11.2019.137
Rinuncia tardiva a una successione
28 novembre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.137
Lugano,
28 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella procedura SO.2019.779 (rinuncia alla successione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord aperta
in seguito a dichiarazione del 5 novembre 2019 formulata da
AP
1
nella
successione fu (1935-2019), già in ,
giudicando
sull'appello (Rekurs) del 20 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa dal Pretore l'8 novembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione dell'8
novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto
siccome tardiva una dichiarazione del 5 novembre 2019 in cui AP 1 comunicava di
rinunciare alla successione di sua madre __________ H__________ (1935), deceduta
il 12 luglio 2019. Le spese di fr. 60.– sono state poste a carico di lui.
B. Il 22 novembre 2019 AP
1 ha inoltrato a questa Camera una lettera del 20 novembre 2019 nella quale
dichiara, in tedesco e in una frase, di presentare ricorso (Rekurs)
contro la decisione del Pretore. Non sono state chieste osservazioni allo
scritto.
Considerandi
in diritto: 1. La dichiarazione con
cui un erede rinuncia alla successione è un atto di volontaria giurisdizione
cui si applica, in mancanza di norme cantonali di procedura, il rito sommario
dell'art. 248 lett. e CPC (DTF 139 III 225). La sentenza del Pretore, emessa in
tale ambito, poteva quindi essere impugnata entro dieci giorni dalla
notificazione con appello se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC) oppure con
reclamo se il valore litigioso non raggiungeva quella soglia (art. 321
cpv. 2 CPC).
2.
Nella fattispecie non
risulta quale fosse il valore della successione fu __________ H__________.
Consta solo che, per il rinunciante, al momento della morte sua madre era
insolvente (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). Comunque sia, il
giudizio del Pretore è stato notificato a AP 1 l'11 novembre 2019, come l'interessato
riconosce nel suo scritto. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di
ricorso è scaduto pertanto giovedì 21 novembre 2019, indipendentemente dal
fatto che contro il giudizio impugnato fosse proponibile appello o reclamo.
Spedito il 22 novembre 2019 (data del timbro postale sulla busta d'invio), lo
scritto in tedesco risulta di conseguenza tardivo, e come tale irricevibile.
3.
La manifesta
inammissibilità dell'atto rende superfluo assegnare a AP 1 un termine per tradurre le poche righe dello scritto in italiano
(art. 132 cpv. 1 CPC), unica lingua dei procedimenti ammessa davanti alle autorità
giudiziarie ticinesi (art. 8 LOG). Senza dimenticare, per altro verso, che un
appello o un reclamo completamente sprovvisto di motivazione (esigenza
richiesta dagli art. 311 cpv. e 321 cpv. 1 CPC) sarebbe stato dichiarato
inammissibile già per tale ragione.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Vista la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente –
a ogni prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'atto di ricorso è
irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).