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Decisione

11.2019.140

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

27 novembre 2020Italiano21 min

un rendiconto particolareggiato sulla situazione patrimoniale del­la defunta. La causa è tuttora in fase

Source ti.ch

Incarto n.

11.2019.140

Lugano

27 novembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2018.3235 (rappresentante della comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza del 6 luglio 2018 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 3 )

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 ) e

AO 2

(patrocinato dall'avv. PA 2 )

per

ottenere la designazione di un rappresentante alla comunione ereditaria fu

A__________ __________ (1947-2014), già in ,

giudicando sull'appello

del 2 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

20 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A__________

(1947), domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 4 gennaio 2014,

lasciando come eredi il marito AO 1 (1947) con i figli AP 1 (1978) e AO 2

(1980). Il 21 gennaio 2016 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4 perché ordinasse a AO 1 e AO 2 – tra l'altro – di consegnare

un rendiconto particolareggiato sulla situazione patrimoniale del­la defunta. La causa è tuttora in fase

istruttoria (inc. OR.2016.22).

B. Il

6 luglio 2018 AP 1 ha chiesto al Pretore la nomina di un rappresentante alla

comunione ereditaria della madre in merito “alle decisioni riguardanti

l'immobile di cui alla particella n. 922, piano 13 __________ RFD di __________,

frazione __________, e all'incasso di posizioni creditorie della comunione

ereditaria nei confronti dei coeredi, ad inclusione di eventuali procedure

giudiziarie correlate”. Chiamato a presentare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 6 settembre 2018 di respingere l'istanza, mentre AO

2 è rimasto silente. In una replica del 2 ottobre 2018 AP 1 ha confermato il suo

punto di vista. Al contraddittorio del 13 dicembre 2018 essa ha confermato la propria

domanda, producendo una perizia del 30 novembre 2018 commissionata allo

studio d'ingegneria __________ di __________ sulla situazione strutturale dell'immobile

a __________. Invitati dal Pretore a formulare eventuali osservazioni sul

referto, i convenuti hanno contestato il 10 gennaio 2019 le valutazioni dello

specialista e ribadito l'opposizione all'istanza. L'11 febbraio 2019 AP 1 ha riaffermato

una volta di più la sua richiesta, chiedendo di esperire un sopralluogo alla presenza del tecnico comunale. Il

6 marzo 2019 i convenuti hanno avversato ancora l'istanza.

C. AP

1 si è rivolta nuovamente il 13 settembre 2019 al Pretore, dolendosi della

sostituzione dei cilindri delle porte d'entrata dell'abitazione a __________,

producendo altra documentazione e sollecitando una decisione sulla sua istanza.

I convenuti hanno proposto ancora una volta il 20 settembre 2019 di respingerla,

chiedendo di porre in ogni modo i costi di un rappresentante a carico

dell'istante. Il 2 ottobre 2019 AP 1 ha contestato quest'ultima richiesta.

Statuendo il 20 novembre 2019, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese

processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico

dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 400.– ciascuno per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2

dicembre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la

sua istanza. Nelle loro osservazioni del 23 e 27 dicembre 2019 AO 1 e AO 2 concludono

per la reiezione dell'appello. In una replica spontanea del 16 gennaio 2020

l'appellante ha ribadito il proprio punto di vista. AO 1 ha comunicato il 25

gennaio 2020 di rinunciare a una duplica. AO 2 non ha reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La

nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3

CC) è un provvedimento di volontaria giurisdizione che nel Cantone Ticino è

emanato dal Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. i LAC), il quale

applica la procedura sommaria a norma dell'art. 248 lett. e CPC (RtiD II-2013

pag. 815 consid. 1). La relativa sentenza è

appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusio­ne

riconosciuta nella decisione” fosse almeno di fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale soglia è

ampiamente raggiunta, decisivo essendo il valore dei beni da salvaguardare con

la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (Schauffel­berger/Keller Lüscher in: Basler

Kommentar,

ZGB

II, 6ª edizione n. 40 ad art. 602 con rinvio). E in concreto già il valore

di stima ufficiale dell'immobile a __________ ammonta a fr. 221 403.– (dichiarazione d'imposta 2014 nel

fascicolo “richia­mi” nell'inc. OR.2016.22). Quanto alla tempestività

dell'appello, la sentenza impugnata è stata

notificata al patrocinatore dell'istante il 22 novembre 2019 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto

il 2 dicembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

AO

2.

fa valere anzitutto, nelle sue osservazioni al­l'appello, che il rimedio

giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante limitandosi a

ripetere le argomentazioni addotte davanti al Pretore, senza confrontarsi con

la decisione impugna­ta. La censura non può essere condivisa.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non

sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto

fi-gura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice

(sentenza del Tribu-

nale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52; I CCA, sentenza

inc. 11.2019.45 del 28 maggio 2020 consid. 2a). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può

entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa

rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata

resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29

gennaio 2020 consid. 15a).

b) Nella

fattispecie l'appellante riprende a tratti argomenti già sottoposti al primo

giudice, ma non manca di confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato.

Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che l'istante mette in

discussio­ne l'accertamento del Pretore sullo stato dell'immobile a __________

e il di lui apprezzamento delle circostanze in merito alla necessità di

nominare un rappresentante alla comunione ereditaria. Nel complesso il ricorso

adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure,

ognuna di esse sarà oggetto di puntuale disamina. Nulla osta, di conseguenza,

al vaglio dell'appello.

3.

Nel memoriale l'istante parrebbe lamentare il

“mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Pretore”, ma non chiede che

la prova sia assunta in questa sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III

376.

consid. 4.3.1). Ad ogni modo la

situazione sul terreno è chiaramente documentata dalle fotografie agli atti.

Altre indagini non porterebbero verosimilmente elementi di apprezzabile

rilievo per il giudizio.

4.

Premessa

l'inutilità di compiere un sopralluogo nel caso specifico, Il Pretore ha

ricordato che fin dal decesso della moglie AO 1 amministra di fatto la casa di

vacanza a __________ con l'accordo implicito dei figli. Vagliate le doglianze

del-l'istante sui lavori che i convenuti avrebbero eseguito nell'abitazione senza

il suo accordo, sulle pretese carenze nella manutenzione dello stabile e sulla

necessità di consolidare le strutture prospettata dal referto specialistico, il

primo giudice ha ritenuto che ciò denota divergenze fra eredi

nell'amministrazione del fondo, ma non dissidi che rendano impossibile l'amministrazione

nei rapporti con terzi. Inoltre, egli ha soggiunto, dalle fotografie agli atti non

emerge uno stato di trascuratezza tale da rendere indispensabili i

provvedimenti conservativi prospettati dall'istante, fermo restando che tocca

all'autorità amministrativa trattare eventuali irregolarità di natura edilizia.

Quanto all'incasso di asseriti crediti della comunione ereditaria verso i convenuti,

a mente del Pretore la questione andrà risolta nel contesto della divisione

ereditaria. In definitiva, per il primo giudice, divergenze fra eredi non

comportano l'impossibilità di una razionale amministrazione dell'immobile,

sicché l'istanza appare tesa a risolvere attriti sorti tra le parti piuttosto

che a salvaguardare una corretta amministrazione dei beni successori. Onde, in

definitiva, la reiezione dell'istanza.

5.

L'appellante

fa valere che in seguito alle dissensioni e alle liti giudiziarie fra eredi

risulta ormai impossibile nella fattispecie adottare decisioni riguardo ai beni

della successione. Essa sostiene che l'immobile di __________ versa in grave

stato di abbandono, che il padre non è in grado attualmente di occuparsene per

problemi di salute e che i convenuti in passato hanno intrapreso lavori di

trasformazione senza informarla e senza le necessarie autorizzazioni. L'istante

contesta il rimprovero a lei mosso dal Pretore di volersi sostituire

all'autorità amministrativa, spiegando di avere interpellato l'Ufficio tecnico

comunale a salvaguardia degli interessi della comunione ereditaria, poiché di

fronte alla violazione di norme edilizie questa si vedrebbe accollare sanzioni.

L'appellante adduce che la carente manutenzione dell'edificio è attestata non

solo dalle fotografie da lei prodotte, ma anche dal referto specialistico, dal

quale si evincono gravi problemi strutturali. Essa precisa altresì che il

rapporto di fiducia fra eredi è venuto meno, giacché i convenuti hanno effettuato

unilateralmente lavori edilizi suscettibili di mettere a repentaglio la

stabilità del­l'edificio. Per di più, la circostanza che la comunio­ne

ereditaria possieda solo un mezzo del fondo rafforza la necessita di nominare un

rappresentante abilitato, se necessario, a rivolgersi al giudice per imporre a AO

1, titolare dell'altra quota di comproprietà, l'esecuzione degli interventi

necessari. A parere dell'interessata il provvedimento si giustifica anche per l'incasso

di crediti della comunione ereditaria verso i convenuti, in specie per recuperare

un prestito di fr. 60 000.– a AO

2.

e l'incasso conseguente alla vendita di un'automobile della successione da parte

di AO 1.

6.

A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare

alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art.

602.

cpv. 3 CC). La richiesta si giustifica se appare sorretta da motivi concreti

nell'interesse della comunione ereditaria e non solo dell'erede richiedente.

Tale è il caso, in particolare, quando gli eredi siano incapaci di prendere una

decisione unanime o quando l'incapacità di agire della comunione ereditaria

minacci la sostanza successoria o quando divergenze tra eredi rendano im-

possibile

– o nettamente più complicata – una razionale amministrazione della proprietà

indivisa (sentenza del Tribunale federa­le

5D_133/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 5.1; analogamente: RtiD II-2013 pag. 816 consid.

4.

con riferimento; v. anche Weibel

in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 58 ad art.

602.

CC; Steinauer, Droit des successions, 2ª edizione, pag. 625 n. 1223b; Schaufel­ber­ger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC; Spahr

in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 73

ad art. 602 con rinvii; Wolf in:

Berner Kommentar, edizione 2014, n. 139 ad art. 602 CC; Rouiller in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n.

80.

ad art. 602 CC).

Mere divergenze di opinione fra gli eredi sulla

gestione o l'amministrazione dei beni della successione non bastano invece per

giustificare la nomina di un rappresentante (Weibel,

op. cit., n. 58 ad art. 602 CC), ma il venir meno della fiducia tra eredi può

risultare sufficiente seppure non si riscontrino atti di amministrazione

scorretta o inopportuna (sentenza del Tribunale federale 5D_133/2010

del 12 gennaio 2011 consid. 5.1). L'esistenza di un rappresentante convenzionale

(art. 32 segg. CO) non esclude la nomina di un rappresentante ufficiale (Rouiller, op. cit., n. 82 ad art. 602 CC), il quale è

chiamato a curare gli interessi della comunione ereditaria,

tutelandone i diritti verso terzi in luogo e vece degli eredi discordi. Il

rappresentante ufficiale non è abilitato per contro a intervenire in liti tra

eredi, né è designato per regola­re controversie

interne alla comunione ereditaria (RtiD II-2008 pag. 651 consid. 4 con rinvii;

v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_781/2017 del 20 dicembre 2017

consid. 2.3 con richiami).

7.

Nella fattispecie l'interessata lamenta, appunto, insanabili disaccordi fra eredi e il venir meno della fiducia verso i

convenuti, ciò che essa riconduce in particolare alla carente manutenzione del­l'immobile

a __________ e all'esecuzione di lavori a sua insaputa da parte dei convenuti

medesimi. I convenuti oppongono che gli interventi in discussione risalgono ai

tempi in cui A__________ __________ era ancora in vita (osservazioni del 10

gennaio 2019, pag. 2), ma non contestano che i rapporti con l'istante siano

compromessi, salvo addebitarne la responsabilità all'istan­te stessa

(osservazioni di AO 1, pag. 2).

a) L'origine

delle divergenze fra eredi sono irrilevanti ai fini del­l'art. 602 CC (Schaufel­ber­ger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC con rinvii; Weibel, op. cit., n. 58 ad art. 602 CC). Ciò posto, nel

caso in esame è pacifico che il fondo di __________ è una comproprietà

intestata per un mezzo a AO 1 e per l'altro mezzo alla comunione ereditaria fu

A__________ __________. Ed è pacifico che dalla morte di quest'ultima

l'immobile è amministrato di fatto dal vedovo AO 1. L'istante non contesta né le

attuali modalità di godimento dell'immobile né critica la relativa

amministrazio­ne, segnatamente in relazione al pagamento degli oneri gravanti la

particella. Invoca, come detto, la necessità di lavori di manutenzione necessaria

e censura irregolarità edilizie.

b) Riguardo

alla manutenzione dello stabile l'istante ha prodotto una serie di fotografie (doc.

C) e un referto del 30 novembre 2018 da lei commissionato all'ing. __________ Fr__________

sulla situazione strutturale della soletta nel seminterrato e del mu­ro di

contenimento nel piazzale esterno (doc. D). Sulle fotografie si vede erba

incolta cresciuta sul piazzale (doc. C, pag. 1, 4 e 6), fogliame e sassi ammucchiati

negli angoli (doc. C, pag. 3 e 4), vegetazione alta (doc. C, pag. 2), come pure

materiale depositato nei pressi dell'abitazione o nel giardino (doc. C pag. 1,

5.

e 15). Il che non è indice di un fondo ben tenuto, ma non basta per denotare una

situazione di incuria. Altrettanto

vale per due tegole rotte (doc. C, pag. 2 e 3) e per la mancanza di trattamento

delle parti esterne dell'edificio in legno (doc. C, pag. 5, 11 a 14). Nemmeno

l'istan­te pretende del resto che le tegole rotte causino infiltrazioni o che

il legno rischi attualmente un deperimento irreversibile.

c) Più

delicato è lo stato della soletta nel seminterrato e del mu­ro di contenimento

nel piazzale. L'ingegner __________ ha constatato che in seguito a un

ampliamento dei locali so­no stati inseriti nel seminterrato sostegni formati

da travetti in legno e puntelli in acciaio, uno dei quali è intaccato

dall'umidità. Si tratta di provvedimenti “di tipo provvisorio” che richiedono a

breve termine una “messa in sicurezza della soletta con una soluzio­ne

definitiva” (doc. D, pag. 3). L'esperto ha avuto modo di rilevare inoltre, quanto

al muro di contenimento nel piazzale, che gli elementi (di tipo “Verduro”) nell'angolo

degli ultimi due corsi presentano rotture, onde un leggero cedimento della

pavimentazione e della corona. Le piantane della recinzione poggiano poi su una

corona formata da elementi in calcestruzzo indipendenti, sicché basta una

spinta per ribaltarle verso l'esterno, ciò che impone una messa in sicurezza

anche a tale proposito (doc. D, pag. 4). L'ingegne­re ha raccomandato così taluni

interventi, il cui costo ha sti-mato in fr. 22 000.–, al fine “di ripristinare la sicurezza strutturale ed

il confort di utilizzo della costruzione”, muro di contenimento compreso (doc.

D, pag. 7).

d) Circa

la soletta del seminterrato si conviene che dal referto non risulta una situazione di pericolo incombente,

quantunque l'esistenza di puntelli

lignei “intaccati da umidità” indizino una ridotta durata e la necessità

di controlli periodici. Sta di fatto che la

posa di puntelli di ferro o di legno costituisce pur sempre una soluzione

provvisoria. Comunque sia, non incombe al giudice cui è chiesta la nomina di un

rappresentan­te della comunione ereditaria decidere se quanto l'istante prospetta

in concreto siano lavori necessari nel senso del­l'art. 647c CC. Egli si

limita ad accertare che, a un esame di verosimiglianza, ciò può essere il caso

e che l'incapacità di agire all'unanimi­tà della comunione

ereditaria si tradu­ce in una paralisi

nella gestione della sostanza successoria con possibili pericoli per il bene

comune. Un problema simile, se non più grave, si pone per quel che è del piazzale, tanto più che i convenuti non

contestano l'eventualità di un cedimento della recinzione, come paventa l'ing. __________

F__________. I convenuti non ravvisano rischi per la sicurezza (osservazioni

all'appello, pag. 3), ma la situazione del manufatto appare precaria e fonte di

pericolo. Anche in questo caso gli eredi devono decidere se intervenire per

ripristinare la funzionalità e la stabilità dell'opera. Se non che, una volta ancora

la comunione si trova in una situazione di stallo, i dissidi tra eredi impeden­do

una decisione unanime. L'incapacità di agire della

comunione ereditaria si traduce così in un'ulteriore minaccia per la sostanza

successoria.

e) È

vero che pur in caso di disaccordo fra eredi la nomina di un rappresentante

alla comunione non è sempre necessaria. Non è indispensabile in casi di

urgenza, ogni erede potendo agire da sé solo in simili frangenti nell'interesse

della comunione (DTF 144 III 281 consid. 3.3 con rinvii), ciò che tuttavia AP 1

non pretende. Un rappresentante della comunione non è necessario nemmeno

qualora in un procedimento giudiziario tra eredi – anche di natura non

successoria – tutti quanti gli

ere­di siano già parti in causa, come attori o convenuti (DTF 144 III 280 consid. 3.2.1 con rinvii;

analogamente RtiD II-2009 pag. 651 n. 21c consid. 11b; Weibel, op. cit., n. 44 ad art. 602 CC; Schaufel­ber­ger/Keller Lüscher, op. cit.,

n. 29 ad art. 602 CC; Spahr, op.

cit., n. 37 ad art. 602 CC; Rouiller, op. cit., n. 53 ad art. 602

CC; Wolf/Hrubesch- Millauer, op. cit., pag. 447 n. 1649; Steinauer, op. cit., pag. 628 n. 1228b). La questione è di sapere, tutt'al più, se nella fattispecie

si versi in un'ipotesi del genere.

f) Nella

fattispecie l'immobile di __________ è una comproprietà ordinaria (metà appartiene

alla comunione ereditaria fu A__________ __________, l'altra metà a AO 1),

sicché i lavori di manutenzione, di riparazione

e di rinnovazione necessari per conserva­re il valore della cosa e mantenerla

idonea all’uso vanno decisi a maggioran­za dei comproprietari (art. 647c CC). La comunione non ha la

maggioranza, poiché possiede solo una quota della metà. Per far eseguire lavori

necessari deve dunque rivolgersi al giudice. Oltre a ciò, la comunione stessa è

discorde sul da farsi. Ora, il comproprietario comune che esige atti d’amministrazione necessari per conservare il

valore di una cosa e mantenerla idonea all’uso deve rivolgersi al giudice perché ordini i provvedimenti necessari

(art. 647 cpv. 2 n. 1 CC). Ravvisando un insanabile disaccordo fra eredi e la

verosimiglianza di tali lavori, in un caso come quello descritto il giudice nomina alla comunione ereditaria un rappresentante. Questi deciderà se

procedere nell'interesse della comunione ereditaria verso l'altro

comproprietario ordinario o se rinunciare.

g) Rimane il quesito

legato all'interrogativo di sapere se, qualo­ra l'altro comproprietario

ordinario sia uno degli eredi, si possa prescindere dalla nomina di un

rappresentante alla comunione ereditaria. In realtà ciò non è il caso. Nella

fattispecie AO 1 non sarebbe convenuto dalla comunione infatti come erede, bensì qua­le comproprietario ordinario del fondo. Che

egli sia anche erede fu A__________ __________ è una circostanza puramente fortuita e nulla muta

al suo statuto giuridi­co. Trattare diversamente la comunione ereditaria

nell'ipotesi in cui promuova causa contro un comproprietario ordinario che sia anche

casualmente erede costituirebbe una disuguaglianza sprovvista

di ragioni oggettive (analogamente: RtiD II-2009 pag. 652 consid. 11c). Ne

segue che, dandosi in

concreto l'impossibilità per i membri della comunione

ereditaria di procedere a ranghi completi, la richiesta di

AP 1 intesa alla nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria fu A__________

__________ appare sorretta da giustificazioni legittime nell'interesse della

comunione e non di lei sola. Sotto questo profilo l'appello si rivela dunque fondato.

8.

Quanto alla necessità di procedere all'incasso di

determinati crediti della successione verso i convenuti, l'appellan­te non si

confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui la questione va risolta

nell'ambito della divisione ereditaria. Essa si limita ad allegare che, oltre all'incarico

di “fare ordine” nell'amministrazio­ne dell'immobile, il rappresentante della

comunione ereditaria andrà incaricato di incassare i crediti della medesima, ovvero

un prestito di fr. 60 000.– ottenuto dal fratello AO 2 e il provento

della vendita da parte del padre di un'automobile appartenente all'eredità. Essa

non pretende tuttavia che la motivazione del Pretore sia erronea, ciò che fa

apparire l'appello finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). Si aggiunga, ad ogni modo, che i crediti in questione sono

contestati dai convenuti (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo) e che su

questo punto l'istante si limita a rinviare agli atti della procedura

d'informazione e alla “copiosa documentazione” da lei prodotta in quel­la sede

(replica spontanea, pag. 3). Simile rinvio – insufficiente (sentenza del

Tribunale federale 4A_195/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC

2015.

pag. 116) – non ren­de tuttavia verosimile, diversamente dai problemi

strutturali al seminterrato dello stabile e al muro di contenimento nel

piazzale, l'esistenza dei crediti, sicché

l'argomento del primo giudice resiste alla critica.

9.

In

ultima analisi, alla luce di quanto precede si giustifica designare un

rappresentante alla comunione ereditaria fu A__________ __________ per quanto

concerne le decisioni sui lavori necessari nell'immobile di __________.

Sebbene in linea di principio l'autorità giudiziaria superiore possa riformare

essa medesima una decisione impugnata, in concreto appare opportuno rinviare gli

atti al Pretore con l'invito a designare un rappresentante alla comunione

ereditaria, eventualmente dopo avere interpellato le parti sul nome di una

persona di comune fiducia. Contestualmente il primo giudice statuirà sui costi

del rappresentante, che, salvo casi particolari, sono a carico della comunione

ereditaria e non dell'istante (sulle eccezioni: sentenza del Tribunale federale

5A_241/2014 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2014 pag. 427).

10.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2

CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.

L'istante

ottiene la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria per le

decisioni sui lavori necessari da eseguire nell'immobile di __________, ma non

per l'incasso di crediti verso gli altri eredi. Tenuto conto della complessità

del caso nel suo insieme si giustifica così di suddividere gli oneri

processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiungere agevolmente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF (sopra, consid. 1). Comunque sia, contro la designazione di un

rappresentante alla comunione ereditaria, equiparabile a un provvedimento

cautelare, è possibile far valere unicamente la violazione di diritti

costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_130/2020 del 28 settembre

2020.

consid. 1.2 con rinvii; Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 all'introduzione degli

art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che alla comunione ereditaria fu A__________ __________

è designato un rappresentante con il compito di decidere sui lavori necessari

da eseguire nell'immobile di __________.

2. Le

spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per metà

a carico di quest'ultima e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 1 e AO

2 nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Gli

atti sono rinviati al Pretore perché designi il rappresentante e statuisca sui

costi della misura.

II. Le

spese di appello di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà

a carico di quest'ultima e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 1 e AO

2 nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione

a:

avv. ;

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).