11.2019.138
Divorzio: convenzioni matrimoniali e prematrimoniali, contributo alimentare per il marito
8 febbraio 2021Italiano57 min
maggiorenni. Radiotecnico riqualificato nell'ambito dell'elettronica e dell'informatica,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.138
Lugano
8 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2013.375 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 19 dicembre 2013
da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 25 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emesso dal Pretore
aggiunto il 24 ottobre 2019
e
sull'appello incidentale presentato da AO 1 il 30 gennaio 2020 contro la
medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1957) e AP 1
(1959) si sono sposati a __________ il 26 luglio 1991, adottando la separazione
dei beni. Dal matrimonio sono nati R__________ (1991) e G__________ (1994), ora
maggiorenni. Radiotecnico riqualificato nell'ambito dell'elettronica e dell'informatica,
dopo il matrimonio il marito si è occupato della gestione e della
digitalizzazione in società attive nel settore odontoiatrico facenti capo al
suocero, __________ V__________, per poi dedicarsi dal 2008/2009 all'amministrazione
di immobili appartenenti allo stesso __________ V__________, alla moglie e al
fratello di lei W__________ V__________, tanto ad __________ (‟C__________ˮ)
quanto a __________ (‟Casa D__________ˮ) e a __________ (‟Casa
R__________ˮ a __________). AO 1, di formazione aiuto dentista, non ha
esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono
separati nell'ottobre del 2011, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 898 RFD, intestata alla moglie) per
trasferirsi in una casa poco distante, sempre a __________ (particella n. 798
RFD, proprietà del suocero). Il 19 dicembre 2011 __________ V__________ ha
donato i propri immobili ai figli AO 1 e W__________ V__________ in ragione di
metà ciascuno, conservando l'usufrutto della “Casa D__________” a __________. AO
1 ha continuato ad amministrare gli stabili della moglie e del cognato per
conto di questi ultimi.
B. Il 19 dicembre 2013 AO
1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, chiedendo di non stabilire contributi alimentari fra coniugi, di
obbligare il marito a versarle un'indennità (nel senso dell'art. 124 vCC) di fr. 30 000.– in
liquidazione delle prestazioni previdenziali maturate dalle parti durante il
matrimonio e di ordinare al marito di lasciare l'appartamento di via __________
a __________ entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio. All'udienza di
conciliazione del 20 febbraio 2014 il Pretore aggiunto, accertata la separazione
biennale e la mancata intesa sugli effetti del divorzio, ha invitato le parti a
intavolare trattative in vista di un accordo almeno parziale. Non essendo
intervenuta alcuna intesa, il Pretore aggiunto ha chiamato il convenuto a
presentare il memoriale di risposta. Licenziato dalla moglie e dal cognato per
il 15 maggio 2014, AP 1 ha proposto il 1° ottobre 2014 di respingere la
petizione, pur aderendo al divorzio. Da parte sua egli ha rivendicato
fr. 300 000.–
in liquidazione del regime matrimoniale, così come fr. 80 000.– e
fr. 150 000.–
in risarcimento di eventuali lacune previdenziali (LAVS e LPP), ha sollecitato
dal 1° gennaio 2014 un contributo alimentare a vita di fr. 12 000.– mensili indicizzati,
oltre a un importo da definire per le perdite pensionistiche, e ha postulato lo
stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 18 900.–.
C. Con replica del 17
febbraio 2015 AO 1 ha ribadito le proprie conclusioni, salvo adeguare a fr. 75 000.– la richiesta
di “equa indennità” nel senso dell'art. 124 vCC e chiedere l'omologazione di
una convenzione prematrimoniale del 23 luglio 1991 in cui le parti rinunciavano
– in sintesi – a ogni pretesa patrimoniale in caso di separazione o divorzio. In
una duplica del 29 maggio 2015 AP 1 ha riaffermato le proprie richieste. Alle
prime arringhe del 29 settembre 2015 le parti hanno confermato le rispettive
domande e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 22 febbraio 2017.
D. Nel frattempo, con
decreto cautelare del 13 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente
un'istanza 24 marzo 2014 di AP 1 e ha condannato AO 1 a versare all'istante un
contributo alimentare di fr. 4980.– mensili retroattivamente
dal 19 dicembre 2013 (inc. CA.2014.108). Egli ha respinto per contro la postulata
provvigione ad litem (inc. CA.2014.114). Un appello presentato da
AO 1 il 24 febbraio 2017 contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 16
luglio 2018 da questa Camera, che ha ridotto a fr. 3925.– mensili il contributo
alimentare dovuto a AP 1 in pendenza di divorzio (inc. 11.2017.28).
E. Il 19 febbraio 2018 AO
1, preso atto che l'autorità fiscale aveva rimborsato al marito quanto essa
aveva pagato in eccesso per gli anni dal 2012 al 2014, ha formulato un'istanza di
mutazione dell'azione (nel senso dell'art. 230 CPC) e di assunzione di nuovi mezzi
di prova volta a ottenere anche, in liquidazione dei rapporti di dare e avere
tra le parti, la condanna del marito a versarle fr. 70 980.– più interessi del 5% dal 19 febbraio
2018. Avversata dal marito, l'istanza di completazione dell'azione e di
assunzione di nuovi mezzi di prova è stata accolta dal Pretore aggiunto il 19
ottobre 2018.
F. L'istruttoria si è
chiusa il 9 novembre 2018. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 febbraio 2019 la
moglie ha riaffermato le proprie richieste. In un allegato del 1° marzo
2019 il marito ha ribadito il suo punto di vista, tranne aumentare a fr. 1 326 000.– la pretesa
in liquidazione del regime dei beni e adeguare dal 1° gennaio 2019 a fr. 6342.50
mensili (fino al momento in cui egli avrebbe occupato l'abitazione di __________),
rispettivamente a
fr. 8842.50 mensili
(in seguito) il contributo alimentare in suo favore. L'attrice ha contestato Il
7 marzo 2019 la ricevibilità delle nuove richieste. Il 12 marzo 2019 il
convenuto ha ribadito la propria posizione.
G. Statuendo il 24
ottobre 2019, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, respingendo la
richiesta del marito volta ad annullare o dichiarare nulla la separazione dei
beni e accertare l'applicabilità della partecipazione agli acquisti. Di
riflesso egli ha rigettato anche la domanda di lui volta a ottenere fr. 1 326 000.– in
liquidazione del regime dei beni. Inoltre il Pretore aggiunto ha condannato il convenuto
a versare alla moglie fr. 70 980.– con interessi del 5% dal 19 febbraio 2018 in
liquidazione dei rapporti di dare e avere, rifiutando l'omologazione dell'accordo
prematrimoniale del 23 luglio 1991. Infine egli ha obbligato il convenuto a lasciare
l'abitazione di __________ al passaggio in
giudicato (parziale) della sentenza di divorzio, ha rinunciato in virtù
dell'art. 124b cpv. 1 CC a suddividere la prestazione di libero
passaggio maturata dal medesimo durante il matrimonio (lasciando al marito l'intero
avere previdenziale) e ha condannato la moglie a versare al coniuge un
contributo alimentare indicizzato di fr. 3460.– mensili fino al 31 agosto
2022 e di fr. 660.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 8000.–, sono state poste per
un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico di AP 1, tenuto a
rifondere alla moglie fr. 14 000.– per ripetibili ridotte.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 novembre
2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere
annullata o dichiarata nulla la convenzione di separazione dei beni e accertata
la validità della partecipazione agli acquisti, ritornando gli atti al Pretore
aggiunto per statuire sulle sue pretese in liquidazione di tale regime. Egli ha
chiesto altresì di respingere siccome estinta per compensazione la pretesa
della moglie tendente al pagamento di fr. 70 980.–, di condannare la medesima a erogargli
i contributi alimentari indicati nel memoriale conclusivo (fr. 6342.50
mensili fino al momento in cui egli avrebbe occupato l'abitazione di __________
e fr. 8842.50 mensili in seguito), dai quali dedurre la rendita AVS ch'egli percepirà
dopo il pensionamento, e di ripartire a metà le spese processuali di primo
grado, compensando le ripetibili.
Nelle sue osservazioni del
30 gennaio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale
chiede di riformare il giudizio impugnato omologando l'accordo prematrimoniale
del 23 luglio 1991, rifiutando ogni contributo alimentare al marito e
addebitando a lui tutte le spese processuali, con obbligo di rifonderle fr. 25 000.– per
ripetibili di primo grado. In subordine essa sollecita l'accoglimento delle
ultime due richieste. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 AP 1 conclude
per il rigetto dell'appello incidentale. Il 12 ottobre 2020 AO 1 ha comunicato
a questa Camera di avere ripreso il cognome da nubile.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare
delle pretese in discussione davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del
regime dei beni e contributo di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello
principale, la sentenza impugnata è pervenuta al convenuto non prima del 25
ottobre 2019, di modo che il termine di ricorso è scaduto al più presto domenica
24.
novembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta il 25 novembre 2019 (timbro postale
sulla busta d'invio), l'appello principale è quindi tempestivo. Tempestivo è
altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata
infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni
è stato notificato all'attrice al più presto il 28 dicembre 2019. Il termine di
ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 giusta
l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto sabato 1° febbraio 2020, tranne
protrarsi al lunedì successivo a norma dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 30 gennaio
2020.
(timbro postale sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è
pertanto ricevibile.
2.
Litigiosi rimangono,
in appello, la validità della separazione dei beni e dell'accordo
prematrimoniale del 23 luglio 1991, la liquidazione dei rapporti patrimoniali
fra coniugi e il contributo alimentare per il marito. Il resto, compreso il
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate alla
liquidazione dei rapporti patrimoniali vanno esaminate prima delle
questioni inerenti
ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito
in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108
del 27 ottobre 2020, consid. 4). Non v'è ragione per scostarsi in concreto da
tale principio.
I. Sulla validità della
separazione dei beni
3.
Il Pretore aggiunto ha
accertato che il 23 luglio 1991, tre giorni prima del matrimonio, le parti avevano
pattuito per atto pubblico la separazione dei beni (doc. E) e con atto separato
in forma scritta avevano stipulato una convenzione secondo cui – per
l'essenziale – in
caso di separazione o divorzio ciascun coniuge avrebbe provveduto da sé al
proprio mantenimento e rinunciato a pretese patrimoniali (doc. 2). Il primo
giudice ha scartato la tesi del convenuto, stando al quale quegli accordi dovevano
essere trattati come un ‟pacchetto contrattuale unico” e andavano
ritenuti nulli (art. 20 CO in relazione con l'art. 27 cpv. 2 CC) per avere egli
rinunciato a ogni diritto. A mente del Pretore aggiunto si tratta di
pattuizioni distinte che hanno per oggetto due diversi aspetti: la scelta del
regime matrimoniale, da un lato, e la regolamentazione di determinati rapporti
fra coniugi in caso di separazione o divorzio, dall'altro. Nulla induce a ritenere
– per il primo giudice – che la validità dell'una fosse condizionata alla
validità dell'altra. La coincidenza temporale nell'imminenza del matrimonio,
tipica dell'agire di chi si accinge a sposarsi e intende disciplinare gli
aspetti patrimoniali ed eventualmente “divorzili”, non basta per considerare i
due patti “alla stregua di componenti inscindibili, totalmente interdipendenti,
di un unico contratto”. Né gli atti suffragano l'assunto del convenuto, l'istruttoria
– neppure sollecitata dall'interessato – non avendo recato alcun elemento in
tal senso. E siccome la tesi del “pacchetto contrattuale” risulta sprovvista di
consistenza, la convenzione matrimoniale di separazione dei beni non può essere
annullata (sentenza impugnata, pag. 3 seg.).
Il Pretore aggiunto ha
vagliato poi la validità della convenzione matrimoniale, che il convenuto
revocava in dubbio, sotto il profilo dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. AP 1
affermava infatti di essere incorso in errore essenziale, avendo egli aderito
alla separazione dei beni nell'intento – poi non concretatosi – di assicurarsi con
il matrimonio un tenore di vita analogo a quello sostenuto in precedenza grazie
alla sua attività bancaria, attività che egli ha lasciato in vista delle nozze.
In realtà – ha constatato il primo giudice – nulla indizia una siffatta volontà
del marito, il quale non ha, una volta di più, sollecitato alcuna assunzione di
prove. L'asserita rinuncia al lavoro in banca in cambio della medesima tutela
economica – egli ha argomentato – oltre a non trovare riscontro agli atti è
totalmente estranea al contenuto della convenzione di separazione dei beni e
attiene, se mai, ai motivi soggettivi che hanno indotto il convenuto alla
stipulazione del contratto. Ciò non connota un errore essenziale nemmeno
qualora, per ipotesi, si trattasse di motivi riconoscibili dalla controparte. Il
regime matrimoniale che disciplina i rapporti patrimoniali tra i coniugi
risultando quello della separazione dei beni, il Pretore aggiunto ha respinto
così – siccome priva d'oggetto – la richiesta del marito di vedersi riconoscere
fr. 1 326 000.– in liqui-dazione del regime ordinario della
partecipazione agli acquisti (sentenza impugnata, pag. 4 a 6).
4.
AP 1 ribadisce che gli
accordi sottoscritti il 23 luglio 1991 erano “accomunati” dall'imminente
matrimonio ed erano stati voluti dalla moglie allo scopo di fargli rinunciare a
tutto. Che la formalizzazione di quegli accordi apparisse a qualsiasi terzo
come una contrattazione unica e non si spiegasse altrimenti si desume – secondo
il convenuto – non solo dalla contemporaneità degli accordi medesimi, ma anche
dal fatto che la seconda convenzione richiama quella relativa alla separazione
dei beni nella misura in cui intendeva “regolare ulteriormente i (…) rapporti
futuri in caso di separazione o di divorzio” (doc. 2, premessa punto c). Egli ribadisce
pertanto che quel “pacchetto contrattuale” è nullo siccome contrario alla legge
e ai buon costumi, né potrebbe ottenere l'omologazione giudiziaria, che l'attrice
neppure ha richiesto. Tanto meno dopo che il Pretore aggiunto ha reputato nulla,
e dunque non omologabile poiché poco chiara e superata dalla situazione
sopraggiunta vent'anni dopo, la convenzione sugli effetti patrimoniali in caso di
separazione o divorzio.
L'interessato reitera poi la
doglianza dell'errore essenziale, contestando che le ragioni da lui addotte siano
di natura meramente soggettiva, come ha reputato il primo giudice. L'errore –
egli prosegue – riguardava “l'essenza stessa del pacchetto contrattuale”,
ovvero la tutela economica che l'entrata nella famiglia della moglie e nelle
varie importanti attività del suocero gli avrebbe garantito a vita, inducendolo
nell'imminenza delle nozze a licenziarsi dalla __________ per la fine del 1991.
Che la motivazione non fosse solo soggettiva è dimostrato dal fatto – prosegue
l'appellante principale – che la moglie non ha mai lavorato e che la famiglia
avrebbe potuto vivere grazie all'attività prospettatogli dal suocero e alle
donazioni che quegli ha elargito durante tutta la vita coniugale. AP 1 non si
ritiene vincolato pertanto al “pacchetto contrattuale” che contempla “la sua totale
votazione alla sua futura sposa ed alla di lei Famiglia in cambio di una
completa tutela economica”, ciò ch'egli ha validamente impugnato il 1° ottobre
2015.
(doc. 5).
5.
Relativamente all'invocata
nullità della separazione dei beni conclusa il 23 luglio 1991 (doc. E) per
avere il marito rinunciato a ogni suo diritto (art. 20 CO), ci si può domandare
se la questione non risulti superata, il Pretore aggiunto avendo reputato non
omologabile il patto prematrimoniale sugli effetti patrimoniali in caso di
separazione o divorzio (doc. 2). Comunque sia, il fatto che una convenzione
matrimoniale (art. 182 cpv. 1 CC) sia stipulata contestualmente a un patto
prematrimoniale destinato a regolare le conseguenze patrimoniali in caso di
separazione o divorzio ancora non significa che le due convenzioni formino un
tutt'uno, come sembra credere l'appellante principale. Un patto prematrimoniale
sulle conseguenze patrimoniali in caso di divorzio rimane, per quel che è dei
requisiti di forma e della sua validità, di principio indipendente da un'eventuale
convenzione che regola il regime dei beni durante il matrimonio (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler
Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3 e 8 ad art. 182). Certo, gli sposi possono
anche intendere le due convenzioni come un “pacchetto unico”. Devono però specificare
che un contratto non dispiegherà effetti se l'altro risulterà nullo per
ragioni di forma o di merito oppure se sarà rimesso in causa, segnatamente nel
processo di omologazione della convenzione di divorzio. In caso contrario il nesso
tra le due convenzioni risulta difficilmente comprovabile (Meier, Les conventions matrimoniales
hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 35 n.
73).
In concreto una clausola di
collegamento fra le due convenzioni del 23 luglio 1991 non sussiste, né il
convenuto può seriamente dedurre un'interdipendenza degli accordi dal fatto che
questi sono coevi, fatto tipico per altro di regolamentazioni prematrimoniali
come quelle in rassegna. Riguardo al fatto che la convenzione sugli effetti
del divorzio richiami la convenzione sulla separazione dei beni, ciò non basta
– e da lungi – per concludere nel senso inteso dal convenuto. Quel richiamo si
limitava infatti a ricordare, nella premessa, che le parti avevano stipulato lo
stesso 23 luglio 1991 una convenzione di separazione dei beni e intendevano
regolare ulteriormente i loro rapporti in caso di separazione o divorzio (doc. 2).
Nulla lascia intendere – come ha ritenuto il Pretore aggiunto – che la validità
di una convenzione fosse condizionata alla validità dell'altra. A parte ciò, l'appellante
principale neppure discute l'accertamento del primo giudice circa la mancanza
di riscontri probatori in favore della sua tesi e il fatto che egli non ha
sollecitato alcuna istruttoria al riguardo.
Priva di consistenza riesce
anche l'obiezione secondo cui il “pacchetto contrattuale” non poteva ottenere l'omologazione
giudiziaria, non foss'altro perché solo una convenzione di divorzio soggiace
all'obbligo di omologazione (nell'accezione dell'art. 279 CPC). Una convenzione
sul regime matrimoniale a norma dell'art. 182 CC non è subordinata invece a un
controllo del genere, a meno che non
sia fatto valere un motivo che la renda nulla (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 3a ad art. 182 CC; Sutter-Somm/Gut in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
edizione, n. 10 ad art. 279; Hausheer/Steck,
Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen – mehr Privatautonomie bei verstärkter
Inhaltskontrolle ein dringendes Reformanliegen?, in: ZBJV 144/2008 pag. 934
seg.). In proposito l'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.
6.
Circa l'errore
essenziale invocato dal convenuto, è pacifico che, come ogni contratto, anche una
convenzione matrimoniale può essere impugnata per vizio della volontà nel senso
degli art. 23 segg. CO (Jungo
in: Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht [CHK], 3ª edizione, n. 19 ad art. 182 CC; Mooser,
Séparation de biens/Inventaire matrimonial, in: Symposium zum Familienrecht der
Universität Freiburg 2008, pag. 136). Una convenzione matrimoniale non vincola
pertanto la parte che l'ha firmata per errore, dolo o timore, a meno che il lungo
tempo trascorso abbia sanato il difetto (I CCA, sentenza inc. 11.1997.197 del 9
dicembre 1998, consid. 4 con rinvii). Come fa notare l'attrice, nella
fattispecie v'è da interrogarsi anzitutto se AP 1, dichiarando il 1° ottobre
2014.
di non ritenersi vincolato dalla citata convenzione (doc. 5), abbia
notificato tempestivamente il preteso errore entro un anno dalla conoscenza
(art. 31 cpv. 1 e cpv. 2 CO). Si può quanto meno dubitare del fatto invero che
un coniuge si renda conto solo al momento del divorzio delle conseguenze dovute
a una separazione dei beni adottata, per atto pubblico (art. 184 CC) e quindi
previa informazione da parte del notaio rogante, oltre vent'anni prima (Mooser, op. cit., pag. 136 seg.; Bornhauser, Der Ehe- und Erbvertrag,
Dogmatische Grundlage für die Praxis, Zurigo 2012, pag. 21 n. 42).
Sia come sia, in concreto il
Pretore aggiunto non si è limitato a considerare che le ragioni addotte dal
convenuto attengono “solo a motivi soggettivi, personali, che in quanto tali non
sono costitutivi di errore essenziale quand'anche riconoscibili da controparte”.
Egli ha accertato altresì che nel carteggio processuale non figura alcun
riscontro oggettivo suscettibile di indiziare la tesi secondo cui il marito ha
sottoscritto la convenzione matrimoniale (e rinunciato al proprio impiego in
banca) nell'erronea convinzione che la moglie o la di lei famiglia lo avrebbe
tutelato finanziariamente (sentenza impugnata, pag. 5). La sentenza del Pretore aggiunto poggiava così su due
motivazioni indipendenti e l'appellante principale avrebbe dovuto contestarle entrambe (DTF 142 III 368 consid.
2.4
con richiami). Per di più, l'asserito errore riguardava – se mai – un fatto
futuro che la stipulazione, quel 23 luglio 1991, del noto patto prematrimoniale
sulle conseguenze patrimoniali in caso di separazione o divorzio (in cui i
promessi sposi si davano atto che ciascuno avrebbe provveduto con le sue sole
forze al proprio mantenimento, rinunciando a far valere ogni pretesa
patrimoniale nei confronti dell'altro: doc. 2) rendeva ancor più aleatorio (sui
requisiti restrittivi per far valere un errore essenziale che riguarda un
evento futuro: DTF 118 II 297; più recentemente 4A_335/2018 del 9 maggio 2019
consid. 5.1.1 con rinvii). Non potendo così entrare in linea di conto nemmeno
un errore essenziale, la decisione del primo giudice che ha ritenuto
applicabile nella fattispecie il regime convenzionale della separazione dei
beni resiste alla critica. Ciò rende
senza oggetto il prospettato rinvio degli atti al Pretore aggiunto, avanzata
dall'appellante principale, perché statuisca sulle sue pretese in liquidazione
della partecipazione agli acquisti.
II. Sulla
liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi
7.
Il Pretore aggiunto
ha accolto la richiesta della moglie volta a ottenere la restituzione dei
rimborsi che l'autorità fiscale le ha riconosciuto per gli anni 2013 e 2014, ma
che sono stati accreditati sul conto del marito (fr. 70 980.–). Appurato che quest'ultimo non contestava la “titolarità
della moglie di tali averi”, il primo giudice ha condannato il convenuto a riversare
quell'ammontare alla
moglie con gli interessi
moratori dal 19 febbraio 2018 (giorno dell'istanza di mutazione dell'azione:
sentenza impugnata, pag. 6 in basso).
8.
AP 1 obietta che il
debito “non è dato allo stato attuale del processo”, poiché la moglie lo ha
compensato “trattenendo mensilmente la totalità del contributo alimentare
corrente” in favore di lui. Onde la richiesta di dichiarare il debito compensato
con il suo credito alimentare. L'attrice sottolinea, da parte sua, la mancanza
di ogni prova in proposito, prova che incombeva al marito recare, e postula su
questo punto la conferma del giudizio impugnato.
9.
L'appellante
principale avanza l'argomentazione per la prima volta in appello. Pur sapendo
sin dal febbraio del 2018 che l'attrice pretende la restituzione dei ristorni
fiscali (sopra, lett. E) ed eccepisce sin dal 23 maggio 2018 la compensazione
del credito di lui con il debito alimentare (act. LVI), egli non pretende che la
nuova richiesta sia fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317
cpv. 2 CPC). Né egli precisa quale contributo alimentare sarebbe stato trattenuto
(se quello cautelare o quello definitivo) e da quando. Oltre a ciò, manca ogni
prova al riguardo. Su questo punto l'appello principale sfugge così a ulteriore
disamina. Nulla impedisce in ogni modo al convenuto di porre in esecuzione i
contributi alimentari arretrati ove questi non fossero stati corrisposti.
III. Sull'omologabilità della
convenzione prematrimoniale
10.
Il Pretore aggiunto, accertato
che la moglie chiede di omologare il ricordato accordo prematrimoniale del 23
luglio 1991, ha esaminato se in concreto ne siano date le condizioni.
Rammentato come anche una convenzione del genere, per essere omologata, dev'essere chiara, completa e non manifestamente
iniqua (art. 279 cpv. 2 CPC), egli ha passato al vaglio il testo dell'accordo,
che prevede quanto segue:
1.
(…) se dovessero un giorno interrompere la vita
in comune in seguito a separazione di fatto giudiziale, o in seguito al
divorzio, ciascun [coniuge] provvederà con le sue sole forze al proprio
mantenimento e
2.
in
caso di divorzio, inoltre, ciascun coniuge rinuncerà a far valere nei confronti
dell'altro qualsivoglia pretesa patrimoniale. In modo particolare, ciascun
coniuge già ora rinuncia a far valere a titolo d'indennità per la perdita del
diritto al mantenimento, per la perdita delle aspettative ereditarie e delle
aspettative derivanti dalle assicurazioni sociali.
Secondo
il Pretore aggiunto la formulazione è poco chiara. Se in essa i promessi sposi
si davano atto di voler provvedere da sé soli al rispettivo mantenimento in
caso di separazione o divorzio e di rinunciare a ogni rivendicazione patrimoniale,
per il primo giudice ciò non permette ancora di concludere con la necessaria
chiarezza, se non nel senso di una mera possibilità, per una reciproca rinuncia
anche a contributi di mantenimento. Considerata l'incisività della privazione –
egli ha proseguito – se avessero davvero voluto escludere qualsiasi sostegno
postmatrimoniale le parti si sarebbero valse di una formulazione univoca. A
parte ciò, neppure l'istruttoria, non sollecitata dai coniugi, chiarisce tale aspetto.
Ma anche sotto il profilo del “paragone tra la soluzione convenzionale e la
probabile decisione del giudice in caso di disaccordo” – ha continuato il
Pretore aggiunto – l'esito non cambia, giacché a distanza di vent'anni la
situazione è radicalmente e durevolmente mutata. Il lungo matrimonio – egli ha
soggiunto – ha influito in maniera determinante sulla vita dei coniugi, al
punto da rendere plausibile la necessità di un contributo alimentare in caso di
divorzio. E in siffatte circostanze la validazione dell'assetto stabilito a suo
tempo priverebbe un coniuge in età profes-sionalmente avanzata del sostegno
economico di cui egli abbisogna e che la solidarietà postconiugale gli potrebbe
assicurare (art. 125 cpv. 1 CC). Ne è seguito il rifiuto di omologare la
convenzione (sentenza impugnata, pag. 8 seg.).
11.
Nell'appello
incidentale AO 1 ribadisce anzitutto la validità della convenzione
prematrimoniale. Rileva che la chiarezza dell'accordo non è mai stata messa in
discussione (pag. 12 punto 1a), che la rinuncia a ogni pretesa patrimoniale
comprendeva anche il contributo alimentare e che l'accenno alle “indennità per
la perdita del diritto al mantenimento” era solo esemplificativo. Quanto alla
manifesta iniquità dell'accordo, essa sostiene che il matrimonio non è stato lebensprägend.
Oltre a ciò, l'attrice ricorda che il marito è prossimo alla pensione e che a quel
momento percepirà fr. 1633.– mensili di AVS e potrà disporre del conto di
libero passaggio (fr. 148 000.–), come
pure di una sostanza di fr. 351 021.–.
La convenzione va quindi omologata, poiché non può considerarsi urtante. Da
parte sua, AP 1 oppone che la richiesta di omologazione è stata presentata solo
tardivamente, con il memoriale conclusivo. Per il resto, egli ritiene che la
rinuncia non si estenda anche a contributi di mantenimento.
a) Per
quel che riguarda la pretesa tardività della richiesta di omologazione, l'obiezione
del convenuto cade nel vuoto, l'attrice avendo postulato l'approvazione dell'accordo
(doc. 2) già nell'allegato di replica (pag. 23). Al riguardo non giova dunque
attardarsi.
b) Per
quanto attiene all'omologabilità dell'accordo, come questa Camera ha già avuto
modo di ricordare, a parte il caso in cui un coniuge invochi mutamenti
rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione dell'atto (ipotesi per vero
riscontrata dal primo giudice nella fattispecie), la dottrina reputa che di
fronte a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice
procede come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura,
allorché un coniuge chieda l'omologazione dell'atto e l'altro vi si opponga. Se
è convinto che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo
matura riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di
mantenimento la convenzione è chiara, completa e “non manifestamente
inadeguata” (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.26
del 27 aprile 2017, consid. 11 con riferimento a Meier, op. cit., pag. 29 n. 63; cfr. anche DTF 145 III
474).
c) Trattandosi
in concreto della chiarezza dell'accordo, si conviene che – come osserva l'attrice
– essa non è stata posta in dubbio dal marito davanti al Pretore aggiunto e che
la formulazione non può dirsi ambigua. I promessi sposi si sono dati atto che
in caso di divorzio ciascuno di loro avrebbe provveduto da sé al proprio
sostentamento e rinunciava ad avanzare “qualsivoglia pretesa patrimoniale” nei
confronti dell'altro. Ciò posto, non si vede perché la rinuncia non dovesse
comprendere anche i contributi di mantenimento (sui criteri per interpretare la
clausola di una convenzione prematrimoniale: I CCA, sentenza inc. 11.2015.27
del 18 maggio 2017, consid. 6a). La questione non è tuttavia decisiva. Intanto
l'attrice non contesta che rispetto ai tempi della convenzione sia intervenuta
una radicale e durevole modifica delle circostanze. Inoltre la rinuncia del
marito, che nel caso specifico è la parte economicamente più debole, a ogni
contributo di mantenimento rende il patto manifestamente inadeguato, poiché
denota una sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto a
quanto risulterebbe equo per legge in mancanza di accordo (RtiD II-2014 pag.
877.
consid. 6a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019,
consid. 7a con riferimenti: infra, consid. 20). Poco importa che la convenzione
non risulti “scioccante”. Quanto all'obiezione secondo cui il matrimonio non
avrebbe influito concretamente sulla situazione finanziaria del convenuto, essa
sarà ripresa nei considerandi che seguono.
IV. Sul contributo alimentare
per il marito
12.
Il Pretore aggiunto ha
riscontrato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata, dal quale sono
nati due figli, che unitamente alla dipendenza professionale dalla famiglia
della moglie ha influito concretamente sulla situazione del convenuto,
conferendogli il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica. In mancanza di prove circa il livello di vita condotto
dalle parti al momento della separazione, il primo giudice ha stabilito che il
convenuto può vedersi riconoscere soltanto la copertura del fabbisogno minimo. Scartata
l'eventualità che gli si possa imputare un reddito ipotetico, visto anche il
suo stato di salute psichico, egli ha determinato il reddito di lui in fr.
300.– mensili (dalla sostanza mobiliare) per rapporto a un fabbisogno minimo
di fr. 3760.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati fr.
574.45, assicurazione RC dell'automobile fr. 262.60, dentista fr. 50.–,
assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 23.60, onere fiscale fr.
350.–: sentenza impugnata, pag. 9 a 12).
Quanto alla moglie, il
Pretore aggiunto ha appurato un reddito
di fr. 15 500.– mensili (dalla sostanza) e un
fabbisogno minimo
di fr. 9220.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, acqua potabile fr.
16.75, aiuto domestico fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 825.40, assicurazione
mobilio, stabile e RC privata fr. 181.75, tassa d'uso della fognatura fr.
31.55, tassa rifiuti fr. 22.50, assicurazione RC dell'automobile fr. 198.15, imposta di circolazione fr. 116.25, assicurazione
infortuni fr. 27.60, onere fiscale fr. 5100.–). Ne ha concluso, il
Pretore aggiunto, che fino al pensionamento (agosto del 2022) AP 1 registra un
ammanco di fr. 3460.– mensili, ammanco che la moglie
è in grado di finanziare grazie a un'eccedenza di fr. 6280.– mensili.
Dopo di allora il primo giudice ha stabilito che il marito potrà contare su una
rendita AVS di fr. 1633.– mensili, su un conto di libero passaggio di fr. 148 000.– e su una sostanza
di fr. 351 021.–,
la quale potrà essere consumata per la metà (fr. 175 500.–).
Calcolato così, in
aggiunta alla rendita AVS, un consumo di fr. 1350.– mensili (sostanza di
fr. 323 500.–)
e un reddito dal capitale residuo di fr. 145.– mensili, il Pretore aggiunto ha
accertato che al momento del pensionamento le entrate del convenuto ammonteranno
a fr. 3100.– mensili, mentre l'ammanco si ridurrà a fr. 660.–
mensili. E la moglie sarà in grado di coprire tale importo a vita, potendo
essa fruire verosimilmente, dopo il pensionamento, di un margine disponibile di
fr. 7500.– mensili (vista l'aggiunta di una propria rendita AVS di fr. 1235.–
mensili: sentenza impugnata, pag. 13 a 15).
13.
I criteri che
presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo
il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio giovi ricordare che un contributo
alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla
situazione finanziaria del coniuge richiedente (lebensprägend). Ciò è il caso, di regola,
quando la comunione domestica è durata a lungo (oltre dieci anni) o se dal
matrimonio sono nati figli comuni, nel qual caso entrambi i coniugi hanno il
diritto di conservare dopo il divorzio – per principio – il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del
21.
maggio 2019, consid. 7c; esempi di matrimoni con e senza influsso
concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238 n. 05.16). Se
invece la comunione domestica è durata meno di cinque anni e dal matrimonio non
sono nati figli, il coniuge richiedente ha diritto unicamente di vedersi
reintegrare nel tenore di vita avuto prima di sposarsi (RtiD II-2011 pag. 685
n. 9c consid. 4a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio
2019, consid. 7c). In una recente sentenza destinata a pubblicazione il
Tribunale federale si è posto la questione di sapere se la presunzione legata ai
due criteri (lunga comunione domestica o
nascita di figli comuni) possa essere confermata, ma ha lasciato il quesito aperto, precisando che in
ogni modo l'applicazione di quei criteri non dev'essere troppo schematica
e deve tenere conto delle circostanze concrete (sentenza 5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.3).
14.
Nella fattispecie è
litigiosa la questione di sapere se il matrimonio ha influito in modo concreto
sulla situazione finanziaria del convenuto. L'appellante incidentale esclude
ciò, rilevando che la lunga durata del matrimonio o la nascita dei figli crea
solo una presunzione, la quale può essere sovvertita. Il marito – essa adduce –
ha sempre lavorato durante il matrimonio, prima in banca e poi in aziende riconducibili
solo in parte alla di lei famiglia. La capacità lavorativa di lui è così rimasta
così intatta e “se [egli] non si fosse sposato avrebbe avuto la stessa identica
situazione lavorativa”. A suo parere il matrimonio non può dunque considerarsi lebensprägend.
Il fatto di avere lavorato per la “ditta di famiglia” nulla muta al proposito
né si ripercuote negativamente sulla situazione finanziaria del marito dopo il
divorzio, se non nella misura in cui costui è stato licenziato per essere
terminata la loro unione. Se mai – essa precisa – la circostanza attiene alla
capacità del coniuge di provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia se il
matrimonio non ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del
convenuto, poco importa che quegli sia in grado di mantenersi e sia stato
licenziato. Da ciò l'interessata desume che – già per tale motivo – nessun
contributo alimentare può essere riconosciuto al marito. A sostegno della sua
tesi l'attrice richiama la sentenza del Tribunale federale 5A_275/2009 e
5A_308/2009 del 25 novembre 2009.
Nelle sue osservazioni all'appello
incidentale AP 1 ribadisce invece di avere lasciato l'impiego in banca contestualmente
al matrimonio nell'intento di lavorare per la famiglia della moglie in un ambito
professionale del tutto diverso da quello da lui appreso. Il matrimonio – egli argomenta
– ha avuto quindi importanti effetti sulla sua situazione lavorativa e gli
rende impossibile un reinserimento in un'attività dalla quale egli è assente da
oltre vent'anni.
a) Con
l'attrice si conviene che la presunzione creata da una lunga durata della vita
in comune o dalla nascita dei figli è refragabile (DTF 141 III 468 consid. 3.1,
135.
III 59 consid. 4.1). AO 1 trascura tuttavia che nella fattispecie la
presunzione è finanche doppia, la vita in comune dei coniugi essendo durata
pacificamente oltre vent'anni e avendo dato origine a due figli. E quand'anche
ciò non bastasse per influire in modo concreto sulla situazione finanziaria del
coniuge richiedente, come si vedrà in appresso le circostanze del caso concreto
non vincono la presunzione.
b) Il
Pretore aggiunto ha accertato che nei vent'anni di comunione domestica i
coniugi hanno sì organizzato la loro vita in base a un riparto tradizionale dei
ruoli (con il marito che esercitava un'attività lucrativa e la moglie che si
occupava della casa e dei figli), ma hanno tratto le risorse per il loro sostentamento
dall'attività imprenditoriale e dal patrimonio di __________ V__________, padre
dell'attrice. Dopo avere lavorato con mansioni d'informatico in società attive
nel settore odontoiatrico facenti capo al suocero, il convenuto si è dedicato
dal 2008 all'amministrazione del patrimonio immobiliare della famiglia V__________
in Ticino (sopra, lett. A). A ciò si aggiungevano “puntuali aiuti finanziari in
forma di donazioni in danaro” secondo le esigenze della famiglia. Il primo
giudice ha constatato altresì che l'attività del marito come amministratore del
patrimonio familiare si è progressivamente ridotta dopo la separazione per
cessare completamente nell'aprile del 2014. La lunga durata della vita in
comune e la dipendenza del marito dall'offerta lavorativa della famiglia della
moglie configurano così circostanze che hanno “profondamente influito sulla
vita” di AP 1. Considerata la sovrapposizione di ruoli e funzioni, la perdita
del posto di lavoro assume una valenza diversa rispetto a un “normale
licenziamento ad opera di un datore di lavoro terzo”. L'allontanamento a 57
anni da un contesto professionale ventennale “nell'alveo della famiglia
acquisita” (e da ultimo alle dipendenze dello stesso coniuge) equivaleva – a
prescindere dalle sue ragioni – a un “radicale cambiamento dell'impostazione
data dal matrimonio alla vita professionale” del marito, che ne comprometteva
la possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Ciò dimostra – ha
concluso il Pretore aggiunto – che il matrimonio ha eserci-tato un influsso
concreto sulla situazione finanziaria del marito (sentenza impugnata, pag. 9
seg.).
c) Nella
misura in cui sostiene che durante il matrimonio il convenuto ha lavorato in
banca, l'appellante incidentale dimentica che il marito si è dimesso poco prima
delle nozze, nel giugno del 1991, proprio per entrare alle dipendenze del
suocero (deposizione di AP 1 del 15 dicembre 2015, nell'inc.
CA.2014.107/108/114). Quanto al fatto che il convenuto abbia inizialmente
lavorato per un'azienda italiana di cui il suocero non era l'unico socio, ciò
non modifica l'esito della valutazione complessiva. Considerata la particolare
situazione lavorativa degli ultimi vent'anni in un settore diverso da quello in
cui il marito si era formato e aveva operato prima del matrimonio, al servizio
della famiglia acquisita, l'opinione dell'attrice secondo cui il convenuto
avrebbe avuto la stessa identica situazione lavorativa qualora non si fosse
sposato non può essere condivisa. Tutto induce a ritenere per contro che senza
il matrimonio il convenuto avrebbe continuato a svolgere la propria attività in
banca e non si ritroverebbe ora, alla soglia della pensione e con problemi
depressivi (deposizione del dott. __________ M__________ dell'8 giugno 2017), a
incontrare serie difficoltà di ricollocamento in un normale mercato del lavoro
dal quale è lontano da una ventina d'anni.
Nelle
circostanze descritte l'attività “per la ditta di famiglia” non ha influito pertanto
sulla situazione del marito solo per l'aspetto del licenziamento, come cerca di
relativizzare l'attrice, ma ne ha anzi improntato in maniera determinante se
non decisiva – come ha reputato il primo giudice – la vita professionale. Del
resto l'appellante incidentale non discute l'accertamento del primo giudice,
stando al quale l'allontanamento a 57 anni da un ambito professionale
ventennale “nell'alveo della famiglia acquisita” equivaleva a un “radicale
cambiamento dell'impostazione data dal matrimonioˮ. Non si scorgono dunque
motivi sufficienti per escludere che il matrimonio non abbia influito in modo
concreto sulla situazione finanziaria del convenuto, il quale può fare
assegnamento così sulla continuazione del tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica (DTF 141 III 468 consid. 3.1; più recentemente: sentenza
5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.1).
d) L'appellante
incidentale invoca la sentenza del Tribunale federale 5A_275/2009 e 5A_308/2009
del 25 novembre 2009, ma invano. In quel precedente, nonostante una vita in comune
di 12 anni, il Tribunale federale ha ritenuto che il matrimonio, senza figli, non
avesse influito sulla situazione del marito perché questi, pur beneficiando di
un elevato tenore di vita finanziato grazie ai cospicui redditi della moglie, aveva
continuato a esercitare secondo le stesse modalità la sua attività di artista. Nella
fattispecie la situazione dei coniugi non è paragonabile. Non solo perché,
contrariamente al precedente evocato, dal matrimonio sono nati due figli, ma
anche e soprattutto perché, a differenza di quel caso, per quanto si è esposto
dianzi il matrimonio ha avuto un impatto decisivo sulla vita professionale del convenuto,
il quale ha cambiato genere di attività ed è uscito dal normale circolo del mercato
del lavoro per entrare al servizio della famiglia acquisita. Anche su tale
questione la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.
e) Si
aggiunga, per abbondanza, che quand'anche in concreto il matrimonio non fosse –
per ipotesi – qualificabile alla stregua di lebensprägend, AP 1 avrebbe diritto
di vedersi reintegrare, comunque sia,
nel tenore di vita sostenuto prima di
sposarsi (sopra, consid. 13). E
nulla induce a presumere, né l'attrice pretende, che quel tenore di vita fosse
inferiore al fabbisogno minimo calcolato dal Pretore aggiunto.
15.
Ciò posto, per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio
con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria del medesimo si procede
in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si
determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il
livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello
che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,
a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci
anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione.
In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire
da sé al proprio mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo
luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non
risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa
essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità
contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio
della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 29 ottobre 2020, consid. 14).
16.
Per quel che concerne il
primo stadio del ragionamento testé riassunto, il Pretore aggiunto ha
escluso che in concreto il tenore di vita sostenuto da __________ B__________ durante
il matrimonio ammontasse a fr. 3925.– mensili più le spese per l'alloggio, come
quegli asseriva. Tale somma corrisponde al contributo alimentare riconosciuto
al beneficiario durante la causa di divorzio (in virtù del metodo di calcolo ancorato
al riparto paritario dell'eccedenza: I CCA, sentenza inc. 11.2017.28 del 16
luglio 2018, consid. 4) e non al di lui fabbisogno minimo di fr. 2610.65
mensili calcolato in quella sede per voci di spesa successive al 2011 né, tanto
meno, al livello di vita sostenuto durante la comunione domestica. Il primo
giudice ha poi scartato l'eventualità, addotta dal convenuto, di ricavare il
tenore di vita determinante (indicato in fr. 115 000.– a testa) dalle entrate complessive della famiglia. In
difetto di altra prova che spettava al marito recare, egli ha riconosciuto così
al convenuto il solo fabbisogno minimo di fr. 3760.– mensili (sentenza impugnata, pag. 10
seg.).
L'appellante principale riconosce
che per stabilire il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica non
entra in linea di conto il periodo della separazione, inferiore a dieci anni. Fa
valere tuttavia di avere fruito fino alla sentenza di un contributo alimentare
di fr. 3925.– mensili, come pure dell'uso dell'immobile della moglie nel
quale egli si è sistemato dopo essere stato espulso dall'alloggio coniugale. La
poco trasparente situazione finanziaria gli avrebbe impedito inoltre di
documentare il dispendio della famiglia durante la vita in comune. A mente sua
una “quantificazione sommaria” di fr. 380 000.– complessivi e di almeno fr. 100 000.– per sé rimarrebbe
invero possibile sulla scorta dei dati fiscali accertati per gli anni dal 2009
al 2011. Egli dichiara di accomodarsi nondimeno del tenore di vita condotto
durante la separazione, ovvero di fr. 3925.– mensili, cui si aggiungono fr.
2500.– mensili per un alloggio adeguato, onde un totale di complessivi fr. 6500.–
mensili.
17.
Che il tenore di vita
sostenuto durante la separazione non coincida con quello – determinante ai fini
del presente giudizio – avuto durante la comunione domestica è pacifico, come ammette
il convenuto stesso. Contrariamente all'opinione di lui, quel tenore di vita non
può tuttavia essere invocato neppure per giustificare la rinuncia al maggior
livello di vita cui egli avrebbe diritto in virtù dei dati fiscali. A parte il
fatto che non si comprende come l'interessato giunga al dispendio familiare di
fr. 380 000.–
annui complessivo e a quello individuale di almeno fr. 100 000.– sulla base
dei dati fiscali relativi agli anni dal 2009 al 2011, AP 1 non può seriamente
pretendere di determinare il tenore di vita facendo totale astrazione dai
fabbisogni familiari (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9
agosto 2018, consid. 11a). Certo, egli oppone di non aver potuto documentare il
dispendio effettivo durante la vita in comune poiché l'opaca situazione finanziaria
della famiglia non glielo ha consentito, ma ciò non abilita il giudice a
decidere a beneplacito. Se in materia di contributi alimentari fra coniugi non
riesce ad accertare né a escludere determinate allegazioni, il giudice deve
applicare l'art. 8 CC e procedere come nel caso di fatti non provati
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017, consid.
11c). In condizioni del genere non rimane che dipartirsi, nel caso in oggetto,
dalle voci documentate del fabbisogno minimo del convenuto, come ha ritenuto il
primo giudice.
18.
L'appellante
principale contesta talune poste del suo fabbisogno minimo, dolendosi in
particolare che non gli siano state riconosciute le spese d'automobile né gli oneri
sociali e che il costo dell'alloggio è inadeguato, così come il carico fiscale.
Egli ribadisce, in sintesi, l'ammontare del fabbisogno minimo “esposto e preteso
in sede conclusionale”. Le voci controverse vanno esaminate singolarmente.
a) In
merito alle spese d'automobile il Pretore aggiunto ha addotto che il costo dovrebbe
reputarsi compreso nel minimo esistenziale, ma che in concreto non si giustifica
perché il marito, senza impiego, non necessita di un veicolo per ragioni
professionali (sentenza impugnata, pag. 11). AP 1 fa notare di avere sempre fruito
di un'automobile durante la vita in comune e che l'uso professionale del
veicolo non è necessario per giustificare la spesa. L'automobile in sua dotazione
gli consentirebbe inoltre – egli soggiunge – di cercare lavoro. Ora, l'argomentazione
del primo giudice sarà anche discutibile. L'appellante principale omette però di
indicare la spesa che vorrebbe vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo per l'uso
del mezzo, mentre pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF
142.
III 107 consid. 5.3.1 con rimandi). Indeterminata, la richiesta non è
perciò ricevibile.
b) Riguardo
al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha rilevato che tutto si ignora al
proposito per quanto concerne l'abitazione di via __________ a __________ (comproprietà
della moglie), che il marito dovrà lasciare dopo il divorzio. In simili
condizioni una spesa di fr. 1300.– mensili appare a mente sua sufficiente per
un appartamento adeguato alle esigenze di una persona sola (sentenza impugnata,
pag. 11). Il convenuto allega che il costo di un alloggio analogo a quello da
lui occupato non è inferiore a fr. 2000.– mensili, come egli ha sempre
affermato nella procedura cautelare senza che la moglie muovesse contestazioni.
E siccome il valore dell'attuale abitazione è “ben inferiore” a quello dell'alloggio
coniugale, una spesa di fr. 2500.– mensili è conforme al tenore di vita avuto
in costanza di matrimonio.
Che
il convenuto abbia diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica anche dal profilo locativo è indubbio. È pacifico inoltre
che dopo il divorzio egli dovrà riconsegnare l'immobile di via __________ a __________
e trovare una nuova sistemazione. Spettava a lui tuttavia dimostrare quanto gli
occorre per locare un'abitazione analoga. Nel memoriale conclusivo invece egli
si è limitato a indicare il valore locativo dell'abitazione attuale in fr.
2500.– mensili (pag. 9) allorché nella risposta lo aveva stimato in fr. 1500.–
mensili (pag. 28). A parte ciò, egli non ha suffragato la propria allegazione
di alcun elemento probatorio. Né consta che l'attrice abbia in qualche modo
avallato la valutazione del marito. Nella replica costei aveva rilevato infatti
che nessun onere abitativo andava riconosciuto al marito per l'alloggio che questi
occupava gratuitamente (pag. 20), mentre nel
memoriale conclusivo essa ha stimato in fr. 1200.– mensili la pigione
necessaria per locare un appartamento di 70 m², corrispondente all'abitazione di
cui il marito fruisce (pag. 14). Ne segue che la decisione del primo giudice di
riconoscere nel fabbisogno minimo del marito, in difetto di elementi più
precisi, una spesa di fr. 1300.– mensili non è censurabile. L'interessato non
contesta per altro che una spesa del genere sia adeguata alle esigenze di una
persona sola. In proposito l'appello principale manca di consistenza.
c) Quanto
al carico fiscale, l'interessato lamenta essergli stato riconosciuto un onere
troppo basso, di appena fr. 350.– mensili. Una volta di più, tuttavia, egli non
quantifica la somma che intende veder inserire nel proprio fabbisogno minimo
(sopra, consid. a). Indeterminata, la pretesa si rivela una volta ancora irricevibile.
d) L'appellante
principale lamenta infine che, senza darne ragione, il primo giudice non ha
incluso nel fabbisogno minimo di lui gli oneri sociali necessari per finanziare
il “primo” e il “secondo pilastro” previdenziale. Stimata un'aliquota del 12.5%
per il primo e una del 18.54% per il secondo, egli chiede così che gli sia
riconosciuto un esborso di fr. 2092.50 mensili (pari al 31% del contributo
rivendicato di fr. 6750.–), giustificato anche dal fatto che dalle tassazioni
risulta un obbligo contributivo alla Cassa AVS/AI/IPG di fr. 4415.–. L'attrice
obietta che una pretesa in tal senso è stata formulata solo nel memoriale
conclusivo e va considerata tardiva, oltre che infondata.
Nel memoriale di
risposta e nella di duplica (pag. 3) davanti al primo giudice il convenuto instava
per un contributo alimentare di almeno fr. 12 000.– mensili vita natural durante, contributo
cui chiedeva di aggiungere un “congruo importo compensatorio delle perdite
pensionistiche (che sarà calcolato sulla base delle risultanze peritali)ˮ.
Alle prime arringhe egli ha chiesto di allestire una perizia sulla sua
situazione pensionistica, in particolare sulle perdite previdenziali dovute al
matrimonio e sulle modalità d'integrazione dei suoi averi fino al pensionamento
(elenco prove annesso al verbale del 29 settembre 2015). Nell'ordinanza sulle
prove del 7 agosto 2017 il Pretore aggiunto ha stabilito che, vista la
documentazione prodotta dal marito sugli averi LPP e data la richiesta alla
cassa pensione di valutare la rendita AVS, non occorrevano indagini peritali sulle
asserite perdite pensionistiche in seguito al matrimonio e sulle modalità di
integrazione fino al pensionamento, “ambiti sui quali sarà semmai statuito in
sentenza” sulla base del reddito e del fabbisogno agli atti. Nel memoriale conclusivo
AP 1 ha poi chiesto di inserire nel proprio fabbisogno minimo fr. 2092.50
mensili di perdita previdenziale, applicando con rinvio al sito dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (‹http://www.bsv/it/home/
assicurazioni-sociali/ueberblick/ beitraege.html›) un tasso del
12.55% (AVS) e del 18.54% (LPP) sul contributo alimentare richiesto (fr. 6750.–
mensili: memoriale, pag. 10).
Che
nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto abbia dimenticato di statuire
sulla richiesta del convenuto, pur avendo assicurato nell'ordinanza sulle
prove che avrebbe giudicato al proposito nella sentenza finale, è fuori
discussione. Né si può dire che la pretesa avanzata da AP 1 nel memoriale
conclusivo sia tardiva, come assevera l'attrice, il marito essendosi visto
rifiutare la perizia da lui sollecitata appunto per quantificare la
rivendicazione. Il problema è che non è dato di comprendere come nel memoriale egli
giunga alle cifre richieste. Nemmeno la consultazione del sito dell'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, da lui menzionato, è di qualche aiuto. A
ben vedere non si capisce nemmeno se le percentuali esposte siano quelle di un
lavoratore dipendente o di persona senza attività lucrativa. L'esborso di fr. 4415.–
per la Cassa AVS/AI/IPG, poi, è addotto per la prima volta in appello e sembra
finanche contraddire il calcolo proposto. Accertato nella tassazione del 2014
(doc. 9),
il
dato non figura più nelle dichiarazioni del 2015 (fascicolo "Richiamo da
ufficio tassazioni") e del 2016 (doc. 10). Ne discende che per finire
mancano elementi affidabili in base ai quali sindacare la pretesa. Del resto,
si fosse trovato in difficoltà nell'illustrare il proprio calcolo, l'appellante
avrebbe potuto chiedere a questa Camera di ordinare la perizia rifiutata dal
Pretore aggiunto (art. 316 cpv. 3 CPC). In definitiva, il “debito mantenimento”
del marito va confermato così in fr. 3760.– mensili.
19.
Con riferimento alla
possibilità per AP 1 di far fronte autonomamente al proprio “debito
mantenimento” (secondo stadio del noto metodo di calcolo), le parti non
contestano l'accertamento del primo giudice circa il reddito del convenuto
prima del pensionamento (fr. 300.– mensili) né l'entità del suo ammanco (fr.
3460.– mensili). Litigiosa è la capacità del marito di finanziare il proprio
“debito mantenimento” dopo l'agosto del 2022.
a) Il
Pretore aggiunto ha ricordato che un contributo alimentare è dovuto, in linea
di massima, solo fino al pensionamento del beneficiario. Se in seguito il
creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé al proprio debito
mantenimento – egli ha soggiunto – il contributo può essere dovuto a vita,
sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti. Per quel che è della
possibilità di attingere alla propria sostanza, il primo giudice ha rilevato
che dopo il pensionamento ciascun coniuge deve far capo ai propri averi per il mantenimento,
a meno che la sostanza sia difficilmente realizzabile, sia stata ricevuta in
eredità oppure sia stata investita nell'abitazione. Un'eventuale assistenza
postmatrimoniale da parte dell'altro coniuge entra così in linea di conto solo
a titolo sussidiario. Il Pretore aggiunto ha accertato così che all'età del pensionamento AP 1 percepirà una rendita AVS di
fr. 1633.– mensili e potrà disporre del suo capitale LPP di fr. 148 000.–, come pure
di una sostanza mobiliare (titoli, numerario ecc.) di fr. 351 021.–. Quanto al
di lui fabbisogno minimo, il Pretore aggiunto lo ha confermato in fr. 3760.–
mensili (sentenza impugnata, pag. 13).
Alla
luce di quanto precede il primo giudice ha obbligato il convenuto a consumare, dopo
il divorzio, l'intero capitale di libero passaggio accumulato a fini di previdenza.
Per quanto concerne invece i mezzi liquidi (fr. 351 021.–), egli ne ha ordinato l'uso della metà.
Pur trattandosi per l'essenziale di risparmi costituiti durante il matrimonio,
e quindi suscettibili di essere utilizzati dopo il pensionamento, per il
Pretore aggiunto non sarebbe equo né conforme all'uguaglianza di trattamento imporre
al convenuto di adoperare l'intera somma. Considerata la ragguardevole
disponibilità di cui AO 1 continuerà a fruire anche dopo l'età del
pensionamento (fr. 7500.– mensili), egli ha reputato equo obbligare il
marito a intaccare la metà dei risparmi liberi e la moglie ad attingere, se non
alla cospicua sostanza (soprattutto immobiliare, donatale dal padre e come tale
preservata da un eventuale consumo in favore dell'ex coniuge), quanto meno al
di lei reddito. Calcolati così, in aggiunta alla rendita AVS di fr. 1633.–
mensili, un consumo di sostanza di fr. 1350.– mensili (tenuto conto di un
capitale di fr. 323 500.–,
come pure un'aspettativa di vita a 65 anni di 20 anni) e un reddito dal
capitale residuo di fr. 145.– mensili, il primo giudice ha accertato che all'età
del pensionamento le entrate del convenuto ammonteranno a fr. 3100.– mensili e
il suo ammanco a fr. 660.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14).
b) L'appellante
principale contesta che dopo i 65 anni gli si possa imporre un parziale consumo
della sostanza. Se è vero che un contributo alimentare è dovuto, in linea di
massima, solo fino al pensionamento del beneficiario, è altrettanto vero – egli
adduce – che ciò si deve non al raggiungimento dell'età pensionabile, bensì al
fatto che di norma a quel momento subentra una modifica dei redditi delle
parti. Determinante può essere solo, dunque, una modifica effettiva dei
redditi. E nel caso specifico – egli prosegue – l'unica variazione al proposito
riguarda le rendite AVS che le parti percepiranno a breve, sicché una riduzione
del contributo si giustifica unicamente in ragione di tale rendita. Inoltre l'appellante
principale soggiunge che, foss'anche possibile attingere alla sua sostanza dopo
il pensionamento, la propria “disponibilità patrimoniale” è una frazione minima
(5%) della sostanza imponibile della moglie (circa fr. 4.2 milioni), per non
parlare della sproporzione tra il suo reddito
e quello dell'attrice (fr. 15 500.– mensili, che aumenteranno a fr. 16 735.– mensili dopo il pensionamento
di lei). Imporgli di intaccare in circostanze del genere la sostanza – seppure
in parte – per finanziare il sostentamento sarebbe contrario all'art. 125 CC e
lesivo dell'uguaglianza di trattamento tra coniugi. Tanto più che la moglie non
avrebbe difficoltà a corrispondergli il contributo alimentare anche dopo l'agosto
del 2022, conservando un ampio margine
disponibile.
c) La
possibilità che un coniuge sia chiamato a erodere il proprio patrimonio per
sovvenire a sé stesso dopo il pensionamento è già stata evocata a più riprese da
questa Camera. Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento
dopo il divorzio, il giudice applica i criteri enunciati – in modo non
esaustivo – dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi (n. 5). Ora,
se prima del pensionamento un coniuge divorziato non è tenuto – di norma – a
consumare il proprio patrimonio per mantenere sé stesso qualora l'altro coniuge
sia in grado di versargli un contributo alimentare senza erodere il proprio,
dopo il pensionamento le cose cambiano, nel senso che il coniuge creditore può
anche essere tenuto a usare averi personali (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4
con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2016,
consid. 6b con riferimenti). Nella misura in cui lamenta un'erronea
applicazione dell'art. 125 CC per avergli il primo giudice imposto – di
principio – una parziale erosione della sostanza dopo i 65 anni, l'appello principale
manca pertanto di consistenza.
Il
richiamo alle sentenze del Tribunale federale 5A_726/2011 dell'11 gennaio 2017
e 5A_643/2015 del 15 marzo 2016 non sussidia al convenuto. Nel primo caso, riscontrando
l'obiezione di un marito secondo cui l'obbligo contributivo doveva cessare all'età
pensionabile della moglie siccome essa sarebbe stata in grado di mantenersi da sé,
il Tribunale federale ha precisato che determinante non è il raggiungimento
dell'età della pensione, bensì la prevedibile modifica dei redditi a quel
momento, ciò che il marito non era riuscito a dimostrare (consid. 3.2 e 4.3). A
differenza del caso in esame però non v'era traccia, in quel precedente, di una
sostanza del creditore alimentare che permettesse al medesimo di finanziare da
sé il proprio debito mantenimento dopo la pensione. Privo di pertinenza è anche
il richiamo alla seconda sentenza in cui il Tribunale federale si è limitato a constatare
che il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria non giustifica una modifica della sentenza di divorzio (art. 129
CC).
Nella
fattispecie poco importa che la situazione finanziaria dell'appellante
principale non sia paragonabile a quella della moglie. La possibilità di far
fronte da sé solo con propri mezzi – in concreto con la sostanza – al debito
mantenimento dopo i 65 anni preclude al convenuto la possibilità di invocare la
solidarietà postmatrimoniale (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4 con richiami). Per di
più, il convenuto dimen-tica che il Pretore aggiunto ha rinunciato per equità (art.
124b CC) a suddividere i suoi averi della previdenza professionale, in
modo da consentirgli di disporre di una “risorsa fondamentale per la copertura
del fabbisogno cui [egli] dovrà a quel momento far fronte” (sentenza impugnata,
pag. 7 in fondo). Almeno nella misura in cui si oppone al consumo del capitale
accumulato ai fini della previdenza professionale, l'appello si rivela dunque
al limite del pretesto.
Per
il resto non risulta che l'uguaglianza di trattamento sia un criterio da
applicare in casi come quello in rassegna, quanto piuttosto in situazioni in
cui il debitore alimentare sia chiamato a finanziare con la propria
sostanza il debito mantenimento dell'ex coniuge dopo il pensionamento, nel
qual caso si giustifica di esigere, nei limiti del possibile, un sacrificio
analogo da parte di entrambi (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2; RtiD I-2017 pag.
619.
consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rimandi). Come rileva l'attrice,
non si scorge del resto quale altro scopo debba assolvere la sostanza accantonata
da AP 1 se non quello di sopperire alle necessità nella vecchiaia. Né il convenuto fa valere che – per ipotesi – il
consumo di fr. 323 500.–
a lui imposto dal Pretore aggiunto, il quale gli ha lasciato a disposizione fr.
175.
000.–, lo
priverebbe di una riserva di emergenza o riguarderebbe una sostanza
difficilmente realizzabile. Ne discende che in definitiva l'appello principale
vede la sua sorte segnata.
d) Con
l'appello incidentale l'attrice chiede che la sostanza del convenuto sia
consumata, dopo il pensionamento di lui, per intero e non solo in parte. Essa fa
valere che il principio di uguaglianza tra coniugi non entra in linea di conto
se il consumo della sostanza riguarda – come in concreto – il periodo dopo la
pensione. A suo avviso, poco giova quale sia la situazione economica di lei dopo
di allora, la questione essendo di rilievo se mai per valutare la proporzione
di una sua partecipazione a un mantenimento, che però nella fattispecie non è
dovuto. Né è possibile – essa continua – derogare alla giurisprudenza per motivi
di equità. L'appellante incidentale osserva che al pensionamento il convenuto
potrà disporre di una liquidità complessiva di fr. 499 000.– (cioè fr. 148 000.– più fr. 351 021.–) che potrà
consumare progressivamente (considerata un'aspettativa di vita di vent'anni)
nella misura di fr. 2079.– mensili. In tal modo egli non registrerà dopo
l'agosto
del 2022 alcun ammanco, “potendo contare su un aumento graduale della rendita
AVS e [su]gli interessi sulla sostanza che dovrà consumare solo gradualmente”,
oltre che su una riduzione sostanziale del carico fiscale. Onde, per finire, la
richiesta di respingere ogni obbligo contributivo a carico di lei.
L'argomentazione
dell'attrice è fondata, come si è spiegato dianzi con riferimento al caso in
cui un coniuge sia in grado di sovvenire con propri mezzi – come in concreto – al
mantenimento dopo la pensione (consid. c). Accertato un capitale disponibile di
AP 1, al compimento dei 65 anni, di fr. 499 021.– (non contestato) e un'aspettativa
di vita a quel momento di vent'anni (non contestata), seppure si obbligasse l'interessato
a consumare fr. 470 000.–
per tenere conto di una riserva di emergenza (cui sembra alludere la stessa
attrice: osservazioni, pag. 11 e pag. 17), il convenuto potrà disporre pur
sempre di fr. 1958.– mensili e della rendita AVS di fr. 1633.– mensili, oltre
che degli interessi che nel frattempo il capitale residuo continuerà a produrre.
Considerato inoltre che dall'agosto del 2022 l'onere fiscale, in assenza di un contributo alimentare, passerà verosimilmente dagli
attuali fr. 350.– mensili a non più di fr. 230.– mensili (al lordo di eventuali
deduzioni fiscali: ‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/Reddito
Sostanza.php›)
e tenderà a diminuire ulteriormente con il progressivo consumo della
sostanza, AP 1 disporrà a quel momento di mezzi sufficienti per finanziare il
proprio debito mantenimento. Entro questi limiti l'appello incidentale si
dimostra dunque provvisto di buon diritto.
20.
Quanto alla capacità di
AO 1 di finanziare con il proprio margine disponibile di fr. 6280.– mensili l'ammanco
(fr. 3460.– mensili: consid. 18) accusato dal convenuto sul debito mantenimento
fino all'età pensionabile (agosto del 2022), essa è fuori discussione. Può
darsi dunque per acquisita.
V. Sulle spese processuali e
le ripetibili
21.
Le spese dell'appello
principale seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 verserà inoltre alla controparte, che ha
formulato osservazioni tramite un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.
Le spese dell'appello incidentale vanno invece suddivise (art. 106 cpv.
2.
CPC). AO 1 ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per il
convenuto (soppressione dell'obbligo di corrispondere fr. 660.– mensili
dall'agosto del 2022 vita natural durante, ma non anche dell'obbligo
contributivo di fr. 3460.– mensili per il lasso di tempo precedente), mentre
esce sconfitta sulla richiesta di omologare la convenzione prematrimoniale del
23.
luglio 1991. Tutto ponderato si giustifica così di suddividere gli oneri
processuali dell'appello incidentale a metà e di compensare le ripetibili.
Nel complesso l'esito dell'attuale giudizio non incide
apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo
grado (suddivise per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico del
convenuto), il quale riguardava, oltre al contributo alimentare per il marito
(principio, ammontare e durata), la nullità della convenzione sulla separazione
dei beni, la liquidazione del regime matrimoniale, il risarcimento per una
lacuna previdenziale del marito, l'abitazione di via __________ a __________,
il rimborso di acconti fiscali, il riparto delle prestazioni pensionistiche
maturate dal marito in costanza di matrimonio e l'omologazione del patto
prematrimoniale (sentenza impugnata, pag. 15). Tale dispositivo può di
conseguenza rimanere invariato.
VI. Sui rimedi giuridici a
livello federale
22.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in concreto la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è
respinto.
II. Le spese di tale appello,
di complessivi fr. 8000.–, sono poste a carico
di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.
III. L'appello incidentale è
parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza
impugnata è così riformato:
AO 1 è
condannata a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un
contributo alimentare di fr. 3460.– mensili fino al pensionamento ordinario del
beneficiario (agosto del 2022).
IV. Le spese dell'appello incidentale,
di complessivi fr. 5000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Notificazione:
–
;
–
. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).