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Decisione

11.2019.137

Rinuncia tardiva a una successione

28 novembre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella procedura SO.2019.779 (rinuncia alla successione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord aperta

in seguito a dichiarazione del 5 novembre 2019 formulata da

AP

1

nella

successione fu (1935-2019), già in ,

giudicando

sull'appello (Rekurs) del 20 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa dal Pretore l'8 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione dell'8

novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto

siccome tardiva una dichiarazione del 5 novembre 2019 in cui AP 1 comunicava di

rinunciare alla successione di sua madre __________ H__________ (1935), decedu­ta

il 12 luglio 2019. Le spese di fr. 60.– sono state poste a carico di lui.

B. Il 22 novembre 2019 AP

1 ha inoltrato a questa Camera una lettera del 20 novembre 2019 nella quale

dichiara, in tedesco e in una frase, di presentare ricorso (Rekurs)

contro la decisione del Pretore. Non sono state chieste osservazioni allo

scritto.

Considerandi

in diritto: 1. La dichiarazione con

cui un erede rinuncia alla successione è un atto di volontaria giurisdizione

cui si applica, in mancanza di nor­me cantonali di procedura, il rito sommario

dell'art. 248 lett. e CPC (DTF 139 III 225). La sentenza del Pretore, emessa in

tale ambito, poteva quindi essere impugnata entro dieci giorni dalla

notificazione con appello se il valore litigioso raggiungeva alme­no fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC) oppure con

recla­mo se il valore litigioso non raggiungeva quella soglia (art. 321

cpv. 2 CPC).

2.

Nella fattispecie non

risulta quale fosse il valore della successio­ne fu __________ H__________.

Consta solo che, per il rinunciante, al momento della morte sua madre era

insolvente (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). Comunque sia, il

giudizio del Pretore è stato notificato a AP 1 l'11 novembre 2019, come l'interessato

riconosce nel suo scritto. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di

ricorso è scaduto pertanto giovedì 21 novembre 2019, indipendentemente dal

fatto che contro il giudizio impugnato fosse proponibile appello o reclamo.

Spedito il 22 novembre 2019 (data del timbro postale sulla busta d'invio), lo

scritto in tedesco risulta di conseguenza tardivo, e come tale irricevibile.

3.

La manifesta

inammissibilità dell'atto rende superfluo assegnare a AP 1 un termine per tradurre le poche righe dello scritto in italiano

(art. 132 cpv. 1 CPC), unica lingua dei procedimenti ammessa davanti alle autorità

giudiziarie ticinesi (art. 8 LOG). Senza dimenticare, per altro verso, che un

appello o un reclamo completamente sprovvisto di motivazione (esigenza

richiesta dagli art. 311 cpv. e 321 cpv. 1 CPC) sarebbe stato dichiarato

inammissibile già per tale ragione.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Vista la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente –

a ogni prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'atto di ricorso è

irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).