11.2019.140
Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria
27 novembre 2020Italiano21 min
un rendiconto particolareggiato sulla situazione patrimoniale della defunta. La causa è tuttora in fase
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.140
Lugano
27 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2018.3235 (rappresentante della comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 6 luglio 2018 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 3 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 ) e
AO 2
(patrocinato dall'avv. PA 2 )
per
ottenere la designazione di un rappresentante alla comunione ereditaria fu
A__________ __________ (1947-2014), già in ,
giudicando sull'appello
del 2 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
20 novembre 2019;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A__________
(1947), domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 4 gennaio 2014,
lasciando come eredi il marito AO 1 (1947) con i figli AP 1 (1978) e AO 2
(1980). Il 21 gennaio 2016 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4 perché ordinasse a AO 1 e AO 2 – tra l'altro – di consegnare
un rendiconto particolareggiato sulla situazione patrimoniale della defunta. La causa è tuttora in fase
istruttoria (inc. OR.2016.22).
B. Il
6 luglio 2018 AP 1 ha chiesto al Pretore la nomina di un rappresentante alla
comunione ereditaria della madre in merito “alle decisioni riguardanti
l'immobile di cui alla particella n. 922, piano 13 __________ RFD di __________,
frazione __________, e all'incasso di posizioni creditorie della comunione
ereditaria nei confronti dei coeredi, ad inclusione di eventuali procedure
giudiziarie correlate”. Chiamato a presentare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 6 settembre 2018 di respingere l'istanza, mentre AO
2 è rimasto silente. In una replica del 2 ottobre 2018 AP 1 ha confermato il suo
punto di vista. Al contraddittorio del 13 dicembre 2018 essa ha confermato la propria
domanda, producendo una perizia del 30 novembre 2018 commissionata allo
studio d'ingegneria __________ di __________ sulla situazione strutturale dell'immobile
a __________. Invitati dal Pretore a formulare eventuali osservazioni sul
referto, i convenuti hanno contestato il 10 gennaio 2019 le valutazioni dello
specialista e ribadito l'opposizione all'istanza. L'11 febbraio 2019 AP 1 ha riaffermato
una volta di più la sua richiesta, chiedendo di esperire un sopralluogo alla presenza del tecnico comunale. Il
6 marzo 2019 i convenuti hanno avversato ancora l'istanza.
C. AP
1 si è rivolta nuovamente il 13 settembre 2019 al Pretore, dolendosi della
sostituzione dei cilindri delle porte d'entrata dell'abitazione a __________,
producendo altra documentazione e sollecitando una decisione sulla sua istanza.
I convenuti hanno proposto ancora una volta il 20 settembre 2019 di respingerla,
chiedendo di porre in ogni modo i costi di un rappresentante a carico
dell'istante. Il 2 ottobre 2019 AP 1 ha contestato quest'ultima richiesta.
Statuendo il 20 novembre 2019, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico
dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 400.– ciascuno per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2
dicembre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la
sua istanza. Nelle loro osservazioni del 23 e 27 dicembre 2019 AO 1 e AO 2 concludono
per la reiezione dell'appello. In una replica spontanea del 16 gennaio 2020
l'appellante ha ribadito il proprio punto di vista. AO 1 ha comunicato il 25
gennaio 2020 di rinunciare a una duplica. AO 2 non ha reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La
nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3
CC) è un provvedimento di volontaria giurisdizione che nel Cantone Ticino è
emanato dal Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. i LAC), il quale
applica la procedura sommaria a norma dell'art. 248 lett. e CPC (RtiD II-2013
pag. 815 consid. 1). La relativa sentenza è
appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” fosse almeno di fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale soglia è
ampiamente raggiunta, decisivo essendo il valore dei beni da salvaguardare con
la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (Schauffelberger/Keller Lüscher in: Basler
Kommentar,
ZGB
II, 6ª edizione n. 40 ad art. 602 con rinvio). E in concreto già il valore
di stima ufficiale dell'immobile a __________ ammonta a fr. 221 403.– (dichiarazione d'imposta 2014 nel
fascicolo “richiami” nell'inc. OR.2016.22). Quanto alla tempestività
dell'appello, la sentenza impugnata è stata
notificata al patrocinatore dell'istante il 22 novembre 2019 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto
il 2 dicembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
AO
2.
fa valere anzitutto, nelle sue osservazioni all'appello, che il rimedio
giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante limitandosi a
ripetere le argomentazioni addotte davanti al Pretore, senza confrontarsi con
la decisione impugnata. La censura non può essere condivisa.
a) Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non
sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto
fi-gura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice
(sentenza del Tribu-
nale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52; I CCA, sentenza
inc. 11.2019.45 del 28 maggio 2020 consid. 2a). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può
entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa
rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata
resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29
gennaio 2020 consid. 15a).
b) Nella
fattispecie l'appellante riprende a tratti argomenti già sottoposti al primo
giudice, ma non manca di confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato.
Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che l'istante mette in
discussione l'accertamento del Pretore sullo stato dell'immobile a __________
e il di lui apprezzamento delle circostanze in merito alla necessità di
nominare un rappresentante alla comunione ereditaria. Nel complesso il ricorso
adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure,
ognuna di esse sarà oggetto di puntuale disamina. Nulla osta, di conseguenza,
al vaglio dell'appello.
3.
Nel memoriale l'istante parrebbe lamentare il
“mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Pretore”, ma non chiede che
la prova sia assunta in questa sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III
376.
consid. 4.3.1). Ad ogni modo la
situazione sul terreno è chiaramente documentata dalle fotografie agli atti.
Altre indagini non porterebbero verosimilmente elementi di apprezzabile
rilievo per il giudizio.
4.
Premessa
l'inutilità di compiere un sopralluogo nel caso specifico, Il Pretore ha
ricordato che fin dal decesso della moglie AO 1 amministra di fatto la casa di
vacanza a __________ con l'accordo implicito dei figli. Vagliate le doglianze
del-l'istante sui lavori che i convenuti avrebbero eseguito nell'abitazione senza
il suo accordo, sulle pretese carenze nella manutenzione dello stabile e sulla
necessità di consolidare le strutture prospettata dal referto specialistico, il
primo giudice ha ritenuto che ciò denota divergenze fra eredi
nell'amministrazione del fondo, ma non dissidi che rendano impossibile l'amministrazione
nei rapporti con terzi. Inoltre, egli ha soggiunto, dalle fotografie agli atti non
emerge uno stato di trascuratezza tale da rendere indispensabili i
provvedimenti conservativi prospettati dall'istante, fermo restando che tocca
all'autorità amministrativa trattare eventuali irregolarità di natura edilizia.
Quanto all'incasso di asseriti crediti della comunione ereditaria verso i convenuti,
a mente del Pretore la questione andrà risolta nel contesto della divisione
ereditaria. In definitiva, per il primo giudice, divergenze fra eredi non
comportano l'impossibilità di una razionale amministrazione dell'immobile,
sicché l'istanza appare tesa a risolvere attriti sorti tra le parti piuttosto
che a salvaguardare una corretta amministrazione dei beni successori. Onde, in
definitiva, la reiezione dell'istanza.
5.
L'appellante
fa valere che in seguito alle dissensioni e alle liti giudiziarie fra eredi
risulta ormai impossibile nella fattispecie adottare decisioni riguardo ai beni
della successione. Essa sostiene che l'immobile di __________ versa in grave
stato di abbandono, che il padre non è in grado attualmente di occuparsene per
problemi di salute e che i convenuti in passato hanno intrapreso lavori di
trasformazione senza informarla e senza le necessarie autorizzazioni. L'istante
contesta il rimprovero a lei mosso dal Pretore di volersi sostituire
all'autorità amministrativa, spiegando di avere interpellato l'Ufficio tecnico
comunale a salvaguardia degli interessi della comunione ereditaria, poiché di
fronte alla violazione di norme edilizie questa si vedrebbe accollare sanzioni.
L'appellante adduce che la carente manutenzione dell'edificio è attestata non
solo dalle fotografie da lei prodotte, ma anche dal referto specialistico, dal
quale si evincono gravi problemi strutturali. Essa precisa altresì che il
rapporto di fiducia fra eredi è venuto meno, giacché i convenuti hanno effettuato
unilateralmente lavori edilizi suscettibili di mettere a repentaglio la
stabilità dell'edificio. Per di più, la circostanza che la comunione
ereditaria possieda solo un mezzo del fondo rafforza la necessita di nominare un
rappresentante abilitato, se necessario, a rivolgersi al giudice per imporre a AO
1, titolare dell'altra quota di comproprietà, l'esecuzione degli interventi
necessari. A parere dell'interessata il provvedimento si giustifica anche per l'incasso
di crediti della comunione ereditaria verso i convenuti, in specie per recuperare
un prestito di fr. 60 000.– a AO
2.
e l'incasso conseguente alla vendita di un'automobile della successione da parte
di AO 1.
6.
A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare
alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art.
602.
cpv. 3 CC). La richiesta si giustifica se appare sorretta da motivi concreti
nell'interesse della comunione ereditaria e non solo dell'erede richiedente.
Tale è il caso, in particolare, quando gli eredi siano incapaci di prendere una
decisione unanime o quando l'incapacità di agire della comunione ereditaria
minacci la sostanza successoria o quando divergenze tra eredi rendano im-
possibile
– o nettamente più complicata – una razionale amministrazione della proprietà
indivisa (sentenza del Tribunale federale
5D_133/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 5.1; analogamente: RtiD II-2013 pag. 816 consid.
4.
con riferimento; v. anche Weibel
in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 58 ad art.
602.
CC; Steinauer, Droit des successions, 2ª edizione, pag. 625 n. 1223b; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC; Spahr
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 73
ad art. 602 con rinvii; Wolf in:
Berner Kommentar, edizione 2014, n. 139 ad art. 602 CC; Rouiller in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n.
80.
ad art. 602 CC).
Mere divergenze di opinione fra gli eredi sulla
gestione o l'amministrazione dei beni della successione non bastano invece per
giustificare la nomina di un rappresentante (Weibel,
op. cit., n. 58 ad art. 602 CC), ma il venir meno della fiducia tra eredi può
risultare sufficiente seppure non si riscontrino atti di amministrazione
scorretta o inopportuna (sentenza del Tribunale federale 5D_133/2010
del 12 gennaio 2011 consid. 5.1). L'esistenza di un rappresentante convenzionale
(art. 32 segg. CO) non esclude la nomina di un rappresentante ufficiale (Rouiller, op. cit., n. 82 ad art. 602 CC), il quale è
chiamato a curare gli interessi della comunione ereditaria,
tutelandone i diritti verso terzi in luogo e vece degli eredi discordi. Il
rappresentante ufficiale non è abilitato per contro a intervenire in liti tra
eredi, né è designato per regolare controversie
interne alla comunione ereditaria (RtiD II-2008 pag. 651 consid. 4 con rinvii;
v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_781/2017 del 20 dicembre 2017
consid. 2.3 con richiami).
7.
Nella fattispecie l'interessata lamenta, appunto, insanabili disaccordi fra eredi e il venir meno della fiducia verso i
convenuti, ciò che essa riconduce in particolare alla carente manutenzione dell'immobile
a __________ e all'esecuzione di lavori a sua insaputa da parte dei convenuti
medesimi. I convenuti oppongono che gli interventi in discussione risalgono ai
tempi in cui A__________ __________ era ancora in vita (osservazioni del 10
gennaio 2019, pag. 2), ma non contestano che i rapporti con l'istante siano
compromessi, salvo addebitarne la responsabilità all'istante stessa
(osservazioni di AO 1, pag. 2).
a) L'origine
delle divergenze fra eredi sono irrilevanti ai fini dell'art. 602 CC (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC con rinvii; Weibel, op. cit., n. 58 ad art. 602 CC). Ciò posto, nel
caso in esame è pacifico che il fondo di __________ è una comproprietà
intestata per un mezzo a AO 1 e per l'altro mezzo alla comunione ereditaria fu
A__________ __________. Ed è pacifico che dalla morte di quest'ultima
l'immobile è amministrato di fatto dal vedovo AO 1. L'istante non contesta né le
attuali modalità di godimento dell'immobile né critica la relativa
amministrazione, segnatamente in relazione al pagamento degli oneri gravanti la
particella. Invoca, come detto, la necessità di lavori di manutenzione necessaria
e censura irregolarità edilizie.
b) Riguardo
alla manutenzione dello stabile l'istante ha prodotto una serie di fotografie (doc.
C) e un referto del 30 novembre 2018 da lei commissionato all'ing. __________ Fr__________
sulla situazione strutturale della soletta nel seminterrato e del muro di
contenimento nel piazzale esterno (doc. D). Sulle fotografie si vede erba
incolta cresciuta sul piazzale (doc. C, pag. 1, 4 e 6), fogliame e sassi ammucchiati
negli angoli (doc. C, pag. 3 e 4), vegetazione alta (doc. C, pag. 2), come pure
materiale depositato nei pressi dell'abitazione o nel giardino (doc. C pag. 1,
5.
e 15). Il che non è indice di un fondo ben tenuto, ma non basta per denotare una
situazione di incuria. Altrettanto
vale per due tegole rotte (doc. C, pag. 2 e 3) e per la mancanza di trattamento
delle parti esterne dell'edificio in legno (doc. C, pag. 5, 11 a 14). Nemmeno
l'istante pretende del resto che le tegole rotte causino infiltrazioni o che
il legno rischi attualmente un deperimento irreversibile.
c) Più
delicato è lo stato della soletta nel seminterrato e del muro di contenimento
nel piazzale. L'ingegner __________ ha constatato che in seguito a un
ampliamento dei locali sono stati inseriti nel seminterrato sostegni formati
da travetti in legno e puntelli in acciaio, uno dei quali è intaccato
dall'umidità. Si tratta di provvedimenti “di tipo provvisorio” che richiedono a
breve termine una “messa in sicurezza della soletta con una soluzione
definitiva” (doc. D, pag. 3). L'esperto ha avuto modo di rilevare inoltre, quanto
al muro di contenimento nel piazzale, che gli elementi (di tipo “Verduro”) nell'angolo
degli ultimi due corsi presentano rotture, onde un leggero cedimento della
pavimentazione e della corona. Le piantane della recinzione poggiano poi su una
corona formata da elementi in calcestruzzo indipendenti, sicché basta una
spinta per ribaltarle verso l'esterno, ciò che impone una messa in sicurezza
anche a tale proposito (doc. D, pag. 4). L'ingegnere ha raccomandato così taluni
interventi, il cui costo ha sti-mato in fr. 22 000.–, al fine “di ripristinare la sicurezza strutturale ed
il confort di utilizzo della costruzione”, muro di contenimento compreso (doc.
D, pag. 7).
d) Circa
la soletta del seminterrato si conviene che dal referto non risulta una situazione di pericolo incombente,
quantunque l'esistenza di puntelli
lignei “intaccati da umidità” indizino una ridotta durata e la necessità
di controlli periodici. Sta di fatto che la
posa di puntelli di ferro o di legno costituisce pur sempre una soluzione
provvisoria. Comunque sia, non incombe al giudice cui è chiesta la nomina di un
rappresentante della comunione ereditaria decidere se quanto l'istante prospetta
in concreto siano lavori necessari nel senso dell'art. 647c CC. Egli si
limita ad accertare che, a un esame di verosimiglianza, ciò può essere il caso
e che l'incapacità di agire all'unanimità della comunione
ereditaria si traduce in una paralisi
nella gestione della sostanza successoria con possibili pericoli per il bene
comune. Un problema simile, se non più grave, si pone per quel che è del piazzale, tanto più che i convenuti non
contestano l'eventualità di un cedimento della recinzione, come paventa l'ing. __________
F__________. I convenuti non ravvisano rischi per la sicurezza (osservazioni
all'appello, pag. 3), ma la situazione del manufatto appare precaria e fonte di
pericolo. Anche in questo caso gli eredi devono decidere se intervenire per
ripristinare la funzionalità e la stabilità dell'opera. Se non che, una volta ancora
la comunione si trova in una situazione di stallo, i dissidi tra eredi impedendo
una decisione unanime. L'incapacità di agire della
comunione ereditaria si traduce così in un'ulteriore minaccia per la sostanza
successoria.
e) È
vero che pur in caso di disaccordo fra eredi la nomina di un rappresentante
alla comunione non è sempre necessaria. Non è indispensabile in casi di
urgenza, ogni erede potendo agire da sé solo in simili frangenti nell'interesse
della comunione (DTF 144 III 281 consid. 3.3 con rinvii), ciò che tuttavia AP 1
non pretende. Un rappresentante della comunione non è necessario nemmeno
qualora in un procedimento giudiziario tra eredi – anche di natura non
successoria – tutti quanti gli
eredi siano già parti in causa, come attori o convenuti (DTF 144 III 280 consid. 3.2.1 con rinvii;
analogamente RtiD II-2009 pag. 651 n. 21c consid. 11b; Weibel, op. cit., n. 44 ad art. 602 CC; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit.,
n. 29 ad art. 602 CC; Spahr, op.
cit., n. 37 ad art. 602 CC; Rouiller, op. cit., n. 53 ad art. 602
CC; Wolf/Hrubesch- Millauer, op. cit., pag. 447 n. 1649; Steinauer, op. cit., pag. 628 n. 1228b). La questione è di sapere, tutt'al più, se nella fattispecie
si versi in un'ipotesi del genere.
f) Nella
fattispecie l'immobile di __________ è una comproprietà ordinaria (metà appartiene
alla comunione ereditaria fu A__________ __________, l'altra metà a AO 1),
sicché i lavori di manutenzione, di riparazione
e di rinnovazione necessari per conservare il valore della cosa e mantenerla
idonea all’uso vanno decisi a maggioranza dei comproprietari (art. 647c CC). La comunione non ha la
maggioranza, poiché possiede solo una quota della metà. Per far eseguire lavori
necessari deve dunque rivolgersi al giudice. Oltre a ciò, la comunione stessa è
discorde sul da farsi. Ora, il comproprietario comune che esige atti d’amministrazione necessari per conservare il
valore di una cosa e mantenerla idonea all’uso deve rivolgersi al giudice perché ordini i provvedimenti necessari
(art. 647 cpv. 2 n. 1 CC). Ravvisando un insanabile disaccordo fra eredi e la
verosimiglianza di tali lavori, in un caso come quello descritto il giudice nomina alla comunione ereditaria un rappresentante. Questi deciderà se
procedere nell'interesse della comunione ereditaria verso l'altro
comproprietario ordinario o se rinunciare.
g) Rimane il quesito
legato all'interrogativo di sapere se, qualora l'altro comproprietario
ordinario sia uno degli eredi, si possa prescindere dalla nomina di un
rappresentante alla comunione ereditaria. In realtà ciò non è il caso. Nella
fattispecie AO 1 non sarebbe convenuto dalla comunione infatti come erede, bensì quale comproprietario ordinario del fondo. Che
egli sia anche erede fu A__________ __________ è una circostanza puramente fortuita e nulla muta
al suo statuto giuridico. Trattare diversamente la comunione ereditaria
nell'ipotesi in cui promuova causa contro un comproprietario ordinario che sia anche
casualmente erede costituirebbe una disuguaglianza sprovvista
di ragioni oggettive (analogamente: RtiD II-2009 pag. 652 consid. 11c). Ne
segue che, dandosi in
concreto l'impossibilità per i membri della comunione
ereditaria di procedere a ranghi completi, la richiesta di
AP 1 intesa alla nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria fu A__________
__________ appare sorretta da giustificazioni legittime nell'interesse della
comunione e non di lei sola. Sotto questo profilo l'appello si rivela dunque fondato.
8.
Quanto alla necessità di procedere all'incasso di
determinati crediti della successione verso i convenuti, l'appellante non si
confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui la questione va risolta
nell'ambito della divisione ereditaria. Essa si limita ad allegare che, oltre all'incarico
di “fare ordine” nell'amministrazione dell'immobile, il rappresentante della
comunione ereditaria andrà incaricato di incassare i crediti della medesima, ovvero
un prestito di fr. 60 000.– ottenuto dal fratello AO 2 e il provento
della vendita da parte del padre di un'automobile appartenente all'eredità. Essa
non pretende tuttavia che la motivazione del Pretore sia erronea, ciò che fa
apparire l'appello finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC). Si aggiunga, ad ogni modo, che i crediti in questione sono
contestati dai convenuti (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo) e che su
questo punto l'istante si limita a rinviare agli atti della procedura
d'informazione e alla “copiosa documentazione” da lei prodotta in quella sede
(replica spontanea, pag. 3). Simile rinvio – insufficiente (sentenza del
Tribunale federale 4A_195/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC
2015.
pag. 116) – non rende tuttavia verosimile, diversamente dai problemi
strutturali al seminterrato dello stabile e al muro di contenimento nel
piazzale, l'esistenza dei crediti, sicché
l'argomento del primo giudice resiste alla critica.
9.
In
ultima analisi, alla luce di quanto precede si giustifica designare un
rappresentante alla comunione ereditaria fu A__________ __________ per quanto
concerne le decisioni sui lavori necessari nell'immobile di __________.
Sebbene in linea di principio l'autorità giudiziaria superiore possa riformare
essa medesima una decisione impugnata, in concreto appare opportuno rinviare gli
atti al Pretore con l'invito a designare un rappresentante alla comunione
ereditaria, eventualmente dopo avere interpellato le parti sul nome di una
persona di comune fiducia. Contestualmente il primo giudice statuirà sui costi
del rappresentante, che, salvo casi particolari, sono a carico della comunione
ereditaria e non dell'istante (sulle eccezioni: sentenza del Tribunale federale
5A_241/2014 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2014 pag. 427).
10.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.
L'istante
ottiene la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria per le
decisioni sui lavori necessari da eseguire nell'immobile di __________, ma non
per l'incasso di crediti verso gli altri eredi. Tenuto conto della complessità
del caso nel suo insieme si giustifica così di suddividere gli oneri
processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiungere agevolmente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF (sopra, consid. 1). Comunque sia, contro la designazione di un
rappresentante alla comunione ereditaria, equiparabile a un provvedimento
cautelare, è possibile far valere unicamente la violazione di diritti
costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_130/2020 del 28 settembre
2020.
consid. 1.2 con rinvii; Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 all'introduzione degli
art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che alla comunione ereditaria fu A__________ __________
è designato un rappresentante con il compito di decidere sui lavori necessari
da eseguire nell'immobile di __________.
2. Le
spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per metà
a carico di quest'ultima e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 1 e AO
2 nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Gli
atti sono rinviati al Pretore perché designi il rappresentante e statuisca sui
costi della misura.
II. Le
spese di appello di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà
a carico di quest'ultima e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 1 e AO
2 nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).