constatato che tale somma era stata accreditata

all'interessata il 5 gennaio 2015, ma che il 30 aprile successivo essa risultava

ancora inutilizzata. Tutto si ignora inoltre sulle “necessità” addotte dalla

convenuta. In simili condizioni il versamento non si connota quindi – per il

primo giudi­ce – come un mutuo, la madre di AP 1 non avendo mai preteso la

restituzione di quell'importo, ma se mai come una donazione (sentenza

impugnata, pag. 5).

L'appellante

obietta che un mutuo può essere stipulato senza forme particolari. Nulla induce

inoltre a presumere che la dichiarazione dell'11 agosto 2016 in cui la madre

conferma l'avvenuto prestito (doc. 4) sia falsa. Né è di rilievo che la somma

non sia stata ancora restituita, le condizioni per il rimborso di un mutuo fra

parenti essendo notoriamente meno restrittive rispetto a quelle in uso fra

terze persone. Per tacere del fatto – prosegue l'appellante – che fino al

compiersi della prescrizione (10 anni) nulla impedisce alla madre di chiedere

la restituzione del dovuto. Quanto al mancato uso immediato della somma

versata, a parere della convenuta l'argomento non esclude la tesi del mutuo,

poiché nulla impone di usare subito il denaro mutuato.

Semplici

dichiarazioni scritte non possono sostituire una deposizione

testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal

principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in:

RSPC 2017 pag. 35). Nelle altre procedure simili dichiarazioni non hanno quindi

valore di prova (I CCA, sentenza inc. 11.2018.73 del 18 luglio 2019 consid. 3

con richia­mo alla sentenza del Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre

2018 consid. 7.4.2, pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in: Commentaire romand,

CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 254). Costituiscono,

tutt'al più, un indizio. Il manoscritto dell'11 agosto 2016 con cui A__________ dichiara di

avere prestato alla figlia AP 1 fr. 6000.– “per sue necessità” all'inizio di

gennaio 2015 (doc. 4) non è sufficien­te, dunque, per dimostra­re l'esistenza

di un mutuo.

La convenuta ha spiegato invero, davanti al

Pretore, che la madre non poteva essere sentita come testimone, poiché

era rimasta vittima di un ictus alla fine di gennaio del 2017 e non era più in

grado di parlare (duplica, pag. 6). La questione è di sapere pertanto se altri

indizi possano concorrere, insieme con la menzionata dichiarazione, a formare

la prova piena che la convenuta non è più in grado di addur­re. In realtà non si

scorge alcun altro indizio. Pacifico è unicamente che l'importo di fr. 6000.– è

stato versato alla convenuta al­l'inizio di gennaio del 2015, come ha rilevato

il Pretore. Che AP 1 dovesse restituire quella somma, trattandosi di un mutuo,

non emer­ge da altri elementi istruttori. Non soccorro­no dunque i presupposti

perché dagli acquisti della convenu­ta vada dedotta la somma di fr. 6000.–

siccome dovuta alla madre. A quale titolo l'interessata abbia ricevuto quel

dena­ro, per finire, poco importa. Si trattasse di una donazione – co­me opina

il Pretore – il capitale non rientrerebbe in ogni modo negli acquisti della convenuta

(art. 198 n. 2 CC), bensì nei beni propri di lei. Comunque sia, a ragione il

Pretore non ha tenuto conto perciò del debito di fr. 6000.– che l'interessa­ta

chiedeva di defalcare dai suoi acquisti.

b) Per

quel che attiene all'“orologio da

uomo in oro giallo” (di marca sconosciuta) del valore di fr. 3450.–, il Pretore

ha

reputato che il valore indicato nella

polizza “assicurazione per oggetti preziosi” n. 53__________ della __________

Suisse (doc. N) non è determinante, poiché si riferisce al momento in cui

la polizza è stata modificata l'ultima volta, il 1° luglio 2013, e non a quello

in cui è emanata la sentenza di divorzio, decisivo

per la liquidazio­ne del regi­me dei beni (art. 214 cpv. 1 CC). Contrariamente

ai due __________ per i quali agli atti figura un listino prezzi del gennaio 2017

(doc. 10), nulla è dato di sapere – ha continuato il pri­mo giudice – sul

valore attuale dell'“orologio da uomo in oro giallo” (sentenza impugna­ta, pag.

4).

L'appellante

afferma di non capire “come mai il Pretore per gli orologi __________ ha

considerato il valore indicato nella poliz­za, mentre la polizza non farebbe

fede per quanto riguarda l'orologio d'oro”. Il primo giudice – essa sostiene –

“così facendo è caduto nell'arbitrio, non essendoci nessun motivo per non

considerare anche il valore dell'orologio d'oro da uomo”. In realtà

l'appellante sorvola sulla motivazione del Pretore. Per determinare il valore

dei due __________ al momento della liquidazione del regi­me dei beni il Pretore

non si è semplicemente attenuto a quanto si desume dalla annosa polizza della __________

Suis­se. Egli ha accertato che il valore assicurato corrisponde a quello di un

listino prezzi del gennaio 2017 prodotto agli atti (doc. 10) e che, anzi,

in quel listino il __________ “__________” è stimato fr. 400.– più del valore

assicurato. Circa il valo­re attuale del­l'“orologio

da uomo oro giallo, 18 K quadran­te nero, bracciale in cuoio e chiusura

in oro giallo” (doc. N) indicato nella poliz­za manca invece – ha

soggiunto il Pretore – ogni riscontro concreto, che spettava alla convenuta addurre

(art. 8 CC; analogamente: RtiD II-2004 pag. 573 consid. 2a).

La

convenuta pretende di non comprendere la giustificazione del Pretore, che

tuttavia è perfettamente intelligibile. Il primo giudice ha cercato dati

aggiornati sul valore dei tre orologi in esame, ma ne ha trovati solo per i due

__________ sulla base del “listino prezzi”. Di conseguenza non ha preso in

considerazione il terzo orologio. Simile argomentazione potrà apparire

discutibile, ma incombeva all'appellante spiegare perché, mentre la convenuta

si limita a definirla arbitraria. Carente di motivazione (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello si rivela finanche

irricevibile.

Considerandi

II. Sul contributo

alimentare per la convenuta

5.

Nella fattispecie il

Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi 21 anni)

dal quale sono nate due figlie, ciò che ha influito concretamente sulla

situazione finanziaria della moglie, la quale dopo la nascita della primogenita

non ha più svolto alcuna attività lucrativa per dedicarsi al governo della casa

e alla cura della famiglia. Accertato che i coniugi sono separati da oltre 10

anni, egli ha precisato che determinante non è più il livello di vita raggiunto

dalle parti durante la vita in comune, bensì quello sostenuto da AP 1 durante

la vita separata. Chiarito ciò, il primo giudice ha calcolato quel tenore di

vita in base al fabbisogno minimo – aggiornato – riconosciuto ad AP 1 nella

procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B). Egli ha determinato

così un tenore di vita di fr. 3105.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

interessi ipotecari fr. 166.65, spese condominiali fr. 583.30, premio

della cassa malati fr. 785.60, assicurazione RC dell'automobile fr. 129.35,

imposta di circolazione fr. 31.60, assicurazione della mobilia domestica fr.

39.35, assicurazione RC privata fr. 13.30, assicurazione oggetti di valore fr.

25.50, onere fiscale fr. 130.–; sentenza impugnata, pag. 7).

Riguardo

alla possibilità per la convenuta di provvedere da sé al proprio debito

mantenimento, il Pretore ha rilevato che al momento della separazione (maggio

del 2009) l'interessata aveva 49 anni e che almeno fino a 52 anni essa si è

occupata della seconda figlia Giorgia, la quale abbisognava di cure siccome

anoressica. In condizioni del genere – ha proseguito il Pretore – non si

poteva ragionevolmente pretendere che essa riprendesse un'attività lucrativa,

né il marito ha indicato un solo datore di lavoro disposto ad assumerla. Il

primo giudice ha rinunciato così a imputare alla convenuta un reddito

potenziale. Quanto alla capacità contributiva del marito, egli l'ha

quantificata in fr. 3902.85 mensili (reddito netto fr. 7772.85, fabbisogno minimo

fr. 3870.–), onde la possibilità per

AO 1 di assicurare alla moglie il debito mantenimento di fr. 3105.– mensili. Non avendo la moglie

comprovato tuttavia che, dopo il pensionamento, il suo debito mantenimento rimarrà

scoperto, il Pretore ha limitato l'erogazione del contributo alimentare di fr.

3105.– mensili a quel momento (sentenza

impugnata, pag. 8 seg.).

6.

La convenuta lamenta

che nel suo fabbisogno minimo non si sia tenuto conto dell'esborso per il fondo

di rinnovamento condominiale (fr. 600.–

mensili) e per il contributo AVS (fr. 170.40 mensili). Chiede così di aumentare

il contributo alimentare in suo favore a fr. 3875.40 mensili.

a) I

criteri che disciplinano lo

stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i

parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati

dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734

consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che

per definire il contribu­to alimentare dovuto a un coniuge in caso di

matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nel­la

fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii).

In primo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo

avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione

domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto

possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato – come in

concreto – dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa

stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo

si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento

fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre

che in esito alla seconda tap­pa il coniuge richiedente non risulti poter

finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente prete­so da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788

n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.87 del 23 luglio 2020,

consid. 9a).

b) La

critica dell'appellante verte sul primo stadio del ragionamento testé

illustrato, l'interessata postulando l'inclusione nel proprio fabbisogno minimo

di due voci supplementari. Per quel che è del contributo al fondo di

rinnovamento condominiale, il Pretore non ha riconosciuto la spesa perché dalla

documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 2 e 5) non si evince l'importo

effettivamente pagato né risultano gli “investimenti” del 2016. A parte ciò – ha

soggiunto il primo giudice – la spesa non era stata fatta valere nella

procedura a tutela del­l'unione coniugale. Per di più, un versamento al fondo

di rinnovamento configura un accantonamento e, quindi, una for­ma di risparmio

che non dev'essere finanziata dall'attore (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo).

L'appellante

oppone che l'ammontare delle spese condominiali e del contributo al fondo di

rinnovamento risultano dalla documentazione prodotta. Che poi i proprietari per

piani debbano assumere l'esborso è “notorio”. Il quale non è un risparmio, ma è

destinato a finanziare le spese di manutenzione necessarie. Come un singolo proprietario

può inserire nel proprio fabbisogno i costi di gestione e di manutenzione (o il

forfait fiscale), allo stesso modo un proprietario per piani de­ve vedersi riconoscere

il contributo al fondo di rinnovamento, tanto più che esso non dipende dalla

sua volontà, ma è deciso dalla comunione dei comproprietari. Poco importa che

in concreto l'esborso non sia stato fatto valere nella procedura a protezione

dell'unione coniugale, determinanti non essendo le spese di quella procedura,

bensì quelle odierne. Si seguis­se il ragionamento del Pretore – epiloga l'appellante

– il contributo di mantenimento in una causa di divorzio corrisponderebbe sempre

a quello durante la separazione.

Contrariamente

all'opinione dell'appellante, la documentazio­ne prodotta – che l'interessata

non si cura di indicare – non dimostra la spesa invocata, men che meno per il

periodo successivo all'introduzione della causa di divorzio (febbraio del 2016).

Sia come sia, le due ricevute di pagamento agli atti di fr. 3000.– ciascuna (doc. 2) non specificano né la

causale – non potendo bastare al proposito l'aggiunta manoscrit­ta dell'interessata

– né, tanto meno, il periodo cui esse si riferiscono. Quanto alla tabella

esibita in prima sede (doc. 6), la cui provenienza è per altro ignota, essa si

limita a enunciare “investimenti” eseguiti fra il 2007 e il 2015. Ciò rende

superfluo l'esa­me degli ulteriori argomenti sollevati dall'interessata. Al riguardo

l'appello è destinato all'insuccesso.

c) Relativamente

al contributo AVS, il Pretore non ha riconosciuto la spesa perché la moglie non

ha comprovato l'entità del suo obbligo attuale (sentenza impugnata, pag. 7 in

bas­so). L'appellante eccepisce di non aver potuto indicare con precisione l'esborso

senza prima conoscere il contributo alimentare al quale essa avrebbe avuto

diritto. Ricorda che i contributi AVS per persone senza attività lucrativa si

determinano in base alla sostanza e al reddito annuo conseguito sotto forma di

rendita, moltiplicato per 20 (art. 28 OAVS). E siccome l'entità della rendita

dipende dal contributo alimentare che sarebbe stato fissato nella sentenza di

divorzio, es­sa poteva tutt'al più avanzare una previsione fondata sul

contributo alimentare preteso. Ciò che essa ha fatto, avendo trasmesso al

Pretore una proiezione (doc. 8) sulla scorta del calcolatore dell'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (‹http://www.bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick/

beitraege.html›). A mente sua, pertanto, il rimprovero che le ha

mosso il Pretore di non avere provato il contributo AVS non si giustifica. Dipartendosi

da un contributo alimentare di fr. 3705.– mensili e da una sostanza netta di fr. 134 000.–,

secondo la più recente tassazione 2016 (fascicolo “Rich. I” dall'Ufficio di

tassazione di __________), AP 1 fa valere un

contributo AVS annuo di fr. 2045.–, pari a fr. 170.40 mensili.

Se

la convenuta non ha comprovato davanti al Pretore il suo contributo AVS “attuale”,

ciò si deve verosimilmente al fatto che fino a quel momento essa ne era esente.

Le persone senza attività lucrativa non sono tenute invero al pagamento di

contributi propri se il coniuge esercita un'attività lucrativa soggetta all'obbligo

di contribuzione AVS e versa contributi pari ad almeno fr. 992.– annui (il doppio del contributo mini­mo).

Ciò vale fino al termine dell'anno in cui è pronuncia­to il divorzio (‹https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.i›, pag. 3). Che nella fattispecie il marito versasse

il doppio del contributo minimo si evince dall'ultimo certificato di salario

del 2018, in cui figura una detrazione per contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 8942.– (doc. RR). E non fa dubbio che la

moglie accennasse a tale particolare situazione allorché nell'argomentare

la richiesta spiegava, nella sua risposta, che “con il divorzio la moglie dovrà

pagare i contributi AVS” (loc. cit., pag. 10 in basso).

Nelle

circostanze descritte non è dunque dato a divedere che cos'altro la convenuta,

dopo avere presentato una propria proiezione facendo capo al calcolatore dell'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, dovesse ancora produrre per suffragare la sua pretesa. Con una sostanza netta

di fr. 134 000.– (come risulta

dall'ultima tassazione agli atti e come ribadisce l'interessata) e un

contributo alimentare di fr. 3105.– mensili (senza

l'aggiunta in rassegna), l'appellante può vedersi riconoscere così fr. 148.– mensili (analogamente:

I CCA, senten­za inc. 11.2014.27 del 5 agosto 2016 consid. 11g). Dal

passaggio in giudicato della presente sentenza e fino al pensionamento (febbraio

del 2024) il fabbisogno minimo di AP 1 va rivalutato pertanto in fr. 3253.–

mensili.

d) Si

aggiunga che il tenore di vita della convenuta durante la separazione non si

esauriva nella semplice copertura del fabbisogno minimo, ma comprendeva anche

la mezza eccedenza del bilancio familiare, ovvero fr. 182.50 mensili (sopra,

lett. B). AP 1 avrebbe avuto diritto così, per principio, di conservare anche

dopo il divorzio un livello di vita equivalente al proprio fabbisogno minimo,

più il margine disponibile di fr. 182.50 mensili (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020, consid. 8d). Nell'appello tuttavia essa

si accomoda del metodo di calcolo applicato dal primo giudice e non accenna in

alcun modo a tale margine, limitandosi a postulare l'estensione del fabbisogno

minimo alle due voci di spesa testé vagliate. Non v'è ragione dunque in una

questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC) di intervenire

d'ufficio per garantire ad AP 1, dopo il divorzio, un debito mantenimento

superiore a fr. 3253.– mensili che AO 1 è senz'altro in grado di finanziare,

vista la sua capacità contributiva (non contestata) di oltre fr. 3900.– mensili.

Fino all'emanazione del presente giudizio, invece, l'obbligo alimentare rimane

disciplinato dalle misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD

I-2015 pag. 872 n. 8c). Entro questi

limiti l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

7.

In merito al

contributo alimentare dopo il pensionamento della convenuta il Pretore ha preso

atto che costei avanzava una pretesa di fr. 4540.– mensili a vita “con deduzione delle rendite AVS e

LPP”. Egli ha constatato però che l'interessata non aveva comprovato in alcun

modo come mai, una volta raggiunta l'età pensionabile (febbraio del 2024), il

suo debito mantenimento sareb­be rimasto scoperto. In ragione di ciò egli ha

limitato quindi il contributo alimentare al pensionamento dell'interessata

(sentenza impugnata, pag. 9).

Secondo l'appellante nulla

induce a supporre che il fabbisogno di lei si modificherà dopo il

pensionamento, sicché non spettava a lei azzardare ipotesi sul relativo ammontare

a quel momento. Riguardo alla mancata prova delle sue entrate dopo di allora,

per la convenuta è manifesto che, avendo il Pretore escluso la possibilità per

lei di recuperare anche solo in parte un'indipendenza economica, l'unica sua

entrata sarà costituita dalla rendita AVS

e da quella della

previdenza professionale (LPP). Quanto alla pri­ma, essa fa valere di avere

prodotto un “calcolo previsionale” della Cassa cantonale di compensazione che

quantifica in fr. 1899.–

mensili la prestazione suscettibile di esserle assegnata (doc. 23). Riguardo

alla seconda, essa ricorda di non avere potuto cifrare anche solo per ordine di

grandezza la propria rendita, giacché il marito, nonostante ripetuti solleciti,

non ha fornito i dati necessari. Vedendola così impossibilitata a dimostrare le

sue entrate dopo il pensionamento, il Pretore avrebbe dovuto interveni­re. In

difetto di un simile accertamento – epiloga la convenuta – il primo giudice non

poteva rifiutarle un contributo alimenta­re dopo il pensionamento, come ha

fatto. Onde la necessità di un rinvio della causa in prima sede (art. 318 cpv.

1.

lett. c CPC) perché sia completata l'istruttoria sull'accertamento delle

rendite AVS e LPP e sia emanato un nuovo giudizio.

a) Al

contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio si applica – come detto

– il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per

il giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti

necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC).

Il giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto

la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede

il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni

documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per

statuire sulle richieste di giudizio (Bohnet

in: Bohnet/ Guillod, Droit matrimonial, Fond

et procé­dure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha ingiunto il 31 gennaio 2018 alle parti di presentare

le proiezioni di rendita AVS e del “secondo pilastro”, concedendo loro varie

proroghe per consentire di ricostruire la situazione previdenziale del marito al

momento del matrimonio. Sta di fatto che, in esito alle difficoltà

manifestategli dall'attore medesimo, per non ritardare ulteriormente la

procedura di divorzio il primo giudice ha chiuso l'istruttoria e demandato al

Tribunale cantonale delle assicurazioni il compito di determinare con esattezza

gli averi previdenziali da dividere a metà (decreto del 12 febbraio 2019 e

dispositivo n. 5 della sentenza impugnata). In condizioni del genere egli non

poteva però rimproverare alla moglie di non avere comprovato l'ammanco nel proprio

debito mantenimento dopo l'età della pensione e rifiutarle ogni contributo

alimentare dopo di allora. La mancata quantificazione del conguaglio LPP dal

quale dipende il calcolo della rendita (e del contributo alimentare) era

estranea alla volontà dell'interessata, la quale si trovava nell'impossibilità

di recare la prova, come essa sottolinea a ragione. Preso atto della decisione

del Pretore di chiudere l'istruttoria e di trasmettere l'incarto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per il calcolo delle prestazioni da dividere,

alla convenuta non rimaneva che ribadire – come ha fatto – la sua pretesa

alimentare “con deduzione delle rendite AVS e LPP percepite” al momento del pensionamento

(lettera 22 febbraio 2019 del­l'avv. PA 1 al Pretore e memoriale

conclusivo, richiesta di giudizio n. 3a). Del resto, non avendo il Pretore

formulato alcuna prognosi sul reddito che AP 1 conseguirà al pensionamento, è impossibile

sindacare il diritto della convenuta al contributo alimentare dopo il febbraio

del 2024. Al proposito gli atti contengono solo una previsione della rendita

AVS (doc. 23) e non sono di sufficiente ausilio.

c) L'autorità

giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non

è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono

essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In

merito al contributo alimentare chiesto da AP 1 dopo il febbraio del 2024 gli

atti vanno completati su punti essenziali, dovendosi accertare il prevedibile

ammontare della rendita del “secondo pilastro” che, insieme con quella nota dell'AVS,

determinerà l'eventuale diritto al contributo alimentare dopo il pensionamento

della convenuta. In simili condizioni non rimane che annullare il dispositivo

n. 6 della sentenza impugnata nella misura in cui respinge la richiesta di contributo

alimentare da parte di AP 1 dopo il pensionamento e rinviare gli atti al

Pretore perché, in base alla decisione che emetterà il Tribunale cantonale

delle assicurazioni sul conguaglio LPP in favore della convenuta, statuisca di

nuovo circa l'eventuale contributo di mantenimento per l'interessata da quel

momento in poi (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50/51 del 29

gennaio 2019, consid. 12b). Al proposito l'appello merita dunque accoglimento.

III. Sulle spese e le

ripetibili

8.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce

sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni, mentre ottiene causa

parzialmente vinta sul contributo alimentare fino al pensionamento (aumentato

da fr. 3105.– a fr. 3253.– mensili, ma non ai fr. 3875.40 richiesti) ed esce

pienamente vittoriosa sul contributo alimentare per lei dopo di allora. Tutto

ponderato, si giustifica così che essa sopporti equitativamente la metà delle

spese, il resto andando a carico dell'attore, e che le ripetibili siano

compensate. Sugli oneri di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al

momento in cui statuirà sul rinvio.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

9.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore rimasto controverso davanti a questa Camera

raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che :

a) Il

dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è condannato a versare ad AP 1,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3253.–

mensili fino al pensionamento di lei (1° febbraio 2024).

Per

quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AP 1 dopo il

pensionamento, la sentenza impugna­ta è annullata e gli atti sono rinviati al

Pretore per nuo­vo giudizio nel senso dei considerandi, previo complemento

istruttorio.

b) Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è

annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali, di

fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico dell'appellante

medesima e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).