11.2019.139
Autorità competente a livello cantonale per trattare reclami contro la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria.
4 dicembre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.139
Lugano
4 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2018.82 (filiazione: modifica
del contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 18 luglio 2018 da
E
(rappresentato
dalla madre C
e
patrocinato dall'avv. RE 1 )
contro
F,
(patrocinato
dall'avv. ),
giudicando
sul reclamo del 19 luglio 2019 presentato dall'avv. contro la decisione dell'8
luglio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 3198.70 la retribuzione
a lei spettante come patrocinatrice d'ufficio dell'attore;
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 novembre 2013 __________
C__________ (1979) ha dato alla luce un figlio, E__________,
che è stato riconosciuto da __________ F__________ (1985). Il 9 dicembre
2013 l'Autorità regionale di
protezione 16 ha approvato una convenzione tra genitori in cui __________ F__________
si impegnava a versare un contributo
alimentare per E__________ di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno,
di fr. 850.– mensili fino al 12° com-pleanno
e di fr. 1000.– mensili fino
alla maggiore età o “al termine di un'adeguata formazioneˮ, assegni
familiari non compresi.
B. In
esito a un'azione di modifica del contributo alimentare promossa il 10
dicembre 2018 da E__________ nei confronti del padre, a un'udienza del 2
aprile 2019 il Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona ha omologato un accordo in virtù del quale __________ F__________
si è impegnato a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 950.–
mensili, assegni familiari non compresi. Non sono state riscosse spese e le
ripetibili sono state compensate.
C. E__________ è stato
ammesso il 31 maggio 2019 al beneficio del gratuito patrocinio. L'8 luglio 2019
il Pretore aggiunto ha riconosciuto all'avv. RE 1, legale dell'attore, una
retribuzione di fr. 3198.70.
D. Contro
la retribuzione fissata dal Pretore aggiunto l'avv. RE 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 19
luglio 2019 per ottenere l'integrale approvazione della sua nota professionale
di complessivi fr. 6130.70 (onorario fr. 5232.60, spese fr. 459.80, IVA fr.
438.30) e la conseguente riforma della decisione impugnata. Non sono state
chieste osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Il
reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente
per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC)”
nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a
LOG). Ora, il Codice di diritto processuale svizzero è silente sulla via di
ricorso esperibile contro decisioni in cui un giudice fissa l'indennità
spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza
giudiziaria. Per taluni autori una decisione del genere costituisce un
pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad
art. 122; Tappy in: Commentaire romand,
CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).
2.
Il Tribunale
federale ha avuto occasione di precisare nondimeno che l'art. 110 CPC concernente
decisioni “in materia di spese” non si rapporta in modo incontestabile all'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di procedura civile, in effetti,
riserva un capitolo speciale all'assistenza giudiziaria e alla remunerazione
del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art. 117 segg. CPC), per il che simili
aspetti non possono ritenersi inclusi nella nozione di “spese” a norma
dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_689/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 5.4
e sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2, in: RSPC 2016 pag. 497).
3.
Premesso ciò, sarà
anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e
122.
CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in
generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito
patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si
riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemmeno i materiali
legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio
di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la
controversia in esame esula dalla competenza
di questa Camera e rientra in quella della terza Camera civile (art. 48 lett. c
n. 1 LOG; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.35 del 7 marzo
2019.
consid. 1 e 11.2017.54 del 22 giugno 2017 consid. 1).
4.
Non
si disconosce che nel passato questa Camera ha trattato in circostanze
particolari sporadici reclami contro decisioni sull'ammontare dell'indennità
spettante al patrocinatore d'ufficio. Ma ciò si è verificato nel caso in cui la
decisione fosse intervenuta nel contesto della sentenza finale, di modo che per
attrazione essa andava esaminata insieme con il merito della lite (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid.
2). In un altro caso il reclamo era stato presentato dalla parte ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio, la quale però difettava della legittimazione
a ricorrere, onde l'inutilità di trasmettere il reclamo alla Camera competente
(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.82 del 6 novembre 2019). In un
terzo caso la trattazione del reclamo è avvenuta per evidenti ragioni di
economia processuale, dovute al lungo tempo trascorso che non giustificava
ulteriori remore (I CCA, sentenza inc. 11.2016.4 del 1° febbraio 2017 consid.
1). Nessuna delle ipotesi testé evocate sono date in concreto. Ne segue
che il reclamo in oggetto va trasmesso per competenza alla terza Camera civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è trasmesso per
competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
2. Notificazione all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).