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Decisione

11.2019.14

Appello contro la mancata omologazione di una convenzione non firmata da una parte

20 febbraio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2015.70 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 25 settembre

2015 da

AP

1 nata ,

contro

AO

1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello (“opposizione”)

del 24 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11

gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Con petizione del 25

settembre 2015 AP 1 (1969) ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna lo scioglimento del matrimonio contratto a __________ l'8 aprile 1994

con IS 1 (1961). In esito al divorzio essa ha postulato l'affidamento della

figlia minore I__________ (nata il 10 aprile 2001) con esercizio esclusivo

dell'autorità parentale, un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili

vita natural durante, uno per la figlia di fr. 2000.– mensili (assegni

familiari non compresi), un'indennità indeterminata sulla base dell'art. 165

CC, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la suddivisione

a metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito in costanza di matrimonio. All'udienza

di conciliazione del 30 novembre 2015 AO 1 ha aderito al

principio del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato alla moglie un

termine fino al 1° febbraio 2016 per motivare la petizione.

B. All'udienza del 29

febbraio 2016, indetta “per incombenti”, le parti hanno raggiunto un accordo riguardo

a una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale l'autorità

parentale su I__________ sarebbe rimasta congiunta, ma la figlia sarebbe stata

affidata alla madre, riservato il diritto di visita paterno. I coniugi si davano

atto inoltre di non vantare pretese in liquidazione del regime dei beni né in

ripartizione degli averi previdenziali. AO 1

si impegnava infine a versare un contributo alimentare in capitale di

fr. 16 000.– per la moglie e di fr. 54 000.– per la figlia. Sta di fatto che al

momento di sottoscrivere il verbale di udienza contenente l'accordo AO 1 non ha firmato, lamentando la mancata regolamentazione

del suo diritto di visita. Il 2 marzo 2016 egli ha poi confermato al

Pretore di non accettare l'intesa, poiché nella medesima “dovrebbe figurare una

garanzia di un esercizio regolare del diritto di visita con alla figlia I__________”.

C. Ottenute varie proroghe del termine, il 17 ottobre

2016 AP 1 ha motivato la petizione, ribadendo sostanzialmente le proprie

domande, salvo ridurre a fr. 1782.– mensili il contributo alimentare preteso

per la figlia. Nella sua risposta del 3 maggio 2017 AO 1 ha chiesto di lasciare

congiunta l'autorità parentale su I__________, ha accettato l'affidamento della

figlia alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un contributo

alimentare di fr. 486.– mensili

per I__________, opponendosi a tutte le altre conclusioni della moglie. L'attrice ha replicato il 6 giu­gno

2017, mantenendo il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 28

agosto 2018 il marito, unico comparso, ha notificato prove. L'istruttoria è

stata chiusa il 31 ottobre 2018 e alle arringhe finali del 30 novembre 2018 il convenuto,

solo comparso una volta ancora all'udienza, ha reiterato le proprie domande.

D. Statuendo con

sentenza dell'11 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e

constatato che non vi sono rapporti patrimoniali da regolare, ogni coniuge

restando proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile

dei debiti da lui contratti o facenti capo a lui. Egli ha accertato inoltre che

non sussistono averi previdenziali da suddividere, ha

esclu­so contributi alimentari tra i coniugi, ha affidato la figlia alla madre

con esercizio congiunto dell'autorità parentale, senza stabilire un diritto di

visita paterno, e ha obbligato AO 1 a versare

un contributo alimentare di fr. 983.– mensili per I__________ fino al 30 giugno

2021, assegni familiari compresi. Le spese

processuali di fr. 900.– sono state poste per

due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui

l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1è insorta a questa Camera con un appello (“opposizione”) del 24

gennaio 2019 nel quale chiede, in sintesi, di dichiarare “nullo tutto quanto

segue l'approvazione delle parti [al verbale d'udienza del 29 febbraio 2016]

che hanno legalmente firmato”. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere con­troversie

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è

dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare per la

figlia rimasto conteso davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata

è pervenuta all'attrice il 15 gennaio 2019. Introdotto il 24 gennaio successivo

(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appellante chiede –

come si è visto – che sia dichiarato “nullo tutto quanto segue l'approvazione

delle parti [al verbale d'udienza del 29 febbraio 2016] che hanno legalmente

firmato”, accettando “seduta stante la proposta del Pretore”. A tal fine essa allega

il verbale d'udienza del 29 febbraio 2016 “mai passato in giudicato

firmato dalle parti, confermato dal Pretore __________ __________, dall'avv. C__________,

dalla sottoscritta e dall'avv. PA 1 rappresentante legale con procura di AO 1,

e a tutt'oggi occultato dallo stesso Pretore __________”, come pure una comunicazione

indirizzatale dal Consiglio della magistratura. Se non che, tranne casi

estranei alla fattispecie, un appello non è un rimedio giudico cassatorio (RtiD

I-2014 pag. 806 consid. 3a). Non basta quindi che l'appellante postuli

l'annullamento della sentenza impugnata. Deve indicare altresì come tale sentenza

debba essere riformata. In concreto l'appellante non formula alcuna conclusione

in proposito (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Al riguardo

l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, carente di requisiti formali

e va dichiarato irricevibile.

3.

Ad ogni buon conto, si

volesse anche presumere che AP 1 lamenti

la mancata omologazione da parte del Pretore della convenzione figurante nel

verbale d'udienza del 29 febbraio 2016 (da “tutti accettata”), l'appello

non sarebbe destinato a miglior sorte. Intanto, contrariamente a quanto l'attrice

afferma, il verbale in questione non è stato “occultato” dal Pretore. Certo, in

quel verbale le parti dichiaravano di accettare l'accordo seduta stante. Per

finire, tuttavia, AO 1 non l'ha firmato. Il verbale è stato sottoscritto

soltanto dal Pretore, dall'attrice, dal suo patrocinatore (avv. __________ C__________)

e dal patrocinatore del convenuto (avv. PA 1), ma non dal convenuto, pur

presente in aula. Il quale poi, come detto, ha confermato al Pretore il 2 marzo

2016.

di non aderire al­l'accordo, “in cui dovrebbe figurare una garanzia di un

esercizio regolare del diritto di visita alla figlia I__________” (lettera nel

fascicolo “diversi”).

Non

si disconosce che gli atti di un patrocinatore provvisto di valida procura

vincolano il rappresentato. Nella fattispecie però, dovendo presenziare

personalmente all'udienza (art. 278 CPC), il convenuto avrebbe dovuto firmare anch'egli

il verbale, manifestando con ciò la volontà di stipulare l'accordo. Invece egli

si è rifiutato, come l'appellante riconosce (lettera 2 marzo 2016 del­l'avv. __________

C__________ al Pretore, nel fascicolo “diversi”). Certo, il primo giudice

avrebbe dovuto indicare a protocollo perché il convenuto negava la firma. Sta

di fatto che a quel momento AO 1 era in manifesto disaccordo con il proprio

legale. E nelle circostanze descritte il Pretore non poteva omologare la

convenzione sugli effetti del divorzio. Il che dev'essere apparso chiaro anche

all'attrice, tanto che la causa di divorzio è proseguita e si è conclusa senza obiezioni

da parte sua. Il Pretore poteva legittimamente ritenere di conseguenza, nella

situazione illustrata, che anche per l'attrice la prospettata convenzione fosse

superata, a maggior ragione ove si consideri che nelle pro­prie comparse scritte successive al 29 febbraio 2016 essa medesima

ha proposto una diversa regolamentazione degli effetti del divorzio. Del resto,

invocare il contenuto di una convenzione dal quale ci si è distanziati,

lasciando proseguire la causa senza nulla eccepire, sarebbe contrario alla

buona fede processuale. Privo di fondamento, l'appello è destinato così

all'insuccesso.

4.

Relativamente infine alle invettive che

l'appellante muove al Pretore, esse si esauriscono in recriminazioni del tutto avulse dal­l'oggetto del litigio. Per

di più, questa Camera è una giurisdizione di ricorso, non un'autorità di

vigilanza sull'operato dei primi giudici. Su questo punto l'appello

denota una volta ancora la sua totale inammissibilità.

5.

Le

spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Le particolarità del caso

specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

l'attrice essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio

di un patrocinatore. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà

all'appellante rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).