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Decisione

11.2019.139

Autorità competente a livello cantonale per trattare reclami contro la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria.

4 dicembre 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2018.82 (filiazione: modifica

del contributo alimenta­re) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con petizione del 18 luglio 2018 da

E

(rappresentato

dalla madre C

e

patrocinato dall'avv. RE 1 )

contro

F,

(patrocinato

dall'avv. ),

giudicando

sul reclamo del 19 luglio 2019 presentato dall'avv. contro la decisione dell'8

luglio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 3198.70 la retribuzio­ne

a lei spettante come patrocinatrice d'ufficio dell'attore;

Ritenuto

in fatto: A. Il 18 novembre 2013 __________

C__________ (1979) ha dato alla luce un figlio, E__________,

che è stato riconosciuto da __________ F__________ (1985). Il 9 dicembre

2013 l'Autorità regionale di

protezione 16 ha approvato una convenzione tra genitori in cui __________ F__________

si impegnava a versare un contributo

alimentare per E__________ di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno,

di fr. 850.– mensili fino al 12° com-pleanno

e di fr. 1000.– mensili fino

alla maggiore età o “al termi­ne di un'adeguata formazioneˮ, assegni

familiari non compresi.

B. In

esito a un'azione di modifica del contributo alimentare promos­sa il 10

dicembre 2018 da E__________ nei confronti del padre, a un'udienza del 2

aprile 2019 il Pretore aggiunto del Distretto

di Bellinzona ha omologato un accordo in virtù del quale __________ F__________

si è impegnato a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 950.–

mensili, assegni familiari non compresi. Non sono state riscosse spese e le

ripetibili sono state compensate.

C. E__________ è stato

ammesso il 31 maggio 2019 al beneficio del gratuito patrocinio. L'8 luglio 2019

il Pretore aggiunto ha riconosciuto all'avv. RE 1, legale dell'attore, una

retribuzione di fr. 3198.70.

D. Contro

la retribuzione fissata dal Pretore aggiunto l'avv. RE 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 19

luglio 2019 per ottenere l'integrale approvazione della sua nota professionale

di complessivi fr. 6130.70 (onorario fr. 5232.60, spese fr. 459.80, IVA fr.

438.30) e la conseguente riforma della decisione impugnata. Non sono state

chieste osser­vazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Il

reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente

per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC)”

nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a

LOG). Ora, il Codice di diritto processuale svizzero è silente sulla via di

ricorso esperibile contro decisioni in cui un giudice fissa l'indennità

spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza

giudiziaria. Per taluni autori una decisione del genere costituisce un

pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische

ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad

art. 122; Tappy in: Commentaire romand,

CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).

2.

Il Tribunale

federale ha avuto occasione di precisare nondimeno che l'art. 110 CPC concernente

decisioni “in materia di spe­se” non si rapporta in modo incontestabile all'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di procedura civile, in effetti,

riserva un capitolo speciale all'assistenza giudiziaria e alla remunerazione

del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art. 117 segg. CPC), per il che simili

aspetti non possono ritenersi inclusi nella nozione di “spese” a norma

dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_689/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 5.4

e sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2, in: RSPC 2016 pag. 497).

3.

Premesso ciò, sarà

anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e

122.

CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in

generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito

patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si

riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemme­no i materiali

legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio

di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la

controversia in esame esula dalla competenza

di questa Camera e rientra in quella della terza Camera civile (art. 48 lett. c

n. 1 LOG; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.35 del 7 marzo

2019.

consid. 1 e 11.2017.54 del 22 giugno 2017 consid. 1).

4.

Non

si disconosce che nel passato questa Camera ha trattato in circostanze

particolari sporadici reclami contro decisioni sull'ammontare dell'indennità

spettante al patrocinatore d'ufficio. Ma ciò si è verificato nel caso in cui la

decisione fosse intervenuta nel contesto della sentenza finale, di modo che per

attrazione essa andava esaminata insieme con il merito della lite (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid.

2). In un altro caso il reclamo era stato presentato dalla parte ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio, la quale però difettava della legittimazione

a ricorrere, onde l'inutilità di trasmettere il reclamo alla Camera competente

(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.82 del 6 novembre 2019). In un

terzo caso la trattazione del recla­mo è avvenuta per evidenti ragioni di

economia processuale, dovute al lungo tempo trascorso che non giustificava

ulteriori remore (I CCA, sentenza inc. 11.2016.4 del 1° febbraio 2017 consid.

1). Nessuna delle ipotesi testé evocate sono date in concreto. Ne segue

che il reclamo in oggetto va trasmesso per competenza alla terza Camera civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è trasmesso per

competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

2. Notificazione all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).