11.2019.14
Appello contro la mancata omologazione di una convenzione non firmata da una parte
20 febbraio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.14
Lugano
20 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2015.70 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 25 settembre
2015 da
AP
1 nata ,
contro
AO
1
(patrocinato
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello (“opposizione”)
del 24 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11
gennaio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 25
settembre 2015 AP 1 (1969) ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna lo scioglimento del matrimonio contratto a __________ l'8 aprile 1994
con IS 1 (1961). In esito al divorzio essa ha postulato l'affidamento della
figlia minore I__________ (nata il 10 aprile 2001) con esercizio esclusivo
dell'autorità parentale, un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili
vita natural durante, uno per la figlia di fr. 2000.– mensili (assegni
familiari non compresi), un'indennità indeterminata sulla base dell'art. 165
CC, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la suddivisione
a metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito in costanza di matrimonio. All'udienza
di conciliazione del 30 novembre 2015 AO 1 ha aderito al
principio del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato alla moglie un
termine fino al 1° febbraio 2016 per motivare la petizione.
B. All'udienza del 29
febbraio 2016, indetta “per incombenti”, le parti hanno raggiunto un accordo riguardo
a una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale l'autorità
parentale su I__________ sarebbe rimasta congiunta, ma la figlia sarebbe stata
affidata alla madre, riservato il diritto di visita paterno. I coniugi si davano
atto inoltre di non vantare pretese in liquidazione del regime dei beni né in
ripartizione degli averi previdenziali. AO 1
si impegnava infine a versare un contributo alimentare in capitale di
fr. 16 000.– per la moglie e di fr. 54 000.– per la figlia. Sta di fatto che al
momento di sottoscrivere il verbale di udienza contenente l'accordo AO 1 non ha firmato, lamentando la mancata regolamentazione
del suo diritto di visita. Il 2 marzo 2016 egli ha poi confermato al
Pretore di non accettare l'intesa, poiché nella medesima “dovrebbe figurare una
garanzia di un esercizio regolare del diritto di visita con alla figlia I__________”.
C. Ottenute varie proroghe del termine, il 17 ottobre
2016 AP 1 ha motivato la petizione, ribadendo sostanzialmente le proprie
domande, salvo ridurre a fr. 1782.– mensili il contributo alimentare preteso
per la figlia. Nella sua risposta del 3 maggio 2017 AO 1 ha chiesto di lasciare
congiunta l'autorità parentale su I__________, ha accettato l'affidamento della
figlia alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un contributo
alimentare di fr. 486.– mensili
per I__________, opponendosi a tutte le altre conclusioni della moglie. L'attrice ha replicato il 6 giugno
2017, mantenendo il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 28
agosto 2018 il marito, unico comparso, ha notificato prove. L'istruttoria è
stata chiusa il 31 ottobre 2018 e alle arringhe finali del 30 novembre 2018 il convenuto,
solo comparso una volta ancora all'udienza, ha reiterato le proprie domande.
D. Statuendo con
sentenza dell'11 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e
constatato che non vi sono rapporti patrimoniali da regolare, ogni coniuge
restando proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile
dei debiti da lui contratti o facenti capo a lui. Egli ha accertato inoltre che
non sussistono averi previdenziali da suddividere, ha
escluso contributi alimentari tra i coniugi, ha affidato la figlia alla madre
con esercizio congiunto dell'autorità parentale, senza stabilire un diritto di
visita paterno, e ha obbligato AO 1 a versare
un contributo alimentare di fr. 983.– mensili per I__________ fino al 30 giugno
2021, assegni familiari compresi. Le spese
processuali di fr. 900.– sono state poste per
due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui
l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1è insorta a questa Camera con un appello (“opposizione”) del 24
gennaio 2019 nel quale chiede, in sintesi, di dichiarare “nullo tutto quanto
segue l'approvazione delle parti [al verbale d'udienza del 29 febbraio 2016]
che hanno legalmente firmato”. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è
dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare per la
figlia rimasto conteso davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata
è pervenuta all'attrice il 15 gennaio 2019. Introdotto il 24 gennaio successivo
(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'appellante chiede –
come si è visto – che sia dichiarato “nullo tutto quanto segue l'approvazione
delle parti [al verbale d'udienza del 29 febbraio 2016] che hanno legalmente
firmato”, accettando “seduta stante la proposta del Pretore”. A tal fine essa allega
il verbale d'udienza del 29 febbraio 2016 “mai passato in giudicato
firmato dalle parti, confermato dal Pretore __________ __________, dall'avv. C__________,
dalla sottoscritta e dall'avv. PA 1 rappresentante legale con procura di AO 1,
e a tutt'oggi occultato dallo stesso Pretore __________”, come pure una comunicazione
indirizzatale dal Consiglio della magistratura. Se non che, tranne casi
estranei alla fattispecie, un appello non è un rimedio giudico cassatorio (RtiD
I-2014 pag. 806 consid. 3a). Non basta quindi che l'appellante postuli
l'annullamento della sentenza impugnata. Deve indicare altresì come tale sentenza
debba essere riformata. In concreto l'appellante non formula alcuna conclusione
in proposito (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Al riguardo
l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, carente di requisiti formali
e va dichiarato irricevibile.
3.
Ad ogni buon conto, si
volesse anche presumere che AP 1 lamenti
la mancata omologazione da parte del Pretore della convenzione figurante nel
verbale d'udienza del 29 febbraio 2016 (da “tutti accettata”), l'appello
non sarebbe destinato a miglior sorte. Intanto, contrariamente a quanto l'attrice
afferma, il verbale in questione non è stato “occultato” dal Pretore. Certo, in
quel verbale le parti dichiaravano di accettare l'accordo seduta stante. Per
finire, tuttavia, AO 1 non l'ha firmato. Il verbale è stato sottoscritto
soltanto dal Pretore, dall'attrice, dal suo patrocinatore (avv. __________ C__________)
e dal patrocinatore del convenuto (avv. PA 1), ma non dal convenuto, pur
presente in aula. Il quale poi, come detto, ha confermato al Pretore il 2 marzo
2016.
di non aderire all'accordo, “in cui dovrebbe figurare una garanzia di un
esercizio regolare del diritto di visita alla figlia I__________” (lettera nel
fascicolo “diversi”).
Non
si disconosce che gli atti di un patrocinatore provvisto di valida procura
vincolano il rappresentato. Nella fattispecie però, dovendo presenziare
personalmente all'udienza (art. 278 CPC), il convenuto avrebbe dovuto firmare anch'egli
il verbale, manifestando con ciò la volontà di stipulare l'accordo. Invece egli
si è rifiutato, come l'appellante riconosce (lettera 2 marzo 2016 dell'avv. __________
C__________ al Pretore, nel fascicolo “diversi”). Certo, il primo giudice
avrebbe dovuto indicare a protocollo perché il convenuto negava la firma. Sta
di fatto che a quel momento AO 1 era in manifesto disaccordo con il proprio
legale. E nelle circostanze descritte il Pretore non poteva omologare la
convenzione sugli effetti del divorzio. Il che dev'essere apparso chiaro anche
all'attrice, tanto che la causa di divorzio è proseguita e si è conclusa senza obiezioni
da parte sua. Il Pretore poteva legittimamente ritenere di conseguenza, nella
situazione illustrata, che anche per l'attrice la prospettata convenzione fosse
superata, a maggior ragione ove si consideri che nelle proprie comparse scritte successive al 29 febbraio 2016 essa medesima
ha proposto una diversa regolamentazione degli effetti del divorzio. Del resto,
invocare il contenuto di una convenzione dal quale ci si è distanziati,
lasciando proseguire la causa senza nulla eccepire, sarebbe contrario alla
buona fede processuale. Privo di fondamento, l'appello è destinato così
all'insuccesso.
4.
Relativamente infine alle invettive che
l'appellante muove al Pretore, esse si esauriscono in recriminazioni del tutto avulse dall'oggetto del litigio. Per
di più, questa Camera è una giurisdizione di ricorso, non un'autorità di
vigilanza sull'operato dei primi giudici. Su questo punto l'appello
denota una volta ancora la sua totale inammissibilità.
5.
Le
spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC). Le particolarità del caso
specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'attrice essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio
di un patrocinatore. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
6.
Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà
all'appellante rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia
di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).